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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/11/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio, nella persona dei sigg.:
Dott.ssa Antonella STILO Presidente rel.
Dott. Dionisio PANTANO Giudice
Dott.ssa Lucia DELFINO Giudice ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4582/2017 del Registro Generale Contenzioso, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
9 luglio 2025, previa concessione dei termini di rito per il deposito di scritti difensivi finali, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il giorno 08.11.1977, con il patrocinio dell'avv. BAGALA'
IN, attrice
E
(C.F.: ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
31.07.1974, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. PANEBIANCO FELICE e dall'avv. BRIGANTI GRAZIA,
1 convenuta
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il CP_2 C.F._3
04.03.1949, (C.F: ), nato a Parte_2 C.F._4
CI (RC) il 22.11.1948, (C.F. ), Parte_3 C.F._5
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_4
), nata a [...] il [...], C.F._6 [...]
(C.F. ), nato a [...] il Pt_5 C.F._7
27.03.1951, (C.F.: ), nata a Parte_6 C.F._8
Reggio Calabria il 20.02.1954, (C.F.: Parte_7
), nata a [...] il [...], C.F._9 Pt_8
(C.F.: , nata a [...] il [...],
[...] C.F._10
(C.F.: ), nata a [...] Parte_9 C.F._11
(RC) il 22.01.1964, (C.F.: Parte_10
), nato a [...] il [...], C.F._12 Pt_11
(C.F.: , nata a [...] il
[...] C.F._13
02.08.1976, (C.F.: ), nato a [...] Parte_12 C.F._14
(RC) il 03.10.1968, (C.F.: , Parte_13 C.F._15
nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_14
), nato a [...] il [...], C.F._16 [...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Pt_15 C.F._17
(C.F.: ), nata a [...] Parte_7 C.F._18
(RC) l'11.01.1970, (C.F.: Parte_9
), nata a [...] il [...], C.F._19 Pt_16
(C.F.: , nata a [...] il [...],
[...] C.F._20
(C.F.: ), nato a [...] Parte_10 C.F._21
il 14.05.1979, (C.F.: ), nata a Parte_17 C.F._22
2 CI (RC) il 23.11.1983, (C.F.: Parte_18
), nato a [...] il [...], e C.F._23 Pt_19
(C.F.: ), nato a [...] il
[...] C.F._24
02.05.1966, convenuti contumaci avente per oggetto: “Altri istituti relativi alle successioni”
Conclusioni delle parti
Ha precisato le conclusioni il solo procuratore di nei Parte_1
termini che seguono: “Si chiede che il Tribunale adito voglia: in via preliminare: -accertare e dichiarare la validità ed efficacia del procedimento notificatorio perfezionatesi nei confronti di Pt_19
-previa revoca del provvedimento del 14.05.2025, ammettere
[...]
tutti i mezzi istruttori fin qui richiesti;
conseguentemente: -Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606, comma 1, c.c., la nullità e
l'invalidità del testamento olografo pubblicato con atto per TA Per_1
di Villa S. Giovanni del 20/4/2007, n. 45226 rep., per mancanza di autografia;
-per l'effetto, dichiarare che alla morte della de cuius Pt_1
, classe 1914, si è aperta una successione legittima;
-accertare e
[...]
dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o inefficacia dell'atto di donazione per notar di Villa S. Giovanni dell'8/4/2011, n. 47898 rep., e Per_1
dell'atto di compravendita per TA di Bagnara Calabra del Persona_2
23.09.2027 n. rep. 245/185, entrambi per difetto di causa essendo stati disposti dal falso erede e apparente proprietario;
-accertare e dichiarare che nella successione della de cuius (cl.1914) sono Parte_1
caduti i seguenti beni: 1) fabbricato sito in CI alla via Umberto I n.1, riportato nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1302; 2) Area
Urbana sita in CI, riportata nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5,
3 particella 1301; 3) somma di danaro pari ad €. 15.000,00 relativa agli arretrati di pensione accompagnatoria INPS;
4) tutti i beni mobili ivi esistenti nel fabbricato di cui al punto 1) di appartenenza della de cuius;
- accertare e dichiarare che l'attrice (cl. 1977) è l'unica Parte_1
erede legittima della de cuius (cl. 1914), sia in proprio, Parte_1
che come erede del cugino;
- ordinare, pertanto, alla Persona_3
GN e alla signora , quest'ultima CP_2 CP_1
relativamente ai beni di cui ai seguenti punti 2) oggetto della donazione nulla e 1) oggetto della compravendita nulla, di restituire all'attrice tutti i beni caduti nella successione e, precisamente: 1) fabbricato sito in CI alla via Umberto I n.1, riportato nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1302; 2) Area Urbana sita in CI, riportata nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1301; 3) somma di danaro pari ad €.
15.000,00 relativa agli arretrati di pensione accompagnatoria INPS;
4) nonché tutti i beni mobili ivi esistenti nel fabbricato di cui al punto 1); - ordinare, altresì, alle convenute e a rendere il CP_2 CP_1
conto della gestione a far data, la prima, dal gennaio 2008 o dalla data che verrà accertata in corso di causa, e la seconda, quanto al bene sito in
CI e riportato in N.C.E.U. al foglio 5, particella 1302 dal 23.09.2017, mentre per il bene sito in CI e riportato nel N.C.E.U. al foglio 5, particella 1301 dal 9/4/2011; In subordine: - previo accertamento e dichiarazione della falsificazione del testamento olografo della de cuius
(cl.1914) ad opera della , e previo Parte_1 CP_2
accertamento che l'attrice è l'unica erede legittima della de cuius Pt_1
(cl. 1914), condannare la al risarcimento del danno, sia
[...] CP_2
patrimoniale e non, a favore dell'attrice, ed ammontante ad €. 200.000,00
o in quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di
4 causa e ritenuta di giustizia. In tutti i casi: - previo accertamento e dichiarazione che nel fabbricato sito in CI alla via Umberto I° n. 1 erano custoditi dei beni personali dell'attrice, meglio descritti in premessa
e di cui la e la se ne sono impossessati, CP_2 CP_1
condannare le convenute e alla restituzione, in CP_2 CP_1
favore della GN , dei suddetti beni o, in caso di loro Parte_1
distruzione e/o smarrimento, per colpa degli stessi, al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in via equitativa;
Il tutto con vittoria di spese e competenze”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. ha convenuto in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale , , , CP_1 CP_2 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , Pt_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Pt_11
, , , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 Parte_7 Parte_9
, , , Parte_16 Parte_10 Parte_17
e deducendo: Parte_18 Parte_19
-che in data 09.09.2002 è deceduta in CI (RC) zia Parte_1
di essa istante e dei convenuti;
-che nella successione sono caduti i seguenti beni: 1) fabbricato sito in
CI (RC) alla via Umberto I n. 1, riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 5, particella 1302; 2) area urbana sita in CI, riportata nel NCEU di detto Comune al foglio 5, particella 1301; 3) somma di denaro pari ad
€15.000,00 relativa agli arretrati di pensione accompagnatoria INPS;
4) tutti i beni mobili esistenti nel fabbricato di cui al punto 1);
5 -che nel 2009 essa istante ha scoperto che la propria madre,
[...]
(nata a [...] il [...]), ha proceduto, con atto per TA CP_2
di Villa San Giovanni del 20 aprile 2007, n. 45226 rep., alla Per_1
pubblicazione di un testamento olografo della de cuius Parte_1
sulla base del quale la risultava l'unica erede della stessa;
CP_2
-che, in virtù di tale testamento, la si è impossessata di tutti i beni, CP_2
mobili ed immobili, caduti in successione, e con atto per notar del Per_1
giorno 8 aprile 2011, rep. n. 47898, ha donato alla figlia (nata CP_1
a CI il 31 luglio 1974), l'area urbana sita in CI, località via Umberto
I vicolo VII, riportata nel catasto fabbricati al foglio 5, particella 1301;
-che dalla perizia grafologica redatta dalla dott.ssa in data Persona_4
12.11.2011, su incarico del PM nel procedimento penale n. 6202/2009
RGNR, si evince che il testamento non è autografo;
-che, per l'effetto, il testamento è nullo ex art. 606, comma 1, c.c. e la donazione è nulla per difetto di causa;
-che di conseguenza si è aperta la successione legittima;
-che, essendo deceduta senza lasciare discendenti Parte_1
diretti, la sua eredità si sarebbe devoluta ai fratelli e alle sorelle e, per quelli premorti, ai rispettivi figli per rappresentazione;
-che, ad eccezione di essa istante, nessuno dei successori ha accettato espressamente l'eredità della de cuius, né ha compiuto atti da cui sia possibile desumere un'accettazione tacita;
-che, essendo ormai decorsi i termini di legge per l'accettazione, essa istante è l'unica erede di cl. 1914 (anche per la quota Parte_1
spettante al proprio cugino , di cui è l'unica erede Persona_3
testamentaria) ed ha pertanto diritto di agire per la restituzione di tutti beni caduti in successione, di cui la si è dolosamente impossessata, nonché CP_2
6 per ottenere la rendicontazione della gestione dei suddetti beni da parte della stessa;
-che nel fabbricato di via Umberto I n. 1 erano custoditi anche dei beni personali di essa istante, di cui pure e si sono CP_2 Parte_20
impossessate dolosamente e che le devono essere restituiti e/o risarciti in caso di smarrimento e/o distruzione;
-che, in subordine, l'istante ha diritto al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, per l'illecito comportamento tenuto dalla che, chiedendo la pubblicazione del testamento, si è CP_2
dolosamente impossessata di tutti i beni caduti in successione e si è impossessata, altresì, di beni personali dell'istante medesima, unitamente alla figlia . CP_1
Ha chiesto, dunque, di “Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606, comma 1, c.c., la nullità e l'invalidità del testamento olografo pubblicato con atto per TA di Villa S. Giovanni del 20/4/2007, Per_1
n. 45226 rep., per mancanza di autografia”; per l'effetto, di “dichiarare che alla morte della de cuius , classe 1914, si è aperta Parte_1
una successione legittima”; di “accertare e dichiarare la nullità e/o
l'invalidità dell'atto di donazione per notar di Villa S. Giovanni Per_1
dell'8/4/2011, n. 47898 rep., per difetto di causa”; di “accertare e dichiarare che nella successione della de cuius Parte_1
(cl.1914) sono caduti i seguenti beni: 1) fabbricato sito in CI alla via
Umberto I n.1, riportato nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1302; 2) Area Urbana sita in CI, riportata nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1301; 3) somma di danaro pari ad €.
15.000,00 relativa agli arretrati di pensione accompagnatoria INPS;
4) tutti i beni mobili ivi esistenti nel fabbricato di cui al punto 1) di
7 appartenenza della de cuius”; di “accertare e dichiarare che l'attrice
(cl. 1977) è l'unica erede legittima della de cuius Parte_1
(cl. 1914), sia in proprio, che come erede del cugino Parte_1
”; di “ordinare, pertanto, alla GN e Persona_3 CP_2
alla signora , quest'ultima relativamente ai beni di cui al CP_1
seguente punto 2) oggetto della donazione nulla, di restituire all'attrice tutti i beni caduti nella successione e, precisamente: 1) fabbricato sito in
CI alla via Umberto I n.1, riportato nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1302; 2) Area Urbana sita in CI, riportata nel
N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1301; 3) somma di danaro pari ad €. 15.000,00 relativa agli arretrati di pensione accompagnatoria
INPS; 4) nonché tutti i beni mobili ivi esistenti nel fabbricato di cui al punto 1)”; di “ordinare, altresì, alle convenute e CP_2 CP_1
a rendere il conto della gestione a far data, la prima, dal gennaio
[...]
