CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19971 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d'appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA SI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte dr.ssa Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, previa verifica degli atti necessari, per intervenuta remissione della querela;
in subordine, in caso di verifica non favorevole in tale direzione, chiede il rigetto del ricorso. L'avvocato Gianmarco Tosetto, per l’imputato, insiste per l'annullamento senza rinvio per remissione della querela;
in subordine insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19971 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/05/2026 2 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona del 14 giugno 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IA ER in relazione al reato oggetto del procedimento n. 3744/2021 r.g.n.r. e 280/2025 rg. app. perché l’azione penale non doveva essere proseguita essendo il fatto assorbito in quello già oggetto del procedimento n. 9894/2020 r.g.n.r. e 1307/2024 r.g. app., ed ha confermato la sentenza del 18 ottobre 2023 del Tribunale di Verona che aveva dichiarato il medesimo imputato penalmente responsabile per il delitto di cui all’art. 610, primo comma, cod. pen., a lui contestato per aver chiuso a chiave la zona cantine del complesso condominiale ubicato in Colognola ai Colli impedendo ad EA RE di controllare il corretto funzionamento del proprio contatore a seguito di un’interruzione di corrente, costringendolo a rimanere senza energia elettrica e senza riscaldamento con la conseguenza di dover abbandonare la propria casa per la notte. 2. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi. 2.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti della fattispecie contestata, poiché non sarebbe stato dimostrato nel corso dell’istruttoria dibattimentale che il ricorrente avrebbe tenuto una qualche condotta tale da limitare le persone offese nella loro libertà di autodeterminazione. Con memoria difensiva, infatti, la difesa avrebbe approfondito il tema depositando una sentenza della Corte di cassazione riguardante un caso analogo, in cui sarebbe stata esclusa qualsivoglia responsabilità penale in capo al ricorrente poiché sarebbe mancata una seria verifica per ritenere che non vi fossero generici atti di tolleranza ex art. 1144 cod. civ. ma un vero e proprio possesso di servitù in capo alla persona offesa. Nel caso di specie, non sarebbe stata data prova dell’esistenza di una servitù di passaggio in termini rigorosi. Tale riferimento sarebbe stato tuttavia ritenuto inconferente dalla Corte, che però avrebbe richiamato dei provvedimenti civili, che farebbero esplicita menzione di una servitù di passaggio, successivi ai fatti contestati. Tale argomentazione varrebbe anche per la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, poiché lo stesso sarebbe stato desunto anche dall’opposizione del ricorrente al comando impartitogli dal giudice civile, per l’appunto successivo ai fatti. La Corte avrebbe poi omesso di confrontarsi con il fato per cui il comportamento rimproverato all’imputato consisterebbe esclusivamente in una forma di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dalla persona offesa, essendo irrealistico pretendere dal proprietario la mancata chiusura di una porta che dà accesso alla sua esclusiva 3 3 proprietà. 2.2. Il secondo motivo, in subordine, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’erronea qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi piuttosto alla fattispecie di cui all’art. 392 cod. pen. poiché il ricorrente, nel chiudere o nel tenere comunque chiusa la porta del locale cantine, avrebbe esercitato i diritti e le facoltà che sono prerogative del proprietario, anziché ricorrere al giudice per vedere riconosciuto tale diritto. I parametri utilizzati dalla Corte per negare la riqualificazione non avrebbero alcuna valenza nella distinzione tra i due reati in questione. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondata dalla Corte sulla base del contenuto dell’ordinanza di misura cautelare personale emessa dal G.I.P. a carico del ricorrente nel 2021, poiché tale ordinanza, successiva ai fatti addebitati in questa sede al ricorrente, sarebbe comunque un atto provvisorio pronunciato nell’ambito di un procedimento non ancora conclusosi neppure in primo grado, e dunque inidoneo a fondare qualunque giudizio prognostico. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Antonietta Picardi, ha dapprima depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;
in sede di discussione orale, dato atto dell’intercorsa remissione di querela, ha chiesto in via principale l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela;
in subordine, si è riportata alla requisitoria già depositata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sentenza deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 129 comma 1 cod. proc. pen. e 152 cod. pen., per intervenuta remissione di querela. 2.In data odierna, al cospetto del collegio dinanzi al quale il ricorrente aveva chiesto la trattazione del ricorso in forma orale, la difesa dell’imputato ha documentato l’intervenuta remissione della querela, con accettazione contestuale, formalizzata dunque dopo la proposizione del ricorso e nelle more del giudizio di legittimità. L’estinzione del reato, conseguente all’operatività della remissione di querela, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e che va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, [...], Rv. 227681-01), deve essere sancita ove non sussistano, come nel caso in esame, i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 comma 2 cod. proc. pen., del resto nemmeno puntualmente invocati nell’atto di impugnazione (sez.5, n. 42260 del 06/10/2004, il P.M. in proc. Lena, Rv.230140). 4 4 3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela e tale decisione travolge anche le statuizioni civili (Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, [...], Rv. 259989; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, [...], Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400). Non può invero operare la previsione dell'art. 578 cod. proc. pen.., che impone al giudice dell'impugnazione di decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza di condanna concernenti gli interessi civili, limitatamente ai casi di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, che non dipendono dalla volontà della persona offesa, le cui pretese non debbono essere frustrate da vicende processuali ad essa estranee. L'art. 578 cod. proc. pen. delinea confini tassativi, in tema di estinzione del reato, ai quali l’organo decidente non può derogare perché di stretta interpretazione (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, [...]). 4. Ai sensi dell’art. 340 comma 4 cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 08/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente IA SI RI VI AN IN
