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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/12/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2818 del R.G. 2020 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Francesca Brunetti e avv.
IL RO e nello studio di quest'ultimo in NO allo JO (CS) alla Via Eduardo
Galli n. 12, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
(C.F.: ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Gallo e nel cui studio in NO allo
JO alla Via Terme, n. 33, elettivamente domicilia;
- convenuto –
Conclusioni: come in atti e come da verbale del 26.05.2025 che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c.. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice evocava in giudizio l'ente convenuto in epigrafe, al fine di “…accertata l'esclusiva responsabilità de allo Controparte_1
RG 2818/2020 NI (CS) per l'evento di cui è causa, condannarlo al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell'odierna
attrice della somma pari ad €. 25.678,00 e/o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa
ovvero in subordine al pagamento dell'importo determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Con vittoria di
spese e competenze di giudizio da distrarre in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 c.p.c.….”.
Preliminarmente evidenziava che il presente giudizio era stato preceduto da un'ATP il cui fascicolo è stato allegato al presente giudizio.
Assumeva che “…con contratto di locazione la Società Mercatino della Carne snc concedeva in
locazione alla l'immobile sito in NO allo JO (CS) alla C. da Salicetta Parte_1
distinto al N.C.E.U. di Cosenza al fg. 58 – Mappale 25 – sub. 128…l'odierna attrice vi svolgeva l'attività di
commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per tale scopo vi installava autonomamente numerose
attrezzature quali, a titolo meramente esemplificativo, scaffalature e banconi – frigo…lo spazio sovrastante
il locale commerciale de quo è costituito da un lastrico solare di esclusiva proprietà comunale (Atto di
Compravendita Repertorio n. 2841 del 29/05/2014 – Trascrizione in atti del 28/10/2016 – R.g. n. 25404, R.P.
n. 20547) distinto al N.C.E.U. del Comune di NO allo Ionio con fg. 58 – part. 25 – sub. 138…il suddetto
lastrico solare versa da anni in un profondo stato di degrado ed abbandono e per tale motivo, in assenza di
un sistema di raccolta delle acque piovane minimamente efficiente, sono stati cagionati ingenti danni ai
complementi ed alle attrezzature presenti nel locale sottostante… i danni sofferti dall'odierna attrice
consistono nell'inutilizzabilità di arredi e banconi – frigo per i quali si è resa necessaria la loro riparazione
e/o sostituzione per come si evince dalla documentazione fiscale versata agli atti…”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 31.03.2021 si costituiva il il quale Controparte_1
in via preliminare rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di immobile condominiale. Nel merito contestava in fatto in diritto l'avversa domanda chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di competenze e spese di giudizio.
La causa veniva istruita con prova documentale, prova testi ed espletamento di CTU
tecnica.
RG 2818/2020 All'udienza del 26.05.2025 il Giudice tratteneva in decisione la causa con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Preliminarmente andrà rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente atteso che tanto dalla documentazione in atti quanto CP_2
Co dall'espletata ATP (RG 1240/2019) risulta che il lastrico solare è di proprietà del Comune
NO allo JO (cfr pag.15 ATP).
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni che seguono.
In effetti, sulla base della documentazione versata in atti, ed in particolare dall'espletata
ATP si può agevolmente concludere che il Comune di NO allo JO sia proprietario del lastrico solare oggetto di causa, il quale lastrico solare, tuttavia, “….funge da copertura dei
locali posti al piano terra e permette l'accesso sia alle attività commerciali posti al piano primo che ad
alcune proprietà private poste al piano secondo…” (cfr pag. 6 ATP).
In ogni caso al predetto lastrico solare, continua l'ATP, “….si accede tramite una scala di
accesso osto sul lato Nord Est della struttura e tramite una rampa, che permette l'accesso anche alle
autovetture, poste sul lato Sud Ovest….” (cfr pag. 7 ATP).