2008”, o dalla data che sarebbe stata accertata in corso di causa, e la seconda dal 9/4/2011; in subordine, “previo accertamento e dichiarazione della falsificazione del testamento olografo della de cuius Pt_1
(cl. 1914) ad opera della , e previo accertamento
[...] CP_2
che l'attrice è l'unica erede legittima della de cuius (cl. Parte_1
1914)”, di “condannare la al risarcimento del danno, sia CP_2
patrimoniale e non, a favore dell'attrice, ed ammontante ad €. 200.000,00”
o in quella somma maggiore o minore che sarebbe stata determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
in tutti i casi, “previo accertamento e dichiarazione che nel fabbricato sito in CI alla via Umberto I° n. 1 erano custoditi dei beni personali dell'attrice, … di cui la e CP_2
la se ne sono impossessati”, di “condannare le convenute CP_1
e alla restituzione, in favore della GN CP_2 CP_1
8 , dei suddetti beni o, in caso di loro distruzione e/o Parte_1
smarrimento, per colpa degli stessi, al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in via equitativa”.
§2. Si è costituita , assumendo: CP_1
-che soltanto con l'odierno giudizio è stata formulata, all'autorità giudiziaria, una richiesta espressa di nullità/invalidità dell'atto di liberalità
e solo come conseguenza della nullità di un altro atto, cui è totalmente estranea la convenuta, che ha acquistato, in completa buona fede, la proprietà del bene che ne ha formato oggetto;
-che il procedimento penale n. 5923/11 R.G.N.R. ha visto come imputata, non condannata, esclusivamente e non ha avuto in CP_2
alcun modo ad oggetto l'atto di donazione;
-che sono, inoltre, sono trascorsi più di cinque anni dalla trascrizione dell'atto di donazione, avvenuto nel 2011;
-che, quindi, anche nell'ipotesi in cui venisse dichiarato nullo il testamento olografo e fosse provato un qualsivoglia comportamento doloso da parte della donante , il bene ricevuto per donazione non CP_2
potrebbe rientrare assolutamente nell'eredità della de cuius Pt_1
rimanendo invece nella totale e legittima proprietà di
[...] CP_1
[...]
-che, dunque, l'attrice non ha alcun diritto di agire nei confronti di
- a prescindere dalla legittimità delle pretese avanzate - CP_1
avendo fatto trascorrere il termine di cinque anni previsto per legge dalla trascrizione dell'atto di donazione, scaduto, nel caso di specie, in data 8 aprile 2016;
9 -che assolutamente priva di pregio logico-giuridico è, anche, la richiesta di restituzione di generici beni mobili, presuntivamente presenti all'interno dell'immobile donato nel 2011;
-che alcuna prova è stata data da parte attrice né sulla loro effettiva esistenza né, comunque, in merito alla proprietà;
-che, in ogni caso, la domanda non è meritevole di accoglimento ex art. 1153 c.c.;
-che la perizia grafologica depositata in atti, non essendo stata oggetto di valutazione da parte del giudice penale, ha una credibilità certamente ridotta e parziale e dovrà essere approfondita nel presente procedimento, tramite anche l'escussione del consulente tecnico che l'ha redatta;
-che, infine, non si comprende come l'attrice possa Parte_1
essere dichiarata - in caso di soccombenza della convenuta - CP_2
unica erede della de cuius cl. 1914), atteso che Parte_1
l'eventuale (e improbabile) dichiarazione di nullità del testamento olografo del 05/10/2001 comporterebbe, in realtà, l'apertura della successione legittima, con decorrenza del termine decennale previsto per legge, e tutti i convenuti sarebbero legittimati a partecipare alla divisione dei beni ereditari.
Ha chiesto, per l'effetto, di “Ritenere e dichiarare totalmente infondate le richieste formulate da parte attrice, in quanto prive di adeguata motivazione e sostegno probatorio”; in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarato nullo il testamento olografo del 05/10/2001, di
“ritenere e dichiarare comunque valido e legittimo l'atto di donazione del
08/04/2011, sottraendo l'immobile sito in CI - catastalmente individuato al foglio 5 part. 1301 - e i beni mobili in esso presenti, dal patrimonio ereditario della de cuius ”; sempre in subordine, di Parte_1
10 “ritenere e dichiarare aperta, in caso di accertata nullità del testamento olografo, la successione riguardante l'eredità della de cuius Pt_1
, rigettando la domanda proposta da parte attrice”; di
[...]
condannare, infine, la controparte al pagamento delle spese di lite.
§3. All'udienza del 18.06.2018 è stata dichiarata la contumacia di
, , , CP_2 Parte_3 Parte_6 [...]
, (cl. 57), Pt_5 Parte_4 Parte_7
(cl. 64), , Parte_9 Parte_8 [...]
, , Controparte_3 Parte_11 Pt_7
, (cl. 71), ,
[...] Parte_9 Parte_16
(cl. 79) , , Parte_10 Parte_12 Parte_13
e . Parte_14 Parte_15
Quindi, ordinata, dapprima, la rinotifica della citazione nei confronti di
, dichiarato contumace all'udienza del 02.03.2020, e Parte_2
poi anche nei confronti di quest'ultimo dichiarato Parte_19
contumace, dopo vari tentativi di rinnovazione della notifica, nell'ordinanza del 25 novembre 2024, la causa, istruita con la sola documentazione in atti, sulle conclusioni precisate dal solo procuratore di parte attrice nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 9 luglio 2025, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti difensivi finali.
§4. Ciò premesso, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di estinzione del processo proposta nell'interesse dell'unica convenuta costituita.
Sul punto è bene ricostruire l'iter processuale relativo alle plurime rinnovazioni della notifica della citazione al convenuto Parte_19
La vicenda può essere così riassunta:
11 -all'udienza del 18/06/2018 è stato concesso termine di giorni 60 per rinnovare la notifica della citazione (anche) a e la causa Parte_19
è stata rinviata all'udienza del giorno 08/04/2019;
-a tale udienza è stata dichiarata la contumacia di detto convenuto;
-all'udienza del 02/03/2020 (in cui il procuratore di ha CP_1
messo in evidenza che la notifica effettuata all'estero nei confronti di non era valida in quanto era stata erroneamente Parte_19
utilizzata la Convenzione dell'Aja in luogo della Convenzione effettivamente esistente tra Italia e Canada, così come risultante dalle linee guida del Ministero degli Esteri) è stata revocata la dichiarazione di contumacia di Parte_19
-con ordinanza del 23/03/2020 l'originario Istruttore ha “rilevato che effettivamente la notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto residente in [...], non andava effettuata Parte_19
secondo la Convenzione dell'Aja ma, come indicato nelle linee guida del
Ministero degli Esteri, secondo la Convenzione bilaterale del 17/12/30”; ha, tuttavia, al contempo, considerato che la parte attrice aveva inteso effettuare la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in quanto il suddetto convenuto risulterebbe sconosciuto anche all'estero sulla base di una documentazione non rinvenuta in atti ed ha, quindi, invitato “parte attrice a depositare entro giorni 45 la suddetta documentazione” e rinviato la causa all'udienza del 18.05.2020;
-con ordinanza del 10/12/2020 il G.I., “premesso che dal combinato disposto degli artt. 25 della Convenzione dell'Aja del 1965 e 7 della
Convenzione di Londra del 1930, si evince la possibilità per il soggetto notificante di eseguire la notificazione, alternativamente, seguendo il procedimento dell'una o dell'altra Convenzione”, ha ritenuto valida,
12 contrariamente a quanto affermato nel provvedimento emesso in data
23/03/2020, “la procedura di notificazione eseguita ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, ratificata e resa esecutiva in
Italia con la legge 6 febbraio 1981, n. 42”, salvo sottolineare “che la notificazione eseguita ai sensi della Convenzione dell'Aja in data
28.12.2018 risulta inosservante del disposto di cui all'art. 163-bis co. 1
c.p.c. a norma del quale tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di 150 giorni se il luogo della notificazione si trova all'estero”; ha ritenuto, altresì, “che la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c., ancorché non inesistente, non può dirsi validamente perfezionata;
in primo luogo il notificando non risulta irreperibile o sconosciuto all'indirizzo – Maple Canada' in quanto il plico CodiceFiscale_25
contenente l'atto di citazione da notificare, restituito a parte attrice, riporta la dicitura 'Unclaimed-Non Réclamé' ossia 'Non Ritirato/Non reclamato' e non anche la dizione 'Unavailable/Inconnu' ovvero 'Non disponibile/ Sconosciuto'; in secondo luogo la giurisprudenza esclude
l'applicabilità del disposto ex art. 143 c.p.c. fuori dai casi di cui all'art.
142 co. 1 c.p.c. (Cass. Sez. I Sent. n. 22218 del 27.09.2013)”; ha, dunque, concesso a “parte attrice termine di giorni 60 per rinnovare la notifica nei confronti di e rinviato la causa all'udienza del Parte_19
27/09/2021;
-all'udienza del 13/12/2021 il procuratore dell'attrice ha dichiarato di aver consegnato all'ufficiale giudiziario in data 07/04/2021 l'atto di citazione da notificare nei confronti di e chiesto Parte_19
un rinvio per depositare la prova dell'avvenuta notifica in Canada;
13 -all'udienza del 13/02/2023, davanti al nuovo Istruttore, l'avv.
BAGALA' IN ha dato atto di avere depositato telematicamente copia della pec inviata da parte dell' di Reggio Calabria al Consolato Pt_21
Generale d'Italia di Toronto, concernente la richiesta di informazioni in ordine alla notificazione dell'atto di citazione nei confronti di Pt_19
(inviato con racc. estera in data 08/04/2021), nonché copia della
[...]
pec di risposta, con i relativi allegati, inviata dal dalla Parte_22 Pt_21
quale si evince che non ha ritirato l'atto a lui inviato Parte_19
tramite il servizio postale;
è stata, pertanto, ordinata nuovamente la rinnovazione della notifica della citazione a entro il Parte_19
31/05/2023, con il rinvio della causa per il proseguo all'udienza del
18/12/2023;
-a detta udienza i procuratori di parte attrice hanno chiesto termine per documentare l'avvenuta affissione della notifica all'albo del Consolato
Generale d'Italia a Toronto e la causa è stata rinviata all'udienza del
22/01/2024, riservando all'esito del deposito della documentazione relativa al perfezionamento dell'ultima notifica ogni ulteriore determinazione;
-con ordinanza del 22/01/2024 l'Istruttore ha rilevato che dall'ultima notifica della citazione effettuata a si desume che lo Parte_19
stesso era sconosciuto all'indirizzo indicato e che già emergeva che “il nominativo in oggetto risulta irreperibile nell'anagrafe consolare mondiale informatizzata” (v. all 2 depositato in data 15.12.2023); ha evidenziato, ancora, che sono stati effettuati tutti i possibili tentativi per individuare l'attuale residenza di ed ordinato, pertanto, la Parte_19
rinnovazione della notifica entro il 10/04/2024, secondo le modalità di cui all'art. 143 c.p.c., con l'affissione per venti giorni presso l'albo del
Consolato Generale a Toronto (previa redazione di un nuovo atto di
14 citazione a comparire per la successiva udienza, atto completo di vocatio in ius per detta udienza, dell'invito a costituirsi nel termine stabilito dal codice e degli avvertimenti sulle possibili decadenze, secondo l'indirizzo della S.C. in materia: cfr. Cass. n. 30722 del 2023);
-nell'ordinanza del 25/11/2024 si è dato atto della ritualità della rinnovazione della notifica della citazione a nel rispetto Parte_19
del termine stabilito nell'ordinanza del 22/01/2024, essendo stato attivato il procedimento notificatorio anteriormente al 10/04/2024 e si è sottolineato che, essendosi la notifica perfezionata in data 17/05/2024, sono stati rispettati i termini minimi per comparire ex art. 163 bis c.p.c. in ipotesi di notifica all'estero; è stata, quindi, dichiarata la contumacia di Pt_19
[...]
Orbene, dalla documentazione in atti afferente alle varie notifiche effettuate al suddetto convenuto e dai provvedimenti summenzionati (nei quali si è già presa posizione sulle questioni sollevate dalla convenuta costituita) risulta chiaramente che l'istante ha, di volta in volta, rispettato i termini assegnati per la rinnovazione della notifica, di talché non c'è spazio per l'invocata estinzione del processo.
