Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 263, terzo comma, cod. proc. pen. il giudice penale al quale è richiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudice civile la controversia sulla proprietà delle medesime anche quando la controversia non sia attuale, essendo sufficiente, ai fini della devoluzione del giudizio, la semplice potenzialità di una lite in senso civilistico. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del curatore fallimentare, circa l'attribuibilità di certificati in sequestro e la conseguente possibilità dell'insorgere di una controversia civilistica, fosse sufficiente per dare attuazione al disposto di cui all'art. 263 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 5056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5056 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 21/10/99
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " AN RR " N. 5056
3. " ZI CC " REGISTRO GENERALE
4. " UR FU " N.20536/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: 1) ON SC, nato a [...] il [...]; 2) ON AS, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Firenze in data 22.2.1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Cognetti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 22.2.1999,il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze rigettava l'istanza di dissequestro e restituzione presentata da ON SC e ON AS - avente ad oggetto 15 certificati al portatore "Azimut bilanciato" dal n. 1/0000188 al n. 1/0000202, asseritamente di proprietà della nonna RI RI, deceduta in data 6.10.1995, la quale li aveva lasciati in legato ai suddetti nipoti con testamento olografo - e disponeva la trasmissione degli atti al Pretore civile di Firenze ai sensi dell'art. 263 c.p.p. Il G.I.P. rilevava che i certificati in questione erano stati sottoposti a sequestro nel corso di un procedimento penale per bancarotta a carico dei fratelli ON AN e ON AM e del padre ON GO (procedimento poi conclusosi con sentenza di patteggiamento) e che il curatore dei fallimenti Hantarex s.p.a., Hantarel s.p.a., Hantarel Nord s.p.a., rivendicava l'attribuibilità ai rispettivi fallimenti, parti offese nel procedimento penale suddetto, dei certificati in sequestro precisando che era stata presentata azione di responsabilità in sede civile avverso gli amministratori e i sindaci della società Hantarex s.p.a. con richiesta risarcitoria quantificata, allo stato, in lire 250.000.000, azione di responsabilità autorizzata dal giudice delegato, come da allegata documentazione.
Avverso la suddetta ordinanza anno proposto ricorso per cassazione ON SC e ON AS, i quali deducono inosservanza o erronea applicazione dell'art. 676, secondo comma, c.p.p. in relazione all'art. 667, quarto comma, c.p.p., avendo il
G.I.P. erroneamente ritenuto sussistente l'ipotesi prevista dall'art.263, secondo comma, c.p.p., in quanto non pendendo alcuna causa ne'
dinanzi alla Pretura nel Tribunale civile di Firenze sulla proprietà dei certificati in sequestro di cui si chiedeva la restituzione, non poteva disporre la trasmissione degli atti al Pretore civile, a nulla rilevando la mera dichiarazione del curatore, da considerarsi un terzo non parte nel procedimento penale nell'ambito del quale era stato adottato l'originario provvedimento di sequestro. Deducono ancora i ricorrenti vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, lamentando, tra l'altro, di non avere avuto la possibilità di esaminare gli atti e i documenti richiamati e/o allegati all'impugnato provvedimento, ed insistono di essere i legittimi proprietari dei certificati in sequestro a titolo di legato testamentario, giusto il testamento olografo di RI RI ritualmente pubblicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non meritano accoglimento.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 263, terzo comma, c.p.p., che prevede che il giudice penale al quale è chiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudice civile la controversia sulla proprietà delle medesime, non è necessaria l'attualità della pretesa tra due soggetti contendenti, essendo invece sufficiente la semplice potenzialità all'insorgere di una lite in senso civilistico (cfr. Cass., Sez. V, 6.3.1998, Camponovo, RIV 211268). Nel caso di specie, la circostanza che non sia ancora pendente una causa civile in relazione alla proprietà dei certificati in sequestro, non esclude, stante la dichiarazione del curatore dei fallimenti Hantarex s.p.a., Hantarel s.p.a e Hantarel Nord s.p.a. in merito all'attribuibilità dei titoli in questione ai suddetti fallimenti, parti offese nell'ambito del procedimento penale, la possibilità dell'insorgere di una lite civilistica sulla proprietà dei certificati in sequestro, di talché correttamente il G.I.P. ha applicato il disposto dell'art. 263, terzo comma, c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti al giudice civile ritenuto competente. Nè ha fondamento l'assunto difensivo secondo cui la dichiarazione del curatore sarebbe irrilevante perché proveniente da un terzo non parte nel procedimento penale nel corso del quale fu eseguito il sequestro, atteso che il curatore fallimentare non è certo un terzo estraneo ai reati di bancarotta conseguenti alla procedura fallimentare e considerato che nel provvedimento impugnato si dà atto anche di un'azione di responsabilità in sede civile ex art. 146 legge fallimentare avverso gli amministratori e sindaci della società Hantarex s.p.a. autorizzata dal giudice delegato. Ciò premesso, rilevato, tra l'altro, che il provvedimento risulta adeguatamente e logicamente motivato in relazione alle modalità del sequestro e alle perplessità che queste suscitavano in relazione all'attribuzione della proprietà dei certificati in questione, il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 21 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 1999