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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 6052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6052 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania - Terza Sezione Civile - composta da: 1) Dott.ssa Grazia LONGO Presidente rel. ed est.
2) Dott. Gaetano CATALDO Giudice
3) Dott. Angelo PAPPALARDO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10672/2021 R.G., avente per oggetto:
“impugnazione testamento”;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Urzì giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Leo giusta procura in atti;
, c.f. , in persona del curatore CP_2 C.F._3
speciale avv. (c.f. Parte_2
rappresentata e difesa da se stessa;
C.F._4
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. ; Controparte_3 C.F._5
, c.f. ; CP_4 C.F._6 PARTE CONVENUTA CONTUMACE all'udienza del 21 ottobre 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_3
e , non costituitisi in giudizio nonostante la
[...] CP_4
regolarità della notificazione della citazione in giudizio.
Nel merito, la domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo del 22 settembre 2018 a firma di
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in Catania il 30 Per_1
settembre 2018, appare infondata e va, di conseguenza, rigettata.
Ed infatti, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio, le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, emerge che “il testamento olografo del 22 settembre 2018 è riferibile al de cuius e alla sua Persona_1
gestualità grafomotoria”.
Il consulente di ufficio ha fornito un'ampia spiegazione delle sue conclusioni spiegando che “Alla luce dei confronti effettuati, sono state evidenziate sostanziali congruità sia fra le caratteristiche generali, o dominanti grafiche della scrittura, che fra le caratteristiche particolari,
o particolarità strutturali, della scrittura.
Le caratteristiche generali sono la fisionomia della scrittura, il gesto grafico di ciascuno che rende molto difficile una eventuale falsificazione perché, per riuscirvi, l'autore dovrebbe essere capace di spogliarsi del proprio modus scribendi ed acquisire simultaneamente tutte le caratteristiche della scrittura che è in procinto di imitare. Le caratteristiche particolari, invece, sono i piccoli dettagli, come
l'andamento delle curve, la punteggiatura, ecc.; tali segni, costituendo quel marchio unico ed inimitabile che caratterizza ogni soggetto scrivente difficilmente possono essere modificati, alterati o imitati in un unico gesto grafico.
Nel corso della presente relazione sono stati esaminati, evidenziati
e comparati elementi intrinseci, intimi e personalissimi quali il ritmo grafico, la continuità, l'inclinazione degli assi, la direzione del tracciato, i rapporti dimensionali e proporzionali, nonché la morfologia strutturale e dinamica (intesa come l'insieme delle modalità creative ed ideative, frutto di impulsi neuromuscolari) delle singole lettere e del loro collegamento. Si tratta di elementi particolarmente individualizzanti e caratterizzanti perché variano d'intensità e di espressione da individuo a individuo.
Le qualità del tracciato, generali e peculiari, evidenziate nel corso dell'esame del documento in verifica V1 hanno trovato significativi indici di corrispondenza nei documenti in comparazione C1, C2 e C3 non soltanto sotto un aspetto formale, ma soprattutto sotto un aspetto prettamente dinamico e sostanziale: si è avuto modo di rilevare la corrispondenza dei gesti grafomotori e della dinamicità grafica tra documento in verifica e documenti comparativi, nonché la coincidenza degli schemi ideativi, la concordanza negli aspetti ritmici e nei rapporti tra i segni grafologici innati ed inconsci. Le congruenze riscontrate tra
i tracciati sono state pure avvalorate dalle particolarità strutturali.
Infatti le firme e le scritture possono essere eseguite con tratto più
o meno veloce, vi può prevalere una determinata forma ma in ogni caso hanno un loro aspetto generale e particolare che risente del coinvolgimento dei meccanismi scrittori abituali dell'autore, (Il Falso
In Scritture, Pirone G., Cedam ed.).
