Sentenza 12 settembre 2019
Massime • 2
Ai fini della valida sottoscrizione della sentenza, rilevano le condizioni di capacità del giudice sussistenti al momento della deliberazione e non della redazione della motivazione. (Fattispecie relativa a sentenza sottoscritta da Presidente del collegio non più appartenente, all'atto del deposito, all'ordine giudiziario in cui la Corte ha precisato che, con la lettura del dispositivo in udienza, il giudice conclude la sua attività giurisdizionale, mentre la redazione della motivazione ha lo scopo di rendere edotte le parti delle ragioni che lo hanno indotto a prendere la decisione già pubblicata).
In materia di rogatorie internazionali, ove lo Stato richiesto ecceda, nella concessione dell'assistenza, i limiti imposti a propria garanzia dalle convenzioni internazionali, nessuna nullità può essere eccepita da parte del soggetto interessato avanti all'autorità giudiziaria italiana in ordine all'atto eseguito all'estero, poiché i limiti posti a garanzia degli Stati riguardano esclusivamente i rapporti interstatali e, in mancanza di una esplicita previsione, non possono far sorgere diritti soggettivi in capo ai singoli all'interno dei rispettivi ordinamenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2019, n. 4692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4692 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2019 |
Testo completo
04692-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n.2079 Giovanni Liberati up 12 settembre 2019 Alessio Scarcella Giuseppe Noviello R.G. n. 42678/2015 Enrico Mengoni Alessandro M. Andronio Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AM SC, nato a [...] il [...] AM ER, nato a [...] il [...] TO OR, nato a [...] il [...] VA RI, nato a [...] il [...] ON IP, nato a [...] il [...] ON EO LL, nato a [...] il [...] ON LO, nato a [...] il [...] NZ LD LO, nato a [...] il [...] IL AE, nato a [...] il [...] VA RD, nato a [...] il [...] AN ID, nato a [...] il [...] AN IV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 16 ottobre 2013; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate all'udienza del 31 te marzo 2016 (per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di VA, NZ, IL, VA;
per il rigetto dei ricorsi AM SC, AM ER, ON 1 IP, ON EO LL, ON LO, AN ID, AN IV;
per la trasmissione degli atti al Tribunale, ai fini della notificazione dell'estratto contumaciale, per TO); uditi i difensori: avv. ID Angelo Guella, per ON LO, e, in sostituzione dell'avv. Luigi La Marca, per TO, e dell'avv. Massimo Bissi, per VA;
avv. Stefano Lenzi, per NZ;
avv. Renato Giorgio Vitetta, per ON IP;
avv. Angelo Colucci, per ON IP e ON EO LL;
avv. Ivan Frioni, in sostituzione dell'avv. Salvatore Pino, per AM SC e AM ER;
avv. Massimo Bonvicini, per AN IV e AN ID;
avv. Silvana del Monaco, in sostituzione dell'avv. Roberto Fanari, per ON LO. ли 2 RITENUTO IN FATTO -Con sentenza del 22 dicembre 2011, il Tribunale di Milano ha per quanto qui 1.- rileva condannato gli imputati per una serie di reati tributari ex artt. 5 e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, commessi nell'ambito di un'associazione a delinquere, diretta - secondo l'ipotesi accusatoria da ON LO, e nella quale altri imputati ricoprivano diversi ruoli. Le indagini erano state svolte a partire dal 2007 dalla Guardia di Finanza di Bassano del Grappa, nei confronti della società Sintesi s.n.c., esercente l'attività di fabbricazione di materie plastiche, con il riscontro dell'emissione di fatture di acquisto, nei confronti di tale società, da parte di due società "cartiere", la CP s.r.l. e la BI PL s.r.l. Le ulteriori indagini avevano confermato l'esistenza di altre società "cartiere" operanti nel settore delle materie plastiche. Molte di tali società avevano intrattenuto relazioni commerciali con la AX CH, società sammarinese riconducibile a ON LO. Era così emersa l'esistenza di un circuito criminale finalizzato alla realizzazione di frodi fiscali, consistenti in cessioni in nero, sovrafatturazioni ed acquisti intracomunitari in regime di esenzione Iva, consumate attraverso società riferibili ad una serie di prestanome, tutti facenti capo alla persona di ON LO. La Corte d'appello, con sentenza del 16 ottobre 2013, ha confermato le valutazioni effettuate dal Tribunale quanto alla responsabilità penale, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ad alcuni dei reati-scopo contestati e ha, conseguentemente, rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio per alcuni degli imputati. 2. - Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore e con unico atto, AM SC e AM ER, chiedendone l'annullamento. - Con un primo motivo di doglianza, si deduce la nullità della sentenza, per 2.1. incapacità del giudice, sul rilievo che la stessa, pronunciata il 16 ottobre 2013, sarebbe stata depositata il 30 aprile 2015 e sottoscritta, anche quale estensore, dal presidente del collegio, che era uscito dall'ordine giudiziario il 17 ottobre 2014. La difesa contesta l'orientamento di legittimità secondo cui le condizioni di capacità del giudice, necessarie, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., per aversi un atto valido e, quindi, anche una sentenza validamente resa, attengono al momento della decisione e non al momento dell'eventuale deposito della motivazione successivo alla pronuncia. Si sostiene, in particolare, che, poiché l'art. 546 cod. proc. pen. prevede la motivazione quale essenziale requisito della sentenza, la deliberazione della motivazione dovrebbe essere adottata dal collegio giudicante e dovrebbe essere considerata, perciò, piena espressione dell'esercizio della giurisdizione: trattandosi di una funzione giurisdizionale, la stessa non potrebbe essere amministrata da soggetti che non fanno più parte dell'ordine giudiziario. 3 2.2. In secondo luogo, si deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, perché la stessa sarebbe inesistente, in quanto redatta da un magistrato già cessato dalle sue funzioni.
2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si deduce la violazione dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., sul rilievo che la sentenza sarebbe priva della sottoscrizione del giudice, essendo stata sottoscritta da un magistrato ormai uscito dall'ordine giudiziario, sia quale presidente del collegio sia quale estensore. -2.4. Una quarta censura è riferita alla violazione degli artt. 523, 602, 548 cod. proc. pen., i quali esprimono la necessità dell'immediatezza della decisione, sul rilievo che tra il deposito della motivazione e la discussione orale delle difese sarebbe decorso un ampio lasso di tempo;
lasso di tempo incompatibile con un'adeguata considerazione delle deduzioni svolte dalle difese nel corso della discussione davanti al collegio. - Con un quinto motivo di doglianza, si ribadisce l'eccezione di incompetenza 2.5. territoriale già proposta in primo e secondo grado. Si contesta, in particolare, l'affermazione del Tribunale secondo cui la competenza doveva essere ritenuta radicata in Milano perché in tale luogo aveva sede il maggior numero delle società ritenute funzionali all'operatività dell'associazione criminale diretta da ON LO;
cosicché doveva apparire ragionevole che le strategie del gruppo fossero state pianificate in Milano e che in Milano si fosse concretizzata la parte più significativa dell'attività delittuosa dell'associazione. Si lamenta, sul punto, che la Guardia di Finanza aveva affermato che il fenomeno fraudolento coinvolgeva numerose società ubicate in diverse regioni del Nord Italia, e in particolare a Milano, e che da tale accertamento discendeva la sostanziale incertezza sul luogo del commesso reato;
incertezza che non avrebbe potuto essere risolta sulla base di un inesistente principio di prevalenza, non risultando dagli atti alcun elemento specifico dal quale desumere l'individuazione del luogo di programmazione e ideazione dell'attività riferibile all'associazione criminale. E non si sarebbe considerato che i primi fatti erano stati accertati in Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e che a tali fatti era stata attribuita una valenza sintomatica dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione criminale. Si sarebbe dovuto applicare, dunque, il criterio del luogo di commissione del reato-scopo più grave, che avrebbe dovuto essere identificato in quello di cui al capo M, di pari gravità rispetto ad altre condotte, ma più risalente nel tempo, relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti posta in essere a Schio nell'anno 2001; con la conseguenza che avrebbe dovuto essere ritenuto competente il Tribunale di Vicenza. In via subordinata, avrebbe dovuto essere applicato il criterio residuale di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., per cui avrebbe dovuto essere ritenuto competente il Tribunale di Bassano del Grappa, avendo la Procura di quella circoscrizione per prima iscritto la notizia di reato, il 7 marzo 2007. Del tutto destituita di fondamento sarebbe 4 l'affermazione di segno contrario della Corte d'appello secondo cui l'associazione operava in Milano perché lì venivano intessuti i rapporti, si decidevano gli acquisti e le vendite, si costituivano e scioglievano le società cartiere. Si rileva, inoltre, che il Tribunale, con ordinanza del 7 ottobre 2011, aveva risolto la questione di competenza territoriale relativa ai reati fiscali contestati ai due AM (capi di imputazione D e D1), disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, ove aveva sede la società ST, che aveva operato l'emissione e l'annotazione delle fatture contestate;
e ciò, in virtù della maggiore gravità di tali reati rispetto al reato di partecipazione all'associazione per delinquere. Quanto a tale ultimo reato, ricondotto alla fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 416 cod. pen., il Tribunale aveva affermato che la sua natura permanente imponeva una trattazione unitaria delle posizioni di tutti gli aderenti all'associazione, cosicché la competenza non poteva essere ritenuta radicata in Parma. La difesa critica tale conclusione, sostenendo che: o il reato di cui all'art. 416 cod. pen. deve essere considerato unitariamente e, dunque, la fattispecie di cui al primo comma dello stesso art. 416, contestata ad alcuni dei coimputati, è comunque più grave dei reati scopo, ivi compresi quelli di cui ai capi D e D1, oppure tali ultimi reati, più gravi e contestati come commessi in Parma, attraggono anche la meno grave fattispecie associativa di cui al secondo comma dell'art. 416 cod. pen., contestata ai due AM. - Si rileva, in sesto luogo, l'inosservanza della legge penale in relazione alla 2.6. ritenuta partecipazione degli imputati AM all'associazione per delinquere. La Corte d'appello si sarebbe limitata, sul punto, a richiamare la sentenza di primo grado. Il Tribunale, per parte sua, avrebbe desunto la partecipazione degli imputati all'associazione dal fatto che questi avevano fruito dell'opera dell'associazione stessa, intrattenendo rapporti commerciali con ON LO. Mancherebbe, in tale quadro, il necessario presupposto dell'affectio societatis, che non potrebbe essere sostituito da quello dell utilità della condotta", invece richiamato dal Tribunale. Né vi sarebbe prova dell'effettiva conoscenza degli AM con gli altri partecipanti al sodalizio criminale, perché questi ultimi avevano rapporti solo con ON LO, che ritenevano essere il dominus sostanziale di tutte le società, senza avere alcuna consapevolezza della rete interpersonale creata da quest'ultimo.