Peraltro, il CTU nell'ATP, poi confermata dal nominato CTU, ha evidenziato lo stato di incuria in cui versa il last5rico solare nonché “…il sistema di raccolta delle acque piovane risulta
quasi totalmente inefficiente;
le grondaie ed i discendenti laddove esistenti sono ammalorati e non
funzionali, infatti l'acqua piovana in alcuni punti del lastrico solare ristagna e determina infiltrazione nei
locali sottostanti. Parte dell'acqua piovana convogliata dall0inefficiente sistema di raccolta viene sversata
tramite canalette di scolo nel piano terra in prossimità degli ingressi delle attività commerciali…” (cfr pag.
8 ATP).
Orbene, in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai
RG 2818/2020 sensi dell'art. 2051 c.c., sia il in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei Parte_2
controlli necessari alla conservazione delle parti comuni in modo che il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del (in tal Parte_2
senso Cass. SS.UU. Sentenza n.9449 del 10/05/2016). In ogni caso, il lastrico solare, quale superficie terminale dell'edificio sottostante, svolge l'indefettibile funzione primaria di protezione dell'edificio medesimo, pur potendo essere utilizzato in altri usi accessori, ed in particolare come terrazzo, nel qual caso anche l'uso esclusivo da parte di un solo soggetto non fa venir la suindicata funzione primaria (in tal senso Cass. Sez. 2, Sent. n. 3102 del 06/02/2005).
Nel caso di specie, non è stata fornita quella che la Suprema Corte definisce “la rigorosa
prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno” che consentirebbe di derogare al principio di cui all'art. 1126 c.c. addossando la responsabilità al solo Controparte_1
(quale custode del bene), il quale non può essere ritenuto l'unico responsabile
[...]
delle infiltrazioni, atteso che, come accertato nel corso dell'ATP e confermata dal CTU, di cui di seguito si darà atto, le stesse derivavano, in generale, dallo stato di incuria in cui versa il lastrico, il sistema di raccolta delle acque piovane risulta quasi totalmente inefficiente e le grondaie ed i discendenti laddove esistenti sono ammalorati e non funzionali.
Pertanto, sulla base delle coordinate ermeneutica su richiamate, il Controparte_1
deve ritenersi, nella sua incontestata qualità di proprietario, utilizzatore e custode del
[...]
lastrico solare nei termini su precisati, legittimato passivamente nei confronti dell'azione
RG 2818/2020 spiegata dall'attrice, limitatamente alla quota di 1/3 delle spese di riparazione e di risarcimento che saranno accertate.
Tanto premesso in punto di diritto, per quanto concerne gli aspetti tecnici occorre riferirsi all'elaborato peritale depositato il 29.11.2024, pienamente condivisibile in ordine alla metodologia utilizzata.
Va precisato che il CTU, tenuto conto che l'incarico peritale è stato conferito nel 2024 e che l'episodio che ha originato il presente procedimento risale al 2014, ha svolto la sua indagine, essenzialmente, sulla base della documentazione contenuta nei fascicoli di parte,
ed in maniera particolare, sull'ATP svoltasi dinnanzi al Tribunale di Castrovillari,
confermando pienamente la stessa.
Il CTU ha accertato che l'unità immobiliare soggetta a fenomeni infiltrativi è ubicata al piano terra del complesso descritto in perizia;
è rappresentata da un locale a destinazione commerciale nonché, dalla sovrapposta copertura piana alla quale si accede tramite una rampa posta al piano secondo, di proprietà del Comune di NO allo JO.
Il locale commerciale non risultava più sede dell'attività denominata “ Parte_3 Pt_1
” in quanto compravenduto a terzi e oggetto di lavori di manutenzione straordinaria
[...]
atti a consentirne l'utilizzo dello stesso.
