Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.810/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo Nota
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come innanzi, promossa
Da
, in persona del Curatore pro-tempore, pendente innanzi il Parte_1
Tribunale di Bari, elettivamente domiciliata in Bari alla via Principe Amedeo n.8 presso lo studio dlel'avv. Fiorenzo Calcagnile, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti, confermativa di provvedimento di autorizzazione del G.Delegato
appellante
Contro
Controparte_1
, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, elettivamente
[...] domiciliato in Tito Scalo alla via De Nicola 140, presso lo studio dell'avv. Agostino Parisi, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti pagina 1 di 19
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.3471/2020, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 11/11/2020, pubblicata in pari data , a definizione del giudizio RG 20131/2017, proposto dall' odierno appellante in danno dell' odierno appellato, innanzi il Tribunale di Foggia, avente ad oggetto “ripetizione d'indebito oggettivo”.
Conclusioni: così rassegnate dalle parti in previsione dell'udienza cartolare di p.c. del
6/10/2023: per l' appellante : “in via principale, accogliere il presente gravame Parte_1 per i motivi esposti e, per l'effetto, riformare integralmente l'impugnata sentenza e, in totale riforma della stessa, accogliere integralmente tutte le conclusioni ed eccezioni rassegnate negli atti e verbali di causa del giudizio di primo grado da intendersi integralmente trascritte;
in ogni caso, anche in riforma della sentenza impugnata sulla statuizione della condanna alle spese di lite, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”; per l'appellato si insisteva, in via Controparte_1 pregiudiziale per la decalaratoria d'improcedibilità dell'avverso gravame e, subordinatamene, nel merito, per l'integrale rigetto dello stesso, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con citazione del 14/12/17 dinanzi l'intestato Tribunale di Bari, l'odierna appellante conveniva l'odierno appellato, all'epoca pienamente operativo, proponendo, in suo danno, una principale domanda ex art.2033 c.c., finalizzata alla restituzione, in suo favore, della rilevante somma di €1.122.739,99 a suo tempo versata dalla , in bonis, quale Parte_1 corripettivo per l'assegnazione di un suolo nell'area industriale di Melfi San Nicola, mai formalizzato per pretesa inadempienzia del assegnante, detentore senza titolo CP_1 alcuno della somma predetta, ed una subordinarta richiesta per indebito arricchimento ex art.2041 c.c. per il dedotto titolo oltre ad una ulteriore richiesta indennitaria per pretese opere di miglioramento eseguite sul suolo predetto.
In particolare, con il ridetto atto introduttivo del giudizio, premetteva, in fatto, la curatela attrice, che la (dante causa della successiva Parte_2 [...]
poi ), avendo in animo di costruire un opificio per la Controparte_2 Parte_1
pagina 2 di 19 conversione di prodotti agricoli in quel di Melfi, aveva provveduto a richiedere, in data
19/9/1999 al costituito , Controparte_1
l'assegnazione di un individuato suolo in San Nicola di Melfi, ottenendone riscontro positivo, tant'è che, con successiva delibera n.73 del 21/3/2000 si era proceduto alla formale assegnazione del suolo come innanzi individuato, consegnato con successivo atto del 4/10/2000, con immissione in possesso formalizzata con successivo verbale del
28/9/01.
Assumeva, quindi, la rilevante circostanza, determinante la richiesta ripetitoria di cui innanzi, di aver integralmente corrisposto anticipatamente e quale corrispettivo per l'assegnazione predetta, la complessiva somma di €1.122.739,99 oltre oneri consortili e spese varie, in varie soluzioni, completate il 31/12/2003, avendo, finanche, eseguito rilevanti lavori di scavo, debitamente assentiti dal competente di Melfi, CP_3 propedeutici alla prevista edificazione dell'opificio industriale e dei quali chiedeva di essere indennizzato, qualificando gli stessi alla stregua di miglioramenti apportati al suolo medesimo, oggetto di assegnazione.
Aggiungeva che, per motivi mai chiaramente espressi, il , non aveva Controparte_4 mai formalizzato, con inderogabile atto pubblico, l'assegnazione definitiva del lotto, pur avendo incassato le somme predette e malgrado vari e vani solleciti in tal senso.
