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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8106 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 18/09/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 18564/2021
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate dalle parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott. ssa
Flora Vollero, in data 18 settembre 2025 pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18564 2021 e vertente tra
(CF ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Di Falco, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pozzuoli (NA), Via Campana n. 268, come da mandato in atti
ATTRICE
E
(CF , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Pisani, con studio in Napoli, Via Caravaggio 89/D, come da mandato in atti
CONVENUTA
NONCHE'
(CF , in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo De Maio, Gabriele Montera e
Maria Concetta Erman elettivamente domiciliata presso i rispettivi domicili digitali pec, come da mandato in atti INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI: con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14 luglio 2021, la (in Parte_1 prosieguo solo conveniva in giudizio la (di seguito solo Parte_1 Controparte_1
, nella qualità di concessionaria del Comune di Napoli per la progettazione ed esecuzione CP_1 della Linea 6 della Metropolitana cittadina, al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 100.741,52, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 comma 4
c.c., rivalutazione monetaria e IVA: importo, questo, corrispondente al credito dalla prima maturato per la fornitura e posa in opera dei pozzetti commissionati dall'associazione temporanea di imprese denominata ATI Linea 6, rappresentata dalla mandataria Controparte_2 cui la predetta concessionaria aveva affidato l'appalto per la realizzazione delle opere civili di finitura della Piazza Mergellina.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda così promossa, parte attrice deduceva in fatto, anche nelle successive memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c.:
a) che, con atto del 19 luglio 1986, l'azienda Tranviara Autolinee Metropolitante (oggi
, cui successivamente subentrava il Comune di Napoli, Parte_2 aveva affidato in concessione alla società AL PO Ferroviari S.p.a. (oggi
[...]
la progettazione ed esecuzione della Linea 6 della Metropolitana Controparte_1 comunale;
b) che, con successivo atto applicativo del 18 ottobre 2007, la aveva appaltato all'ATI CP_1
Linea 6 la realizzazione delle opere civili di finitura della piazza Mergellina;
c) che, con gli ordini n. 189/Inf/252 del 9 marzo 2018 e n. 189/Inf/266 del 2 agosto 2018, la mandataria di tale ATI, la aveva quindi Controparte_2 commissionato alla la fornitura e posa in opera dei “pozzetti” nella galleria della Parte_1
Metropolitana – linea 6;
d) che, eseguite regolarmente le prestazioni alla stessa affidate, la aveva ottenuto, Parte_1 in data 22 luglio 2019, l'emissione da parte di questo Tribunale, nei confronti della mandataria dell'ATI sopra richiamata, del decreto ingiuntivo n. 211351/2019 per il pagamento della somma complessiva di euro 86.553,52, oltre interessi “come da domanda”, oggetto delle fatture n. 71/2018 del 29 ottobre 2019, n. 77/2018 del 5 novembre 2018, n.
9/E/19/2019 del 28 gennaio 2019 e n. 29/E/19/2019 del 29 marzo 2019;
e) che tale decreto ingiuntivo, nonostante la mancata opposizione dell'interessata nei termini di legge, non veniva posto in esecuzione, in ragione dell'ammissione della
[...]
in data 14 febbraio 2019, al concordato preventivo in continuità Controparte_3 previsto dall'art. 186 bis della Legge Fallimentare;
f) che la era stata successivamente ammessa al passivo fallimentare per la sola Parte_1 somma di euro 47.994,80, corrispondente al credito corrispettivo fatturato al 4 febbraio
2019, data di presentazione della domanda di ammissione alla sopracitata procedura concordataria, con esclusione dunque dell'ulteriore somma di euro 38.583,72, oggetto della successiva e ultima fattura n. 29/E/19/2019 del 29 marzo 2019;
g) che, per l'effetto, con diffida e messa in mora del 18 marzo 2021, il pagamento della fattura rimasta insoluta ed esclusa dal passivo concordatario era stato richiesto alla CP_1 registrando tuttavia l'insuccesso dell'iniziativa stragiudiziale così intrapresa.