Né si appalesa determinante a tal fine l'ulteriore vizio della notificazione emergente dall'ordinanza del 22/01/2024 e che è comune anche alle notifiche precedenti. Ed invero, il vizio de quo non ha formato anteriormente oggetto di rilievo e le precedenti rinnovazioni della notifica dell'atto di citazione sono state disposte per altre ragioni. Si è conseguentemente al di fuori dell'ambito di applicazione del disposto dell'art. 307 c.p.c., atteso che l'estinzione del processo discende dalla mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione, ovvero dall'esecuzione dell'ordine oltre il termine perentorio all'uopo stabilito, nonché, secondo
15 una parte della dottrina, dall'esecuzione dell'ordine in maniera difforme da quanto disposto dal giudice, ipotesi non riscontrabili nel caso di specie, in cui nessun comportamento inerte può essere addebitato all'attrice, che ha eseguito correttamente e tempestivamente gli ordini impartiti.
Di conseguenza, il processo non si è estinto.
§5. Sgombrato il capo da tale eccezione preliminare, ritiene il Collegio che la domanda principale proposta dall'attrice meriti accoglimento.
Come è noto, il testamento olografo deve essere redatto nel rispetto di specifiche formalità, in mancanza delle quali l'intera scheda testamentaria deve considerarsi nulla. In particolare, l'art. 602, comma 1, c.c. indica quali requisiti essenziali ad substantiam del testamento olografo l'autografia, la data e la sottoscrizione. La presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento - escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni - e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore. L'autografia, in specie, deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere vergate per intero dal testatore;
pertanto, in assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ex art. 606 comma 1, c.c. e privo di qualsiasi efficacia.
Occorre, altresì, rimarcare che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, per porre fine ad un dibattito giurisprudenziale relativo al riparto dell'onere della prova in relazione alle azioni di accertamento della falsità del testamento, ha chiarito che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo
16 della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo
(sul punto cfr. Cass., Sez. Un., n. 12307 del 2015).
Orbene, nel caso in esame la questione del difetto di autografia è stata sollevata dall'attrice in via principale con la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento olografo pubblicato con atto per notaio di Per_1
Villa San Giovanni del 20.04.2007, rep. n. 45226 rep., e la causa di nullità
è stata identificata nel difetto di autografia del testamento.
Può, quindi, qualificarsi la domanda spiegata come domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento (arg. ex Cass. n.
31974 del 2023).
Ciò detto, non è necessario ai fini della decisione disporre CTU al fine di verificare se il testamento de quo sia o meno autografo, ben potendo utilizzarsi la consulenza grafologica disposta nell'ambito del procedimento penale n. 5923/2011 RGNR, instaurato nei confronti di e CP_2
definito con sentenza del 28/09/2016, con cui il Tribunale di Reggio
Calabria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per essersi il reato estinto per prescrizione.
In proposito, va ricordato che secondo la costante giurisprudenza della
Cassazione il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cass. n. 840 del 2015).
Costituiscono prove atipiche, ad esempio, le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento, i verbali
17 di prove espletati in altri giudizi, gli atti delle indagini preliminari (Cass. n.
3689 del 2021), le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento nel procedimento penale (Cass. n. 1593 del 2017), nonché le consulenze tecniche svolte dal PM (cfr. Cass. n. 30298 del 2023, secondo cui “La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio”. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti).
Ora, nella specie si tratta di una consulenza disposta dal PM nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. (il consulente è stato, altresì, sottoposto ad esame nel corso del dibattimento penale) e le parti, che pure ne hanno avuto la possibilità, non hanno formulato alcun rilievo in ordine alle risultanze della relazione peritale.
Tanto chiarito, è da osservare che il consulente ), dopo Persona_4
un attento esame della scheda testamentaria e delle scritture di
18 comparazione, oltre che del saggio grafico di , ha concluso CP_2
che il testamento in questione non è autografo ed è riferibile alla grafia della CP_2
Il Collegio condivide totalmente e fa proprie le conclusioni e considerazioni tutte espresse nell'elaborato tecnico, i cui risultati possono ritenersi altamente affidabili e non sono oltretutto contestati dalla convenuta costituita.
Detti risultati costituiscono, difatti, l'esito di un iter procedimentale e motivazionale approfondito, e coerentemente ed esaustivamente argomentato, rivelando il testamento segni evidenti di apocrifia, dal momento che la scrittura presenta una “staticità studiata per produrre o meglio riprodurre fedelmente al modello prefissato la parole, la lettera, il tratto”, è “slegata, cioè costellata da continui tracciati interrotti, da frammentazioni all'interno delle parole, talvolta all'interno delle lettere”, ed è connotata da “una serie di incertezze e tremolii nei tracciati che denotano una sorta di timore nella gestione dei movimenti, mancanza di spontaneità, naturalezza nella conduzione generale della scrittura con incursioni talvolta di tracciati più sicuri, fluidi e personalizzati che stridono con lo stile riprodotto”. Inoltre, la grafia della de cuius “ha rivelato sì una mano non avvezza all'attività grafica, che manca di scioltezza e fluidità nello scorrimento dei tracciati, con molti tratti angolosi
e discontinui, tipici peraltro della scrittura senile, ma pur nella mancanza di evoluzione e maturità della grafia, dimostra una certa personalizzazione del moto scrittorio, … non assimilabile alla scrittura del testamento in esame” (v. consulenza, pag. 38), che è frutto “di un lavoro di
FALSIFICAZIONE che ha certamente richiesto un preventivo impegno in esercitazioni per la riproduzione del modello prefigurato, ma non poteva
19 ovviamente sottrarre la mano dal lasciare l'impronta del proprio vissuto, della propria incancellabile individualità” (v. consulenza, pag. 40).
Alla luce di tutto quanto sopra detto, deve pertanto dichiararsi la nullità del testamento olografo datato 5 ottobre 2001, recante in calce la firma
“ ” e pubblicato con verbale del notaio Parte_1 Persona_5
del 20 aprile 2007 rep. n. 45226, racc. n. 12093.
§6. Deve, per l'effetto, dichiararsi aperta la successione legittima di nata a [...] il 1° dicembre 1914 ed ivi deceduta il 9 Parte_1
settembre 2002, in quanto la pronuncia di nullità della delazione testamentaria ha effetto retroattivo, travolgendo l'accettazione del chiamato in base al testamento e determinando ab origine la delazione in favore dei successibili ex lege.
§7. Alla declaratoria di nullità del testamento olografo consegue, altresì, la caducazione dell'atto di donazione per notaio dell'8 aprile 2011, Per_1
rep. n. 47898, racc. n. 13977, in quanto nullo per difetto di causa, essendo il titolo di dante causa di travolto dalla CP_2 CP_1
pronuncia suddetta.
Al riguardo, occorre evidenziare che la S.C., con costante orientamento, si è sempre espressa nel senso di ritenere la nullità della donazione di bene altrui, ancorché non espressamente disciplinata, alla luce della complessiva disciplina dell'istituto (in tal senso, cfr. per tutte Cass. n. 10356 del 2009).
Tale orientamento è stato confermato anche dalle Sezioni Unite, che, con sentenza del 15/03/2016, n. 5068, hanno chiarito come detta invalidità non derivi dall'applicazione, in via analogica, della nullità prevista dall'art. 771
c.c. per la donazione di beni futuri, ma dalla mancanza della causa del negozio di donazione, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l'animus donandi, cioè la
20 consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio (Cass. n.
29661 del 2024; Cass. n. 8018 del 2012; Cass. n. 12325 del 1998; Cass. n.
1411 del 1987; Cass. n. 3621 del 1980), e dovendosi, perciò, applicare l'art. 1418, secondo comma, c.c., allorché sancisce la nullità del contratto quando manchino i requisiti di cui all'art. 1325 c.c., tra cui per l'appunto la causa (v. anche Cass. n. 144 del 2017).
Né in senso contrario può fondatamente deporre nel caso in esame il disposto dell'art. 2652 n. 6 c.c., richiamato dalla convenuta costituita.
Sul punto è bene rimarcare che la norma appena citata, che disciplina gli effetti della trascrizione della domanda di accertamento della nullità degli atti soggetti a trascrizione, fa salvi i diritti che i terzi hanno acquistato dal titolare apparente con atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda suddetta, purché questa non sia stata trascritta nel quinquennio successivo alla data di trascrizione dell'atto impugnato (con lo scopo “di limitare l'efficacia retroattiva e l'opponibilità della pronunzia dichiarativa della nullità”: così Cass. n. 8580 del 2024), sicché soltanto in presenza del duplice presupposto della trascrizione del titolo di acquisto e della mancata trascrizione della domanda dichiarativa della nullità entro il quinquennio (e solo a queste condizioni) è possibile attribuire al primo acquirente, sia ad ogni altro successivo avente causa, una posizione di piena tutela nei confronti della pretesa di invalidità del titolo del dante causa (così sempre
Cass. n. 8580 del 2024). I soggetti qualificati come terzi ai sensi dell'art. 2652, comma 1, n. 6, c.c. sono, in particolare, i soggetti estranei all'atto invalido, che siano aventi causa dell'acquirente, non quelli che non siano parti del giudizio che si apre con la domanda da trascrivere (Cass. n. 1095
21 del 1967; Cass. n. 12974 del 2007), con la conseguenza che nella specie, in rapporto alla donazione, , che è stata parte della donazione CP_1
nulla, non può rivestire la qualità di terzo agli effetti della norma suddetta.
Terzo è, difatti, chi è tale rispetto all'atto nullo, ossia chi è terzo rispetto al rapporto controverso, anche se in ipotesi con la chiamata in causa assume la posizione di parte del processo.
Del resto, se con la trascrizione si intende provocare il risultato di una presunzione di conoscenza nei confronti degli interessati alle vicende cui la trascrizione stessa si riferisce, tale scopo appare del tutto ultroneo quando l'atto da trascrivere sia lo stesso atto che produce, nei confronti dell'interessato, la conoscenza piena e non indiretta o presunta della vicenda medesima.
§8. Occorre poi tener conto che l'attrice ha proposto all'udienza ex art. 183 c.p.c. del giorno 08/04/2019 la domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita per TA del Persona_2
29.03.2017 n. rep. 245/185, con cui ha venduto a CP_2 CP_1
il “Piccolo fabbricato di vecchissima costruzione, composto da unico
[...]
vano di venti metri quadrati circa, parzialmente diroccato e privo di rifiniture, pavimentazione ed impianti, ad una elevazione fuori terra, provvisto di una vecchia copertura in lamiera (non più integra), limitante: col detto vicolo VII di via Umberto I, e, proseguendo in senso orario, con le particelle 1303, 1299 e 1301; riportato nel catasto fabbricati del
Comune di CI (ove risulta correttamente intestato) al foglio 5, particella
1302, piano T, categoria C/3”, cespite che -secondo la dichiarazione delle venditrice- “le è pervenuto dall'eredità della zia , nata il Parte_1
1° dicembre 1914 a CI … (dichiarazione di successione registrata a
Reggio Cal. il 18 luglio 2007 al n. 30, vol. 153, ed ivi trascritta il 12
22 dicembre 2007 ai nn. 30278/20650), eredità regolata dal testamento olografo del 5 ottobre 2001, pubblicato con verbale ricevuto il 20 aprile
2007 dal Notaio , rep. 45226, registrato a Reggio Cal. il 3 Persona_5
maggio 2007 al n. 1091, testamento col quale la suddetta è CP_2
stata istituita erede universale”.
