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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. RG 2068/2017 (cui è riunito il procedimento n. 203/2021 R.G. in forza di provvedimento del 9.2.2022) viste le note di trattazione depositate telematicamente per l'udienza del 18.03.2025 dall'avv. ta Giuseppina Beatrice De Gaetano, nell'interesse di Parte_1
e dell'avv. Giuseppe Imbruglia per con sede in Lipari- isola di CP_1
Stromboli e per , letto e applicato l'art.281-sexies Parte_2
c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa
Promossa da
(C.F. ) in proprio e nella Parte_2 C.F._1
qualità di legale rappresentate della (C.F. e P.I. CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Imbruglia giusta procura presente in atti
Attore opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._2 indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Giuseppina Beatrice De
Gaetano giusta procura in atti attrice opponente Contro
(partita IVA ) a Controparte_2 P.IVA_2 mezzo della mandataria (C.F. elettivamente CP_3 P.IVA_3
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio
Parisi giusta procura in atti
convenuta-opposta
(c. f./ P. IVA n. ) a mezzo della mandataria CP_4 P.IVA_4 CP_5
(c. f. n. ) elettivamente domiciliata in indirizzo telematico,
[...] P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Balistreri, giusta procura in atti.
intervenuta
CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA (cf. e p.iva. n. ) P.IVA_6
procuratrice speciale di (già a sua volta già Parte_3 CP_4
, elettivamente domiciliata in indirizzo Controparte_2
telematico, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pasquale Balistreri giusta procura in atti,
intervenuta
. Oggetto: rapporti bancari
In fatto e in diritto
in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Parte_2
e hanno proposto opposizione avverso il decreto CP_1 Parte_1
ingiuntivo n. 408/2017 notificato loro il 3.11.2017 – e quali Pt_2 Pt_1
pag. 2/9 fideiussori - recante ingiunzione di pagamento della somma pari ad euro
142.151,17, oltre interessi moratori al tasso annuo del 5% come da domanda al soddisfo per saldo debitore del conto corrente n. 611828 intrattenuto dalla
“ presso l'Agenzia in Lipari di CP_1 Controparte_2
oltre al pagamento di euro 2256,50 per spese relative alla
[...]
procedura di ingiunzione, di cui euro 1.850,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi oltre il 15% per spese generali IVA e CPA.
Affidando i motivi di opposizione alle censure attinenti i) alla mancanza della forma scritta per il contratto di apertura di credito (ed alla correlata esistenza di un fido di euro 50.000,00 inficiato da tasso indeterminato o indeterminabile anche alla luce della genericità delle clausole (art. 12) del rapporto di conto corrente acceso nel 2008 per l'attività commerciale al dettaglio della CP_1
con fido poi implementato a euro 120.000,00); ii) alla presenza di usura
[...]
oggettiva e soggettiva (come individuata in sede di perizia di parte, che affligge il contratto di conto corrente n. 611828); iii) alla illegittima applicazione della
Commissione su fido accordato che non risulta pattuita e che va esclusa nei ricalcoli;
iv) alla nullità della clausola degli interessi nel contratto di conto corrente n. 611828 “poiché il TAEG riportato da contratto non è corretto in quanto non tiene conto di tutte le voci di spesa connesse all'erogazione del credito e perché la stessa clausola è stata esplicitata in violazione delle norme contenute nelle Disposizione sulla Trasparenza della D'Italia del 2009”; CP_2
v) alla illegittima applicazione della CMS “ perché non è stata pattuita nel contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti ma ne è stata solo indicata la misura senza chiarire la causa di applicazione della stessa e che viene pertanto assimilata ad un tasso di interesse aggiuntivo”vi) alla illegittima variazione sfavorevole dei tassi di interesse e delle altre condizioni contrattuali in aperta violazione dell'art. 118 del TUB;
vii) alla illegittima applicazione di interessi anatocistici, nonché proponendo la ricostruzione del rapporto di conto corrente pag. 3/9 in virtù dei ricalcoli contenuti nella perizia econometrica di parte, gli attori hanno assunto che il saldo conto alla data del 30.06.2013 illegittimamente addebitato, vada rettificato epurando il saldo delle differenze da usura, anatocistiche e di errato addebito di spese e commissioni di massimo scoperto o messa disposizione fondi per un totale di euro 94.007,59 quale saldo creditore nei confronti della NC.