In via principale, quindi, parte attrice invocava a fondamento della propria pretesa creditoria l'istituto del pagamento diretto della committente pubblica in favore del subappaltatore o del fornitore di beni e servizi, previsto dall'art. 105, comma 13 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
In subordine, per l'ipotesi in cui tale norma non fosse stata ritenuta applicabile al caso di specie,
l'attrice chiedeva condannarsi la al pagamento del medesimo importo quale risarcimento del CP_1 danno patito per la violazione del generale divieto del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., così come occasionata dall'inosservanza dell'obbligo imposto dall'art. 118 comma 3 del D.Lgs.
163/2006 alla committente pubblica di controllare la regolarità dei pagamenti dovuti dal proprio appaltatore ai subappaltatori o cottimisti da questi delegati all'esecuzione di parte delle lavorazioni appaltate, ovvero comunque a titolo d'indennizzo da ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
In via ulteriormente gradata, l'attrice chiedeva infine condannarsi parte convenuta, sulla scorta delle medesime argomentazioni giuridiche, al pagamento della minor somma corrispondente alla differenza tra il credito complessivamente vantato nei confronti della mandataria
[...]
e la percentuale di recupero, pari al 30%, dei crediti ammessi al Controparte_2 concordato preventivo di tale società, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c., rivalutazione monetaria e IVA se dovuta.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 dicembre 2021, si costituiva quindi la società la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice adito CP_1 in favore della Sezione specializzata in materia di Imprese del medesimo Tribunale.
Nel merito, inoltre, la convenuta chiedeva il rigetto delle pretese attoree allegando in particolare, anche nelle successive memorie istruttorie:
a) l'inapplicabilità al caso di specie, ratione temporis, delle previsioni normative di cui agli artt. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, essendo dimostrata la risalenza al 28 maggio 1987 del contratto quadro di appalto con il quale l'allora concessionaria AL PO S.p.a. (oggi TA LS STS S.p.a.) appaltò alla ATI Linea 6 la progettazione costruttiva e la realizzazione delle opere civili della Linea 6 della metropolitana di Napoli, cui afferiscono anche le opere di finitura della piazza di Mergellina, oggetto specifico del successivo contratto applicativo VI del 18 ottobre 2007;
b) l'omessa allegazione e conseguente dimostrazione da parte dell'attrice dell'esistenza in capo alla mandataria di un credito nei confronti Controparte_2 della committente non ancora integralmente adempiuto, e che possa dunque CP_1 costituire provvista sufficiente a consentire il pagamento diretto, da parte dell'odierna convenuta, delle spettanze maturate dal subappaltatore o dal fornitore nell'esecuzione del medesimo appalto;
c) l'inesigibilità dell'invocato pagamento diretto in assenza di apposita autorizzazione del
Tribunale fallimentare, a fronte dell'ammissione della sopra richiamata mandataria alla procedura concorsuale di risoluzione della crisi, prevista dall'allora vigente art. 186 bis della Legge Fallimentare, informata al principio della par condicio creditorum.
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la domandava, comunque, CP_1 di essere manlevata dalla mandataria di ogni somma Controparte_2 eventualmente corrisposta all'esito del presente giudizio, chiedendo la compensazione, fino a capienza, dei crediti ancora vantati da quest'ultima in ordine all'appalto per cui v'è causa. A tal fine, chiedeva lo spostamento della prima udienza per provvedere alla chiamata in causa della cennata mandataria.
3. Con ordinanza emessa all'esito della prima udienza del 13 gennaio 2022, tenutasi con modalità cartolari, questo Tribunale, esclusa la competenza funzionale della Sezione specializzata in materia di imprese e rilevata la ricorrenza di un mero litisconsorzio facoltativo con riguardo alla terza mandataria, negava l'autorizzazione alla sua chiamata in causa, rinviando all'udienza del 4 luglio 2022 con concessione dei termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
In data 1° marzo 2022, con atto di intervento depositato ai sensi dell'art. 105 comma 2 c.p.c., la società decideva quindi di costituirsi di sua iniziativa, Controparte_2 non contestando il credito, ma chiedendo il rigetto delle domande attoree per profili sostanzialmente sovrapponibili a quelli già sollevati dalla società convenuta.
