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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 30/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2233/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2233/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, (C.F. ), con il patrocinio C.F._1 Parte_3 C.F._2 dell'avv. MASSIMILIANO POMPIGNOLI, elettivamente domiciliati in VIA GIORGIO REGNOLI N.
34 47121 FORLÌ presso il difensore avv. MASSIMILIANO POMPIGNOLI
ATTORI opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TITO MONTEROSSO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 56 95128 CATANIA presso il difensore avv. TITO MONTEROSSO
CONVENUTA opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione:
a) In via pregiudiziale: revocare e/o dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o invalido e comunque privo di giuridico effetto, il decreto ingiuntivo n. 681/2021 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03.06.2021 in
pagina 1 di 10 quanto emesso in assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato ex art. 633 c.p.c.,
b) In via principale - nel merito:
1- accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 2450/00003668 per mancata sottoscrizione del medesimo documento e dell'allegato documento di sintesi delle condizioni contrattuali da parte della stessa, e violazione dell'art. 117 T.U.B., con CP_2 conseguente nullità delle pattuizioni economiche in esso rappresentate;
2- accertare e dichiarare l'usura contrattuale ab origine del contratto di conto corrente n.
2450/00003668 e dei contratti bancari di affidamento ad esso connessi e come meglio descritti nella narrativa del presente atto, stante la pattuizione di interessi annui nominali superiori al tasso soglia del trimestre di riferimento e, per l'effetto, condannare la a Controparte_1 restituire agli odierni attori la somma di interessi indebitamente incamerata;
3- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus n. 000176404 del 03.02.2014 per la violazione delle condizioni formali richieste dalla normativa antitrust ed, in particolare, per la nullità della clausole predisposte dai modelli ABI dichiarate illegittime dalla Suprema
Corte di Cassazione con l'ordinanza del 12/12/2017 n. 29810.
c) In via subordinata – nel merito:
Nella denegata ipotesi in cui venisse disattesa la domanda sub b):
- accertare e dichiarare, per quanto dedotto ed eccepito, relativamente c/c n. 2450/00003668, che la banca convenuta ha tenuto una condotta integrante gli estremi dell'usura sopravvenuta, in quanto ha applicato - nei trimestri successivi rispetto a quello di stipula - tassi di interesse eccedenti il tasso soglia del periodo e, per l'effetto, condannare l'istituto di credito a ricondurre il tasso d'interesse applicato alla soglia del trimestre di riferimento, restituendo le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore degli opponenti, ovvero compensare tali importi con le somme di cui gli stessi opponenti dovessero risultare debitori nei confronti della banca convenuta.
In ogni caso:
- condannare, in ogni caso, l'Istituto di credito convenuto al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., calcolato in relazione ad ogni singolo trimestre in cui
pagina 2 di 10 è avvenuta la sottrazione illecita descritta in narrativa, sino all'effettivo soddisfo secondo quanto statuito da sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nr. 19499 del
10/06/2008.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
***** ** *****
IN VIA ISTRUTTORIA
Relativamente al contratto di conto corrente n. 2450/00003668, si chiede ammettersi CTU contabile al fine di accertare il rapporto dare/avere tra le parti, nonché confermare le risultanze dell'analisi econometrica effettuata nelle tabelle, in merito al rapporti di c/c, al fine dell'accertamento del superamento del tasso soglia legalmente determinato, ovvero se vi è stata applicazione di interessi usurari e/o anatocistici;
il perito dovrà constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale:
1. il contratto di apertura di credito;
2. l'estratto saldo dei conti;
3. l'effettiva somma di danaro che la banca ha prestato al correntista;
4. l'ammontare degli interessi anatocistici riferiti all'intero rapporto;
5. il TEG applicato, mondato di tutti i costi e spese;
6. la C.S.M. per tutta la durata del conto e gli interessi su di essa lucrati;
7. verificare se la abbia commesso il reato di usura travalicando il tasso soglia CP_2
trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale.