2.7. Sempre in relazione alla ritenuta partecipazione degli imputati all'associazione per delinquere, si rilevano con un settimo motivo di doglianza la mancanza e la - manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale non avrebbe risposto alle doglianze difensive contenute nell'atto d'appello e, in ogni caso, non avrebbe considerato in alcun modo il ruolo di AM SC. Si ribadisce, in ogni caso, che gli AM avevano solo rapporti con ON LO e non con altri presunti appartenenti all'associazione. A 5 2.8. Con un'ottava censura, si rilevano l'inosservanza della legge penale, nonché la mancanza della prova relativa alla realizzazione delle condotte di partecipazione all'associazione, dovendosi ricondurre i fatti di "frode carosello" e di sovrafatturazione, ove anche sussistenti, alla fattispecie del concorso di persone reato. In particolare, le condotte contestate consisterebbero nella promozione e incentivazione di operazioni in frode all'Iva, commesse interponendo negli scambi società riconducibili a ON, al solo fine di conseguire indebiti crediti Iva;
consisterebbero altresì nell'incameramento di somme in contanti corrisposte da ON, quali restituzioni di parte dell'Iva conseguenti alle sovrafatturazioni poste in essere a beneficio della società ST. Non si sarebbe considerato che non era stato contestato ad AM ER che la merce venduta da ST fosse ritornata alla stessa ST. Né sarebbero probanti, in tal senso, le dichiarazioni dei trasportatori della merce, i quali avevano affermato che i trasporti in realtà non venivano effettuati verso la società apparente destinataria, ma solo verso il cliente finale italiano. Non si sarebbe considerato, infatti, che il documento di trasporto era compilato da ON e non dagli AM, in capo ai quali, non vi era, dunque, la consapevolezza della destinazione finale della merce. Quanto alle sovrafatturazioni, le stesse sarebbero state provate tramite intercettazioni telefoniche, ma secondo la difesa - sulla base di mere illazioni, non essendo emersa alcuna prova concreta di una contropartita legata a tali pretese sovrafatturazioni, se non una labile analogia con comportamenti tenuti da altri. 2.9. - Con un nono motivo di doglianza, si deduce la mancanza di motivazione in relazione alla realizzazione delle condotte di partecipazione all'associazione per delinquere, sul rilievo che non sarebbero state considerate, sul punto, le doglianze difensive. -2.10. Una decima censura è riferita all'inutilizzabilità delle testimonianze rese dal trasportatore AB, perché questo sarebbe stato sentito come semplice testimone e non con le garanzie previste per il concorrente nel reato, che sarebbe quello di falsa fatturazione, a lui ascrivibile per la materiale redazione da parte sua del documento di trasporto. La difesa lamenta che Corte d'appello aveva ritenuto insussistente la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., sul rilievo che tale soggetto non avrebbe dovuto essere sentito con le relative garanzie, perché non era stato indagato, senza però considerare che egli pacificamente avrebbe dovuto essere ritenuto concorrente nel reato, avendo sostanzialmente confessato di averlo commesso. 2.11. - Si deduce, inoltre, la nullità della sentenza ex art. 604, comma 1, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 516 e 522 cod. proc. pen., in relazione alla contestazione delle cessioni in nero quale ulteriore condotta di partecipazione all'associazione a delinquere. Non si sarebbe considerato che la difesa aveva formulato un apposito motivo An di appello, lamentando la violazione del principio di correlazione tra contestazione e 6 condanna, non essendo mai state contestate le pretese vendite in nero agli imputati AM. 2.12.=Sempre in relazione alle richiamate vendite in nero, vi sarebbe violazione di legge, in mancanza di riscontri telefonici e in presenza di agende sequestrate a ER AM, dalle quali - secondo la difesa risultavano al più annotazioni di offerte e non di - cessioni.
2.13. Un tredicesimo motivo si incentra, ancora, sulla ritenuta realizzazione delle cessioni in nero, sotto il profilo della mancanza di motivazione in ordine alla loro effettiva consumazione.
2.14. Con una quattordicesima censura, si prospettano violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla confisca del denaro presente su due dossier titoli, ritenuto riconducibile all'operatività dell'associazione criminale. Le somme sequestrate venivano qualificate non come prodotto o profitto del reato associativo, ma come prezzo del reato stesso. Ed era stato disposto anche il sequestro di fabbricati e terreni non più menzionati nelle sentenze di primo e secondo grado, le quali si erano limitate a disporre la confisca di quanto in sequestro. Si trattava, infatti, di un sequestro disposto per equivalente, in ragione della ritenuta natura transnazionale dei reati fiscali relativi alle annualità 2006 e 2007 avente ad oggetto beni privi di ogni relazione con il reato di associazione contestato;
per la difesa, dunque, la decisione dovrebbe essere annullata quanto agli immobili.
2.15. Con un quindicesimo motivo di doglianza erroneamente indicato nel ricorso con il numero 14 - si contesta la motivazione in ordine alla quantificazione della pena, che sarebbe stata ancorata ad un presunto grave danno cagionato alla collettività, del quale non vi sarebbe prova in atti.
2.16. Con un sedicesimo motivo di doglianza - erroneamente indicato dal ricorrente con il numero 15 si chiede che venga dichiarata la prescrizione del reato associativo, - essendo le condotte partecipative, in ipotesi, commesse fino all'anno 2007 e vertendosi, dunque, in una fattispecie a "contestazione chiusa".
3. La sentenza è stata impugnata anche dal difensore di TO OR. - 3.1. Si deduce, in primo luogo, la mancata notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, cui conseguirebbe l'annullamento sia del decreto che d dispone il giudizio in appello, sia della sentenza di appello, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale, per sanare il vizio di notificazione.
3.2. In secondo luogo, si lamentano l'inosservanza dell'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Milano. Si svolgono, sul punto, rilievi analoghi a quelli svolti dalla difesa degli imputati AM (sopra riportati al punto, 2.5.). Si An 7 ribadisce, in particolare, che non sarebbe stato considerato il carattere diffuso dell'associazione, della quale non era possibile individuare un unico e stabile centro operativo, in presenza di società "cartiere" aventi sede in diversi luoghi, di società estere, di soggetti prestanome presso le cui residenze le società avevano sede. Si sarebbe dovuta riconoscere, dunque, la competenza del Tribunale di Vicenza o di quello di Bassano del Grappa.
3.3. In terzo luogo, si deduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo I dell'imputazione (artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000), a lui contestato nella sua veste di amministratore di due società "cartiere" del "gruppo ON", in relazione all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, che avevano consentito notevoli evasioni dell'Iva in più anni. Con riferimento alla società ON PLic, la difesa aveva evidenziato, in grado di appello, la mancanza di prova di eventuali retrocessioni dell'Iva, perché vi erano flussi di denaro in uscita a favore di tale Fornasari, ma tali flussi erano riferibili ad acquisti di merce al nero. Né i trasportatori avevano confermato che la merce fosse rientrata al punto di partenza, perché la stessa era accompagnata da un documento di trasporto verso l'estero che recava una data posteriore rispetto al documento di trasporto nazionale. Inoltre sempre secondo la prospettazione difensiva - la società non poteva ritenersi del tutto inoperativa, perché aveva effettivamente a disposizione un magazzino, tanto che lo stesso imputato era stato visto nell'attività di scarico di merci da camion stranieri. La Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione le doglianze difensive, non avendole neanche riportate nel corpo della sentenza, ed essendosi limitata ad affrontare questioni relative alla quantificazione della pena. 4. - La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse dell'imputato VA RI, in relazione alla mancata considerazione dei motivi d'appello. Si sostiene, in particolare, che la ditta LL PL, di cui al capo 12 dell'imputazione, sarebbe stata creata da IL per staccarsi da ON. In tale quadro, VA sarebbe stato posto a capo della ditta da IL, rimanendo estraneo a rapporti con ON. La LL PL avrebbe operato regolarmente e la dichiarazione Iva per il 2007 sarebbe stata omessa solo perché erano intervenuti i sequestri quando era ancora in corso l'anno fiscale.
5. Tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione ON IP. 5.1. -La prima doglianza del ricorrente, relativa alla capacità del giudice, è formulata in modo analogo a quella dei ricorrenti AM, riportata sub 2.1. 5.2. - Si prospetta, in secondo luogo, una censura relativa alla competenza territoriale, analoga a quelle riportate sub 2.5. e 3.2. 5.3. · In terzo luogo, si lamenta la manifesta illogicità della motivazione quanto al reato associativo, che sarebbe stato posto in essere dall'imputato attraverso la gestione in 8 Au via di fatto di dieci società. Non si sarebbe considerato che l'imputato aveva confessato la gestione di solo cinque società e che egli si era sempre mosso nell'ambito delle direttive impartitegli dal padre e non aveva svolto come erroneamente indicato in altra parte della sentenza - attività di coordinamento nei confronti degli altri associati.
