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Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04499/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00298 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04499/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4499 del 2025, proposto da-OMISSIS--
OMISSIS- in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Società -
OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS--OMISSIS-in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della “-OMISSIS-” Spa, rappresentati e difesi dagli avvocati CA RO e
AB RO, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato CA RO in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, n. 2; contro
Comune di Melito di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Della Corte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 04499/2025 REG.RIC.
del Curatore del Fallimento della Soc. "-OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l.", non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Seconda) n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Melito di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Cons. Marco
AN;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n°-OMISSIS- del 21 marzo 20-OMISSIS-, con cui il
Responsabile del Primo Settore del Comune di Melito di-OMISSIS-ha intimato ai ricorrenti lo sgombero dell'area individuata catastalmente al foglio 4 p.lle -OMISSIS-
e -OMISSIS-, poiché di proprietà comunale, giusta acquisizione ope legis per effetto della precedente ordinanza n°-OMISSIS-/2008 adottata ex art. 30, comma 7, DPR
380/01, con avvenuta trascrizione nei Registri Immobiliari in data 28 marzo 2023.
Il Tar ha premesso le seguenti circostanze di fatto.
Il sig. -OMISSIS--OMISSIS-deduce di essere il legale rappresentante della società -
OMISSIS- s.r.l., divenuta proprietaria dell'area su cui insistono le opere oggetto del N. 04499/2025 REG.RIC.
provvedimento impugnato, sita nel Comune di Melito in forza del decreto del
Tribunale di-OMISSIS-Nord del 25/01/2023 (rep. n. 17/2023 del 03/02/2023) di omologazione della proposta di concordato fallimentare della società -OMISSIS-
Immobiliari s.r.l., con la quale si era impegnato ad acquistare l'intero attivo fallimentare della società.
-OMISSIS- spa, concessionaria -OMISSIS-e -OMISSIS- per le province di Napoli,
Caserta e Benevento, è comodataria dell'area sopra descritta in forza di contratto di comodato d'uso stipulato in data 14 aprile 2023 con -OMISSIS-.
Deducono i ricorrenti di avere appreso solo successivamente all'acquisto della disponibilità del compendio che il Comune, con ordinanza n. -OMISSIS-/2008 emessa ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 380/2001, aveva acquisito l'area in questione, fatta oggetto di lottizzazione abusiva ad opera di -OMISSIS- Immobiliari. L'area comprende anche lo spazio scoperto adibito a parcheggio a servizio delle abitazioni oggetto del provvedimento impugnato.
Sulla legittimità dell'ordinanza ex art. 30 D.P.R. 380/2001 e dell'acquisizione gratuita del compendio immobiliare il Tar si è già espresso con sentenza n. -OMISSIS-/2017, confermata in appello (C.d.S. 74-OMISSIS-/2021).
L'ordinanza n. -OMISSIS-/2008, sebbene tardivamente, è stata trascritta nei registri immobiliari, in data anteriore alla trascrizione del decreto di omologazione del concordato fallimentare, ma successivamente alla sua emanazione.
Infatti il decreto di omologazione del Tribunale di-OMISSIS-Nord è stato adottato il
25.01.2023 (rep. n. 17/2023 del 3.02.2023). L'ordinanza di acquisizione ex art. 30
D.P.R. 380/2001 è stata trascritta il 28.3.2023, mentre il decreto di omologazione è stato trascritto il 18.4.2023.
A seguito di un sopralluogo, volto a verificare l'occupazione abusiva dell'area da parte di -OMISSIS-, il Comune ha accertato l'esistenza sull'area in questione delle seguenti opere abusive: “un'ampia tettoia in prossimità dell'accesso al lotto. La tettoia è in N. 04499/2025 REG.RIC.
lamiera di tipo grecata a doppia falda ed ha l'altezza al colmo (centrale) di 6,50 m. circa e le due altezze alla gronda (laterali) sono di 6,30 circa. La struttura verticale è in tubolari quadrati (scatolati) in ferro con un interasse frontale di circa 9,80 m. Le dimensioni della copertura sono 18,00 mt. x 11,50 mt. circa, generando una superficie di copertura di circa 207 mq. Nei pressi della tettoia e sotto di essa ci sono 3 piccoli
Box prefabbricati (tipo container) di dimensioni due di essi 3,70 m. x 2 m. circa ed uno 2,70 m. x 2 m., in uno c'è una scrivania con computer e frigorifero, nel secondo un deposito di cerchioni, dei piccoli fusti e attrezzi vari, e nel terzo c'è una cuccia per cane. Sempre nei pressi della tettoia c'è un quadro elettrico posizionato sul muro perimetrale del lotto ed in adiacenza c'è l'innesto dell'acqua. Al centro del piazzale c'è un palo per l'illuminazione sulla quale sono poste delle telecamere, un secondo palo è posto sul confine al lato nord del piazzale. Nei pressi del primo palo al centro del piazzale c'è una caditoia in ghisa con pozzetto per il reflusso delle acque piovane.”.
Con ordinanza n.-OMISSIS-del 20 settembre 2023 il Comune ha ingiunto al sig.-
OMISSIS-e al sig. -OMISSIS- la demolizione delle opere, identificandoli quale responsabili dell'abuso e ribadendo che l'area era di proprietà comunale.
Ritenendola illegittima, i ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione con il ricorso n. 5730/23.
Il Comune ha poi adottato l'ordinanza n°-OMISSIS- del 21 marzo 20-OMISSIS- con la quale ha intimato ai ricorrenti lo sgombero dell'area individuata catastalmente al foglio 4 p.lle -OMISSIS- e -OMISSIS- poiché di proprietà comunale, giusta acquisizione ope legis per effetto della citata ordinanza n°-OMISSIS-/2008 adottata ex art. 30, comma 7, DPR 380/01.
Con il ricorso proposto in primo grado il provvedimento veniva impugnato per i seguenti motivi: N. 04499/2025 REG.RIC.
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 823 e 828 del cod. civ. art.30 del D.P.R.
n. 380/2001- violazione della l. n. -OMISSIS-1/1990 –carenza di potere – carenza istruttoria – inesistenza dei presupposti– difetto di motivazione – sviamento.
Stante il fondamento normativo dell'ordinanza -OMISSIS-/2008, adottata ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 380/2001, l'effetto acquisitivo si è prodotto nel patrimonio c.d.
“disponibile” dell'ente comunale e non in quello c.d. “indisponibile”. Pertanto, il
Comune non disporrebbe, per il fondo in questione, dei poteri di autotutela esecutiva previsti dagli artt. 823 e 828 c.c. che sono limitati alle ipotesi in cui la P.A. debba provvedere alla tutela di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.
Inoltre, non potrebbe l'ordinanza di sgombero trovare fondamento nell'ordinanza di demolizione n°53/2023, poiché:
a) l'efficacia di detta ingiunzione è sospesa per effetto dell'Ordinanza cautelare n°-
OMISSIS-/20-OMISSIS-;
b) dall'inosservanza del riferito ordine deriverebbe l'acquisizione di tali beni ma pur sempre al patrimonio disponibile dell'ente comunale;
c) i destinatari dell'ordinanza n°-OMISSIS-(-OMISSIS--OMISSIS-e-OMISSIS--
OMISSIS-) risultano essere differenti da quelli della intimazione di sgombero (-
OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- srl).
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 823 e 828 del codice civile – art. 30 del
D.P.R. n. 380/2001- violazione della l. n. -OMISSIS-1/1990 - carenza di potere – carenza istruttoria – inesistenza dei presupposti – travisamento dei fatti - difetto di motivazione – sviamento.
Non sussisterebbe alcuna abusiva occupazione del fondo che il comune asserisce di aver acquisito in proprietà, poiché la -OMISSIS- ne è divenuta proprietaria in virtù del
Decreto del Tribunale di-OMISSIS-Nord del 25/01/2023, Rep. N°17 del 3 febbraio
2023 con cui è stato omologato il concordato fallimentare nell'ambito del quale il N. 04499/2025 REG.RIC.
ricorrente aveva proposto il pagamento di tutti i debiti della fallita e di provvedere anche alla demolizione delle opere indicate nell'ordinanza n. -OMISSIS-/2008.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 823 e 828 del codice civile e art. 30 del
D.P.R. n. 380/2001- violazione della l. n. -OMISSIS-1/1990 - carenza di potere – carenza istruttoria – inesistenza dei presupposti – travisamento dei fatti - difetto di motivazione – sviamento.
