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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4390/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4390/2021 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BELLUARDO MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._3
EL NT
, con sede a Milano via Benigno Crespi n. Controparte_4 23, P. IVA , con il patrocinio dell'avv. ZAPPULLA GIUSEPPE, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/12/2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
APPELLANTE
Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- previa ammissione della prova per testi e della CTU richieste in primo grado, accogliere il presente appello, per i motivi di cui in parte narrativa, e conseguentemente condannare in solido il sig. CP_3
, il sig. e la , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Controparte_2 Controparte_5
pagina 1 di 4 all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attore, per un ammontare pari ad € 1.605,34 o per quella somma che risulterà all'esito della CTU, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
APPELLATO
Piaccia al Tribunale di Ragusa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare ritenere e dichiarare inammissibile l'appello promosso da per le ragioni descritte in CP_1 narrativa in ordine alla censura riguardante il fermo tecnico stante che manca un capo specifico di impugnazione sul detto punto.
Rigettare in ogni caso, il proposto appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza appellata e con ogni ulteriore statuizione.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e che, Controparte_2 Controparte_3 sebbene ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti. Con atto di citazione notificato in data 24/12/2021 , in qualità di cessionario del credito CP_1 del sig. , proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Modica n. Controparte_6
391/2021 del 09.12.2021 che aveva rigettato la sua domanda di condanna di , Controparte_2 dell'azienda agricola e della , in solido tra loro, al pagamento Controparte_3 Controparte_5 della somma di € 1.605,34, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno cagionato alla autovettura Mercedes targata EX 344 KT per il sinistro avvenuto a Modica il 12/12/2019.
Il Giudice di pace con la sentenza impugnata rigettava la domanda del in quanto non riteneva CP_1 raggiunta la prova che il danno alla Mercedes fosse stato causato da un urto con il tiller agganciato ad un trattore condotto da . Controparte_2
censurava la suddetta sentenza per violazione di legge in ordine alla mancata ammissione CP_1 della prova testimoniale e della CTU, essendogli stato in tal modo impedito di assolvere all'onere probatorio su di lui gravante.
Chiedeva pertanto al Tribunale di riformare la sentenza n. 391/2021 del Giudice di pace di Modica ammettendo la prova testimoniale e la CTU e condannando , e la Controparte_3 Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 1.605,34, o di quella diversa Controparte_5 somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto Controparte_5 dell'appello e chiedendo pertanto al Tribunale di rigettare l'appello proposto da avverso CP_1 la sentenza n. 391/2021 emessa dal Giudice di pace di Modica in data 9.12.2021, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanze del 7/03/2023 e del 02/05/2023 sono state ammesse la prova testimoniale e la CTU non ammesse in primo grado.
Assunte le prove, all'udienza del 17/12/2024 la causa è stata presa in decisione con i termini per gli scritti conclusivi. L'appello proposto da è infondato e deve pertanto essere rigettato. CP_1
A seguito dell'attività istruttoria espletata nel presente grado di giudizio, l'appellante ha dato prova del fatto che in data 12.12.2019 l'autovettura Mercedes targata EX 344 KT, di proprietà di CP_6
(cedente del credito per cui agisce il in qualità di cessionario), mentre si trovava
[...] CP_1 parcheggiata nello spazio antistante al Ristorante Bar Tabacchi “Vecchio Mulino”, veniva urtata da un tiller agganciato ad un trattore condotto da , che stava effettuando una manovra di Controparte_2 retromarcia per immettersi in una proprietà privata di fronte al ristorante.
Invero, il testimone di parte appellante ha confermato la circostanza in questione, Testimone_1 precisando di trovarsi lì perché era andato a comprare le sigarette e di avere visto il trattore che effettuava una manovra di retromarcia per immettersi in un varco privato ed investiva un'autovettura Mercedes parcheggiata;
il testimone ha aggiunto che l'urto è avvenuto nella parte posteriore sinistra dell'autovettura, non sapendo tuttavia precisare che danni abbia subito l'autovettura in quanto era già buio (cfr. verbale d'udienza del 2 maggio 2023).
Le stesse circostanze sono emerse dal modello CAI, sottoscritto dal solo , da cui si Controparte_2 evince che in data 12.12.2019, in Contrada Cannizzara a Modica, il , alla guida di un trattore CP_2 con agganciato il tiller, ripartiva dopo una sosta e, andando in retromarcia, andava ad urtare nella parte posteriore sinistra dell'autovettura Mercedes targata EX 344 KT di . Controparte_6
Ritiene questo Giudice che le concordi risultanze della constatazione amichevole di incidente
(sottoscritta dal solo conducente del veicolo antagonista) e della prova testimoniale siano sufficienti per pagina 3 di 4 ritenere provato che in data 12.12.2019 si verificò, per colpa del , un urto tra il tiller CP_2 agganciato al trattore da quest'ultimo condotto e l'autovettura Mercedes. Va tuttavia evidenziato che l'appellante non ha fornito la prova dei danni concretamente subiti dall'autovettura Mercedes con la conseguenza che risulta impossibile quantificarne il risarcimento. Come sopra esposto, il testimone non è stato in grado di descrivere quali danni abbia Testimone_1 subito la Mercedes perché era già buio.