Tanto premesso, invocava, la declaratoria di inesitenza di alcun titolo a supporto della ritenzione della somma di cui innanzi, assumendo di aver diritto alla restituzione del prezzo versato stante il mancato trasferimento del lotto assegnato con il necessario atto pubblico ed il venir meno della causa che aveva supportato il pagamento suddetto;
subordinatamente alla predetta domanda principale, richiedeva accertarsi un ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c. per la ridetta somma, oltre ad ulteriore indennizzo, a titolo di rimborso, delle apportate migliorie da accertarsi in corso di causa tramite invocata ctu.
In particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)accertare e dichiarare che il contratto di vendita del suolo assegnato all'attrice dal convenuto con delibera n.73 del 21/3/2000, non si è mai concluso, per inerzia, fatto e colpa del CP_1 convenuto;
2)accertare e dichiarare che l'attrice ha interamente pagato il prezzo originario di €1.122.739,99 per il contratto di vendita mai concluso, sin dal 31/12/2003; 3)accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto obbligatorio in esecuzione del quale è avvenuta la prestazione di pagamento del prezzo e l'inesistenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio pagina 3 di 19 giustificativo di tale esecuzione, per il fatto che nessun rapporto obbligatorio è mai sorto fra le parti;
4)accertare e dichiarare che il suddetto prezzo con tutte la maggiorazioni corrisposte, non era dovuto perché il contratto di vendita non si è mai concluso e la relativa obbligazione non è mai sorta;
5)per l'effetto, condannare il convenuto CP_1 alla ripetizione, ai sensi dell'art.2033 c.c., della somma di €1.122.739,99 oltre interessi e rivalutazione a far data dal pagamento, quale prezzo pagato per la vendita mai eseguita;
6)in via meramente subordinata, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento del convenuto ai sensi dell'arrt.2041 c.c. e, per l'effetto, condannare il predetto alla CP_1 restituzione della predetta somma di €1.122.739,99 oltre interessi e rivalutazione a far data dall'incameramento; 7)accertare i miglioramenti eseguiti a spese della fallita
(sistemazione del suolo con movimento terra di notevoli proporzioni, frazionamento catastale) ed il correlativo incremento di valore a vantaggio del convenuto quale
CP_1 proprietario;
8)condannare il convenuto a corrisponere alla fallita l'importo
CP_1 dell'incremento di valore di cui innanzi, da determinarsi in corso di causa secondo giustizia;
9)accertare i danni patiti dalla fallita per aver confidato, senza sua colpa, nella validità degli atti ad essa favorevoli posti in essere dal convenuto e nella
CP_1 concreta possibilità di concludere il contratto e di realizzare un nuovo opificio industriale, determinandosi per tale ragione a sottoscrivere specifici contratti di appalto per la realizzazione del programma costruttivo assentito ed approvato dal e dal
CP_1
Comune di Melfi, oltre che essersi privata delle ingenti risorse spese per l'acquisto che Cont non si è perfezionato per esclusiva inerzia, fatto e colpa dell' quale danno da perdita di occasione favorevole di costruire un nuovo ulteriore opificio industriale che avrebbe costituito asset patrimoniale dell'azienda ; 10)per l'effetto, condannare il CP_1 convenuto a risarcire i predetti danni da determinarsi in corso di causa, secondo giustizia;
11)accertare il danno non patrimoniale patito dall'attrice per fatto e colpa esclusiva del convenuto;
12)per l'effetto, condannare lo stesso al relativo risarcimento da CP_1 quantificarsi secondo giustizia;
13)condannare, infine, il convenuto alle spese CP_1 tutte e competenze di lite, oltre accessori di legge”.
Istruttoriamente richiedeva ammettersi CTU intesa sia all'accertamento delle migliorie apportate e sia all'accertamento e quantificazione dei danni di cui innanzi.
All'esito della udienza di prima comparizione del 19/4/2018, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia processuale del convenuto, con rinvio CP_1
pagina 4 di 19 della causa per i provvedimenti ex art.184 c.p.c., alla successiva udienza dell'11/10/2018 nel corso della quale, veniva ammessa la invocata ctu limitata all'accertamento dei pretesi miglioramenti apportati sul suolo oggetto della delibera di assegnazione e le opere eseguite sul medesimo suolo in relazione alle prodotte fatture, con designazione a ctu dell'arch. Persona_1
Nel corso della successiva udienza decisoria dell'11/11/20, fissata ex art.281 sexies c.p.c., nella persistente contumacia del convenuto, la difesa attorea formulava CP_1 contestuale istanza ex art.233 c.p.c. con cui deferiva giuramento decisorio al convenuto contumace su di una duplice articolata circostanza e, all'esito, si provvedeva alla discussione della causa.
