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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 6293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6293 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2166/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n. 2166/2021, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
2325/2020 del Tribunale di Napoli Nord – III Sezione Civile emessa in data 10.11.2020 e pubblicata il 18.11.2020, vertente
TRA
(C.F. ), e per essa quale Parte_1 P.IVA_1
mandataria (C.F. ), rappresentata a difesa Parte_2 P.IVA_2
dall'avv.to Sergio Urbano (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
nonché e;
CP_2 CP_3
APPELLATI CONTUMACI
NONCHE'
Pagina 1 in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore dell'unica parte costituita ha concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la
[...]
ha impugnato la sentenza n. 2325/2020 con cui il Parte_1
Tribunale di Napoli Nord aveva accolto in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla unitamente a Controparte_1 [...]
e , e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo CP_2 CP_3
opposto condannando gli stessi al pagamento dell'importo complessivo di €
101.242,06 in favore della oltre la metà delle spese di lite. Controparte_4
La in primo grado, aveva proposto ricorso per sentir Controparte_4
emettere decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice
[...]
e dei suoi fideiussori e , Controparte_1 CP_2 CP_3
per il pagamento di €. 120.875,79 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 400495580, oltre interessi.
Il Tribunale di Napoli Nord in data 16.05.2016, con Decreto Ingiuntivo n.
1562/2016, ingiungeva ad e Controparte_1 CP_2 [...]
il pagamento della somma complessiva pari ad €.120.875,79 in CP_3
favore della oltre interessi e spese processuali. Controparte_4
Con atto notificato in data 13.12.2016, la società e i garanti ingiunti proponevano opposizione a decreto ingiuntivo, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Adito Tribunale contrariis reiectis, così decidere provvedere: in accoglimento della proposta opposizione, previa ogni più opportuna
Pagina 2 declaratoria, REVOCARE E/O DICHIARARE NULLO E/O COMUNQUE
INEFFICACE il Decreto ingiuntivo n. 1562/2016 del 16/05/2016, in quanto illegittimo e comunque infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte narrativa, con conseguente condanna dell'opposta alla refusione delle spese di giustizia da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Le parti opponenti eccepivano, infatti, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, la mancanza di prova del credito ingiunto per insufficienza dei documenti allegati in fase monitoria, la difformità tra tasso di interesse pattuito e tasso applicato in concreto, l'illegittimo addebito di spese non pattuite, la nullità della clausola inerente la CMS ed illegittimità degli addebiti a tale titolo effettuati, l'illegittima applicazione di tasso di interesse passivo ultralegale in assenza di idonea pattuizione scritta, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la previsione di interessi usurai in due trimestri;
la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente, nonché, in ultimo la violazione del principio di buona fede in relazione alla garanzia fideiussoria.
Si costituiva l'opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione in CP_5
quanto infondata in fatto e in diritto e ne chiedeva pertanto il rigetto.
Nel corso del giudizio interveniva, altresì, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria dell'istituto di credito opposto la Parte_1
la quale faceva proprie tutte le ragioni della cedente.
[...]
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2325/2020 del 18.11.2020, dichiarato in via preliminare il difetto di legittimazione della interventrice accoglieva parzialmente l'opposizione Parte_1
revocando il decreto ingiuntivo n. 1562/2016 e condannando l'opponente al
Pagina 3 pagamento in favore dell'opposta della somma di € Controparte_4
101.242,06, oltre metà delle spese di lite pari alla somma complessiva di €
6.715,00, spese generali ed accessori di legge.
La con atto di appello ritualmente notificato in Parte_1
data 5.5.2021, ha impugnato la sentenza di prime cure sulla base dei seguenti due motivi di appello:
1. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha rilevato il difetto di legittimazione della società cessionaria del diritto di credito cartolarizzato, avendo l'interventrice, odierna appellante, idoneamente provato l'intervenuta cessione del credito con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Per questi motivi
, la ha chiesto: Parte_1
“
1. In via principale nel merito, dichiarare la legittimazione della soc.
quale titolare del credito per cui è causa ex art. Controparte_6
111 c.p.c.;
2.Per l'effetto condannare gli opponenti odiernamente appellati - in solido tra loro - al pagamento in favore della del Controparte_6
complessivo importo di €. 101.242,06, quale saldo debitore di conto corrente rideterminato in sede di istruttoria nell'ambito del giudizio di primo grado, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Non si sono costituite le parti appellate benché ritualmente citate in giudizio.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa, all'udienza del 22.05.2025, è stata trattenuta in decisione, con
Pagina 4 l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
L'appello è infondato e, pertanto, non merita di essere accolto.
