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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/12/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 663 /2025 ,
promossa da:
con l'Avv. Celeste Liso e con l'Avv. SERNIA SABINO Parte_1
RICORRENTE contro
con l'avv. TOGO DOMENICA Controparte_1
RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ex artt. 414 c.p.c., ritualmente notificato parte ricorrente adiva questo Tribunale rassegnando le seguenti Conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n.
16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022).
2) Per l'effetto, condannare il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma totale di € 5.660,92, oltre interessi come per legge dalla domanda, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in base all'interpretazione della normativa e delle giurisprudenze suindicate. 3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari
Si costituiva in giudizio parte resistente eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale in relazione a tutte le domande proposte dalla controparte In particolare, parte resistente eccepiva la prescrizione sia ex art. 2 R.D.L. 19.1.1939 n. 295 ed ex art. 2948 c.c., in relazione alle pretese retributive e contributive avanzate con riferimento a date anteriori al quinquennio anteriore al giorno di deposito del ricorso e/o di eventuale altro atto interruttivo, nonché alla domanda di condanna al pagamento delle somme per cui è causa in riferimento al periodo antecedente la predetta data.
Nel merito parte resistente contestava quanto dedotto ed eccepito da parte ricorrente e rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito: preliminarmente, dichiarare la prescrizione e, in subordine, rigettare tutte le domande ex adverso effettuare in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni evidenziate in parte motiva.
In subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, riformulare il quantum di spettanza di controparte, poiché i conteggi in ricorso risultano errati e non veritieri.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
La domanda è fondata
Per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione, questa è pacificamente decennale, come confermato dalla Corte di Cassazione che con sentenza n.3021 del 10 febbraio 2020 ha sancito il principio di diritto secondo cui ''la natura mista dell'indennità delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale''.
La sentenza n. 3021/20 della Corte di Cassazione, in altre parole, nel riconoscere all'indennità sostitutiva delle ferie non godute una natura mista, sia risarcitoria sia retributiva, e nell'attribuire prevalenza al profilo risarcitorio rispetto a quello retributivo, ha assoggettato l'esercizio del relativo diritto alla prescrizione decennale.
La Corte di Cassazione ha ritenuto prevalente il carattere risarcitorio dell'indennità, finalizzata a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto a riposo con conseguente applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale.
Ciò premesso occorre, ora, esaminare il complesso quadro normativo relativo alla fruizione e monetizzazione delle ferie del personale docente a tempo determinato.
Fino all'entrata in vigore del D.L n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012), le norme del CCNL
Comparto Scuola prevedevano: - la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro” (art. 13, comma 15, e art. 19); - per il solo personale a tempo determinato, la non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo dall'art. 13, comma 9), come regolato dall'art. 19, comma 2: “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
L'art.5 comma 8 D.L: n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, ha previsto che: “le ferie… spettanti al personale … delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si
Firmato Da: Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: Testimone_1
CodiceFiscale_1 applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … Eventuali disposizioni normative e 4 contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
La disposizione ha introdotto, pertanto, il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite dei pubblici dipendenti, a decorrere dalla sua entrata in vigore (07/07/2012), prevalendo sull'art. 19 CCNL
Comparto Scuola, che ne consentiva la monetizzazione.
La L. n.228/2012, in vigore dal 01/01/2012, con l'art. 1, comma 54, ha previsto, per tutto il personale docente, l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Quanto al personale a tempo determinato, l'art.1 comma 55, L. n.228/2012 ha introdotto una clausola derogatoria alla disposizione di cui all'art.5 comma 8 D.L. n.95/2012 (divieto di monetizzazione delle ferie non godute), consentendola espressamente: “Il presente comma non si applica al personale docente …… con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. L'art 1 comma 56 L.n.228/2012 ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) sono inderogabili dalle clausole dei CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ciò posto, recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la normativa relativa al diritto alle ferie dei docenti supplenti e alla indennità sostituiva delle ferie non fruite deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'U.E. In particolare, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n.95/2012, come integrato dall'art.1 comma 55 della L.n. 228/2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto 5 precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 14268 del
05/05/2022 (Rv. 664850 - 01).
Si veda, altresì, Cass. Sez. L -, Sentenza n. 21780 del 08/07/2022 (Rv. 665135 - 02), secondo la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Pertanto, anche la previsione di cui all'art. comma 55, L. n.228/2012, come integrato dall' art. 5 comma 8 D.L. n.95/2012, laddove stabilisce per il docente a tempo determinato l'obbligo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con diritto alla monetizzazione delle ferie
“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, interpretato conformemente all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE e a quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva quando il datore di lavoro non abbia provato di averlo invitato a fruire delle ferie e di averlo informato, in modo puntuale e in tempo utile, che la mancata fruizione ne determina la perdita.
Si ritiene, altresì, dovuta l'indennità sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale, ex art. 1 comma 1 lett. a) L. n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario, di cui seguono la disciplina, ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), parimenti da ricomprendersi entro l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva 2003/2008CE regolante le ferie annuali (v. Tribunale di Firenze, sentenza n. 474/2023, est. dott.ssa Carlucci).
Nella presente causa in ordine all'onere della prova incombente sul Dirigente Scolastico, si evidenzia che il nulla ha prodotto in odine all'avviso di cui parla la costante giurisprudenza della Corte CP_1 di Giustizia e della Corte di Cassazione, secondo cui la scuola dovrebbe invitare i docenti a usufruire delle ferie, avvertendoli che, in mancanza, perderebbero sia il diritto alle ferie sia il diritto alla indennità sostitutiva per ferie non godute.
Parte resistente in ordine alla eventuale istanza di richiesta ferie formulata dal docente, il CP_1 nulla produce. La contestazione su asseriti giorni di ferie fruiti è del tutto generica e non supportata da documentazione probatoria
Per quanto riguarda le festività soppresse, si precisa che tali giorni sono ininfluenti ai fini del calcolo effettuato in favore della docente, posto che nel ricorso introduttivo sono stati richiesti solo i giorni di ferie maturati in proporzione del servizio prestato, senza richiedere altresì le festività soppresse, che, come noto, sono state introdotte dalla legge n. 937/77 e constano in quei 6 giorni di riposo “ad personam” che possono essere fruiti dal Lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. Per quanto riguarda il quantum parte ricorrente , viene confermato il calcolo sviluppato da parte ricorrente .
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022, per effetto condanna il al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1 somma totale di € 5.660,92, oltre interessi come per legge dalla domanda, o della condanna parte resistente alle spese di lite, che liquida in € 1.500 per compenso ai procuratori antistatari , oltre rimborso spese generali CPA ed IVA e CU
Pisa, 15 dicembre 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Testimone_1