Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 570 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
già già (C.F. Parte_1 Parte_2 Parte_3
- P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Nicola Barberio, presso il cui studio – in Santeramo in Colle (BA) al Largo Piazzolla n. 1- è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Maci, presso Controparte_1 C.F._1
il cui studio - in Campi Salentina (Le) alla Via F.lli Cervi n. 21 - è elettivamente domiciliato, in virtù di mandato in atti
APPELLATO
All'udienza del 20.9.2023, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con memorie depositate entro il termine concesso, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1
“Con atto di citazione del 02.12.2015, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli ad Controparte_1
istanza di con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 16.037,00 in virtù di assegni Pt_2
bancari.
Deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo emesso gli assegni posti a fondamento del precetto, nonché la nullità del precetto per omessa indicazione del titolo. Disconosceva, inoltre, le fotocopie dei titoli azionati.
Tanto premesso, il adiva questo Tribunale perché, in accoglimento della domanda, accertasse la nullità dell'atto di CP_1
precetto opposto, dichiarasse l'inesistenza dei presupposti per la intimazione di pagamento, nonché la violazione del disposto di cui all'art. 480 c.p.c., il tutto con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opponente depositando fascicolo di parte. Parte Si costituiva, altresì, la , già , che si era trasformata nella odierna Controparte_2
opposta, la quale deduceva che gli assegni posti a fondamento del precetto opposto erano stati consegnati da Controparte_1
ad un proprio dipendente, concludeva, poi, per il rigetto della opposizione con vittoria di spese. In Persona_1
subordine, chiedeva che fosse accertato che il era debitore della somma di euro 13.198,90, oltre interessi. CP_1
Con ordinanza del 17.05.2016, resa fuori dall'udienza, veniva sospesa l'efficacia dell'atto di precetto opposto.
Espletata l'istruzione probatoria, nel corso della quale veniva ammesso ed assunto interrogatorio formale, nonché prova per testi e disposta ctu, all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, a seguito di trattazione scritta, disposta ex art. 83 del d.l. n. 17/2020 e successive modifiche ed integrazioni, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale e deposito telematico.”
Con la suddetta sentenza n. 2863/2020, Il Tribunale di Lecce così provvedeva:
“1) in accoglimento della opposizione proposta da , dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
Controparte_1
2) rigetta la domanda di accertamento del debito avanzata dalla opposta;
3) compensa interamente le spese di lite tra le parti”.
Il tribunale motivava: “Può ritenersi provato, infatti, che il non ha emesso gli assegni posti a fondamento CP_1
dell'atto di precetto opposto.
Invero, il c.t.u., nominato nel corso del giudizio per "...verificare se le sottoscrizioni apposte sui quattro assegni posti a fondamento del precetto appartengano a , sulla scorta delle scritture di comparazione già indicate in atti”, Controparte_1
dopo aver espletato le indagini del caso, ha concluso che “Le quattro firme in verifica, sottoposte ad indagine tecnica, non risultano appartenere alla mano-gestualità grafica del signor ”. Controparte_1
2 È evidente, pertanto, che merita accoglimento la domanda di declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto. Parte Va disattesa, poi, la domanda, avanzata in via subordinata dalla , di accertamento del debito di euro 13.198,90 in capo al , non essendo stata suffragata da idonei riscontri probatori.”. CP_1
Avverso detta sentenza, (già già Parte_1 Parte_2 Parte_3
ha proposto appello, cui ha resistito il sig. .
[...] CP_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 20.9.2023, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e sollevata dall'appellato.
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Va ora esaminato l'appello.
B. I motivi di appello vengono trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta “NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO
GRADO per errata incompleta valutazione in ordine alle risultanze della CTU, alle prove documentali e elementi indiziari.”, assume che “Il Giudice di prime si è limitato a constatare che le sottoscrizioni dei titoli poste a base del precetto non si appartenevano al sig. , non considerando, neanche come mero elemento indiziario, l'ulteriore Controparte_1
3 circostanza emersa dalla stessa c.t.u. secondo cui: “colui il quale ha apposto la sottoscrizione della cartolina di ritorno della lettera di messa in mora del 28.07.2015 (denominata C1 dal c.t.u.), potrebbe essere lo stesso autore che ha sottoscritto gli assegni bancari in verifica;
difatti, l'esplicita elaborazione grafo-comparativa ha indicizzato similari tipologie strutturali, definite uniformità tratto-dinamiche e affini indici di conformità dimensionale” .
Pertanto, appare evidente che la sottoscrizione apposta sui titoli oggetto del presente giudizio sia della sig.ra , Parte_4
figlia dell'odierno appellato, titolare dell'azienda, anch'ella presente in azienda, atteso che la stessa risulta la sottoscrittrice della cartolina di ritorno della lettera di messa in mora. Invero, anche a seguito della richiesta istruttoria formulata dall'odierna appellante ex art 210 c.p.c., il Giudice di prime cure ordinava alla filiale di Lecce di riferire per iscritto sul titolare del conto corrente n.10942 e depositare i relativi CP_3
specimen.