In ordine alla fattura prodotta dal , giova rammentare che secondo il costante orientamento della CP_1 giurisprudenza di legittimità: “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla” (Cassazione, Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3293 del 2018). La fattura in esame, non munita né di quietanza né di accettazione, non può dunque assurgere a prova dei danni in quanto documento di formazione unilaterale proveniente dallo stesso appellante. Il CTU nominato in corso di causa non è stato in grado di indicare quali danni l'autovettura abbia concretamente subito evidenziando che: “In relazione alla mancanza di documentazione fotografica tecnico-descrittiva dei danno subito dal veicolo MERCEDES targato EX344KT oggetto di valutazione in conseguenza al sinistro del 12/12/2019, non risulta possibile procedere all'operazione di
“accertamento del danno”, ovvero allo studio delle caratteristiche morfologiche del danni, andamento, sviluppo ed esatta ubicazione” (cfr. relazione di CTU, pag. 8). Il consulente ha quantificato il valore dei danni subiti dall'autovettura facendo riferimento alle riparazioni risultanti dalla fattura allegata da parte appellante che, come già detto, non può avere alcuna valenza probatoria. In mancanza di prova dei danni subiti dall'autovettura Mercedes targata EX 344 KT l'appello deve essere rigettato, anche per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico, non essendo possibile accertare per quanti giorni il veicolo non sia stato nella disponibilità del cedente
( ) e quali conseguenze ciò abbia determinato per lo stesso. Controparte_6 Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo. Va attestata la ricorrenza dei presupposti di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4390/2021, previa dichiarazione della contumacia di e , Controparte_2 Controparte_3 RIGETTA l'appello di avverso la sentenza n. 391/2021 emessa dal Giudice di pace di CP_1
Modica in data 09/12/2021.
CONDANNA a rimborsare alla le spese del presente grado di CP_1 Controparte_5 giudizio, che liquida in € 1.800,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA. PONE a carico di le spese di CTU. CP_1 ATTESTA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 per il pagamento dell'ivi previsto supplemento del contributo unificato. Ragusa, 28/03/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4390/2021 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BELLUARDO MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._3
EL NT
, con sede a Milano via Benigno Crespi n. Controparte_4 23, P. IVA , con il patrocinio dell'avv. ZAPPULLA GIUSEPPE, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/12/2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
APPELLANTE
Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- previa ammissione della prova per testi e della CTU richieste in primo grado, accogliere il presente appello, per i motivi di cui in parte narrativa, e conseguentemente condannare in solido il sig. CP_3
, il sig. e la , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Controparte_2 Controparte_5
pagina 1 di 4 all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attore, per un ammontare pari ad € 1.605,34 o per quella somma che risulterà all'esito della CTU, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
APPELLATO
Piaccia al Tribunale di Ragusa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare ritenere e dichiarare inammissibile l'appello promosso da per le ragioni descritte in CP_1 narrativa in ordine alla censura riguardante il fermo tecnico stante che manca un capo specifico di impugnazione sul detto punto.
Rigettare in ogni caso, il proposto appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza appellata e con ogni ulteriore statuizione.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e che, Controparte_2 Controparte_3 sebbene ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti. Con atto di citazione notificato in data 24/12/2021 , in qualità di cessionario del credito CP_1 del sig. , proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Modica n. Controparte_6
391/2021 del 09.12.2021 che aveva rigettato la sua domanda di condanna di , Controparte_2 dell'azienda agricola e della , in solido tra loro, al pagamento Controparte_3 Controparte_5 della somma di € 1.605,34, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno cagionato alla autovettura Mercedes targata EX 344 KT per il sinistro avvenuto a Modica il 12/12/2019.
Il Giudice di pace con la sentenza impugnata rigettava la domanda del in quanto non riteneva CP_1 raggiunta la prova che il danno alla Mercedes fosse stato causato da un urto con il tiller agganciato ad un trattore condotto da . Controparte_2
censurava la suddetta sentenza per violazione di legge in ordine alla mancata ammissione CP_1 della prova testimoniale e della CTU, essendogli stato in tal modo impedito di assolvere all'onere probatorio su di lui gravante.
Chiedeva pertanto al Tribunale di riformare la sentenza n. 391/2021 del Giudice di pace di Modica ammettendo la prova testimoniale e la CTU e condannando , e la Controparte_3 Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 1.605,34, o di quella diversa Controparte_5 somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto Controparte_5 dell'appello e chiedendo pertanto al Tribunale di rigettare l'appello proposto da avverso CP_1 la sentenza n. 391/2021 emessa dal Giudice di pace di Modica in data 9.12.2021, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanze del 7/03/2023 e del 02/05/2023 sono state ammesse la prova testimoniale e la CTU non ammesse in primo grado.