Alla luce di quanto prima esposto, e in virtù della prima e quarta
Legge di LL AN (1924, Les mèthodes modernes de l'expertise en ècriture, Paris, Alcan)
- Prima legge: il gesto grafico è sotto l'influenza immediata del cervello. La sua forma non è modificata dall'organo scrivente se questo funziona normalmente ed è adeguato alla sua funzione.
- Quarta legge: colui che scrive in circostanze sfavorevoli, traccia istintivamente i segni grafici che gli sono più congeniali o quelli più agevoli o semplici da tracciare nel caso in esame, sussistendo corrispondenze fra la grafia in V1 e quella in C1, C2 e C3 sia nelle dominanti grafiche che nelle caratteristiche sostanziali (dettagli), è possibile concludere per
l'identità di mano” (pagg. 28 e 29 della relazione).
Il consulente di ufficio ha risposto in maniera puntuale anche a tutte le osservazioni del consulente tecnico della parte attrice;
infatti, in primo luogo ha nuovamente ribadito il metodo utilizzato, spiegando che
“… il metodo che conta davvero è il metodo scientifico che è a fondamento del Metodo analitico – comparativo su base grafologica utilizzato dalla sottoscritta CTU per giungere alle proprie conclusioni.
Il Metodo analitico – comparativo su base grafologica è quello più condiviso e in linea con i criteri scientifici più aggiornati riconosciuti validi dalla Giurisprudenza anche della Suprema Corte. La sottoscritta
CTU infatti, secondo fasi specifiche - compiutamente descritte nella premessa metodologica - ha adottato tutte le procedure necessarie a garantire una prestazione completa, rigorosa e oggettiva: - - - - l'olografo oggetto d'accertamento è stato ispezionato preliminarmente nelle sue caratteristiche fisiche (carta, tratti inchiostrati) attraverso
l'esame diretto e con appropriata strumentazione ottica unita a diverse tecniche di illuminazione, mediante lenti d'ingrandimento, microscopio digitale e illuminazione delle scritture a luce bianca, a infrarossi e ultravioletti;
la scrittura del testamento in verifica è stata esaminata poi con attenzione a tutti i segni e le categorie grafiche, dalle caratteristiche generali e fisiologiche, ai connotati salienti e contrassegni distintivi;
con i medesimi criteri sono state quindi analizzate le sottoscrizioni comparative;
infine è stato quindi svolto il contestuale confronto fra il documento in verifica e le scritture in comparazione, confrontando ogni singola caratteristica, con attenzione anche al livello grafico delle scritture, agli automatismi e ai tracciati morfodinamici di lettere. Ogni singola fase di svolgimento dell'indagine è stata corredata con chiare tavole dimostrative.” (pag.
30 della relazione in atti).
Ha poi evidenziato, sempre con riferimento al metodo utilizzato, che il protocollo ENFSI - European Network of Forensic Science
Institute - condiviso dalle Polizie Scientifiche Europee attiene ai laboratori di polizia scientifica e quindi agli organi inquirenti;
le direttive in questione costituiscono quindi solo dei suggerimenti a supporto delle conclusioni da prendere in ambito di grafologia giudiziaria soprattutto quando, come nel caso in esame, il CTU opera nell'ambito del civile, maggiore ruolo potrebbero invece rivestire nell'ambito di un procedimento penale. Nel caso in parola le evidenze tecniche esaminate nella relazione di CTU conducono comunque a un giudizio di autografia qualunque sia il protocollo che si voglia applicare, come per esempio lo SWGDOC - Scientific Working Group for Forensic Document Examination.
Il consulente di ufficio, infine, evidenzia come i rilievi effettuati sempre dal consulente di parte attrice, sulla pressione risultano senza l'esame dei documenti in originale;
infatti, la relazione del consulente di parte si basa sulle copie dei documenti di comparazione (cfr. copia della relazione depositata da parte attrice) e il consulente di parte non risulta essere stato presente alle operazioni peritali, durante le quali venivano esaminati gli originali.
