Sentenza 30 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4698 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 3 O . ) B N E E , . C 1 E . 9 N A . . 9 P O 1 I I - REPUBBL 0104698 /01 Z 1 D A 1 - R 1 E T 2 S C I I . G L D E U 9 R I 3 A G E D 6 E E 4 T N . IN NOME DEL POL ITALIANO N T. T E T S IS E R ( A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Condominio SEZIONE SECONDA CIVILE SPESE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 506/99 Rel. Consigliere - Dott. Rafaele CORONA 2564/99 10115 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere- Cron. Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere- Rep. Dott. Vincenzo MAZZACANE - Consigliere Ud. 04/12/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO PREALPI VIA COSTANTINA 19 BERGAMO, in persona dell'Amm.re p.t. Rag. GHILARDI LORELLA, elettivamente domiciliata in ROMA L.RE FLAMINIO 60, presso lo studio dell'avvocato LONGO RUGGERO, che la difende unitamente all'avvocato GUIZZETTI FABRIZIO BRUNO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MUTI ATTILIO, KOVARI BIANCA;
M intimati 2000 sul 2° ricorso n° 02564/99 proposto da: 1990 MUTI ATTILIO, KOVARI BIANCA, elettivamente domiciliati -1- in ROMA VLE ANGELICO 12, presso lo studio dell'avvocato MARVASI TOMMASO, che li difende unitamente all'avvocato BETTI FIORENZA, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
CONDOMINIO PREALPI VIA COSTANTINA 19 BERGAMO, in persona dell'Amm.re p.t., elettivamente domiciliato in ROMA L.RE FLAMINIO 60, presso lo studio dell'avvocato LONGO RUGGERO, che lo difende unitamente all'avvocato GUIZZETTI FABRIZIO BRUNO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 381/98 del Giudice di pace di п и л BERGAMO, depositata il 31/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato Fiorenza BETTI, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di pace di Bergamo ingiunse a LI MU ed a CA AR di pagare, in favore del Condominio Prealpi di Bergamo, in persona dell'amministratore in carica, la somma di lire 846.054, oltre gli interessi e le spese. Con citazione 22 gennaio 1998, LI MU e CA AR proposero opposizione, per conseguire la revoca del decreto e la restituzione delle somme, che fosse stato costretto a pagare in forza della provvisoria esecuzione concessa al decreto opposto. Radicatosi il contraddittorio, il condominio pregiudizialmente domandò la riunione della causa presente con gli altri giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo proposti dagli altri condomini;
nel merito, chiese il rigetto dell'opposizione e comunque la condanna del condomino opponente al pagamento delle somme dovute con gli interessi. Con sentenza 28 - 31 agosto 1998, il Giudice di pace: a) revocò il decreto ingiuntivo;
b) dichiarò la legittimità sostanziale del pagamento della somma di lire 38.975.448 da parte dell'amministratore; c) statui l'obbligo a carico dell'amministratore del condominio di adeguarsi per la ripartizione delle spese ai criteri di cui all'art. 1123 cod. civ. Si legge nella sentenza che il decreto ingiuntivo era stato concesso sulla base di documenti incompleti: non essendo stato approvato dall'assemblea dei condomini il piano di riparto delle spese per il rifacimento dell'impermeabilizzazione dei boxes, il credito non poteva considerarsi certo, né liquido. Dalla carenza delle deliberazioni assembleari, discendeva il difetto dei requisiti del procedimento monitorio e, quindi, la necessità di revocare il decreto. Quanto al merito, i condomini erano obbligati propter rem al pagamento delle 2 spese per le cose comuni. Orbene, la somma complessiva pagata alla ditta appaltatrice dei lavori traeva la sua legittimazione dall'art. 2028 cod. civ., in quanto l'amministratore aveva assunto la figura di un gestore di affari altrui e i condomini, i quali avevano ricavato un vantaggio e sostanzialmente si erano arricchiti, erano tenuti a rimborsare all'amministratore le spese fatte, necessarie per ragioni di urgenza;
d'altra parte, per evitare un indebito arricchimento, al rimborso erano tenuti anche gli altri condomini, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. L'amministratore, peraltro, nella ripartizione delle spese doveva uniformarsi ai criteri fissati dall'art. 1123 cod. civ. Ricorre per cassazione il Condominio Prealpi;
resistono LI MU e CA AR con controricorso, cui risponde il Condominio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- A fondamento del ricorso principale, il condominio ricorrente deduce:
1.1 Violazione degli artt. 7, 11 e 12 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 360 n. 2 dello stesso codice. Il Giudice di pace ha pronunziato oltre i limiti della propria competenza per valore, fissata dall'art. 7 comma 1 cod. proc. civ. in lire 5.000.000. Poiché la decisione riguarda la legittimità della spesa ed il relativo riparto, il valore va determinato, ai sensi degli artt. 11 e 12 cod. proc. civ., in base all'ammontare dell'intera spesa pari a lire 38.975.448 (come risulta dal dispositivo). :
1.2 Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione, con riferimento all'art. 360 n. 4 dello stesso codice. Le statuizioni del Giudice di Pace di cui ai capi b) e c) sono viziate da ultrapetizione, in quanto non hanno correlazione con le istanze delle parti, le quali non hanno formulato specifiche istanze in merito alla legittimità della spesa ed alla ripartizione di essa. 3 1.3 Violazione degli artt. 112 e 645 cod. proc. civ., per omessa pronunzia, con riferimento all'art. 360 n. 4 dello stesso codice. Nonostante l'espressa istanza di condanna dell'opponente al pagamento della somma, che risultasse dovuta, proposta dal Condominio opposto, il giudice di pace non ha provveduto su detta domanda di merito.
