Rigetto
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/09/2025, n. 7382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7382 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07382/2025REG.PROV.COLL.
N. 07120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7120 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Saitta, Andrea Giuseppe Daqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Tribunale di Cosenza - Ufficio Centrale Circoscrizionale, Prefettura di Cosenza, non costituiti in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Cosenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1463/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza e del Ministero dell’Interno;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e udito il Procuratore dello Stato Morena;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Riferisce l’appellante che, con verbale n. 4 dell’8.9.2025 il Tribunale di Cosenza - Ufficio Centrale Circoscrizionale ha osservato quanto segue:
a) nella lista presentata da AVS per le elezioni della Regione Calabria del 5/6.10.2025 risulta, tra i candidati, -OMISSIS-;
b) a carico di -OMISSIS- non risultano condanne dal casellario giudiziale;
c) dalla documentazione successivamente acquisita, tuttavia, è risultato che, con sentenza n. 1356 del 2023 (confermata dalla Corte di cassazione), la Corte d’appello di Reggio Calabria ha condannato -OMISSIS- per il reato di falso ideologico;
d) ai sensi dell’art. 7, primo comma, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012, non possono essere candidati alle elezioni regionali “ coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c) ”;
e) tale disposizione conterrebbe una clausola di chiusura finalizzata ad includere nell’ineleggibilità comportamenti non riconducibili a specifiche ipotesi di reato, ma ugualmente lesivi dell’interesse protetto perché correlati a condotte nelle quali l’abuso di poteri o la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio costituirebbero componente di fattispecie criminosa autonoma ovvero circostanza aggravante;
f) la commissione dell’abuso o della violazione deve risultare dagli accertamenti compiuti in sede penale perché il Giudice cui è devoluta la questione di incandidabilità non può esperire ulteriori indagini di merito, ma deve limitarsi ad accertare se i fatti per cui vi è stata condanna corrispondono alla fattispecie prevista dal legislatore; peraltro, anche nel caso in cui l'abuso costituisca una semplice circostanza aggravante non contestata in sede penale, il Giudice è comunque libero di controllare se il fatto ascritto all’interessato realizzi o meno l’ipotesi normativamente prevista;
g) il reato per il quale -OMISSIS- è stato condannato comportava violazione dei doveri inerenti alla sua carica di -OMISSIS-, avendo egli attestato falsamente di avere effettuato i controlli sui rendiconti propedeutici all’erogazione dei finanziamenti relativi al rimborso dei costi di gestione di un determinato progetto, asseverandolo in assenza dei relativi presupposti.
2. Sulla base di tali considerazioni, -OMISSIS- - avendo riportato una condanna definitiva per pena superiore a sei mesi - è stato cancellato dalla lista Alleanza Verdi Sinistra ai sensi degli artt. 7, primo comma, lett. d), e 9 del d.lgs. n. 235 del 2012.
3 Con ricorso notificato il giorno 11.09.2025, -OMISSIS- ha impugnato il suddetto provvedimento avanti al Tribunale Amministrativo regionale di Catanzaro che ha dichiarato improcedibile il ricorso con sentenza n. 1463 del 15.9.2025.
4. Di tale sentenza, -OMISSIS- ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “ I. Ha errato il Tribunale nel dichiarare l’improcedibilità del ricorso in ragione della carenza di interesse e della asserita inutilità di una sentenza di merito in ragione della contestuale sentenza di rigetto adottata dal Tribunale di Reggio Calabria; II. Ha conseguentemente errato il Tribunale nel non esaminare nel merito il ricorso, nel non pronunziarsi sulle ragioni di doglianza articolate dal -OMISSIS-e nel non accogliere le domande da lui proposte” .
5. Ha resistito al gravame l’Ufficio territoriale del Governo di Cosenza.
6. Alla udienza pubblica del 18 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
7. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
8. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.
8.1. La lista elettorale di -OMISSIS- è stata presentata sia a Cosenza sia a Reggio Calabria. Conseguentemente, la sua candidatura avrebbe dovuto essere accettata dagli Uffici Elettorali sia di Cosenza, sia di Reggio Calabria.
8.2. Tuttavia, sia l’Ufficio di Cosenza con l’impugnato verbale dell’8.9.2025, sia l’Ufficio di Reggio Calabria con separato verbale del 7.9.2025 hanno affermato l’incandidabilità di -OMISSIS- sulla base di motivazioni analoghe (la sussistenza del precedente penale costituito dalla sentenza penale n. 1356 del 2023 della Corte d’appello di Reggio Calabria).