Conseguentemente, gli attori hanno concluso per la declaratoria di nullità delle garanzie personali rilasciate, nonché per l'accertamento delle nullità delle clausole del conto corrente n. 611828 nonché della illegittima applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art. 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi ultra legali, spese e commissioni non contrattualizzate della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extra fido applicati ma non concordati e dello ius variandi dichiarando nulle ed inefficace le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate sul c/c n. 611828 e, per l'effetto, per l'accertamento del saldo creditore nei confronti banca nella misura pari alla somma di euro 94.007,59 e o di quella maggiore o minore provata in giudizio oltre interessi nonché per la condanna al risarcimento del danno patrimoniale non patrimoniale in misura reclamata pari ad euro 50.000,00 o la minore e maggior somma accertata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.09.2018 CP_3
quale mandataria della si è costituita Controparte_2
in resistenza, contestando gli assunti attorei e chiedendo – previo il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto – la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata - con ordinanza del 10.10.2018 - la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
pag. 4/9 della causa, istruita documentalmente, e all'udienza del 06.10.2020 viene disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa depositata il 18.09.2020 si è costituita nella CP_5
qualità di mandataria di cessionaria pro soluto e in blocco dal CP_4
gruppo NCrio “ dei crediti tra cui quello Controparte_2
oggetto di causa - come da pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale del 16/01/2020 n.
7 - riportandosi a tutte le attività già compiute da NC PS nel presente giudizio.
Con provvedimento del 06.10.2020 la causa è rinviata per discussione orale, con termine per scritti difensivi.
Con successivo provvedimento – reso sulla scorta delle richieste avanzate nelle note conclusive autorizzate (cfr. ordinanza del 19.10.2021) – è stata ordinata la riunione al fascicolo n. 203/2021 r.g.
Sicché, disposta – con ordinanza del 09.02.2022 - la riunione ai sensi dell'art. 281-nonies c.p.c. al procedimento n. RG 203/2021 - avente ad oggetto querela di falso avverso il contratto di fideiussione sottoscritto il 17 febbraio 2011 dagli attori – assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. solo in relazione al thema disputandum inerente alla querela di falso, in corso di causa, con comparsa di costituzione datata 22.6.2022 è intervenuta quale successore a Parte_3
titolo particolare, in virtù di contratto di cessione dei crediti pecuniari del
31.03.2022, stipulato ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 - come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.04.2022 n. 42
- riportandosi a tutte le attività già compiute da NC PS e dalle danti causa cedenti.
Espletata CTU calligrafica la causa è stata rinviata al 18.03.2025 (da tenersi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.)
Per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. hanno depositato le note di trattazione le sole parti difese dagli avvocati/avvocate Giuseppina Beatrice De Gaetano e pag. 5/9 Giuseppe Imbruglia, concludendo affinché sia dichiarata l'estinzione del processo con la compensazione delle spese processuali.
∞ ∞ ∞ ∞
L'intero giudizio va definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Verso tale direzione militano le dichiarazioni riconducibili alla difesa delle parti opponenti ed attori in riconvenzionale ( in proprio e Parte_2
n.q. e ) valutate unitamente al contegno processuale della parte Parte_1
opposta, intervenuta quale cessionaria del credito a mezzo della Parte_3
mandataria speciale CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA.
In particolare, dagli atti di causa, infatti, si evince “che nel corso del giudizio tutte le parti hanno trovato un accordo e hanno deciso di transigere la causa in corso, con la compensazione delle spese del giudizio come da rinunce e contestuali accettazioni già depositate agli atti”(cfr. note per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.3.2025 a firma Avv. ta Giuseppina Beatrice De Gaetano e, di pari tenore, note a firma Avv. Giuseppe Imbruglia).