Tale domanda è stata poi reiterata nella memoria del 23.12.2024, in cui sono state “precisate” e “modificate” le domande di parte attrice nei termini che seguono: “Voglia il Tribunale adito, con vittoria di spese e competenze, così disporre: -Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
606, comma 1, c.c., la nullità e l'invalidità del testamento olografo pubblicato con atto per TA di Villa S. Giovanni del 20/4/2007, Per_1
n. 45226 rep., per mancanza di autografia;
-per l'effetto, dichiarare che alla morte della de cuius , classe 1914, si è aperta una Parte_1
successione legittima;
-accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o inefficacia dell'atto di donazione per notar di Villa S. Giovanni Per_1
dell'8/4/2011, n. 47898 rep., e dell'atto di compravendita per TA di Bagnara Calabra del 23.09.2027 n. rep. 245/185, Persona_2
entrambi per difetto di causa essendo stati disposti dal falso erede e apparente proprietario;
-accertare e dichiarare che nella successione della de cuius (cl.1914) sono caduti i seguenti beni: 1) Parte_1
fabbricato sito in CI alla via Umberto I n.1, riportato nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1302; 2) Area Urbana sita in CI, riportata nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1301; 3) somma di danaro pari ad €. 15.000,00 relativa agli arretrati di pensione accompagnatoria INPS;
4) tutti i beni mobili ivi esistenti nel fabbricato di cui al punto 1) di appartenenza della de cuius;
-accertare e dichiarare che
l'attrice (cl. 1977) è l'unica erede legittima della de Parte_1
23 cuius (cl. 1914), sia in proprio, che come erede del Parte_1
cugino ; - ordinare, pertanto, alla GN Persona_3 [...]
e alla signora , quest'ultima relativamente ai beni di CP_2 CP_1
cui ai seguenti punti 2) oggetto della donazione nulla e 1) oggetto della compravendita nulla, di restituire all'attrice tutti i beni caduti nella successione e, precisamente: 1) fabbricato sito in CI alla via Umberto I
n.1, riportato nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1302; 2)
Area Urbana sita in CI, riportata nel N.C.E.U. di detto comune al foglio
5, particella 1301; 3) somma di danaro pari ad €. 15.000,00 relativa agli arretrati di pensione accompagnatoria INPS;
4) nonché tutti i beni mobili ivi esistenti nel fabbricato di cui al punto 1); -ordinare, altresì, alle convenute e a rendere il conto della gestione a CP_2 CP_1
far data, la prima, dal gennaio 2008 o dalla data che verrà accertata in corso di causa, e la seconda, quanto al bene sito in CI e riportato in
N.C.E.U. al foglio 5, particella 1302 dal 23.09.2017, mentre per il bene sito in CI e riportato nel N.C.E.U. al foglio 5, particella 1301 dal
9/4/2011; In subordine: -previo accertamento e dichiarazione della falsificazione del testamento olografo della de cuius Parte_1
(cl.1914) ad opera della , e previo accertamento che l'attrice CP_2
è l'unica erede legittima della de cuius (cl. 1914), Parte_1
condannare la al risarcimento del danno, sia patrimoniale e non, a CP_2
favore dell'attrice, ed ammontante ad €. 200.000,00 o in quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia. In tutti i casi: -previo accertamento e dichiarazione che nel fabbricato sito in CI alla via Umberto I° n. 1 erano custoditi dei beni personali dell'attrice, meglio descritti in premessa e di cui la CP_2
e la se ne sono impossessati, condannare le convenute CP_1 CP_2
24 e alla restituzione, in favore della GN CP_2 CP_1 Pt_1
, dei suddetti beni o, in caso di loro distruzione e/o smarrimento,
[...]
per colpa degli stessi, al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in via equitativa”.
Ora, come è noto, all'udienza ex art. 183 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. può precisare o modificare le domande già proposte.
In particolare, l'orientamento giurisprudenziale più recente consente la mutatio libelli nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ricorrendo determinate condizioni: “Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato...” (così Cass. n. 18546 del 2020; conf. Cass., Sez. Un., n. 22404 del 2018; Cass. n. 32952 del 2024; Cass. n. 4105 del 2024; Cass. n. 22502 del 2023; Cass. n. 14779 del 2023; Cass. n. 22539 del 2022).
Orbene, alla luce dei princìpi di diritto appena esposti e sulla scorta degli atti ed eventi processuali sopra illustrati, il Tribunale reputa che la domanda proposta dall'attrice all'udienza del giorno 08/04/2019, non essendo in alcun modo conseguenziale alle difese della convenuta costituita
25 (che non ha menzionato nella comparsa di costituzione e risposta il suddetto atto di compravendita) ed essendo priva del carattere della teleologica "complanarità", atteso che si aggiunge alle domande originariamente spiegate e non si sostituisce (in tutto in parte) ad esse, deve essere dichiarata inammissibile in questa sede.
§9. Tenuto conto, ad ogni modo, che la compravendita per TA del 29.03.2017 n. rep. 245/185 può produrre soltanto effetti Persona_2
obbligatori ex art. 1479 c.c., pur se l'altruità del bene non risulta dal titolo, non avendo efficacia invalidante del contratto di compravendita di cosa altrui neppure l'erroneo convincimento del venditore di alienare cosa propria (cfr. per tutte Cass. n. 15581 del 2022), nella fattispecie peraltro di dubbia configurabilità, può dichiararsi che nella successione della de cuius
(cl.1914) sono caduti i seguenti beni immobili: “(1) Parte_1
fabbricato sito in CI alla via Umberto I n.1, riportato nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1302; 2) Area Urbana sita in CI, riportata nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1301”.
Non vi è prova, invece, che facciano parte dell'asse ereditario anche “i beni mobili ivi esistenti nel fabbricato di cui al punto 1) di appartenenza della de cuius” e la “somma di danaro pari ad €. 15.000,00 relativa agli arretrati di pensione accompagnatoria INPS”.
Ed invero, sotto quest'ultimo profilo è da rilevare che la direzione provinciale di Reggio Calabria dell'INPS ha già comunicato che “non è possibile fornire riscontro alle informazioni richieste in quanto gli archivi informatici dei pagamenti Inps decorrono dal 2005 e la pensione dell'interessata è stata eliminata per decesso nel 2002” e che, inoltre,
“considerato il decorso del tempo, non è più disponibile eventuale documentazione cartacea” (v. pec a firma del responsabile della “linea
26 NBSS” del 22 gennaio 2025), ragione per la quale è apparsa superflua una ulteriore richiesta di informazioni.
A ciò deve aggiungersi che il capitolo D) della prova per testi offerta dall'attrice (“vero è che successivamente alla morte della De cuius Pt_1
, deceduta nell'anno 2002, le somme a lei riconosciute nel
[...]
settembre 2000 a titolo di arretrati di pensione accompagnatoria, sono state erogate dall'Inps alla signora che si è proclamata CP_2
erede a titolo universale”) è stato correttamente ritenuto, per un verso, generico e per altro verso inconducente, perché comunque non idoneo a dimostrare l'ammontare delle somme che ne formano oggetto.
Non è dato, dunque, sapere quale importo sia stato erogato dall'INPS a
, a titolo di “arretrati di pensione accompagnatoria” dopo il CP_2
decesso di cl. 1914. Parte_1
Sotto l'altro versante, è sufficiente poi mettere in evidenza che non sono state offerte prove atte a dimostrare quali sarebbero i dedotti beni mobili appartenenti alla de cuius presenti nel fabbricato.
§10. Sulla scorta di analoghe argomentazioni va, altresì, disattesa la domanda di parte attrice volta a conseguire la restituzione dei beni di sua proprietà che si troverebbero nel fabbricato sito in CI alla via Umberto I,
n. 1, giacché il capitolo C) all'uopo articolato (“vero è che nel fabbricato sito in CI alla via Umberto I° n. 1, dove la signora Parte_1
cl. 1977 aveva abitato con la de cuius, erano custoditi anche i seguenti beni personali appartenenti alla classe 77 che si Parte_1
trovavano lì al momento del sequestro penale: due lavatrici funzionanti, un giradischi antico, una cucina elettrica, due stufe elettriche, dei quadri, due bauletti antichi e una vetrinetta antica”) non solo è del tutto generico, ma
27 non vale a comprovare 'a monte' la proprietà dei beni suddetti (non altrimenti individuati) in capo all'istante.
§11. Vanno parimenti rigettate le ulteriori domande di parte attrice, tutte spiegate sul presupposto che la medesima sia l'unica erede di Pt_1
cl. 1914.
[...]
L'istante, difatti, non ha proposto una apposita domanda volta ad accertare l'estinzione per prescrizione del diritto dei convenuti di accettare l'eredità in questione, domanda rispetto alla quale la stessa aveva evidente interesse e che non può ritenersi insita nella deduzione circa la mancata accettazione, espressa o tacita, dell'eredità da parte degli altri “successori”
e circa il decorso dei “termini previsti dalla legge per l'accettazione”, contenuta nella citazione. Peraltro, la tesi prospettata dall'attrice non sarebbe comunque condivisibile nel merito, poiché, pur essendo spirato il termine decennale dall'apertura della successione, i chiamati (tra cui rientra pure la convenuta costituita) avrebbero ancora la possibilità di divenire eredi (arg. ex Cass. n. 390 del 2025, secondo cui “il chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita all'eredità anche dopo che è decorso il termine di prescrizione quando nessuno degli interessati eccepisca l'estinzione per prescrizione del diritto di accettazione, eccezione che non è rilevabile d'ufficio, ma soggiace alle preclusioni fissate dalla legge processuale...”).
Non può, inoltre, sottacersi che, stando all'assunto di Parte_1
cl. 1977, i beni in questione sarebbero ormai nella disponibilità di CP_1
che, a differenza di , rientra tra i successibili ex lege, al
[...] CP_2
pari dell'istante, di talché non possono essere restituiti a quest'ultima in forza della qualità dedotta in citazione, facendo parte dell'asse ereditario di cl. 1914. Parte_1
28 §12. Né tantomeno vi è spazio per il chiesto rendiconto, atteso che la ratio dell'art. 723 c.c. risiede nel fatto che chiunque svolga attività nell'interesse di altri deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere e, in particolare, quegli atti da cui scaturiscono partite di dare e avere;
infatti, oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi finalizzata a calcolare, nella ripartizione dei frutti, le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e a definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sé stante, fondato, al pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria o ad un mandato ad amministrare (Cass. n. 18857 del 2018; Cass. n. 30552 del 2011; Cass. n. 6358 del 1993).
Può dunque procedersi al rendiconto, laddove non solo vi sia apposita istanza in tale senso, ma siano anche indicati i presupposti di fatto del relativo obbligo (Cass. n. 1319 del 2024; Cass. n. 25120 del 2018; Cass. n.
1458 del 2002), cosa che nella fattispecie difetta (si legge in citazione unicamente che cl. 1977 “ha diritto di agire…per Parte_1
ottenere la rendicontazione della gestione” dei beni caduti in successione da parte di ). CP_2
§13. Va, in ultimo, rigettata anche la domanda risarcitoria, formulata del resto in termini del tutto generici, per assoluta carenza di prova dell'an e del quantum debeatur.
§14. Atteso l'esito complessivo della controversia, che vede l'attrice parzialmente vittoriosa, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come modificati dal
D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, vanno compensate per
29 metà e poste per la restante metà a carico della convenuta costituita, con liquidazione del relativo importo in favore dell'istante per le prime due fasi e per una parte della fase di trattazione ed in favore dell'Erario per la restante parte e per la fase decisionale, risalendo l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (intervenuta con delibera del COA di Reggio
Calabria del 20.02.2025) soltanto al 19.02.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così dispone:
1) dichiara la nullità del testamento olografo apparentemente di Pt_1
cl. 1914 datato 5 ottobre 2001 e pubblicato con verbale del notaio
[...]
del 20 aprile 2007 rep. n. 45226, racc. n. 12093; Persona_5
2) dichiara aperta la successione legittima di nata a Parte_1
CI il 1° dicembre 1914 ed ivi deceduta il 9 settembre 2002;
3) dichiara la nullità dell'atto di donazione per TA dell'8 Per_1
aprile 2011, rep. n. 47898, racc. n. 13977;
4) dichiara inammissibile la domanda volta all'accertamento e dichiarazione di nullità del contratto di compravendita per TA Persona_2
del 29.03.2017 n. rep. 245/185;
5) dichiara che nella successione della de cuius Parte_1
(cl.1914) sono caduti i seguenti beni immobili: 1) fabbricato sito in CI alla via Umberto I n.1, riportato nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1302; 2) Area Urbana sita in CI, riportata nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1301”;
6) rigetta le altre domande di parte attrice;
7) condanna a pagare metà delle spese di lite, frazione CP_1
liquidata, in favore dell'attrice, in €526,95 per esborsi ed in €2.238,75
30 934,5 per compensi ed in favore dell'Erario in €2.256,75 per compensi, il tutto oltre al rimborso forfettario delle spese, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
resta compensata la restante metà.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile del 31 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Antonella Stilo
31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio, nella persona dei sigg.:
Dott.ssa Antonella STILO Presidente rel.