Il consulente tecnico di ufficio ha infine ribadito che “solo l'esame degli originali dei documenti in comparazione ha infatti mostrato presenza di saldature (gesto di collegamento interletterale eseguito in due tempi, con stacco quasi invisibile) fra la 'o' e il bilettero 're' all'interno di alcuni triletteri 'ore' del nome , …” Per_1
Assolutamente irrilevante è l'osservazione relativa al calibro, in quanto il consulente di parte ha posto a fondamento del suo rilievo alcuna misurazione oggettiva svolta con regolare strumento di misurazione.
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo del de cuius deve essere rigettata.
La presente sentenza ha carattere definitivo per la superiore domanda e, pertanto, devono liquidarsi le spese processuali.
Le spese processuali, relative a detta domanda, unitamente alle spese di consulenza tecnica di ufficio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (52.001,00 ad euro 260.000,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022 ad eccezione della fase istruttoria per cui vengono liquidati gli importi minimi in considerazione dell'attività espletata dalle parti.
Nulla sulle spese con riferimento ai convenuti contumaci.
Quanto alla domanda di riduzione, la causa deve essere rimessa sul ruolo dovendosi espletare un'ulteriore fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10672/2021 R.G., dichiara la contumacia di e Controparte_3 CP_4
.
[...]
Rigetta la domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo del 22 settembre 2018 a firma di , Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto in Catania il 30 settembre
2018, testamento che va dichiarato autentico.
Condanna la parte attrice al rimborso, in favore delle due convenute costituite in giudizio, delle spese processuali, che liquida in favore di ciascuna di esse in complessivi euro 11.268,00 per compensi, di cui euro 2.552,00 fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro
2.835,00 per fase istruttoria-trattazione ed euro 4.253,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla sulle spese con riferimento ai convenuti contumaci.
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate con decreto del 28 ottobre 2024.
Rimette la causa sul ruolo come da ordinanza emessa in pari data.
Così deciso in Catania l'11 dicembre 2025, nella Camera di
Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale. LA PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania - Terza Sezione Civile - composta da: 1) Dott.ssa Grazia LONGO Presidente rel. ed est.
2) Dott. Gaetano CATALDO Giudice
3) Dott. Angelo PAPPALARDO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10672/2021 R.G., avente per oggetto:
“impugnazione testamento”;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Urzì giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Leo giusta procura in atti;
, c.f. , in persona del curatore CP_2 C.F._3
speciale avv. (c.f. Parte_2
rappresentata e difesa da se stessa;
C.F._4
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. ; Controparte_3 C.F._5
, c.f. ; CP_4 C.F._6 PARTE CONVENUTA CONTUMACE all'udienza del 21 ottobre 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_3
e , non costituitisi in giudizio nonostante la
[...] CP_4
regolarità della notificazione della citazione in giudizio.
Nel merito, la domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo del 22 settembre 2018 a firma di
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in Catania il 30 Per_1
settembre 2018, appare infondata e va, di conseguenza, rigettata.
Ed infatti, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio, le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, emerge che “il testamento olografo del 22 settembre 2018 è riferibile al de cuius e alla sua Persona_1
gestualità grafomotoria”.
Il consulente di ufficio ha fornito un'ampia spiegazione delle sue conclusioni spiegando che “Alla luce dei confronti effettuati, sono state evidenziate sostanziali congruità sia fra le caratteristiche generali, o dominanti grafiche della scrittura, che fra le caratteristiche particolari,
o particolarità strutturali, della scrittura.
Le caratteristiche generali sono la fisionomia della scrittura, il gesto grafico di ciascuno che rende molto difficile una eventuale falsificazione perché, per riuscirvi, l'autore dovrebbe essere capace di spogliarsi del proprio modus scribendi ed acquisire simultaneamente tutte le caratteristiche della scrittura che è in procinto di imitare. Le caratteristiche particolari, invece, sono i piccoli dettagli, come
l'andamento delle curve, la punteggiatura, ecc.; tali segni, costituendo quel marchio unico ed inimitabile che caratterizza ogni soggetto scrivente difficilmente possono essere modificati, alterati o imitati in un unico gesto grafico.
