Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2003, n. 7604
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Sentenza 21 gennaio 2003

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Nel procedimento in camera di consiglio le condizioni di capacità del giudice devono persistere fino al momento della deliberazione della decisione, onde il successivo venir meno delle stesse, occorso nel periodo compreso tra questa e il deposito del provvedimento in cancelleria (nella specie, per collocamento in stato di quiescenza del presidente del collegio deliberante), non costituisce causa di nullità del provvedimento medesimo. (Fattispecie concernente l'applicazione di una misura di prevenzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2003, n. 7604
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7604
    Data del deposito : 21 gennaio 2003

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