1.4 Violazione o falsa applicazione dell'art. 633 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 dello stesso codice. La decisione di revocare il decreto ingiuntivo per difetto del requisito della certezza, in quanto l'ammontare della spesa non era stata approvata dall'assemblea, è frutto di una errata applicazione dell'art. 633 cod. civ.: in realtà, i requisiti previsti da questa norma sono stati confusi con quelli richiesti dall'art. 63 disp. att. La mancanza di approvazione dell'assemblea può incidere sulla provvisoria esecuzione, ma non impedisce l'emissione del decreto ingiuntivo.
1.5 Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. La decisione di revocare il decreto ingiuntivo per difetto del requisito della certezza, in quanto l'ammontare della spesa non era stata approvata dall'assemblea, è in contraddizione con il capo del dispositivo, con il quale il giudice determina la spesa nella somma complessiva di lire 38.975.448. (Ciò dimostra che il credito del condominio era esattamente determinato). 2.- A fondamento del ricorso incidentale, il condomino Maggionati deduce:
2.1 Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 4 dello stesso codice. Alla revoca del decreto ingiuntivo non ha fatto seguito la condanna alla restituzione delle somme corrisposte per effetto della provvisoria esecuzione. Nonostante l'espressa domanda, il giudice di pace non ha pronunziato e, pertanto, è incorso nel vizio di omessa pronunzia.
2.2 Violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 4 dello stesso codice, per omessa motivazione. Il giudice di pace ha omesso di pronunziare sulle spese processuali, benché entrambe le parti avessero formulato domanda in tal senso. 3.- Il ricorso principale non può essere accolto.
3.1 La denunziata incompetenza per valore non sussiste: pertanto, il primo motivo deve essere disatteso. Decidendo casi consimili, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che il credito di rimborso spettante al condomino nei confronti degli altri partecipanti, per aver pagato un debito condominiale, pur trovando causa in tale unica obbligazione assunta verso il terzo, viene a costituire distinte obbligazioni nei confronti dei diversi condomini. Donde la inapplicabilità del cumulo prevista dall'art. 11 cod. proc. civ. ai fini della determinazione del valore della causa (Cass., Sez. II, 18 gennaio 1992, n. 587). La norma di cui all'art. 11 cit., invero, presuppone - l'unicità del rapporto obbligatorio e della domanda giudiziale. La norma, pertanto, non è applicabile all'ipotesi di richiesta di pagamento di contribuiti consortili, quando l'adempimento delle quote sia chiesto con azioni separate, ciascuna delle quali sorretta da un'autonoma e distinta ragione obbligatoria, se pur dipendente da identico titolo, dovendo in tal caso la singola domanda essere considerata separatamente ai fini della determinazione della competenza per valore (Cass., Sez. I, 24 agosto 1998, n. 8397). La inapplicabilità del cumulo previsto dall'art. 11 cod. proc. civ., ai fini della determinazione del valore della causa, nella specie si giustifica in quanto il rimborso dovuto all'amministratore, che ha anticipato nei confronti di una terza 5 persona le spese condominiali, pur trovando causa in tale unica obbligazione, dà luogo alle distinte obbligazioni facenti capo ai singoli condomini, i quali sono tenuti in ragione della proprietà comune delle cose, degli impianti e dei servizi dell'edificio: obbligazioni, che hanno formato oggetto di domande distinte.
3.2 Non è fondato neppure il secondo motivo, concernente la ultrapetizione, per avere il giudice di pace, in difetto di espresse domande, dichiarato la legittimità della spesa sostenuta dall'amministratore e l'obbligo di procedere alla ripartizione della somma tra i condomini. Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ., implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda (Cass., Sez. III, 3 febbraio 1999, n. 919). Il vizio di ultra o di extrapetizione ricorre, pertanto, quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obbiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente 0 implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente e formalmente proposta con una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagini (Cass., Sez. III, 12 gennaio 1999, n. 258). Nella specie, nell'istanza di rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo e di condanna del condomino al pagamento della quota da lui dovuta si comprende, in modo implicito, la duplice richiesta di declaratoria della legittimità della spesa sostenuta dall'amministratore e dell'obbligo della ripartizione tra i singoli partecipanti.