Quanto alle cause, il CTU ha confermato la relazione redatta dall'ing. in sede di Per_1
ATP, ed ha affermato “….Per quanto riguarda invece le conclusioni della perizia dell'ing. di Per_1
seguito vengono riportate brevemente senza entrare nel dettaglio della stessa, essendo oramai acquisita agli
atti della procedura. La citata perizia, corredata di dettagliata documentazione fotografica, conferma che il
locale commerciale all'interno del quale parte attrice esercitava la sua attività, è stato oggetto di evidenti e
significative infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal lastrico solare sovrastante il locale stesso, per
come riportato dalle foto che seguono ed estratte dalla documentazione agli atti di causa….. L'ing. Per_1
ha anche individuato la causa di dette copiose infiltrazioni nella: inconsistente e fortemente degradata
RG 2818/2020 finitura del lastrico solare molteplicità dei materiali di cui lo stesso è costituito dovuta a mancanza di
corretta manutenzione testimoniato dallo stato di incuria in cui versa ed evidenziato anche dalla presenza di
vegetazione in diverse zone dello stesso;
totale inefficienza del sistema di raccolta delle acque piovane,
totalmente assente e laddove presente versante in stato di totale ammaloramento e non funzionante. Il tutto
come dimostrato dalle immagini che seguono estratte dalla perizia citata. Nella sua perizia, l'ing. Per_1
descrive e documenta inoltre un significativo e diffuso fenomeno di sfondellamento del solaio in cemento
armato del citato lastrico solare all'interno del locale commerciale in oggetto….”.
Ed ancora “….I fenomeni infiltrativi, chiaramente descritti nella perizia dell'ing. e riepilogati in Per_1
precedenza dal sottoscritto, evidenziano due differenti cause per i danni lamentati da parte attrice,
l'infiltrazione copiosa di acqua meteorica e lo sfondellamento del solaio. L'infiltrazione di acqua meteorica,
di entità significativa, per come descritto e documentato nella perizia dell'ing. e nella Per_1
documentazione presente agli atti di causa, è sicuramente compatibile con danni, anche irreversibili, ad
apparati elettrici ed elettronici nonché deterioramenti delle strutture esterne di attrezzature quali
scaffalature, espositori, banchi frigo ecc…. Pertanto, l'infiltrazione di acqua meteorica di cui detto in
precedenza può certamente essere causa dei danni lamentati da parte attrice come dimostrato dalle foto che
seguono estratte dalla documentazione fotografica presente agli atti di causa….. Lo sfondellamento del
solaio, accertato nella perizia dell'ing. ed opportunamente documentato fotograficamente, è Per_1
anch'esso certamente possibile causa dei danni lamentati da parte attrice….. Detto fenomeno ha interessato,
per come può evincersi dalle foto che seguono, zone estese di solaio, con dimensioni anche significative, che
possono quantificarsi visivamente anche in porzioni aventi superficie di 4 mq….”.
Ha, dunque concluso affermando che “….documentazione in atti, per come anche confermato nella
relazione di ATP redatta dall'ing. la tipologia dei danni da infiltrazioni lamentati e cristallizzati Per_1
nella richiamata ATP sono assolutamente compatibili con i danni richiesti da parte attrice…” (pag. 9 CTU).
Con riferimento alla quantificazione dei danni Il CTU ha, altresì, affermato che “…Si è
infatti già avuto modo di dire che delle 9 fatture allegate agli atti di causa a supporto della richiesta
risarcitoria, due, per un importo totale di € 1342,00, sono relative a lavori edili di ripristino del soffitto e
delle pareti del locale in seguito alle infiltrazioni di cui è causa, una, per un importo di € 976,00, è relativa
alla riparazione di banconi frigoriferi per danni causati dalle infiltrazioni, e sei fatture, per un importo di €
RG 2818/2020 23.450,00, sono relative all'acquisto di nuove attrezzature. Mentre per le tre fatture relative alle riparazioni,
a soffitto ed attrezzature, per un importo di circa € 2.300,00, è assolutamente lecito affermare la
compatibilità della tipologia di intervento e del costo, non altrettanto può dirsi per le sei fatture di acquisto
nuove attrezzature per un importo € 23.450,00….”.