5.4. Con un quarto motivo di doglianza, si lamenta la mancanza di motivazione quanto ai reati di cui ai capi H, H1, I, I1, L, L1, N, N1, 0, 01, R, R1 dell'imputazione, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'imputato non avesse proposto alcuna impugnazione e, comunque, non avrebbe fornito alcuna motivazione circa la responsabilità penale.
5.5. Si lamenta, in quinto luogo, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione che, in relazione ai capi H, H1, I, I1, J, J1, L, L1, P, P1, Q, Q1 che non - erano stati oggetto di confessione da parte dell'imputato la Corte d'appello avrebbe - indebitamente esteso la valenza probatoria della confessione, in realtà limitata agli altri capi.
6. La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di ON EO LL, il quale prospetta, in primo luogo, due censure analoghe a quelle dei coimputati, relativamente alla capacità del giudice e all'incompetenza territoriale.
6.1. Si deduce, poi, l'erronea applicazione del secondo comma dell'art. 416 cod. pen., evidenziando che la condotta addebitata all'imputato è quella di partecipe e organizzatore dell'associazione del padre ON LO, perché egli amministrava di fatto due società, coordinandone l'attività di commercializzazione fittizia. Gli unici elementi qualificanti potrebbero al più ravvisarsi – secondo la difesa - nella tenuta della contabilità, nell'esecuzione degli ordini del padre, nell'attività di segretariato, svolte dall'imputato e richiamate ai capi I e 11 dell'imputazione, in relazione all'attività della ON PL, «essendo stata invece esclusa l'efficacia causale della condotta in relazione alla AR CH». Non si sarebbe comunque considerato, sul punto, che per conto della ON PL operava in realtà un soggetto diverso da ON EO.
6.2. Si lamenta, infine, la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., perché i giudici di merito avrebbero calcolato la pena in modo erroneo. Il Tribunale, partendo dalla pena base di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato più grave, di cui al capo I dell'imputazione, ha ridotto la pena per le circostanze attenuanti generiche ad anni due e mesi quattro di reclusione;
pena poi aumentata per la continuazione di due mesi per ogni capo, giungendo alla pena finale di tre anni di reclusione anziché di due anni e dieci mesi di reclusione. La Corte d'appello ha ridotto la pena di un mese, pur avendo dichiarato la prescrizione con riferimento ad un periodo. Mancherebbe, più in generale, una corretta determinazione dei momenti consumativi dei reati.
7. La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di ON LO. 9M -Si svolgono, in primo luogo, considerazioni analoghe a quelle svolte dagli altri 7.1. ricorrenti circa l'erronea individuazione del giudice competente per territorio. -7.2. In secondo luogo, si prospettano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla questione relativa all'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari. Si evidenzia, in particolare, che: a) la richiesta di proroga del termine per le indagini, avanzata tempestivamente dal pubblico ministero, aveva avuto per oggetto solo i reati fiscali e il reato di truffa e non anche il reato associativo;
b) per tale ultimo reato, il termine di conclusione delle indagini doveva ritenersi spirato il l'11 febbraio 2008, cosicché tutti gli atti di indagine successivi avrebbero dovuto essere ritenuti inutilizzabili;
c) l'ordinanza di proroga era stata emessa solo il 3 novembre 2010 e, dunque, dopo che, all'udienza preliminare del 29 ottobre 2010, la difesa aveva sollevato la questione relativa alla mancata proroga delle indagini, eccependo la nullità degli atti successivi al termine naturale di loro conclusione;
d) anche a voler ritenere sussistente una proroga della durata delle indagini, vi sarebbero ulteriori atti posti in essere dal pubblico ministero successivamente, da considerare comunque inutilizzabili. -7.3. Si lamentano, in terzo luogo, la mancanza, la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione, nonché l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, in relazione al reato associativo. La Corte d'appello avrebbe individuato un disegno criminoso limitato alle sole frodi fiscali e temporalmente circoscritto (dal 2004 al 2008), individuando tali elementi quali segni sintomatici di un'associazione per delinquere, in mancanza sia di una stabile organizzazione, sia dell'intento di compiere un numero indeterminato di violazioni. In particolare, si operava costituendo delle società cartiere con amministratori di comodo, che smettevano di operare una volta raggiunto l'obiettivo; cosicché non permaneva alcun rapporto di questi con gli altri concorrenti. Sarebbe, dunque, al più configurabile un concorso di persone nei singoli reati, anche in presenza di sistemi paralleli creati autonomamente da alcuni dei coimputati, che contrastavano con gli interessi della presunta associazione.
7.4. Con una quarta doglianza, si rilevano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati-scopo. Si evidenzia che l'imputato aveva fin dall'inizio confessato di essere il sostanziale responsabile di alcune delle società cartiere, escludendo categoricamente di avere rapporti con altre (LL PL, AR CH, LL PL, WE PL, ST). La Corte d'appello non avrebbe specificato perché l'imputato sarebbe stato ritenuto attendibile quanto alle prime società e inattendibile quanto alle seconde. In particolare: in relazione alla LL PL, i testimoni dell'accusa e l'amministratore IL avrebbero confermato l'estraneità di ON;
in relazione alla AR CH, non sarebbero state prese in considerazione le censure 10Ал dell'appellante relative al fatto che quest'ultima era riconducibile solo a tale Fortuni;
in relazione a LL PL e WE PL, non si sarebbe considerato che le stesse erano gestite da tale Dozio e non facevano parte, perciò, del gruppo di ON;
in relazione a ST, vi sarebbe una totale mancanza di motivazione nella sentenza impugnata. Del tutto insufficiente sarebbe, comunque, la motivazione della sentenza con riferimento alle società per le quali vi era stata assunzione di responsabilità da parte dell'imputato. In particolare, quanto al capo H1, non vi sarebbe stato il superamento della soglia di punibilità con riferimento all'annualità 2005. 7.5. -Si eccepisce, in quinto luogo, la prescrizione dei reati-scopo, intervenuta fra l'aprile 2014 e il giugno 2015. 7.6. Si prospetta, infine, una doglianza analoga a quella di altri ricorrenti (sub 2.1., 5.1., 6.), relativamente all'avvenuta sottoscrizione della sentenza impugnata da parte di un magistrato già cessato dall'ordine giudiziario. 8. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato NZ LD LO, il quale propone, in primo luogo, una censura analoga a quella degli altri ricorrenti quanto alla competenza territoriale.
8.1. Con un secondo motivo di doglianza, si rilevano la contraddittorietà, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui all'art. 416 cod. pen. Si sostiene, in particolare, che non vi sarebbe prova di un accordo volto alla commissione di più reati indefiniti, perché vi erano singole specifiche frodi fiscali che, una volta commesse, non presupponevano l'esistenza di alcun successivo ulteriore accordo e facevano, anzi, venire meno ogni precedente vincolo tra i concorrenti. In particolare, l'imputato NZ non aveva alcuna consapevolezza della partecipazione all'attuazione di un programma criminoso, né dell'esistenza di altri soggetti partecipanti;
a fronte di una mera serie di reati continuati posti in essere da ON con il contributo di diversi soggetti. 8.2. - Si deduce, in terzo luogo, la manifesta illogicità della sentenza con riferimento alla specifica posizione di NZ, il quale poteva essere ritenuto al più coinvolto nei rapporti commerciali tra AX, TU e CLP, della quale era solo formale amministratore, perché il ruolo gestionale effettivo era invece svolto da AT CA, come confermato da ON LO. E NZ non avrebbe avuto, in ogni caso, alcun vantaggio, perché le fatture di CLP erano palesemente in perdita, essendo la stessa CLP un mero schermo che serviva a TU. 9. - La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse dell'imputato IL AE, in relazione alla mancata considerazione dei motivi d'appello. In particolare, non vi sarebbe la prova di rapporti duraturi fra ON e i soggetti che fungevano da prestanome per suo conto. Inoltre, la ditta LL PL di cui al capo 32 dell'imputazione sarebbe stata creata da IL per staccarsi da ON. In tale quadro, VA 1A sarebbe stato posto a capo della società da IL, rimanendo estraneo a rapporti con ON, tanto da non essere imputato per il reato associativo fin dall'inizio delle indagini. La ditta avrebbe operato regolarmente e la dichiarazione Iva per il 2007 sarebbe stata omessa solo perché erano intervenuti i sequestri quando era ancora in corso l'anno fiscale. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza il difensore di VA10.- RD. 10.1. Con un primo motivo di doglianza si ribadiscono le censure già proposte avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2011, con la quale il Tribunale aveva consentito l'ingresso agli atti del fascicolo dibattimentale degli accertamenti eseguiti dall'autorità giudiziaria di San Marino. Sul punto, la Corte d'appello avrebbe incentrato la sua decisione sulla ritenuta assenza di interesse della parte privata a sollevare questione circa il mancato rispetto del principio della "doppia incriminazione", posto esclusivamente a tutela dello Stato destinatario della richiesta. L'ordinanza del Tribunale sarebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che esclude la possibilità che gli stessi fatti storici possano integrare, in concorso con fattispecie tributarie, anche l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato, di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen. L'autorità di San Marino aveva ritenuto sussistente il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, mentre il GU aveva prosciolto gli imputati da tale reato all'esito dell'udienza preliminare;
