Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/06/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 886/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 886/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ALESSIA SCAGLIONE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca in Piazza della Magione n. 6, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA LUCENTINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca in
Viale Giosuè Carducci n. 139, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti con le note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.04.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 6
alle medesime condizioni previste in sede di separazione consensuale. Controparte_1
si è costituita in giudizio chiedendo lo scioglimento del matrimonio, a Controparte_1
condizioni parzialmente diverse da quelle della separazione, delle quali ha chiesto la modifica nei termini indicati in comparsa.
Dopo alcuni rinvii richiesti al fine di addivenire ad una composizione conciliativa della controversia, il 10.04.2025, le parti hanno depositato note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. con le quali hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo tra le stesse intervenuto, contenuto nell'istanza congiunta di trasformazione del procedimento per divorzio da contenzioso a consensuale contestualmente depositata, di seguito trascritte:
1) Il si obbliga ad accollarsi per intero il mutuo gravante sulla casa Pt_1
familiare di S. Ginese, acceso il data 7 novembre 2013 presso la Cassa di
Sovvenzione e Risparmio fra il PEonale della Banca d'Italia – CSR Società
Cooperativa per Azioni, ai rogiti del Notaio Rep. n. 76.662, PEona_1
Fasc. n. 26.822 registrato in Lucca il 12 novembre 2013 al n. 7495, divenendone così unico intestatario ed unico obbligato verso l'istituto mutuante, assumendo l'obbligo di adoperarsi con quest'ultimo per garantire alla che accetta, la CP_1
liberazione da ogni obbligo di pagamento verso lo stesso istituto bancario e da ogni responsabilità comunque correlata al detto mutuo, salvo diniego dell'istituto mutuante. In tale ipotesi, il si obbliga verso la che accetta, al Pt_1 CP_1 pagamento dell'intera rata mensile del mutuo sino alla sua completa estinzione, e a tenerla comunque indenne da ogni peso e responsabilità correlati al detto muto;
2) La dal canto suo, si obbliga a trasferire senza alcun corrispettivo al CP_1
, che accetta, la quota parte, pari al 50%, di proprietà della casa Pt_1
familiare, sita in Capannori (LU), via di San Ginese n. 85, descritta al catasto fabbricati del Comune di Capannori al foglio 122, mappale, 450, s. 3, cat. A/3, classe 3, vani 6 e rendita catastale € 413,68.
pagina 2 di 6 3) L'atto di accollo e quello di trasferimento della quota immobiliare saranno rogati entro e non oltre trenta (30) giorni dalla pubblicazione della sentenza divorzile, in data da concordare fra le parti e a cura del notaio prescelto dal , il quale Pt_1
ultimo si farà carico di tutti gli oneri, adempimenti e spese.
L'accollo liberatorio si perfezionerà con l'adesione dell'istituto mutuante all'accordo qui intervenuto fra il e la Pt_1 CP_1
4) Il , nella sola ipotesi in cui dovesse alienare a terzi la casa familiare di S. Pt_1
Ginese, corrisponderà alla il 25% del prezzo riscosso alla vendita, entro e CP_1
non oltre quindici (15) giorni dal rogito notarile.
5) I coniugi continueranno a farsi carico, in parti eguali e così sino alla sua estinzione, del pagamento del finanziamento acceso per la ristrutturazione del bagno e della casa familiare di S. Ginese.
