Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11611 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO EZION LAVORO1 1 6 1 1 /0 2 LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VA SENESE Presidente R.G.N. 18245/99 Cron.28219 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep . Dott. Francesco TO MAIORANO Consigliere Ud. 12/02/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI--Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: UT AT, NO LD, LO TO EP, elettivamente domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FILIPPO GREGORIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
- FERROVIE DELLO STATO SOCEITA' DI TRASPORTI FFSS SPA E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 188/99 del Tribunale di SALA 667 CONSILINA, depositata il 07/07/99 R.G.N. 16/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il --- rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Sala Consilina rigettava, in riforma della decisione di primo VA, grado, la domanda proposta da TT TO, EA AL, Lo TO SE, onde si accertasse il diritto degli appellati al computo della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della rispettiva buonuscita nella misura del sessanta per cento, secondo la decisione di Corte cost. n. 243/93, anziché dell'ottanta per cento della anzidetta misura, alla stessa stregua di tutti gli altri elementi retributivi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 829/73. Riteneva il Tribunale, nel rigettare la domanda, in questi termini proposta, che la quota corrispondente al 60% della indennità integrativa speciale entra a far parte della base di calcolo della indennità di buonuscita al pari degli altri elementi previsti dalla legge e quindi che va assoggettata alla medesima modalità di calcolo, e non secondo un criterio parzialmente diverso ed autonomo, per due motivi: in primo luogo, posto che la formulazione dell'art. 14 della legge n. 829/73 induce a 1 ritenere che la base di calcolo della indennità di buonuscita, presa poi in considerazione dall'art. 1 della legge n. 87/94, è comprensiva del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile;
in secondo luogo, posto che altrimenti si determinerebbe una diversità di trattamento tra i dipendenti pubblici, avuto riguardo al trattamento dei dipendenti degli enti di cui alla legge n. 75/70, non rispondente all'intento legislativo e neanche alle indicazioni date dalla suddetta decisione della Corte costituzionale. Avveerso questa decisione Selision ricorrono per Cassazione TT TO, EA AL, Lo TO SE Censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Non è costituita la Società intimata. 3 Motivi della decisione In relusione all'at. me Part 360 n. 3 cod. proc.civ., violazione e Con il primo motivo, denunciando, falsa applicazione dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e dell'art. della legge 29 gennaio 1994 n. 87, i ricorrenti sostengono che:
1. l'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 dispone che la base di calcolo per l'indennità di buonuscita è l'ottanta per cento non di voci retributive quantitativamente disomogenee bensì di elementi considerati nella loro interezza: lo stipendio, la tredicesima mensilità e l'assegno perequtivo;
2.- l'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87 dispone che della base di calcolo dell'indennità di buonuscita è parte anche l'indennità integrativa speciale, computata nella misura del sessanta per cento;
se questa è la base del calcolo, "non si capisce" perché l'indennità 3. - integrativa speciale non debba essere computata nella misura del sessanta per cento, bensì in misura ulteriormente ridotta (al quarantotto per cento). Milyone all' Con il secondo motivo, denunciano, per Dart. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa ed insufficiente motivazione, i ricorrenti sostengono che "la Corte costituzionale aveva affidato al Governo il compito di individuare la quota di indennità integrativa speciale più equilibrata (in relazione al divisore applicato, allo stipendio base, al contributo......), più compatibile con le risorse finanziarie, e più equa (in rapporto all'art. 36 Cost.)", da inserire nella base di calcolo. Poiché fra le divergenti interpretazioni, delle quali sia suscettibile una norma di legge, è da adottare l'interpretazione conforme alla Costituzione, nel caso in esame la disciplina della misura dell'indennità integrativa nella determinazione dell'indennità di buonuscita (avente natura retributiva: Cass. N. 5852 del 1997), deve essere interpretata in aderenza all'art. 36 Cost., in modo da consentire il godimento di un'indennità di buonuscita proporzionata alla quantità e qualità del -lavoro prestato, e sufficiente a garantire un'esistenza(post – lavorativa dignitosa. I motivi, che, in quanto interconnessi, devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Come questa Corte ha affermato, “l'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita, limitando tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo di detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria per la determinazione del ли secondo, e non anche ad impedire che la determinazione della consistenza dell'indennità di buonuscita avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia dell'ottanta per cento ex art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio: Ne consegue che il computo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti della FERROVIE DELLO STATO S.p.A. va operato sulla base del criterio di cui all'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 1032 (somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, assegnato personale pensionabile e compenso ex combattenti) norma la cui ultrattività dopo la trasformazione del relativo rapporto di lavoro da pubblico a privato è stata sancita dall'art. 21 quarto comma della legge 17 maggio 1985 n. 210 - sì che il computo effettuato dopo l'entrata in vigore della predetta legge 29 gennaio 1994 n. 87, calcolando l'ottanta per cento della somma stipendio e sessanta per cento dell'indennità integrativa speciale dilizo moltiplicata per i mesi di servizio utile, Trano dodici, anziché calcolare l'ottanta per cento del solo stipendio e quindi sommare a tale importo il sessanta per cento dell'indennità integrativa speciale, moltiplicare il tutto per i mesi di servizio e dividere per dodici, non comporta un'erronea applicazione del criterio di inclusione dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita di cui all'art. 1 della citata legge 29 gennaio 1994 n. 87" (Cass. 24 maggio 2001 n. 7090). E non v'è motivo di discostarsi da questo principio. Né i ricorrenti indicano per quale ragione l'indennità integrativa speciale, in tal modo calcolata, condurrebbe alla determinazione dell'indennità di buonuscita in una misura non proporzionata al lavoro prestato (proporzione peraltro determinata dal diverso fattore costituito dal "numero dei mesi di servizio utile") e non idonea a garantire un'esistenza dignitosa. Il ricorso deve essere respinto. Non essendoci l'Ente Ferrovie costituite non v'è luogo per pronunciare sulle spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla spese. Così deciso in Roma, 12 febbraio 2002 Il Presidentę Il Cons. Est. Jahroter 7 Иванив Jeme infrancoПрайсо Dep arted 724662000 П енисо