8.3. -OMISSIS- ha la necessità di conseguire l’annullamento di entrambi i verbali; diversamente, anche in presenza di una sola declaratoria di incandidabilità, egli non potrebbe presentarsi come candidato sull’intero territorio regionale e, pertanto, non potrebbe partecipare alla competizione.
8.4. Tale circostanza comporta, quindi, la necessità di due pronunce sui ricorsi presentati, poiché si tratta di verbali formalmente diversi, adottati in date diverse.
9. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.
9.1. Considerato che il TAR ha omesso di pronunziarsi, vengono riproposte le ragioni di doglianza articolate in primo grado.
9.2. La commissione di un reato non ricompreso nell’elenco tassativo di cui all’art. 7, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 235 del 2012, non può mai comportare automaticamente l’incandidabilità alla carica elettiva, essendo necessario accertare in concreto se tale reato “non ricompreso” sia stato commesso con abuso dei poteri ovvero con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.
9.3. L’Ufficio Centrale Circoscrizionale si è limitato ad affermare che il reato commesso da -OMISSIS- comporta la violazione dei doveri inerenti a pubbliche funzioni, ma non ha indicato né la fattispecie astratta di reato per il quale egli è stato condannato, né la fattispecie concreta in relazione alla quale avrebbe commesso il reato per cui è stato condannato e si sarebbe posta in essere la violazione dei doveri inerenti a pubbliche funzioni.
9.4. L’ipotesi di cui alla lett. d) del citato art. 7 è, invece, configurabile non in ragione della condanna ad una fattispecie astratta di reato, ma solo previa verifica concreta di un quid pluris costituito dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.
9.5. Il provvedimento impugnato sarebbe, dunque, illegittimo anche per carenza motivazionale perché ha ritenuto che la mera condanna per il reato di falso ideologico implichi automaticamente il predetto abuso o la predetta violazione e perché non avrebbe accertato - sulla base della sentenza penale di condanna definitiva - se la condotta concretamente posta in essere da -OMISSIS- sia stata realizzata con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio. La carenza motivazionale è accentuata dal fatto che il verbale impugnato non ha indicato in quale passaggio della sentenza penale di condanna sarebbero stati individuati elementi sintomatici dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri.
9.6. Inoltre, la condotta posta in essere da -OMISSIS- in relazione alla determina n. 57 del 2017 (l’atto in relazione al quale è stato ritenuto sussistente il reato ex art. 479 c.p.) non integra né l’abuso di potere, né la violazione degli obblighi inerenti alla funzione di -OMISSIS-.
9.8. Non sarebbe, poi, irrilevante la revoca della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. A -OMISSIS-, nell’intero giudizio penale, la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 9, c.p. non è mai stata contestata.
9.9. Infine, se la Corte d’appello di Reggio Calabria non ha comminato a -OMISSIS- la sanzione accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 31 c.p., sarebbe da escludere che la Corte d’appello medesima abbia riscontrato l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti ad una funzione pubblica o ad un pubblico servizio. Considerato, quindi, che soltanto il Giudice penale può affermare la sussistenza del presupposto in questione e che, pertanto, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale non può sostituirsi al giudice penale e valutare da sé la sussistenza del presupposto medesimo, deve concludersi che il reato ascritto al -OMISSIS-non è stato commesso con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio; pertanto, la cancellazione del ricorrente dalla lista elettorale sarebbe illegittima per carenza del requisito indispensabile all’integrazione dell’ipotesi prevista dall’art. 7, primo comma, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012.
10. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate. Si impone una premessa: l'art. 129 del codice del processo amministrativo, nel prevedere che nel giudizio avente ad oggetto gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'udienza di discussione si celebra nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, non vieta la fissazione dell'udienza pubblica, senza avvisi, anche il giorno stesso del deposito dell'appello, quando esigenze di celerità lo impongano, come nel caso di specie, per lo spedito svolgimento delle operazioni elettorali. Tanto non viola il diritto di difesa, avendo la parte ricorrente - e, con essa, anche le altre parti del giudizio - l'onere di verificare la fissazione dell'udienza in seguito alla proposizione del ricorso debitamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 129, comma 8, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, anche ad horas , e di attivarsi per presenziare all'udienza, ove lo ritengano opportuno, per tutelare i propri interessi (Cons. Stato, Sez. III, 23 aprile 2019, n. 2621).
11. Il primo motivo è fondato dato che il primo Giudice ha erroneamente dichiarato l’improcedibilità del ricorso. La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. costituisce una pronuncia di rito che investe soltanto il presupposto processuale dell'interesse a ricorrere.