Sulla fideiussione omnibus rilasciata dagli attori, si chiede ammettersi CTU al fine di verificare se siano state rispettate le condizioni formali richieste dalla normativa antitrust ed, in particolare, se la fideiussione predisposta sia caratterizzata dall'uniformità dei testi predisposti a monte dall'ABI e, pertanto, contraria ai principi stabiliti dalla Suprema Corte di
Cassazione con l'ordinanza del 12/12/2017 n. 29810. ”
Per parte opposta:
“P I A C C I A
pagina 3 di 10 All'Ill.mo Signor G.I. adito, in funzione di Giudice Unico, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente concessa la provvisoria esecutorietà ex art.648 c.p.c. del
D.I. n. 681/2021nei confronti degli opponenti.
1) in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1
e, per essa, in relazione alla domande restitutorie e risarcitorie formulate
[...] CP_3
dagli opponenti.
2) Rigettare in toto l'opposizione a D.I. avversaria, in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto;
3) Confermare in ogni sua parte il D.I. n.681/2021 emesso dal Giudice del Tribunale di Forlì in data 03/06/2021 e, per l'effetto, confermare la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto o, subordinatamente, confermare la condanna degli opponenti al pagamento di quell'altra diversa eventuale somma che, occorrendo, dovesse essere accertata in favore di e, per essa, nell'ambito del presente giudizio;
Controparte_1 Controparte_4
4) Condannare parte opponente alle spese e compensi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di e, per essa, il Tribunale di Forlì ha emesso Controparte_1 Controparte_4 decreto ingiuntivo n. 681/2021, con cui ingiungeva alla società , Parte_1
nonché ai garanti e il pagamento entro il termine di 40 giorni Parte_3 Parte_2 dalla notifica del D.I., in favore di (e per essa la Controparte_1 Controparte_4
mandataria), della complessiva somma di € 44.325,12.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 681/2021, Parte_2
dolendosi:
a) della assenza dei requisiti di liquidità e determinatezza, indispensabili onde poter richiedere un provvedimento monitorio, posto che con l'epurazione dal saldo delle somme illecitamente applicate dalla banca, si sarebbe potuto determinare l'effettivo quantum debeautur (se dovuto), potendosi ottenere tale risultato solo mediante espletamento della CTU contabile onde stabilire l'esatto dare/avere tra le parti;
b) del difetto di forma scritta ad substantiam del contratto di conto corrente di corrispondenza depositato da controparte, per mancata sottoscrizione del medesimo documento da parte della pagina 4 di 10 Banca stessa, e violazione dell'art. 117 T.U.B., con conseguente nullità delle pattuizioni economiche in esso rappresentate;
c) del difetto di forma scritta ad substantiam del documento di sintesi allegato al predetto contratto, ancora depositato da controparte con conseguente nullità delle pattuizioni economiche in esso rappresentate;
d) dell'omessa indicazione dell' nel contratto di conto corrente in esame;
Pt_4
e) della presenza di usura oggettiva in alcuni trimestri (ed in particolare, come enunciato a pag.
12 del ricorso in opposizione, “negli ultimi 3 trimestri (dal 2° trimestre 2014 al 1° trimestre
2015) la banca ha applicato tassi al 20% quando i tassi soglia erano rispettivamente al
16,75%, 16,60% e 16,46%. In quei 3 trimestri il dato risulta direttamente nell'estratto conto, quindi è innegabile che vi sia l'applicazione errata del tasso di interesse. In precedenza, inoltre, in altri 4 Trimestri il Teg applicato (calcolo Formula Banca d'Italia) è superiore al
Tasso Soglia), oltre che della presenza di usura soggettiva, essendo “la prova della conoscenza da parte della banca dello stato d'insolvenza del cliente imprenditore è “in re ipsa" in tali dati noti alla banca e può essere pertanto desunto dalla possibilità (derivante dallo svolgimento del servizio dì cassa) di valutare costantemente lo stato della capacità finanziaria del debitore e il fatto se quest'ultimo, attraverso il modo con cui faceva fronte ai propri obblighi, dava o meno affidamento” (cfr. pag. 13 del ricorso);
e) quanto alla garanzia fideiussoria omnibus del 03.02.2014, della nullità della stessa in quanto redatte su modulo uniforme ABI, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art.2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto per nullità del contratto di conto corrente e per nullità delle fideiussioni rilasciate.
Con comparsa di risposta del 21.12.2021 e, per essa, si Controparte_1 Controparte_4
costituiva nel presente giudizio contestando le doglianze avversarie e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
All'esito dell'udienza del 12.01.2022, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
veniva, inoltre, concesso termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria con aggiornamento dell'udienza al 14.09.2022.
pagina 5 di 10 A tale udienza venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e le parti provvedevano poi a depositare le rispettive memorie istruttorie.
Con provvedimento riservato del 09.01.2024 (da confermarsi in questa sede) venivano rigettate tutte le istanze istruttorie avanzate dagli opponenti.
All'udienza del 29.05.2024 le parti precisavano le conclusioni e, previa concessione dei termini per gli scritti conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
L'opposizione proposta è infondata e non può trovare, pertanto, accoglimento.
Preliminarmente, deve darsi atto che è stata esperita la mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo depositato in data 12.09.2022 da parte opposta), dovendo quanto ai vari motivi di opposizione osservarsi quanto segue.
1. Sussistenza del credito in capo alla parte opposta.
La e, per essa, hanno provato la sussistenza del Controparte_1 Controparte_4 credito, avendo la parte già prodotto in sede monitoria l'estratto certificato conforme, ex art.50
TUB; gli estratti conto integrali, analitici e scalari, dall'accensione del rapporto in data
30.07.20212 sino al passaggio a sofferenza dell'08.07.2014; lalettera contratto, contenente tutte le condizioni contrattuali ed economiche del conto corrente in uno al relativo documento di sintesi del 30.07.2012; lalettera di fideiussione del 03.02.2014 a firma dei garanti
[...]
e lelettere racc. a/r di revoca delle facilitazioni creditizie e messa in Pt_2 Parte_3
mora dell' 08.07.2014 e del 03.04.2012 (cfr. docc. da 10 a 15 del fascicolo monitorio), non avendo per converso gli opponenti contestato in maniera specifica alcunchè, ciò che rende del tutto superflue e inammissibili le istanze istruttorie formulate dalla parte.
2. Nullità del contratto di conto corrente per mancanza di firma della Banca sullo stesso e sul documento di sintesi;
irrilevanza della mancanza di Pt_4
La doglianza di parte opponente relativa ai contratti cd.monofirma non è fondata, in quanto i documenti contrattuali prodotti in atti (incluso il documento di sintesi) riportano quantomeno in calce la sottoscrizione del correntista con l'apposizione anche del timbro della società e la sigla del rappresentante della stessa (cfr. doc. n. 10), da tanto discendendo la validità degli stessi sotto il profilo della forma scritta ad substantiam, avendo avuto modo la Suprema Corte di precisare che la forma scritta è da considerarsi sussistente nel caso del contratto che riporti in calce unicamente la firma del cliente/correntista, anche in assenza della sottoscrizione di un rappresentante della banca pagina 6 di 10 (cfr. in tal senso Cass. SU 898/2018), dovendo sotto altro profilo evidenziarsi che in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC) è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione posta in essere, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del negozio, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. in termini Cass. 4597/2023).
3. Usura sopravvenuta.
Gli opponenti hanno lamentato l'usurarietà dei tassi dedotti in contratto, eccependo in particolare la sussistenza di usura sopravvenuta in alcuni trimestri e al momento della chiusura del conto, dovendo al riguardo osservarsi che la stessa è da ritenersi irrilevante.
La Cassazione, infatti, nel suo massimo consesso (S.U. del 19/10/2017), ha affermato che
“allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi,…, la soglia dell'usura…, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula”, dovendo pertanto negarsi la possibilità di dare rilievo al superamento dei tassi soglia in un periodo successivo alla conclusione del contratto, durante la pendenza della fase di esecuzione.
4. Usura soggettiva per stato di difficoltà del correntista.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento, posto che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi (cfr. in termini Cass.18610/2021): nella fattispecie in esame, dalla stessa pagina 7 di 10 documentazione prodotta dagli attori opponenti, il preteso stato di dissesto all'epoca del finanziamento non risulta da alcun atto.
