Sentenza 4 aprile 2013
Massime • 1
Qualora sia controversa la proprietà del bene oggetto di sequestro, il giudice penale, al quale venga richiesta la restituzione dello stesso, ha l'obbligo di rimettere gli atti al giudice civile competente, mantenendo il sequestro. (Fattispecie nella quale la Corte ha confermato il provvedimento con il quale il Gip aveva annullato il decreto di restituzione di un bene, adottato dal P.M. a favore del terzo subacquirente, pur essendo in atto una controversia sulla proprietà dello stesso).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 29933 del 04https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29933 Anno 2013 Presidente: FIANDANESE FRANCO Relatore: DE CRESCIENZO UGO SENTENZA sul ricorso proposto da: MANTOVANI MATTEO N. IL 21/10/1980 parte offesa nel procedimento c/ avverso l'ordinanza n. 12478/2011 GIP TRIBUNALE di TORINO, del 16/10/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 04/04/2013 Matteo MANTOVANI, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 16.10.2012 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino, ex art. 263 V^ comma cpp, dichiarando la nullità del decreto 22.5.2012 del Pubblico ministero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2013, n. 29933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29933 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 04/04/2013
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 807
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 50640/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN TE N. IL 21/10/1980 parte offesa;
avverso l'ordinanza n. 12478/2011 GIP TRIBUNALE di TORINO, del 16/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
MA AN, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 16, 10.2012 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino, ex art. 263 c.p.p., comma 5, dichiarando la nullità del decreto 22.5.2012 del Pubblico ministero di Voghera ha disposto la restituzione dell'escavatore Fiat IT F200 a MANASSERO Marino, disponendo il non luogo a provvedere sulle domande cautelari proposte dall'odierno ricorrente. La difesa richiede l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo:
1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), l'inosservanza dell'art.263 c.p.p., comma 3, poiché insistendo una controversia sulla proprietà del bene sequestrato, il giudice, conformemente alla disposizione processuale, senza risolvere l'oggetto della controversia, doveva rimettere le parti avanti al giudice civile per la definizione della questione.
La difesa lamenta inoltre la violazione dell'art. 263 c.p.p., sostenendo che la relativa disciplina non sarebbe applicabile nel caso di specie, perché il sequestro, effettuato di iniziativa dalla polizia giudiziaria, non sarebbe stato convalidato dal Pubblico Ministero.
Da ultimo il ricorrente rileva che il provvedimento del GUP di Torino sarebbe stato emesso da un magistrato non competente per territorio. In data 19.3.2013 la difesa del ricorrente depositava memoria contenente motivi nuovi, in particolare illustrando elementi di fatto per i quali la competenza per territorio del procedimento penale in esame dovrebbe essere attribuita al Tribunale di Milano, o in via subordinata al Tribunale di Voghera.
RITENUTO IN DIRITTO
Esaminando i motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue. La questione riguardante l'aspetto della competenza per territorio del giudice delle indagini preliminari di Torino è inammissibile, perché, non risulta essere mai stata formulata prima d'ora, ed implica nella specie valutazioni di merito che allo stato sfuggono alla cognizione di questa Corte.
La doglianza relativa alle conseguenze derivanti alla mancata convalida del sequestro con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina in materia di opposizione alla restituzione dei beni in sequestro è infondata: dalla lettura dell'art. 263 c.p.p. non si ritraggono elementi in base ai quali possa affermarsi che, in caso di sequestro non convalidato, sarebbe precluso alle parti di richiedere la restituzione del bene sequestrato, con conseguente proponibilità delle opposizioni previste nella stessa norma. Pertanto la doglianza deve essere rigettata. Deve invece accogliersi, in conformità delle conclusioni rese dal Procuratore Generale ex art. 611 c.p.p., il primo motivo di ricorso. Dal provvedimento impugnato si desume in modo inequivocabile che è pendente controversia in ordine alla proprietà dell'automezzo sequestrato, contestualmente rivendicato: da un lato dall'originario proprietario VA, e dall'altro dal MA terzo subacquirente in buona fede del mezzo.
L'art. 263 c.p.p., comma 3 prevede che nel caso in cui sia controversa la proprietà del bene oggetto di sequestro, il giudice debba rimettere la risoluzione della questione al giudice civile competente in primo grado, mantenendo nel contempo il sequestro (v. Cass. sez. 2, 18.3.2008 n. 12445; Cass. sez. 2, 1.3.2005 n. 10871). Nel caso in esame il giudice, annullando quanto disposto dal Pubblico Ministero, ha ripristinato (temporaneamente) il sequestro del bene controverso e ordinato la sua restituzione al MA, quale terzo subacquirente in buona fede, così immotivatamente procedendo alla soluzione di una controversia che doveva essere obbligatoriamente rimessa alla cognizione del giudice civile. Per tale ragione il ricorso del VA MA va accolto, siccome il provvedimento del giudice delle indagini preliminari di Torino è illegittimo. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013