Sentenza 6 ottobre 1984
Massime • 2
Nel giudizio di legittimità, la preclusione alla proponibilità di questioni nuove opera esclusivamente nel caso di prospettazione di nuovi temi di contestazione non profilati nelle precedenti fasi del giudizio, ossia con riferimento alla proposizione di nuove questioni di diritto che implichino una modificazione, anche in ordine agli elementi di fatto, dei termini della controversia o che diano luogo alla formulazione di domande ed eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio. È, invece, consentito, fermi i fatti accertati dal giudice del merito, dedurre per la prima volta nuovi profili di difesa ed una tesi giuridica non prospettata nelle precedenti fasi del giudizio, purché non si fondino su elementi di fatto nuovi, onde non sia necessario procedere al loro accertamento. ( Conf 869/82, mass n 418710; ( Conf 2338/81, mass n 413081).*
La necessità del locatore - che legittima il recesso dal contratto di locazione ex art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - deve essere intesa in senso relativo, tenendo cioè conto della situazione familiare e delle esigenze anche economiche, sociali, personali e di salute del locatore e dei suoi familiari le quali, secondo la comune esperienza, appaiano meritevoli di tutela nel normale svolgersi dei rapporti familiari, umani e giuridici, con la conseguenza che ha diritto a riavere la disponibilità dello immobile locato il locatore anche se il familiare, per la necessità del quale abbia agito, dispone di altro alloggio, nel quale però, in relazione alle proprie esigenze personali e familiari, soffra disagi tali da far considerare meritevole di tutela il suo bisogno di porre fine agli stessi. (nella specie, alla stregua del principio che precede, la suprema Corte ha reputato esatta la statuizione del giudice del merito che aveva ravvisato la necessità del locatore il quale intendeva destinare, ad abitazione degli anziani ed ammalati genitori, che già disponevano di altra abitazione, l'appartamento locato, contiguo a quello da lui abitato, al fine di prestare la dovuta assistenza). ( Conf 2969/83, mass n 427879; ( contra 2346/81, mass n 413098).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/10/1984, n. 4986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4986 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1984 |
Testo completo
Nel giudizio di legittimità, la preclusione alla proponibilità di questioni nuove opera esclusivamente nel caso di prospettazione di nuovi temi di contestazione non profilati nelle precedenti fasi del giudizio, ossia con riferimento alla proposizione di nuove questioni di diritto che implichino una modificazione, anche in ordine agli elementi di fatto, dei termini della controversia o che diano luogo alla formulazione di domande ed eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio. È, invece, consentito, fermi i fatti accertati dal giudice del merito, dedurre per la prima volta nuovi profili di difesa ed una tesi giuridica non prospettata nelle precedenti fasi del giudizio, purché non si fondino su elementi di fatto nuovi, onde non sia necessario procedere al loro accertamento. ( Conf 869/82, mass n 418710; ( Conf 2338/81, mass n 413081).*