A ciò dovrà aggiungersi che risultano quietanzate le seguenti fatture: n. 04/A per euro
2.710,00 e nessuna prova è stata fornita per il restante pagamento;
n. 05/A di euro 1.880,00
e nessuna prova è stata fornita per il restante pagamento;
n. 06/A di euro 2.760,00 e nessuna prova è stata fornita per il restante pagamento;
n. 02/A di euro 732,00; n.
13/2018/A di euro 976,00; n. 01/A di euro 610,00. La restante documentazione fiscale allegata agli atti di parte attrice non risulta quietanzata e con intestazione differente.
Orbene, sulla base delle richiamate coordinate ermeneutiche, il Controparte_1
va condannato a risarcire il danno patito da nella
[...] Parte_4
misura di 1/3 della somma di euro 9.668,00 e, pertanto, al pagamento della somma di €
3.222,00 in favore di su detta somma va riconosciuta la Parte_4
rivalutazione monetaria a decorrere dal data del fatto sino al deposito della presente sentenza oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione e/non provata.
Le spese di lite restano a carico del per 1/3 in favore Controparte_1
dall'attrice e distratte in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta e vengono liquidate sulla base del decisum (scaglione compreso tra 1.101 ed € 5.200).
Le spese di CTU sono poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
RG 2818/2020 Il Tribunale di Castrovillari sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG 2818/2020, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il al pagamento nei confronti dell'attrice, per le causali di cui Controparte_1
in motivazione, della somma di € 3.222,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolate secondo le modalità indicate in parte motiva;
2) condanna il , per la parte di 1/3, delle spese sostenute Controparte_1
dall'attrice, liquidate per intero in € 48,50 per esborsi ed € 833,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e se dovuti con attribuzione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari;
5) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico del
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Castrovillari il 03 dicembre 2025
Il GOT
dott.ssa Vanessa Avolio
RG 2818/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2818 del R.G. 2020 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Francesca Brunetti e avv.
IL RO e nello studio di quest'ultimo in NO allo JO (CS) alla Via Eduardo
Galli n. 12, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
(C.F.: ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Gallo e nel cui studio in NO allo
JO alla Via Terme, n. 33, elettivamente domicilia;
- convenuto –
Conclusioni: come in atti e come da verbale del 26.05.2025 che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c.. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice evocava in giudizio l'ente convenuto in epigrafe, al fine di “…accertata l'esclusiva responsabilità de allo Controparte_1
RG 2818/2020 NI (CS) per l'evento di cui è causa, condannarlo al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell'odierna
attrice della somma pari ad €. 25.678,00 e/o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa
ovvero in subordine al pagamento dell'importo determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Con vittoria di
spese e competenze di giudizio da distrarre in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 c.p.c.….”.
Preliminarmente evidenziava che il presente giudizio era stato preceduto da un'ATP il cui fascicolo è stato allegato al presente giudizio.
Assumeva che “…con contratto di locazione la Società Mercatino della Carne snc concedeva in
locazione alla l'immobile sito in NO allo JO (CS) alla C. da Salicetta Parte_1
distinto al N.C.E.U. di Cosenza al fg. 58 – Mappale 25 – sub. 128…l'odierna attrice vi svolgeva l'attività di
commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per tale scopo vi installava autonomamente numerose
attrezzature quali, a titolo meramente esemplificativo, scaffalature e banconi – frigo…lo spazio sovrastante
il locale commerciale de quo è costituito da un lastrico solare di esclusiva proprietà comunale (Atto di
Compravendita Repertorio n. 2841 del 29/05/2014 – Trascrizione in atti del 28/10/2016 – R.g. n. 25404, R.P.