Nel corso della presente relazione sono stati esaminati, evidenziati
e comparati elementi intrinseci, intimi e personalissimi quali il ritmo grafico, la continuità, l'inclinazione degli assi, la direzione del tracciato, i rapporti dimensionali e proporzionali, nonché la morfologia strutturale e dinamica (intesa come l'insieme delle modalità creative ed ideative, frutto di impulsi neuromuscolari) delle singole lettere e del loro collegamento. Si tratta di elementi particolarmente individualizzanti e caratterizzanti perché variano d'intensità e di espressione da individuo a individuo.
Le qualità del tracciato, generali e peculiari, evidenziate nel corso dell'esame del documento in verifica V1 hanno trovato significativi indici di corrispondenza nei documenti in comparazione C1, C2 e C3 non soltanto sotto un aspetto formale, ma soprattutto sotto un aspetto prettamente dinamico e sostanziale: si è avuto modo di rilevare la corrispondenza dei gesti grafomotori e della dinamicità grafica tra documento in verifica e documenti comparativi, nonché la coincidenza degli schemi ideativi, la concordanza negli aspetti ritmici e nei rapporti tra i segni grafologici innati ed inconsci. Le congruenze riscontrate tra
i tracciati sono state pure avvalorate dalle particolarità strutturali.
Infatti le firme e le scritture possono essere eseguite con tratto più
o meno veloce, vi può prevalere una determinata forma ma in ogni caso hanno un loro aspetto generale e particolare che risente del coinvolgimento dei meccanismi scrittori abituali dell'autore, (Il Falso
In Scritture, Pirone G., Cedam ed.).
Alla luce di quanto prima esposto, e in virtù della prima e quarta
Legge di LL AN (1924, Les mèthodes modernes de l'expertise en ècriture, Paris, Alcan)
- Prima legge: il gesto grafico è sotto l'influenza immediata del cervello. La sua forma non è modificata dall'organo scrivente se questo funziona normalmente ed è adeguato alla sua funzione.
- Quarta legge: colui che scrive in circostanze sfavorevoli, traccia istintivamente i segni grafici che gli sono più congeniali o quelli più agevoli o semplici da tracciare nel caso in esame, sussistendo corrispondenze fra la grafia in V1 e quella in C1, C2 e C3 sia nelle dominanti grafiche che nelle caratteristiche sostanziali (dettagli), è possibile concludere per
l'identità di mano” (pagg. 28 e 29 della relazione).
Il consulente di ufficio ha risposto in maniera puntuale anche a tutte le osservazioni del consulente tecnico della parte attrice;
infatti, in primo luogo ha nuovamente ribadito il metodo utilizzato, spiegando che
“… il metodo che conta davvero è il metodo scientifico che è a fondamento del Metodo analitico – comparativo su base grafologica utilizzato dalla sottoscritta CTU per giungere alle proprie conclusioni.
Il Metodo analitico – comparativo su base grafologica è quello più condiviso e in linea con i criteri scientifici più aggiornati riconosciuti validi dalla Giurisprudenza anche della Suprema Corte. La sottoscritta
CTU infatti, secondo fasi specifiche - compiutamente descritte nella premessa metodologica - ha adottato tutte le procedure necessarie a garantire una prestazione completa, rigorosa e oggettiva: - - - - l'olografo oggetto d'accertamento è stato ispezionato preliminarmente nelle sue caratteristiche fisiche (carta, tratti inchiostrati) attraverso
l'esame diretto e con appropriata strumentazione ottica unita a diverse tecniche di illuminazione, mediante lenti d'ingrandimento, microscopio digitale e illuminazione delle scritture a luce bianca, a infrarossi e ultravioletti;
la scrittura del testamento in verifica è stata esaminata poi con attenzione a tutti i segni e le categorie grafiche, dalle caratteristiche generali e fisiologiche, ai connotati salienti e contrassegni distintivi;
con i medesimi criteri sono state quindi analizzate le sottoscrizioni comparative;
infine è stato quindi svolto il contestuale confronto fra il documento in verifica e le scritture in comparazione, confrontando ogni singola caratteristica, con attenzione anche al livello grafico delle scritture, agli automatismi e ai tracciati morfodinamici di lettere. Ogni singola fase di svolgimento dell'indagine è stata corredata con chiare tavole dimostrative.” (pag.
