Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 2
In tema di elusione di provvedimenti del giudice, se detto provvedimento è costituito da una sentenza civile, in considerazione del fatto che, secondo il dettato degli artt. 282 e 283 cod.proc.civ., modificato dalla legge 26.11.1990 n. 353, la sentenza pronunciata in primo grado è provvisoriamente esecutiva(sempre che il giudice di appello, su istanza di parte, non abbia disposto la sospensione della esecuzione), integra il reato di cui all'art 650 cod.pen. il comportamento del coniuge che non osservi i provvedimenti dati dal giudice di primo grado in tema di affidamento dei figli minori.
In tema di capacità del giudice, le condizioni per le quali una sentenza si deve ritenere validamente emessa attengono al momento della decisione e non al momento del deposito della motivazione, eventualmente successivo alla pronuncia. Invero, con la lettura del dispositivo in udienza, il giudice conclude la sua attività giurisdizionale, mentre la redazione della motivazione ha lo scopo di rendere edotte le parti delle ragioni che lo hanno indotto a prendere la decisione già pubblicata. Pertanto, pur essendo la motivazione elemento essenziale di validità dell'atto, non è prescritto che, per la redazione della stessa, il giudice debba continuare a possedere quei requisiti di capacità prescritti per la deliberazione. (Fattispecie in tema di capacità di vice pretore onorario, che, dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito della motivazione, aveva cessato di esercitare le funzioni giudiziarie).
Commentario • 1
- 1. Il genitore affidatario che non consegna il figlio all’ex coniuge ritardatario non commette reato ex art. 388 co. 2 c.p. per omessa esecuzione dolosa di un…Articoli · https://studiodonne.it/ · 24 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2000, n. 4730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4730 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 16/03/2000
1. Dott. Pasquale Perrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere N.554
3. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Maurizio Fumo Consigliere N.34280/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IA DR nata a [...] il [...] e residente a [...] anzi residente a [...]
Avverso la sentenza emessa il 3 giugno 1999 dalla Corte di Appello di Torino che aveva confermato la sentenza del Pretore di Mondovì del 22 dicembre 1997 con la quale IA DR era stata condannata per i delitti di minacce lesioni ed elusione di un provvedimento del giudice alla pena, per i primi due delitti, di giorni 40 di reclusione, convertita in L.
3.000.000 di multa, e 50.000 di multa e per il terzo a quella di L. 450.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile, alle spese di giudizio ed al rimborso delle spese di costituzione e difesa della parte civile. Visti gli atti la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Gennaro Marasca che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in ordine al delitto di cui all'art. 388 c.p., perché il fatto non sussiste e per il rigetto del ricorso nel resto;
Udito il difensore dell'imputata avvocato Sergio Maglio del foro di Roma che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva:
IA CO lamentava di essere stato aggredito e minacciato, nel corso di un litigio tra coniugi separati, dalla moglie, la quale aveva anche eluso un provvedimento del giudice relativo alla possibilità di vedere la figlia.
Per tali fatti il Pretore di Mondovì, con sentenza del 27 dicembre 1997 condannava IA DR per i delitti di minacce e lesioni alla pena di 40 di reclusione, sostituiti con la pena pecuniaria di L.
3.000.000 di giorni multa, e L. 50.000 di multa e per la violazione dell'art. 383 c.p. alla pena di 450.000 di multa. L'imputata veniva altresì condannata a risarcire i danni patiti dalla parte civile, a pagare le spese processuali ed a rimborsare le spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile. Con sentenza del 3 giugno 1999 la Corte di Appello di Torino rigettava l'appello della IA e confermava la sentenza di primo grado con condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali ulteriori ed al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte civile.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione IA DR che deduceva i seguenti motivi di impugnazione 1) Violazione del combinato disposto degli artt. 1, 544 e 545 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b) e c) c.p.p., perché il vice pretore onorario che aveva pronunciato la sentenza aveva cessato di esercitare le funzioni giudiziarie al momento del deposito della stessa.
2) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192 e 194 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p., per assenza ovvero manifesta illogicità della sentenza in ordine alla valutazione della deposizione della parte offesa.
3) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192 e 194 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b) e c) c.p.p., per assenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della deposizione della teste Di Lisio.
4) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 388 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p., per assenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del provvedimento asseritamente violato dalla imputata, dal momento che la sentenza di separazione del Tribunale di Mondovì era stata impugnata e la provvisoria esecuzione riguardava soltanto i rapporti economici.
5) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 51 e 388 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p., per assenza della motivazione in ordine alla esistenza della scriminante dell'esercizio di un diritto per avere, il 27 ottobre 1994, la ricorrente partecipato ad una udienza civile.
6) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 42, 43 e 388 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. per assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo ex art. 388 c.p.. La ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dalla IA DR non sono fondati.
L'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, già respinta dai giudici di appello, è infondata.
Le condizioni di capacità del giudice, necessarie ai sensi dell'art.178 c.p.p. per aversi un atto valido e, quindi, anche una sentenza validamente resa, attengono al momento della decisione e del compimento dell'atto e non al momento dell'eventuale deposito, successivo alla pronuncia, della motivazione della sentenza. Con la lettura del dispositivo in udienza, infatti, il giudice conclude la sua attività giurisdizionale, mentre la redazione della motivazione, che potrebbe anche essere contestuale, serve a rendere edotte le parti delle ragioni che hanno indotto il giudice a pronunciarsi nel modo già espresso e reso pubblico.