All'udienza del 4 luglio 2022, ritenuta l'irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti dalle parti e la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 maggio 2024, poi differita a quella del 18 settembre 2025. Nelle more di detto rinvio, con provvedimento previdenziale di scardinamento, la causa, a decorrere dal 16 aprile 2025, veniva assegnata a questo Giudice. Disposta, con provvedimento fuori udienza, la decisione con il modulo procedimentale di cui all'art 281 sexies c.p.c. per la medesima data, con sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
4. Orbene, così riassunte le difese delle parti e lo svolgimento del giudizio, ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice siano nel merito infondate.
4.1. Al riguardo, infatti, corre innanzitutto l'obbligo di rilevare che l'istituto del pagamento diretto del committente pubblico in favore del fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore da questi delegato all'esecuzione di una parte delle lavorazioni appaltate, introdotto per la prima volta nell'ordinamento dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, non può trovare applicazione, ratione temporis, alla fattispecie sottoposta al sindacato di questo giudice.
Ed invero, a mente dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni di tale codice trovano applicazione soltanto rispetto alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di indizione della relativa procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, indicata dal successivo art. 220 in quella del 19 aprile 2016. Esse, dunque, non possono regolare rapporti che, per stessa ammissione dell'attrice, sarebbero sorti in ragione di un appalto pubblico affidato dalla concessionaria all'ATI Linea 6, CP_1 rappresentata dalla mandataria con l'atto applicativo Controparte_2 datato 18 ottobre 2007, circa un decennio prima dell'entrata in vigore di tale testo normativo.
In assenza, quindi, di altra norma speciale che abiliti la società a richiedere il Parte_1 pagamento delle proprie spettanze creditorie direttamente al beneficiario ultimo dell'opera appaltata, ossia al committente pubblico, ancorché soggetto diverso dalla propria controparte contrattuale, costituita dalla sola società appaltatrice, è il principio di relatività dei contratti, sancito dall'art. 1372 c.c., ad imporre il rigetto dell'azione di adempimento promossa in via principale nei confronti della società CP_1
4.2. A conclusioni non difformi, deve poi pervenirsi anche con riguardo all'azione di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana esperita dall'attrice in via subordinata.
Nella prospettazione attorea, infatti, la responsabilità risarcitoria della sarebbe CP_4 ascrivibile – come detto – alla violazione dell'obbligo legale di controllo della regolarità dei pagamenti dovuti dall'appaltatore ai propri subappaltatori e cottimisti, posto in capo al committente pubblico dall'art. 118 del previgente Codice dei Contratti pubblici, introdotto con il D.Lgs. n.
163/2006.
Sul punto, tuttavia, è doveroso innanzitutto premettere che i contratti oggetto di causa – stipulati dalla società con la tramite accettazione da parte Pt_1 Controparte_2 della prima dei due ordini di fornitura emessi dalla seconda in data 9 marzo e 2 agosto 2018 (cfr. all.ti nn. 2 e 3 della produzione di parte attrice) – sono certamente riconducibili allo schema atipico del contratto misto di fornitura con posa d'opera e non anche a quello tipico del contratto di subappalto.
Depone in tal senso, del resto, la prevalenza attribuita dalle parti, in dette schede contrattuali, alla cessione in proprietà dei moduli strutturali (i.cc.dd. pozzetti) rispetto alla prestazione ancillare della loro installazione, resa particolarmente evidente dai criteri impiegati per la quantificazione della controprestazione economica posta a carico della società ordinante, parametrata esclusivamente alla quantità di materiale fornito, moltiplicata per il relativo importo unitario, senza alcuno specifico riferimento al costo della forza lavoro necessaria alla posa in opera dei beni forniti. Come noto, infatti, “Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto [ma le stesse considerazioni valgono per il subappalto, ndr], quando alla prestazione di fare, caratterizzante
l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto
(vendita)” (ex multis Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 25093 del 22/08/2022).