Assunte le prove, all'udienza del 17/12/2024 la causa è stata presa in decisione con i termini per gli scritti conclusivi. L'appello proposto da è infondato e deve pertanto essere rigettato. CP_1
A seguito dell'attività istruttoria espletata nel presente grado di giudizio, l'appellante ha dato prova del fatto che in data 12.12.2019 l'autovettura Mercedes targata EX 344 KT, di proprietà di CP_6
(cedente del credito per cui agisce il in qualità di cessionario), mentre si trovava
[...] CP_1 parcheggiata nello spazio antistante al Ristorante Bar Tabacchi “Vecchio Mulino”, veniva urtata da un tiller agganciato ad un trattore condotto da , che stava effettuando una manovra di Controparte_2 retromarcia per immettersi in una proprietà privata di fronte al ristorante.
Invero, il testimone di parte appellante ha confermato la circostanza in questione, Testimone_1 precisando di trovarsi lì perché era andato a comprare le sigarette e di avere visto il trattore che effettuava una manovra di retromarcia per immettersi in un varco privato ed investiva un'autovettura Mercedes parcheggiata;
il testimone ha aggiunto che l'urto è avvenuto nella parte posteriore sinistra dell'autovettura, non sapendo tuttavia precisare che danni abbia subito l'autovettura in quanto era già buio (cfr. verbale d'udienza del 2 maggio 2023).
Le stesse circostanze sono emerse dal modello CAI, sottoscritto dal solo , da cui si Controparte_2 evince che in data 12.12.2019, in Contrada Cannizzara a Modica, il , alla guida di un trattore CP_2 con agganciato il tiller, ripartiva dopo una sosta e, andando in retromarcia, andava ad urtare nella parte posteriore sinistra dell'autovettura Mercedes targata EX 344 KT di . Controparte_6
Ritiene questo Giudice che le concordi risultanze della constatazione amichevole di incidente
(sottoscritta dal solo conducente del veicolo antagonista) e della prova testimoniale siano sufficienti per pagina 3 di 4 ritenere provato che in data 12.12.2019 si verificò, per colpa del , un urto tra il tiller CP_2 agganciato al trattore da quest'ultimo condotto e l'autovettura Mercedes. Va tuttavia evidenziato che l'appellante non ha fornito la prova dei danni concretamente subiti dall'autovettura Mercedes con la conseguenza che risulta impossibile quantificarne il risarcimento. Come sopra esposto, il testimone non è stato in grado di descrivere quali danni abbia Testimone_1 subito la Mercedes perché era già buio.
In ordine alla fattura prodotta dal , giova rammentare che secondo il costante orientamento della CP_1 giurisprudenza di legittimità: “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla” (Cassazione, Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3293 del 2018). La fattura in esame, non munita né di quietanza né di accettazione, non può dunque assurgere a prova dei danni in quanto documento di formazione unilaterale proveniente dallo stesso appellante. Il CTU nominato in corso di causa non è stato in grado di indicare quali danni l'autovettura abbia concretamente subito evidenziando che: “In relazione alla mancanza di documentazione fotografica tecnico-descrittiva dei danno subito dal veicolo MERCEDES targato EX344KT oggetto di valutazione in conseguenza al sinistro del 12/12/2019, non risulta possibile procedere all'operazione di
“accertamento del danno”, ovvero allo studio delle caratteristiche morfologiche del danni, andamento, sviluppo ed esatta ubicazione” (cfr. relazione di CTU, pag. 8). Il consulente ha quantificato il valore dei danni subiti dall'autovettura facendo riferimento alle riparazioni risultanti dalla fattura allegata da parte appellante che, come già detto, non può avere alcuna valenza probatoria. In mancanza di prova dei danni subiti dall'autovettura Mercedes targata EX 344 KT l'appello deve essere rigettato, anche per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico, non essendo possibile accertare per quanti giorni il veicolo non sia stato nella disponibilità del cedente
( ) e quali conseguenze ciò abbia determinato per lo stesso. Controparte_6 Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo. Va attestata la ricorrenza dei presupposti di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4390/2021, previa dichiarazione della contumacia di e , Controparte_2 Controparte_3 RIGETTA l'appello di avverso la sentenza n. 391/2021 emessa dal Giudice di pace di CP_1
Modica in data 09/12/2021.
CONDANNA a rimborsare alla le spese del presente grado di CP_1 Controparte_5 giudizio, che liquida in € 1.800,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA. PONE a carico di le spese di CTU. CP_1 ATTESTA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 per il pagamento dell'ivi previsto supplemento del contributo unificato. Ragusa, 28/03/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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