cosicché sarebbe mancato il requisito della doppia punibilità. 10.2. In secondo luogo, si prospettano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al reato associativo, essendo al più configurabile un concorso di persone in una pluralità di reati, fra loro legati dal vincolo della continuazione. Mancherebbero, in particolare, l'indeterminatezza del programma criminoso e la stabilità del vincolo associativo. 10.3. Con una terza censura, si deducono vizi della motivazione in relazione alla specifica posizione che l'imputato avrebbe avuto nell'ambito dell'associazione, con particolare riferimento alla valenza dell'attività di cambio di assegni effettuata nel 2004 a favore di ON tramite conti correnti bancari accesi a San Marino. Si tratterebbe - secondo la prospettazione difensiva - di un'attività del tutto svincolata da un contesto associativo, spiegabile sulla base dei rapporti tra due soli soggetti. Vi sarebbe un salto logico nella motivazione della sentenza, nella parte in cui la stessa valorizza la totale of inesistenza di reali rapporti commerciali fra LA, riconducibile a VA, e le società riconducibili a ON LO, non essendo tale situazione di per sé indice dell'esistenza di un sodalizio criminoso. 10.4. In quarto luogo, si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizi della motivazione in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivato sulla base dei soli precedenti penali. 12 Ал 11. – La sentenza è stata impugnata, con unico atto, anche dal difensore di AN ID e AN IV, il quale svolge una prima doglianza - analoga a quelle svolte da altri ricorrenti (sub 2.1., 5.1., 6., 7.6.) – in relazione alla sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio, già precedentemente uscito dall'ordine giudiziario. -11.1. Una seconda doglianza è riferita all'eccezione di competenza territoriale che la Corte d'appello avrebbe ritenuto preclusa in quanto non dedotta, prima dello scadere del termine decadenziale, nel giudizio di primo grado. La difesa sostiene che la questione era stata proposta all'udienza preliminare e che era stata parzialmente accolta con riferimento ad alcuni dei reati-scopo (in particolare quelli di cui ai capi C e C1, ritenuti commessi in Brescia). Quanto al residuo capo A dell'imputazione (reato di cui all'art. 416 cod. pen.), la relativa questione sarebbe stata riproposta nelle udienze dibattimentali successive e rigettata dal Tribunale con ordinanza del 7 ottobre 2011. Non sussisterebbe, dunque, alcuna preclusione sul punto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello. 11.2. Con una terza doglianza, si prospetta la violazione degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen., sempre con riferimento alla competenza territoriale. La difesa svolge, sul punto, censure analoghe a quelle svolte da altri ricorrenti (sub 2.5., 3.2., 5.2., 6.) circa l'insussistenza di concreti elementi a sostegno dell'individuazione del luogo di commissione del reato associativo. Con particolare riferimento alla posizione degli AN, si rileva che la competenza territoriale avrebbe dovuto essere ritenuta radicata in Brescia, luogo in cui sarebbero stati commessi i reati tributari, più gravi rispetto alla partecipazione all'associazione per delinquere ricondotta al secondo comma dell'art. 416 cod. pen. 11.3. In quarto luogo, si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione alla responsabilità degli imputati per il reato associativo. Non sarebbero sufficienti, a tal fine, la dimostrazione e l'analitica descrizione delle condotte di frode fiscale alle quali avrebbero partecipato gli AN (oggetto di separato giudizio di fronte al Tribunale di Brescia), da cui potrebbe desumersi, al più, un concorso in un reato continuato. Mancherebbe, in ogni caso, una puntuale descrizione della condotta, sia sotto il profilo del dolo, sia sotto il profilo del contributo oggettivamente fornito. E non si sarebbe tenuto conto del fatto che la società amministrata dagli imputati AN aveva interesse a non porre in essere o, comunque, a terminare le operazioni di frode carosello, perché essa si vedeva sottrarre una quota di mercato, praticando prezzi che non godevano di alcun vantaggio fiscale. Nessuna prova a carico degli imputati deriverebbe, poi, dalle intercettazioni telefoniche nelle quali ON IP semplicemente ammetteva di dovere dei soldi a AN IV. Né i due imputati erano secondo la difesa - effettivamente a conoscenza di chi fossero i destinatari delle merci, i cui documenti di trasporto non erano da loro redatti, ma redatti su incarico dei Ал clienti, soggetti riconducibili a TO OR, come confermato dal trasportatore AB. 13 L'altro trasportatore RO aveva riferito, in relazione ad altri trasporti, che i relativi documenti venivano redatti su incarico dei ON. E non si sarebbero considerate le dichiarazioni rese dal teste AN ER, magazziniere della società nella quale gli imputati AN operavano, secondo cui egli scaricava e caricava i camion in arrivo, senza che fossero gli imputati a determinare il luogo e il soggetto a cui materialmente veniva consegnata la merce. Analoghe conclusioni avrebbero dovuto essere raggiunte in base alle testimonianze di RT e CA, nonché delle versioni dei fatti rese dagli stessi imputati. Sarebbe stata, invece, scorrettamente valorizzata la testimonianza di AT, il quale non aveva fornito un'adeguata spiegazione su come conoscesse AN ID ed aveva ammesso di avere gestito la ditta individuale Prisma. Tale soggetto avrebbe dovuto essere considerato quale imputato di reato connesso, mancando riscontri della veridicità del suo narrato e, anzi, essendovi rilevanti esitazioni e ambiguità nella sua deposizione. Analoghe considerazioni varrebbero secondo la prospettazione difensiva per la testimonianza di SP RI, legale rappresentante della ST, riconducibile a ON, in relazione a triangolazioni commerciali con altre ditte. 11.4. -Con un quinto motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione nonché la violazione degli artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione dei doppi benefici di legge. In particolare, gli AN sarebbero stati sanzionati più gravemente rispetto a coimputati che, oltre che della partecipazione all'associazione, rispondevano anche di tutti i reati-fine. Inoltre, il reato di cui al primo comma dell'art. 416 cod. pen., contestato a ON LO e ON IP, sarebbe stato punito meno gravemente rispetto al reato di cui all'art. 416, secondo comma, cod. pen., contestato agli AN. E la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche sarebbe stata ingiustificatamente computata in misura inferiore al massimo. Non si sarebbero considerati, poi, la buona condotta processuale di AN ID, che era rientrato in Italia non appena venuto a conoscenza del provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti, né il fatto che entrambi gli imputati avevano sempre fornito la medesima versione dei fatti, cosicché non si poteva ritenere sussistente una mancanza di resipiscenza. 11.5. — In prossimità dell'udienza davanti a questa Corte, la difesa ha proposto nuovi motivi di ricorso, formulando una censura analoga a quella dei ricorrenti circa la sottoscrizione della sentenza da parte del presidente, già uscito dall'ordine giudiziario (sub 2.1., 5.1., 6., 7.6., 11.), e deducendo la prescrizione dei reati, che si sarebbe verificata il 24 dicembre 2015. -12. All'udienza del 31 marzo 2016, la Corte di cassazione ha pronunciato ordinanza, con cui ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, 14Ал come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l'art. 325, § 1 e 2, TFUE, dalla quale - nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 08/09/2015, causa C-105/14, CC - discende l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l'imputato, per contrasto di tale norma con gli artt. 3, 11, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, Cost. La Corte costituzionale si è pronunciata con ordinanza n. 243 del 21 dicembre 2018, dichiarando manifestamente infondata la questione proposta, riunita ad altra analoga. Si è, in particolare, rilevato che le ordinanze di rimessione sono antecedenti alla pronuncia della Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M. A. S. e M. B., resa a seguito di rinvio pregiudiziale, effettuato dalla stessa Corte costituzionale, con ordinanza n. 24 del 2017, per l'interpretazione relativa al corretto significato da attribuire all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla sentenza CC (Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015, in causa C-105/14); che la richiamata decisione della Grande sezione del 5 dicembre 2017 ha dissolto il dubbio interpretativo, affermando che l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in materia di prescrizione, sulla base della "regola CC", viene meno quando ciò comporta una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile o dell'applicazione retroattiva di una normativa che prevede un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato;
che, di conseguenza, su questioni del tutto analoghe, con la sentenza C. cost. n. 115 del 2018 si è osservato che, indipendentemente dalla collocazione temporale dei fatti rispetto alla data in cui è stata pronunciata la sentenza CC, il giudice comune non può applicare la "regola" ivi enunciata perché essa è in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, consacrato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione;
che da ciò si è dunque desunta l'infondatezza di tutte le questioni allora sollevate, in quanto, versandosi in tema di prescrizione e, dunque, di istituto che appartiene alla legalità penale sostanziale a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti, la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all'ingresso della "regola CC" nel nostro ordinamento». Il presente giudizio di cassazione in corso, ed i relativi termini di prescrizione, sono rimasti sospesi fino all'odierna udienza di discussione. CONSIDERATO IN DIRITTO 15Al 1. I ricorsi di AM SC e AM ER sono inammissibili.