A ciò si aggiunga che, in quanto incentrati sulla fornitura di beni di cui l'appaltatrice ATI Linea 6 è sprovvista, i rapporti obbligatori in esame neppure possono essere ricondotti alla figura del cottimo, nell'accezione fatta propria dal sopra richiamato D.Lgs. n. 163/2006, in cui l'istituto in parola costituisce infatti un'ipotesi di sub-affidamento alternativa al subappalto, tramite la quale l'appaltatore affida a un soggetto terzo (c.d. appunto il cottimista) l'esecuzione di lavorazioni afferenti all'oggetto dell'appalto, mantenendo però la fornitura dei materiali e dei mezzi all'uopo necessari e delegando, nei fatti, a quest'ultimo soltanto le attività di reperimento della mano d'opera e di relativa organizzazione.
Ne consegue, per l'effetto, che nessuna responsabilità risarcitoria potrebbe mai ascriversi alla convenuta sulla scorta della violazione dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, non rientrando l'odierna attrice in alcuna delle categorie di sub-affidatari (subappaltatore o cottimista) cui tale articolo riconduce l'obbligo del committente pubblico di controllare la regolarità dei pagamenti loro dovuti dall'appaltatore.
E ciò, a prescindere dalla contestata applicabilità di tale disciplina, ratione temporis, ai rapporti obbligatori intercorsi tra le parti, sulla quale peraltro residuano non pochi dubbi, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il contenuto dell'appalto conferito all'ATI Linea
6 con atto applicativo del 18 ottobre 2007, che ha poi giustificato i rapporti di fornitura con posa in opera intercorsi tra la mandataria di quest'ultima e l'odierna attrice, non pare immediatamente riconducibile al precedente contratto-quadro del 28 maggio 1987.
4.3. Quanto, infine, all'actio de in rem verso, pur invocata dalla società attrice a fondamento della propria domanda, basti osservare, ai fini del suo rigetto, che l'arricchimento contestato alla convenuta per effetto del mancato pagamento da parte della sua ATI appaltatrice della CP_4 fornitura di pozzetti effettuata, lungi da poter essere considerato privo di valido titolo giuridico ai sensi dell'art. 2041 c.c., risulta in realtà giustificato proprio dai contratti di fornitura con posa in opera stipulati dalla mandataria di detta ATI in esecuzione di un appalto pubblico alla medesima validamente affidato.
Sicché, anche in ragione dell'ulteriore requisito di sussidiarietà previsto dall'art. 2042 c.c.,
l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento è categoricamente preclusa dalla proponibilità, da parte dell'odierna attrice nei confronti del propria controparte contrattuale, costituita dalla mandataria del rimedio principale Controparte_2 dell'azione di adempimento del credito, ancorché in parte condizionata, per il credito ammesso al passivo concordatario, al rispetto della speciale disciplina prevista dalla Legge fallimentare.
5. Alle considerazioni sin qui condotte consegue anche il rigetto dell'ulteriore domanda subordinata con la quale l'attrice ha chiesto condannarsi parte convenuta, sulla scorta delle medesime argomentazioni giuridiche, al pagamento della minor somma corrispondente alla differenza tra il credito complessivamente vantato nei confronti della mandataria
[...]
e la percentuale di recupero, pari al 30%, dei crediti ammessi al Controparte_3 concordato preventivo di tale società, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c., rivalutazione monetaria e IVA se dovuta.
6. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 147/2022 ( vigenti, sin dalla data della sua entrata in vigore, anche per tutti iscritti precedentemente, ma esauriti successivamente), tenuto conto della complessità delle questioni controverse e dell'effettiva attività processuale espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna alla refusione in favore della società convenuta Parte_1 [...]