Il predetto istituto di credito, in ottemperanza all'ordinanza del Giudice, depositava i dati relativi al titolare del conto corrente e il relativo specimen, da cui emergeva che il titolare era la sig.ra ” Parte_4
Con il secondo motivo di appello, l'appellante denuncia la “NULLITA' DELLA SENTENZA DI
PRIMO GRADO per errata valutazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni ed in ordine al merito.”, in particolare chiede “che venga esaminata e, quindi, riformata, quella parte della sentenza in cui alla Parte pagina 3 il giudice ha dedotto: “Va disattesa, poi, la domanda, avanzata in via subordinata dalla , di accertamento del debito di euro 13.198,90 in capo al , non essendo stata suffragata da idonei riscontri probatori”. CP_1
I motivi sono fondati.
La Corte rileva che, correttamente, il primo giudice ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto opposto, pur tuttavia, ritiene raggiunta la prova del credito vantato dalla per i seguenti motivi: Parte_1
1. Innanzitutto, è vero che gli assegni bancari azionati con il precetto non risultano firmati dal sig. , ma è altrettanto vero, come anche sottolineato dal ctu, che sono Controparte_1
firmati dalla stessa persona che ha firmato la cartolina di ritorno della lettera di messa in mora del 28.07.2015 inviata dalla odierna appellante al (“colui il quale ha apposto la CP_1
sottoscrizione della cartolina di ritorno della lettera di messa in mora del 28.07.2015 (denominata C1 dal c.t.u.), potrebbe essere lo stesso autore che ha sottoscritto gli assegni bancari in verifica;
difatti, l'esplicita elaborazione grafo-comparativa ha indicizzato similari tipologie strutturali, definite uniformità tratto- dinamiche e affini indici di conformità dimensionale” .
4 2. Risulta dai documenti allegati dalla che alcuni assegni con la medesima Parte_1
sottoscrizione di quelli azionati, sono stati regolarmente pagati dal , confermando CP_1
con ciò il rapporto.
3. A differenza di quanto sostenuto dall'opponente i rapporti tra la CP_1 [...]
e già già erano Parte_1 Parte_2 Parte_3
rapporti risalenti nel tempo, come emerge dalle prove testi, in particolare del teste R_
(il quale dichiara che “alla ditta era concesso un fido entro il quale doveva
[...] Controparte_1
lavorare..”).
E' inattendibile, pertanto, la dichiarazione del di non conoscere l'odierna CP_1
appellante e di non aver avuto consegna di merce dalla stessa.
4. Le prove testimoniali sono concordi laddove affermano la consegna della merce al : CP_1
il teste ha dichiarato che: “La ditta ha ricevuto da Testimone_1 Controparte_1 Pt_2
[.. dopo la trasformazione la merce che è indicata nelle fatture e nei documenti di trasporto che mi vengono Parte mostrati ….. poiché all'epoca della consegna lavoravo alle dipendenze della trasformata e mi occupavo sia della vendita che del trasporto” e precisa che “il sig. mi consegnava l'assegno che Controparte_1
mi viene mostrato..” Il teste, dichiara di conoscere i fatti del giudizio in Testimone_2
quanto all'epoca dei fatti era dipendente della che si occupava di Controparte_4
consegna merci;
egli precisa “Posso confermare di riconoscere come consegnata tutta la merce contenuta nei DDT esibitimi” e poi “preciso che la consegna della merce di cui ho detto è stata ricevuta o da CP_1
o da una donna della quale non conosco le generalità né il rapporto con il ” .. “I DTT
[...] CP_1
esibitimi sono stati sottoscritti solo da previa verifica della merce ”. CP_1
Il primo giudice erroneamente ha ritenuto del tutto inattendibili dette prove, solo perché in particolare il teste ha dichiarato che il aveva in sua presenza firmato Tes_1 CP_1
gli assegni (dichiarazione contraddetta dalla perizia grafologica), ma ciò non inficia, comunque, la validità della prova (il potrebbe aver compilato altre parti degli stessi CP_1
assegni: importo e beneficiario).
5. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, il disconoscimento è stato effettuato formalmente solo nei confronti della firma apposta sugli assegni azionati con il precetto e non nei confronti dei DDT e delle fatture, contestate solo genericamente dal;
il CP_1
teste sottolinea “la consegna della merce di cui ho detto è stata ricevuta o da Tes_2 Controparte_1
5 o da una donna della quale non conosco le generalità e i DTT esibitimi sono stati sottoscritti solo da
”. CP_1
Tutto quanto argomentato, conferma che la merce indicata nelle fatture e nei DDT è stata consegnata alla ditta Saquella che, pertanto, è debitrice nei confronti della odierna appellante della complessiva somma residua di € 13.198,90, oltre interessi.
La decisione comporta l'assorbimento dell'appello incidentale sulle spese di lite.
Di conseguenza, l'appello deve essere accolto nei termini di cui sopra e la sentenza riformata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellato.
P Q M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Lecce n. 2863/2020 del 02.12.2020, pubblicata in pari data, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di € 13.198,90 oltre interessi dalla domanda giudiziale.
Condanna l'appellato al pagamento in favore della appellante, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi distrattario, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado in complessivi €. 4.000,00 per compensi e, quanto al presente grado, in complessivi €. 3.200,00, oltre contributo unificato e oltre, per entrambi i gradi di giudizio i.v.a., c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge. Pone le spese di ctu a carico dell'appellato.
Lecce, 14.1.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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