udita la relazione svolta dal Consigliere IA SI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte dr.ssa Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, previa verifica degli atti necessari, per intervenuta remissione della querela;
in subordine, in caso di verifica non favorevole in tale direzione, chiede il rigetto del ricorso. L'avvocato Gianmarco Tosetto, per l’imputato, insiste per l'annullamento senza rinvio per remissione della querela;
in subordine insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19971 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/05/2026 2 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona del 14 giugno 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IA ER in relazione al reato oggetto del procedimento n. 3744/2021 r.g.n.r. e 280/2025 rg. app. perché l’azione penale non doveva essere proseguita essendo il fatto assorbito in quello già oggetto del procedimento n. 9894/2020 r.g.n.r. e 1307/2024 r.g. app., ed ha confermato la sentenza del 18 ottobre 2023 del Tribunale di Verona che aveva dichiarato il medesimo imputato penalmente responsabile per il delitto di cui all’art. 610, primo comma, cod. pen., a lui contestato per aver chiuso a chiave la zona cantine del complesso condominiale ubicato in Colognola ai Colli impedendo ad EA RE di controllare il corretto funzionamento del proprio contatore a seguito di un’interruzione di corrente, costringendolo a rimanere senza energia elettrica e senza riscaldamento con la conseguenza di dover abbandonare la propria casa per la notte. 2. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi. 2.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti della fattispecie contestata, poiché non sarebbe stato dimostrato nel corso dell’istruttoria dibattimentale che il ricorrente avrebbe tenuto una qualche condotta tale da limitare le persone offese nella loro libertà di autodeterminazione. Con memoria difensiva, infatti, la difesa avrebbe approfondito il tema depositando una sentenza della Corte di cassazione riguardante un caso analogo, in cui sarebbe stata esclusa qualsivoglia responsabilità penale in capo al ricorrente poiché sarebbe mancata una seria verifica per ritenere che non vi fossero generici atti di tolleranza ex art. 1144 cod. civ. ma un vero e proprio possesso di servitù in capo alla persona offesa. Nel caso di specie, non sarebbe stata data prova dell’esistenza di una servitù di passaggio in termini rigorosi. Tale riferimento sarebbe stato tuttavia ritenuto inconferente dalla Corte, che però avrebbe richiamato dei provvedimenti civili, che farebbero esplicita menzione di una servitù di passaggio, successivi ai fatti contestati. Tale argomentazione varrebbe anche per la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, poiché lo stesso sarebbe stato desunto anche dall’opposizione del ricorrente al comando impartitogli dal giudice civile, per l’appunto successivo ai fatti. La Corte avrebbe poi omesso di confrontarsi con il fato per cui il comportamento rimproverato all’imputato consisterebbe esclusivamente in una forma di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dalla persona offesa, essendo irrealistico pretendere dal proprietario la mancata chiusura di una porta che dà accesso alla sua esclusiva 3 3 proprietà. 2.2. Il secondo motivo, in subordine, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’erronea qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi piuttosto alla fattispecie di cui all’art. 392 cod. pen. poiché il ricorrente, nel chiudere o nel tenere comunque chiusa la porta del locale cantine, avrebbe esercitato i diritti e le facoltà che sono prerogative del proprietario, anziché ricorrere al giudice per vedere riconosciuto tale diritto. I parametri utilizzati dalla Corte per negare la riqualificazione non avrebbero alcuna valenza nella distinzione tra i due reati in questione. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondata dalla Corte sulla base del contenuto dell’ordinanza di misura cautelare personale emessa dal G.I.P. a carico del ricorrente nel 2021, poiché tale ordinanza, successiva ai fatti addebitati in questa sede al ricorrente, sarebbe comunque un atto provvisorio pronunciato nell’ambito di un procedimento non ancora conclusosi neppure in primo grado, e dunque inidoneo a fondare qualunque giudizio prognostico. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Antonietta Picardi, ha dapprima depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;
in sede di discussione orale, dato atto dell’intercorsa remissione di querela, ha chiesto in via principale l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela;
in subordine, si è riportata alla requisitoria già depositata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sentenza deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 129 comma 1 cod. proc. pen. e 152 cod. pen., per intervenuta remissione di querela. 2.In data odierna, al cospetto del collegio dinanzi al quale il ricorrente aveva chiesto la trattazione del ricorso in forma orale, la difesa dell’imputato ha documentato l’intervenuta remissione della querela, con accettazione contestuale, formalizzata dunque dopo la proposizione del ricorso e nelle more del giudizio di legittimità. L’estinzione del reato, conseguente all’operatività della remissione di querela, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e che va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, [...], Rv. 227681-01), deve essere sancita ove non sussistano, come nel caso in esame, i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 comma 2 cod. proc. pen., del resto nemmeno puntualmente invocati nell’atto di impugnazione (sez.5, n. 42260 del 06/10/2004, il P.M. in proc. Lena, Rv.230140). 4 4 3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela e tale decisione travolge anche le statuizioni civili (Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, [...], Rv. 259989; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, [...], Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400). Non può invero operare la previsione dell'art. 578 cod. proc. pen.., che impone al giudice dell'impugnazione di decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza di condanna concernenti gli interessi civili, limitatamente ai casi di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, che non dipendono dalla volontà della persona offesa, le cui pretese non debbono essere frustrate da vicende processuali ad essa estranee. L'art. 578 cod. proc. pen. delinea confini tassativi, in tema di estinzione del reato, ai quali l’organo decidente non può derogare perché di stretta interpretazione (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, [...]). 4. Ai sensi dell’art. 340 comma 4 cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 08/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente IA SI RI VI AN IN