Sentenza 21 gennaio 2003
Massime • 1
Nel procedimento in camera di consiglio le condizioni di capacità del giudice devono persistere fino al momento della deliberazione della decisione, onde il successivo venir meno delle stesse, occorso nel periodo compreso tra questa e il deposito del provvedimento in cancelleria (nella specie, per collocamento in stato di quiescenza del presidente del collegio deliberante), non costituisce causa di nullità del provvedimento medesimo. (Fattispecie concernente l'applicazione di una misura di prevenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2003, n. 7604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7604 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dai signori:
I. dott. Giovanni Silvestri Presidente rel.
2. dott. Gianfranco Riggio Consigliere
3. dott. Umberto Giordano Consigliere
4. dott. Emilio Gironi Consigliere
5. dott. Giovanni Canzio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED UR, nata a [...], in data [...];
avverso il decreto emesso il 2 maggio 2001 dalla Sezione distaccata di Sassari della Corte di Appello di Cagliari;
Udita la relazione fatta dal Presidente dott. Giovanni Silvestri;
Esaminati gli atti;
Sentite la conclusioni del P.G., dott. Cosentino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 2.5.2001, la Corte d'Appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari confermava il provvedimento in data 3.4.2000 con cui il Tribunale di Nuoro aveva disposto, in danno di ED RA, la confisca, a norma dell'art. 2 ter della l. 575 n. del 1965, dell'appartamento sito in LA, via Asproni n. 4, distinto in catasto al foglio n. 36 mapp. 215, nella disponibilità di OE MA LA, convivente "more uxorio" della ED sin dal 1983-1984, sottoposto in data 18.3.2000 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di cinque anni.
Il difensore della ED proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento del decreto per inosservanza di nonne processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 178 lett. a) c.p.p., in dipendenza della violazione delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per la costituzione dei collegi. Il ricorrente precisava che nel procedimento relativo alle misure di prevenzione la decisione diviene giuridicamente esistente ed acquista rilevanza esterna soltanto col deposito in cancelleria del provvedimento: con la conseguenza che, poiché nel caso di specie, nel momento del deposito del decreto con cui è stata disposta la confisca, il presidente del collegio giudicante non faceva più parte dell'ordine giudiziario a seguito del collocamento in pensione, il provvedimento deve considerarsi affetto da nullità assoluta ed insanabile. Il ricorrente deduceva, inoltre, violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nonché mancata assunzione di una prova decisiva, sull'assunto che non era stata fornita la dimostrazione della stretta correlazione tra i beni oggetto della confisca e il compendio patrimoniale corrispondente all'entità dell'illecito arricchimento, in quanto, nonostante l'ampiezza degli elementi probatori indicativi della legittima provenienza dell'immobile, la Corte territoriale aveva apoditticamente ritenuto che questo fosse stato acquistato con redditi derivanti dal reimpiego dei proventi dell'attività delittuosa del OE . Con memoria difensiva del 28.12.2002, il ricorrente ribadiva le censure formulate col ricorso, chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Pregiudizialmente deve essere esaminato il motivo di ricorso con cui è stata denunciata, a nonna dell'art. 178 lett. a) c.p.p., la nullità assoluta e insanabile del decreto di confisca emesso dal tribunale in dipendenza della violazione delle nonne sulla capacità del giudice e sul numero dei giudici necessario per costituire i collegi.
Dagli atti risulta che, a conclusione dell'udienza in camera di consiglio, il tribunale riservò la decisione e che la deliberazione fu adottata il 18.3.2000: è altresì incontroverso che il decreto fu depositato il 3.4.2000, allorché il presidente del collegio giudicante era stato collocato in pensione a far tempo dal 31.3.2000.
Sulla base di tali dati cronologici il ricorrente, dopo avere osservato che, in materia di misure di prevenzione, il decreto si perfeziona soltanto quando è depositato in cancelleria, ha sostenuto che la perdita delle condizioni di capacità di uno dei giudici prima di tale momento è causa di nullità del provvedimento a norma degli artt. 33, comma l, e 178 lett. a) c.p.p. La censura non ha fondamento.
