Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2000, n. 4730
CASS
Sentenza 16 marzo 2000

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In tema di elusione di provvedimenti del giudice, se detto provvedimento è costituito da una sentenza civile, in considerazione del fatto che, secondo il dettato degli artt. 282 e 283 cod.proc.civ., modificato dalla legge 26.11.1990 n. 353, la sentenza pronunciata in primo grado è provvisoriamente esecutiva(sempre che il giudice di appello, su istanza di parte, non abbia disposto la sospensione della esecuzione), integra il reato di cui all'art 650 cod.pen. il comportamento del coniuge che non osservi i provvedimenti dati dal giudice di primo grado in tema di affidamento dei figli minori.

In tema di capacità del giudice, le condizioni per le quali una sentenza si deve ritenere validamente emessa attengono al momento della decisione e non al momento del deposito della motivazione, eventualmente successivo alla pronuncia. Invero, con la lettura del dispositivo in udienza, il giudice conclude la sua attività giurisdizionale, mentre la redazione della motivazione ha lo scopo di rendere edotte le parti delle ragioni che lo hanno indotto a prendere la decisione già pubblicata. Pertanto, pur essendo la motivazione elemento essenziale di validità dell'atto, non è prescritto che, per la redazione della stessa, il giudice debba continuare a possedere quei requisiti di capacità prescritti per la deliberazione. (Fattispecie in tema di capacità di vice pretore onorario, che, dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito della motivazione, aveva cessato di esercitare le funzioni giudiziarie).

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2000, n. 4730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4730
Data del deposito : 16 marzo 2000

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