Dott. Dionisio PANTANO Giudice
Dott.ssa Lucia DELFINO Giudice ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4582/2017 del Registro Generale Contenzioso, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
9 luglio 2025, previa concessione dei termini di rito per il deposito di scritti difensivi finali, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il giorno 08.11.1977, con il patrocinio dell'avv. BAGALA'
IN, attrice
E
(C.F.: ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
31.07.1974, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. PANEBIANCO FELICE e dall'avv. BRIGANTI GRAZIA,
1 convenuta
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il CP_2 C.F._3
04.03.1949, (C.F: ), nato a Parte_2 C.F._4
CI (RC) il 22.11.1948, (C.F. ), Parte_3 C.F._5
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_4
), nata a [...] il [...], C.F._6 [...]
(C.F. ), nato a [...] il Pt_5 C.F._7
27.03.1951, (C.F.: ), nata a Parte_6 C.F._8
Reggio Calabria il 20.02.1954, (C.F.: Parte_7
), nata a [...] il [...], C.F._9 Pt_8
(C.F.: , nata a [...] il [...],
[...] C.F._10
(C.F.: ), nata a [...] Parte_9 C.F._11
(RC) il 22.01.1964, (C.F.: Parte_10
), nato a [...] il [...], C.F._12 Pt_11
(C.F.: , nata a [...] il
[...] C.F._13
02.08.1976, (C.F.: ), nato a [...] Parte_12 C.F._14
(RC) il 03.10.1968, (C.F.: , Parte_13 C.F._15
nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_14
), nato a [...] il [...], C.F._16 [...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Pt_15 C.F._17
(C.F.: ), nata a [...] Parte_7 C.F._18
(RC) l'11.01.1970, (C.F.: Parte_9
), nata a [...] il [...], C.F._19 Pt_16
(C.F.: , nata a [...] il [...],
[...] C.F._20
(C.F.: ), nato a [...] Parte_10 C.F._21
il 14.05.1979, (C.F.: ), nata a Parte_17 C.F._22
2 CI (RC) il 23.11.1983, (C.F.: Parte_18
), nato a [...] il [...], e C.F._23 Pt_19
(C.F.: ), nato a [...] il
[...] C.F._24
02.05.1966, convenuti contumaci avente per oggetto: “Altri istituti relativi alle successioni”
Conclusioni delle parti
Ha precisato le conclusioni il solo procuratore di nei Parte_1
termini che seguono: “Si chiede che il Tribunale adito voglia: in via preliminare: -accertare e dichiarare la validità ed efficacia del procedimento notificatorio perfezionatesi nei confronti di Pt_19
-previa revoca del provvedimento del 14.05.2025, ammettere
[...]
tutti i mezzi istruttori fin qui richiesti;
conseguentemente: -Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606, comma 1, c.c., la nullità e
l'invalidità del testamento olografo pubblicato con atto per TA Per_1
di Villa S. Giovanni del 20/4/2007, n. 45226 rep., per mancanza di autografia;
-per l'effetto, dichiarare che alla morte della de cuius Pt_1
, classe 1914, si è aperta una successione legittima;
-accertare e
[...]
dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o inefficacia dell'atto di donazione per notar di Villa S. Giovanni dell'8/4/2011, n. 47898 rep., e Per_1
dell'atto di compravendita per TA di Bagnara Calabra del Persona_2
23.09.2027 n. rep. 245/185, entrambi per difetto di causa essendo stati disposti dal falso erede e apparente proprietario;
-accertare e dichiarare che nella successione della de cuius (cl.1914) sono Parte_1
caduti i seguenti beni: 1) fabbricato sito in CI alla via Umberto I n.1, riportato nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1302; 2) Area
Urbana sita in CI, riportata nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5,
3 particella 1301; 3) somma di danaro pari ad €. 15.000,00 relativa agli arretrati di pensione accompagnatoria INPS;
4) tutti i beni mobili ivi esistenti nel fabbricato di cui al punto 1) di appartenenza della de cuius;
- accertare e dichiarare che l'attrice (cl. 1977) è l'unica Parte_1
erede legittima della de cuius (cl. 1914), sia in proprio, Parte_1
che come erede del cugino;
- ordinare, pertanto, alla Persona_3
GN e alla signora , quest'ultima CP_2 CP_1
relativamente ai beni di cui ai seguenti punti 2) oggetto della donazione nulla e 1) oggetto della compravendita nulla, di restituire all'attrice tutti i beni caduti nella successione e, precisamente: 1) fabbricato sito in CI alla via Umberto I n.1, riportato nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1302; 2) Area Urbana sita in CI, riportata nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1301; 3) somma di danaro pari ad €.
15.000,00 relativa agli arretrati di pensione accompagnatoria INPS;
4) nonché tutti i beni mobili ivi esistenti nel fabbricato di cui al punto 1); - ordinare, altresì, alle convenute e a rendere il CP_2 CP_1
conto della gestione a far data, la prima, dal gennaio 2008 o dalla data che verrà accertata in corso di causa, e la seconda, quanto al bene sito in
CI e riportato in N.C.E.U. al foglio 5, particella 1302 dal 23.09.2017, mentre per il bene sito in CI e riportato nel N.C.E.U. al foglio 5, particella 1301 dal 9/4/2011; In subordine: - previo accertamento e dichiarazione della falsificazione del testamento olografo della de cuius
(cl.1914) ad opera della , e previo Parte_1 CP_2
accertamento che l'attrice è l'unica erede legittima della de cuius Pt_1
(cl. 1914), condannare la al risarcimento del danno, sia
[...] CP_2
patrimoniale e non, a favore dell'attrice, ed ammontante ad €. 200.000,00
o in quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di
4 causa e ritenuta di giustizia. In tutti i casi: - previo accertamento e dichiarazione che nel fabbricato sito in CI alla via Umberto I° n. 1 erano custoditi dei beni personali dell'attrice, meglio descritti in premessa
e di cui la e la se ne sono impossessati, CP_2 CP_1
condannare le convenute e alla restituzione, in CP_2 CP_1
favore della GN , dei suddetti beni o, in caso di loro Parte_1
distruzione e/o smarrimento, per colpa degli stessi, al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in via equitativa;
Il tutto con vittoria di spese e competenze”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. ha convenuto in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale , , , CP_1 CP_2 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , Pt_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Pt_11
, , , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 Parte_7 Parte_9
, , , Parte_16 Parte_10 Parte_17
e deducendo: Parte_18 Parte_19
-che in data 09.09.2002 è deceduta in CI (RC) zia Parte_1
di essa istante e dei convenuti;
-che nella successione sono caduti i seguenti beni: 1) fabbricato sito in
CI (RC) alla via Umberto I n. 1, riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 5, particella 1302; 2) area urbana sita in CI, riportata nel NCEU di detto Comune al foglio 5, particella 1301; 3) somma di denaro pari ad
€15.000,00 relativa agli arretrati di pensione accompagnatoria INPS;
4) tutti i beni mobili esistenti nel fabbricato di cui al punto 1);
5 -che nel 2009 essa istante ha scoperto che la propria madre,
[...]
(nata a [...] il [...]), ha proceduto, con atto per TA CP_2
di Villa San Giovanni del 20 aprile 2007, n. 45226 rep., alla Per_1
pubblicazione di un testamento olografo della de cuius Parte_1
sulla base del quale la risultava l'unica erede della stessa;
CP_2
-che, in virtù di tale testamento, la si è impossessata di tutti i beni, CP_2
mobili ed immobili, caduti in successione, e con atto per notar del Per_1
giorno 8 aprile 2011, rep. n. 47898, ha donato alla figlia (nata CP_1
a CI il 31 luglio 1974), l'area urbana sita in CI, località via Umberto
I vicolo VII, riportata nel catasto fabbricati al foglio 5, particella 1301;
-che dalla perizia grafologica redatta dalla dott.ssa in data Persona_4
12.11.2011, su incarico del PM nel procedimento penale n. 6202/2009
RGNR, si evince che il testamento non è autografo;
-che, per l'effetto, il testamento è nullo ex art. 606, comma 1, c.c. e la donazione è nulla per difetto di causa;
-che di conseguenza si è aperta la successione legittima;
-che, essendo deceduta senza lasciare discendenti Parte_1
diretti, la sua eredità si sarebbe devoluta ai fratelli e alle sorelle e, per quelli premorti, ai rispettivi figli per rappresentazione;
-che, ad eccezione di essa istante, nessuno dei successori ha accettato espressamente l'eredità della de cuius, né ha compiuto atti da cui sia possibile desumere un'accettazione tacita;
-che, essendo ormai decorsi i termini di legge per l'accettazione, essa istante è l'unica erede di cl. 1914 (anche per la quota Parte_1
spettante al proprio cugino , di cui è l'unica erede Persona_3
testamentaria) ed ha pertanto diritto di agire per la restituzione di tutti beni caduti in successione, di cui la si è dolosamente impossessata, nonché CP_2
6 per ottenere la rendicontazione della gestione dei suddetti beni da parte della stessa;
-che nel fabbricato di via Umberto I n. 1 erano custoditi anche dei beni personali di essa istante, di cui pure e si sono CP_2 Parte_20
impossessate dolosamente e che le devono essere restituiti e/o risarciti in caso di smarrimento e/o distruzione;
-che, in subordine, l'istante ha diritto al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, per l'illecito comportamento tenuto dalla che, chiedendo la pubblicazione del testamento, si è CP_2
dolosamente impossessata di tutti i beni caduti in successione e si è impossessata, altresì, di beni personali dell'istante medesima, unitamente alla figlia . CP_1
Ha chiesto, dunque, di “Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606, comma 1, c.c., la nullità e l'invalidità del testamento olografo pubblicato con atto per TA di Villa S. Giovanni del 20/4/2007, Per_1
n. 45226 rep., per mancanza di autografia”; per l'effetto, di “dichiarare che alla morte della de cuius , classe 1914, si è aperta Parte_1
una successione legittima”; di “accertare e dichiarare la nullità e/o
l'invalidità dell'atto di donazione per notar di Villa S. Giovanni Per_1
dell'8/4/2011, n. 47898 rep., per difetto di causa”; di “accertare e dichiarare che nella successione della de cuius Parte_1
(cl.1914) sono caduti i seguenti beni: 1) fabbricato sito in CI alla via
Umberto I n.1, riportato nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1302; 2) Area Urbana sita in CI, riportata nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1301; 3) somma di danaro pari ad €.
15.000,00 relativa agli arretrati di pensione accompagnatoria INPS;
4) tutti i beni mobili ivi esistenti nel fabbricato di cui al punto 1) di
7 appartenenza della de cuius”; di “accertare e dichiarare che l'attrice
(cl. 1977) è l'unica erede legittima della de cuius Parte_1
(cl. 1914), sia in proprio, che come erede del cugino Parte_1
”; di “ordinare, pertanto, alla GN e Persona_3 CP_2
alla signora , quest'ultima relativamente ai beni di cui al CP_1
seguente punto 2) oggetto della donazione nulla, di restituire all'attrice tutti i beni caduti nella successione e, precisamente: 1) fabbricato sito in
CI alla via Umberto I n.1, riportato nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1302; 2) Area Urbana sita in CI, riportata nel
N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1301; 3) somma di danaro pari ad €. 15.000,00 relativa agli arretrati di pensione accompagnatoria
INPS; 4) nonché tutti i beni mobili ivi esistenti nel fabbricato di cui al punto 1)”; di “ordinare, altresì, alle convenute e CP_2 CP_1
a rendere il conto della gestione a far data, la prima, dal gennaio
[...]