Con contestuale sentenza, l'adito Tribunale monocratico definiva la controversia con il rigetto della domanda attorea, nulla disponendo per le spese in ragione della contumacia del convenuto.
Con pertinente motivazione esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
Preliminarmente, rilevava il Tribunale, sulla scorta della prodotta documentazione di parte attorea, che il Regolamento statutario del convenuto, debitanente approvato CP_1 dalla Giunta regionale il 28/7/97, con l'art.11 prevedeva e disciplinava la procedura di assegnazione, stabilendo, in primo luogo, la competenza sulla stessa del Consiglio di amministrazione, all'esito di uno specifico disciplinare-preliminare, previo versamento dell'intero costo, disponendo le assegnazioni ai fini dell'insediamento di unità produttive.
Evidenziava, inoltre, che nell'atto di consegna del suolo assegnato del 28/9/2000 in favore della dante causa della società fallita ( era riportato l'impegno Parte_2 della predetta società assegnataria ad iniziare i lavori di edificazione dell'opificio entro e non oltre un mese dalla data di rilascio della concessione edilizia e ad ultimarli entro tre anni dall'inizio, impegno confermato dall'iniziativa della predetta assegnataria di inoltrare, in tale veste (quindi non proprietaria) l'istanza per l'ottenimento della concessione edilizia, tanto confermando implicitamente che, malgrado l'assunzione della dleibera di assegnazione dell'area in favore della società attrice e malgrado l'immissione in possesso della stessa, il fosse rimasto titolare dell'area, senza provvedere al suo CP_1 trasferimento.
pagina 5 di 19 Venendo poi al nodo cruciale della vicenda processuale, ovvero all'istanza ripetitoria ex aret.2033 c.c. del prezzo asseritamente e preventivamente interamente versato dalla società assegnataria, rilevava il primo giudice che “la circostanza dell'avvenuto pagamento degli importi indicati, non ha trovato adeguato supporto probatorio nel corso del giudizio,atteso che l'attrice si era limitata a produrre cinque fatture che non risultavano quietanziate – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte nel verbale d'udienza dell'11/11/2020 con riferimento alla fattura n.1068 del 6/9/2000 – e non ha offerto in alcun modo la prova del versamento (senza neppure specificare lo strumento di pagamento) di una somma considerevole”.
Reputava, quindi, il Tribunale di non poter condividere una “presunzione” dell'avvenuto pagamento della somma, tanto rinvenendosi dalla attestata assegnazione e consegna dell'area, presumbilmente successive all'avvenuto integrale pagamento del prezzo, in quanto, correttamente interpretando l'allegato regolamento del , si evinceva la CP_1 possibilità di una mera “assegnazione di massima” a seguito della domanda con invito all'istante alla presentazione di un progetto esecutivo ed alla stipula di una
“Convenzione/Contratto/Disciplinare preliminare” previo versamento dell'intero importo del prezzo presunto entro e non oltre tre mesi dalla data di comunicazioine, pena la revoca dell'assegnqazione.
La tesi difensiva presuntiva della società attrice, in forza della quale, anche in mancanza di prova specifica, la prova dell'integrale pagamento del prezzo dovesse desumersi implicitamente dall'avvenuta immissione in possesso e dalla produzione delle correlative fatture, non era ritenuta condivisibile dalla datazione delle fatture che, esclusa la prima del 6/9/2000, recavano date successive, anche di svariati anni, ( a fronte dei tre mesi prescritti per il pagamento) rispetto alla data di immissione in possesso dell'area.
Ulteriore argomento dissuasivo alla propettata presunzione dell'avvenuto pagamento era dal primo giudice addotto con riferimento alla circostanza dell'omessa stipula del preliminare, espressamente richiamato dal ridetto art.11 del regolamento, il cui invito avrebbe dovuto, a norma regolamentare, essere successivo e non precedente l'avvenuto pagamento, rilevando il Tribunale anche una evidente discrasìa tra la pretesa collocazione temporale del pagamento, intercorso nei sei mesi intercorrenti tra la delibera di assegnazione del 21/3/2000 ed il successivo atto di consegna del 28/9/2000, con la pagina 6 di 19 precisazione, in atto introduttivo, dell'avvenuto completamento del pagamento del prezzo al 31/12/2003.