1.1. I primi tre motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente, perché attengono alla nullità della sentenza, per incapacità del giudice estensore, sul rilievo che la stessa, pronunciata il 16 ottobre 2013, sarebbe stata depositata il 30 aprile 2015 e sottoscritta, anche quale estensore, dal presidente del collegio, che era uscito dall'ordine giudiziario il 17 ottobre 2014, con conseguente inesistenza della sentenza stessa, anche per mancanza di una valida sottoscrizione - sono manifestamente infondati. Deve ribadirsi, sul punto, il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui le condizioni di capacità del giudice, necessarie, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., per aversi un atto valido e, quindi, anche una sentenza validamente resa, attengono al momento della decisione e non al momento dell'eventuale deposito della motivazione successivo la pronuncia. Si è, in particolare precisato che, con la lettura del dispositivo in udienza, il giudice conclude la sua attività giurisdizionale, mentre la redazione della motivazione ha lo scopo di rendere edotte le parti delle ragioni che lo hanno indotto a prendere la decisione già pubblicata. Pertanto, pur essendo la motivazione elemento essenziale di validità dell'atto, non è prescritto che, per la redazione della stessa, il giudice debba continuare a possedere quei requisiti di capacità prescritti per la deliberazione (ex plurimis: Sez. 5, n. 4730 del 16/03/2000, Rv. 215988, e Sez. 1, n. 7604 del 21/01/2003, Rv. 223452, riferite al caso di cessazione del magistrato dalle funzioni;
Sez. 5, n. 552 del 13/03/2003, dep. 12/01/2004, Rv. 227017, che afferma che non attengono alla capacità del giudice la redazione della sentenza ed il suo deposito dopo che il magistrato abbia preso possesso in altro ufficio). -1.2. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 523, 602, 548 cod. proc. pen. sul rilievo che tra il deposito della motivazione e la discussione orale delle difese sarebbe decorso un ampio lasso di tempo. Deve rilevarsi, sul punto, che le disposizioni richiamate esprimono semplicemente la necessità dell'immediatezza della decisione, rispetto alla discussione davanti al collegio immediatezza garantita dalla deliberazione, seguita dalla lettura del dispositivo della sentenza nella stessa udienza ma non prevedono che il decorso di un lungo lasso di - tempo per il deposito della motivazione possa assumere una qualche rilevanza ai fini della validità della stessa. - Il quinto motivo con cui si ribadisce l'eccezione di incompetenza territoriale 1.3. già proposta in primo e secondo grado - è manifestamente infondato. Il Tribunale e la Corte d'appello, con valutazione di fatto conforme e adeguatamente argomentata e, dunque, insindacabile in cassazione affermano che l'associazione era - - stata creata e operava a Milano, dove aveva sede il maggior numero delle società ritenute funzionali all'operatività dell'associazione stessa e dove le strategie del gruppo erano 16 Al pianificate. Nel fare ciò, correttamente richiamano la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (ex plurimis, Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083; Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Rv. 272185). E tale valutazione non è scalfita dalle mere asserzioni difensive secondo cui il luogo del commesso reato associativo sarebbe in realtà incerto, perché il fenomeno fraudolento coinvolgeva numerose società ubicate in diverse regioni del Nord Italia. Dunque, come ben evidenziato dalla Corte d'appello, non può considerarsi, ai fini della competenza territoriale, il luogo di commissione dei reati-scopo, che hanno coinvolto, di volta in volta, solo alcuni degli associati;
né possono trovare applicazione i residui criteri di competenza di cui all'art. 9 cod. proc. pen. Del tutto irrilevante risulta, in questo quadro, il fatto che il Tribunale abbia ritenuto che, per i reati scopo di cui ai capi D e D1, più gravi del reato associativo, fosse competente il Tribunale di Parma, perché, in linea di principio, i reati- scopo ascritti solo ad alcuni degli associati non attraggono il reato associativo, anche qualora siano più gravi, essendovi l'esigenza che le posizioni di tutti gli associati siano trattate unitariamente.
1.4. Il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono motivo, con cui si contesta, sotto più profili, la ritenuta partecipazione degli imputati AM all'associazione per delinquere, sono inammissibili. La difesa si limita a ribadire rilievi già esaminati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello, in totale continuità con il Tribunale, in relazione sia alla pretesa mancanza del necessario presupposto dell'affectio societatis, che non potrebbe essere sostituito da quello dell utilità della condotta", sia all'assenza di prova dell'effettiva conoscenza degli AM con partecipanti al sodalizio criminale diversi da ON LO. Limitandosi ad una sintetica disamina di quanto osservato nella sentenza di secondo grado (pagg. 70-76), deve in ogni caso rilevarsi che la Corte territoriale ricostruisce e vaglia correttamente il quadro istruttorio, laddove afferma che la prova del reato associativo si desume dai seguenti elementi: a) dalle agende di AM ER erano emerse le vendite in nero operate nei confronti dei ON, con dettagliata indicazione di quantitativi, prezzi, nomi degli acquirenti, e con una sostanziale corrispondenza con le fatture false emesse dalle società-cartiere e con i trasporti;
b) nelle agende erano riportati i prezzi reali, mentre nella contabilità erano riportati i prezzi ribassati, in ragione del fatto che la vendita veniva realizzata per il tramite di una società-cartiera e, dunque, con la possibilità per ON di neutralizzare lo squilibrio con l'indebito incameramento dell'Iva verso il cliente finale;
c) la documentazione bancaria conferma pagamenti fatti in nero dai ON agli AM;
d) tale conclusione trova ulteriore riscontro nelle dichiarazioni del teste RE e in 17 M parziali ammissioni dello stesso AM SC;
e) la documentazione rinvenuta presso il trasportatore RO e la testimonianza di quest'ultimo confermano che il trasporto era corredato da due documenti di viaggio, il che evidenzia la consapevolezza da parte dell'operatore commerciale italiano della fittizietà della cessione, confermata dal fatto che i pagamenti giungevano dall'Italia e non dall'estero. Secondo la ponderata valutazione dei giudici di merito, vi è, dunque, identità di intenti criminosi in un contesto associativo in cui la realizzazione del programma illecito si traduce in un profitto economico per tutti i partecipanti: per alcuni tale profitto consiste nella percezione di un emolumento mensile, per altri nella maturazione dell'inesistente credito d'imposta o nella possibilità di effettuare un acquisto di materiale plastico a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. Né alcuna rilevanza assume il fatto che gli AM avessero rapporti diretti solo con ON LO e ON IP, non essendovi alcuna necessità che tutti gli appartenenti del sodalizio criminoso si conoscano tra loro. E la circostanza che gli AM abbiano operato per il loro profitto non smentisce la loro appartenenza al sodalizio;
né risulta sostenibile, perché puntualmente smentito dagli atti di causa, l'assunto difensivo secondo cui gli imputati non erano a conoscenza dell'interposizione di società cartiere nelle compravendite che effettuavano.
1.5. La decima doglianza relativa all'inutilizzabilità delle testimonianze rese dal trasportatore AB, perché questo sarebbe stato sentito come semplice testimone e non con le garanzie previste per il concorrente nel reato, che sarebbe quello di falsa fatturazione, a lui ascrivibile per la materiale redazione da parte sua del documento di trasporto è inammissibile, perché formulata in modo non specifico.- La difesa non contrasta, neanche in via di mera prospettazione, la tenuta logica delle analitiche e coerenti argomentazioni spese dalla Corte d'appello (pagg. 55-56 della sentenza), insindacabili in sede di legittimità, circa la non configurabilità in capo a quel soggetto della veste di concorrente nel reato, mancando del tutto univoci indizi di reità, che non possono essere rinvenuti nella mera compilazione, da parte sua e su ordine dei committenti, di alcuni documenti di accompagnamento: il soggetto era, dunque, un mero esecutore, cosicché non poteva essere riconosciuto come concorrente nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti. -1.6. L'undicesimo motivo di censura -con cui si deduce la nullità della sentenza ex art. 604, comma 1, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 516 e 522 cod. proc. pen., in relazione alla contestazione di cessioni in nero quale ulteriore condotta di partecipazione all'associazione a delinquere - è formulato in modo non specifico. La difesa non precisa, infatti, in quale punto della sentenza impugnata vi sarebbe stata condanna per cessioni in nero non oggetto di imputazione. E deve comunque rilevarsi che le cessioni in questione sono state valorizzate dai giudici di merito al più come 18 м mero elemento sintomatico del reato associativo;
cosicché non vi è alcuna non corrispondenza fra contestazione e condanna. -1.7. Parimenti generici sono il dodicesimo e il tredicesimo motivo, anch'essi riferiti alle menzionate vendite in nero. Sul punto, è sufficiente qui richiamare quanto già osservato circa l'accertata valenza probatoria delle agende sequestrate a ER AM, a fronte della quale la difesa si limita a proporre un'interpretazione alternativa, sganciata dagli atti di causa e smentita dalla logica, secondo cui in tali agende risultavano al più annotazioni di offerte e non di cessioni compiute.
1.8. Il quattordicesimo motivo nella sua censura con cui si contesta la confisca del denaro presente su due dossier titoli, ritenuto riconducibile all'operatività dell'associazione criminale non come prodotto o profitto del reato associativo, ma come prezzo del reato stesso è inammissibile. Deve osservarsi, sul punto, che la contestazione della - qualificazione come prezzo del reato delle somme presenti sui dossier titoli e ritenute riconducibili all'operatività dell'associazione criminale è del tutto generica, a fronte dell'emersione di una pluralità di attività illecite anche legate a vendite di fatture. Nell'ambito dello stesso motivo, la difesa formula anche una seconda censura, con cui si chiede l'annullamento della decisione quanto agli immobili il cui sequestro era stato disposto per equivalente, in ragione della ritenuta natura transnazionale dei reati fiscali relativi alle annualità 2006 e 2007, trattandosi di beni privi di ogni relazione con il reato di associazione contestato. Si tratta di una doglianza inammissibile, perché proposta come tale per la prima volta nel giudizio di cassazione, essendo il motivo di appello sulla confisca limitato ai soli dossier titoli, senza specifici riferimenti ad altri beni. - Inammissibile, per genericità, è il quindicesimo motivo di doglianza 1.9. erroneamente indicato dal ricorrente con il numero 14 - relativo alla motivazione in ordine alla quantificazione della pena. È sufficiente qui osservare che la Corte d'appello aveva già affermato la mancanza di motivi a supporto della doglianza;
e tale affermazione non è stata puntualmente contrastata con il ricorso per cassazione. La sentenza reca, in ogni caso, una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente sul punto, laddove evidenzia che la pena è congrua, avuto riguardo alla gravità dei fatti, all'intensità del dolo e all'assenza di qualsiasi resipiscenza.