1. Con il primo motivo di gravame -rubricato “legittimazione della società cessionaria del credito cartolarizzato” -, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la legittimazione ad agire in capo alla Parte_1
Il giudice di prime cure ha ritenuto che la parte interventrice non abbia provato la titolarità del diritto vantato sulla base della documentazione prodotta, dalla quale risulta la sua qualifica di cessionaria della CP_4
per i soli crediti derivanti da aperture di credito. Laddove, invece, nel
[...]
caso di specie, il credito azionato dalla banca cedente con il decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice e dei Controparte_1
fideiussori e trovava la sua fonte nel saldo CP_2 CP_3
passivo di conto corrente.
Parte appellante ha, invece, evidenziato come, se è vero che in astratto il servizio di cassa potrebbe essere assunto del tutto indipendentemente dall'esistenza di un deposito o di un'apertura di credito o di altra operazione i cui esiti siano destinati a confluire sul conto, è, di contro, inverosimile che la cessione dei crediti derivanti da aperture di conto corrente avvenga senza includere, sia pure implicitamente, il rapporto di conto corrente sul quale è regolato contabilmente e che, come tale, consente di determinare l'esatto dare-avere tra le parti. Difatti, il conto corrente di corrispondenza, con il quale la banca si obbliga ad effettuare operazioni per conto del cliente, non potrebbe funzionare senza un rapporto costitutivo di disponibilità, sia esso di deposito o di apertura di credito.
Pagina 5 La censura è infondata.
Giova premettere che nella prassi bancaria possono costituirsi in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto accessorio ad esso collegato, come nel caso dell'apertura di credito, e che tali conti possono presentarsi come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti.
Nel primo caso, il saldo passivo del conto collegato non esprimerà una posizione debitoria autonoma e separabile rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza;
al contrario risulterà giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi.
Nel caso in cui, invece, il conto collegato costituisca un vero e proprio conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, il relativo saldo rappresenterà effettivamente una posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un differente - anche giuridicamente - conto corrente di corrispondenza in cui confluisce solo contabilmente.
Ne discende, quindi, la necessità di indagare, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti, l'esistenza, o meno, di quel nesso o collegamento tra i conti correnti bancari in essere, al fine di accertare la natura del conto collegato.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche appare condivisibile quanto sostenuto dal giudice di primo grado.
Quest'ultimo, infatti, ha correttamente affermato come “Rileva in primo luogo il tribunale come la , intervenuta nel corso del Controparte_6
giudizio in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso,
Pagina 6 non abbia provato la titolarità del diritto di credito. Si osserva a riguardo che dalla documentazione prodotta, emerge che la stessa è cessionaria di in relazione ai crediti derivanti da aperture di credito. Nel Controparte_4
caso di specie, tuttavia, il credito trova la sua fonte nel saldo passivo di conto corrente n. 400495580, sul quale pure confluiva la gestione dell'apertura di credito del 18.1.2007, come correttamente rilevato anche dal ctu sulla base degli atti.”
Era allora onere della dare prova del menzionato Parte_1
nesso o collegamento che poteva rendere inscindibile il saldo dei due conti giustificando così la pretesa creditoria. Parte appellante, invece, non ha neppure esibito in appello il contratto di conto corrente per cui è causa e i relativi estratti conto, il che non consente di verificare se le condizioni di detto contratto comprendessero anche quelle dell'apertura di credito e se, quindi, il contratto di apertura di credito fosse disciplinato all'interno del contratto di conto corrente, così da superare anche la necessità della forma scritta (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/11/2024, n.29794).
In altri termini, non è possibile ravvisare l'unicità dei due contratti in esame e dei due saldi ad essi relativi perché non vi è alcun elemento concreto per poter affermare che le condizioni applicate all'apertura di credito fossero già previste e disciplinate dal contratto di conto corrente stipulato per iscritto.
Ne deriva che l'avvenuta cessione del credito pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale (unico documento depositato dalla appellante), essendo relativa ai soli crediti derivanti da aperture di credito come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, non è sufficiente ad assolvere all'onere probatorio posto a carico dell'appellante di dimostrare che tra i crediti ceduti vi fosse anche quello di conto corrente oggetto di giudizio.
Pagina 7 Per i suddetti motivi la censura non risulta meritevole di accoglimento.
2. Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto tardiva la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, alla luce di quanto sopra detto, tale censura deve considerarsi assorbita.