Né, tantomeno, aggiungeva il primo giudice, poteva rilevare, ai fini probatori, quanto evincibile dalla premessa della concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori, atteso che la stessa faceva esplicito riferimento ai soli oneri di urbanizzazione, ben distinti da quelli indicati dalle prodotte fatture prive di quietanza.
Quanto poi al deferito giuramento decisorio, riteneva il Tribunale inammissibile il mezzo istruttorio per due ordini di ragioni, in primo luogo per la tardività dello stesso (essendo stato proposto successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, ossia a seguito di rinvio della causa per la discussione orale e la decisione ex art.281 sexies c.p.c.
e, in secondo luogo, per la irrituale formulazione dello stesso, difettando del requisito formale della decisorietà, non attenendo a fatti di cui il soggetto chiamato a prestarlo fosse stato autore o partecipe (c.d. giuramento “de veritate”).
Completava poi il primo giudice le proprie valutazioni decisorie, anche in ordine alla richiesta di pagamento pari all'incremento di valore del terreno in ragione dei miglioramenti eseguiti, disattendendo la richiesta, peraltro generica, con il richiamo alle risultanze peritali, con cui si era acclarato che i lavori di scavo non potevano definirsi miglioramenti se non in presenza di due specifiche circostanze fattuali, con evidenziata genericità delle fatture prodotte, inidonee a valutare la specie delle opere eseguite.
Avverso la suddetta motivazione insorgeva la curatela odierna appellante, proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale articolava quattro motivi d'impugnativa.
Con un primo motivo, si doleva per una prospettata erronea ed omessa applicazione delle norme giuridiche, nonché, la insufficienza, incongruità, contradittorietà ed erroneità della motivazione, anche alla luce dell'omessa valutazione delle prove, in relazione al pagamento dell'intero prezzo, rilevando una contestata violazione degli artt.115 e 116
c.p.c.; con il secondo motivo, relativo alla ulteriore domanda d'indennizzo per le eseguite migliorie (lavori scavo eseguiti), censurava l'omessa considerazione delle risultanze peritali e dell'acclararta prova delle opere di scavo eseguite per il costo di €1.219,000,00; con il terzo motivo, contestava la disattesa ammissione dell'invocato giuramento decisorio da parte del legale rappresentante del convenuto ed infine, con il quarto CP_1 motivo, lamentava l'iniqua regolamentazione delle spese processuali.
pagina 7 di 19 Diversamente dal comportamento d'inerzia processuale tenuto per tutto il corso del giudizio di primo grado, nella presente fase di gravame si costituiva l'appellato
[...]
, proponendo una preliminare eccezione d'improcedibilità a carico dello Controparte_1 stesso a seguito dell'intervenuta messa in liquidazione, con provvedimento regionale e trasformazione dello stesso con altra denominazione, con conseguente invocata declaratoria di estinzione del presente giudizio.
A supporto dell'assunto difensivo, allegava che il convenuto,che con CP_1 delibera regionale n.7/2021 del 3/3/2021, fosse stato, nelle more del giudizio, posto in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente apertura di una procedura concorsuale, al termine della quale, come per il fallimento, la liquidazione dei beni dell'ente ed il riparto del ricavato tra i creditori avrebbe dovuto aver luogo nel rispetto della par condicio, conseguendone che un preteso creditore, onde poter partecipare al concorso avrebbe dovuto sottoporre il proprio credito a verifica, attraverso l'ammissione al passivo conseguito e non nelle forme della cognizione ordinaria.
Quanto al merito, rilevava l'infondatezza delle avverse argomentazioni censorie e l'inammissibilità delle istanze istruttorie.
