Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
L'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza camerale di riesame è causa di una nullità che, seppur non definita assoluta dall'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. e non attinente ad una ipotesi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, soggiace alla disciplina di cui agli artt. 180, 181 e 182 cod. proc. pen. Ne consegue che la omessa eccezione da parte del difensore di tale nullità a regime intermedio innanzi al tribunale del riesame impedisce la deducibilità del vizio in sede di legittimità.
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In assenza di formale opposizione del segreto d'ufficio o professionale alla richiesta di esibizione di documentazione nulla impedisce all'autorità giudiziaria procedente di emanare un normale decreto di sequestro della documentazione in questione sulla base della norma generale di cui all'art. 253 c.p.p., comma 1 e non dell'art. 256 c.p.p., comma 2, la cui operatività è espressamente fondata nel presupposto che vi sia stata una formale opposizione del segreto, della cui fondatezza l'autorità giudiziaria procedente abbia motivo di dubitare. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE (data ud. 09/11/2016) 11/01/2017, n. 1159 sul ricorso proposto da: A.S., n. (OMISSIS); avverso la …
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(Ricorso rigettato) Il fatto Il Tribunale di Grosseto respingeva la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro presentata nell'interesse di S.C. in data 15/04/2019 e riguardante i decreti di convalida di sequestro probatorio emessi in data 04/04/2019 dal Procuratore della Repubblica di Grosseto con riferimento ai verbali di sequestro della polizia giudiziaria in data (omissis): sequestri aventi ad oggetto armi e munizioni in relazione a violazioni di diverse disposizioni in materia di armi nonché timbri ufficiali, documenti di identità e passaporti in relazione a contestazioni di falso e di ricettazione. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso detta ordinanza, veniva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2015, n. 16781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16781 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 08/04/2015
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO P. - Consigliere - N. 739
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 55593/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IO N. IL 07/07/1969;
avverso l'ordinanza n. 1848/2014 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 07/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALASSO A. CHE HA CHIESTO IL RIGETTO DEL RICORSO;
UDITO IL DIFENSORE AVV. MILANA GIOVANNI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 7 ottobre 2014, il Tribunale di Catania ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di IA CL avverso l'ordinanza emessa nei suoi confronti dal locale Giudice per le indagini preliminari il 15 settembre 2014, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere quale indagato per i delitti di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso denominata clan Ragaglia ed operante nel Comune di Randazzo e zone limitrofe, nonché quale indagato di concorso in usura aggravata a norma del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 commessa in danno di GI NO.
Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale rinnova le stesse censure in tema di utilizzabilità delle intercettazioni, già proposte in sede di riesame e disattese dai giudici del gravame. In particolare si osserva che alcune intercettazioni erano state richieste per un periodo di quaranta giorni e il giudice in sede di convalida del provvedimento di urgenza aveva convalidato solo per venti giorni, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite al di fuori del periodo convalidato e con tardività delle successive proroghe. La motivazione offerta sul punto dai giudici a quibus sarebbe incongrua, in quanto la stessa farebbe leva su un errore materiale del giudice, richiamandosi giurisprudenza di legittimità non pertinente. Il che travolgerebbe il quadro indiziario essendo lo stesso fondato essenzialmente sui risultati delle intercettazioni. Si rinnovano parimenti le deduzioni tese a contestare nel merito la sussistenza del quadro indiziario, rilevando che le dichiarazioni dei collaboranti sarebbero prive di riscontri e che le intercettazioni, anche se ritenute utilizzabili, non offrirebbero elementi deponenti nel senso della sussistenza di un sodalizio mafioso e del ruolo svolto dall'indagato. Si ribadiscono poi le considerazioni già dedotte in ordine alla usura nei confronti del NO, sottolineandosi gli elementi offerti con una cassetta registrata, e si osserva che i collaboratori avrebbero fatto riferimento a fatti concernenti periodo già coperto da precedente giudicato.
Con motivi nuovi si è dedotta la nullità della udienza di riesame, in quanto l'imputato già detenuto nel carcere di Bicocca sarebbe stato trasferito al carcere di Nuoro e non avrebbe ricevuto la citazione per la udienza di riesame.