A ciò si giustappone l'ulteriore dato ricavabile dalla presenza delle sottoscrizioni degli avvocati delle parti opponenti (avv. Giuseppe Imbruglia e Avv. ta
Giuseppina Beatrice De Gaetano) della originaria creditrice ingiungente NC
PS (avv. Maurizio Parisi), nonché dell'avvocato difensore delle cessionarie del credito (Nicola Pasquale Balistreri) apposte in calce al documento che raccoglie, sotto la rubrica “rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. e contestuale accettazione” riferita allo specifico (ed intero) giudizio per il quale è stata fissata l'udienza del 18.3.2025, dopo la acquisizione dei chiarimenti richiesti alla CTU nominata per la perizia sulle firme apposte al contratto di fideiussione del
17.2.2011, le esplicite dichiarazioni relative: a) all'accordo raggiunto ed alla pag. 6/9 decisone di transigere la causa;
b) alla conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. doc. rubricato “RINUNCIA ATTI GIUDIZIO” accluso alla nota di deposito telematico dell'11.12.2024).
Sicché, benché gli atti denominati “procure speciali” non siano dotate, per gli avvocati Imbruglia e De Gaetano, della efficacia sostanziale di procure a transigere, giacché non conferite in forma pubblica ed escluso che l'autentica di firma da parte del difensore possa costituire valido surrogato della procura speciale notarile (o rilasciata da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato per legge)
– e, quindi, escluso che alla chiusura del procedimento non possa procedersi con le forme della estinzione ex art. 306 c.p.c. a di là di analoga verifica (superflua giacché la fattispecie ex art. 306 c.p.c. sarebbe comunque preclusa) in ordine alla procura a transigere in testa ai difensori delle altre parti - in ogni caso, il complesso dei dati processuali sopra riportati costituisce sopravvenienza idonea a incidere, recidendolo, sull'interesse concreto ed attuale ad una pronuncia sul merito della intera vicenda processuale.
Eloquente, al riguardo, già il tenore testuale – cui si giustappone il correlato e conforme contegno processuale di tutte le parti sub specie di richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese per via dell'accordo raggiunto tra tutte le parti, formalizzata dalla difesa degli attori opponenti fideiussori impugnati per querela di falso e, altresì, della mancanza di note scritte per la partecipazione all'udienza del 18.3.2025, successiva alla apposizione delle firme sul documento ricognitivo dell'accordo transattivo raggiunto tra tutte le parti, riferibile alla difesa della cessionaria intervenuta/parte opposta – del documento “rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. e contestuale accettazione” .
Si legge, infatti, che “con la sottoscrizione dell'accordo di definizione tra
[...]
e come da proposta del 24.10.2024 e successiva Pt_3 CP_1
pag. 7/9 accettazione del 28.10.2024, la i garanti e CP_1 Parte_2
nulla avranno più a che pretendere a qualsivoglia titolo ragione o Parte_1
causa dalla con riferimento al giudizio Controparte_6
RG 2067/2017 riunito al 203/2021 e 2007/2018 Tribunale di Barcellona P.G. ed al rapporto di conto corrente oggetto di causa, così rinunciando, per quanto occorrer possa, definitivamente e incondizinatamente a tutte le pretese ed azioni ivi dispiegate, così come a qualsiasi ulteriore diritto, pretesa o aspettativa, già azionato e dedotto o ancora azionabile e deducibile, sempre in relazione ai fatti e rapporti oggetto di causa, quale, a titolo esemplificativo non esaustivo, ogni azione di ripetizione dell'indebito e risarcimento del danno, dovendo intendersi pertanto definitivamente transatta ogni controversia attuale o potenziale, comunque avente origine da tali contratti e/o rapporti”.
La portata onnicomprensiva della transazione raggiunta inter partes fuori dal giudizio è comprovata dal successivo riferimento alla rinuncia agli atti del giudizio nella causa relativa alla querela di falso, cui si giustappone la connessa dichiarazione di accettazione resa dagli avvocati della PS e della Parte_3
(rilevante, come detto, in quanto testimonia la presenza di accordo
[...]
transattivo tra le parti).
Sicché, acclarata la impossibilità di definire il giudizio in modo diverso da pronuncia meramente ricognitiva, va dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione di tutte le spese processuali (incluse quelle di CTU già oggetto di separato decreto in atti) stante la presenza di accordo anche su tale aspetto.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2068/2017, riunita al procedimento n. 203/2021 R.G., così
provvede:
pag. 8/9 DICHIARA cessata materia del contendere;
COMPENSA le spese di lite e di CTU.