Così radicatosi il presente giudizio, all'esito dell'udienza di prima comparizione dell'1/10/2021, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza cartolare del
28/10/2022, differita, a seguito di congiunta richiesta di rinvio onde verificare l'esito di tentativi di bonario componimento, a quella successiva del 28/10/2022, ulteriormente rinviata, per il medesimo scopo, a quella del 14/4/2023, per poi pervenire, per rilevato carico del ruolo, a quella definitiva del 6/10/2023, nel corso della quale, fallito il tentativo di bonario componimento ed acquisite le prescritte note di trattazione, la causa veniva riservata in decisione sullte trascritte conclusioni, previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c
Motivazione della decisione
Evidentemente prioritaria alla trattazione del merito è la disamina della proposta eccezione di rito sollevata dal appellato in liquidazione in sede di costituzione CP_1 nella presente fase processuale.
Sostiene, invero, l'ente appellato che, a seguito dell'adottato provvedimento di liquidazione, con soppressione dello stesso e sostituzione con altro ente territoriale, si pagina 8 di 19 sarebbe aperta una vera procedura concorsuale, con conseguente improcedibilità delle vie ordinarie per il riconoscimento di eventuali pretese creditorie, tanto determinando, in tesi, una formale declaratoria d'improcedibilità del giudizio di gravame.
L'eccezione si configura destituita di fondamento, non potendo, evidentemente, equipararsi la disposta liquidazione amministrativa da parte di una Legge Regionale (nella specie L.R. della Basilicata n.7 del 3/3/2021) alla liquidazione giudiziale dell'imprenditore ex , all'esito dell'inderogabile presupposto dell'accertato stato d'insolvenza, CP_5 con la consguenziale vis actrattiva relativa alla procedura di accertamento dei crediti.
Siamo, infatti, al cospetto di un nell'ambito Controparte_1 territoriale della provincia di , ovvero di uno di quegli Enti subregionali costituiti CP_1 ai sensi dell'art.50 del D.P.R. 6/03/1978 n.218, Enti pubblici economici a norma dell'art.36 della legge 5/10/1991 n.317, così come modificati dalla L.341/1995, sottoposti a disciplina legislativa in ambito regionale.
Lo scopo precipuo di tali Enti, cui possono partecipare gli Enti regionali, provinciali e comunali, oltre agli altri enti pubblici territoriali è quello di concorrere a favorire lo sviluppo economico e produttivo del territorio, secondo le modalità previste dai corrrelativi statuti consortili.
Nell'ambito territoriale promuovono, in particolare, le condizioni necessarie per la creazione o lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servzizi e, a tale scopo, realizzano e gestiscono, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese e ogni altro servizio connesso alla produzione artigianale ed industriale.
In tale ambito, venendo al caso di specie, essi provvedono all'acquisto o all'esproprio delle aree e degli immobili occorrenti per l'attrezzatura delle zone d'intervento per l'impianto delle singole aziende e per i servizi comuni e tanto con mezzi finanziari costituiti, oltre che da quelli provenienti da mezzi propri, da quelli provenienti derivanti dallo svolgimento della propria attività.
In tale veste giuridica ed amministrativa il , Controparte_1 nell'ambito dell'auspicato concorso a favorire lo sviluppo economico del territorio poteva rapportarsi con soggetti privati con i quali intrattenere rapporti contrattuali per assegnazione di aree prestabilite idonee all'insediamento di opifici industriali, quale, pagina 9 di 19 appunto, la trattativa negoziale intercorsa con la società avente causa dell'odierna appellante, interessata all'edificazione di uno stabilimento alimentare.
L'assunto difensivo pregiudiziale prospettato dall'odierno appellato, nella nuova veste di
, assunta a seguito della L.R. del 3/3/2021 n.7, evidentemente Controparte_1 successiva all'introduzione del giudizio in esame di ripetizione d'indebito oggettivo dell'11/12/2017, trova insormontabile ostacolo a qualsiasi accredito di fondatezza nella dirimente circostanza della assoluta insussitenza, in disparte il generico richiamo alla disciplina legisaltiva fallimentare, dell'inderogabile pressupposto di un preventivo accertamento e riconoscimnento di un precario stato finanziario, configurabile uno stato d'insolvenza.