Occorre evidentemente prendere le mosse da quest'ultima eccezione, atteso il rilievo pregiudiziale ed assorbente che la stessa presenta ai fini dell'esame del merito del ricorso. Effettivamente, infatti, dall'esame degli atti e dall'esito degli accertamenti disposti da questa Corte, è emerso che il fax contenente l'avviso della udienza del riesame e delle facoltà per l'imputato detenuto di essere tradotto o sentito dal magistrato di sorveglianza se detenuto fuori distretto, non risulta pervenuto presso la Casa di reclusione ove l'indagato risultava all'epoca ristretto, con la conseguenza di rendere necessario l'esame della natura della nullità che ha afflitto l'udienza di riesame, considerato che, ove la stessa fosse qualificata come assoluta ed insanabile, potrebbe ritenersi validamente dedotta, mentre, se reputata come nullità di ordine generale a regime intermedio la stessa sarebbe sanata, in quanto non tempestivamente dedotta, dal momento che il vizio non è stato rilevato ne' in sede di udienza da parte dei difensori presenti, ne' nei motivi di ricorso, ma soltanto nei motivi nuovi, del tutto privi, peraltro, di correlazione contenutistica con quelli tempestivamente proposti, e, dunque, inammissibili. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è da tempo consolidata nell'affermare che il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti de liberiate, e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione. (Sez. 1, n. 46711 del 14/07/2011 - dep. 19/12/2011, Colitti, Rv. 251412). Quanto, invece, alla natura del vizio collegato alla mancanza dell'avviso per l'indagato della data della udienza di riesame ed al tipo di nullità che da esso origina, si registrano, invece, opinioni discordanti. Secondo un orientamento, infatti, si è affermato che l'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame, costituendo palese violazione del diritto dell'indagato di partecipazione al procedimento, è sanzionato con la nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, prevista dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, per il caso di omessa citazione dell'imputato. Tale nullità non determina, tuttavia, la perdita di efficacia della misura cautelare, che ha luogo nella sola ipotesi di decisione non intervenuta nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del giudice del riesame. (Fattispecie relativa a riesame di misura cautelare reale). (Sez. 1, n. 2020 del 28/03/1996 - dep. 07/05/1996, Di Giovanni, Rv. 204536). In senso analogo si è affermato che nel procedimento di riesame delle misure cautelari personali l'omessa notificazione dell'avviso della data d'udienza camerale determina una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1, non potendo tale omissione ritenersi sanata da una notifica per equipollente, costituita, nel caso in esame, dal provvedimento di traduzione disposto dal Presidente del Tribunale, in considerazione dello stato di detenzione dell'indagato.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che dalla tassatività delle forme di conoscenza dell'inizio del procedimento discende l'effettività "legale" del diritto dell'interessato a disporre del tempo per preparare la difesa, del correlato termine minimo di comparizione e della "effettività" legale dei termini per impugnare il provvedimento che priva o limita la libertà personale dell'indagato). (Sez. 2, n. 47841 del 05/11/2003 - dep. 15/12/2003, D'Ascia, Rv. 227737). Ad avviso, invece, di altro orientamento, nel caso di riesame di un provvedimento che dispone una misura cautelare personale, l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza in camera di consiglio è causa di una nullità che, in quanto non definita assoluta dall'art. 127 c.p.p., comma 5 e non attinente ad una ipotesi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, soggiace alla disciplina di cui agli artt. 180, 181 e 182 cod. proc. pen.. Ne consegue che la omessa eccezione da parte del difensore della detta nullità di fronte al tribunale del riesame produce la non deducibilità dell'eccezione stessa innanzi alla Cassazione. (Conf. Sez. 1, c.c. 30 aprile 1993, Ponzio, non massimata sul punto). (Sez. 1, n. 1930 del 30/04/1993 - dep. 08/06/1993, Rapisarda, Rv. 194249. In senso analogo, v. pure Cass., Sez. 3, 4 marzo 1993, Dionisi). Analogamente, si è ritenuto che l'omesso avviso all'imputato in stato di custodia cautelare della udienza per il riesame, celebrata in costanza di divieto per lo stesso imputato di comunicare con il proprio difensore, è affetta da nullità generale ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., lett. c, in quanto siffatta situazione comporta per l'imputato uno stato di legittimo impedimento che determina ai sensi dell'art. 309 c.p.p.,comma 3 bis, il rinvio dell'udienza camerale.(Fattispecie in cui l'indagato, arrestato prima della celebrazione dell'udienza di riesame e sottoposto ad isolamento con conseguente divieto di comunicare con il proprio difensore, non venne informato della udienza ne' venne disposta la sua traduzione all'udienza stessa). (Sez. 6, n. 195 del 18/01/1999 - dep. 05/03/1999, Saglimbene C G, Rv. 213083).