delle spese di lite sostenute, che si liquidano in euro 9. 142,00, per compensi Controparte_1 di avvocato, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso, C.P.A. e IVA se dovuta per legge;
- condanna alla refusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in euro 6.307,00, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso, C.P.A., IVA se dovuta per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Carlo
De Maio e Gabriele Montera, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 18 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Antonio Caiazzo
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 18/09/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 18564/2021
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate dalle parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott. ssa
Flora Vollero, in data 18 settembre 2025 pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18564 2021 e vertente tra
(CF ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Di Falco, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pozzuoli (NA), Via Campana n. 268, come da mandato in atti
ATTRICE
E
(CF , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Pisani, con studio in Napoli, Via Caravaggio 89/D, come da mandato in atti
CONVENUTA
NONCHE'
(CF , in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo De Maio, Gabriele Montera e
Maria Concetta Erman elettivamente domiciliata presso i rispettivi domicili digitali pec, come da mandato in atti INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI: con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14 luglio 2021, la (in Parte_1 prosieguo solo conveniva in giudizio la (di seguito solo Parte_1 Controparte_1
, nella qualità di concessionaria del Comune di Napoli per la progettazione ed esecuzione CP_1 della Linea 6 della Metropolitana cittadina, al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 100.741,52, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 comma 4
c.c., rivalutazione monetaria e IVA: importo, questo, corrispondente al credito dalla prima maturato per la fornitura e posa in opera dei pozzetti commissionati dall'associazione temporanea di imprese denominata ATI Linea 6, rappresentata dalla mandataria Controparte_2 cui la predetta concessionaria aveva affidato l'appalto per la realizzazione delle opere civili di finitura della Piazza Mergellina.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda così promossa, parte attrice deduceva in fatto, anche nelle successive memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c.:
a) che, con atto del 19 luglio 1986, l'azienda Tranviara Autolinee Metropolitante (oggi
, cui successivamente subentrava il Comune di Napoli, Parte_2 aveva affidato in concessione alla società AL PO Ferroviari S.p.a. (oggi
[...]
la progettazione ed esecuzione della Linea 6 della Metropolitana Controparte_1 comunale;
b) che, con successivo atto applicativo del 18 ottobre 2007, la aveva appaltato all'ATI CP_1
Linea 6 la realizzazione delle opere civili di finitura della piazza Mergellina;
c) che, con gli ordini n. 189/Inf/252 del 9 marzo 2018 e n. 189/Inf/266 del 2 agosto 2018, la mandataria di tale ATI, la aveva quindi Controparte_2 commissionato alla la fornitura e posa in opera dei “pozzetti” nella galleria della Parte_1
Metropolitana – linea 6;
d) che, eseguite regolarmente le prestazioni alla stessa affidate, la aveva ottenuto, Parte_1 in data 22 luglio 2019, l'emissione da parte di questo Tribunale, nei confronti della mandataria dell'ATI sopra richiamata, del decreto ingiuntivo n. 211351/2019 per il pagamento della somma complessiva di euro 86.553,52, oltre interessi “come da domanda”, oggetto delle fatture n. 71/2018 del 29 ottobre 2019, n. 77/2018 del 5 novembre 2018, n.
9/E/19/2019 del 28 gennaio 2019 e n. 29/E/19/2019 del 29 marzo 2019;
e) che tale decreto ingiuntivo, nonostante la mancata opposizione dell'interessata nei termini di legge, non veniva posto in esecuzione, in ragione dell'ammissione della
[...]
in data 14 febbraio 2019, al concordato preventivo in continuità Controparte_3 previsto dall'art. 186 bis della Legge Fallimentare;
f) che la era stata successivamente ammessa al passivo fallimentare per la sola Parte_1 somma di euro 47.994,80, corrispondente al credito corrispettivo fatturato al 4 febbraio
2019, data di presentazione della domanda di ammissione alla sopracitata procedura concordataria, con esclusione dunque dell'ulteriore somma di euro 38.583,72, oggetto della successiva e ultima fattura n. 29/E/19/2019 del 29 marzo 2019;
g) che, per l'effetto, con diffida e messa in mora del 18 marzo 2021, il pagamento della fattura rimasta insoluta ed esclusa dal passivo concordatario era stato richiesto alla CP_1 registrando tuttavia l'insuccesso dell'iniziativa stragiudiziale così intrapresa.