5. Nullità della fideiussione.
Quanto alla eccepita nullità della fideiussione rilasciata dagli odierni opponenti per conformità al modello ABI, deve osservarsi quanto segue.
La doglianza poggia sul principio espresso dalla Corte di Cassazione (ord. n. 29810/17), che ha ritenuto le fideiussioni bancarie predisposte sul modulo A.B.I. violative di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. A) l. 287/90.
Anzitutto la pronuncia della Suprema Corte fa riferimento al provvedimento della Banca
d'Italia del 2 maggio 2005, riconoscendo allo stesso effetti solo relativamente ai contratti stipulati prima di detta data.
Quanto invece ai contratti stipulati successivamente, come nel caso di specie (la fideiussione è stata prestata in data 03.02.2014 – cfr. doc. 13 del fascicolo monitorio), non può prescindersi dalla necessaria prova della permanenza di un intento collusivo tra istituti di credito;
infatti, come ritenuto della giurisprudenza cui si intende aderire “in tale contesto appare dunque evidente che il solo fatto che una banca (......) abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole non può ritenersi elemento di per sè stesso sufficiente a dare effettivo conto, sia pure in termini indiziari, della sussistenza di un'intesa rilevante nella sua estensione
e pervasività sul piano antitrust" (così, Tribunale di Milano, sez. Imprese, sent. n. 6271/16).
Diversamente argomentando, infatti, il provvedimento della Banca d'Italia avrebbe effetti perpetui, con la conseguenza di espungere dall'ordinamento le clausole esaminate e dunque si determinerebbe un effetto abrogativo che certamente può essere adottato solo dalla legge
(conforme, Tribunale di Bologna, sent. n. 20818/19).
A ciò si aggiunge la natura della normativa Antitrust che ha il precipuo fine di tutelare la libera concorrenza sul mercato e si rivolge ai soli consumatori, in quanto soggetti potenzialmente lesi dalle intese limitative della concorrenza;
per il che la sua applicazione può e deve fare sempre riferimento appunto a detto fine.
Coerentemente, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto che “…Un'intesa vietata ai sensi dell'art.
2 L. 287/1990 può essere dannosa anche per un soggetto consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, ma perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di
pagina 8 di 10 cui all'art. 33 comma 2 L. 287/1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità dell'intesa medesima, ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti atteso che le Sezioni
Unite nella pronuncia n. 2207/2005 hanno affermato che "unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anticoncorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente, è quella risarcitoria non essendo prevista alcuna tutela reale per il soggetto che si assume danneggiato da un'intesa anticoncorrenziale” (in tal senso Tribunale di
Verona, ordinanza 1.10.2018): nel caso di specie, parte opponente non ha in alcun modo allegato di avere subito un pregiudizio in conseguenza dell'intesa anticoncorrenziale invocata, essendosi limitata a dedurre la violazione dell'art. 2 L. 287/1990 da parte del contratto di fideiussione stipulato nel 2014 con conseguente nullità dello stesso;
in mancanza di specifiche allegazioni, non può che rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione proposta dalla parte opponente
(anche come modificata in sede di comparsa conclusionale), non avendo l'opponente neppure evidenziato la possibilità di poter sottoscrivere differenti fideiussioni a condizioni migliori, o comunque più vantaggiose presso altri istituti di credito o che il contratto di cui si deduce la nullità sia frutto di un accordo volto a eludere la pronuncia ABI e non una autonoma scelta dell'istituto odierno opposto.
Infine, deve osservarsi che, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così Cass.
S.U. 41994/2021): facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, non può trovare accoglimento anche per tale ragione la doglianza di nullità assoluta della fideiussione rilasciata dagli opponenti.
*****
In conclusione, le domande degli attori opponenti non possono trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati, con applicazione di parametri soltanto prossimi ai medi in ragione della attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da , Parte_1 [...]