1.10. Non può essere dichiarata la prescrizione del reato associativo, come richiesto con il sedicesimo motivo di doglianza (erroneamente indicato in ricorso con il numero 15), essendo la stessa comunque maturata dopo la sentenza impugnata, a fronte di condotte perduranti quanto meno fino all'anno 2007. Infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude in ogni caso la possibilità di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione verificatasi dopo la pronuncia della sentenza d'appello (ex plurimis, Sez. U, n. 19 Al 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164). -2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di TO OR è inammissibile. -2.1. Il primo motivo di censura relativo alla mancata notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, cui conseguirebbe l'annullamento sia del decreto che dispone il giudizio in appello, sia della sentenza di appello - è manifestamente infondato. Poiché il ricorrente non deduce di avere formulato la relativa eccezione se non con il ricorso per cassazione, né deduce concreti pregiudizi all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, deve trovare applicazione, sul punto, l'orientamento di questa Corte secondo cui la sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato notificato l'estratto contumaciale, è inutiliter data solo se l'irregolarità di detta notifica sia stata eccepita dal difensore e la Corte abbia omesso l'esame della sollevata eccezione (ex plurimis, Sez. 5, n. 44846 del 24/09/2013, Rv. 257134; Sez. 2, n. 34917 del 03/07/2013, Rv. 256102Sez. 2, n. 25778 del 05/06/2012, Rv. 253083).
2.2. La seconda doglianza del ricorrente è relativa alla competenza territoriale (analogamente a quella dei coimputati AM). Possono richiamarsi, dunque, le considerazioni svolte sub 1.3. del "Considerato in diritto" circa la sua inammissibilità per manifesta infondatezza. - -2.3. Il terzo motivo di doglianza con cui si deduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo I dell'imputazione (artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000), a lui contestato nella sua veste di amministratore di due società cartiere del gruppo ON, in relazione all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti è inammissibile, - perché sostanzialmente diretta ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del compendio istruttorio;
rivalutazione preclusa in sede di legittimità. La prospettazione difensiva si basa, infatti sulla mancanza di prova di eventuali retrocessioni dell'Iva e di un rientro delle merci fornite, con riferimento alla società ON PLic, emittente le fatture. Ma trascura di considerare che tale società secondo la corretta ricostruzione della Corte d'appello era comunque una "cartiera" che si interponeva fittiziamente, secondo il più elementare tra i possibili meccanismi delle "frodi carosello", nell'acquisto di merce dall'estero in regime di esenzione Iva. E tale conclusione trova conferma, oltre che nella mancata presentazione di dichiarazioni Iva da parte della ON PL, anche nel fatto che l'acquisto in esenzione Iva avveniva da una società "cartiera" estera, della quale lo stesso TO era legale rappresentante. A fronte di tali dirimenti considerazioni, non può assumere alcuna rilevanza la circostanza, peraltro 20 re meramente asserita dalla difesa, che la società non poteva ritenersi del tutto inoperativa perché aveva effettivamente a disposizione un magazzino, non essendo logicamente incompatibile con la funzione di "cartiera" nel caso in esame lo svolgimento di reali attività imprenditoriali nell'ambito di altri rapporti (si vedano gli analitici riferimenti alle pagg. 61- 66 della sentenza impugnata). -3. - Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato VA RI è del pari inammissibile. La prospettazione difensiva si basa sulla mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, del fatto che la ditta LL PL, di cui al capo J2 dell'imputazione, sarebbe stata creata da IL per distaccarsi dai rapporti con ON e, in tale quadro, VA sarebbe stato posto a capo della ditta dallo stesso IL, rimanendo estraneo a rapporti con ON. Si aggiunge che tale società avrebbe operato regolarmente e la dichiarazione Iva per il 2007 sarebbe stata omessa solo perché erano intervenuti i sequestri. Si tratta di censure genericamente formulate, che rappresentano la mera riproposizione di rilievi, parimenti generici, formulati in appello e in relazione ai quali vale il richiamo della Corte territoriale all'ampia e coerente motivazione della sentenza di primo grado (pagg. 60-62), in cui il ruolo di prestanome svolto da VA è adeguatamente illustrato. In tale quadro, la mancanza di rapporti con ON non assume logica rilevanza, perché VA risponde solo del reato di omessa dichiarazione (capo J2), essendo stato assolto per la frode fiscale già in primo grado. Né può affermarsi - come fa la difesa che i sequestri intervenuti facessero venire meno l'obbligo dell'imputato di - presentare dichiarazione, trattandosi di un obbligo di posizione, non condizionato da fattori esterni.
4. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di ON IP è inammissibile.
4.1. La prima doglianza del ricorrente, relativa alla capacità del giudice, è formulata in modo analogo a quella dei ricorrenti AM (sub 2.1. del "Ritenuto in fatto"), mentre la seconda è relativa alla competenza territoriale (analogamente a quelle riportate sub 2.5. e 3.2. del "Ritenuto in fatto"). Possono richiamarsi, dunque, le considerazioni svolte sub 1.1. e 1.3. del "Considerato in diritto".
4.2. Il terzo motivo con cui si lamenta la manifesta illogicità della motivazione quanto al reato associativo, che sarebbe stato posto in essere dall'imputato attraverso la gestione in via di fatto di dieci società - è inammissibile per genericità. La difesa si limita ad asserire che l'imputato aveva confessato la gestione di solo cinque società e si era sempre mosso nell'ambito delle direttive impartitegli dal padre, senza coordinare altri associati, ma non prende in considerazione la coerente motivazione della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte d'appello, da cui emerge che l'imputato, reo confesso, 21Al non si è limitato a coadiuvare il padre, ma ha contribuito a organizzare e gestire l'associazione, attraverso: le società-cartiere predisposte;
una pluralità di conti correnti e movimentazioni di denaro in nero;
la tenuta di delicati rapporti con fornitori, trasportatori, acquirenti finali (in particolare, pag. 27 della sentenza di primo grado). -4.3. La quarta doglianza riferita alla mancanza di motivazione quanto ai reati di cui ai capi H, H1, I, I1, L, L1, N, N1, O, 01, R, R1 dell'imputazione - è inammissibile. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la Corte d'appello tratta tali profili (pagg. 89 e ss. della sentenza), evidenziando, quanto i capi H, H1, I, I1, che l'impugnazione era limitata alla inutilizzabilità degli atti di indagine, ritenuta insussistente. Quanto al resto, la sentenza impugnata fornisce un'adeguata motivazione circa il ruolo svolto da ON IP, anche richiamando la sentenza di primo grado (pagg. 62 e ss.). Né la difesa evidenzia con il ricorso per cassazione quali fossero il contenuto e la rilevanza delle censure proposte con l'atto d'appello asseritamente non prese in considerazione dai giudici di secondo grado. -4.4. Le considerazioni appena svolte si attagliano anche al quinto motivo di doglianza, con cui si lamenta che, in relazione ai capi H, H1, I, I1, J, J1, L, L1, P, P1, Q, Q1 - che non erano stati oggetto di confessione da parte dell'imputato – la Corte d'appello avrebbe indebitamente esteso la valenza probatoria della confessione. Come appena visto, la Corte d'appello si è legittimamente servita della tecnica del richiamo alla sentenza di primo grado, nelle parti in cui già questa fornisce adeguate risposte alle doglianze proposte con l'appello.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di ON EO LL è parzialmente fondato. Pur in presenza di censure inammissibili, quali quelle riferite alla capacità del giudice e all'incompetenza territoriale (su cui devono richiamarsi le considerazioni svolte sub 1.1. e 1.3. del "Considerato in diritto") e quella relativa alla partecipazione nel reato associativo (formulata in modo non specifico, a fronte della coerente motivazione della sentenza impugnata, alle pagg. 57-58, e della sentenza di primo grado, alle pagg. 28 e ss.), deve rilevarsi la fondatezza della dedotta erroneità del computo della pena (motivo sub 6.2. del "Ritenuto in fatto"). In particolare, il Tribunale ha aumentato la pena-base per il capo I, of fissata in due anni e quattro mesi di reclusione: di due mesi per la continuazione interna, di due mesi per la continuazione esterna con il capo I1, di due mesi per la continuazione esterna con reato associativo di cui al capo A. Dunque, partendo dalla pena-base di due anni e quattro mesi, si sarebbe dovuti giungere a una pena finale di due anni e dieci mesi e non a quella di tre anni effettivamente irrogata. Pur in presenza di una specifica doglianza sul punto, la Corte d'appello non ha corretto l'errore di computo, perché ha operato una diminuzione di un mese per l'intervenuta estinzione per prescrizione della Al 22 annualità 2005 nell'ambito del capo I, ma ha applicato tale diminuzione a partire dalla pena di tre anni, anziché da quella corretta di due anni e dieci mesi di reclusione. A fronte di un ricorso non inammissibile, che, essendo riferito alla pena nel suo complesso, investe tutti i capi di imputazione per i quali è intervenuta condanna, i residui reati ascritti all'imputato devono essere ritenuti prescritti, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non constando, in base agli atti a disposizione di questa Corte, sospensioni della prescrizione nei gradi di merito. Più in particolare, trovando applicazione il termine generale complessivo di sette anni e sei mesi, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., va rilevato che: i capi A (art. 416, secondo comma, con reati-scopo fino al 27 dicembre 2008) e I1 (27 dicembre 2008) si sono prescritti il 27 giugno 2016; il capo I (31 dicembre 2007) si è prescritto il 30 giugno 2015. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di ON LO è parzialmente fondato.
6.1. La prima doglianza del ricorrente è relativa alla competenza territoriale (analogamente a quelle riportate sub 2.5. e 3.2. del "Ritenuto in fatto"), mentre la sesta doglianza è relativa alla capacità del giudice ed è formulata in modo analogo a quella dei coimputati AM (sub 2.1. del "Ritenuto in fatto"). Possono richiamarsi, dunque, le considerazioni svolte sub 1.1. e 1.3. del "Considerato in diritto" circa la loro inammissibilità.
6.2. Il secondo motivo con sui si prospettano vizi della motivazione in riferimento alla questione relativa alla inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari è inammissibile, perché formulato in modo non specifico. La difesa non contrasta, neanche in via di mera prospettazione, l'affermazione (contenuta alla pag. 53 della sentenza impugnata) secondo cui le doglianze relative all'inutilizzabilità degli atti di indagine erano stati genericamente prospettate, in mancanza della puntuale indicazione di tali atti e della valenza probatoria che gli stessi avrebbero avuto nel giudizio di primo grado. Tale considerazione risulta evidentemente assorbente rispetto alla questione della configurabilità o meno, nel caso di specie, di una valida proroga del termine di durata delle indagini preliminari.