2008”, o dalla data che sarebbe stata accertata in corso di causa, e la seconda dal 9/4/2011; in subordine, “previo accertamento e dichiarazione della falsificazione del testamento olografo della de cuius Pt_1
(cl. 1914) ad opera della , e previo accertamento
[...] CP_2
che l'attrice è l'unica erede legittima della de cuius (cl. Parte_1
1914)”, di “condannare la al risarcimento del danno, sia CP_2
patrimoniale e non, a favore dell'attrice, ed ammontante ad €. 200.000,00”
o in quella somma maggiore o minore che sarebbe stata determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
in tutti i casi, “previo accertamento e dichiarazione che nel fabbricato sito in CI alla via Umberto I° n. 1 erano custoditi dei beni personali dell'attrice, … di cui la e CP_2
la se ne sono impossessati”, di “condannare le convenute CP_1
e alla restituzione, in favore della GN CP_2 CP_1
8 , dei suddetti beni o, in caso di loro distruzione e/o Parte_1
smarrimento, per colpa degli stessi, al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in via equitativa”.
§2. Si è costituita , assumendo: CP_1
-che soltanto con l'odierno giudizio è stata formulata, all'autorità giudiziaria, una richiesta espressa di nullità/invalidità dell'atto di liberalità
e solo come conseguenza della nullità di un altro atto, cui è totalmente estranea la convenuta, che ha acquistato, in completa buona fede, la proprietà del bene che ne ha formato oggetto;
-che il procedimento penale n. 5923/11 R.G.N.R. ha visto come imputata, non condannata, esclusivamente e non ha avuto in CP_2
alcun modo ad oggetto l'atto di donazione;
-che sono, inoltre, sono trascorsi più di cinque anni dalla trascrizione dell'atto di donazione, avvenuto nel 2011;
-che, quindi, anche nell'ipotesi in cui venisse dichiarato nullo il testamento olografo e fosse provato un qualsivoglia comportamento doloso da parte della donante , il bene ricevuto per donazione non CP_2
potrebbe rientrare assolutamente nell'eredità della de cuius Pt_1
rimanendo invece nella totale e legittima proprietà di
[...] CP_1
[...]
-che, dunque, l'attrice non ha alcun diritto di agire nei confronti di
- a prescindere dalla legittimità delle pretese avanzate - CP_1
avendo fatto trascorrere il termine di cinque anni previsto per legge dalla trascrizione dell'atto di donazione, scaduto, nel caso di specie, in data 8 aprile 2016;
9 -che assolutamente priva di pregio logico-giuridico è, anche, la richiesta di restituzione di generici beni mobili, presuntivamente presenti all'interno dell'immobile donato nel 2011;
-che alcuna prova è stata data da parte attrice né sulla loro effettiva esistenza né, comunque, in merito alla proprietà;
-che, in ogni caso, la domanda non è meritevole di accoglimento ex art. 1153 c.c.;
-che la perizia grafologica depositata in atti, non essendo stata oggetto di valutazione da parte del giudice penale, ha una credibilità certamente ridotta e parziale e dovrà essere approfondita nel presente procedimento, tramite anche l'escussione del consulente tecnico che l'ha redatta;
-che, infine, non si comprende come l'attrice possa Parte_1
essere dichiarata - in caso di soccombenza della convenuta - CP_2
unica erede della de cuius cl. 1914), atteso che Parte_1
l'eventuale (e improbabile) dichiarazione di nullità del testamento olografo del 05/10/2001 comporterebbe, in realtà, l'apertura della successione legittima, con decorrenza del termine decennale previsto per legge, e tutti i convenuti sarebbero legittimati a partecipare alla divisione dei beni ereditari.
Ha chiesto, per l'effetto, di “Ritenere e dichiarare totalmente infondate le richieste formulate da parte attrice, in quanto prive di adeguata motivazione e sostegno probatorio”; in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarato nullo il testamento olografo del 05/10/2001, di
“ritenere e dichiarare comunque valido e legittimo l'atto di donazione del
08/04/2011, sottraendo l'immobile sito in CI - catastalmente individuato al foglio 5 part. 1301 - e i beni mobili in esso presenti, dal patrimonio ereditario della de cuius ”; sempre in subordine, di Parte_1
10 “ritenere e dichiarare aperta, in caso di accertata nullità del testamento olografo, la successione riguardante l'eredità della de cuius Pt_1
, rigettando la domanda proposta da parte attrice”; di
[...]
condannare, infine, la controparte al pagamento delle spese di lite.
§3. All'udienza del 18.06.2018 è stata dichiarata la contumacia di
, , , CP_2 Parte_3 Parte_6 [...]
, (cl. 57), Pt_5 Parte_4 Parte_7
(cl. 64), , Parte_9 Parte_8 [...]
, , Controparte_3 Parte_11 Pt_7
, (cl. 71), ,
[...] Parte_9 Parte_16
(cl. 79) , , Parte_10 Parte_12 Parte_13
e . Parte_14 Parte_15
Quindi, ordinata, dapprima, la rinotifica della citazione nei confronti di
, dichiarato contumace all'udienza del 02.03.2020, e Parte_2
poi anche nei confronti di quest'ultimo dichiarato Parte_19
contumace, dopo vari tentativi di rinnovazione della notifica, nell'ordinanza del 25 novembre 2024, la causa, istruita con la sola documentazione in atti, sulle conclusioni precisate dal solo procuratore di parte attrice nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 9 luglio 2025, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti difensivi finali.
§4. Ciò premesso, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di estinzione del processo proposta nell'interesse dell'unica convenuta costituita.
Sul punto è bene ricostruire l'iter processuale relativo alle plurime rinnovazioni della notifica della citazione al convenuto Parte_19
La vicenda può essere così riassunta:
11 -all'udienza del 18/06/2018 è stato concesso termine di giorni 60 per rinnovare la notifica della citazione (anche) a e la causa Parte_19
è stata rinviata all'udienza del giorno 08/04/2019;
-a tale udienza è stata dichiarata la contumacia di detto convenuto;
-all'udienza del 02/03/2020 (in cui il procuratore di ha CP_1
messo in evidenza che la notifica effettuata all'estero nei confronti di non era valida in quanto era stata erroneamente Parte_19
utilizzata la Convenzione dell'Aja in luogo della Convenzione effettivamente esistente tra Italia e Canada, così come risultante dalle linee guida del Ministero degli Esteri) è stata revocata la dichiarazione di contumacia di Parte_19
-con ordinanza del 23/03/2020 l'originario Istruttore ha “rilevato che effettivamente la notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto residente in [...], non andava effettuata Parte_19
secondo la Convenzione dell'Aja ma, come indicato nelle linee guida del
Ministero degli Esteri, secondo la Convenzione bilaterale del 17/12/30”; ha, tuttavia, al contempo, considerato che la parte attrice aveva inteso effettuare la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in quanto il suddetto convenuto risulterebbe sconosciuto anche all'estero sulla base di una documentazione non rinvenuta in atti ed ha, quindi, invitato “parte attrice a depositare entro giorni 45 la suddetta documentazione” e rinviato la causa all'udienza del 18.05.2020;
-con ordinanza del 10/12/2020 il G.I., “premesso che dal combinato disposto degli artt. 25 della Convenzione dell'Aja del 1965 e 7 della
Convenzione di Londra del 1930, si evince la possibilità per il soggetto notificante di eseguire la notificazione, alternativamente, seguendo il procedimento dell'una o dell'altra Convenzione”, ha ritenuto valida,
12 contrariamente a quanto affermato nel provvedimento emesso in data
23/03/2020, “la procedura di notificazione eseguita ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, ratificata e resa esecutiva in
Italia con la legge 6 febbraio 1981, n. 42”, salvo sottolineare “che la notificazione eseguita ai sensi della Convenzione dell'Aja in data
28.12.2018 risulta inosservante del disposto di cui all'art. 163-bis co. 1
c.p.c. a norma del quale tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di 150 giorni se il luogo della notificazione si trova all'estero”; ha ritenuto, altresì, “che la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c., ancorché non inesistente, non può dirsi validamente perfezionata;
in primo luogo il notificando non risulta irreperibile o sconosciuto all'indirizzo – Maple Canada' in quanto il plico CodiceFiscale_25
contenente l'atto di citazione da notificare, restituito a parte attrice, riporta la dicitura 'Unclaimed-Non Réclamé' ossia 'Non Ritirato/Non reclamato' e non anche la dizione 'Unavailable/Inconnu' ovvero 'Non disponibile/ Sconosciuto'; in secondo luogo la giurisprudenza esclude
l'applicabilità del disposto ex art. 143 c.p.c. fuori dai casi di cui all'art.
142 co. 1 c.p.c. (Cass. Sez. I Sent. n. 22218 del 27.09.2013)”; ha, dunque, concesso a “parte attrice termine di giorni 60 per rinnovare la notifica nei confronti di e rinviato la causa all'udienza del Parte_19
27/09/2021;
-all'udienza del 13/12/2021 il procuratore dell'attrice ha dichiarato di aver consegnato all'ufficiale giudiziario in data 07/04/2021 l'atto di citazione da notificare nei confronti di e chiesto Parte_19
un rinvio per depositare la prova dell'avvenuta notifica in Canada;
13 -all'udienza del 13/02/2023, davanti al nuovo Istruttore, l'avv.
BAGALA' IN ha dato atto di avere depositato telematicamente copia della pec inviata da parte dell' di Reggio Calabria al Consolato Pt_21
Generale d'Italia di Toronto, concernente la richiesta di informazioni in ordine alla notificazione dell'atto di citazione nei confronti di Pt_19
(inviato con racc. estera in data 08/04/2021), nonché copia della
[...]
pec di risposta, con i relativi allegati, inviata dal dalla Parte_22 Pt_21
quale si evince che non ha ritirato l'atto a lui inviato Parte_19
tramite il servizio postale;
è stata, pertanto, ordinata nuovamente la rinnovazione della notifica della citazione a entro il Parte_19
31/05/2023, con il rinvio della causa per il proseguo all'udienza del
18/12/2023;
-a detta udienza i procuratori di parte attrice hanno chiesto termine per documentare l'avvenuta affissione della notifica all'albo del Consolato
Generale d'Italia a Toronto e la causa è stata rinviata all'udienza del
22/01/2024, riservando all'esito del deposito della documentazione relativa al perfezionamento dell'ultima notifica ogni ulteriore determinazione;
-con ordinanza del 22/01/2024 l'Istruttore ha rilevato che dall'ultima notifica della citazione effettuata a si desume che lo Parte_19
stesso era sconosciuto all'indirizzo indicato e che già emergeva che “il nominativo in oggetto risulta irreperibile nell'anagrafe consolare mondiale informatizzata” (v. all 2 depositato in data 15.12.2023); ha evidenziato, ancora, che sono stati effettuati tutti i possibili tentativi per individuare l'attuale residenza di ed ordinato, pertanto, la Parte_19
rinnovazione della notifica entro il 10/04/2024, secondo le modalità di cui all'art. 143 c.p.c., con l'affissione per venti giorni presso l'albo del
Consolato Generale a Toronto (previa redazione di un nuovo atto di
14 citazione a comparire per la successiva udienza, atto completo di vocatio in ius per detta udienza, dell'invito a costituirsi nel termine stabilito dal codice e degli avvertimenti sulle possibili decadenze, secondo l'indirizzo della S.C. in materia: cfr. Cass. n. 30722 del 2023);
-nell'ordinanza del 25/11/2024 si è dato atto della ritualità della rinnovazione della notifica della citazione a nel rispetto Parte_19
del termine stabilito nell'ordinanza del 22/01/2024, essendo stato attivato il procedimento notificatorio anteriormente al 10/04/2024 e si è sottolineato che, essendosi la notifica perfezionata in data 17/05/2024, sono stati rispettati i termini minimi per comparire ex art. 163 bis c.p.c. in ipotesi di notifica all'estero; è stata, quindi, dichiarata la contumacia di Pt_19
[...]
Orbene, dalla documentazione in atti afferente alle varie notifiche effettuate al suddetto convenuto e dai provvedimenti summenzionati (nei quali si è già presa posizione sulle questioni sollevate dalla convenuta costituita) risulta chiaramente che l'istante ha, di volta in volta, rispettato i termini assegnati per la rinnovazione della notifica, di talché non c'è spazio per l'invocata estinzione del processo.