Barcellona P.G. 8.4.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. RG 2068/2017 (cui è riunito il procedimento n. 203/2021 R.G. in forza di provvedimento del 9.2.2022) viste le note di trattazione depositate telematicamente per l'udienza del 18.03.2025 dall'avv. ta Giuseppina Beatrice De Gaetano, nell'interesse di Parte_1
e dell'avv. Giuseppe Imbruglia per con sede in Lipari- isola di CP_1
Stromboli e per , letto e applicato l'art.281-sexies Parte_2
c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa
Promossa da
(C.F. ) in proprio e nella Parte_2 C.F._1
qualità di legale rappresentate della (C.F. e P.I. CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Imbruglia giusta procura presente in atti
Attore opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._2 indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Giuseppina Beatrice De
Gaetano giusta procura in atti attrice opponente Contro
(partita IVA ) a Controparte_2 P.IVA_2 mezzo della mandataria (C.F. elettivamente CP_3 P.IVA_3
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio
Parisi giusta procura in atti
convenuta-opposta
(c. f./ P. IVA n. ) a mezzo della mandataria CP_4 P.IVA_4 CP_5
(c. f. n. ) elettivamente domiciliata in indirizzo telematico,
[...] P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Balistreri, giusta procura in atti.
intervenuta
CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA (cf. e p.iva. n. ) P.IVA_6
procuratrice speciale di (già a sua volta già Parte_3 CP_4
, elettivamente domiciliata in indirizzo Controparte_2
telematico, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pasquale Balistreri giusta procura in atti,
intervenuta
. Oggetto: rapporti bancari
In fatto e in diritto
in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Parte_2
e hanno proposto opposizione avverso il decreto CP_1 Parte_1
ingiuntivo n. 408/2017 notificato loro il 3.11.2017 – e quali Pt_2 Pt_1
pag. 2/9 fideiussori - recante ingiunzione di pagamento della somma pari ad euro
142.151,17, oltre interessi moratori al tasso annuo del 5% come da domanda al soddisfo per saldo debitore del conto corrente n. 611828 intrattenuto dalla
“ presso l'Agenzia in Lipari di CP_1 Controparte_2
oltre al pagamento di euro 2256,50 per spese relative alla
[...]
procedura di ingiunzione, di cui euro 1.850,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi oltre il 15% per spese generali IVA e CPA.
Affidando i motivi di opposizione alle censure attinenti i) alla mancanza della forma scritta per il contratto di apertura di credito (ed alla correlata esistenza di un fido di euro 50.000,00 inficiato da tasso indeterminato o indeterminabile anche alla luce della genericità delle clausole (art. 12) del rapporto di conto corrente acceso nel 2008 per l'attività commerciale al dettaglio della CP_1
con fido poi implementato a euro 120.000,00); ii) alla presenza di usura
[...]
oggettiva e soggettiva (come individuata in sede di perizia di parte, che affligge il contratto di conto corrente n. 611828); iii) alla illegittima applicazione della
Commissione su fido accordato che non risulta pattuita e che va esclusa nei ricalcoli;
iv) alla nullità della clausola degli interessi nel contratto di conto corrente n. 611828 “poiché il TAEG riportato da contratto non è corretto in quanto non tiene conto di tutte le voci di spesa connesse all'erogazione del credito e perché la stessa clausola è stata esplicitata in violazione delle norme contenute nelle Disposizione sulla Trasparenza della D'Italia del 2009”; CP_2
v) alla illegittima applicazione della CMS “ perché non è stata pattuita nel contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti ma ne è stata solo indicata la misura senza chiarire la causa di applicazione della stessa e che viene pertanto assimilata ad un tasso di interesse aggiuntivo”vi) alla illegittima variazione sfavorevole dei tassi di interesse e delle altre condizioni contrattuali in aperta violazione dell'art. 118 del TUB;
vii) alla illegittima applicazione di interessi anatocistici, nonché proponendo la ricostruzione del rapporto di conto corrente pag. 3/9 in virtù dei ricalcoli contenuti nella perizia econometrica di parte, gli attori hanno assunto che il saldo conto alla data del 30.06.2013 illegittimamente addebitato, vada rettificato epurando il saldo delle differenze da usura, anatocistiche e di errato addebito di spese e commissioni di massimo scoperto o messa disposizione fondi per un totale di euro 94.007,59 quale saldo creditore nei confronti della NC.
