Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8106
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Sentenza 18 settembre 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, dalla dott.ssa Flora Vollero, riguarda una controversia tra un'attrice e una convenuta, con un'interventrice volontaria. L'attrice ha richiesto la condanna della convenuta al pagamento di un credito per la fornitura e posa in opera di pozzetti, invocando l'applicazione dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 per il pagamento diretto da parte del committente pubblico. In subordine, ha chiesto un risarcimento per danno da responsabilità aquiliana e, ulteriormente, un indennizzo per ingiustificato arricchimento. La convenuta ha eccepito l'incompetenza del giudice e l'inapplicabilità delle norme invocate, sostenendo che il contratto fosse antecedente all'entrata in vigore della normativa citata e che non vi fosse un credito esigibile.

Il giudice ha rigettato le domande dell'attrice, argomentando che l'istituto del pagamento diretto non fosse applicabile ratione temporis, poiché il contratto risaliva a prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, ha escluso la responsabilità della convenuta per violazione dell'obbligo di controllo sui pagamenti, poiché l'attrice non rientrava nelle categorie protette dalla normativa. Infine, ha ritenuto infondata anche la domanda di ingiustificato arricchimento, evidenziando che il pagamento era giustificato dai contratti di fornitura. Le spese legali sono state poste a carico dell'attrice soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8106
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 8106
    Data del deposito : 18 settembre 2025

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