Pt_2 Parte_3
• per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 681/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
• dichiara tenuti e condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro 5.500,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 30.05.2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2233/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, (C.F. ), con il patrocinio C.F._1 Parte_3 C.F._2 dell'avv. MASSIMILIANO POMPIGNOLI, elettivamente domiciliati in VIA GIORGIO REGNOLI N.
34 47121 FORLÌ presso il difensore avv. MASSIMILIANO POMPIGNOLI
ATTORI opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TITO MONTEROSSO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 56 95128 CATANIA presso il difensore avv. TITO MONTEROSSO
CONVENUTA opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione:
a) In via pregiudiziale: revocare e/o dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o invalido e comunque privo di giuridico effetto, il decreto ingiuntivo n. 681/2021 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03.06.2021 in
pagina 1 di 10 quanto emesso in assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato ex art. 633 c.p.c.,
b) In via principale - nel merito:
1- accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 2450/00003668 per mancata sottoscrizione del medesimo documento e dell'allegato documento di sintesi delle condizioni contrattuali da parte della stessa, e violazione dell'art. 117 T.U.B., con CP_2 conseguente nullità delle pattuizioni economiche in esso rappresentate;
2- accertare e dichiarare l'usura contrattuale ab origine del contratto di conto corrente n.
2450/00003668 e dei contratti bancari di affidamento ad esso connessi e come meglio descritti nella narrativa del presente atto, stante la pattuizione di interessi annui nominali superiori al tasso soglia del trimestre di riferimento e, per l'effetto, condannare la a Controparte_1 restituire agli odierni attori la somma di interessi indebitamente incamerata;
3- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus n. 000176404 del 03.02.2014 per la violazione delle condizioni formali richieste dalla normativa antitrust ed, in particolare, per la nullità della clausole predisposte dai modelli ABI dichiarate illegittime dalla Suprema
Corte di Cassazione con l'ordinanza del 12/12/2017 n. 29810.
c) In via subordinata – nel merito:
Nella denegata ipotesi in cui venisse disattesa la domanda sub b):
- accertare e dichiarare, per quanto dedotto ed eccepito, relativamente c/c n. 2450/00003668, che la banca convenuta ha tenuto una condotta integrante gli estremi dell'usura sopravvenuta, in quanto ha applicato - nei trimestri successivi rispetto a quello di stipula - tassi di interesse eccedenti il tasso soglia del periodo e, per l'effetto, condannare l'istituto di credito a ricondurre il tasso d'interesse applicato alla soglia del trimestre di riferimento, restituendo le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore degli opponenti, ovvero compensare tali importi con le somme di cui gli stessi opponenti dovessero risultare debitori nei confronti della banca convenuta.
In ogni caso:
- condannare, in ogni caso, l'Istituto di credito convenuto al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., calcolato in relazione ad ogni singolo trimestre in cui
pagina 2 di 10 è avvenuta la sottrazione illecita descritta in narrativa, sino all'effettivo soddisfo secondo quanto statuito da sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nr. 19499 del
10/06/2008.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
***** ** *****
IN VIA ISTRUTTORIA
Relativamente al contratto di conto corrente n. 2450/00003668, si chiede ammettersi CTU contabile al fine di accertare il rapporto dare/avere tra le parti, nonché confermare le risultanze dell'analisi econometrica effettuata nelle tabelle, in merito al rapporti di c/c, al fine dell'accertamento del superamento del tasso soglia legalmente determinato, ovvero se vi è stata applicazione di interessi usurari e/o anatocistici;
il perito dovrà constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale:
1. il contratto di apertura di credito;
2. l'estratto saldo dei conti;
3. l'effettiva somma di danaro che la banca ha prestato al correntista;
4. l'ammontare degli interessi anatocistici riferiti all'intero rapporto;
5. il TEG applicato, mondato di tutti i costi e spese;
6. la C.S.M. per tutta la durata del conto e gli interessi su di essa lucrati;
7. verificare se la abbia commesso il reato di usura travalicando il tasso soglia CP_2
trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale.