Deve premettersi che nel procedimento di prevenzione il richiamo contenuto nel sesto comma all'art. 4 della 1. 27.12.1956, n. 1423, che rinvia, per la individuazione delle nonne applicabili, agli art. 636 e 637 codice di rito abrogato, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo codice di procedura penale e dunque, segnatamente, all'art. 678 relativo al procedimento di sorveglianza, che a sua volta richiama l'art. 666 che regola il procedimento di esecuzione (Cass., Sez. V, 7 febbraio 2002, Cattafi;
Sez. VI, 3 dicembre 1999, Santaguida, rv. 216630). Ne segue che, per effetto del rinvio dinamico di cui al citato sesto comma dell'art. 4 della I. n. 1423 del 1956, il modello procedimentale in materia di prevenzione si articola secondo le linee del procedimento di esecuzione disciplinato dal vigente codice di rito, che, a sua volta, ricalca quello della camera di consiglio "partecipata" previsto dall'art. 127 c.p.p. Ciò posto, deve sottolinearsi che in tale modulo procedimentale la formazione della decisione è connotata da caratteri peculiari che valgono a differenziarlo da altri tipi di procedimento, quali il dibattimento e l'udienza preliminare, per la fondamentale ragione che il "decisum " assume rilevanza esterna soltanto quando il provvedimento è depositato in cancelleria unitamente alla motivazione, ditalchè il deposito segna il momento perfezionativo dell'atto giudiziale. Tale configurazione normativa traspare dalla disposizione di cui all'art. 128 c.p.p., secondo cui "salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati entro cinque giorni dalla deliberazione". In questa direzione è orientata la giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di precisare che nel procedimento in camera di consiglio la deliberazione costituisce un momento interno della procedura e il dispositivo è privo di autonoma rilevanza, giacché il provvedimento giurisdizionale, nella sua unità strutturale, acquista giuridica esistenza soltanto con il deposito, che segna il momento perfezionativo della decisione (Cass., Sez. I, 18 novembre 1996, Tononi, rv. 206256), con la sola eccezione del procedimento camerale concernente misure cautelari personali per le quali, a determinati fini, è riconosciuta rilevanza esterna al dispositivo, prima ancora del deposito del provvedimento completo di motivazione (Cass., Sez. Un., 25 marzo 1998, Manno ed altro, rv. 210607). Tali rilievi, pur confermando l'esattezza della premessa da cui prendono le mosse le argomentazioni svolte dal ricorrente, di per sé non autorizzano, tuttavia, a ritenere che sussista la nullità ex artt. 33, comma 1, e 178 lett. a) c.p.p. in tutti i casi nei quali le condizioni di capacità del giudice siano venute meno prima del deposito in cancelleria del provvedimento adottato nel procedimento in camera di consiglio, dovendo, al contrario, accertarsi se la mancanza di dette condizioni si sia verificata prima o dopo il momento della deliberazione della decisione: nel primo caso va riconosciuto che il provvedimento è affetto da nullità assoluta ed insanabile a norma dell'art. 178 lett. a) c.p.p., mentre nel secondo caso va escluso che esso possa considerarsi invalido per effetto del difetto delle condizioni di capacità del giudice.
L'interpretazione logica e sistematica delle norme processuali conferma, difatti, in modo non equivoco che la deliberazione della decisione segna il solo momento determinante per la verifica dell'esistenza dei requisiti prescritti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e che, una volta adottata la deliberazione, gli eventi successivi restano ininfluenti, dato che essi non incidono sulla capacità del giudice, quale primaria ed autonoma condizione di validità del provvedimento, ma rilevano unicamente sotto il profilo formale della sottoscrizione del documento destinato ad essere depositato in cancelleria. La soluzione trova precisi agganci normativi nella disposizione di cui all'art. 546, comma, 2, c.p.p., a norma del quale "se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio;
se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente". Analoga disciplina è contenuta nell'art. 426, comma 2, c.p.p. per la sottoscrizione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare e nell'art. 567, comma 2, c.p.p. per la sentenza dibattimentale del giudice monocratico.