3.3 Deve essere rigettato il terzo motivo concernente la censura di omessa pronunzia, per aver il giudice omesso di provvedere sulla domanda proposta dal condominio Prealpi di condannare il singolo condomino a pagare le spese condominiali. Il vizio di omessa pronunzia sussiste quando manchi la decisione su uno dei capi della domanda, autonomamente apprezzabile, ovverosia quando sia omesso il provvedimento indispensabile con riferimento al caso concreto (Cass., Sez. I, 19 settembre 1999, n. 10813). Pertanto, il vizio di omessa pronunzia può utilmente essere fatto valere solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda, che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni (Cass., Sez. II, 23 novembre 1999, n. 12984). di -Nella specie, nella statuizione dell'obbligo dell'amministratore provvedere alla ripartizione delle spese, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1123 cod. civ., è implicito il rigetto della domanda di condanna del singolo condomino al pagamento della quota non ancora determinata.
3.4 Non può essere accolto neppure il quarto motivo, concernente la legittimità del ricorso da parte dell'amministratore del condominio al procedimento monitorio. E' risaputo che, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., l'amministratore del condominio può chiedere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall'assemblea (Cass., Sez. II, 12 febbraio 1993, n. 1789). Avuto riguardo alla natura eccezionale della norma e del fatto che il decreto ingiuntivo presuppone l'esistenza di una prova scritta del credito proveniente dal debitore (e non dal 7 creditore), l'emissione del decreto ingiuntivo deve ritenersi ammessa solo in presenza dell'approvazione del bilancio, preventivo o consuntivo, da parte dell'assemblea. Correttamente, pertanto, il giudice di pace ha revocato il decreto ingiuntivo, perché era stato emesso in difetto di approvazione dell'assemblea.
3.5 Deve ritenersi inammissibile, infine, l'ultimo motivo concernente la contraddittorietà della motivazione. La sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equità non può essere impugnata con il ricorso per cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della motivazione, ma solo ove la motivazione manchi del tutto o sia apparente, illogica o incoerente (Cass., Sez. II, 9 marzo 1999, n. 1991). Il vizio di motivazione della sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equità, rilevante per il ricorso per cassazione, infatti, è circoscritto, come per le sentenze del giudice conciliatore nella vigenza dell'art. 113 cod. proc. civ., anteriormente alla legge 21 novembre 1991, n° 374, all'inesistenza o all'apparenza di essa, ovvero al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da precludere la identificazione della ratio _decidendi, o infine alla perplessità della medesima, sì che sia impossibile la qualificazione giuridica data al rapporto (Cass., Sez. II, 3 febbraio 1999, n. 881). Nella specie, invero, non si ravvisa un caso di inesistenza di motivazione, ovvero di motivazione apparente, oppure di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da precludere l'identificazione della ragione della decisione.(La sentenza impugnata accerta la spesa complessiva, ma non l'importo dovuto dai singoli partecipanti). 4.- Anche il ricorso incidentale deve essere rigettato.
4.1 Deve essere disattesa la censura di omessa pronunzia per analoghe ragioni di diritto e di fatto, che precedentemente sono state esposte sub 3.3. Nella 8 statuizione dell'obbligo dell'amministratore di provvedere alla ripartizione delle spese, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1123 cod. civ., è implicito il rigetto della domanda di condanna del condominio alla restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo. (Somme che, evidentemente, saranno restituite in seguito alla esecuzione del riparto).
4.2 Deve essere disatteso, infine, il secondo motivo, in quanto il dispositivo "nulla sulle spese" deve intendersi nel senso che non vengono poste le spese a carico di nessuna delle parti. Vale a dire, come pronunzia di compensazione. Si tratta di una imprecisione, che nondimeno denunzia con chiarezza il senso del provvedimento. 5.- Riuniti i ricorsi e rigettati entrambi, la Corte deve compensare le spese integralmente tra le parti per giusti motivi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa interamente tra le parti le spese processuali. Roma, 4 dicembre 2000. Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Rafaele Corona Dott. Mario Spadone ропти Гранки O L 4 IL CANCELLIERE C1 L 7 O 3 . B ) Francesco Catania N E E , E 1 C N 9 A 9 O P I 1 - Z I DEPOSITAT 1 A D 1 R - 1 T E S 2 Roma I C . I G L E IL CANCELLIERE C1 D R 9 U 3 I A G E D 6 E E Francesco Catania T 4 N . N . E T T S T S E R I ( A