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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/06/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 603/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, nella persone di: Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente Dott. Vincenzo Di Pede Giudice Dott. Raffaele Zibellini Giudice relatore
all'esito dell'udienza del 14.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c. iscritto al n. 603 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promosso
DA
(CF: Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Valerio Zimatore e Rosellina Naccarato. reclamante CONTRO (CF: ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Amerigo Minnicelli e Corrado Minnicelli. reclamato
Con
(CF: ), già titolare della di Parte_2 C.F._1 Rubino Angelo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Grisolia e Raffaele Antonio. reclamato AVV. ), CP_4 C.F._2 Controparte_5
)
[...] P.IVA_3 reclamati contumaci
FATTO E DIRITTO
1. Nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 315/2005 (ex Tribunale di Rossano), già sospesa ex art. 624 c.p.c. con ordinanza del 17.4.2013, il G.E. con provvedimento del 16.9.2024 “Considerato che i giudizi non possono rimanere indefinitamente nello stato di sospensione e che occorre valutare se le parti abbiano intenzione di dare ulteriore impulso alla procedura” fissava per la trattazione l'udienza del 25.11.2024 ore 9:30. Alla suddetta udienza gli Avv.ti Minnicelli e Grisolia, comparsi rispettivamente per il (debitore esecutato) e per il sig. (creditore Controparte_1 Parte_2 intervenuto) dichiaravano “che è pendente giudizio di opposizione nel merito con introito della causa a sentenza per conseguente concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.” e chiedevano pertanto al G.E. di voler disporre un rinvio nell'attesta della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione. Il G.E., con provvedimento redatto in calce allo stesso verbale, concedeva il richiesto differimento e rinviava all'udienza del 24.2.2025 ore 11:30. All'udienza del 24.2.2025 nessuno compariva per le parti e il G.E., preso atto, fissava ex art. 631 comma 1 c.p.c. l'udienza del 7.3.2025 ore 9:00. Nessuno compariva all'udienza del 7.3.2025 sicché il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura in applicazione del disposto di cui all'art. 631 comma 2 c.p.c.
1.1. Con ricorso del 27.3.2025 la creditrice procedente
[...]
ha proposto reclamo avverso tale ordinanza Parte_1 contestandone la legittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 630 e 631 c.p.c.; violazione del principio del contraddittorio ed illogicità della estinzione stante la pendenza del giudizio di merito di opposizione alla esecuzione. Secondo le prospettazioni della parte reclamante: il provvedimento di estinzione della procedura era stato emesso sul falso presupposto che fosse venuta meno la ragione della sospensione, ossia la pendenza del giudizio di merito dell'opposizione alla esecuzione;
il G.E. avrebbe applicato gli artt. 630 e 631 c.p.c. in via automatica, considerando che la mancata comparizione dei procuratori costituiti equivalesse ad abbandono della procedura e ne comportasse l'estinzione; il G.E. non avrebbe tenuto conto del fatto che già all'udienza del 25.11.2024 i procuratori comparsi avevano dedotto che il motivo della sospensione (ossia la pendenza del giudizio di merito della opposizione) tuttora permaneva, essendosi prossimi alla decisione, che in effetti si è avuta con la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1 del 9.1.2025, peraltro tempestivamente appellata, per cui tuttora sussiste il presupposto per mantenere sospesa la procedura esecutiva. Sulla base di tali premesse ha chiesto la revoca dell'ordinanza reclamata.
1.2. Si è costituito in giudizio il il quale ha dedotto la Controparte_1 correttezza delle valutazioni del Giudice dell'esecuzione chiedendo il rigetto del reclamo.
1.3. Si è costituito il sig. , già titolare della IRC di Rubino Angelo, il Parte_2 quale ha dedotto che il G.E., nel disporre l'estinzione della procedura, si era limitato ad osservare le disposizioni codicistiche.
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Ha quindi chiesto il rigetto del reclamo.
1.4. Nessuno si è costituito in questa sede per l'Avv. e l' CP_4 [...]
di cui va pertanto dichiarata la contumacia. CP_5
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2. L'art. 631 c.p.c., sulla falsariga di quanto sancito dall'art. 309 c.p.c. in tema di processo ordinario di cognizione, dispone che, qualora le parti non si presentino ad un'udienza, il Cancelliere darà comunicazione alle stesse della fissazione di un'altra udienza, la diserzione della quale determina l'estinzione del processo. L'interpretazione di tale norma non può non tener conto di quelle che sono le peculiarità e le caratteristiche strutturali del processo esecutivo. In tale prospettiva la dottrina prevalente ha in primo luogo fornito quella che è la nozione di “parti” rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie estintiva. A dispetto di quella che è la generica formulazione della norma si è osservato che
“parti” debbano intendersi solo quelle dotate del potere di dare impulso al processo esecutivo, vale a dire, in linea generale, il creditore procedente e i creditori intervenuti, ad esclusione quindi del debitore, giacché questi non ha potere di impulso nel processo esecutivo. La medesima chiave di lettura, ossia il potere di impulso processuale, ha guidato gli interpreti nell'elaborazione della nozione di “udienza” rilevante affinché possa ritenersi configurata la fattispecie estintiva. In letteratura prevale l'idea, pienamente condivisibile, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 631 c.p.c., sono “udienze” quelle in cui i soggetti che ne sono muniti sono chiamati ad esercitare il loro potere di impulso per lo svolgimento della procedura esecutiva o, in altre parole, solo quelle in cui venga richiesto il compimento di attività essenziali per la prosecuzione del processo esecutivo.