Conseguentemente, gli attori hanno concluso per la declaratoria di nullità delle garanzie personali rilasciate, nonché per l'accertamento delle nullità delle clausole del conto corrente n. 611828 nonché della illegittima applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art. 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi ultra legali, spese e commissioni non contrattualizzate della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extra fido applicati ma non concordati e dello ius variandi dichiarando nulle ed inefficace le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate sul c/c n. 611828 e, per l'effetto, per l'accertamento del saldo creditore nei confronti banca nella misura pari alla somma di euro 94.007,59 e o di quella maggiore o minore provata in giudizio oltre interessi nonché per la condanna al risarcimento del danno patrimoniale non patrimoniale in misura reclamata pari ad euro 50.000,00 o la minore e maggior somma accertata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.09.2018 CP_3
quale mandataria della si è costituita Controparte_2
in resistenza, contestando gli assunti attorei e chiedendo – previo il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto – la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata - con ordinanza del 10.10.2018 - la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
pag. 4/9 della causa, istruita documentalmente, e all'udienza del 06.10.2020 viene disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa depositata il 18.09.2020 si è costituita nella CP_5
qualità di mandataria di cessionaria pro soluto e in blocco dal CP_4
gruppo NCrio “ dei crediti tra cui quello Controparte_2
oggetto di causa - come da pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale del 16/01/2020 n.
7 - riportandosi a tutte le attività già compiute da NC PS nel presente giudizio.
Con provvedimento del 06.10.2020 la causa è rinviata per discussione orale, con termine per scritti difensivi.
Con successivo provvedimento – reso sulla scorta delle richieste avanzate nelle note conclusive autorizzate (cfr. ordinanza del 19.10.2021) – è stata ordinata la riunione al fascicolo n. 203/2021 r.g.
Sicché, disposta – con ordinanza del 09.02.2022 - la riunione ai sensi dell'art. 281-nonies c.p.c. al procedimento n. RG 203/2021 - avente ad oggetto querela di falso avverso il contratto di fideiussione sottoscritto il 17 febbraio 2011 dagli attori – assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. solo in relazione al thema disputandum inerente alla querela di falso, in corso di causa, con comparsa di costituzione datata 22.6.2022 è intervenuta quale successore a Parte_3
titolo particolare, in virtù di contratto di cessione dei crediti pecuniari del
31.03.2022, stipulato ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 - come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.04.2022 n. 42
- riportandosi a tutte le attività già compiute da NC PS e dalle danti causa cedenti.
Espletata CTU calligrafica la causa è stata rinviata al 18.03.2025 (da tenersi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.)
Per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. hanno depositato le note di trattazione le sole parti difese dagli avvocati/avvocate Giuseppina Beatrice De Gaetano e pag. 5/9 Giuseppe Imbruglia, concludendo affinché sia dichiarata l'estinzione del processo con la compensazione delle spese processuali.
∞ ∞ ∞ ∞
L'intero giudizio va definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Verso tale direzione militano le dichiarazioni riconducibili alla difesa delle parti opponenti ed attori in riconvenzionale ( in proprio e Parte_2
n.q. e ) valutate unitamente al contegno processuale della parte Parte_1
opposta, intervenuta quale cessionaria del credito a mezzo della Parte_3
mandataria speciale CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA.
In particolare, dagli atti di causa, infatti, si evince “che nel corso del giudizio tutte le parti hanno trovato un accordo e hanno deciso di transigere la causa in corso, con la compensazione delle spese del giudizio come da rinunce e contestuali accettazioni già depositate agli atti”(cfr. note per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.3.2025 a firma Avv. ta Giuseppina Beatrice De Gaetano e, di pari tenore, note a firma Avv. Giuseppe Imbruglia).