Per comprendere meglio l'inconferenza alla fattispecie della proposta eccezione pregiudiziale è sufficiente la mera finalità della legge regionale in questione che era, appunto, quella di provvedere allo scioglimento del e costituzione, in sua vece, CP_1 di una società per le aree produttive industriali della Basilicata quale società di capitali, tanto rinvenendosi, agevolmente, dallo stesso art.1 del dettato legislativo laddove, con riferimento alla Costituzione della prettetta nuova società (
[...]
si premetteva la facoltà della Giunta Regionale a costituire Controparte_6 con propria deliberazione una società per azioni ai sensi del d.lgs. 19/8/2016 n.175 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica), avente, in effetti, lo scopo di perseguire, in diretto rapporto storico con il pecedente in scioglimento, “la promozione dello CP_1 sviluppo industriale e del perseguimento della sostenibilità ambientale delle aree produttive in coerenza con gli indirizzi e le scelte programmatiche della Regione volte al perseguimento delle proprie finalità istituzionali”.
Con la deliberata costituzione di tale nuova società a partecipazione pubblica si rendeva quindi necessario procedere al contestuale scioglimento del precedente che CP_1 veniva posto in liquidazione, con lo scopo evidente di portare a termine, prima del definitivo scioglimento, gli impegni contrattuali in corso di esecuzione e tanto tramite il designato liquidatore il quale “per la dismissione del patrimonio disponibile e immobiliare opererà, salve le modalità proprie del regime liquidatorio (ben distinte da quelle di natura concorsuale) secondo quanto previsto dai regolamenti consortili e dagli artt.35,36 e 37 della L.Regionale 5/11/2014 n.32 (Risanamento e rilancio dei Consorzi Controparte_1
)”.
[...]
pagina 10 di 19 La modifica strutturale del vecchio Consorsio Industriale con il subingresso di una nuova specifica società di capitali a partecipazione pubblica era, pertanto, contestuale ad una prevista fase di liquidazione del vecchio patrimonio immobiliare, sulla scorta di una legilsazione regolamentare e consortile e di una specifica legge regionale, senza alcun minimo collegamento alla disciplina legislativa in ambito fallimentare, salvo, appunto, un generico richiamo quale normativa di riferimento per la procedura di liquidazione.
La fonte legislativa allegata a supporto della sollevata eccezione d'improcedibilità del gravame, pertanto, non può equivalere, sulla scorta di tale semplice richiamo, alla cogente e rigorosa procedura di liquidazione giudiziale prefallimentare quale procedura concorsuale “minore” in quanto, come agevolemnte evincibile, la ratio della disposta liquidazione di cui alla legge regionale predetta, non aveva alvuna funzione preventiva dello stato fallimentare e né, tantomeno, quale rimedio ad uno stato di insolvenza affatto sussistente, in quanto prevedeva la sola messa in liquidazione del al solo scopo CP_1 di fargli subentrare altro soggetto economico all'uopo costituito, non configurandosi, in tutta evidenza, alcuna procedura di liquidazione ex R.D. n.262/42 su base volontaria.
A maggior ragione, nel caso in esame, laddove l'introduzione del giudizio di gravame era finanche precedente all'adozione delle due delibere di giunta del 28/5/2021 e del
3/9/2021 (l'atto di appello risulta notificato il 10/5/2021), dovendo, peraltro evidenziarsi che neanche le predette delibere attuative accennano alla sussistenza di uno stato d'insolvenza del posto in liquidazione (presupposto indefettibile ex art.195 CP_1
R.D.267/42) dovendo, ovviamente, escludersi qualsiasi accertamento implicito di tale presupposto.
Da quanto innanzi si delinea quindi, chiara e fondata, l'inopponibilità alla curatela appellante della eccezione di rito in esame.
Sgombrato quindi il campo dalla questione preliminare, e venendo al primo motivo d'impugnativa, ritiene il Collegio insufficiente la prospettata tesi “presuntiva” dell'avvenuto pagamento rimasto carente di titolo, apprezzando, a tale riguardo, i molteplici rilievi di segno contrario evidenziati dal Tribunale.
A tale riguardo, peraltro, non può il Collegio esimersi dall'osservare ed evidenziare una oggettiva carenza di verosimiglianza di un pagamento di tale rilevanza economica pagina 11 di 19 proveniente da una società perfettamente operativa, all'epoca in bonis, che non abbia la minima tracciabilità contabile e documentale.
Escludendo, ovviamente una modalità di versamento in contanti, risulta quantomeno inverosimile che di tale versamento, sebbene ratealizzato, non si abbia traccia alcuna né di assegni circolari e né, tantomeno, di bonifici bancari!