Né si appalesa determinante a tal fine l'ulteriore vizio della notificazione emergente dall'ordinanza del 22/01/2024 e che è comune anche alle notifiche precedenti. Ed invero, il vizio de quo non ha formato anteriormente oggetto di rilievo e le precedenti rinnovazioni della notifica dell'atto di citazione sono state disposte per altre ragioni. Si è conseguentemente al di fuori dell'ambito di applicazione del disposto dell'art. 307 c.p.c., atteso che l'estinzione del processo discende dalla mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione, ovvero dall'esecuzione dell'ordine oltre il termine perentorio all'uopo stabilito, nonché, secondo
15 una parte della dottrina, dall'esecuzione dell'ordine in maniera difforme da quanto disposto dal giudice, ipotesi non riscontrabili nel caso di specie, in cui nessun comportamento inerte può essere addebitato all'attrice, che ha eseguito correttamente e tempestivamente gli ordini impartiti.
Di conseguenza, il processo non si è estinto.
§5. Sgombrato il capo da tale eccezione preliminare, ritiene il Collegio che la domanda principale proposta dall'attrice meriti accoglimento.
Come è noto, il testamento olografo deve essere redatto nel rispetto di specifiche formalità, in mancanza delle quali l'intera scheda testamentaria deve considerarsi nulla. In particolare, l'art. 602, comma 1, c.c. indica quali requisiti essenziali ad substantiam del testamento olografo l'autografia, la data e la sottoscrizione. La presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento - escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni - e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore. L'autografia, in specie, deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere vergate per intero dal testatore;
pertanto, in assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ex art. 606 comma 1, c.c. e privo di qualsiasi efficacia.
Occorre, altresì, rimarcare che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, per porre fine ad un dibattito giurisprudenziale relativo al riparto dell'onere della prova in relazione alle azioni di accertamento della falsità del testamento, ha chiarito che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo
16 della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo
(sul punto cfr. Cass., Sez. Un., n. 12307 del 2015).
Orbene, nel caso in esame la questione del difetto di autografia è stata sollevata dall'attrice in via principale con la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento olografo pubblicato con atto per notaio di Per_1
Villa San Giovanni del 20.04.2007, rep. n. 45226 rep., e la causa di nullità
è stata identificata nel difetto di autografia del testamento.
Può, quindi, qualificarsi la domanda spiegata come domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento (arg. ex Cass. n.
31974 del 2023).
Ciò detto, non è necessario ai fini della decisione disporre CTU al fine di verificare se il testamento de quo sia o meno autografo, ben potendo utilizzarsi la consulenza grafologica disposta nell'ambito del procedimento penale n. 5923/2011 RGNR, instaurato nei confronti di e CP_2
definito con sentenza del 28/09/2016, con cui il Tribunale di Reggio
Calabria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per essersi il reato estinto per prescrizione.
In proposito, va ricordato che secondo la costante giurisprudenza della
Cassazione il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cass. n. 840 del 2015).
Costituiscono prove atipiche, ad esempio, le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento, i verbali
17 di prove espletati in altri giudizi, gli atti delle indagini preliminari (Cass. n.
3689 del 2021), le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento nel procedimento penale (Cass. n. 1593 del 2017), nonché le consulenze tecniche svolte dal PM (cfr. Cass. n. 30298 del 2023, secondo cui “La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio”. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti).
Ora, nella specie si tratta di una consulenza disposta dal PM nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. (il consulente è stato, altresì, sottoposto ad esame nel corso del dibattimento penale) e le parti, che pure ne hanno avuto la possibilità, non hanno formulato alcun rilievo in ordine alle risultanze della relazione peritale.
Tanto chiarito, è da osservare che il consulente ), dopo Persona_4
un attento esame della scheda testamentaria e delle scritture di
18 comparazione, oltre che del saggio grafico di , ha concluso CP_2
che il testamento in questione non è autografo ed è riferibile alla grafia della CP_2
Il Collegio condivide totalmente e fa proprie le conclusioni e considerazioni tutte espresse nell'elaborato tecnico, i cui risultati possono ritenersi altamente affidabili e non sono oltretutto contestati dalla convenuta costituita.
Detti risultati costituiscono, difatti, l'esito di un iter procedimentale e motivazionale approfondito, e coerentemente ed esaustivamente argomentato, rivelando il testamento segni evidenti di apocrifia, dal momento che la scrittura presenta una “staticità studiata per produrre o meglio riprodurre fedelmente al modello prefissato la parole, la lettera, il tratto”, è “slegata, cioè costellata da continui tracciati interrotti, da frammentazioni all'interno delle parole, talvolta all'interno delle lettere”, ed è connotata da “una serie di incertezze e tremolii nei tracciati che denotano una sorta di timore nella gestione dei movimenti, mancanza di spontaneità, naturalezza nella conduzione generale della scrittura con incursioni talvolta di tracciati più sicuri, fluidi e personalizzati che stridono con lo stile riprodotto”. Inoltre, la grafia della de cuius “ha rivelato sì una mano non avvezza all'attività grafica, che manca di scioltezza e fluidità nello scorrimento dei tracciati, con molti tratti angolosi
e discontinui, tipici peraltro della scrittura senile, ma pur nella mancanza di evoluzione e maturità della grafia, dimostra una certa personalizzazione del moto scrittorio, … non assimilabile alla scrittura del testamento in esame” (v. consulenza, pag. 38), che è frutto “di un lavoro di
FALSIFICAZIONE che ha certamente richiesto un preventivo impegno in esercitazioni per la riproduzione del modello prefigurato, ma non poteva
19 ovviamente sottrarre la mano dal lasciare l'impronta del proprio vissuto, della propria incancellabile individualità” (v. consulenza, pag. 40).
Alla luce di tutto quanto sopra detto, deve pertanto dichiararsi la nullità del testamento olografo datato 5 ottobre 2001, recante in calce la firma
“ ” e pubblicato con verbale del notaio Parte_1 Persona_5
del 20 aprile 2007 rep. n. 45226, racc. n. 12093.
§6. Deve, per l'effetto, dichiararsi aperta la successione legittima di nata a [...] il 1° dicembre 1914 ed ivi deceduta il 9 Parte_1
settembre 2002, in quanto la pronuncia di nullità della delazione testamentaria ha effetto retroattivo, travolgendo l'accettazione del chiamato in base al testamento e determinando ab origine la delazione in favore dei successibili ex lege.
§7. Alla declaratoria di nullità del testamento olografo consegue, altresì, la caducazione dell'atto di donazione per notaio dell'8 aprile 2011, Per_1
rep. n. 47898, racc. n. 13977, in quanto nullo per difetto di causa, essendo il titolo di dante causa di travolto dalla CP_2 CP_1
pronuncia suddetta.
Al riguardo, occorre evidenziare che la S.C., con costante orientamento, si è sempre espressa nel senso di ritenere la nullità della donazione di bene altrui, ancorché non espressamente disciplinata, alla luce della complessiva disciplina dell'istituto (in tal senso, cfr. per tutte Cass. n. 10356 del 2009).
Tale orientamento è stato confermato anche dalle Sezioni Unite, che, con sentenza del 15/03/2016, n. 5068, hanno chiarito come detta invalidità non derivi dall'applicazione, in via analogica, della nullità prevista dall'art. 771
c.c. per la donazione di beni futuri, ma dalla mancanza della causa del negozio di donazione, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l'animus donandi, cioè la
20 consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio (Cass. n.
29661 del 2024; Cass. n. 8018 del 2012; Cass. n. 12325 del 1998; Cass. n.
1411 del 1987; Cass. n. 3621 del 1980), e dovendosi, perciò, applicare l'art. 1418, secondo comma, c.c., allorché sancisce la nullità del contratto quando manchino i requisiti di cui all'art. 1325 c.c., tra cui per l'appunto la causa (v. anche Cass. n. 144 del 2017).
Né in senso contrario può fondatamente deporre nel caso in esame il disposto dell'art. 2652 n. 6 c.c., richiamato dalla convenuta costituita.
Sul punto è bene rimarcare che la norma appena citata, che disciplina gli effetti della trascrizione della domanda di accertamento della nullità degli atti soggetti a trascrizione, fa salvi i diritti che i terzi hanno acquistato dal titolare apparente con atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda suddetta, purché questa non sia stata trascritta nel quinquennio successivo alla data di trascrizione dell'atto impugnato (con lo scopo “di limitare l'efficacia retroattiva e l'opponibilità della pronunzia dichiarativa della nullità”: così Cass. n. 8580 del 2024), sicché soltanto in presenza del duplice presupposto della trascrizione del titolo di acquisto e della mancata trascrizione della domanda dichiarativa della nullità entro il quinquennio (e solo a queste condizioni) è possibile attribuire al primo acquirente, sia ad ogni altro successivo avente causa, una posizione di piena tutela nei confronti della pretesa di invalidità del titolo del dante causa (così sempre
Cass. n. 8580 del 2024). I soggetti qualificati come terzi ai sensi dell'art. 2652, comma 1, n. 6, c.c. sono, in particolare, i soggetti estranei all'atto invalido, che siano aventi causa dell'acquirente, non quelli che non siano parti del giudizio che si apre con la domanda da trascrivere (Cass. n. 1095
21 del 1967; Cass. n. 12974 del 2007), con la conseguenza che nella specie, in rapporto alla donazione, , che è stata parte della donazione CP_1
nulla, non può rivestire la qualità di terzo agli effetti della norma suddetta.
Terzo è, difatti, chi è tale rispetto all'atto nullo, ossia chi è terzo rispetto al rapporto controverso, anche se in ipotesi con la chiamata in causa assume la posizione di parte del processo.
Del resto, se con la trascrizione si intende provocare il risultato di una presunzione di conoscenza nei confronti degli interessati alle vicende cui la trascrizione stessa si riferisce, tale scopo appare del tutto ultroneo quando l'atto da trascrivere sia lo stesso atto che produce, nei confronti dell'interessato, la conoscenza piena e non indiretta o presunta della vicenda medesima.
§8. Occorre poi tener conto che l'attrice ha proposto all'udienza ex art. 183 c.p.c. del giorno 08/04/2019 la domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita per TA del Persona_2
29.03.2017 n. rep. 245/185, con cui ha venduto a CP_2 CP_1
il “Piccolo fabbricato di vecchissima costruzione, composto da unico
[...]
vano di venti metri quadrati circa, parzialmente diroccato e privo di rifiniture, pavimentazione ed impianti, ad una elevazione fuori terra, provvisto di una vecchia copertura in lamiera (non più integra), limitante: col detto vicolo VII di via Umberto I, e, proseguendo in senso orario, con le particelle 1303, 1299 e 1301; riportato nel catasto fabbricati del
Comune di CI (ove risulta correttamente intestato) al foglio 5, particella
1302, piano T, categoria C/3”, cespite che -secondo la dichiarazione delle venditrice- “le è pervenuto dall'eredità della zia , nata il Parte_1
1° dicembre 1914 a CI … (dichiarazione di successione registrata a
Reggio Cal. il 18 luglio 2007 al n. 30, vol. 153, ed ivi trascritta il 12
22 dicembre 2007 ai nn. 30278/20650), eredità regolata dal testamento olografo del 5 ottobre 2001, pubblicato con verbale ricevuto il 20 aprile
2007 dal Notaio , rep. 45226, registrato a Reggio Cal. il 3 Persona_5
maggio 2007 al n. 1091, testamento col quale la suddetta è CP_2
stata istituita erede universale”.