In via principale, quindi, parte attrice invocava a fondamento della propria pretesa creditoria l'istituto del pagamento diretto della committente pubblica in favore del subappaltatore o del fornitore di beni e servizi, previsto dall'art. 105, comma 13 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
In subordine, per l'ipotesi in cui tale norma non fosse stata ritenuta applicabile al caso di specie,
l'attrice chiedeva condannarsi la al pagamento del medesimo importo quale risarcimento del CP_1 danno patito per la violazione del generale divieto del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., così come occasionata dall'inosservanza dell'obbligo imposto dall'art. 118 comma 3 del D.Lgs.
163/2006 alla committente pubblica di controllare la regolarità dei pagamenti dovuti dal proprio appaltatore ai subappaltatori o cottimisti da questi delegati all'esecuzione di parte delle lavorazioni appaltate, ovvero comunque a titolo d'indennizzo da ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
In via ulteriormente gradata, l'attrice chiedeva infine condannarsi parte convenuta, sulla scorta delle medesime argomentazioni giuridiche, al pagamento della minor somma corrispondente alla differenza tra il credito complessivamente vantato nei confronti della mandataria
[...]
e la percentuale di recupero, pari al 30%, dei crediti ammessi al Controparte_2 concordato preventivo di tale società, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c., rivalutazione monetaria e IVA se dovuta.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 dicembre 2021, si costituiva quindi la società la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice adito CP_1 in favore della Sezione specializzata in materia di Imprese del medesimo Tribunale.
Nel merito, inoltre, la convenuta chiedeva il rigetto delle pretese attoree allegando in particolare, anche nelle successive memorie istruttorie:
a) l'inapplicabilità al caso di specie, ratione temporis, delle previsioni normative di cui agli artt. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, essendo dimostrata la risalenza al 28 maggio 1987 del contratto quadro di appalto con il quale l'allora concessionaria AL PO S.p.a. (oggi TA LS STS S.p.a.) appaltò alla ATI Linea 6 la progettazione costruttiva e la realizzazione delle opere civili della Linea 6 della metropolitana di Napoli, cui afferiscono anche le opere di finitura della piazza di Mergellina, oggetto specifico del successivo contratto applicativo VI del 18 ottobre 2007;
b) l'omessa allegazione e conseguente dimostrazione da parte dell'attrice dell'esistenza in capo alla mandataria di un credito nei confronti Controparte_2 della committente non ancora integralmente adempiuto, e che possa dunque CP_1 costituire provvista sufficiente a consentire il pagamento diretto, da parte dell'odierna convenuta, delle spettanze maturate dal subappaltatore o dal fornitore nell'esecuzione del medesimo appalto;
c) l'inesigibilità dell'invocato pagamento diretto in assenza di apposita autorizzazione del
Tribunale fallimentare, a fronte dell'ammissione della sopra richiamata mandataria alla procedura concorsuale di risoluzione della crisi, prevista dall'allora vigente art. 186 bis della Legge Fallimentare, informata al principio della par condicio creditorum.
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la domandava, comunque, CP_1 di essere manlevata dalla mandataria di ogni somma Controparte_2 eventualmente corrisposta all'esito del presente giudizio, chiedendo la compensazione, fino a capienza, dei crediti ancora vantati da quest'ultima in ordine all'appalto per cui v'è causa. A tal fine, chiedeva lo spostamento della prima udienza per provvedere alla chiamata in causa della cennata mandataria.
3. Con ordinanza emessa all'esito della prima udienza del 13 gennaio 2022, tenutasi con modalità cartolari, questo Tribunale, esclusa la competenza funzionale della Sezione specializzata in materia di imprese e rilevata la ricorrenza di un mero litisconsorzio facoltativo con riguardo alla terza mandataria, negava l'autorizzazione alla sua chiamata in causa, rinviando all'udienza del 4 luglio 2022 con concessione dei termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
In data 1° marzo 2022, con atto di intervento depositato ai sensi dell'art. 105 comma 2 c.p.c., la società decideva quindi di costituirsi di sua iniziativa, Controparte_2 non contestando il credito, ma chiedendo il rigetto delle domande attoree per profili sostanzialmente sovrapponibili a quelli già sollevati dalla società convenuta.
