Sentenza 5 novembre 2003
Massime • 1
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari personali l'omessa notificazione dell'avviso della data d'udienza camerale determina una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179, comma primo cod. proc. pen. , non potendo tale omissione ritenersi sanata da una notifica per equipollente, costituita, nel caso in esame, dal provvedimento di traduzione disposto dal Presidente del Tribunale, in considerazione dello stato di detenzione dell'indagato.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che dalla tassatività delle forme di conoscenza dell'inizio del procedimento discende l'effettività "legale" del diritto dell'interessato a disporre del tempo per preparare la difesa, del correlato termine minimo di comparizione e della "effettività" legale dei termini per impugnare il provvedimento che priva o limita la libertà personale dell'indagato).
Commentario • 1
- 1. l'omesso avviso all'indagato è ipotesi di nullitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2019
(Ricorso rigettato) Il fatto Il Tribunale di Grosseto respingeva la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro presentata nell'interesse di S.C. in data 15/04/2019 e riguardante i decreti di convalida di sequestro probatorio emessi in data 04/04/2019 dal Procuratore della Repubblica di Grosseto con riferimento ai verbali di sequestro della polizia giudiziaria in data (omissis): sequestri aventi ad oggetto armi e munizioni in relazione a violazioni di diverse disposizioni in materia di armi nonché timbri ufficiali, documenti di identità e passaporti in relazione a contestazioni di falso e di ricettazione. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso detta ordinanza, veniva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2003, n. 47841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47841 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Varola Luigi Presidente
Dott. Di Iorio Giorgio Consigliere
Dott. Sirena Pietro Antonio Consigliere
Dott. Conzatti Alessandro Consigliere
Dott. Bottalico Nicola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'Ascia Massimiliano;
avverso l'ordinanza 9/5/2003 del Tribunale di Napoli ex art. 309 c.p.p.. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Alessandro Conzatti;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Ricorre D'Ascia Massimiliano, indagato per rapina impropria, per l'annullamento dell'ordinanza 9/5/03 ex art. 309 c.p.p. del Tribunale di Napoli, che confermava l'ordinanza 20/4/03 del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata di custodia cautelare in carcere, deducendo la violazione degli artt. 127, comma 3, 309, comma 8, 178 lett. c) c.p.p. per omessa notificazione dell'avviso della data dell'udienza camerale e per inosservanza del termine libero a comparire.
Il motivo è fondato.
Risulta dall'ordinanza impugnata che l'avviso della data dell'udienza non era sto notificato al ricorrente. Tuttavia il giudice del riesame ha ritenuto che fosse equipollente alla notifica dell'avviso il provvedimento di traduzione disposto dal Presidente del Tribunale, essendo l'indagato detenuto, e la conoscenza che il medesimo aveva dimostrato di avere di tale atto, nel momento in cui, dovendo essere tradotto, aveva dichiarato la sua rinuncia a comparire in udienza. Il giudice del riesame richiama in proposito l'orientamento secondo il quale "la rinuncia espressa a comparire opera quale possibile causa di sanatoria ex art. 184, comma 1, c.p.p.", anche nel caso in cui il difensore sia comparso per eccepire la nullità (Cass. 26012/03, di Pietrantonio, in caso di rinuncia a partecipare all'udienza preliminare).
Osserva il Collegio che la legge processuale indica con il termine di "notificazione" una specifica forma di trasmissione dell'atto all'interessato ("insieme degli adempimenti a carico dell'ufficio con i quali, l'imputato, l'indagato o il condannato vengono posti in condizione di partecipare a una fase processuale che si conclude con una decisione, fase anche antecedente, successiva e diversa rispetto al giudizio in senso stretto, come pure incidentale rispetto al procedimento principale, intendendosi per "partecipare" l'essere parte in contraddittorio con il P.M. - e con altre eventuali parti private- dinanzi a un giudice terzo": S.U. 35358/03, Ferrara) e quindi esclude l'efficacia giuridica di forme di conoscenza equipollenti.
Anche l'indirizzo giurisprudenziale richiamato nell'ordinanza impugnata, formatosi sotto il codice processuale previgente, che ammetteva l'equipollenza di atti processuali e la loro conoscenza "aliunde" da parte dell'interessato, vuoi ai fini della "vocatio in jus", vuoi ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione, è stato sottoposto a revisione critica dopo l'introduzione del nuovo codice (S.U. 35402/03, Mainente;
S.U. 35358/03 cit.). Ritiene pertanto il Collegio che dalla tassatività della forma di conoscenza dell'inizio del procedimento discende l'effettività "legale" del diritto dell'interessato a disporre del tempo per preparare la difesa (art. 6 lett. b della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), del correlato termine minimo di comparizione (art. 309, comma 8, c.p.p.), e la "effettività" legale dei termini per impugnare il provvedimento che priva o limita la libertà personale, o i diritti patrimoniali dell'indagato (art. 5, comma 4, Conv. cit., artt. 309, comma 1 e 8, 310, 324 c.p.p.). Ne discende che l'"avviso" di cui agli artt. 309 e 324 c.p.p. produce gli stessi effetti della citazione, la cui omissione comporta la nullità assoluta e insanabile dell'atto e del procedimento (art. 127, comma 5, artt. 178, lett. c), 179, comma 1 c.p.p.), deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, così come sono atti "indefettibili", al fine della costituzione del contraddittorio, la notifica dell'avviso d'udienza, l'ordine di traduzione e la sua esecuzione (S.U. 35358/03 cit.). L'ordinanza impugnata è in definitiva annullata e gli atti vengono trasmessi al Tribunale per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 DICEMBRE 2003.