Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 5056
CASS
Sentenza 21 ottobre 1999

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A norma dell'art. 263, terzo comma, cod. proc. pen. il giudice penale al quale è richiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudice civile la controversia sulla proprietà delle medesime anche quando la controversia non sia attuale, essendo sufficiente, ai fini della devoluzione del giudizio, la semplice potenzialità di una lite in senso civilistico. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del curatore fallimentare, circa l'attribuibilità di certificati in sequestro e la conseguente possibilità dell'insorgere di una controversia civilistica, fosse sufficiente per dare attuazione al disposto di cui all'art. 263 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 5056
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5056
    Data del deposito : 21 ottobre 1999

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