Sulla fideiussione omnibus rilasciata dagli attori, si chiede ammettersi CTU al fine di verificare se siano state rispettate le condizioni formali richieste dalla normativa antitrust ed, in particolare, se la fideiussione predisposta sia caratterizzata dall'uniformità dei testi predisposti a monte dall'ABI e, pertanto, contraria ai principi stabiliti dalla Suprema Corte di
Cassazione con l'ordinanza del 12/12/2017 n. 29810. ”
Per parte opposta:
“P I A C C I A
pagina 3 di 10 All'Ill.mo Signor G.I. adito, in funzione di Giudice Unico, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente concessa la provvisoria esecutorietà ex art.648 c.p.c. del
D.I. n. 681/2021nei confronti degli opponenti.
1) in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1
e, per essa, in relazione alla domande restitutorie e risarcitorie formulate
[...] CP_3
dagli opponenti.
2) Rigettare in toto l'opposizione a D.I. avversaria, in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto;
3) Confermare in ogni sua parte il D.I. n.681/2021 emesso dal Giudice del Tribunale di Forlì in data 03/06/2021 e, per l'effetto, confermare la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto o, subordinatamente, confermare la condanna degli opponenti al pagamento di quell'altra diversa eventuale somma che, occorrendo, dovesse essere accertata in favore di e, per essa, nell'ambito del presente giudizio;
Controparte_1 Controparte_4
4) Condannare parte opponente alle spese e compensi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di e, per essa, il Tribunale di Forlì ha emesso Controparte_1 Controparte_4 decreto ingiuntivo n. 681/2021, con cui ingiungeva alla società , Parte_1
nonché ai garanti e il pagamento entro il termine di 40 giorni Parte_3 Parte_2 dalla notifica del D.I., in favore di (e per essa la Controparte_1 Controparte_4
mandataria), della complessiva somma di € 44.325,12.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 681/2021, Parte_2
dolendosi:
a) della assenza dei requisiti di liquidità e determinatezza, indispensabili onde poter richiedere un provvedimento monitorio, posto che con l'epurazione dal saldo delle somme illecitamente applicate dalla banca, si sarebbe potuto determinare l'effettivo quantum debeautur (se dovuto), potendosi ottenere tale risultato solo mediante espletamento della CTU contabile onde stabilire l'esatto dare/avere tra le parti;
b) del difetto di forma scritta ad substantiam del contratto di conto corrente di corrispondenza depositato da controparte, per mancata sottoscrizione del medesimo documento da parte della pagina 4 di 10 Banca stessa, e violazione dell'art. 117 T.U.B., con conseguente nullità delle pattuizioni economiche in esso rappresentate;
c) del difetto di forma scritta ad substantiam del documento di sintesi allegato al predetto contratto, ancora depositato da controparte con conseguente nullità delle pattuizioni economiche in esso rappresentate;
d) dell'omessa indicazione dell' nel contratto di conto corrente in esame;
Pt_4
e) della presenza di usura oggettiva in alcuni trimestri (ed in particolare, come enunciato a pag.
12 del ricorso in opposizione, “negli ultimi 3 trimestri (dal 2° trimestre 2014 al 1° trimestre
2015) la banca ha applicato tassi al 20% quando i tassi soglia erano rispettivamente al
16,75%, 16,60% e 16,46%. In quei 3 trimestri il dato risulta direttamente nell'estratto conto, quindi è innegabile che vi sia l'applicazione errata del tasso di interesse. In precedenza, inoltre, in altri 4 Trimestri il Teg applicato (calcolo Formula Banca d'Italia) è superiore al
Tasso Soglia), oltre che della presenza di usura soggettiva, essendo “la prova della conoscenza da parte della banca dello stato d'insolvenza del cliente imprenditore è “in re ipsa" in tali dati noti alla banca e può essere pertanto desunto dalla possibilità (derivante dallo svolgimento del servizio dì cassa) di valutare costantemente lo stato della capacità finanziaria del debitore e il fatto se quest'ultimo, attraverso il modo con cui faceva fronte ai propri obblighi, dava o meno affidamento” (cfr. pag. 13 del ricorso);
e) quanto alla garanzia fideiussoria omnibus del 03.02.2014, della nullità della stessa in quanto redatte su modulo uniforme ABI, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art.2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto per nullità del contratto di conto corrente e per nullità delle fideiussioni rilasciate.