Il primo presupposto costitutivo richiesto dall'art.2033 c.c. è invero un pagamento senza titolo, ovvero uno specifico spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens, rimasto, tuttavia privo di causa e supportante l'azione restitutoria predetta.
Orbene, alla innegabile carenza probatoria documentale attestante l'avvenuto versamento della somma quale corrispettivo dell'assegnazione della correlativa area territoriale per l'ubicazione dell'opificio ad opera della società Centrone, la subentrata curatela fallimentare prospetta una tesi “presuntiva” che, a fronte della specifica procedura regolamentare, correttamente evidenziata dal Tribunale, si configura inidonea a sanare la gravissima lacuna probatoria.
In particolare, sostiene la curatela attorea che l'immissione in possesso dell'area assegnanda presupponesse l'avvenuto pagamento del prezzo, omettendo, tuttavia di considerare molteplici rilievi ostativi a tale presunzione di pagamento, il primo dei quali era costituito dalla mancanza di un preliminare-disciplinare previsto dall'art.11 del
Regolamento consortile, propedeutico alla assegnazione definitiva, successiva a quella di massima, accordata solamente a fronte di un progetto esecutivo da parte della società assegnataria, con contestuale obbligo di versamento dell'intero prezzo;
carenza programmatica avvalorata dalla emissione delle correlative fatture con datazione postuma di svariati anni rispetto alla stessa immissione in possesso, nessuna delle quali evidenziando una quietanza del corrispondente pagamento (circostanza già di per sé sufficiente ad escludere qualsiasi pagamento).
Nel caso di specie, incontestabile era lo specifico onere probatorio a carico della curatela attorea circa il fatto costitutivo addotto a supporto della proposta azione d'indebito oggettivo ex art.2033 c.. ovvero sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa che lo giustifichi(Cass. 30713/2018).
Incontestata, invero, la natura “restitutoria” della domanda d'indebito oggettivo, a differenza di quella di arricchimento senza causa di reintegrazione dell'equilibrio pagina 12 di 19 economico, risulta evidente che la restituzione invocata presupponga che la prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro (Cass. 21/3/2014 n.6747; Cass.
10810/2020)
Né, tantomeno, alcuna rilevanza probatoria, in tale contesto “presuntivo” riveste l'avvenuto pagamento, questo dettagliatamente documentato, degli oneri amministrativi e di urbanizzazione dovuti in favore del Comune territorialmente competente al rilascio del permesso a costruire, avendo gli stessi ben altra e distinta funzione remuneratoria e,
a tale riguardo, il necessario “nulla osta” del proprietario delle aree industriali, CP_1 attestava, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, che all'epoca il CP_1 era ancora il legittimo proprietario delle aree oggetto dell'assegnazione provvisoria, non essendosi ancora ultimata la procedura di assegnazione definitiva con la stipula del diciplinare-preliminare regolamentare e, soprattutto, con l'integrale versamento del prezzo, in mancanza del quale, veniva, presumibilmente, a determinarsi la revoca dell'assegnazione di massima di cui innanzi.
Inconferente alla fattispecie processuale in esame si configura, poi, il richiamo ad una prospettata violazione dell'artt.115 c.p.c., atteso che, la contumacia processuale del convenuto in primo grado, precludeva, evidentemente, qualsiasi rilevanza al CP_1
c.d. principio di non contestazione, escludendosi che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio e escludendosi anche che alla stessa possa applicarsi il principio predetto, sia sulla scorta del dato letterale della norma che si riferisce alla sola parte costituita e sia per consolidata giurisprudenza (v. ex multis Cass. 14623/2009).
Con l'ulteriore doglianza, lamenta la curatela appellante il mancato accoglimento dell'ulteriore domanda indennitaria dei pretesi miglioramenti apportati, nelle more dell'assegnazione definitiva, con l'esecuzione di una rilevante opera di scavo finalizzata all'edificazione dell'opificio, rimasta di fatto inutilizzata per le vicende fattuali di cui innanzi.