Al riguardo, questo Collegio ritiene di dover aderire alla tesi secondo la quale l'omesso avviso della udienza di riesame all'imputato integri una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio e non una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. Va rilevato, infatti, che il regime delle nullità delineato dal codice vigente, si è fortemente ispirato ai criteri introdotti per la prima volta nel nostro sistema processuale dalla L. 8 agosto 1977, n. 534, la quale, al fine di razionalizzare l'assetto della deducibilità e rilevabilità delle nullità, in stretta aderenza al differenziato livello di gravità dei vizi degli atti processuali, aveva inserito - novellando, con l'art. 6, l'art. 185 del codice abrogato - accanto alle tradizionali figure delle nullità relative ed assolute, una categoria residuale di nullità, variamente definite come a regime intermedio, o assolute affievolite, o relativamente assolute. Quanto precede nell'ovvio intendimento di precludere il malvezzo di dedurre nullità con portata demolitoria dell'intero processo, soltanto al suo epilogo, generando effetti di regressione del processo, con intuibili riverberi sul piano della dispersione della attività processuale e rischi di prescrizione. Dunque, nel disegno del legislatore - rimasto per questo aspetto inalterato anche nel nuovo codice - la categoria delle nullità assolute doveva restare confinata ai vizi "più radicali", vale a dire quelli in presenza dei quali era lo stesso "fondamento" del processo a risultare minato e, come tale, da rimuovere comunque, anche ex officio, ed a prescindere da qualsiasi meccanismo di sanatoria o acquiescenza. La rassegna dei vizi che inducono la nullità assoluta è, d'altra parte, eloquente nei suoi tratti definitori. A norma dell'art. 179, infatti, sono insanabili e sono e, dunque, devono, essere rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (locuzione, questa, che evoca il carattere "perdurante" del vizio e come tale idoneo a compromettere la validità di qualsiasi ulteriore attività processuale) le (sole) nullità previste dall'art. 178, comma 1, lett. a) - vale a dire le nullità che derivano dal mancato rispetto delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario - quelle che derivano dalla inosservanza delle disposizioni concernenti la iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio della azione penale, ed infine quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dalla assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Tutte le altre nullità, riguardanti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato rientrano nelle nullità di ordine generale, a norma dell'art. 178, comma 1, lett. c), per le quali si applica il regime delineato dall'art. 180, la disciplina delle deducibilità di cui all'art. 182 e la sanatoria di cui all'art. 184. Il regime della tassati vita che delimita la materia delle nullità, a norma dell'art. 177 del codice di rito, parrebbe quindi, già a tutta prima, precludere letture "ampliative" del concetto di "citazione" dell'imputato che valgano ad attrarre nell'alveo della nullità assoluta anche la ben diversa ipotesi dell'omesso avviso della udienza di riesame, giacché, più che di interpretazione estensiva, si tratterebbe, nella specie, di una applicazione analogica dell'art. 179 cod. proc. pen. che la già segnalata tassatività ed eccezionalità del regime delle nullità assolute sembrerebbe precludere. D'altra parte, poiché è indubbio che la eventuale comparizione dell'imputato alla udienza di riesame anche in assenza del relativo avviso renderebbe applicabile il regime della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen., basterebbe già solo questo rilievo per rendere la relativa posizione diversa da quella dell'imputato che non abbia ricevuto la citazione, giacché in tal caso nessuna sanatoria sarebbe applicabile (l'art. 184 si applica, infatti, nel caso di nullità e non di mancanza della citazione). Come infatti hanno messo a fuoco le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 119 del 27 ottobre 2004, Palumbo), è bene muovere dalla lettera dell'art. 179 c.p.p., comma 1 e art. 184 c.p.p., comma 1, relativi il primo ai casi di nullità insanabile della citazione e il secondo alle sanatorie. Secondo l'art. 179, comma 1 sono insanabili le nullità "derivanti dalla omessa citazione dell'imputato", mentre l'art. 184, comma 1 stabilisce che "la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire". Vi è un'apparente contraddizione tra le due disposizioni: una infatti stabilisce l'insanabilità della nullità e la seconda, che segue numericamente con un brevissimo intervallo, prevede una sanatoria, ma la contraddizione viene meno se si considera che la prima disposizione si riferisce solo alle nullità "derivanti dalla omessa citazione" e la seconda alle nullità in generale, sicché è possibile interpretare le due disposizioni nel senso che la prima prevede delle nullità insanabili anche nel caso di comparizione o di rinuncia a comparire, mentre la seconda introduce una sanatoria per tutte le altre nullità della citazione o della notificazione, cioè per le nullità ravvisabili in tutti i casi in cui la citazione non è stata "omessa".