n. 20547) distinto al N.C.E.U. del Comune di NO allo Ionio con fg. 58 – part. 25 – sub. 138…il suddetto
lastrico solare versa da anni in un profondo stato di degrado ed abbandono e per tale motivo, in assenza di
un sistema di raccolta delle acque piovane minimamente efficiente, sono stati cagionati ingenti danni ai
complementi ed alle attrezzature presenti nel locale sottostante… i danni sofferti dall'odierna attrice
consistono nell'inutilizzabilità di arredi e banconi – frigo per i quali si è resa necessaria la loro riparazione
e/o sostituzione per come si evince dalla documentazione fiscale versata agli atti…”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 31.03.2021 si costituiva il il quale Controparte_1
in via preliminare rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di immobile condominiale. Nel merito contestava in fatto in diritto l'avversa domanda chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di competenze e spese di giudizio.
La causa veniva istruita con prova documentale, prova testi ed espletamento di CTU
tecnica.
RG 2818/2020 All'udienza del 26.05.2025 il Giudice tratteneva in decisione la causa con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Preliminarmente andrà rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente atteso che tanto dalla documentazione in atti quanto CP_2
Co dall'espletata ATP (RG 1240/2019) risulta che il lastrico solare è di proprietà del Comune
NO allo JO (cfr pag.15 ATP).
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni che seguono.
In effetti, sulla base della documentazione versata in atti, ed in particolare dall'espletata
ATP si può agevolmente concludere che il Comune di NO allo JO sia proprietario del lastrico solare oggetto di causa, il quale lastrico solare, tuttavia, “….funge da copertura dei
locali posti al piano terra e permette l'accesso sia alle attività commerciali posti al piano primo che ad
alcune proprietà private poste al piano secondo…” (cfr pag. 6 ATP).
In ogni caso al predetto lastrico solare, continua l'ATP, “….si accede tramite una scala di
accesso osto sul lato Nord Est della struttura e tramite una rampa, che permette l'accesso anche alle
autovetture, poste sul lato Sud Ovest….” (cfr pag. 7 ATP).
Peraltro, il CTU nell'ATP, poi confermata dal nominato CTU, ha evidenziato lo stato di incuria in cui versa il last5rico solare nonché “…il sistema di raccolta delle acque piovane risulta
quasi totalmente inefficiente;
le grondaie ed i discendenti laddove esistenti sono ammalorati e non
funzionali, infatti l'acqua piovana in alcuni punti del lastrico solare ristagna e determina infiltrazione nei
locali sottostanti. Parte dell'acqua piovana convogliata dall0inefficiente sistema di raccolta viene sversata
tramite canalette di scolo nel piano terra in prossimità degli ingressi delle attività commerciali…” (cfr pag.
8 ATP).
Orbene, in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai
RG 2818/2020 sensi dell'art. 2051 c.c., sia il in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei Parte_2
controlli necessari alla conservazione delle parti comuni in modo che il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del (in tal Parte_2
senso Cass. SS.UU. Sentenza n.9449 del 10/05/2016). In ogni caso, il lastrico solare, quale superficie terminale dell'edificio sottostante, svolge l'indefettibile funzione primaria di protezione dell'edificio medesimo, pur potendo essere utilizzato in altri usi accessori, ed in particolare come terrazzo, nel qual caso anche l'uso esclusivo da parte di un solo soggetto non fa venir la suindicata funzione primaria (in tal senso Cass. Sez. 2, Sent. n. 3102 del 06/02/2005).
Nel caso di specie, non è stata fornita quella che la Suprema Corte definisce “la rigorosa
prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno” che consentirebbe di derogare al principio di cui all'art. 1126 c.c. addossando la responsabilità al solo Controparte_1
(quale custode del bene), il quale non può essere ritenuto l'unico responsabile
[...]
delle infiltrazioni, atteso che, come accertato nel corso dell'ATP e confermata dal CTU, di cui di seguito si darà atto, le stesse derivavano, in generale, dallo stato di incuria in cui versa il lastrico, il sistema di raccolta delle acque piovane risulta quasi totalmente inefficiente e le grondaie ed i discendenti laddove esistenti sono ammalorati e non funzionali.