6) Il conto corrente bancario cointestato ai coniugi, n. 70052815, acceso presso la
Cassa di Sovvenzione e Risparmio fra il PEonale della Banca d'Italia – CSR
Società Cooperativa per Azioni, sinora utilizzato dalle parti per il pagamento del mutuo immobiliare e del finanziamento per la ristrutturazione del bagno, verrà estinto con il perfezionarsi dell'accollo liberatorio in capo al e con Pt_1
l'estinzione del finanziamento dei lavori del bagno. Nell'ipotesi di mancata adesione dell'istituto mutuante all'accordo di accollo liberatorio, le spese del conto corrente bancario rimarranno comunque integralmente a carico del . Pt_1
PE 7) La e la figlia continueranno a risiedere nell'abitazione di proprietà di CP_1 quest'ultima, acquistata con denaro proprio dal , sita in Lucca, frazione di Pt_1
Picciorana (LU), via del Tanaro n. 824, presso cui nessuno altro potrà stabilire la propria residenza anagrafica. La potrà abitare in tale immobile fino a CP_1
PE quando la figlia raggiunta la maggiore età e divenuta economicamente autosufficiente, deciderà di utilizzarlo in modo esclusivo. Sino a quel momento, la sarà obbligata a sostenere il pagamento delle spese di manutenzione CP_1
ordinaria, rimanendo invece quelle di natura straordinaria a carico di entrambe le parti.
pagina 3 di 6 PE 8) La figlia minore rimarrà affidata ai genitori, con collocazione paritetica presso entrambi, stante gli equivalenti impegni lavorativi. La minore manterrà comunque la più ampia libertà nel frequentare i genitori, fermo restando che, a tenore del piano genitoriale concordato in sede di separazione, ella starà il lunedì e il martedì di ogni settimana con la madre e il mercoledì e il giovedì con il padre e, a settimane alternate, il venerdì con un genitore e il sabato e la domenica con l'altro, e così viceversa la settimana seguente. Quanto alle festività natalizie, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza, la minore trascorrerà con un genitore il giorno 24 dicembre sino a poco prima della cena del giorno 25 dicembre, allorché andrà dall'altro genitore per ivi trattenersi sino a tutto il giorno 26 dicembre. Quanto alle festività pasquali, un anno trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro e così viceversa l'anno successivo. Quanto alle vacanze estive da scuola, la minore trascorrerà almeno 7 (sette) giorni consecutivi con il padre e con la madre, con impegno dei coniugi di darsi reciproca comunicazione del periodo prescelto almeno un mese prima.
9) I genitori continueranno a provvedere in via diretta al mantenimento della figlia
PE
tenuto conto della sostanziale equivalenza dei redditi da lavoro dipendente e dei tempi di permanenza della figlia presso di loro. Entrambi concorreranno al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Lucca e di quelle relative alle tasse scolastiche
(iscrizione), libri di testo e corredo scolastico di inizio anno, mensa scolastica, trattamenti estetici (parrucchiere estetista), ricarica cellulare.
10) La riscossione dell'assegno unico INPS per la figlia avverrà in parti eguali da parte dei coniugi a partire dall'estinzione del finanziamento acceso per la ristrutturazione del bagno esistente presso la casa familiare di S. Ginese (LU).
11) Le parti dichiarano d'essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra;
12) Le parti con riferimento a quanto non espressamente pattuito si riportano integralmente alle condizioni stabilite in sede di separazione personale dei coniugi.
13) Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate fra le parti.
pagina 4 di 6 14) Sottoscrivono il presente accordo i procuratori delle parti per autentica delle sottoscrizioni e rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'articolo 13 della legge professionale forense.
Con provvedimento del 14.04.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando, l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, come emersa dagli scritti difensivi.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, PE siccome rispondente agli interessi della figlia minore sotto ogni profilo. L'affidamento condiviso della figlia minore con tempi di permanenza paritari tra i genitori è idoneo ad assicurare il diritto alla bigenitorialità. In punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle condizioni delle parti, la soluzione indicata appare congrua e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva. Il Tribunale prende, infine, atto, degli ulteriori impegni assunti dai coniugi.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Capannori (LU) il 15.06.2013 tra
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Capannori all'atto n. 19, parte
I, anno 2013, alle condizioni congiuntamente indicate nelle note scritte depositate il
10.04.2025 con riferimento all'accordo contenuto nell'istanza depositata in pari data e sopra trascritte;
pagina 5 di 6 - Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capannori di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 06/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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