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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/06/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 30 maggio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3817/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siderno, alla Parte_1 C.F._1 via Cimato n.32, presso lo studio dell'avv.to Maria Laura TROPIANO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato in Locri alla via via Matteotti n. 48, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Francesca Paola MICHELI ed Ettore TRIOLO, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Roma, rep. 37875/7313, Per_1
pec: t;
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CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONE DELLE DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2024, ha esposto che con missiva datata Parte_2
24.10.2024, notificata in data 12.11.2024, l' gli ha comunicato l'avviso di addebito n. CP_1
394 2024 00030163 28 000, per mancati pagamenti, per il periodo dall'1/2022 al 12/2023, di Pag. 1 a 4 C contributi , per un importo pari ad € 4.776,71; che ha disposto il recupero CP_1 CP_1
dell'importo anzidetto, adducendo la seguente motivazione: “contributo fisso emissione 2022-
01 Rata n.
4- regime sanzionatorio L n. 388/2000, art 116, co 8, lett. A)” - “contributo fisso emissione 2023-01 Rata n.
1- regime sanzionatorio L n. 388/2000, art 116, co 8, lett. A)” -
“contributo fisso emissione 2023-01 Rata n.
2- regime sanzionatorio L n. 388/2000, art 116, co 8, lett. A)” - “contributo fisso emissione 2023-01 Rata n.
3- regime sanzionatorio L n.
388/2000, art 116, co 8, lett. A)” - “Spese di notifica avviso addebito”; che il suddetto provvedimento è illegittimo non avendo egli dichiarato alcun reddito per attività lavorativa, poiché la società, ha cessato l'attività il 01.10.2015; che Controparte_3 la cessazione dell'attività si è verificata per sopravvenuta impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale, ed è stata comunicata ai vari Enti;
che la matricola n. 2017501710 gestione commercianti indica che la posizione per la quale vengono richiesti i contributi con avviso addebito ed è stata aperta nel 2017 ma nessuna attività è stata più svolta dall'ottobre 2015; che per lo stesso 2015 non è stato prodotto alcun reddito di partecipazione, né per gli anni successivi è stato prodotto altro reddito;
che quanto evidenziato è stato preceduto da istanza affinché l' agisse in autotutela con ulteriore verifica della posizione contributiva ma CP_4
l' si è limitata a rispondere che la posizione previdenziale risulta aperta e non può CP_1
annullare l'avviso. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Locri, Giudice Unico del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previo accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata, 1. Accertare e Dichiarare nullo
e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto, 2. Annullare l'Avviso di addebito n. 394 2024 00030163
28 000, nonché, tutti gli atti ad esso presupposti, antecedenti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso.
3. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario.
4. Nella denegata ipotesi di soccombenza nella presente controversia si chiede di non essere condannati al pagamento delle spese processuali in quanto il ricorrente è in attesa di riconoscimento di pensione sociale (reddito anno 2023 per redditi altri componenti il nucleo superiore ad € 25.676,02 ai sensi dell'art. 152 delle disp.
Att. c.p.c nel 2023 ma situazione peggiorata nel 2024 per separazione)”.
Pag. 2 a 4 Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
rappresentato che in ordine ai fatti di causa è stata rilevata la cessazione dell'attività della società a seguito di estinzione del soggetto giuridico e che pertanto è stata disposta la cancellazione dalla gestione autonomi. Ha pertanto così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere stante la documentata e fondata richiesta avanzata dall' convenuto, da cui evincere l'estinzione della ragion CP_4
d'essere del processo ed il sopravvenuto difetto di interesse.
Si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice
(cfr., tra le altre, Cass. n. 14775 del 02/08/2004).
Quanto alle spese di lite, va premesso che in tale fattispecie deve essere applicato il principio della soccombenza virtuale.
Ed infatti le difese della parte convenuta hanno dimostrato che l'accoglimento della domanda di annullamento dell'avviso di addebito è stato disposto in data 13 maggio 2025, ovvero solo successivamente al deposito dell'odierno ricorso ed alle notifiche di rito.
Pertanto, le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo della controversia e in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell' e CP_4 vengono liquidate, visto il D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento nei parametri minimi, considerata altresì l'assenza di attività istruttoria e di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, in complessivi €1.018,90 oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1.- dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 3 a 4 2.- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
€1.018,90 oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 29.06.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 4 a 4