3. L'appello, quindi, risulta del tutto infondato e deve, di conseguenza, confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
Non deve adottarsi alcuna pronuncia in ordine alle spese del presente grado di giudizio, in quanto gli appellati vittoriosi non hanno svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2325/2020 del
Tribunale di Napoli Nord – III Sezione Civile emessa in data 10.11.2020 e pubblicata il 18.11.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese nei confronti della di Controparte_1
e , stante la loro contumacia in grado di CP_2 CP_3
appello.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Camera di consiglio 20.11.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Pagina 8 dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n. 2166/2021, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
2325/2020 del Tribunale di Napoli Nord – III Sezione Civile emessa in data 10.11.2020 e pubblicata il 18.11.2020, vertente
TRA
(C.F. ), e per essa quale Parte_1 P.IVA_1
mandataria (C.F. ), rappresentata a difesa Parte_2 P.IVA_2
dall'avv.to Sergio Urbano (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
nonché e;
CP_2 CP_3
APPELLATI CONTUMACI
NONCHE'
Pagina 1 in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore dell'unica parte costituita ha concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la
[...]
ha impugnato la sentenza n. 2325/2020 con cui il Parte_1
Tribunale di Napoli Nord aveva accolto in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla unitamente a Controparte_1 [...]
e , e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo CP_2 CP_3
opposto condannando gli stessi al pagamento dell'importo complessivo di €
101.242,06 in favore della oltre la metà delle spese di lite. Controparte_4
La in primo grado, aveva proposto ricorso per sentir Controparte_4
emettere decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice
[...]
e dei suoi fideiussori e , Controparte_1 CP_2 CP_3
per il pagamento di €. 120.875,79 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 400495580, oltre interessi.
Il Tribunale di Napoli Nord in data 16.05.2016, con Decreto Ingiuntivo n.
1562/2016, ingiungeva ad e Controparte_1 CP_2 [...]
il pagamento della somma complessiva pari ad €.120.875,79 in CP_3
favore della oltre interessi e spese processuali. Controparte_4
Con atto notificato in data 13.12.2016, la società e i garanti ingiunti proponevano opposizione a decreto ingiuntivo, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Adito Tribunale contrariis reiectis, così decidere provvedere: in accoglimento della proposta opposizione, previa ogni più opportuna
Pagina 2 declaratoria, REVOCARE E/O DICHIARARE NULLO E/O COMUNQUE
INEFFICACE il Decreto ingiuntivo n. 1562/2016 del 16/05/2016, in quanto illegittimo e comunque infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte narrativa, con conseguente condanna dell'opposta alla refusione delle spese di giustizia da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Le parti opponenti eccepivano, infatti, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, la mancanza di prova del credito ingiunto per insufficienza dei documenti allegati in fase monitoria, la difformità tra tasso di interesse pattuito e tasso applicato in concreto, l'illegittimo addebito di spese non pattuite, la nullità della clausola inerente la CMS ed illegittimità degli addebiti a tale titolo effettuati, l'illegittima applicazione di tasso di interesse passivo ultralegale in assenza di idonea pattuizione scritta, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la previsione di interessi usurai in due trimestri;
la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente, nonché, in ultimo la violazione del principio di buona fede in relazione alla garanzia fideiussoria.
Si costituiva l'opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione in CP_5
quanto infondata in fatto e in diritto e ne chiedeva pertanto il rigetto.
Nel corso del giudizio interveniva, altresì, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria dell'istituto di credito opposto la Parte_1
la quale faceva proprie tutte le ragioni della cedente.
[...]
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2325/2020 del 18.11.2020, dichiarato in via preliminare il difetto di legittimazione della interventrice accoglieva parzialmente l'opposizione Parte_1
revocando il decreto ingiuntivo n. 1562/2016 e condannando l'opponente al
Pagina 3 pagamento in favore dell'opposta della somma di € Controparte_4
101.242,06, oltre metà delle spese di lite pari alla somma complessiva di €
6.715,00, spese generali ed accessori di legge.
La con atto di appello ritualmente notificato in Parte_1
data 5.5.2021, ha impugnato la sentenza di prime cure sulla base dei seguenti due motivi di appello:
1. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha rilevato il difetto di legittimazione della società cessionaria del diritto di credito cartolarizzato, avendo l'interventrice, odierna appellante, idoneamente provato l'intervenuta cessione del credito con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Per questi motivi
, la ha chiesto: Parte_1
“
1. In via principale nel merito, dichiarare la legittimazione della soc.
quale titolare del credito per cui è causa ex art. Controparte_6
111 c.p.c.;
2.Per l'effetto condannare gli opponenti odiernamente appellati - in solido tra loro - al pagamento in favore della del Controparte_6
complessivo importo di €. 101.242,06, quale saldo debitore di conto corrente rideterminato in sede di istruttoria nell'ambito del giudizio di primo grado, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Non si sono costituite le parti appellate benché ritualmente citate in giudizio.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa, all'udienza del 22.05.2025, è stata trattenuta in decisione, con
Pagina 4 l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
L'appello è infondato e, pertanto, non merita di essere accolto.
