Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente rel.
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2473 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv. Giuliana Cavalcanti, con cui elettivamente domicilia in LI, via G. Ferraris n.4
Appellante
E
rappresentato e difeso dagli avv. Ettore Controparte_1
Leperino e Alfonso Leperino, presso i quali è elettivamente domiciliato in LI, via G. Ricciardi n.28
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.5640/2023, pubblicata il 4/10/2023, il Tribunale di LI, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da ha dichiarato il diritto Controparte_1 dello stesso al ricalcolo del TFS con l'inclusione anche del servizio non di ruolo prestato dall'1/8/78 al 12/6/85 e condannato l' al Pt_1 pagamento delle conseguenti differenze economiche maturate, da quantificare in separata sede.
Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 13/10/2023, ha proposto tempestivo appello l' sostenendo l'erronea Pt_1 interpretazione della legge regionale n.10/78, nonché della legge n.207/85; ha, in particolare, evidenziato che, prima dell'inquadramento in ruolo del 12/6/85, il ricorrente non era un pubblico dipendente e non aveva alcuna iscrizione previdenziale
Per il periodo suddetto, peraltro coperto da contribuzione Pt_1 doveva applicarsi la disciplina di cui al rapporto convenzionale, in linea con la ratio sottesa alla legge n.210/85, che aveva consentito, in via del tutto eccezionale ed in deroga alla previsione del pubblico concorso, l'assunzione in ruolo di persone che avevano già operato nel settore sanitario, come appunto l' CP_1
Improprio era, inoltre, il richiamo, da parte del Tribunale, al DPR 1092/1973, in quanto lo stesso si riferiva al trattamento di quiescenza e non di fine servizio.
L' ha concluso, pertanto, chiedendo, in riforma della Pt_1 sentenza impugnata, il rigetto della domanda.
Ricostituito il contraddittorio, l'odierno appellato ha sostenuto l'infondatezza del gravame per i motivi di cui alla memoria difensiva.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato per le ragioni che seguono.
Sulla questione oggetto di causa, alla luce delle plurime decisioni della Suprema Corte intervenute di recente (cfr Cass. 2024/14626, Cass. 19023/24 e Cass. 19574/24), questo collegio intende mutare il proprio precedente orientamento.
In particolare, con la sent. n.19574/2024, da ultima citata, affrontando una questione totalmente sovrapponibile a quella oggi al vaglio di questa Corte, la Cassazione ha respinto il ricorso per Cassazione proposto dall' sulla base delle medesime CP_3 eccezioni: “Richiamando il precedente di questa Corte n. 8111/1995, l'Ente ricorrente deduce che, per gli effetti della legge della L.R. Campania n. 10/1978, oggetto dell'equiparazione a fini economici tra il personale in regime di convenzione e il personale paramedico in servizio presso i Policlinici Universitari sarebbe stato il solo trattamento strettamente retributivo e non anche gli istituti di natura previdenziale, tra cui rientra il trattamento di fine servizio (Legge n. 207/1985).
Da ciò conseguirebbe che i soli ratei del T.F.S. cui l'odierno controricorrente avrebbe avuto diritto sono quelli maturati in capo al dipendente a far data dalla sua immissione in ruolo presso l'
[...]
e non anche quelli maturati durante il periodo di Parte_2 servizio fuori ruolo prestato in base ad una convenzione con il Primo Policlinico dell'Università degli Studi di LI FE II (le cui competenze erano state successivamente trasferite all' Parte_2
1).
[...]
Argomenta, ulteriormente, il ricorso che:
- nessun rapporto di lavoro poteva ritenersi sussistente per personale "convenzionato" (quale era l'odierno controricorrente) Part anteriormente alla immissione straordinaria nei ruoli delle
- tale personale convenzionato non aveva versato alcun contributo previdenziale e non era stato oggetto di iscrizione previdenziale;
- la Corte territoriale avrebbe operato una erronea equiparazione del T.F.S. al T.F.R., laddove il primo presenta natura previdenziale, mentre il secondo ha natura retributiva”.
Il giudice di legittimità ha, dunque, richiamato la normativa applicabile al caso di specie.
Rileva, in particolare, l'art. 1, L.R. Campania n. 10/1978 che prevedeva: “La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Università degli studi di LI la convenzione di cui all'articolo 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici universitari.
Con detta convenzione sarà determinato l'importo complessivo per l'assistenza ospedaliera, ivi compreso l'onere e i modi per l'assunzione da parte dei policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e sia regolarmente iscritto agli Uffici di collocamento.
Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari”.
Ritenendosi superata la giurisprudenza evocata dall' (Cass. CP_3 civ. sez. lav. n. 811/1985) alla luce del quadro normativo successivo, è stato rimarcato che la L.R. Campania n. 10/1978 è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, L.R. Campania n. 29/2012, all. A.
Con riferimento alla citata sentenza n. 8111 del 1995 - secondo la quale a favore della interpretazione in quella sede proposta “depone anche il rilievo che ai sensi dell'art. 117, Cost. le Regioni ordinarie hanno competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi” – è stato, quindi, sottolineato, che essa non corrisponde all'attuale quadro costituzionale, nel quale le regole del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (tutti) e il trattamento di fine servizio o rapporto sono di competenza legislativa statale.
Ne deriva che - nella fattispecie in esame - devono trovare, invece, applicazione i principi enunciati, da ultimo, da Cass. Sez. L - Sentenza n. 27427 del 01/12/2020, sull'automatismo delle prestazioni previdenziali.
Infatti, con la sent. n. 374/1997, la Corte Costituzionale, pur arrivando al rigetto, ha chiarito che il principio di “automaticità delle prestazioni”, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione - in virtù dell'art. 2116 c.c. – “salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”. Pertanto, potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso. Secondo la Consulta “Detto principio costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi d, assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”.
E di conseguenza anche la Suprema Corte - collocandosi in scia a tale ricostruzione del sistema – ha affermato che “il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore” (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460).
Più di recente (v. Cass. 22 giugno 2017, n. 15589) è stato evidenziato che, in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa.
In sostanza, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso.
Un siffatto tipo di norma esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio.
Dunque, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c., fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore, mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione (v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda.
Tornando al caso di specie, la previsione di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 1 (secondo cui “l'iscrizione obbligatoria all'INADEL (ora
) ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale Pt_1 non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all' medesimo a norma CP_3 delle disposizioni vigenti, purché il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro”) va coniugata con l'art. 2116 c.c., comma 1. Da tanto discende l'esistenza del diritto del lavoratore subordinato al computo anche dei periodi fuori ruolo muniti delle caratteristiche di cui alla norma stessa e per i quali il datore non abbia adempiuto all'obbligo di versamento della contribuzione, non potendosi escludere il diritto solo per la carenza di contribuzione e per l'asserita prescrizione della medesima.
Nella sent. n. 19574/2024 è stato, pertanto, ribadito che “il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116, c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'Ente previdenziale alla percezione dei contributi, circostanza che non emerge nella fattispecie in esame.
Ne consegue che in occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e che, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R. n. 761/1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero” (cfr in tal senso anche Cass. 19023/24).
Infine, trattandosi di un rapporto unitario, non è maturata alcuna prescrizione per la quota di trattamento di fine servizio rivendicata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello dell' va Pt_1 rigettato e la sentenza impugnata confermata.
La complessità della controversia ed il recente intervento della Suprema Corte sulla specifica questione rendono equa l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
LI 16/5/25
Il Presidente rel. est.