11.1. La sussistenza dell’interesse a ricorrere è pacifica dato che sono stati impugnati verbali diversi adottati in date diverse.
12. Avendo il primo Giudice omesso di pronunciarsi, le censure riproposte devono pertanto essere esaminate in questa sede tenuto conto che il rito previsto dall’art. 129 c.p.a., in considerazione delle esigenze di certezza e di celerità immanenti all’assetto d’interesse sostanziale connotante gli atti di esclusione dal procedimento per le elezioni comunali, provinciali e regionali, è incompatibile con qualsiasi tipo di fase incidentale (Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2019, n. 3031).
12.1. Le censure del ricorrente possono essere trattate congiuntamente. Esse sono infondate.
12.2. Alla lettera d) dell’art. 7 comma 1 del. d.lgs. n. 235 del 2012 è stata individuata, quale condizione ostativa alla candidatura, l’aver subito una condanna definitiva per qualsivoglia ulteriore delitto, diverso da quelli indicati nella precedente lettera c), purché commesso “ con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio ” e a condizione che la pena inflitta sia complessivamente superiore a sei mesi.
12.3. Si tratta di un’ulteriore fattispecie il cui perimetro applicativo risulta delineato dalla soglia - non contemplata dalla precedente lettera c) dell’art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 235 del 2012 della pena inflitta e dall'individuazione di condotte non previste ex ante ma ritenute aventi un grado di offensività incompatibile con la candidatura a cariche elettive poiché implicanti abuso dei poteri ovvero violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio.
12.4. Nel caso di specie si verte in ipotesi riconducibile non alla lettera c), dal momento che il reato di falso ideologico non è contemplato tra quelli ivi elencati, ma alla successiva lettera d).
12.5. Più in particolare:
a) il presupposto della condanna minima a 6 mesi è pacificamente sussistente in quanto quella subita dall’appellante è di 1 anno e 6 mesi;
b) quanto al secondo presupposto, ossia l’aver commesso il reato con abuso di poteri o violazione dei doveri relativi alla funzione pubblica ricoperta:
b.1.) la difesa di parte appellante ritiene che non sia stata evidenziata la presenza di abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;
b.2.) ad un attento esame del provvedimento impugnato, si evince al contrario come l’Ufficio Elettorale abbia evidenziato sufficientemente le ragioni della cancellazione;
c) un simile stile motivazionale risulta peraltro coerente con quel dato orientamento secondo cui taluni reati, che hanno come “ elemento costitutivo la commissione ad opera di un pubblico ufficiale ”, sono “ quindi implicanti un abuso dei poteri o una violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione ” (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2022, n. 38054, ove si trattava di un reato affine quale quello di “ Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative ”, laddove nel caso di specie si tratta di “ Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” );
c.1.) in questa stessa direzione è stato anche affermato, proprio con riguardo all’art. 479 c.p., che si tratta di ipotesi delittuose “ nella cui materialità è già compresa la violazione dei doveri inerenti alla funzione di pubblico ufficiale ” (Cass. civ., sez. I, 27 luglio 2002, n. 11140);
d) con ciò si vuole dire che l’accertamento di un simile reato (falsità ideologica del pubblico ufficiale) non comporta l’automatica incandidabilità dell’interessato ma soltanto un onere motivazionale attenuato a carico dell’organo deputato al vaglio di determinate posizioni (Ufficio Elettorale Circoscrizionale), organo il quale, in presenza di certi reati, ai fini della partecipazione elettorale non dovrà dunque necessariamente svolgere una particolare indagine ricostruttiva dei profili connessi all’abuso di ufficio o alla violazione di pubblici doveri.
12.6. È poi irrilevante la circostanza che nel giudizio penale non sia stata accertata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9, ossia “ l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione ”. Ciò in quanto, per giurisprudenza costante, l’abuso di potere oppure la violazione di doveri pubblici “possono venire indifferentemente in rilievo come componenti materiali di una fattispecie criminosa autonoma o come semplici circostanze aggravanti di un reato non immediatamente lesivo degli interessi della P.A.” (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2022, n. 38054; Cass. civ., Sez. I, 7 ottobre 2020, n. 21582; Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2003, n. 10776).
12.7. Quanto invece alla mancata irrogazione della pena accessoria, la questione posta è irrilevante ai fini della cancellazione dalle liste elettorali, trattandosi di istituti che, pur muovendo dagli stessi presupposti, operano su piani giuridici autonomi e hanno effetti non pienamente coincidenti.
13. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
14. Le spese, vista la novità della questione e l’esistenza di difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 780, Cass. civ., Sez. Unite, 30 luglio 2008, n. 20598), possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche citate in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.