Pertanto, sulla base delle coordinate ermeneutica su richiamate, il Controparte_1
deve ritenersi, nella sua incontestata qualità di proprietario, utilizzatore e custode del
[...]
lastrico solare nei termini su precisati, legittimato passivamente nei confronti dell'azione
RG 2818/2020 spiegata dall'attrice, limitatamente alla quota di 1/3 delle spese di riparazione e di risarcimento che saranno accertate.
Tanto premesso in punto di diritto, per quanto concerne gli aspetti tecnici occorre riferirsi all'elaborato peritale depositato il 29.11.2024, pienamente condivisibile in ordine alla metodologia utilizzata.
Va precisato che il CTU, tenuto conto che l'incarico peritale è stato conferito nel 2024 e che l'episodio che ha originato il presente procedimento risale al 2014, ha svolto la sua indagine, essenzialmente, sulla base della documentazione contenuta nei fascicoli di parte,
ed in maniera particolare, sull'ATP svoltasi dinnanzi al Tribunale di Castrovillari,
confermando pienamente la stessa.
Il CTU ha accertato che l'unità immobiliare soggetta a fenomeni infiltrativi è ubicata al piano terra del complesso descritto in perizia;
è rappresentata da un locale a destinazione commerciale nonché, dalla sovrapposta copertura piana alla quale si accede tramite una rampa posta al piano secondo, di proprietà del Comune di NO allo JO.
Il locale commerciale non risultava più sede dell'attività denominata “ Parte_3 Pt_1
” in quanto compravenduto a terzi e oggetto di lavori di manutenzione straordinaria
[...]
atti a consentirne l'utilizzo dello stesso.
Quanto alle cause, il CTU ha confermato la relazione redatta dall'ing. in sede di Per_1
ATP, ed ha affermato “….Per quanto riguarda invece le conclusioni della perizia dell'ing. di Per_1
seguito vengono riportate brevemente senza entrare nel dettaglio della stessa, essendo oramai acquisita agli
atti della procedura. La citata perizia, corredata di dettagliata documentazione fotografica, conferma che il
locale commerciale all'interno del quale parte attrice esercitava la sua attività, è stato oggetto di evidenti e
significative infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal lastrico solare sovrastante il locale stesso, per
come riportato dalle foto che seguono ed estratte dalla documentazione agli atti di causa….. L'ing. Per_1
ha anche individuato la causa di dette copiose infiltrazioni nella: inconsistente e fortemente degradata
RG 2818/2020 finitura del lastrico solare molteplicità dei materiali di cui lo stesso è costituito dovuta a mancanza di
corretta manutenzione testimoniato dallo stato di incuria in cui versa ed evidenziato anche dalla presenza di
vegetazione in diverse zone dello stesso;
totale inefficienza del sistema di raccolta delle acque piovane,
totalmente assente e laddove presente versante in stato di totale ammaloramento e non funzionante. Il tutto
come dimostrato dalle immagini che seguono estratte dalla perizia citata. Nella sua perizia, l'ing. Per_1
descrive e documenta inoltre un significativo e diffuso fenomeno di sfondellamento del solaio in cemento
armato del citato lastrico solare all'interno del locale commerciale in oggetto….”.