All'udienza del 4 luglio 2022, ritenuta l'irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti dalle parti e la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 maggio 2024, poi differita a quella del 18 settembre 2025. Nelle more di detto rinvio, con provvedimento previdenziale di scardinamento, la causa, a decorrere dal 16 aprile 2025, veniva assegnata a questo Giudice. Disposta, con provvedimento fuori udienza, la decisione con il modulo procedimentale di cui all'art 281 sexies c.p.c. per la medesima data, con sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
4. Orbene, così riassunte le difese delle parti e lo svolgimento del giudizio, ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice siano nel merito infondate.
4.1. Al riguardo, infatti, corre innanzitutto l'obbligo di rilevare che l'istituto del pagamento diretto del committente pubblico in favore del fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore da questi delegato all'esecuzione di una parte delle lavorazioni appaltate, introdotto per la prima volta nell'ordinamento dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, non può trovare applicazione, ratione temporis, alla fattispecie sottoposta al sindacato di questo giudice.
Ed invero, a mente dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni di tale codice trovano applicazione soltanto rispetto alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di indizione della relativa procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, indicata dal successivo art. 220 in quella del 19 aprile 2016. Esse, dunque, non possono regolare rapporti che, per stessa ammissione dell'attrice, sarebbero sorti in ragione di un appalto pubblico affidato dalla concessionaria all'ATI Linea 6, CP_1 rappresentata dalla mandataria con l'atto applicativo Controparte_2 datato 18 ottobre 2007, circa un decennio prima dell'entrata in vigore di tale testo normativo.
In assenza, quindi, di altra norma speciale che abiliti la società a richiedere il Parte_1 pagamento delle proprie spettanze creditorie direttamente al beneficiario ultimo dell'opera appaltata, ossia al committente pubblico, ancorché soggetto diverso dalla propria controparte contrattuale, costituita dalla sola società appaltatrice, è il principio di relatività dei contratti, sancito dall'art. 1372 c.c., ad imporre il rigetto dell'azione di adempimento promossa in via principale nei confronti della società CP_1
4.2. A conclusioni non difformi, deve poi pervenirsi anche con riguardo all'azione di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana esperita dall'attrice in via subordinata.
Nella prospettazione attorea, infatti, la responsabilità risarcitoria della sarebbe CP_4 ascrivibile – come detto – alla violazione dell'obbligo legale di controllo della regolarità dei pagamenti dovuti dall'appaltatore ai propri subappaltatori e cottimisti, posto in capo al committente pubblico dall'art. 118 del previgente Codice dei Contratti pubblici, introdotto con il D.Lgs. n.
163/2006.
Sul punto, tuttavia, è doveroso innanzitutto premettere che i contratti oggetto di causa – stipulati dalla società con la tramite accettazione da parte Pt_1 Controparte_2 della prima dei due ordini di fornitura emessi dalla seconda in data 9 marzo e 2 agosto 2018 (cfr. all.ti nn. 2 e 3 della produzione di parte attrice) – sono certamente riconducibili allo schema atipico del contratto misto di fornitura con posa d'opera e non anche a quello tipico del contratto di subappalto.
Depone in tal senso, del resto, la prevalenza attribuita dalle parti, in dette schede contrattuali, alla cessione in proprietà dei moduli strutturali (i.cc.dd. pozzetti) rispetto alla prestazione ancillare della loro installazione, resa particolarmente evidente dai criteri impiegati per la quantificazione della controprestazione economica posta a carico della società ordinante, parametrata esclusivamente alla quantità di materiale fornito, moltiplicata per il relativo importo unitario, senza alcuno specifico riferimento al costo della forza lavoro necessaria alla posa in opera dei beni forniti. Come noto, infatti, “Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto [ma le stesse considerazioni valgono per il subappalto, ndr], quando alla prestazione di fare, caratterizzante
l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto
(vendita)” (ex multis Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 25093 del 22/08/2022).