Ben diversa - ed anzi rafforzativa della tesi qui sostenuta - è l'ipotesi in cui la omissione dell'"avviso" riguardi l'udienza preliminare, tenuto conto, in particolare, delle profonde modifiche che tale segmento processuale ha subito con la riforma del 1999 e l'"anticipazione" a quella sede dell'istituto della contumacia, prima, ovviamente, delle nuove disposizioni sul procedimento in absentia introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67. Come hanno infatti puntualmente messo in luce le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. un. n. 35358 del 9 luglio 2003, Ferrara), va anzitutto rilevato che, nel caso della udienza preliminare, l'avviso deve essere notificato all'imputato unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M. la quale racchiude l'imputazione (art. 417 c.p.p) ed indica i mezzi di prova: esso rappresenta dunque l'aspetto sostanziale e contenutistico di una citazione, essendo finalizzato a consentire la partecipazione della parte personalmente all'udienza con la possibilità di esplicare la propria difesa, anche nella forma diretta, in ordine agli addebiti a suo carico formulati;
la necessità della suddetta contestuale notifica, fornisce spiegazione della circostanza che tra i requisiti essenziali dell'avviso non compaia, come per il decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.), l'enunciazione del fatto e segnala sul punto l'effettiva equivalenza dei due atti;
il ragionamento vale anche per l'ulteriore requisito, pur non essenziale, della indicazione dei mezzi di prova. A dimostrazione della correttezza di tali rilievi - soggiunsero le Sezioni Unite - v'è da considerare che quando fu modificato, con la L. 16 dicembre 1999, n. 479, l'art. 429 c.p.p., lett. c) aggiungendosi, dopo le parole "l'enunciazione del fatto" l'espressione "in forma chiara e precisa", identico intervento venne operato per l'art. 417 c.p.p. relativo alla richiesta di rinvio a giudizio. Inoltre il comma 4, ultima parte, del cit. art. 419 c.p.p. contempla "la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria" e pare impensabile, in quanto sarebbe privo di qualsiasi giustificazione, che si sia voluto distinguere tra la posizione di questi soggetti e quella dell'imputato, che verrebbe semplicemente notiziato: in realtà il termine citazione non è stato formalmente impiegato con riferimento all'imputato perché implicito negli adempimenti che devono essere posti in essere nei suoi confronti. L'art. 420 c.p.p., comma 2 stabilisce che all'udienza preliminare "il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti....." ed è innegabile che il concetto di costituzione sia consequenziale a quello di citazione che rappresenta il suo antecedente storico e logico. La stessa norma al comma 4, già nel testo originario vigente al momento del compimento dell'atto per cui si discute, prevedeva che la mancata comparizione dell'imputato rendesse operanti le verifiche e le garanzie postulate per la fase dibattimentale ed in particolare affermava: "quando l'imputato non si presenta e ricorrono le condizioni previste dall'art. 485 c.p.p., art. 486 c.p.p., commi 1 e 2, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che sia dato avviso all'imputato a norma dell'art. 419, comma 1"; orbene le condizioni richiamate di cui all'art. 485 c.p.p. sono quelle relative alla incolpevole non conoscenza della "citazione a giudizio", il che a sua volta convalida la tesi della sussumibilità dell'avviso per l'udienza preliminare e delle sue modalità attuative nella nozione di citazione.
Ma se tutto ciò è vero, e se le accennate "caratteristiche" della vocatio alla udienza preliminare, con i connessi importanti poteri processuali riservati alle scelte dell'imputato, paiono indubbiamente comportare l'applicazione del concetto della "citazione dell'imputato" agli effetti di quanto stabilito dall'art. 179 cod. proc. pen., altrettanto non sembra potersi affermare con riferimento all'avviso della udienza di riesame, mancando, per essa, i connotati che paiono tipizzare nel sistema il concetto stesso di "citazione":
atto che evoca una "chiamata in causa" che ha struttura e funzioni diverse dal semplice avviso, che può caratterizzare le diverse articolazioni di udienze.
