Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19971
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Accolto
    Remissione di querela

    La remissione della querela, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e nelle more del giudizio di legittimità, comporta l'estinzione del reato. Tale estinzione prevale su eventuali cause di inammissibilità e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità.

  • Rigettato
    Insussistenza della condotta limitativa della libertà di autodeterminazione

    La Corte ha ritenuto irrilevante il riferimento a provvedimenti civili successivi ai fatti e ha escluso che il comportamento potesse essere interpretato come mera mancata cooperazione.

  • Rigettato
    Esercizio di diritti proprietari anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni

    La Corte ha ritenuto che i parametri utilizzati per negare la riqualificazione fossero validi nella distinzione tra i reati.

  • Rigettato
    Inidoneità dell'ordinanza di misura cautelare a fondare giudizio prognostico

    La Corte ha basato il diniego sulla base dell'ordinanza di misura cautelare, ritenendola ostativa alla concessione del beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19971
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19971
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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