Sentenza 18 gennaio 1999
Massime • 1
L'omesso avviso all'imputato in stato di custodia cautelare della udienza per il riesame, celebrata in costanza di divieto per lo stesso imputato di comunicare con il proprio difensore, è affetta da nullità generale ai sensi dell'art.178, lett.c, cod. proc. pen. in quanto siffatta situazione comporta per l'imputato uno stato di legittimo impedimento che determina ai sensi dell'art.309,comma 3 bis,cod. proc. pen., il rinvio dell'udienza camerale.(Fattispecie in cui l'indagato, arrestato prima della celebrazione dell'udienza di riesame e sottoposto ad isolamento con conseguente divieto di comunicare con il proprio difensore, non venne informato della udienza ne' venne disposta la sua traduzione all'udienza stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/1999, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 18/1/1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Caso " N.195
3. " Giovanni de Roberto " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio Agrò " N.31186/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da GL CA SE nato a [...] il [...]
Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Catania in data 29/6/1998
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Caso Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Antonio Leo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Mario Luciano Brancato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Nei confronti di GL CA SE veniva emessa in data 4.5.1998 dal Gip del tribunale di Catania ordinanza di custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis C.P. Il Tribunale di Catania in sede di riesame ha confermato il provvedimento restrittivo.
Ricorre per cassazione il GL a mezzo del proprio difensore, eccependo preliminarmente la nullità dell'ordinanza del tribunale perché non è stato consentito all'indagato di poter presenziare all'udienza per il riesame, in quanto essendo stato il GL arrestato prima della celebrazione dell'udienza non gli era stato dato avviso dell'udienza medesima ne' era stata disposta la sua traduzione. Rileva, pertanto, il ricorrente la violazione del diritto di difesa, facendo presente che con l'ordinanza impositiva della misura della custodia in carcere erano stati disposti l'isolamento dell'arrestato nonché la dilazione per la durata di cinque giorni dell'esercizio del diritto di conferire con il difensore.
Nel merito il ricorrente contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Invero, nel caso in esame si è verificata la seguente situazione processuale.
Nell'interesse di GL CA SE, latitante, proponeva istanza di riesame il suo difensore avv. Mario Brancato. Atteso lo stato di irreperibilità, la notifica dell'avviso della data dell'udienza all'indagato veniva eseguita mediante consegna al difensore. Il giorno precedente l'udienza camerale il GL veniva arrestato e all'udienza del 25.6.1998 il difensore rappresentava tale situazione al tribunale chiedendo brevissimo differimento (cfr. verbale dell'udienza). Il tribunale rinviava il riesame all'udienza del 26.6.1998, non disponendo che fosse dato avviso del rinvio all'indagato arrestato ne' la traduzione, dello stesso arrestato per l'udienza, decideva nel prosieguo sull'istanza di riesame.
Osserva la Corte che validamente è stata eseguita la notificazione dell'avviso di udienza mediante consegna di copia dell'atto al difensore del GL, essendo quest'ultimo latitante all'epoca. Tuttavia, nel caso di cui trattasi, era stata disposta con l'ordinanza di custodia cautelare la dilazione dell'esercizio del diritto dell'indagato di conferire con il proprio difensore per il periodo di cinque giorni (cfr. ordinanza cautelare del 4.5.1998), sicché si è determinato per l'arrestato uno stato di legittimo impedimento ai sensi dell'art. 127 c.p.p. Invero, il divieto di conferire col proprio difensore ha comportato la sospensione dell'esercizio del diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore sin dall'inizio dell'esecuzione della misura, stabilito dall'art. 104, comma 1, c.p.p.- Pertanto, la celebrazione dell'udienza per il riesame, avvenuta nel periodo nel quale vigeva il divieto dell'indagato di conferire col proprio difensore, ha comportato la inosservanza della predetta disposizione che, in quanto concernente l'assistenza dell'imputato, è assistita dalla previsione di nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c, c.p.p. La conferma che la dilazione dell'esercizio del diritto dell'indagato arrestato di conferire con il proprio difensore comporti uno stato di legittimo impedimento dello stesso indagato, previsto dall'art. 127, comma 4, c.p.p., determinante il rinvio dell'udienza camerale, è data dalla disposizione dell'art. 309, comma 3 bis, c.p.p., che prescrive che nei termini perentori previsti per proporre la richiesta di riesame non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio. Nel caso in esame, quindi, il tribunale del riesame avrebbe dovuto rinviare l'udienza a dopo la scadenza del termine di divieto di colloquio col difensore, dando avviso all'arrestato della fissazione della nuova udienza.
L'ordinanza impugnata è affetta da nullità assoluta ai sensi dell'art. 178. lett. c, c.p.p.. e va quindi annullata con rinvio al tribunale di Catania per nuovo esame. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P. Q. M.
annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al tribunale di Catania per nuovo esame.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 941 ter norme d'att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999