È vero che la motivazione è elemento essenziale di validità dell'atto - sentenza, ma non è prescritto che per la redazione della stessa il giudice debba continuare a possedere quei requisiti di capacità prescritti per la deliberazione.
Questo è, invero, il momento della manifestazione di volontà, mentre con la motivazione si spiega perché si è pervenuti a quella decisione, come si è già rilevato.
Pertanto nessun rilievo può avere la circostanza che il vice Pretore onorario perfettamente capace al momento della pronuncia della sentenza, non sia più tale per mancato rinnovo del mandato al momento del deposito della sentenza.
Infondati sono pure i motivi secondo e terzo della impugnazione. La ricorrente contesta la valutazione delle prove operata dai giudici di merito e sembra richiedere una nuova valutazione. Dimentica la ricorrente che la valutazione delle prove compete, in via esclusiva ai giudici di merito, mentre alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare se le decisioni di merito siano o meno sorrette da una motivazione logica, congrua ed immune da interne contraddizioni.
In tali limiti ristretti possono essere esaminati i motivi di impugnazione della IA.
In verità la motivazione della Corte di Appello, debitamente integrata da quella del giudice di primo grado, perché le due decisioni sono conformi, non appare censurabile sotto un profilo di legittimità, poiché compie un attento vaglio degli elementi probatori a disposizione ed in base ad essi ricostruisce la vicenda processuale.
È lecito porre a fondamento di una decisione la testimonianza della parte offesa, poiché, come ha chiarito il Supremo Collegio, in tali casi sarà soltanto necessario valutare, con il dovuto rigore, le dichiarazioni rese al fine di ritenerne la attendibilità. I giudici di merito, nel caso di specie, hanno valutato con la dovuta prudenza le dichiarazioni del IA, che sono state confortate da quelle, parziali perché intervenuta in un secondo momento, della teste Di Listo.
Da tali elementi è emerso che la donna graffiò il marito minacciandolo.
In effetti tale circostanza è stata ammessa anche dalla imputata, mentre non è stato provato che la donna abbia reagito all'asserito tentativo dell'uomo di rotolarla per le scale.
Anzi, ha osservato opportunamente la Corte di merito, è praticamente impossibile rotolare per una decina di scalini, come ha sostenuto l'imputata, e non riportare nemmeno un graffio.
Non sussiste, pertanto, la manifesta illogicità, che sola consente l'annullamento della sentenza, della motivazione del provvedimento impugnato.
Infondati sono anche i motivi del ricorso relativi al delitto di citi all'art. 388 c.p.. Nel capo di imputazione si indica nella sentenza del Tribunale di Sanremo n. 180/94 il provvedimento giudiziario eluso. Sostiene l'imputata che tale sentenza era stata impugnata e, quindi, all'epoca dei fatti non era passata in giudicato.
Essa, pertanto, non era esecutiva, dal momento che la provvisoria esecuzione aveva riguardato esclusivamente i rapporti economici tra le parti e tra essi di sicuro non rientrava l'affidamento dei figli. La tesi, peraltro non sostenuta in grado di appello, non è fondata. La sentenza in questione è stata resa dal Tribunale di Sanremo nel 1994 e quindi, dopo la entrata in vigore del nuovo testo degli artt.282 e 283 c.p.c. secondo i quali la sentenza civile pronunciata in primo grado è sempre provvisoriamente esecutiva, con possibilità del giudice di appello di sospendere, su istanza della parte interessata, la provvisoria esecuzione.
Ne consegue che non essendo stata, nel caso di specie, sospesa la esecuzione delle statuizioni del Tribunale di Sanremo dai giudici di appello - una tale circostanza può ritenersi pacifica perché non è stata dedotta nemmeno dalla ricorrente - i provvedimenti relativi all'affidamento della figlia della coppia separata ed alla possibilità del padre di visitarla erano esecutivi e dovevano essere rispettati dalla imputata.
La ricorrente ha sostenuto, inoltre, che quel giorno si era recata presso la Corte di Appello di Genova perché vi era l'udienza della causa di separazione.
esercitando in tal modo un suo diritto.
Sul punto la motivazione resa dai giudici di appello è ineccepibile, perché, a parte il fatto che sembra già si sapesse che l'udienza non si sarebbe tenuta, la presenza della IA all'udienza non era necessaria, in quanto non era stata disposta la comparizione delle parti.
In ogni caso la Corte di merito ha rilevato che la imputata avrebbe potuto, e dovuto, avvertire il marito della sua decisione di partecipare all'udienza e della conseguente impossibilità di adempiere al suo obbligo.
Non si tratta soltanto di comportamenti improntati alla civiltà, ma di un preciso dovere scaturente dalla sentenza del Tribunale di Sanremo che imponeva alla imputata di attendere in casa la visita del marito per consentirgli di vedere la figlia.
Nel comportamento della donna, inteso ad eludere l'esecuzione di un provvedimento del giudice, non è ravvisabile l'esercizio di un diritto - quello di partecipare all'udienza in grado di appello - per le ragioni dianzi indicate ne' un plausibile motivo che possa giustificare la mancata osservanza di un obbligo stabilito dal giudice.
È vero che sul punto la sentenza impugnata offre una motivazione succinta, ma essa è senz'altro sufficiente poiché la sussistenza della violazione e dell'elemento soggettivo del delitto contestato alla IA si desume da tutto il contesto motivazionale, essendo stati i fatti e la condotta descritti con molta chiarezza. Anche su tali aspetti, pertanto, le doglianze della ricorrente appaiono infondate.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato per essere i motivi infondati e la ricorrente deve essere condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento in
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 16 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2000