Non vale obiettare che le disposizioni testè indicate riguardano procedimenti diversi dal procedimento in camera di consiglio per inferirne l'inapplicabilità della relativa normativa. È senz'altro esatto sottolineare le indubbie differenze strutturali dei diversi tipi di procedimenti e di provvedimenti al fine di porre in luce il diverso regime giuridico di formazione e di rilevanza esterna delle decisioni: è arbitrario, invece, affermare che tali diversità rilevino anche sotto il profilo delle condizioni di capacità del giudice, rispetto alle quali è riconoscibile nell'ordinamento processuale l'operatività di un principio generale unitario che aggancia detta capacità al momento della deliberazione della decisione, che, alla luce dell'esplicita previsione dell'art. 128 c.p.p., rappresenta una tappa essenziale dell' "iter" formativo del provvedimento, nettamente distinta dalla pubblicazione che avviene mediante il deposito in cancelleria. La soluzione trova implicito, ma univoco, sostegno nell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto nella regola dettata dall'art. 546, comma 2, c.p.p. un principio di ordine generale valido per ogni provvedimento del giudice, comprese le ordinanze (Cass., Sez. I, 24 gennaio 1997, Trigila, rv. 206873; Sez. VI, 14 aprile 1994, Jef ed altri, rv. 199011): è evidente, infatti, che, benché il problema della sottoscrizione sia diverso da quello della capacità del giudice, ponendosi questo a monte del primo, la disciplina dell'art. 546 (al pari di quella posta dai citati artt. 426, comma 2, e 567, comma ) ha come necessario presupposto logico e giuridico l'incidenza degli "impedimenti" dovuti alla perdita di capacità del giudice soltanto su un requisito formale del provvedimento racchiuso nel documento, onde le predette previsioni normative postulano che detta perdita, quando sia successiva alla deliberazione, non può dare causa alla nullità risultante dal combinato disposto degli artt. 33, comma 1, e 178 lett. a) c.p.p. Tali risultati ermeneutici trovano solida base giustificativa non solo negli specifici dati normativi sopra indicati, ma anche in un principio di economia che permea l'intero sistema processuale, impedendo che la perdita di capacità del giudice, verificatasi dopo la deliberazione della decisione, travolga integralmente ogni attività precedentemente svolta. Al riguardo mette conto segnalare che una simile regola ha una portata generalissima, tanto da essere operante anche rispetto al regime giuridico della sentenza civile, per la quale l'art. 132 c.p.c. detta una disciplina analoga a quella della sentenza penale pronunciata a seguito di dibattimento: eppure la sentenza civile -conformemente ai provvedimenti emessi dal giudice penale all'esito dei procedimenti in camera di consiglio- acquista giuridica esistenza dalla data della pubblicazione nella cancelleria del giudice che l'ha pronunziata, essendo il dispositivo atto privo di rilevanza esterna e di definitività, eccettuate le ipotesi diversamente regolate dalla legge, quali i riti del lavoro e quelli ad esso legislativamente equiparati (Cass. civ., Sez. 1, 9 maggio 2000, n. 5855; Sez. 1, 21 dicembre 1999, n. 14357). Ed è estremamente significativo che l'indicata identità strutturale degli esaminati tipi di decisione non abbia impedito al Supremo Collegio di precisare che il momento della pronuncia della sentenza va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell`Iter" formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia di quest'ultima, è irrilevante che, dopo la decisione, il giudice singolo, o uno dei componenti di un organo collegiale, per circostanze sopravvenute (come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, ovvero la mancata rinnovazione dell'incarico nell'ipotesi di magistrato onorario), sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia (Cass. civ., Sez. II, 8 ottobre 2001, n. 12324; Sez. lav., 9 febbraio 1991, n. 1374). Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, deve conclusivamente enunciarsi il seguente principio di diritto: "nel procedimento in camera di consiglio per l'applicazione di una misura di prevenzione personale o reale, le condizioni di capacità del giudice devono persistere fino al momento della deliberazione della decisione, onde il successivo venire meno delle stesse, verificatosi nel periodo compreso tra la deliberazione e il deposito in cancelleria, non costituisce causa di nullità del provvedimento a norma degli artt. 33, comma 1, e 178 lett. a) c.p.p.". Ne segue che nel caso di specie il collocamento in pensione del presidente del collegio non ha determinato la nullità del decreto, perché avvenuto dopo la deliberazione della decisione, potendo porsi, tutt'al più, la questione -non sollevata col ricorso- della regolarità della sottoscrizione apposta sul documento da parte del presidente del collegio giudicante dopo il suo collocamento in pensione. 2. - Mancano di fondamento anche le censure mosse dalla ED contro il provvedimento di confisca dell'appartamento sotto il profilo dell'inosservanza della legge penale e della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
L'art. 2 ter della 1. 31.5.1965, n. 575, subordina la confisca di beni riferibili ad un soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenenza ad associazioni di stampo mafioso alle due seguenti condizioni: a) la disponibilità, diretta o indiretta, dei beni da parte del proposto;
b) la provenienza dei beni da attività illecite, anche sotto forma di reimpiego di illeciti guadagni. Con riguardo alla prima condizione, nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che per i beni formalmente intestati al coniuge, ai figli ed ai conviventi nell'ultimo quinquennio opera la presunzione che il prevenuto possa disporne, direttamente o indirettamente, come è confermato dalla precisa circostanza che tali soggetti sono considerati dall'art. 2 bis, comma 3, della l. n. 575 del 1965 separatamente da tutti gli altri terzi, nei confronti dei quali devono, invece, sussistere elementi di prova in ordine alla concreta disponibilità dei beni da parte del prevenuto (Cass., Sez. lI, 5 dicembre 1996, Liso, rv. 207118).
in relazione al presupposto della provenienza illecita dei beni colpiti dal provvedimento ablatorio, l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel senso che i sufficienti indizi della provenienza illecita dei beni possono consistere anche nella sola notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, dovendosi ritenere che il legislatore, facendo riferimento a tale elemento nell'art. 2 ter, comma 2° 1. 575/65, lo abbia voluto indicare, a titolo esemplificativo, quale possibile indizio, anche unico, della derivazione dell'acquisto del bene dai frutti delle attività delinquenziali (Cass., Sez. VI, 23 gennaio 1996, Brusca ed altri;
Cass., Sez. I, 9 maggio 1994, Zanca). Il decreto impugnato ha dato esatta applicazione ai principi dianzi indicati e presenta, quindi, una struttura logica e giuridica immune dai vizi denunciati dalla ricorrente.
Invero, quanto all'accertamento della disponibilità del bene, la Corte territoriale ha puntualmente rilevato che la ED convive "more uxorio" con il OE da vari decenni e che dalla relazione sono nati tre figli. Inoltre, con pari rigore logico, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata, sul piano indiziario, la provenienza dei redditi impiegati per l'acquisto dell'appartamento di LA dalle attività delittuose del proposto, al quale sono derivate dai sequestri di persona ingenti disponibilità finanziarie mai ritrovate, se non in minima parte. In proposito, la Corte di merito ha analiticamente ricostruito le operazioni di acquisto e di vendita eseguite dalla ED a partire dal 1985 (acquisto di un chiosco e di un appartamento a Bologna, poi rivenduti, e acquisto dell' immobile di LA, per la cui ristrutturazione fu sostenuta la spesa di circa cento milioni di lire) e ha tenuto conto che la donna non svolgeva un ben preciso lavoro che l£ assicurasse significative risorse economiche, inferendone che l'appartamento oggetto della confisca non fu acquistato con redditi propri, ma rappresenta il reimpiego dei proventi che il OE ha ricavato dai sequestri di persona.
Ciò posto, deve sottolinearsi che risulta dotato di coerenza e di conseguenzialità logica il convincimento accolto nel decreto impugnato secondo cui l'immobile costituisce il reimpiego dei guadagni tratti dal proposto dall'attività criminosa posta a base della misura di prevenzione personale, sicchè, poiché il provvedimento di confisca è sorretto da un'adeguata base argomentativa, immune da vizi logici e giuridici, le censure formulate dalla ricorrente devono considerarsi destituite di giuridico fondamento.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 FEBBRAIO 2003.