A ciò si giustappone l'ulteriore dato ricavabile dalla presenza delle sottoscrizioni degli avvocati delle parti opponenti (avv. Giuseppe Imbruglia e Avv. ta
Giuseppina Beatrice De Gaetano) della originaria creditrice ingiungente NC
PS (avv. Maurizio Parisi), nonché dell'avvocato difensore delle cessionarie del credito (Nicola Pasquale Balistreri) apposte in calce al documento che raccoglie, sotto la rubrica “rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. e contestuale accettazione” riferita allo specifico (ed intero) giudizio per il quale è stata fissata l'udienza del 18.3.2025, dopo la acquisizione dei chiarimenti richiesti alla CTU nominata per la perizia sulle firme apposte al contratto di fideiussione del
17.2.2011, le esplicite dichiarazioni relative: a) all'accordo raggiunto ed alla pag. 6/9 decisone di transigere la causa;
b) alla conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. doc. rubricato “RINUNCIA ATTI GIUDIZIO” accluso alla nota di deposito telematico dell'11.12.2024).
Sicché, benché gli atti denominati “procure speciali” non siano dotate, per gli avvocati Imbruglia e De Gaetano, della efficacia sostanziale di procure a transigere, giacché non conferite in forma pubblica ed escluso che l'autentica di firma da parte del difensore possa costituire valido surrogato della procura speciale notarile (o rilasciata da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato per legge)
– e, quindi, escluso che alla chiusura del procedimento non possa procedersi con le forme della estinzione ex art. 306 c.p.c. a di là di analoga verifica (superflua giacché la fattispecie ex art. 306 c.p.c. sarebbe comunque preclusa) in ordine alla procura a transigere in testa ai difensori delle altre parti - in ogni caso, il complesso dei dati processuali sopra riportati costituisce sopravvenienza idonea a incidere, recidendolo, sull'interesse concreto ed attuale ad una pronuncia sul merito della intera vicenda processuale.
Eloquente, al riguardo, già il tenore testuale – cui si giustappone il correlato e conforme contegno processuale di tutte le parti sub specie di richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese per via dell'accordo raggiunto tra tutte le parti, formalizzata dalla difesa degli attori opponenti fideiussori impugnati per querela di falso e, altresì, della mancanza di note scritte per la partecipazione all'udienza del 18.3.2025, successiva alla apposizione delle firme sul documento ricognitivo dell'accordo transattivo raggiunto tra tutte le parti, riferibile alla difesa della cessionaria intervenuta/parte opposta – del documento “rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. e contestuale accettazione” .
Si legge, infatti, che “con la sottoscrizione dell'accordo di definizione tra
[...]
e come da proposta del 24.10.2024 e successiva Pt_3 CP_1
pag. 7/9 accettazione del 28.10.2024, la i garanti e CP_1 Parte_2
nulla avranno più a che pretendere a qualsivoglia titolo ragione o Parte_1
causa dalla con riferimento al giudizio Controparte_6
RG 2067/2017 riunito al 203/2021 e 2007/2018 Tribunale di Barcellona P.G. ed al rapporto di conto corrente oggetto di causa, così rinunciando, per quanto occorrer possa, definitivamente e incondizinatamente a tutte le pretese ed azioni ivi dispiegate, così come a qualsiasi ulteriore diritto, pretesa o aspettativa, già azionato e dedotto o ancora azionabile e deducibile, sempre in relazione ai fatti e rapporti oggetto di causa, quale, a titolo esemplificativo non esaustivo, ogni azione di ripetizione dell'indebito e risarcimento del danno, dovendo intendersi pertanto definitivamente transatta ogni controversia attuale o potenziale, comunque avente origine da tali contratti e/o rapporti”.
La portata onnicomprensiva della transazione raggiunta inter partes fuori dal giudizio è comprovata dal successivo riferimento alla rinuncia agli atti del giudizio nella causa relativa alla querela di falso, cui si giustappone la connessa dichiarazione di accettazione resa dagli avvocati della PS e della Parte_3
(rilevante, come detto, in quanto testimonia la presenza di accordo
[...]
transattivo tra le parti).
Sicché, acclarata la impossibilità di definire il giudizio in modo diverso da pronuncia meramente ricognitiva, va dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione di tutte le spese processuali (incluse quelle di CTU già oggetto di separato decreto in atti) stante la presenza di accordo anche su tale aspetto.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2068/2017, riunita al procedimento n. 203/2021 R.G., così
provvede:
pag. 8/9 DICHIARA cessata materia del contendere;
COMPENSA le spese di lite e di CTU.
Barcellona P.G. 8.4.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
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