Si è affermato quindi che, per esempio, non si potrà autorizzare l'assegnazione o la vendita se, all'udienza ex artt. 530-569 c.p.c., non siano comparse le “parti”; né si potrà procedere nell'espropriazione presso terzi se, all'udienza ex art. 547 c.p.c., comparso il debitor debitoris, le “parti” siano assenti: in entrambi i casi spetterà al G.E. provvedere ai sensi dell'art. 631 comma 1 c.p.c. Tale norma non si applicherà, invece, se la diserzione si verifichi nelle udienze fissate per provvedere, ad esempio, sull'istanza di riduzione o conversione del pignoramento, essendo, queste, udienze che si giustappongono rispetto allo schema essenziale del processo esecutivo ed alla fisiologia del suo svolgimento: laddove non vi compaiano i creditori titolati, ciò significa semplicemente che essi si rimettono alle determinazioni del G.E.; mentre ove non vi compaia il debitore, ciò determinerà la caducazione dell'istanza di riduzione o di conversione. Ebbene, calando i suddetti principi nel caso in disamina si deve in primo luogo osservare che l'udienza in cui è stata fatta applicazione dell'art. 631 c.p.c. non è certo ricompresa in quello che è lo schema di svolgimento fisiologico del processo esecutivo.
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Si è trattato infatti di una udienza fissata in accoglimento dell'istanza di rinvio formulata dai procuratori comparsi per il debitore esecutato e il creditore intervenuto alla precedente udienza del 25.11.2024 nel corso della quale era stata rappresentata la pendenza del giudizio di merito dell'opposizione e la sua imminente definizione. Già questo è sufficiente, ad avviso del Collegio, a far ritenere inapplicabile al caso in questione l'art. 631 c.p.c. Il G.E., preso atto dell'assenza delle parti all'udienza del 24.2.2025, avrebbe dovuto disporre un mero rinvio, tutt'al più ordinando alle stesse di fornire chiarimenti circa il possibile passaggio in giudicato della pronuncia emessa all'esito della fase di merito del giudizio di opposizione. Anche perché l'esigenza di evitare la potenzialmente indefinita pendenza di una procedura esecutiva sospesa laddove sia in corso il giudizio incidentale di cognizione sull'opposizione è già stata tenuta in considerazione dal Legislatore attraverso il meccanismo “acceleratorio” di cui al combinato disposto degli artt. 627 e 630 c.p.c. in base al quale la mancata riassunzione del processo esecutivo nel termine perentorio di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione ne determina di diritto l'estinzione. D'altronde è per l'appunto pacifico che quando è stato disposto il rinvio ai sensi dell'art. 631 comma 1 c.p.c. il processo esecutivo in questione era fermo, essendo intervenuta la sospensione “esterna”, ossia quella per “gravi motivi” ex art. 624 c.p.c. disposta in quanto era stata proposta opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. Dunque non si era nemmeno “nel corso del processo esecutivo” per come testualmente richiesto dall'art. 631 c.p.c. in quanto la procedura era in stato di quiescenza. Anche tale fattore conduce a ritenere che non sia stata operata una corretta applicazione dell'art. 631 c.p.c. da parte del G.E.
In tale ottica nemmeno può ritenersi che nel corso di un processo esecutivo sospeso ex art. 624 c.p.c. l'inattività del creditore –in questo caso manifestatasi attraverso la sua mancata partecipazione ad un'udienza interlocutoria- possa essere inquadrata come una implicita manifestazione di disinteresse a proseguire la procedura. Invero, quando è stata disposta la sospensione per opposizione all'esecuzione l'unica inattività “qualificata” del creditore interpretabile nel senso sopra descritto è la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616 c.p.c. che comporta l'estinzione del processo ex art. 624 comma 3 c.p.c. ovvero, come già visto, la tardiva riassunzione del processo esecutivo in base al combinato disposto degli artt. 627 e 630 c.p.c. Alla luce delle considerazioni che precedono il gravame merita di essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza reclamata.
3. Le peculiarità e la novità della questione esaminata rendono congrua e ragionevole l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ANNULLA l'ordinanza di estinzione ex art. 631 comma 2 c.p.c. emessa dal G.E. in data 7.3.2025 nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 315/2005;
COMPENSA le spese di lite.
Castrovillari, 04/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente Dott. Raffaele Zibellini Dott.ssa Beatrice Magarò
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