Sentenza 30 settembre 2009
Massime • 1
È preclusa la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento se nel termine di cinque anni l'autore di quel reato commette un nuovo delitto, pur se questo è stato oggetto di altra sentenza di patteggiamento ed è stato dichiarato estinto per non aver l'interessato commesso altro reato nei successivi cinque anni.
Commentari • 9
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Ammissibile l'impugnazione trasmessa a mezzo posta privata La Corte di Cassazione (Sezione Terza Penale, Presidente A. Teresi, Relatore G. Andreazza), con sentenza n. 2886 del 28 novembre 2013 – depositata il 22 gennaio 2014, ha affermato che è ammissibile la presentazione di un atto di impugnazione a mezzo di raccomandata... Astensione avvocati e udienze camerali: diritto al rinvio Con sentenza n. 1826 depositata il 17 gennaio 2014 la sesta sezione della Corte di Cassazione (Presidente L. Lanza, Relatore G. Fidelbo) ha affermato che l'astensione del difensore dalle udienze non può essere ricondotta all'interno dell'istituto del legittimo... Stupefacenti, prescrizione retroattiva per …
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Il diritto all'equo indennizzo ex Lege Pinto spetta ai singoli condomini e non all'ente condominiale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile), con la sentenza 27 maggio – 23 ottobre 2009, n. 22558, confermativa della decisione della Corte di Appello che aveva negato un potere di rappresentanza in capo all'amministratore del condominio. Premesso che il condominio è privo di personalità giuridica in quanto unicamente ente di gestione delle cose comuni – ha chiarito la Suprema Corte – e che l'amministratore può agire in virtù della sola delibera assembleare anche non totalitaria a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i diritti che i condomini …
Leggi di più… - 4. estinzione del reatoGioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 10 novembre 2009
Nel caso in cui, nel termine di cinque anni dalla precedente sentenza di patteggiamento, l'imputato commetta un nuovo delitto, costituente oggetto di una seconda sentenza di patteggiamento e dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., resta comunque preclusa la dichiarazione di estinzione del reato di cui alla prima sentenza. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore P. Piraccini), con la sentenza n. 40938 del 30 settembre 2009 – depositata il 26 ottobre 2009. La Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale della disciplina in tema di confisca dei …
Leggi di più… - 5. art. 444 c.p.p.Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 10 novembre 2009
Nel caso in cui, nel termine di cinque anni dalla precedente sentenza di patteggiamento, l'imputato commetta un nuovo delitto, costituente oggetto di una seconda sentenza di patteggiamento e dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., resta comunque preclusa la dichiarazione di estinzione del reato di cui alla prima sentenza. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore P. Piraccini), con la sentenza n. 40938 del 30 settembre 2009 – depositata il 26 ottobre 2009. Legal blog è un blog di informazione giuridica a cura dello Studio Legale Celotti di Ischia. Amministratore e responsabile del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2009, n. 40938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40938 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/09/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 2478
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 12103/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO EN N. IL 16/09/1961;
avverso l'ordinanza n. 561/2007 GIP TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 25/02/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI Paola;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. STABILE chiedeva il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il GIP del Tribunale di Treviso respingeva la richiesta avanzata da ES ZO, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., del reato oggetto della sentenza di patteggiamento del GIP della Pretura di Treviso del 26/1/1993. Osservava che il condannato nel termine dei cinque anni aveva commesso un altro delitto per il quale era a sua volta stato condannato a pena detentiva col rito del patteggiamento. Era del tutto irrilevante sia la diversa indole del reato, trattandosi di delitto e non di contravvenzione, sia la circostanza che, per questa seconda condanna, fosse stata già dichiarata l'estinzione per essere utilmente decorsi 5 anni senza che avesse commesso altro reato. L'art. 445 c.p.p. infatti faceva dipendere l'effetto preclusivo dell'estinzione solo dalla commissione di altro delitto. Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge in relazione all'art. 445 c.p.p., comma 2, in quanto i delitti che avevano costituito effetto preclusivo alla dichiarazione di estinzione del delitto patteggiato, erano stati a loro volta oggetto di sentenza di patteggiamento e quindi, non erano stati accertati con sentenza di condanna e non potevano costituire preclusione. Inoltre per quella sentenza di patteggiamento era già stata dichiarata l'estinzione di ogni effetto penale e quindi tra gli effetti penali eliminati doveva farsi ricomprendere anche la forza preclusiva alla dichiarazione di estinzione di altra pena patteggiata. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Sulla questione sottoposta all'esame della Corte vi sono due orientamenti. Il primo citato dal ricorrente è contenuto nella sentenza Cass. Sez. 3^ 24 marzo 2005 n. 16369, non massimata, nella quale si afferma che l'espressione utilizzata dal legislatore all'art. 445 c.p.p., comma 2 secondo la quale l'effetto preclusivo alla estinzione del reato dipende dalla commissione di altro reato, non può prescindere dal suo accertamento giudiziale in quanto in tal senso si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 107 del 1998; poiché una sentenza a pena patteggiata non è sentenza di condanna, così come riconosciuto dalla Corte di Cassazione, S.U. 8 maggio 1996 n. 11, rv. 204826, in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena, anche in relazione alla dichiarazione di estinzione di cui all'art. 445 c.p.p., comma 2, non costituisce preclusione una condanna a pena patteggiata;
nel caso di specie poi la seconda condanna a pena patteggiata era stata già dichiarata estinta e quindi non era più in grado di produrre alcun effetto penale. Il secondo orientamento opposto è contenuto nella sentenza Cass. Sez. 1^ 9 luglio 2008 n. 34651, rv. 240684, nella quale si afferma l'opposto principio secondo cui in caso di due sentenze a pena patteggiata inflitte in relazione a reati commessi nel quinquennio, la seconda delle quali relativa a reato già dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, costituisce preclusione ad ottenere l'estinzione del reato di cui alla prima condanna, in quanto ciò che conta è che nei cinque anni sia stato commesso un nuovo reato accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato;
l'estinzione degli effetti penali non elimina l'effetto preclusivo su altra precedente condanna.
La Corte ritiene che debba essere seguito questo secondo orientamento in quanto la giurisprudenza di legittimità ha ormai affermato con assoluta uniformità che anche la sentenza di patteggiamento, stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena, mutando in tal senso il precedente orientamento espresso dalle Sezioni Unite (S.U. 29 novembre 2006 n. 17781, rv. 233518). Ne discende che la commissione nei cinque anni di un reato, accertato con sentenza di patteggiamento, costituisce titolo preclusivo alla estinzione del reato di cui alla precedente condanna a pena patteggiata;
l'eventuale estinzione degli effetti penali del secondo reato non impediscono l'effetto preclusivo alla dichiarazione di estinzione del precedente reato, in quanto il presupposto previsto dalla legge si è già verificato nel momento della commissione del secondo reato.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2009