6.3. Inammissibile è anche il terzo motivo, relativo alla ritenuta responsabilità per il reato associativo. La teşi difensiva si basa essenzialmente su un'arbitraria e parziale rilettura degli atti di causa, secondo cui vi sarebbe un disegno criminoso, in mancanza sia di una stabile organizzazione, sia dell'intento di compiere un numero indeterminato di violazioni, che potrebbe al più far ritenere configurabile un concorso di persone in una pluralità di reati, anche per l'esistenza di sistemi paralleli creati autonomamente da alcuni dei coimputati, che contrastavano con gli interessi della presunta associazione. Tale ricostruzione risulta, del resto, ampiamente smentita, con concorde motivazione, dalle sentenze di primo e 23 All secondo grado, le quali evidenziano, con ampiezza di argomenti, la centralità del ruolo svolto da ON nell'ambito dell'associazione, da lui creata e diretta, per sua stessa ammissione, con la predisposizione di compagini sociali e il reclutamento di amministratori di comodo e la messa a disposizione di provviste finanziarie, come risulta da una quantità straordinariamente convergente di elementi di prova, tra cui rilevanti intercettazioni e dichiarazioni testimoniali, oltre alla confessione dello stesso imputato (argomenti sintetizzati alle pagg. 57-58 della sentenza di appello). 6.4. - La quarta doglianza, con cui si rilevano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati-scopo, è invece parzialmente fondata. La difesa si incentra sulla rivalutazione dei rapporti dell'imputato con le società (LL PL, AR CH, LL PL, WE PL, ST), rispetto alle quali egli aveva affermato la sua estraneità. Si tratta di una rivalutazione preclusa in sede di legittimità quanto alle prime quattro di tali società, a fronte delle concordi motivazioni dei giudici di primo e secondo grado, dalle quali emerge in modo chiaro l'esistenza di tali rapporti. È sufficiente e qui richiamare, in estrema sintesi, le considerazioni svolte dalla Corte d'appello (alle pagg. 91 e ss. della sentenza) in relazione: alla LL PL, per la quale il rapporto tra ON e l'amministratore emerge da un'intercettazione telefonica in cui il primo impartisce direttive al secondo su come svolgere la sua attività illecita;
alla AR CH, per la quale il figlio dell'imputato si era occupato della compilazione di fatture, che redigeva su indicazione del padre, nell'ambito dello svolgimento di un'attività di "cartiera"; a LL PL e WE PL, formalmente gestite da tale Dozio, che aveva confermato la gestione di fatto da parte di ON e l'esistenza di flussi finanziari illeciti, in parte anche documentalmente provati. La sentenza impugnata è, invece, carente quanto alla società ST amministrata da SP, in relazione alla quale non specifica quale fosse effettivamente il ruolo svolto dall'imputato; ma l'intervenuta prescrizione dei reati riferiti a tale società (capi Re R1) preclude l'annullamento con rinvio della sentenza al fine di un nuovo giudizio di appello diretto a colmare la lacuna motivazionale sul punto. La difesa contesta anche la motivazione della sentenza con riferimento alle società per le quali vi era stata assunzione di responsabilità da parte dell'imputato. Tale contestazione, risulta genericamente formulata in relazione a tutte le imputazioni che riguardano tali enti, con l'eccezione del capo H1 (riferito a più reati ex art. 5 del d.gs. n. 74 del 2000), per il quale non vi è stato il superamento della soglia di punibilità limitatamente all'annualità 2005, a fronte di un Iva evasa di euro 38.803,75. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo H1, per il solo reato relativo all'annualità 2005, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché ai capi R, R1, per essere i reati estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di sei mesi di 24 Ах reclusione: un mese per l'annualità 2005 del capo H1, tre mesi per il capo R e due mesi per il capo R1 (secondo il computo effettuato a pag. 68 della sentenza di primo grado).
6.5. Non può essere dichiarata la prescrizione dei restanti reati, come richiesto con il quinto motivo di doglianza, essendo la stessa comunque maturata dopo la sentenza impugnata, secondo la ricostruzione operata dallo stesso ricorrente, a fronte di condotte perduranti quanto meno fino all'anno 2007. Infatti - come già osservato - l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude in ogni caso la possibilità di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione verificatasi dopo la pronuncia della sentenza d'appello (ex plurimis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164). A ciò deve aggiungersi che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Rv. 268966). 7. - Il ricorso proposto da NZ LD LO, è inammissibile. 7.1. -In relazione alla prima censura, analoga a quelle degli altri ricorrenti in punto di incompetenza territoriale, deve richiamarsi quanto già osservato sub 1.3. -7.2. Il secondo e il terzo motivo di doglianza, con cui si rilevano vizi della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen, sono inammissibili. Come i coimputati, anche NZ propone un'arbitraria rilettura del compendio istruttorio, che è preclusa in sede di legittimità e che si pone in radicale contrasto con le analitiche e coerenti considerazioni svolte sul punto dai giudici di primo e secondo grado. È sufficiente qui richiamare le pagg. 87 e ss. della sentenza d'appello, nelle quali, confermata la sussistenza di tutti gli elementi del reato associativo, si evidenzia il ruolo svolto dall'imputato nell'ambito del sodalizio. In particolare, egli era il titolare di una società che veniva interposta nelle operazioni commerciali correnti tra altre due società al fine di consentire l'acquisto di materie plastiche in esenzione Iva e la maturazione di un d indebito credito di imposta ed era consapevole di agire nell'ambito di un più ampio meccanismo illecito, come emerge da diversi elementi, tra cui una conversazione telefonica nella quale egli rappresenta ad un terzo i suoi futuri sviluppi nell'ambito del sodalizio di cui faceva parte. Né possono essere prese in considerazione in questa sede le mere asserzioni difensive relative ad una pretesa mancanza di vantaggi per l'imputato a seguito della sua partecipazione all'associazione. 25 Al _8. Anche il ricorso nell'interesse dell'imputato IL AE è inammissibile. Esso si basa, infatti, sulla generica prospettazione di una mancata considerazione dei motivi d'appello circa la mancanza di prova di rapporti duraturi fra ON e i soggetti che fungevano da prestanome per suo conto. Quanto alla ditta LL PL di cui al capo J2 dell'imputazione si svolgono considerazioni analoghe a quelle svolte dal coimputato VA (sub 4. del "Ritenuto in fatto"), sostenendo che lo stesso VA era stato posto a capo della società da IL, rimanendo estraneo a rapporti con ON, tanto da non essere imputato per il reato associativo fin dall'inizio delle indagini. Si tratta di censure genericamente formulate, che rappresentano la mera riproposizione di rilievi, parimenti generici, formulati in appello e in relazione ai quali vale il richiamo della Corte territoriale (pagg. 58-61) all'ampia e coerente motivazione della sentenza di primo grado, in cui il ruolo di prestanome svolto da IL è adeguatamente illustrato. Si evidenzia, in particolare, che l'imputato ha gestito due cartiere su indicazione di ON LO ed ha ampiamente descritto le complesse attività svolte da tali compagini, sostanzialmente ammettendo una parte degli addebiti, pur tentando di alleggerire la propria posizione, nell'ambito di un quadro probatorio che si arricchisce delle intercettazioni telefoniche, nonché di prova testimoniale e documentale, in relazione allo stabile contributo da lui fornito al sodalizio, nella piena consapevolezza della sua struttura organizzativa e della illiceità dell'attività svolta.
9. Il ricorso per cassazione proposto per VA RD è inammissibile.
9.1. Il primo motivo di doglianza con cui si ripetono le censure già proposte avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2011, con la quale il Tribunale aveva consentito l'ingresso agli atti del fascicolo dibattimentale degli accertamenti eseguiti dall'autorità giudiziaria di San Marino è manifestamente infondato. La prospettazione difensiva - richiama la giurisprudenza di legittimità, che esclude la possibilità che gli stessi fatti storici possano integrare, in concorso con fattispecie tributarie, anche l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato, di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen. Da ciò fa discendere, nel caso in esame, la mancanza del requisito della doppia punibilità, sul rilievo che l'autorità di San Marino aveva ritenuto sussistente il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, mentre il GU aveva prosciolto gli imputati da tale reato all'esito dell'udienza preliminare. Tale prospettazione è stata correttamente disattesa dal Tribunale e dalla Corte d'appello, in base a un duplice ordine di considerazioni, che devono essere qui ribadite. In primo luogo, si è richiamato il principio secondo cui, in materia di rogatorie internazionali, ove lo Stato richiesto ecceda, nella concessione dell'assistenza, i limiti imposti a propria garanzia dalle convenzioni internazionali, nessuna nullità può essere eccepita da parte del soggetto interessato avanti all'autorità giudiziaria italiana in ordine all'atto eseguito all'estero, poiché i limiti posti a garanzia degli Stati riguardano esclusivamente i rapporti 26 Ах interstatali e, in mancanza di una esplicita previsione, non possono far sorgere diritti soggettivi in capo ai singoli all'interno dei rispettivi ordinamenti;
cosicché l'eventuale violazione del principio della doppia incriminabilità non può essere fatta valere (Sez. 2, n. 20131 del 02/04/2003, Rv. 225769). In secondo luogo, il principio della "doppia incriminazione" è stato in concreto correttamente applicato, perché la diversa qualificazione giuridica del fatto nell'ordinamento dello Stato richiedente e in quello dello Stato richiesto non assume alcuna rilevanza a tale scopo: nel caso di specie l'autorità di San Marino ha precisato che in quell'ordinamento le condotte poste in essere dagli imputati sono riconducibili all'associazione delinquere e alla truffa aggravata ai danni dello Stato e, dunque, non importa se il Gip abbia ritenuto non configurabile la truffa ai danni dello Stato secondo il diritto italiano, essendo comunque pacificamente sussistenti, quali reati tributari e reato associativo, i comportamenti contestati. -9.2. La seconda censura con cui si prospettano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al reato associativo, essendo al più configurabile un concorso di persone in una pluralità di reati, fra loro legati dal vincolo della continuazione è inammissibile. - Come i coimputati, anche VA sollecita una parziale rilettura del compendio istruttorio, preclusa in sede di legittimità, che si pone in contrasto con le analitiche e coerenti considerazioni svolte sul punto dai giudici di merito. È sufficiente qui richiamare le pagg. 66 e ss. della sentenza d'appello, nelle quali, confermata la sussistenza del reato associativo in tutti i suoi elementi, si evidenzia che l'imputato non ha contestato il ruolo da lui svolto nell'ambito del sodalizio. Si ribadisce, in ogni caso, quanto rilevato, sul punto, dal Tribunale, che ha ricostruito analiticamente la posizione di VA, dando conto delle movimentazioni bancarie da lui poste in essere ed evidenziando che questo: aveva effettuato consistenti bonifici agli associati, privi di lecita causale;
aveva monetizzato assegni intestati a soggetti di fantasia, per consentire a ON LO di disporre di provviste illecite;
era ampiamente al corrente dell'organizzazione del complesso delle attività illecite e del sistema delle "cartiere", come emerge da conversazioni intercettate;
in tale ambito aveva una funzione propulsiva, confermata, tra l'altro, dai rapporti tenuti con il coindagato NZ.