A ciò si aggiunga che, in quanto incentrati sulla fornitura di beni di cui l'appaltatrice ATI Linea 6 è sprovvista, i rapporti obbligatori in esame neppure possono essere ricondotti alla figura del cottimo, nell'accezione fatta propria dal sopra richiamato D.Lgs. n. 163/2006, in cui l'istituto in parola costituisce infatti un'ipotesi di sub-affidamento alternativa al subappalto, tramite la quale l'appaltatore affida a un soggetto terzo (c.d. appunto il cottimista) l'esecuzione di lavorazioni afferenti all'oggetto dell'appalto, mantenendo però la fornitura dei materiali e dei mezzi all'uopo necessari e delegando, nei fatti, a quest'ultimo soltanto le attività di reperimento della mano d'opera e di relativa organizzazione.
Ne consegue, per l'effetto, che nessuna responsabilità risarcitoria potrebbe mai ascriversi alla convenuta sulla scorta della violazione dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, non rientrando l'odierna attrice in alcuna delle categorie di sub-affidatari (subappaltatore o cottimista) cui tale articolo riconduce l'obbligo del committente pubblico di controllare la regolarità dei pagamenti loro dovuti dall'appaltatore.
E ciò, a prescindere dalla contestata applicabilità di tale disciplina, ratione temporis, ai rapporti obbligatori intercorsi tra le parti, sulla quale peraltro residuano non pochi dubbi, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il contenuto dell'appalto conferito all'ATI Linea
6 con atto applicativo del 18 ottobre 2007, che ha poi giustificato i rapporti di fornitura con posa in opera intercorsi tra la mandataria di quest'ultima e l'odierna attrice, non pare immediatamente riconducibile al precedente contratto-quadro del 28 maggio 1987.
4.3. Quanto, infine, all'actio de in rem verso, pur invocata dalla società attrice a fondamento della propria domanda, basti osservare, ai fini del suo rigetto, che l'arricchimento contestato alla convenuta per effetto del mancato pagamento da parte della sua ATI appaltatrice della CP_4 fornitura di pozzetti effettuata, lungi da poter essere considerato privo di valido titolo giuridico ai sensi dell'art. 2041 c.c., risulta in realtà giustificato proprio dai contratti di fornitura con posa in opera stipulati dalla mandataria di detta ATI in esecuzione di un appalto pubblico alla medesima validamente affidato.
Sicché, anche in ragione dell'ulteriore requisito di sussidiarietà previsto dall'art. 2042 c.c.,
l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento è categoricamente preclusa dalla proponibilità, da parte dell'odierna attrice nei confronti del propria controparte contrattuale, costituita dalla mandataria del rimedio principale Controparte_2 dell'azione di adempimento del credito, ancorché in parte condizionata, per il credito ammesso al passivo concordatario, al rispetto della speciale disciplina prevista dalla Legge fallimentare.
5. Alle considerazioni sin qui condotte consegue anche il rigetto dell'ulteriore domanda subordinata con la quale l'attrice ha chiesto condannarsi parte convenuta, sulla scorta delle medesime argomentazioni giuridiche, al pagamento della minor somma corrispondente alla differenza tra il credito complessivamente vantato nei confronti della mandataria
[...]
e la percentuale di recupero, pari al 30%, dei crediti ammessi al Controparte_3 concordato preventivo di tale società, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c., rivalutazione monetaria e IVA se dovuta.
6. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 147/2022 ( vigenti, sin dalla data della sua entrata in vigore, anche per tutti iscritti precedentemente, ma esauriti successivamente), tenuto conto della complessità delle questioni controverse e dell'effettiva attività processuale espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna alla refusione in favore della società convenuta Parte_1 [...]
delle spese di lite sostenute, che si liquidano in euro 9. 142,00, per compensi Controparte_1 di avvocato, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso, C.P.A. e IVA se dovuta per legge;
- condanna alla refusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in euro 6.307,00, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso, C.P.A., IVA se dovuta per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Carlo
De Maio e Gabriele Montera, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 18 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Antonio Caiazzo