30 della relazione in atti).
Ha poi evidenziato, sempre con riferimento al metodo utilizzato, che il protocollo ENFSI - European Network of Forensic Science
Institute - condiviso dalle Polizie Scientifiche Europee attiene ai laboratori di polizia scientifica e quindi agli organi inquirenti;
le direttive in questione costituiscono quindi solo dei suggerimenti a supporto delle conclusioni da prendere in ambito di grafologia giudiziaria soprattutto quando, come nel caso in esame, il CTU opera nell'ambito del civile, maggiore ruolo potrebbero invece rivestire nell'ambito di un procedimento penale. Nel caso in parola le evidenze tecniche esaminate nella relazione di CTU conducono comunque a un giudizio di autografia qualunque sia il protocollo che si voglia applicare, come per esempio lo SWGDOC - Scientific Working Group for Forensic Document Examination.
Il consulente di ufficio, infine, evidenzia come i rilievi effettuati sempre dal consulente di parte attrice, sulla pressione risultano senza l'esame dei documenti in originale;
infatti, la relazione del consulente di parte si basa sulle copie dei documenti di comparazione (cfr. copia della relazione depositata da parte attrice) e il consulente di parte non risulta essere stato presente alle operazioni peritali, durante le quali venivano esaminati gli originali.
Il consulente tecnico di ufficio ha infine ribadito che “solo l'esame degli originali dei documenti in comparazione ha infatti mostrato presenza di saldature (gesto di collegamento interletterale eseguito in due tempi, con stacco quasi invisibile) fra la 'o' e il bilettero 're' all'interno di alcuni triletteri 'ore' del nome , …” Per_1
Assolutamente irrilevante è l'osservazione relativa al calibro, in quanto il consulente di parte ha posto a fondamento del suo rilievo alcuna misurazione oggettiva svolta con regolare strumento di misurazione.
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo del de cuius deve essere rigettata.
La presente sentenza ha carattere definitivo per la superiore domanda e, pertanto, devono liquidarsi le spese processuali.
Le spese processuali, relative a detta domanda, unitamente alle spese di consulenza tecnica di ufficio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (52.001,00 ad euro 260.000,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022 ad eccezione della fase istruttoria per cui vengono liquidati gli importi minimi in considerazione dell'attività espletata dalle parti.
Nulla sulle spese con riferimento ai convenuti contumaci.
Quanto alla domanda di riduzione, la causa deve essere rimessa sul ruolo dovendosi espletare un'ulteriore fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10672/2021 R.G., dichiara la contumacia di e Controparte_3 CP_4
.
[...]
Rigetta la domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo del 22 settembre 2018 a firma di , Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto in Catania il 30 settembre
2018, testamento che va dichiarato autentico.
Condanna la parte attrice al rimborso, in favore delle due convenute costituite in giudizio, delle spese processuali, che liquida in favore di ciascuna di esse in complessivi euro 11.268,00 per compensi, di cui euro 2.552,00 fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro
2.835,00 per fase istruttoria-trattazione ed euro 4.253,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla sulle spese con riferimento ai convenuti contumaci.
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate con decreto del 28 ottobre 2024.
Rimette la causa sul ruolo come da ordinanza emessa in pari data.
Così deciso in Catania l'11 dicembre 2025, nella Camera di
Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale. LA PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)