Ed ancora “….I fenomeni infiltrativi, chiaramente descritti nella perizia dell'ing. e riepilogati in Per_1
precedenza dal sottoscritto, evidenziano due differenti cause per i danni lamentati da parte attrice,
l'infiltrazione copiosa di acqua meteorica e lo sfondellamento del solaio. L'infiltrazione di acqua meteorica,
di entità significativa, per come descritto e documentato nella perizia dell'ing. e nella Per_1
documentazione presente agli atti di causa, è sicuramente compatibile con danni, anche irreversibili, ad
apparati elettrici ed elettronici nonché deterioramenti delle strutture esterne di attrezzature quali
scaffalature, espositori, banchi frigo ecc…. Pertanto, l'infiltrazione di acqua meteorica di cui detto in
precedenza può certamente essere causa dei danni lamentati da parte attrice come dimostrato dalle foto che
seguono estratte dalla documentazione fotografica presente agli atti di causa….. Lo sfondellamento del
solaio, accertato nella perizia dell'ing. ed opportunamente documentato fotograficamente, è Per_1
anch'esso certamente possibile causa dei danni lamentati da parte attrice….. Detto fenomeno ha interessato,
per come può evincersi dalle foto che seguono, zone estese di solaio, con dimensioni anche significative, che
possono quantificarsi visivamente anche in porzioni aventi superficie di 4 mq….”.
Ha, dunque concluso affermando che “….documentazione in atti, per come anche confermato nella
relazione di ATP redatta dall'ing. la tipologia dei danni da infiltrazioni lamentati e cristallizzati Per_1
nella richiamata ATP sono assolutamente compatibili con i danni richiesti da parte attrice…” (pag. 9 CTU).
Con riferimento alla quantificazione dei danni Il CTU ha, altresì, affermato che “…Si è
infatti già avuto modo di dire che delle 9 fatture allegate agli atti di causa a supporto della richiesta
risarcitoria, due, per un importo totale di € 1342,00, sono relative a lavori edili di ripristino del soffitto e
delle pareti del locale in seguito alle infiltrazioni di cui è causa, una, per un importo di € 976,00, è relativa
alla riparazione di banconi frigoriferi per danni causati dalle infiltrazioni, e sei fatture, per un importo di €
RG 2818/2020 23.450,00, sono relative all'acquisto di nuove attrezzature. Mentre per le tre fatture relative alle riparazioni,
a soffitto ed attrezzature, per un importo di circa € 2.300,00, è assolutamente lecito affermare la
compatibilità della tipologia di intervento e del costo, non altrettanto può dirsi per le sei fatture di acquisto
nuove attrezzature per un importo € 23.450,00….”.
A ciò dovrà aggiungersi che risultano quietanzate le seguenti fatture: n. 04/A per euro
2.710,00 e nessuna prova è stata fornita per il restante pagamento;
n. 05/A di euro 1.880,00
e nessuna prova è stata fornita per il restante pagamento;
n. 06/A di euro 2.760,00 e nessuna prova è stata fornita per il restante pagamento;
n. 02/A di euro 732,00; n.
13/2018/A di euro 976,00; n. 01/A di euro 610,00. La restante documentazione fiscale allegata agli atti di parte attrice non risulta quietanzata e con intestazione differente.
Orbene, sulla base delle richiamate coordinate ermeneutiche, il Controparte_1
va condannato a risarcire il danno patito da nella
[...] Parte_4
misura di 1/3 della somma di euro 9.668,00 e, pertanto, al pagamento della somma di €
3.222,00 in favore di su detta somma va riconosciuta la Parte_4
rivalutazione monetaria a decorrere dal data del fatto sino al deposito della presente sentenza oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione e/non provata.
Le spese di lite restano a carico del per 1/3 in favore Controparte_1
dall'attrice e distratte in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta e vengono liquidate sulla base del decisum (scaglione compreso tra 1.101 ed € 5.200).
Le spese di CTU sono poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
RG 2818/2020 Il Tribunale di Castrovillari sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG 2818/2020, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il al pagamento nei confronti dell'attrice, per le causali di cui Controparte_1
in motivazione, della somma di € 3.222,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolate secondo le modalità indicate in parte motiva;
2) condanna il , per la parte di 1/3, delle spese sostenute Controparte_1
dall'attrice, liquidate per intero in € 48,50 per esborsi ed € 833,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e se dovuti con attribuzione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari;
5) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico del
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Castrovillari il 03 dicembre 2025
Il GOT
dott.ssa Vanessa Avolio
RG 2818/2020