D'altra parte, non pare neppure senza significato la circostanza che il procedimento di riesame promana da una richiesta dell'imputato, il quale è ben consapevole delle cadenze assai accelerate del procedimento, la cui definizione è prevista entro dieci giorni dalla ricezione degli atti: con l'ovvia conseguenza che l'imputato detenuto, già all'atto della proposizione della domanda di riesame, è nelle condizioni di formulare tempestiva richiesta di essere tradotto in udienza o, se detenuto fuori distretto, di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo, in tal modo realizzando l'esercizio dei diritti che la notificazione dell'avviso è volto ad assicurare. Evenienze, quelle accennate, che rendono,a parere di questo Collegio, l'avviso della udienza di riesame non comparabile con la funzione della citazione, e che, per ciò stesso, non possono determinare - ove l'avviso sia in concreto mancato - l'insorgenza del più radicale ed insanabile fra i vizi degli atti processuali. Per altro verso, vale infine la pena segnalare come soltanto per gli avvisi - e non certo per la citazione - sia previsto, come ordinaria forma di notificazione, l'istituto dell'avviso de praesenti a norma dell'art. 148, comma 5, e, per il pubblico ministero, dell'art. 151 c.p.p., comma 3: a denotare, ancora una volta, la non comparabilità
fra gli istituti e la conseguente inapplicabilità, al caso di specie, della ipotesi di nullità assoluta per "omessa citazione" dell'imputato.
Venendo al merito del ricorso, lo stesso deve essere respinto. A proposito, infatti, delle varie questioni sollevate in merito alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, va osservato che questa Corte ha in più occasioni avuto modo di affermare che in tema di intercettazioni telefoniche, la durata delle operazioni di intercettazione, entro i limiti previsti dalla legge, è rimessa esclusivamente al pubblico ministero, come espressamente previsto dall'art. 267 c.p.p., comma 3, secondo cui il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Al giudice per le indagini preliminari non compete invece determinare nel provvedimento autorizzativo tale durata, fatta eccezione del caso di proroga del termine di durata, in relazione al quale il legislatore ha ragionevolmente devoluto al giudice la valutazione della necessità di comprimere, oltre il termine ordinario, la sfera di riservatezza delle comunicazioni private. Pertanto, nel caso in cui il giudice, nel provvedimento di convalida del decreto emesso in via di urgenza dal pubblico ministero, abbia illegittimamente ridotto il termine di durata indicato nel decreto, tale erronea indicazione deve ritenersi come non apposta, con la conseguenza che le intercettazioni effettuate per tutto il periodo determinato nel decreto del pubblico ministero sono pienamente utilizzabili. (Fattispecie in cui il P.M., vertendosi in tema di indagini attinenti a delitti di criminalità organizzata, aveva in via di urgenza emesso il decreto che disponeva le intercettazioni fissando la durata massima di quaranta giorni, a norma del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13 mentre il G.I.P., nel convalidare tale decreto, aveva rideterminato in quindici giorni la durata delle operazioni). (Sez. 6, n. 5655 del 07/03/1997 - dep. 13/06/1997, Ferraro ed altri, Rv. 209312. Vedi, nel medesimo senso, Cass., Sez. 2, n. 46767 del 20 novembre 2008, Crea;
Cass., Sez. 6, n. 35930 del 16 luglio 2009, Iaria). Del pari infondate si rivelano le restanti censure attinenti alla contestata congruenza del materiale indiziario, posto che la diffusa disamina delle risultanze scaturite dalle intercettazioni, l'univoco tenore di riferimenti soggettivi e di circostanze, tutte altamente sintomatiche, coerentemente ricomposto dai giudici del riesame, il contributo offerto dai collaboratori, apprezzato nel reciproco integrarsi e nel contesto globale delle acquisizioni probatorie, disegnano un quadro d'assieme del tutto appagante ai fini circoscritti dell'odierno incidente de liberiate. Anche per ciò che attiene alla contestazione di usura aggravata di cui al capo C), le dichiarazioni dei protagonisti della vicenda sono state adeguatamente scandagliate dai giudici del riesame, attenti a scrutinare il fondamento delle deduzioni difensive e a disattenderne la portata dirimente, offrendo sulle singole contestazioni - in particolare concentrate sulla asserita richiesta, rivolta dalla parte offesa al fratello IN, di corrispondergli una somma di 10.000 Euro che gli occorreva per fuggire.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2015