Con comparsa di risposta del 21.12.2021 e, per essa, si Controparte_1 Controparte_4
costituiva nel presente giudizio contestando le doglianze avversarie e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
All'esito dell'udienza del 12.01.2022, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
veniva, inoltre, concesso termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria con aggiornamento dell'udienza al 14.09.2022.
pagina 5 di 10 A tale udienza venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e le parti provvedevano poi a depositare le rispettive memorie istruttorie.
Con provvedimento riservato del 09.01.2024 (da confermarsi in questa sede) venivano rigettate tutte le istanze istruttorie avanzate dagli opponenti.
All'udienza del 29.05.2024 le parti precisavano le conclusioni e, previa concessione dei termini per gli scritti conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
L'opposizione proposta è infondata e non può trovare, pertanto, accoglimento.
Preliminarmente, deve darsi atto che è stata esperita la mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo depositato in data 12.09.2022 da parte opposta), dovendo quanto ai vari motivi di opposizione osservarsi quanto segue.
1. Sussistenza del credito in capo alla parte opposta.
La e, per essa, hanno provato la sussistenza del Controparte_1 Controparte_4 credito, avendo la parte già prodotto in sede monitoria l'estratto certificato conforme, ex art.50
TUB; gli estratti conto integrali, analitici e scalari, dall'accensione del rapporto in data
30.07.20212 sino al passaggio a sofferenza dell'08.07.2014; lalettera contratto, contenente tutte le condizioni contrattuali ed economiche del conto corrente in uno al relativo documento di sintesi del 30.07.2012; lalettera di fideiussione del 03.02.2014 a firma dei garanti
[...]
e lelettere racc. a/r di revoca delle facilitazioni creditizie e messa in Pt_2 Parte_3
mora dell' 08.07.2014 e del 03.04.2012 (cfr. docc. da 10 a 15 del fascicolo monitorio), non avendo per converso gli opponenti contestato in maniera specifica alcunchè, ciò che rende del tutto superflue e inammissibili le istanze istruttorie formulate dalla parte.
2. Nullità del contratto di conto corrente per mancanza di firma della Banca sullo stesso e sul documento di sintesi;
irrilevanza della mancanza di Pt_4
La doglianza di parte opponente relativa ai contratti cd.monofirma non è fondata, in quanto i documenti contrattuali prodotti in atti (incluso il documento di sintesi) riportano quantomeno in calce la sottoscrizione del correntista con l'apposizione anche del timbro della società e la sigla del rappresentante della stessa (cfr. doc. n. 10), da tanto discendendo la validità degli stessi sotto il profilo della forma scritta ad substantiam, avendo avuto modo la Suprema Corte di precisare che la forma scritta è da considerarsi sussistente nel caso del contratto che riporti in calce unicamente la firma del cliente/correntista, anche in assenza della sottoscrizione di un rappresentante della banca pagina 6 di 10 (cfr. in tal senso Cass. SU 898/2018), dovendo sotto altro profilo evidenziarsi che in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC) è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione posta in essere, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del negozio, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. in termini Cass. 4597/2023).
3. Usura sopravvenuta.
Gli opponenti hanno lamentato l'usurarietà dei tassi dedotti in contratto, eccependo in particolare la sussistenza di usura sopravvenuta in alcuni trimestri e al momento della chiusura del conto, dovendo al riguardo osservarsi che la stessa è da ritenersi irrilevante.
La Cassazione, infatti, nel suo massimo consesso (S.U. del 19/10/2017), ha affermato che
“allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi,…, la soglia dell'usura…, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula”, dovendo pertanto negarsi la possibilità di dare rilievo al superamento dei tassi soglia in un periodo successivo alla conclusione del contratto, durante la pendenza della fase di esecuzione.
4. Usura soggettiva per stato di difficoltà del correntista.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento, posto che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi (cfr. in termini Cass.18610/2021): nella fattispecie in esame, dalla stessa pagina 7 di 10 documentazione prodotta dagli attori opponenti, il preteso stato di dissesto all'epoca del finanziamento non risulta da alcun atto.
