Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10870 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
0060094 6 E 8 9 N 1 5 A O I / . I REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUP0870/0 1 4 Z R N / 6 A - A 2 R T B . T R IN NOME DEL POPOLO ITALIA . S U . I L P B . L I G D A E R . L R T B E Oggett▸ D A A Y I D S 1 A N I IVA SEZIONE TRIBUTARIA 3 E E 1 S R T dispensa da adempimenti I E N 1 A E per operazioni esenti 1 T S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A E M R.G.N. 8803/98 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron.23490 Dott. Enrico ALTIERI Re. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 27/04/(1 ConsigliereDott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente har SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
MAA ASSIC SPA IN LCA, in persona del Presidente del Collegio liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato TESAURO, giusta GRADARA RITA, difeso dall'avvocato procura in calce;
2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 1029 resistente N. 60094 avversO la decisione n. 30/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 20/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il resistente, 1'Avvocato TESAURO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. § 1. Svolgimento del processo Con avviso di rettifica alla dichiarazione presen- лель tata per l'anno 1989 l'ufficio i.v.a. di Milano conte- stava alla MAA Assicurazioni s.p.a. l'indebita detra- zione dell'imposta assolta sugli acquisti, in quanto la società aveva optato per la dispensa ex art.36 bis d. P. R. n. 633/72, nonché l'omessa fatturazione di ope- razioni relative a contratti di sublocazione, per un imponibile complessivo di lire 274.101.000. La MAA ricorreva alla commissione tributaria di primo grado di Milano, la quale annullava la rettifica considerando l'opzione come non effettuata e ritenendo sanzione di cui che ne conseguisse soltanto la all'art. 43, comma 3, del d. P.R. 1.633/72, e non l'indetraibilità del tributo. 2 Quanto alla seconda rettifica, la stessa veniva annullata sulla considerazione che il cespite non rive- stiva per l'impresa valore strumentale L'appello dell'ufficio veniva rigettato dalla com- missione tributaria regionale della Lombardia con sen- tenza 21 novembre 1996- 20 marzo 1997. Avverso tale sentenza l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento. La MAA Assicurazioni s.p.a., nel frattempo sottopo- sta a liquidazione coatta amministrativa, si è costi- ha чайгай tuita in giudizio. § 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo l'Amministrazione denuncia l'erroneità dell'interpretazione dell'art.36 bis n. 633/72. Tale norma consentirebbe di invocare d. P. R. nella manifestazione di opzione soltanto nel l'errore caso di assoluta estraneità del contribuente al compi- mento di operazioni esenti rientranti nell'oggetto dell'impresa. Al di fuori di tale ipotesi, nella quale sia evidente la riconoscibilità dell'errore, l'opzione comporterebbe l'indetraibilità dell' i.v.a. Poiché nella specie la MAA esercitava un'attività comportante la potenziale effettuazione di operazioni esenti, deve presumersi la validità dell'opzione. 3 2.2. Col secondo motivo la ricorrente, denuncian- do violazione e falsa applicazione degli articoli 10, punto 8), e 21 del d. P. R. n. 633/72, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sublo- cazione di immobili non di proprietà dell'impresa a soggetti non estranei all'organizzazione aziendale sia un'operazione esente da i.v.a. la commissione regionale Secondo l'Avvocatura avrebbe trascurato che l'immobile sublocato è pur sem- pre un bene strumentale, tanto vero che, nella spe- cie, esso sarebbe stato concesso ad agenti della compa- чак gnia. La strumentalità deriva proprio dalla destinazio- ne del bene alla produzione del servizio, a prescindere dal fatto che 10 stesso bene sia nella disponibilità dell'imprenditore non a titolo di proprietà ma di de- tenzione qualificata. Pertanto l'operazione non rientrerebbe nella previ- sione di cui al n.8) dell'art. 10 del d. P.R. n.633/72. § 3. Motivi della decisione 3.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto, dallo stesso, non emerge con chiarezza quale sia l'atto di rettifica la cui validità la difesa dell'Amministra- zione finanziaria intende che venga confermata. Dalla motivazione della sentenza inpugnata sembra doversi ri- cavare che l'ufficio abbia notificato due atti di ret- tifica, e il ricorso dell'Amministrazione, che non con- tiene alcuna censura su lacune o incongruenze motiva- zionali, non offre una sufficiente descrizione dei fat- ti, tale da consentire alla Corte di avere una chiara e completa visione delle vicende del processo e del suo oggetto.
3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto la ragione dedotta nel ricorso per affermare la natura imponibile dell'operazione di sublocazione del- l'immobile è diversa da quella considerata nel dibat- howr tito svoltosi dinanzi alla commissione tributaria re- gionale, e cioè il fatto che si trattasse di bene im- mobile strumentale di classifica catastale A/10, e pertanto escluso dall'esenzione in forza della previ- sione di cui al punto 8) dell'art. 10 d.P.R. n.633/72. In sostanza, la formulazione del motivo non consente di individuare quale sia il vizio denunciato.
3.3. Alla dichiarazione d'inammissibilità consegue la condanna dell'Amministrazione alle spese in favore della società resistente, che ha partecipato alla di- scussione orale, spese da liquidarsi in complessive lire 6.150.000, di cui 6.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
5 e condanna l'Am- dichiara inammissibile il ricorso liquidate in ministrazione ricorrente alle spese, com- plessive lire 6.150.000, di cui lire 6.000.000 per ono- rari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 27 aprile 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Olla Giovanni Enrico Altieri More th سوق IL CANCELLIERE C1 Innocenze attista DEPOSITATO CANCELLERIA - 6 AGO. 2001 Oggi IL 01 Innocenzo L a A I R A T 5 . U 6 N B 8 I - 9 1 E R B / N T 4 . / L O 6 I L 2 Z A . A A . R I . R B P T R . A S D T E I T L 1 G E 3 E A 1 D R I . M S N A N E D S I E A T N E S E