La ricorrente ha acquisto la disponibilità del compendio, a far data dal 3/02/2023, ovvero dalla data dell'omologa giudiziaria della proposta concordataria.
A tale data, tuttavia, non risultava alcuna trascrizione nei Registri Immobiliari dell'ordinanza n. -OMISSIS-/2008 a favore del Comune, il quale ha provveduto solo tardivamente, a tale adempimento in data 28/03/2023, ossia ad oltre 15 anni dall'adozione dell'atto da trascrivere, e per di più solo in seguito alla comunicazione pec operata dalla ricorrente -OMISSIS- in data -OMISSIS- marzo 2023.
Dalla mancata trascrizione dell'ordinanza ex art. 30 del DPR n. 380/2001, deriverebbe
“la sua inopponibilità agli aventi causa dei singoli cespiti immobiliari”.
Inoltre la suddetta ordinanza non sarebbe opponibile alla ricorrente, in quanto terzo in buona fede, dato che l'effetto traslativo della proprietà dei terreni che oggi l'amm.ne intende “liberare” si era già concretizzato con l'emissione del Decreto di omologa concordataria.
Non sussisterebbe l'affermata lottizzazione abusiva per cui è stata adottata l'ordinanza n. -OMISSIS-/2008, atteso che la Corte d'Appello di-OMISSIS-con la sentenza n°5118/2015 ha assolto, tra gli altri, il legale rappresentante di -OMISSIS- Immobiliari dal reato di cui agli artt. 30 e 44 D.P.R 380/2001 perché il fatto non sussiste.
Non essendo stata effettuata alcuna lottizzazione abusiva, non si è validamente prodotto alcun effetto acquisitivo. N. 04499/2025 REG.RIC.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001- violazione della l. n. -OMISSIS-1/1990 - carenza di potere – carenza istruttoria – inesistenza dei presupposti – travisamento dei fatti -difetto di motivazione – sviamento.
La motivazione del provvedimento si riferisce alla necessità del ripristino della
“legalità violata” e alla necessità di tutelare il bene pubblico. Tuttavia nessun cenno è stato fatto nel provvedimento di tutte le circostanze sopra richiamate.
5. Violazione e falsa applicazione art.7 l.-OMISSIS-1/90 – eccesso di potere.
Il provvedimento impugnato, risulta, altresì, viziato in quanto l'Amministrazione resistente ha omesso la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L.-
OMISSIS-1/90, trattandosi di atto vincolato ai sensi dell'art 21 septies della stessa legge.
2. Il Tar ha considerato in diritto quanto segue.
Quanto al primo motivo, esso va respinto alla luce della consolidata giurisprudenza della Sezione, riguardanti fattispecie analoghe. Si è affermato nelle suddette pronunce, in linea con la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, che “l'atto di sgombero in questione costituisce nient'altro che il terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale dell'opera abusiva, di per sé dotati, in quanto estrinsecazioni dei poteri di vigilanza e di repressione urbanistico- edilizia sul territorio (cfr. art. 31 del d.P.R. n. 380/2001), del connotato dell'esecutorietà, ossia della possibilità di essere portati ad esecuzione coattivamente ad opera della stessa amministrazione e senza l'intermediazione dell'autorità giudiziaria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2015 n. 316).
Ed ancora, in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 20-OMISSIS-, n. 6147/-
OMISSIS- “ seppure “il potere di autotutela esecutiva, previsto all'art. 823 comma 2
c.c., presuppone il previo accertamento della natura di bene patrimoniale indisponibile del compendio immobiliare oggetto di tutela recuperatoria, poiché, diversamente, il bene pubblico ricompreso nel patrimonio disponibile dell'ente può costituire oggetto N. 04499/2025 REG.RIC.
di tutela soltanto mediante l'esperimento delle azioni civilistiche possessorie o della rei vindicatio” (Consiglio di Stato, sez. VII – 19/5/2023 n. 4987), a diversa conclusione deve approdarsi quando l'ordinanza di sgombero costituisce l'atto terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile, che sono dotati, in quanto estrinsecazioni del potere di vigilanza e di repressione urbanistico-edilizia, del carattere dell'esecutorietà, ossia della possibilità di essere portati ad esecuzione coattivamente ad opera della stessa amministrazione e senza l'intermediazione dell'autorità giudiziaria (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015 n. 316)”.
Vi è, altresì, identità soggettiva tra i destinatari dell'ordinanza di demolizione e i destinatari dell'ordine di sgombero, che, comunque, va rivolto necessariamente ai soggetti che occupano l'area di proprietà comunale.
Il secondo e il terzo motivo – che possono essere trattati congiuntamente per identità di materia - sono, altresì, infondati, poiché per condivisa giurisprudenza: “l'effetto acquisitivo della proprietà discende direttamente dalla legge (trascorso il termine di
90 giorni dalla notifica della sospensione; art. 30, co. 8, cit.)”, dunque, “va richiamato il condivisibile indirizzo secondo cui l'acquisizione in parola “costituisce una forma di acquisto a titolo originario della esclusiva proprietà sul bene” (Cons. Stato, sez. IV,
11 marzo 2019, n. 1620, par. 30.4; v. anche, sulla similare previsione dell'art. 31
d.P.R. n. 380 del 2001, Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 398: “l'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 31 del TU edilizia avviene, per giurisprudenza consolidata,
a titolo originario con cancellazione di tutti i diritti reali minori e di garanzia eventualmente gravanti bene. […] La fattispecie è assimilabile al perimento del bene, ipotesi nella quale si estingue l'ipoteca, giacché l'immobile abusivo è destinato al
'perimento giuridico', normalmente conseguente alla demolizione, salva la eccezionale acquisizione al patrimonio comunale, che lo trasforma irreversibilmente in res extra commercium sotto il profilo dei diritti del debitore e dei terzi che vantino N. 04499/2025 REG.RIC.
diritti reali limitati sul bene”)”. E ancora, “la mancata trascrizione nei registri immobiliari dell'ordinanza non può valere quale vizio di legittimità, ma al più può rilevare sotto il profilo civilistico nei rapporti tra privati. Del resto, dal punto di vista amministrativo, in presenza di lottizzazione abusiva, è irrilevante l'asserita buona fede degli acquirenti, i quali in ipotesi facciano risalire la responsabilità della lottizzazione stessa esclusivamente ai loro danti causa, trattandosi di una situazione in cui rileva, dal punto di vista urbanistico, la sussistenza di un abuso oggettivo, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti di buona fede, estranei all'illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell'alienante (Cons. St., Sez. IV, 3 aprile 2014, n.1589)”
(Cons. Stato, -OMISSIS-.2.2017, n.877). “Il legislatore disciplina l'acquisizione al patrimonio comunale avuto riguardo al mero decorso del termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento assunto ai sensi del comma 7 cit, in assenza di sua revoca; il che evidenzia … che, l'effetto acquisitivo discende direttamente dal dato positivo, atteggiandosi come effetto ex lege …” (Cons. Stato n. -OMISSIS-15/2020).
Non rileva, dunque, che la trascrizione dell'ordinanza n. -OMISSIS-/2008 di acquisizione dell'area sia stata eseguita dopo la pubblicazione del decreto di omologazione, poiché il criterio dell'anteriorità delle trascrizioni per risolvere i conflitti tra più aventi causa da un medesimo proprietario di un bene immobile riguardano solo gli acquisti a titolo derivativo e non i conflitti tra acquirenti a titolo originario e acquirenti a titolo derivativo.
Non può, peraltro, sottacersi che l'ordinanza di acquisizione ex art. 30 D.P.R.
380/2001 è stata trascritta, comunque, prima della trascrizione del decreto di omologazione e, pertanto, anche ove si aderisse a una tesi differente rispetto a quella sopra richiamata, la regola dell'anteriorità dell'acquisto opererebbe a favore del
Comune.
In ogni caso neppure il sig.-OMISSIS-può affermare di aver acquistato il compendio senza aver avuto conoscenza dell'ordinanza ex art. 30 D.P.R. 380/2001, poiché di essa N. 04499/2025 REG.RIC.
è fatta espressa menzione nella perizia allegata alla proposta di concordato depositata agli atti del procedimento prefallimentare.
Neppure può assumere rilievo ai fini della legittimità dell'ordine di sgombero la circostanza che il Tribunale penale abbia prosciolto i soggetti coinvolti dal reato di lottizzazione abusiva. Sulla questione si è già pronunciato questo con la sentenza del
23 ottobre 2017, n. -OMISSIS-/17 (confermata in appello), resa all'esito del giudizio proposto da -OMISSIS- Immobiliari avverso la presupposta ordinanza ex art. 30
D.P.R. 380/2001 (opponibile anche alla ricorrente ai sensi dell'art. 2909 c.c. in quanto avente causa dalla parte soccombente). Nella suddetta pronuncia si è affermato che
“tale decisione, in relazione all'intervento edificatorio in questione, ha ritenuto insussistente la consumazione del reato di lottizzazione abusiva, punito dall'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001, mandando assolto il legale rappresentante della società ricorrente e ritenendo, in sostanza, che la fattispecie lottizzatoria fosse da escludere in considerazione della completa avvenuta edificazione della zona di insediamento del complesso immobiliare, dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Ebbene, a prescindere dall'assorbente notazione che nella stessa succitata sentenza si chiarisce testualmente che “le considerazioni svolte sul reato in contestazione esulano totalmente da ogni valutazione in ordine alla legittimità delle delibere n. 38/02 e 64/02 rilasciate dal Comune di Melito, poi annullate in sede di autotutela, nonché alla legittimità sotto il profilo urbanistico degli immobili realizzati”, va osservato che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, la sentenza penale di assoluzione, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., fa stato nel giudizio amministrativo esclusivamente quanto ai fatti materiali che vi si affermano avvenuti o non avvenuti e che sono stati oggetto del giudizio penale, ma non già quanto alla qualificazione dell'antigiuridicità, evidentemente operata ai soli effetti della sussistenza del reato imputato, rispetto alla quale il giudice amministrativo non è N. 04499/2025 REG.RIC.
condizionato dalla pronuncia penale resa sugli stessi fatti materiali (cfr. Consiglio di
Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2010 n. 8705; Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2006
n. 357; TAR Lombardia Milano, Sez. II, 20 gennaio 2012n. -OMISSIS-1).”.
Parimenti il Tar ha ritenuto che non sussiste la violazione dei diritti partecipativi, atteso che, nella fattispecie, sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, L. -OMISSIS-1/90, essendo l'ordine di rilascio il doveroso esito di un provvedimento interamente vincolato, rispetto al quale alcun apporto procedimentale utile avrebbero potuto spiegare i ricorrenti.
3. Parte appellante ritiene che l'Amministrazione, erroneamente invocando le richiamate norme codicistiche, ha ritenuto di poter intimare lo sgombero dell'area in questione, poiché occupata “sine titulo” dagli odierni appellanti stante la sua acquisizione al patrimonio comunale per effetto della precedente ordinanza n.-
OMISSIS- del 2008, adottata ai sensi dell'art 30, comma 7, del DPR 380/2001, e trascritta nei R.R. I.I. soltanto nel marzo del 2023.
Ritiene che il Comune avrebbe dovuto agire iure privatorum e, quindi, proporre innanzi alla competente A.G.O. le specifiche azioni a tutela della proprietà e/o del possesso.
Osserva che i destinatari dell'ordinanza n.-OMISSIS-(-OMISSIS--OMISSIS-e-
OMISSIS--OMISSIS-) risultano essere differenti da quelli della intimazione di sgombero (-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- srl). Ritiene l'inesistenza dell'occupazione sine titulo di dette aree da parte della -OMISSIS- srl, avendone acquisito la proprietà a seguito dell'omologa concordataria.
La stessa Amministrazione con l'inerzia serbata, in modo costante a far data dal 2008, in ordine sia alle operazioni di ripristino sia all'obbligo di trascrizione, avrebbe determinato la paventata situazione di pregiudizio che si intende rimuovere autoritativamente. N. 04499/2025 REG.RIC.
Richiama la sentenza del giudice penale con cui è stata accertata l'inesistenza di qualsivoglia profilo di dolo o colpa in capo ai soggetti imputati del reato ex art. 44
DPR 380/2001, ovvero dei presupposti individuati come necessari presupposti necessari per la confisca urbanistica invocata dall'Amm.ne.
La portata della sentenza della Corte di Appello penale di-OMISSIS-(n.5118/2015) precluderebbe quindi, all'Amministrazione di poter considerare l'ordinanza n.-
OMISSIS-/2008, quale valido presupposto per la configurabilità degli effetti ablatori ex art. 30 del DPR 380/2001.
Ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, dalla disamina delle relate di notificazione emerge chiaramente che l'Amministrazione ha impartito l'ordine di demolizione in danno degli appellanti, quali persone fisiche, mentre l'intimazione di sgombero è stata disposta nei confronti della -OMISSIS- persona giuridica.
Parte appellante richiama il secondo e terzo motivo di ricorso, con cui gli appellanti, nell'evidenziare ulteriormente l'assenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere di autotutela ex art. 823 c.c., contestavano l'erronea qualificazione della disponibilità delle aree come abusiva e, stante l'inopponibilità della trascrizione nei registri immobiliari dell'ordinanza n.-OMISSIS-/2008, l'inesistenza dell'effetto acquisitivo rivendicato dall'ente comunale.
La -OMISSIS- srl ha acquisito la proprietà anche delle particelle -OMISSIS- e -
OMISSIS- per effetto dell'omologa della proposta di assunzione concordataria disposta dal Tribunale di-OMISSIS-Nord con il Decreto n°17 del febbraio 2023.
Ritiene che dall'intervenuta omologa concordataria, essendosi ormai concretizzato l'effetto traslativo della proprietà, la -OMISSIS- risulterebbe titolare di un diritto dominicale anche sulle particelle oggetto dell'intimazione di sgombero, che le consentirebbe di godere delle stesse in modo pieno ed esclusivo, circostanza che smentirebbe l'affermazione dell'appellata circa l'occupazione abusiva delle stesse. N. 04499/2025 REG.RIC.
Alla data di emissione del decreto di omologa concordataria (3 febbraio 2023) il
Comune di Melito non aveva ancora provveduto alla trascrizione dell'ordinanza n. -
OMISSIS-/2008, sicché, ai sensi del comma 9 dell'art. 30 del DPR 380/2001,
l'acquisto dell'intero compendio immobiliare da parte della -OMISSIS- sarebbe da considerarsi come validamente concluso ed erga omnes.
Parte appellante richiama i commi 7, 8 e 9 del d.p.r. n° 380 del 2001, secondo cui:
“nel caso in cui il dirigente accerti la lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'art.29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata sospensione dei lavori ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atto tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. Trascorsi 90 giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente deve provvedere alla demolizione delle opere….gli atti aventi per oggetto lotti di terreno per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma”.
L'intervento edilizio oggetto dell'ordinanza n. -OMISSIS-/08 è stato realizzato dalla
-OMISSIS- Immobiliari srl e gli appellanti hanno acquisito la disponibilità del cespite,
a far data dal 03/02/2023, ovvero dalla data di omologa della proposta di concordato, formulata nell'ambito della procedura di fallimento dell'impresa costruttrice.
A tale ultima data, tuttavia non risultava alcuna trascrizione nei registri immobiliari dell'ordinanza n. -OMISSIS-/2008 da parte del Comune, il quale ha provveduto, ormai tardivamente, a tale adempimento solo in data 28/03/2023, ossia ad oltre 15 anni di distanza dall'adozione dell'atto da trascrivere e solo in seguito alla pubblicazione del decreto di omologa, vale a dire dell'atto traslativo della proprietà in favore della -
OMISSIS- srl, il tutto in aperta violazione proprio del citato art. 30 D.P.R. n. 380/2001. N. 04499/2025 REG.RIC.
Parte appellante lamenta la mancata valutazione proprio dell'immediato effetto traslativo generato dall'omologa concordataria, nel corso del giudizio.
Lamenta la mancata considerazione della buona fede dell'acquirente concordatario, quale ulteriore elemento dell'inopponibilità della trascrizione effettuata dal Comune.
Richiama la circostanza che il Tribunale ha ritenuto che: “in ogni caso neppure il sig.-
OMISSIS-può affermare di aver acquistato il compendio senza aver avuto conoscenza dell'ordinanza ex art. 30 DPR 380/2001, poiché di essa è fatta espressa menzione nella perizia allegata alla proposta di concordato depositata agli atti del procedimento prefallimentare” (cfr. pag. 9 della sentenza).
In realtà, dalla lettura della proposta di concordato e della relativa perizia, entrambe depositate agli atti del giudizio di primo grado, si evince che la -OMISSIS- srl ha sì dato atto dell'esistenza del citato provvedimento ma, alla luce del totale disinteresse mostrato dall'Amm.ne circa il destino di detti beni (provato dalla mancata trascrizione immobiliare) in uno con l'esito del giudizio penale che ha escluso l'ipotesi di reato ex art. 44 DPR 380/2001, ha fondatamente ritenuto di poter procedere all'assunzione concordataria del Fallimento n.51/2018, avendo modo di precisare, a più riprese, che l'eventuale assunzione da parte del Comune di atti e/o provvedimenti determinanti effetti ablatori avrebbe immediatamente causato il ritiro della proposta stessa.
Parte appellante ritiene che la sentenza della Corte di Appello di-OMISSIS-n.
5118/2015 (passata in giudicato), con la quale è stata definitivamente esclusa la configurabilità di qualsivoglia ipotesi di lottizzazione abusiva (sia materiale che cartolare) e, dunque, la responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti rispetto al reato originariamente ipotizzato, preclude all'Amministrazione la possibilità di considerare l'ordinanza n. -OMISSIS-/08, come ancora valida ed efficace, quanto meno con riferimento agli effetti ablatori previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001.
Lamenta che la contestazione e repressione della lottizzazione abusiva di cui alla citata ordinanza n. -OMISSIS-/2008, non sarebbe stata frutto di un autonomo accertamento N. 04499/2025 REG.RIC.
da parte dell'Amministrazione comunale quanto, piuttosto, una reazione alle indagini ed al sequestro delle opere disposto nel gennaio 2007 dalla Procura della Repubblica di Napoli.
Ritiene il contrasto sussistente con la sentenza n.1915/2025 con cui la stessa Sezione del Tar Campania, nel pronunciarsi definitivamente sull'ordinanza di demolizione n.53/2023, avrebbe riconosciuto la validità dell'acquisto concordatario operato dalla -
OMISSIS- srl, quale titolo legittimante la disponibilità dei cespiti de quibus, ritenendolo elemento sufficiente per radicare in capo agli appellanti la responsabilità di opere abusive.
Lamenta il difetto di motivazione dell'ordine di sgombero.
Alla “legalità violata” ed alla “mancata tutela del bene pubblico” avrebbe contribuito l'intimata Amministrazione con l'inerzia mantenuta, in modo costante, dal 2008 al
2023 tanto in tema di operazioni di ripristino che di trascrizione, vale a dire le uniche attività che avrebbe dovuto compiere in ottemperanza all'ordinanza n°-OMISSIS-
/2008.
Lamenta infine la violazione dei diritti partecipativi.
4. L'appello è infondato.
Infatti è circostanza non controversa e ammessa dalla stessa parte appellante che la -
OMISSIS- si è dichiarata proprietaria dei terreni in questione, con ciò indebitamente contestando il titolo di proprietà comunale.
Ciò depone per la corretta individuazione della stessa, nella persona del suo legale rappresentante, quale destinatario dell'ordinanza di sgombero.
Sono infondate le censure secondo cui il terreno non sarebbe di proprietà comunale, come motivato dal Comune, ma di -OMISSIS- srl e dato in comodato a -OMISSIS- spa.
Il Comune ha infatti motivato che l'area sulla quale insistono le opere abusive accertate è di proprietà del Comune per effetto dell'ordinanza n° -OMISSIS-/08 di N. 04499/2025 REG.RIC.
sospensione, divieto di disporre dei suoli e delle opere e di contestuale annullamento della concessione edilizia n° 38/02.
Parte appellante fa riferimento alla circostanza che -OMISSIS- srl ha acquisito la disponibilità del cespite, a far data dal 03/02/2023, ovvero dalla data di omologa della proposta di concordato, formulata nell'ambito della procedura di fallimento dell'impresa costruttrice.
Il collegio ritiene che il Tar ha correttamente messo in luce che “l'effetto acquisitivo della proprietà in capo al Comune discende direttamente dalla legge (trascorso il termine di 90 giorni dalla notifica della sospensione; art. 30, co. 8 del d.p.r. n° 380 del
2001)”.
Nel caso di specie dunque alla notifica dell'ordinanza di acquisizione n° -OMISSIS- del 17 aprile 2008 (la cui legittimità è stata confermata con sentenza del Consiglio di
Stato VI n° 74-OMISSIS- dell'8 novembre 2021) il Comune ha già acquisito la proprietà dei terreni ossia prima della data di omologa della proposta di concordato (3 febbraio 2023).
Il Tar ha poi correttamente evidenziato che la trascrizione dell'ordinanza n. -
OMISSIS-/2008 di acquisizione dell'area è comunque efficace anche se è avvenuta dopo la pubblicazione del decreto di omologazione, poiché il criterio dell'anteriorità delle trascrizioni per risolvere i conflitti tra più aventi causa da un medesimo proprietario di un bene immobile riguarda solo gli acquisti a titolo derivativo.
Nel caso di specie il Comune non ha acquistato a titolo derivativo, ma a titolo originario.
L'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune si connota, infatti, per la duplice funzione di sanzionare comportamenti illeciti e di prevenire perduranti effetti dannosi di essi e dunque dà luogo ad acquisto a titolo originario, con la conseguenza che il diritto dominicale preesistente e gli altri diritti eventualmente gravanti sull'area vengono caducati, senza che rilevi l'eventuale N. 04499/2025 REG.RIC.
anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione (così Consiglio di Stato VII 8 marzo
2023 n. -OMISSIS-59).
In ogni caso l'ordinanza di acquisizione ex art. 30 D.P.R. 380/2001 è stata trascritta, comunque, prima della trascrizione del decreto di omologazione e, pertanto, in ogni caso la regola dell'anteriorità dell'acquisto opererebbe a favore del Comune.
D'altro canto parte appellante ha confermato in sede di appello che l'ordinanza ex art. 30 D.P.R. 380/2001 era conosciuta nell'ambito del procedimento prefallimentare sia pure invocando la mancanza di interesse che sarebbe manifestata al riguardo dal
Comune.
Inoltre il Comune non era obbligato a far valere le proprie ragioni davanti al giudice civile.
Infatti, come correttamente motivato dal Tar, quando l'ordinanza di sgombero costituisce l'atto terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile, che sono dotati, in quanto estrinsecazioni del potere di vigilanza e di repressione urbanistico-edilizia, del carattere dell'esecutorietà, ossia della possibilità di essere portati ad esecuzione coattivamente ad opera della stessa amministrazione e senza l'intermediazione dell'autorità giudiziaria (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015 n. 316).
5. Sono infondate le censure che fanno riferimento all'assoluzione in sede penale per il reato di lottizzazione abusiva (Corte di Appello di-OMISSIS-n. 5118/2015).
Infatti, come messo in luce dal Tar, nella stessa sentenza penale si chiarisce testualmente che “le considerazioni svolte sul reato in contestazione esulano totalmente da ogni valutazione in ordine alla legittimità delle delibere n. 38/02 e 64/02 rilasciate dal Comune di Melito, poi annullate in sede di autotutela, nonché alla legittimità sotto il profilo urbanistico degli immobili realizzati”.
Va anche poi considerato che la sentenza penale fa riferimento a profili riguardanti l'elemento soggettivo del reato che sono assenti nel giudizio amministrativo. N. 04499/2025 REG.RIC.
Trattasi di valutazioni, quella penale e quella propria della giurisdizione amministrativa, che nel caso di specie non sono sovrapponibili, anche poi considerando che la legittimità dell'ordinanza di acquisizione n° -OMISSIS- del 17 aprile 2008 è stata confermata con sentenza del Consiglio di Stato VI n° 74-OMISSIS- dell'8 novembre 2021.
6. Parimenti la sentenza appellata risulta correttamente motivata nella parte in cui il
Tar ha ritenuto che non sussiste la violazione dei diritti partecipativi, atteso che, nella fattispecie, sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, L. -
OMISSIS-1/90, essendo l'ordine di rilascio il doveroso esito di un provvedimento interamente vincolato, rispetto al quale alcun apporto procedimentale utile avrebbero potuto spiegare i ricorrenti.
7. Infine è infondata la censura incentrata sulla circostanza che anche la persona fisica di -OMISSIS--OMISSIS-è indicato come destinatario dell'ordinanza di sgombero.
Trattasi infatti di soggetto la cui presenza nei luoghi è stata accertata e che non ha titolo a permanere nei luoghi di proprietà comunale.
L'appello deve pertanto essere respinto.
La soccombenza determina la condanna alle spese dell'appello nella misura di Euro
3.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
CO parte appellante al pagamento delle spese dell'appello nella misura di Euro
3.000/00 (Tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) N. 04499/2025 REG.RIC.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL Di CA, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco AN, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco AN EL Di CA
IL SEGRETARIO N. 04499/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00298 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04499/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4499 del 2025, proposto da-OMISSIS--
OMISSIS- in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Società -
OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS--OMISSIS-in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della “-OMISSIS-” Spa, rappresentati e difesi dagli avvocati CA RO e
AB RO, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato CA RO in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, n. 2; contro
Comune di Melito di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Della Corte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 04499/2025 REG.RIC.
del Curatore del Fallimento della Soc. "-OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l.", non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Seconda) n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Melito di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Cons. Marco
AN;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n°-OMISSIS- del 21 marzo 20-OMISSIS-, con cui il
Responsabile del Primo Settore del Comune di Melito di-OMISSIS-ha intimato ai ricorrenti lo sgombero dell'area individuata catastalmente al foglio 4 p.lle -OMISSIS-
e -OMISSIS-, poiché di proprietà comunale, giusta acquisizione ope legis per effetto della precedente ordinanza n°-OMISSIS-/2008 adottata ex art. 30, comma 7, DPR
380/01, con avvenuta trascrizione nei Registri Immobiliari in data 28 marzo 2023.
Il Tar ha premesso le seguenti circostanze di fatto.
Il sig. -OMISSIS--OMISSIS-deduce di essere il legale rappresentante della società -
OMISSIS- s.r.l., divenuta proprietaria dell'area su cui insistono le opere oggetto del N. 04499/2025 REG.RIC.
provvedimento impugnato, sita nel Comune di Melito in forza del decreto del
Tribunale di-OMISSIS-Nord del 25/01/2023 (rep. n. 17/2023 del 03/02/2023) di omologazione della proposta di concordato fallimentare della società -OMISSIS-
Immobiliari s.r.l., con la quale si era impegnato ad acquistare l'intero attivo fallimentare della società.
-OMISSIS- spa, concessionaria -OMISSIS-e -OMISSIS- per le province di Napoli,
Caserta e Benevento, è comodataria dell'area sopra descritta in forza di contratto di comodato d'uso stipulato in data 14 aprile 2023 con -OMISSIS-.
Deducono i ricorrenti di avere appreso solo successivamente all'acquisto della disponibilità del compendio che il Comune, con ordinanza n. -OMISSIS-/2008 emessa ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 380/2001, aveva acquisito l'area in questione, fatta oggetto di lottizzazione abusiva ad opera di -OMISSIS- Immobiliari. L'area comprende anche lo spazio scoperto adibito a parcheggio a servizio delle abitazioni oggetto del provvedimento impugnato.
Sulla legittimità dell'ordinanza ex art. 30 D.P.R. 380/2001 e dell'acquisizione gratuita del compendio immobiliare il Tar si è già espresso con sentenza n. -OMISSIS-/2017, confermata in appello (C.d.S. 74-OMISSIS-/2021).
L'ordinanza n. -OMISSIS-/2008, sebbene tardivamente, è stata trascritta nei registri immobiliari, in data anteriore alla trascrizione del decreto di omologazione del concordato fallimentare, ma successivamente alla sua emanazione.
Infatti il decreto di omologazione del Tribunale di-OMISSIS-Nord è stato adottato il
25.01.2023 (rep. n. 17/2023 del 3.02.2023). L'ordinanza di acquisizione ex art. 30
D.P.R. 380/2001 è stata trascritta il 28.3.2023, mentre il decreto di omologazione è stato trascritto il 18.4.2023.
A seguito di un sopralluogo, volto a verificare l'occupazione abusiva dell'area da parte di -OMISSIS-, il Comune ha accertato l'esistenza sull'area in questione delle seguenti opere abusive: “un'ampia tettoia in prossimità dell'accesso al lotto. La tettoia è in N. 04499/2025 REG.RIC.
lamiera di tipo grecata a doppia falda ed ha l'altezza al colmo (centrale) di 6,50 m. circa e le due altezze alla gronda (laterali) sono di 6,30 circa. La struttura verticale è in tubolari quadrati (scatolati) in ferro con un interasse frontale di circa 9,80 m. Le dimensioni della copertura sono 18,00 mt. x 11,50 mt. circa, generando una superficie di copertura di circa 207 mq. Nei pressi della tettoia e sotto di essa ci sono 3 piccoli
Box prefabbricati (tipo container) di dimensioni due di essi 3,70 m. x 2 m. circa ed uno 2,70 m. x 2 m., in uno c'è una scrivania con computer e frigorifero, nel secondo un deposito di cerchioni, dei piccoli fusti e attrezzi vari, e nel terzo c'è una cuccia per cane. Sempre nei pressi della tettoia c'è un quadro elettrico posizionato sul muro perimetrale del lotto ed in adiacenza c'è l'innesto dell'acqua. Al centro del piazzale c'è un palo per l'illuminazione sulla quale sono poste delle telecamere, un secondo palo è posto sul confine al lato nord del piazzale. Nei pressi del primo palo al centro del piazzale c'è una caditoia in ghisa con pozzetto per il reflusso delle acque piovane.”.
Con ordinanza n.-OMISSIS-del 20 settembre 2023 il Comune ha ingiunto al sig.-
OMISSIS-e al sig. -OMISSIS- la demolizione delle opere, identificandoli quale responsabili dell'abuso e ribadendo che l'area era di proprietà comunale.
Ritenendola illegittima, i ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione con il ricorso n. 5730/23.
Il Comune ha poi adottato l'ordinanza n°-OMISSIS- del 21 marzo 20-OMISSIS- con la quale ha intimato ai ricorrenti lo sgombero dell'area individuata catastalmente al foglio 4 p.lle -OMISSIS- e -OMISSIS- poiché di proprietà comunale, giusta acquisizione ope legis per effetto della citata ordinanza n°-OMISSIS-/2008 adottata ex art. 30, comma 7, DPR 380/01.
Con il ricorso proposto in primo grado il provvedimento veniva impugnato per i seguenti motivi: N. 04499/2025 REG.RIC.
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 823 e 828 del cod. civ. art.30 del D.P.R.
n. 380/2001- violazione della l. n. -OMISSIS-1/1990 –carenza di potere – carenza istruttoria – inesistenza dei presupposti– difetto di motivazione – sviamento.
Stante il fondamento normativo dell'ordinanza -OMISSIS-/2008, adottata ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 380/2001, l'effetto acquisitivo si è prodotto nel patrimonio c.d.
“disponibile” dell'ente comunale e non in quello c.d. “indisponibile”. Pertanto, il
Comune non disporrebbe, per il fondo in questione, dei poteri di autotutela esecutiva previsti dagli artt. 823 e 828 c.c. che sono limitati alle ipotesi in cui la P.A. debba provvedere alla tutela di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.
Inoltre, non potrebbe l'ordinanza di sgombero trovare fondamento nell'ordinanza di demolizione n°53/2023, poiché:
a) l'efficacia di detta ingiunzione è sospesa per effetto dell'Ordinanza cautelare n°-
OMISSIS-/20-OMISSIS-;
b) dall'inosservanza del riferito ordine deriverebbe l'acquisizione di tali beni ma pur sempre al patrimonio disponibile dell'ente comunale;
c) i destinatari dell'ordinanza n°-OMISSIS-(-OMISSIS--OMISSIS-e-OMISSIS--
OMISSIS-) risultano essere differenti da quelli della intimazione di sgombero (-
OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- srl).
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 823 e 828 del codice civile – art. 30 del
D.P.R. n. 380/2001- violazione della l. n. -OMISSIS-1/1990 - carenza di potere – carenza istruttoria – inesistenza dei presupposti – travisamento dei fatti - difetto di motivazione – sviamento.
Non sussisterebbe alcuna abusiva occupazione del fondo che il comune asserisce di aver acquisito in proprietà, poiché la -OMISSIS- ne è divenuta proprietaria in virtù del
Decreto del Tribunale di-OMISSIS-Nord del 25/01/2023, Rep. N°17 del 3 febbraio
2023 con cui è stato omologato il concordato fallimentare nell'ambito del quale il N. 04499/2025 REG.RIC.
ricorrente aveva proposto il pagamento di tutti i debiti della fallita e di provvedere anche alla demolizione delle opere indicate nell'ordinanza n. -OMISSIS-/2008.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 823 e 828 del codice civile e art. 30 del
D.P.R. n. 380/2001- violazione della l. n. -OMISSIS-1/1990 - carenza di potere – carenza istruttoria – inesistenza dei presupposti – travisamento dei fatti - difetto di motivazione – sviamento.
La ricorrente ha acquisto la disponibilità del compendio, a far data dal 3/02/2023, ovvero dalla data dell'omologa giudiziaria della proposta concordataria.
A tale data, tuttavia, non risultava alcuna trascrizione nei Registri Immobiliari dell'ordinanza n. -OMISSIS-/2008 a favore del Comune, il quale ha provveduto solo tardivamente, a tale adempimento in data 28/03/2023, ossia ad oltre 15 anni dall'adozione dell'atto da trascrivere, e per di più solo in seguito alla comunicazione pec operata dalla ricorrente -OMISSIS- in data -OMISSIS- marzo 2023.
Dalla mancata trascrizione dell'ordinanza ex art. 30 del DPR n. 380/2001, deriverebbe
“la sua inopponibilità agli aventi causa dei singoli cespiti immobiliari”.
Inoltre la suddetta ordinanza non sarebbe opponibile alla ricorrente, in quanto terzo in buona fede, dato che l'effetto traslativo della proprietà dei terreni che oggi l'amm.ne intende “liberare” si era già concretizzato con l'emissione del Decreto di omologa concordataria.
Non sussisterebbe l'affermata lottizzazione abusiva per cui è stata adottata l'ordinanza n. -OMISSIS-/2008, atteso che la Corte d'Appello di-OMISSIS-con la sentenza n°5118/2015 ha assolto, tra gli altri, il legale rappresentante di -OMISSIS- Immobiliari dal reato di cui agli artt. 30 e 44 D.P.R 380/2001 perché il fatto non sussiste.
Non essendo stata effettuata alcuna lottizzazione abusiva, non si è validamente prodotto alcun effetto acquisitivo. N. 04499/2025 REG.RIC.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001- violazione della l. n. -OMISSIS-1/1990 - carenza di potere – carenza istruttoria – inesistenza dei presupposti – travisamento dei fatti -difetto di motivazione – sviamento.
La motivazione del provvedimento si riferisce alla necessità del ripristino della
“legalità violata” e alla necessità di tutelare il bene pubblico. Tuttavia nessun cenno è stato fatto nel provvedimento di tutte le circostanze sopra richiamate.
5. Violazione e falsa applicazione art.7 l.-OMISSIS-1/90 – eccesso di potere.
Il provvedimento impugnato, risulta, altresì, viziato in quanto l'Amministrazione resistente ha omesso la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L.-
OMISSIS-1/90, trattandosi di atto vincolato ai sensi dell'art 21 septies della stessa legge.
2. Il Tar ha considerato in diritto quanto segue.
Quanto al primo motivo, esso va respinto alla luce della consolidata giurisprudenza della Sezione, riguardanti fattispecie analoghe. Si è affermato nelle suddette pronunce, in linea con la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, che “l'atto di sgombero in questione costituisce nient'altro che il terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale dell'opera abusiva, di per sé dotati, in quanto estrinsecazioni dei poteri di vigilanza e di repressione urbanistico- edilizia sul territorio (cfr. art. 31 del d.P.R. n. 380/2001), del connotato dell'esecutorietà, ossia della possibilità di essere portati ad esecuzione coattivamente ad opera della stessa amministrazione e senza l'intermediazione dell'autorità giudiziaria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2015 n. 316).
Ed ancora, in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 20-OMISSIS-, n. 6147/-
OMISSIS- “ seppure “il potere di autotutela esecutiva, previsto all'art. 823 comma 2
c.c., presuppone il previo accertamento della natura di bene patrimoniale indisponibile del compendio immobiliare oggetto di tutela recuperatoria, poiché, diversamente, il bene pubblico ricompreso nel patrimonio disponibile dell'ente può costituire oggetto N. 04499/2025 REG.RIC.
di tutela soltanto mediante l'esperimento delle azioni civilistiche possessorie o della rei vindicatio” (Consiglio di Stato, sez. VII – 19/5/2023 n. 4987), a diversa conclusione deve approdarsi quando l'ordinanza di sgombero costituisce l'atto terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile, che sono dotati, in quanto estrinsecazioni del potere di vigilanza e di repressione urbanistico-edilizia, del carattere dell'esecutorietà, ossia della possibilità di essere portati ad esecuzione coattivamente ad opera della stessa amministrazione e senza l'intermediazione dell'autorità giudiziaria (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015 n. 316)”.
Vi è, altresì, identità soggettiva tra i destinatari dell'ordinanza di demolizione e i destinatari dell'ordine di sgombero, che, comunque, va rivolto necessariamente ai soggetti che occupano l'area di proprietà comunale.
Il secondo e il terzo motivo – che possono essere trattati congiuntamente per identità di materia - sono, altresì, infondati, poiché per condivisa giurisprudenza: “l'effetto acquisitivo della proprietà discende direttamente dalla legge (trascorso il termine di
90 giorni dalla notifica della sospensione; art. 30, co. 8, cit.)”, dunque, “va richiamato il condivisibile indirizzo secondo cui l'acquisizione in parola “costituisce una forma di acquisto a titolo originario della esclusiva proprietà sul bene” (Cons. Stato, sez. IV,
11 marzo 2019, n. 1620, par. 30.4; v. anche, sulla similare previsione dell'art. 31
d.P.R. n. 380 del 2001, Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 398: “l'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 31 del TU edilizia avviene, per giurisprudenza consolidata,
a titolo originario con cancellazione di tutti i diritti reali minori e di garanzia eventualmente gravanti bene. […] La fattispecie è assimilabile al perimento del bene, ipotesi nella quale si estingue l'ipoteca, giacché l'immobile abusivo è destinato al
'perimento giuridico', normalmente conseguente alla demolizione, salva la eccezionale acquisizione al patrimonio comunale, che lo trasforma irreversibilmente in res extra commercium sotto il profilo dei diritti del debitore e dei terzi che vantino N. 04499/2025 REG.RIC.
diritti reali limitati sul bene”)”. E ancora, “la mancata trascrizione nei registri immobiliari dell'ordinanza non può valere quale vizio di legittimità, ma al più può rilevare sotto il profilo civilistico nei rapporti tra privati. Del resto, dal punto di vista amministrativo, in presenza di lottizzazione abusiva, è irrilevante l'asserita buona fede degli acquirenti, i quali in ipotesi facciano risalire la responsabilità della lottizzazione stessa esclusivamente ai loro danti causa, trattandosi di una situazione in cui rileva, dal punto di vista urbanistico, la sussistenza di un abuso oggettivo, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti di buona fede, estranei all'illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell'alienante (Cons. St., Sez. IV, 3 aprile 2014, n.1589)”
(Cons. Stato, -OMISSIS-.2.2017, n.877). “Il legislatore disciplina l'acquisizione al patrimonio comunale avuto riguardo al mero decorso del termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento assunto ai sensi del comma 7 cit, in assenza di sua revoca; il che evidenzia … che, l'effetto acquisitivo discende direttamente dal dato positivo, atteggiandosi come effetto ex lege …” (Cons. Stato n. -OMISSIS-15/2020).
Non rileva, dunque, che la trascrizione dell'ordinanza n. -OMISSIS-/2008 di acquisizione dell'area sia stata eseguita dopo la pubblicazione del decreto di omologazione, poiché il criterio dell'anteriorità delle trascrizioni per risolvere i conflitti tra più aventi causa da un medesimo proprietario di un bene immobile riguardano solo gli acquisti a titolo derivativo e non i conflitti tra acquirenti a titolo originario e acquirenti a titolo derivativo.
Non può, peraltro, sottacersi che l'ordinanza di acquisizione ex art. 30 D.P.R.
380/2001 è stata trascritta, comunque, prima della trascrizione del decreto di omologazione e, pertanto, anche ove si aderisse a una tesi differente rispetto a quella sopra richiamata, la regola dell'anteriorità dell'acquisto opererebbe a favore del
Comune.
In ogni caso neppure il sig.-OMISSIS-può affermare di aver acquistato il compendio senza aver avuto conoscenza dell'ordinanza ex art. 30 D.P.R. 380/2001, poiché di essa N. 04499/2025 REG.RIC.
è fatta espressa menzione nella perizia allegata alla proposta di concordato depositata agli atti del procedimento prefallimentare.
Neppure può assumere rilievo ai fini della legittimità dell'ordine di sgombero la circostanza che il Tribunale penale abbia prosciolto i soggetti coinvolti dal reato di lottizzazione abusiva. Sulla questione si è già pronunciato questo con la sentenza del
23 ottobre 2017, n. -OMISSIS-/17 (confermata in appello), resa all'esito del giudizio proposto da -OMISSIS- Immobiliari avverso la presupposta ordinanza ex art. 30
D.P.R. 380/2001 (opponibile anche alla ricorrente ai sensi dell'art. 2909 c.c. in quanto avente causa dalla parte soccombente). Nella suddetta pronuncia si è affermato che
“tale decisione, in relazione all'intervento edificatorio in questione, ha ritenuto insussistente la consumazione del reato di lottizzazione abusiva, punito dall'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001, mandando assolto il legale rappresentante della società ricorrente e ritenendo, in sostanza, che la fattispecie lottizzatoria fosse da escludere in considerazione della completa avvenuta edificazione della zona di insediamento del complesso immobiliare, dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Ebbene, a prescindere dall'assorbente notazione che nella stessa succitata sentenza si chiarisce testualmente che “le considerazioni svolte sul reato in contestazione esulano totalmente da ogni valutazione in ordine alla legittimità delle delibere n. 38/02 e 64/02 rilasciate dal Comune di Melito, poi annullate in sede di autotutela, nonché alla legittimità sotto il profilo urbanistico degli immobili realizzati”, va osservato che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, la sentenza penale di assoluzione, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., fa stato nel giudizio amministrativo esclusivamente quanto ai fatti materiali che vi si affermano avvenuti o non avvenuti e che sono stati oggetto del giudizio penale, ma non già quanto alla qualificazione dell'antigiuridicità, evidentemente operata ai soli effetti della sussistenza del reato imputato, rispetto alla quale il giudice amministrativo non è N. 04499/2025 REG.RIC.
condizionato dalla pronuncia penale resa sugli stessi fatti materiali (cfr. Consiglio di
Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2010 n. 8705; Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2006
n. 357; TAR Lombardia Milano, Sez. II, 20 gennaio 2012n. -OMISSIS-1).”.
Parimenti il Tar ha ritenuto che non sussiste la violazione dei diritti partecipativi, atteso che, nella fattispecie, sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, L. -OMISSIS-1/90, essendo l'ordine di rilascio il doveroso esito di un provvedimento interamente vincolato, rispetto al quale alcun apporto procedimentale utile avrebbero potuto spiegare i ricorrenti.
3. Parte appellante ritiene che l'Amministrazione, erroneamente invocando le richiamate norme codicistiche, ha ritenuto di poter intimare lo sgombero dell'area in questione, poiché occupata “sine titulo” dagli odierni appellanti stante la sua acquisizione al patrimonio comunale per effetto della precedente ordinanza n.-
OMISSIS- del 2008, adottata ai sensi dell'art 30, comma 7, del DPR 380/2001, e trascritta nei R.R. I.I. soltanto nel marzo del 2023.
Ritiene che il Comune avrebbe dovuto agire iure privatorum e, quindi, proporre innanzi alla competente A.G.O. le specifiche azioni a tutela della proprietà e/o del possesso.
Osserva che i destinatari dell'ordinanza n.-OMISSIS-(-OMISSIS--OMISSIS-e-
OMISSIS--OMISSIS-) risultano essere differenti da quelli della intimazione di sgombero (-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- srl). Ritiene l'inesistenza dell'occupazione sine titulo di dette aree da parte della -OMISSIS- srl, avendone acquisito la proprietà a seguito dell'omologa concordataria.
La stessa Amministrazione con l'inerzia serbata, in modo costante a far data dal 2008, in ordine sia alle operazioni di ripristino sia all'obbligo di trascrizione, avrebbe determinato la paventata situazione di pregiudizio che si intende rimuovere autoritativamente. N. 04499/2025 REG.RIC.
Richiama la sentenza del giudice penale con cui è stata accertata l'inesistenza di qualsivoglia profilo di dolo o colpa in capo ai soggetti imputati del reato ex art. 44
DPR 380/2001, ovvero dei presupposti individuati come necessari presupposti necessari per la confisca urbanistica invocata dall'Amm.ne.
La portata della sentenza della Corte di Appello penale di-OMISSIS-(n.5118/2015) precluderebbe quindi, all'Amministrazione di poter considerare l'ordinanza n.-
OMISSIS-/2008, quale valido presupposto per la configurabilità degli effetti ablatori ex art. 30 del DPR 380/2001.
Ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, dalla disamina delle relate di notificazione emerge chiaramente che l'Amministrazione ha impartito l'ordine di demolizione in danno degli appellanti, quali persone fisiche, mentre l'intimazione di sgombero è stata disposta nei confronti della -OMISSIS- persona giuridica.
Parte appellante richiama il secondo e terzo motivo di ricorso, con cui gli appellanti, nell'evidenziare ulteriormente l'assenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere di autotutela ex art. 823 c.c., contestavano l'erronea qualificazione della disponibilità delle aree come abusiva e, stante l'inopponibilità della trascrizione nei registri immobiliari dell'ordinanza n.-OMISSIS-/2008, l'inesistenza dell'effetto acquisitivo rivendicato dall'ente comunale.
La -OMISSIS- srl ha acquisito la proprietà anche delle particelle -OMISSIS- e -
OMISSIS- per effetto dell'omologa della proposta di assunzione concordataria disposta dal Tribunale di-OMISSIS-Nord con il Decreto n°17 del febbraio 2023.
Ritiene che dall'intervenuta omologa concordataria, essendosi ormai concretizzato l'effetto traslativo della proprietà, la -OMISSIS- risulterebbe titolare di un diritto dominicale anche sulle particelle oggetto dell'intimazione di sgombero, che le consentirebbe di godere delle stesse in modo pieno ed esclusivo, circostanza che smentirebbe l'affermazione dell'appellata circa l'occupazione abusiva delle stesse. N. 04499/2025 REG.RIC.
Alla data di emissione del decreto di omologa concordataria (3 febbraio 2023) il
Comune di Melito non aveva ancora provveduto alla trascrizione dell'ordinanza n. -
OMISSIS-/2008, sicché, ai sensi del comma 9 dell'art. 30 del DPR 380/2001,
l'acquisto dell'intero compendio immobiliare da parte della -OMISSIS- sarebbe da considerarsi come validamente concluso ed erga omnes.
Parte appellante richiama i commi 7, 8 e 9 del d.p.r. n° 380 del 2001, secondo cui:
“nel caso in cui il dirigente accerti la lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'art.29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata sospensione dei lavori ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atto tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. Trascorsi 90 giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente deve provvedere alla demolizione delle opere….gli atti aventi per oggetto lotti di terreno per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma”.
L'intervento edilizio oggetto dell'ordinanza n. -OMISSIS-/08 è stato realizzato dalla
-OMISSIS- Immobiliari srl e gli appellanti hanno acquisito la disponibilità del cespite,
a far data dal 03/02/2023, ovvero dalla data di omologa della proposta di concordato, formulata nell'ambito della procedura di fallimento dell'impresa costruttrice.
A tale ultima data, tuttavia non risultava alcuna trascrizione nei registri immobiliari dell'ordinanza n. -OMISSIS-/2008 da parte del Comune, il quale ha provveduto, ormai tardivamente, a tale adempimento solo in data 28/03/2023, ossia ad oltre 15 anni di distanza dall'adozione dell'atto da trascrivere e solo in seguito alla pubblicazione del decreto di omologa, vale a dire dell'atto traslativo della proprietà in favore della -
OMISSIS- srl, il tutto in aperta violazione proprio del citato art. 30 D.P.R. n. 380/2001. N. 04499/2025 REG.RIC.
Parte appellante lamenta la mancata valutazione proprio dell'immediato effetto traslativo generato dall'omologa concordataria, nel corso del giudizio.
Lamenta la mancata considerazione della buona fede dell'acquirente concordatario, quale ulteriore elemento dell'inopponibilità della trascrizione effettuata dal Comune.
Richiama la circostanza che il Tribunale ha ritenuto che: “in ogni caso neppure il sig.-
OMISSIS-può affermare di aver acquistato il compendio senza aver avuto conoscenza dell'ordinanza ex art. 30 DPR 380/2001, poiché di essa è fatta espressa menzione nella perizia allegata alla proposta di concordato depositata agli atti del procedimento prefallimentare” (cfr. pag. 9 della sentenza).
In realtà, dalla lettura della proposta di concordato e della relativa perizia, entrambe depositate agli atti del giudizio di primo grado, si evince che la -OMISSIS- srl ha sì dato atto dell'esistenza del citato provvedimento ma, alla luce del totale disinteresse mostrato dall'Amm.ne circa il destino di detti beni (provato dalla mancata trascrizione immobiliare) in uno con l'esito del giudizio penale che ha escluso l'ipotesi di reato ex art. 44 DPR 380/2001, ha fondatamente ritenuto di poter procedere all'assunzione concordataria del Fallimento n.51/2018, avendo modo di precisare, a più riprese, che l'eventuale assunzione da parte del Comune di atti e/o provvedimenti determinanti effetti ablatori avrebbe immediatamente causato il ritiro della proposta stessa.
Parte appellante ritiene che la sentenza della Corte di Appello di-OMISSIS-n.
5118/2015 (passata in giudicato), con la quale è stata definitivamente esclusa la configurabilità di qualsivoglia ipotesi di lottizzazione abusiva (sia materiale che cartolare) e, dunque, la responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti rispetto al reato originariamente ipotizzato, preclude all'Amministrazione la possibilità di considerare l'ordinanza n. -OMISSIS-/08, come ancora valida ed efficace, quanto meno con riferimento agli effetti ablatori previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001.
Lamenta che la contestazione e repressione della lottizzazione abusiva di cui alla citata ordinanza n. -OMISSIS-/2008, non sarebbe stata frutto di un autonomo accertamento N. 04499/2025 REG.RIC.
da parte dell'Amministrazione comunale quanto, piuttosto, una reazione alle indagini ed al sequestro delle opere disposto nel gennaio 2007 dalla Procura della Repubblica di Napoli.
Ritiene il contrasto sussistente con la sentenza n.1915/2025 con cui la stessa Sezione del Tar Campania, nel pronunciarsi definitivamente sull'ordinanza di demolizione n.53/2023, avrebbe riconosciuto la validità dell'acquisto concordatario operato dalla -
OMISSIS- srl, quale titolo legittimante la disponibilità dei cespiti de quibus, ritenendolo elemento sufficiente per radicare in capo agli appellanti la responsabilità di opere abusive.
Lamenta il difetto di motivazione dell'ordine di sgombero.
Alla “legalità violata” ed alla “mancata tutela del bene pubblico” avrebbe contribuito l'intimata Amministrazione con l'inerzia mantenuta, in modo costante, dal 2008 al
2023 tanto in tema di operazioni di ripristino che di trascrizione, vale a dire le uniche attività che avrebbe dovuto compiere in ottemperanza all'ordinanza n°-OMISSIS-
/2008.
Lamenta infine la violazione dei diritti partecipativi.
4. L'appello è infondato.
Infatti è circostanza non controversa e ammessa dalla stessa parte appellante che la -
OMISSIS- si è dichiarata proprietaria dei terreni in questione, con ciò indebitamente contestando il titolo di proprietà comunale.
Ciò depone per la corretta individuazione della stessa, nella persona del suo legale rappresentante, quale destinatario dell'ordinanza di sgombero.
Sono infondate le censure secondo cui il terreno non sarebbe di proprietà comunale, come motivato dal Comune, ma di -OMISSIS- srl e dato in comodato a -OMISSIS- spa.
Il Comune ha infatti motivato che l'area sulla quale insistono le opere abusive accertate è di proprietà del Comune per effetto dell'ordinanza n° -OMISSIS-/08 di N. 04499/2025 REG.RIC.
sospensione, divieto di disporre dei suoli e delle opere e di contestuale annullamento della concessione edilizia n° 38/02.
Parte appellante fa riferimento alla circostanza che -OMISSIS- srl ha acquisito la disponibilità del cespite, a far data dal 03/02/2023, ovvero dalla data di omologa della proposta di concordato, formulata nell'ambito della procedura di fallimento dell'impresa costruttrice.
Il collegio ritiene che il Tar ha correttamente messo in luce che “l'effetto acquisitivo della proprietà in capo al Comune discende direttamente dalla legge (trascorso il termine di 90 giorni dalla notifica della sospensione; art. 30, co. 8 del d.p.r. n° 380 del
2001)”.
Nel caso di specie dunque alla notifica dell'ordinanza di acquisizione n° -OMISSIS- del 17 aprile 2008 (la cui legittimità è stata confermata con sentenza del Consiglio di
Stato VI n° 74-OMISSIS- dell'8 novembre 2021) il Comune ha già acquisito la proprietà dei terreni ossia prima della data di omologa della proposta di concordato (3 febbraio 2023).
Il Tar ha poi correttamente evidenziato che la trascrizione dell'ordinanza n. -
OMISSIS-/2008 di acquisizione dell'area è comunque efficace anche se è avvenuta dopo la pubblicazione del decreto di omologazione, poiché il criterio dell'anteriorità delle trascrizioni per risolvere i conflitti tra più aventi causa da un medesimo proprietario di un bene immobile riguarda solo gli acquisti a titolo derivativo.
Nel caso di specie il Comune non ha acquistato a titolo derivativo, ma a titolo originario.
L'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune si connota, infatti, per la duplice funzione di sanzionare comportamenti illeciti e di prevenire perduranti effetti dannosi di essi e dunque dà luogo ad acquisto a titolo originario, con la conseguenza che il diritto dominicale preesistente e gli altri diritti eventualmente gravanti sull'area vengono caducati, senza che rilevi l'eventuale N. 04499/2025 REG.RIC.
anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione (così Consiglio di Stato VII 8 marzo
2023 n. -OMISSIS-59).
In ogni caso l'ordinanza di acquisizione ex art. 30 D.P.R. 380/2001 è stata trascritta, comunque, prima della trascrizione del decreto di omologazione e, pertanto, in ogni caso la regola dell'anteriorità dell'acquisto opererebbe a favore del Comune.
D'altro canto parte appellante ha confermato in sede di appello che l'ordinanza ex art. 30 D.P.R. 380/2001 era conosciuta nell'ambito del procedimento prefallimentare sia pure invocando la mancanza di interesse che sarebbe manifestata al riguardo dal
Comune.
Inoltre il Comune non era obbligato a far valere le proprie ragioni davanti al giudice civile.
Infatti, come correttamente motivato dal Tar, quando l'ordinanza di sgombero costituisce l'atto terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile, che sono dotati, in quanto estrinsecazioni del potere di vigilanza e di repressione urbanistico-edilizia, del carattere dell'esecutorietà, ossia della possibilità di essere portati ad esecuzione coattivamente ad opera della stessa amministrazione e senza l'intermediazione dell'autorità giudiziaria (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015 n. 316).
5. Sono infondate le censure che fanno riferimento all'assoluzione in sede penale per il reato di lottizzazione abusiva (Corte di Appello di-OMISSIS-n. 5118/2015).
Infatti, come messo in luce dal Tar, nella stessa sentenza penale si chiarisce testualmente che “le considerazioni svolte sul reato in contestazione esulano totalmente da ogni valutazione in ordine alla legittimità delle delibere n. 38/02 e 64/02 rilasciate dal Comune di Melito, poi annullate in sede di autotutela, nonché alla legittimità sotto il profilo urbanistico degli immobili realizzati”.
Va anche poi considerato che la sentenza penale fa riferimento a profili riguardanti l'elemento soggettivo del reato che sono assenti nel giudizio amministrativo. N. 04499/2025 REG.RIC.
Trattasi di valutazioni, quella penale e quella propria della giurisdizione amministrativa, che nel caso di specie non sono sovrapponibili, anche poi considerando che la legittimità dell'ordinanza di acquisizione n° -OMISSIS- del 17 aprile 2008 è stata confermata con sentenza del Consiglio di Stato VI n° 74-OMISSIS- dell'8 novembre 2021.
6. Parimenti la sentenza appellata risulta correttamente motivata nella parte in cui il
Tar ha ritenuto che non sussiste la violazione dei diritti partecipativi, atteso che, nella fattispecie, sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, L. -
OMISSIS-1/90, essendo l'ordine di rilascio il doveroso esito di un provvedimento interamente vincolato, rispetto al quale alcun apporto procedimentale utile avrebbero potuto spiegare i ricorrenti.
7. Infine è infondata la censura incentrata sulla circostanza che anche la persona fisica di -OMISSIS--OMISSIS-è indicato come destinatario dell'ordinanza di sgombero.
Trattasi infatti di soggetto la cui presenza nei luoghi è stata accertata e che non ha titolo a permanere nei luoghi di proprietà comunale.
L'appello deve pertanto essere respinto.
La soccombenza determina la condanna alle spese dell'appello nella misura di Euro
3.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
CO parte appellante al pagamento delle spese dell'appello nella misura di Euro
3.000/00 (Tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) N. 04499/2025 REG.RIC.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL Di CA, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco AN, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco AN EL Di CA
IL SEGRETARIO N. 04499/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.