5. Nullità della fideiussione.
Quanto alla eccepita nullità della fideiussione rilasciata dagli odierni opponenti per conformità al modello ABI, deve osservarsi quanto segue.
La doglianza poggia sul principio espresso dalla Corte di Cassazione (ord. n. 29810/17), che ha ritenuto le fideiussioni bancarie predisposte sul modulo A.B.I. violative di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. A) l. 287/90.
Anzitutto la pronuncia della Suprema Corte fa riferimento al provvedimento della Banca
d'Italia del 2 maggio 2005, riconoscendo allo stesso effetti solo relativamente ai contratti stipulati prima di detta data.
Quanto invece ai contratti stipulati successivamente, come nel caso di specie (la fideiussione è stata prestata in data 03.02.2014 – cfr. doc. 13 del fascicolo monitorio), non può prescindersi dalla necessaria prova della permanenza di un intento collusivo tra istituti di credito;
infatti, come ritenuto della giurisprudenza cui si intende aderire “in tale contesto appare dunque evidente che il solo fatto che una banca (......) abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole non può ritenersi elemento di per sè stesso sufficiente a dare effettivo conto, sia pure in termini indiziari, della sussistenza di un'intesa rilevante nella sua estensione
e pervasività sul piano antitrust" (così, Tribunale di Milano, sez. Imprese, sent. n. 6271/16).
Diversamente argomentando, infatti, il provvedimento della Banca d'Italia avrebbe effetti perpetui, con la conseguenza di espungere dall'ordinamento le clausole esaminate e dunque si determinerebbe un effetto abrogativo che certamente può essere adottato solo dalla legge
(conforme, Tribunale di Bologna, sent. n. 20818/19).
A ciò si aggiunge la natura della normativa Antitrust che ha il precipuo fine di tutelare la libera concorrenza sul mercato e si rivolge ai soli consumatori, in quanto soggetti potenzialmente lesi dalle intese limitative della concorrenza;
per il che la sua applicazione può e deve fare sempre riferimento appunto a detto fine.
Coerentemente, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto che “…Un'intesa vietata ai sensi dell'art.
2 L. 287/1990 può essere dannosa anche per un soggetto consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, ma perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di
pagina 8 di 10 cui all'art. 33 comma 2 L. 287/1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità dell'intesa medesima, ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti atteso che le Sezioni
Unite nella pronuncia n. 2207/2005 hanno affermato che "unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anticoncorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente, è quella risarcitoria non essendo prevista alcuna tutela reale per il soggetto che si assume danneggiato da un'intesa anticoncorrenziale” (in tal senso Tribunale di
Verona, ordinanza 1.10.2018): nel caso di specie, parte opponente non ha in alcun modo allegato di avere subito un pregiudizio in conseguenza dell'intesa anticoncorrenziale invocata, essendosi limitata a dedurre la violazione dell'art. 2 L. 287/1990 da parte del contratto di fideiussione stipulato nel 2014 con conseguente nullità dello stesso;
in mancanza di specifiche allegazioni, non può che rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione proposta dalla parte opponente
(anche come modificata in sede di comparsa conclusionale), non avendo l'opponente neppure evidenziato la possibilità di poter sottoscrivere differenti fideiussioni a condizioni migliori, o comunque più vantaggiose presso altri istituti di credito o che il contratto di cui si deduce la nullità sia frutto di un accordo volto a eludere la pronuncia ABI e non una autonoma scelta dell'istituto odierno opposto.
Infine, deve osservarsi che, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così Cass.
S.U. 41994/2021): facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, non può trovare accoglimento anche per tale ragione la doglianza di nullità assoluta della fideiussione rilasciata dagli opponenti.
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In conclusione, le domande degli attori opponenti non possono trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati, con applicazione di parametri soltanto prossimi ai medi in ragione della attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da , Parte_1 [...]
Pt_2 Parte_3
• per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 681/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
• dichiara tenuti e condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro 5.500,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 30.05.2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
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