Tale domanda è stata poi reiterata nella memoria del 23.12.2024, in cui sono state “precisate” e “modificate” le domande di parte attrice nei termini che seguono: “Voglia il Tribunale adito, con vittoria di spese e competenze, così disporre: -Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
606, comma 1, c.c., la nullità e l'invalidità del testamento olografo pubblicato con atto per TA di Villa S. Giovanni del 20/4/2007, Per_1
n. 45226 rep., per mancanza di autografia;
-per l'effetto, dichiarare che alla morte della de cuius , classe 1914, si è aperta una Parte_1
successione legittima;
-accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o inefficacia dell'atto di donazione per notar di Villa S. Giovanni Per_1
dell'8/4/2011, n. 47898 rep., e dell'atto di compravendita per TA di Bagnara Calabra del 23.09.2027 n. rep. 245/185, Persona_2
entrambi per difetto di causa essendo stati disposti dal falso erede e apparente proprietario;
-accertare e dichiarare che nella successione della de cuius (cl.1914) sono caduti i seguenti beni: 1) Parte_1
fabbricato sito in CI alla via Umberto I n.1, riportato nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1302; 2) Area Urbana sita in CI, riportata nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1301; 3) somma di danaro pari ad €. 15.000,00 relativa agli arretrati di pensione accompagnatoria INPS;
4) tutti i beni mobili ivi esistenti nel fabbricato di cui al punto 1) di appartenenza della de cuius;
-accertare e dichiarare che
l'attrice (cl. 1977) è l'unica erede legittima della de Parte_1
23 cuius (cl. 1914), sia in proprio, che come erede del Parte_1
cugino ; - ordinare, pertanto, alla GN Persona_3 [...]
e alla signora , quest'ultima relativamente ai beni di CP_2 CP_1
cui ai seguenti punti 2) oggetto della donazione nulla e 1) oggetto della compravendita nulla, di restituire all'attrice tutti i beni caduti nella successione e, precisamente: 1) fabbricato sito in CI alla via Umberto I
n.1, riportato nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1302; 2)
Area Urbana sita in CI, riportata nel N.C.E.U. di detto comune al foglio
5, particella 1301; 3) somma di danaro pari ad €. 15.000,00 relativa agli arretrati di pensione accompagnatoria INPS;
4) nonché tutti i beni mobili ivi esistenti nel fabbricato di cui al punto 1); -ordinare, altresì, alle convenute e a rendere il conto della gestione a CP_2 CP_1
far data, la prima, dal gennaio 2008 o dalla data che verrà accertata in corso di causa, e la seconda, quanto al bene sito in CI e riportato in
N.C.E.U. al foglio 5, particella 1302 dal 23.09.2017, mentre per il bene sito in CI e riportato nel N.C.E.U. al foglio 5, particella 1301 dal
9/4/2011; In subordine: -previo accertamento e dichiarazione della falsificazione del testamento olografo della de cuius Parte_1
(cl.1914) ad opera della , e previo accertamento che l'attrice CP_2
è l'unica erede legittima della de cuius (cl. 1914), Parte_1
condannare la al risarcimento del danno, sia patrimoniale e non, a CP_2
favore dell'attrice, ed ammontante ad €. 200.000,00 o in quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia. In tutti i casi: -previo accertamento e dichiarazione che nel fabbricato sito in CI alla via Umberto I° n. 1 erano custoditi dei beni personali dell'attrice, meglio descritti in premessa e di cui la CP_2
e la se ne sono impossessati, condannare le convenute CP_1 CP_2
24 e alla restituzione, in favore della GN CP_2 CP_1 Pt_1
, dei suddetti beni o, in caso di loro distruzione e/o smarrimento,
[...]
per colpa degli stessi, al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in via equitativa”.
Ora, come è noto, all'udienza ex art. 183 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. può precisare o modificare le domande già proposte.
In particolare, l'orientamento giurisprudenziale più recente consente la mutatio libelli nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ricorrendo determinate condizioni: “Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato...” (così Cass. n. 18546 del 2020; conf. Cass., Sez. Un., n. 22404 del 2018; Cass. n. 32952 del 2024; Cass. n. 4105 del 2024; Cass. n. 22502 del 2023; Cass. n. 14779 del 2023; Cass. n. 22539 del 2022).
Orbene, alla luce dei princìpi di diritto appena esposti e sulla scorta degli atti ed eventi processuali sopra illustrati, il Tribunale reputa che la domanda proposta dall'attrice all'udienza del giorno 08/04/2019, non essendo in alcun modo conseguenziale alle difese della convenuta costituita
25 (che non ha menzionato nella comparsa di costituzione e risposta il suddetto atto di compravendita) ed essendo priva del carattere della teleologica "complanarità", atteso che si aggiunge alle domande originariamente spiegate e non si sostituisce (in tutto in parte) ad esse, deve essere dichiarata inammissibile in questa sede.
§9. Tenuto conto, ad ogni modo, che la compravendita per TA del 29.03.2017 n. rep. 245/185 può produrre soltanto effetti Persona_2
obbligatori ex art. 1479 c.c., pur se l'altruità del bene non risulta dal titolo, non avendo efficacia invalidante del contratto di compravendita di cosa altrui neppure l'erroneo convincimento del venditore di alienare cosa propria (cfr. per tutte Cass. n. 15581 del 2022), nella fattispecie peraltro di dubbia configurabilità, può dichiararsi che nella successione della de cuius
(cl.1914) sono caduti i seguenti beni immobili: “(1) Parte_1
fabbricato sito in CI alla via Umberto I n.1, riportato nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1302; 2) Area Urbana sita in CI, riportata nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1301”.
Non vi è prova, invece, che facciano parte dell'asse ereditario anche “i beni mobili ivi esistenti nel fabbricato di cui al punto 1) di appartenenza della de cuius” e la “somma di danaro pari ad €. 15.000,00 relativa agli arretrati di pensione accompagnatoria INPS”.
Ed invero, sotto quest'ultimo profilo è da rilevare che la direzione provinciale di Reggio Calabria dell'INPS ha già comunicato che “non è possibile fornire riscontro alle informazioni richieste in quanto gli archivi informatici dei pagamenti Inps decorrono dal 2005 e la pensione dell'interessata è stata eliminata per decesso nel 2002” e che, inoltre,
“considerato il decorso del tempo, non è più disponibile eventuale documentazione cartacea” (v. pec a firma del responsabile della “linea
26 NBSS” del 22 gennaio 2025), ragione per la quale è apparsa superflua una ulteriore richiesta di informazioni.
A ciò deve aggiungersi che il capitolo D) della prova per testi offerta dall'attrice (“vero è che successivamente alla morte della De cuius Pt_1
, deceduta nell'anno 2002, le somme a lei riconosciute nel
[...]
settembre 2000 a titolo di arretrati di pensione accompagnatoria, sono state erogate dall'Inps alla signora che si è proclamata CP_2
erede a titolo universale”) è stato correttamente ritenuto, per un verso, generico e per altro verso inconducente, perché comunque non idoneo a dimostrare l'ammontare delle somme che ne formano oggetto.
Non è dato, dunque, sapere quale importo sia stato erogato dall'INPS a
, a titolo di “arretrati di pensione accompagnatoria” dopo il CP_2
decesso di cl. 1914. Parte_1
Sotto l'altro versante, è sufficiente poi mettere in evidenza che non sono state offerte prove atte a dimostrare quali sarebbero i dedotti beni mobili appartenenti alla de cuius presenti nel fabbricato.
§10. Sulla scorta di analoghe argomentazioni va, altresì, disattesa la domanda di parte attrice volta a conseguire la restituzione dei beni di sua proprietà che si troverebbero nel fabbricato sito in CI alla via Umberto I,
n. 1, giacché il capitolo C) all'uopo articolato (“vero è che nel fabbricato sito in CI alla via Umberto I° n. 1, dove la signora Parte_1
cl. 1977 aveva abitato con la de cuius, erano custoditi anche i seguenti beni personali appartenenti alla classe 77 che si Parte_1
trovavano lì al momento del sequestro penale: due lavatrici funzionanti, un giradischi antico, una cucina elettrica, due stufe elettriche, dei quadri, due bauletti antichi e una vetrinetta antica”) non solo è del tutto generico, ma
27 non vale a comprovare 'a monte' la proprietà dei beni suddetti (non altrimenti individuati) in capo all'istante.
§11. Vanno parimenti rigettate le ulteriori domande di parte attrice, tutte spiegate sul presupposto che la medesima sia l'unica erede di Pt_1
cl. 1914.
[...]
L'istante, difatti, non ha proposto una apposita domanda volta ad accertare l'estinzione per prescrizione del diritto dei convenuti di accettare l'eredità in questione, domanda rispetto alla quale la stessa aveva evidente interesse e che non può ritenersi insita nella deduzione circa la mancata accettazione, espressa o tacita, dell'eredità da parte degli altri “successori”
e circa il decorso dei “termini previsti dalla legge per l'accettazione”, contenuta nella citazione. Peraltro, la tesi prospettata dall'attrice non sarebbe comunque condivisibile nel merito, poiché, pur essendo spirato il termine decennale dall'apertura della successione, i chiamati (tra cui rientra pure la convenuta costituita) avrebbero ancora la possibilità di divenire eredi (arg. ex Cass. n. 390 del 2025, secondo cui “il chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita all'eredità anche dopo che è decorso il termine di prescrizione quando nessuno degli interessati eccepisca l'estinzione per prescrizione del diritto di accettazione, eccezione che non è rilevabile d'ufficio, ma soggiace alle preclusioni fissate dalla legge processuale...”).
Non può, inoltre, sottacersi che, stando all'assunto di Parte_1
cl. 1977, i beni in questione sarebbero ormai nella disponibilità di CP_1
che, a differenza di , rientra tra i successibili ex lege, al
[...] CP_2
pari dell'istante, di talché non possono essere restituiti a quest'ultima in forza della qualità dedotta in citazione, facendo parte dell'asse ereditario di cl. 1914. Parte_1
28 §12. Né tantomeno vi è spazio per il chiesto rendiconto, atteso che la ratio dell'art. 723 c.c. risiede nel fatto che chiunque svolga attività nell'interesse di altri deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere e, in particolare, quegli atti da cui scaturiscono partite di dare e avere;
infatti, oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi finalizzata a calcolare, nella ripartizione dei frutti, le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e a definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sé stante, fondato, al pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria o ad un mandato ad amministrare (Cass. n. 18857 del 2018; Cass. n. 30552 del 2011; Cass. n. 6358 del 1993).
Può dunque procedersi al rendiconto, laddove non solo vi sia apposita istanza in tale senso, ma siano anche indicati i presupposti di fatto del relativo obbligo (Cass. n. 1319 del 2024; Cass. n. 25120 del 2018; Cass. n.
1458 del 2002), cosa che nella fattispecie difetta (si legge in citazione unicamente che cl. 1977 “ha diritto di agire…per Parte_1
ottenere la rendicontazione della gestione” dei beni caduti in successione da parte di ). CP_2
§13. Va, in ultimo, rigettata anche la domanda risarcitoria, formulata del resto in termini del tutto generici, per assoluta carenza di prova dell'an e del quantum debeatur.
§14. Atteso l'esito complessivo della controversia, che vede l'attrice parzialmente vittoriosa, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come modificati dal
D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, vanno compensate per
29 metà e poste per la restante metà a carico della convenuta costituita, con liquidazione del relativo importo in favore dell'istante per le prime due fasi e per una parte della fase di trattazione ed in favore dell'Erario per la restante parte e per la fase decisionale, risalendo l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (intervenuta con delibera del COA di Reggio
Calabria del 20.02.2025) soltanto al 19.02.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così dispone:
1) dichiara la nullità del testamento olografo apparentemente di Pt_1
cl. 1914 datato 5 ottobre 2001 e pubblicato con verbale del notaio
[...]
del 20 aprile 2007 rep. n. 45226, racc. n. 12093; Persona_5
2) dichiara aperta la successione legittima di nata a Parte_1
CI il 1° dicembre 1914 ed ivi deceduta il 9 settembre 2002;
3) dichiara la nullità dell'atto di donazione per TA dell'8 Per_1
aprile 2011, rep. n. 47898, racc. n. 13977;
4) dichiara inammissibile la domanda volta all'accertamento e dichiarazione di nullità del contratto di compravendita per TA Persona_2
del 29.03.2017 n. rep. 245/185;
5) dichiara che nella successione della de cuius Parte_1
(cl.1914) sono caduti i seguenti beni immobili: 1) fabbricato sito in CI alla via Umberto I n.1, riportato nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1302; 2) Area Urbana sita in CI, riportata nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 5, particella 1301”;
6) rigetta le altre domande di parte attrice;
7) condanna a pagare metà delle spese di lite, frazione CP_1
liquidata, in favore dell'attrice, in €526,95 per esborsi ed in €2.238,75
30 934,5 per compensi ed in favore dell'Erario in €2.256,75 per compensi, il tutto oltre al rimborso forfettario delle spese, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
resta compensata la restante metà.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile del 31 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Antonella Stilo
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