Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA I02259/0 1 OME DEL POLO ALL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 21818/98 Dott. Ettore MERCURIO Cron.4736 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Ud. 30/11/00 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 1500 16 FEB 2001 INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in il IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, DE ANGELIS CARLO, POTI MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
V
contro
AT LI;
intimata 2000 avverso la sentenza n. 801/98 del Tribunale di 4989 POTENZA, depositata il 24/07/98 R.G.N.898/96; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DI LULLO (per delega DE ANGELIS); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 3 -2- Svolgimento del processo L'INPS revocava a UL TO l'assegno di invalidità per intervenuto miglioramento delle condizioni psico-fisiche che avevano dato luogo alla prestazione. L'TO ricorreva al Pretore di Potenza il quale, disposta consulenza tecnica di ufficio, con sentenza in data 11 aprile 1996 respingeva la domanda. Proponeva appello l'assicurata e il Tribunale, dissentendo dal parere dell'ausiliare tecnico nominato in secondo grado, che aveva ritenuto invariato il quadro morboso anche successivamente alla data della revoca, con sentenza del 24 luglio 1998 accoglieva parzialmente la impugnazione sul rilievo che, dopo il provvedimento dell'INPS, le malattie di cui era portatrice l'TO si erano aggravate determinando l'insorgere di un nuovo stato invalidante nella misura di legge dal marzo 1997 X (epoca del nuovo accertamento tecnico) e che ciò comportava l'attribuzione “ex novo" all'appellante del diritto all'assegno a decorrere dal primo giorno del mese successivo (aprile 1997). Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ricorre con un unico motivo. L'TO, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita. Motivi della decisione L'INPS, con l'unico motivo, deduce violazione dell'art.2 della legge n.222 del 1984, nonché vizio di omessa e/o insufficiente motivazione (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), ed afferma che l'accertamento del Tribunale in ordine alla sussistenza di uno stato invalidante nella misura di legge a decorrere dal marzo 1997 è del tutto privo di motivazione, laddove un' argomentata giustificazione del giudizio di fatto in tal modo espresso era tanto più necessaria in quanto lo stesso contrastava con il parere di ben due consulenti di ufficio, che avevano escluso l'invalidità. Il ricorso è fondato. 3 In effetti le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, dopo aver riferito delle difformi valutazioni dell' ausiliare tecnico nominato in secondo grado, mancano di un qualunque supporto giustificativo, così da non consentire di conoscere le ragioni per le quali il giudice di appello ha ritenuto sussistente lo stato di invalidità e da risolversi in un' affermazione sostanzialmente indimostrata. E tanto concreta violazione del principio consolidato secondo cui, quando il giudice dissente dalle valutazioni tecniche del proprio ausiliare, deve fornire del suo dissenso una motivazione esaminando criticamente ed analiticamente gliadeguata, argomenti esplicitati nelle relazioni di consulenza, indicando gli elementi probatori di cui si è avvalso per ritenere erronei tali argomenti ed evidenziando i criteri di valutazione e le considerazioni logiche e giuridiche attraverso i quali è pervenuto alla decisione contrastante con il parere del consulente di ufficio (vedi, tra tante, Cass. 14 gennaio 1999 n.333, 6 aprile 1998 n.3551, 26 febbraio 1998 n.2145, 10 ottobre 1997 n.9842, 20 marzo 1987 n.2785, 17 aprile 1986 n.2744). Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, la cui decisione comporta la necessità di un nuovo accertamento di fatto, va rinviata ad altro giudice, indicato nella Corte di appello di Potenza, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Potenza. . e I lu D Così deciso in Roma il 30 novembre 2000 , b O l L L A 0 S O Il Presidenteкрасичий S 1 3 B Il Cons. estensore A . 3 I T T 5 D , R A . A A S ' T N E L S P L S 3 O E I 7 P IL COLLABORATORE DI CANCELLIERGA D - N M I 8 G I S - Depositata in Cancelleria O 1 N A 1 E A D 16 FEB. 2001 S D E E I E T A G oggi, , N O G E O IL COLLABORATORE R E S T T L E T S I I R G A I E L D R L E O D