9.3. Le considerazioni che precedono si attagliano anche alla terza censura, con cui si deducono vizi della motivazione in relazione alla valenza dell'attività di cambio di assegni effettuata nel 2004 a favore di ON tramite conti correnti bancari accesi a San Marino. La difesa opera un'arbitraria parcellizzazione del compendio istruttorio - correttamente valutato dai giudici di merito nella sua globalità, proponendo una ricostruzione alternativa secondo cui il rapporto dell'imputato con ON sarebbe del tutto svincolato da un contesto associativo. E la ricostruzione difensiva non considera, sul 27 piano logico, il ruolo svolto da VA nei confronti di altri soggetti del sodalizio, né spiega coerentemente la valenza dell'accertata inesistenza di reali rapporti commerciali fra LA, riconducibile a VA, e le società riconducibili a ON LO.
9.4. Il quarto motivo di doglianza - con cui si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizi della motivazione in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è formulato in modo non specifico. La difesa non prospetta, infatti, la sussistenza di elementi positivi di giudizio che sarebbero stati pretermessi o scorrettamente valutati dalla Corte d'appello. 10. Anche i ricorsi proposti, con unico atto, dal difensore di AN ID e AN IV sono inammissibili. -10.1. La prima doglianza è relativa alla capacità del giudice ed è formulata in modo analogo a quella di altri ricorrenti (sub 2.1. del "Ritenuto in fatto"). Possono richiamarsi, dunque, le considerazioni svolte sub 1.1. del "Considerato in diritto" circa la sua inammissibilità. -10.2. Anche il secondo motivo di ricorso riferito all'eccezione di competenza - territoriale, che la Corte d'appello avrebbe ritenuto preclusa in quanto non dedotta prima dello scadere del termine decadenziale nel giudizio di primo grado - è inammissibile. La difesa non considera, infatti, che la preclusione in questione, a prescindere dalla sua effettiva configurabilità, non è stata sostanzialmente applicata dalla Corte d'appello, la quale come già evidenziato sub 1.3. si è pronunciata nel merito della competenza - territoriale, affrontando tutte le doglianze proposte dalle parti. Le considerazioni svolte sub 1.3. devono dunque essere richiamate quanto alla terza doglianza dei ricorrenti, basata su censure analoghe a quelle dei coimputati in punto di competenza territoriale, anche in relazione al rapporto tra reato associativo e reati-scopo più gravi commessi in altri luoghi. 10.3. - Venendo al quarto motivo di ricorso con cui si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione alla responsabilità degli imputati per il reato associativo - deve rilevarsi che lo stesso è inammissibile. La difesa tenta di sovvertire il costrutto logico-argomentativo della sentenza d'appello che richiama ampiamente quella di primo grado, a fronte di motivi di gravame genericamente formulati proponendo una rilettura alternativa degli atti di causa, - essenzialmente basata sulla negazione dell'evidente convergenza di una pluralità di elementi di prova a carico degli imputati. È sufficiente qui richiamare i passaggi salienti dell'ampia e coerente motivazione della sentenza d'appello (pagg. 76 e ss.) nella quale si precisa che: a) gli AN sono stati chiamati a rispondere del reato associativo in qualità di consiglieri di amministrazione della società AN PLik, che ha realizzato un numero elevato di scambi commerciali con cartiere nazionali ed estere dei ON, come risulta ampiamente dalla documentazione in atti;
b) si è accertato, anche sulla base di 28 Ах prova testimoniale, che vi era la prassi della predisposizione di due diversi documenti di trasporto, uno reale e uno falso, e che vi erano spostamenti puramente formali di merci caricate presso la società degli indagati;
c) sono presenti in atti prospetti riepilogativi degli abbinamenti dei trasporti, da cui risulta un considerevole numero di illeciti, consistenti in fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, in cui la merce veniva venduta direttamente al cliente finale italiano, che poteva così realizzare un risparmio rispetto al prezzo di mercato;
d) l'entità complessiva delle fatture è elevatissima e coinvolge una tale pluralità di società da essere da sola sufficiente quale prova del reato associativo, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo della partecipazione degli imputati;
e) alle vicende della società AN si aggiungono quelle della società Prisma, cartiera appositamente creata dagli AN, come evidenziato dal teste AT, che operava anche al nero mediante la personale consegna di contanti agli AN in luoghi occasionali;
f) la prova testimoniale trova ampio riscontro nelle fatture sequestrate, da cui emerge che la Prisma era legata ad operazioni illecite con almeno altre tre società, che vedevano coinvolti alcuni dei coimputati, con un vantaggio per la AN consistente nel risparmio sul costo della merce;
g) le triangolazioni illecite trovano conferma sia nei risultati delle indagini, sia in prova testimoniale e documentale, rappresentata sia dalla contabilità delle società sia delle movimentazioni bancarie;
h) l'intraneità degli AN nel sodalizio criminale trova conferma anche nel contenuto di corrispondenza e nelle conversazioni intercettate, nonché nell'assoluta inverosimiglianza delle versioni difensive degli imputati, improntate alla negazione dell'evidenza. A fronte di tali elementi, la doglianza difensiva rappresenta come anticipato – la mera riproposizione di argomentazioni generiche, articolate al più su - aspetti marginali e irrilevanti, quali: la contestazione del contenuto di singole conversazioni telefoniche, del tutto decontestualizzate;
la negazione, smentita dagli atti, dell'effettiva conoscenza di chi fossero i destinatari delle merci;
la contestazione di singoli profili delle testimonianze a carico anche sotto il profilo dell'utilizzabilità; più in generale, la parcellizzazione delle attività illecite poste in essere, al fine di minimizzare il ruolo effettivamente svolto. -10.4. Il quinto motivo di doglianza con cui si deducono vizi della motivazione e la violazione degli artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione dei doppi benefici di legge - è inammissibile. La difesa non considera che la Corte d'appello ha ampiamente motivato circa la gravità dei fatti e circa l'impossibilità conseguente di diminuire la pena irrogata in primo grado. Né può assumere rilievo la lamentata disparità di trattamento con ON LO, per il quale la pena-base è stata determinata in misura superiore. Deve del pari escludersi una ingiustificata disparità di trattamento in relazione alla pena-base nei confronti di ON IP, perché per tale soggetto, pur imputato del reato di cui al primo comma 29 Ал dell'art. 416 cod. pen. e non di quello del successivo secondo comma, come invece gli AN, è stato riconosciuto un contributo di non elevato spessore all'interno dell'associazione. Del tutto generici, risultano poi i rilievi difensivi relativi alla pretesa buona condotta e all'affermata resipiscenza, ai fini del computo della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, dato che le stesse sono state generosamente riconosciute pur a fronte di una particolare intensità del dolo, emergente dalla pervicacia e dalla spregiudicatezza con cui gli imputati hanno operato, anche dopo l'intervento della polizia giudiziaria. 10.5. Deve essere ritenuto inammissibile, per le ragioni già evidenziate sub 1.1., il motivo aggiunto proposto dai ricorrenti circa la sottoscrizione della sentenza impugna da parte del presidente, già uscito dall'ordine giudiziario. Quanto alla prescrizione dei reati, che secondo gli imputati si sarebbe verificata il 24 dicembre 2015, la stessa non può - - essere valutata da questa Corte, a fronte della rilevata inammissibilità dei ricorsi. 11. Dal complesso delle argomentazioni che precedono, consegue che la sentenza - impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di ON EO LL, per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione e nei confronti di ON LO, in relazione al reato di cui al capo H1, limitatamente all'anno 2005, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché ai reati di cui ai capi R, R1, per essere gli stessi estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di mesi sei di reclusione. Il ricorso di ON LO deve essere dichiarato nel resto inammissibile. I ricorsi di AM ER, AM SC, TO OR, VA RI, ON IP, NZ LD LO, IL AE, VA RD, AN ID, AN IV devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON EO LL, per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON LO, in relazione al reato di cui al capo H1, limitatamente all'anno 2005, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché ai reati di cui ai capi R, R1, per essere gli stessi estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di ON LO. 30 Ал Dichiara inammissibili i ricorsi di AM ER, AM SC, TO OR, VA RI, ON IP, NZ LD LO, IL AE, VA RD, AN ID, AN IV, e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronip Giovanni Liberati An IL AL DEPOSITATA IN CANCELLATION - 4 FEB 2020 IL CANCELLERE ESPERTO Luana viarioni 31