CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 43/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Piazza Municipio N. 9 95032 Belpasso CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 6255682024 TARES 2013
- sul ricorso n. 44/2025 depositato il 16/01/2025 proposto da
Società_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Piazza Municipio N. 9 95032 Belpasso CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 6256122024 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 333/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto veniva depositato alla Corte Tributaria Provinciale
ricorso avverso sollecito di pagamento in relazione ad omessi versamenti della TARES. Il ricorrente lamentava in sostanza l'inesistenza od omessa consegna dei titoli prodromici e conseguente prescrizione.
Si costituisce SOGET spa che chiede l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il ricorso è tempestivo ed ammissibile poiché avanzato contro un atto per cui è pacificamente ammessa la tutela processuale nonché tempestivamente emesso stante quanto disposto ex art. 4 co. 2 D.lgs. n. 220 del 2023che ha l'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione solo ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024. Inoltre nonostante la declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 si ribadisce come essa non ha interessato la locuzione <> e ciò rappresenta elemento interpretativo per confermare che a fronte dell'impugnazione di un atto della riscossione coattiva emesso da una determinata articolazione provinciale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione è sempre territorialmente competente la CGT nella cui circoscrizione ricade l'ambito provinciale di operatività dell'agente della riscossione, pure laddove il tributo è stato iscritto a ruolo da un Ente locale.
Nel resto controparte regolarmente citata e costituita in giudizio non fornisce alcuna prova della notifica degli atti esattoriali presupposti in esso richiamati, ovvero della presupposta ingiunzione che si assume notificata, atto che consentirebbe di ritenere correttamente emesso il successivo atto di sollecito.
L'atto impugnato pertanto non appare per questo motivo regolare, per cui il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 43/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Piazza Municipio N. 9 95032 Belpasso CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 6255682024 TARES 2013
- sul ricorso n. 44/2025 depositato il 16/01/2025 proposto da
Società_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Piazza Municipio N. 9 95032 Belpasso CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 6256122024 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 333/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto veniva depositato alla Corte Tributaria Provinciale
ricorso avverso sollecito di pagamento in relazione ad omessi versamenti della TARES. Il ricorrente lamentava in sostanza l'inesistenza od omessa consegna dei titoli prodromici e conseguente prescrizione.
Si costituisce SOGET spa che chiede l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il ricorso è tempestivo ed ammissibile poiché avanzato contro un atto per cui è pacificamente ammessa la tutela processuale nonché tempestivamente emesso stante quanto disposto ex art. 4 co. 2 D.lgs. n. 220 del 2023che ha l'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione solo ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024. Inoltre nonostante la declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 si ribadisce come essa non ha interessato la locuzione <> e ciò rappresenta elemento interpretativo per confermare che a fronte dell'impugnazione di un atto della riscossione coattiva emesso da una determinata articolazione provinciale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione è sempre territorialmente competente la CGT nella cui circoscrizione ricade l'ambito provinciale di operatività dell'agente della riscossione, pure laddove il tributo è stato iscritto a ruolo da un Ente locale.
Nel resto controparte regolarmente citata e costituita in giudizio non fornisce alcuna prova della notifica degli atti esattoriali presupposti in esso richiamati, ovvero della presupposta ingiunzione che si assume notificata, atto che consentirebbe di ritenere correttamente emesso il successivo atto di sollecito.
L'atto impugnato pertanto non appare per questo motivo regolare, per cui il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate