Articolo 230 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 229Articolo 231
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30 giugno 2015
Art. 230. Commissario per la gestione provvisoria 1. L' ((IVASS)) puo' disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu' commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non puo' avere durata superiore a due mesi. L' ((IVASS)) puo' stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2 dell'articolo 235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell'articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l'articolo 231, comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari con le modalita' previste dall'articolo 235, comma 1.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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