1. Con il primo motivo di gravame -rubricato “legittimazione della società cessionaria del credito cartolarizzato” -, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la legittimazione ad agire in capo alla Parte_1
Il giudice di prime cure ha ritenuto che la parte interventrice non abbia provato la titolarità del diritto vantato sulla base della documentazione prodotta, dalla quale risulta la sua qualifica di cessionaria della CP_4
per i soli crediti derivanti da aperture di credito. Laddove, invece, nel
[...]
caso di specie, il credito azionato dalla banca cedente con il decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice e dei Controparte_1
fideiussori e trovava la sua fonte nel saldo CP_2 CP_3
passivo di conto corrente.
Parte appellante ha, invece, evidenziato come, se è vero che in astratto il servizio di cassa potrebbe essere assunto del tutto indipendentemente dall'esistenza di un deposito o di un'apertura di credito o di altra operazione i cui esiti siano destinati a confluire sul conto, è, di contro, inverosimile che la cessione dei crediti derivanti da aperture di conto corrente avvenga senza includere, sia pure implicitamente, il rapporto di conto corrente sul quale è regolato contabilmente e che, come tale, consente di determinare l'esatto dare-avere tra le parti. Difatti, il conto corrente di corrispondenza, con il quale la banca si obbliga ad effettuare operazioni per conto del cliente, non potrebbe funzionare senza un rapporto costitutivo di disponibilità, sia esso di deposito o di apertura di credito.
Pagina 5 La censura è infondata.
Giova premettere che nella prassi bancaria possono costituirsi in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto accessorio ad esso collegato, come nel caso dell'apertura di credito, e che tali conti possono presentarsi come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti.
Nel primo caso, il saldo passivo del conto collegato non esprimerà una posizione debitoria autonoma e separabile rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza;
al contrario risulterà giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi.
Nel caso in cui, invece, il conto collegato costituisca un vero e proprio conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, il relativo saldo rappresenterà effettivamente una posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un differente - anche giuridicamente - conto corrente di corrispondenza in cui confluisce solo contabilmente.
Ne discende, quindi, la necessità di indagare, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti, l'esistenza, o meno, di quel nesso o collegamento tra i conti correnti bancari in essere, al fine di accertare la natura del conto collegato.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche appare condivisibile quanto sostenuto dal giudice di primo grado.
Quest'ultimo, infatti, ha correttamente affermato come “Rileva in primo luogo il tribunale come la , intervenuta nel corso del Controparte_6
giudizio in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso,
Pagina 6 non abbia provato la titolarità del diritto di credito. Si osserva a riguardo che dalla documentazione prodotta, emerge che la stessa è cessionaria di in relazione ai crediti derivanti da aperture di credito. Nel Controparte_4
caso di specie, tuttavia, il credito trova la sua fonte nel saldo passivo di conto corrente n. 400495580, sul quale pure confluiva la gestione dell'apertura di credito del 18.1.2007, come correttamente rilevato anche dal ctu sulla base degli atti.”
Era allora onere della dare prova del menzionato Parte_1
nesso o collegamento che poteva rendere inscindibile il saldo dei due conti giustificando così la pretesa creditoria. Parte appellante, invece, non ha neppure esibito in appello il contratto di conto corrente per cui è causa e i relativi estratti conto, il che non consente di verificare se le condizioni di detto contratto comprendessero anche quelle dell'apertura di credito e se, quindi, il contratto di apertura di credito fosse disciplinato all'interno del contratto di conto corrente, così da superare anche la necessità della forma scritta (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/11/2024, n.29794).
In altri termini, non è possibile ravvisare l'unicità dei due contratti in esame e dei due saldi ad essi relativi perché non vi è alcun elemento concreto per poter affermare che le condizioni applicate all'apertura di credito fossero già previste e disciplinate dal contratto di conto corrente stipulato per iscritto.
Ne deriva che l'avvenuta cessione del credito pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale (unico documento depositato dalla appellante), essendo relativa ai soli crediti derivanti da aperture di credito come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, non è sufficiente ad assolvere all'onere probatorio posto a carico dell'appellante di dimostrare che tra i crediti ceduti vi fosse anche quello di conto corrente oggetto di giudizio.
Pagina 7 Per i suddetti motivi la censura non risulta meritevole di accoglimento.
2. Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto tardiva la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, alla luce di quanto sopra detto, tale censura deve considerarsi assorbita.
3. L'appello, quindi, risulta del tutto infondato e deve, di conseguenza, confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
Non deve adottarsi alcuna pronuncia in ordine alle spese del presente grado di giudizio, in quanto gli appellati vittoriosi non hanno svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2325/2020 del
Tribunale di Napoli Nord – III Sezione Civile emessa in data 10.11.2020 e pubblicata il 18.11.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese nei confronti della di Controparte_1
e , stante la loro contumacia in grado di CP_2 CP_3
appello.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Camera di consiglio 20.11.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Pagina 8 dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 9