A tale riguardo, supporta l'appellante la censura con una prospettata omessa considerazione delle risultanze peritali acquisite in giudizio e, in particolare, con una ingiustificata omessa valutazione, da parte del Tribunale, della natura migliorativa ed accrescitiva del valore del fondo, conseguita dallo scavo, rapportatata all'intero costo dell'opera, così come acclarato in sede peritale.
pagina 13 di 19 Ad avallare la mancanza di pregio della censura, premessa la incontestata natura di pretesa miglioria e non di variante dell'opera di scavo in esame, atteso che le migliorie si differenziano dalle varianti in quanto possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, sostanziandosi, invece, le varianti in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante(V. Cons. Stato 20/6/2022 n.5021), è proprio la valutazione operata dal CTU sulla scorta della oggettiva utilità dell'opera stessa, subordinata ad una duplice condizione, ovvero ad una “potenziale” costruzione sulla scorta di una base progettuale identica a quella proposta nella specie e già assentita dal concesso permesso di costruzione oppure, in alternativa, all'utilizzo del volume scavato quale volume da reinterrare (con evidente vantaggio di evitare nuovi costi di trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento).
Risulta allora evidente che, allo stato degli atti, la rilevante traccia dello scavo non possa configurare alcun accrescimento di valore del fondo, potendo tale circostanza verificarsi solamente ed ipoteticamente nel caso di un successivo eventuale piano progettuale speculare a quello già proposto dalla dante causa dell'odierna appellante, ovvero, ipotesi ancora più remota, nel caso di una successiva assegnazione a terzi che possano utilizzare lo scavo quale potenziale deposito di altri movimenti terra, tanto destituendo, in tutta evidenza, la pretesa natura migliorativa dell'opera di scavo cui, beninteso, la società non ancora assegnataria definitiva, si dedicava senza alcuna valida garanzia o risconoscimento ufficiale.
L'esecuzione di uno scavo di tale rilevanza, preclusivo di una piena ed effettiva utilità in favore di una futura ed eventuale nuova assegnataria del lotto (configurandosi remote, ai limiti dell'impossibilità, le due condizioni di utilizzo di cui innanzi) è finanche ostativa alla stessa qualifica giuridica-amministrativa di proposta migliorativa, atteso che: “le proposte migliorative ammissibili sono tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie tese a rendere il progetto prescelto più aderente alle necessità della stazione appaltante, tuttavia senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, mentre non sono ammissibili tutte le varianti progettuali che si traducano in un intervento aggiuntivo che modifichi in senso quantitativo e qualitativo l'identità strutturale e/o funzionale
pagina 14 di 19 dell'oggetto dell'appalto, tale da falsare il confronto concorrerziale (v. Tar Campania
Salerno 28/9/2021 n.2018).
Lo scrutinio della terza doglianza, di carattere precipuamente processuale, attiene alla contestata inammissibilità rituale del deferito giuramento decisorio al legale rappresentante del convenuto. CP_1
Nel primo grado del giudizio, invero, e nella fase decisoria dello stesso, la difesa della curatela attorea aveva deferito il predetto giuramento sull'articolata circostanza dell'avvenuto pagamento del prezzo, vero nodo cruciale del giudizio restitutorio, con evidente scopo di sopperire alle evidenziate lacune probatorie e documentali circa l'avvenuta prestazione pecuniaria.
A supportare la delibata inammissibilità rituale del mezzo, il primo giudice evidenziava maturate preclusioni processuali oltre ad individuate violazioni formali, prospettando le prime per una tardiva proposizione successiva all'udienza di p.c. e le seconde per una carenza del requisito della decisorietà del mezzo, allorquando non attenga lo stesso a fatti di cui il soggetto chiamato a prestarlo sia stato autore o partecipe.
Con riferimento all'aspetto temporale, dagli atti del giudizio di primo grado è agevole rilevare che nel corso dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del
23/9/2020, il difensore della Curatela Fallimentare si limitava a riportarsi ai precedenti atti di parte e verbali di causa, invocando la riserva in decisione della causa, con successiva fissazione della modalità decisoria ex art.281 sexiex c.p.c. per l'udienza dell'11/11/2020.
Solamente nel corso della predetta udienza decisoria, a conclusioni già precisate, la difesa attorea (nella persistente contumacia della parte convenuta) formalizzava con apposita istanza ex art.233 c.p.c., il deferimento del giuramento decisorio su una duplice articolata circostanza (di cui solamente la prima atteneva specificamente alla circostanza del completato pagamento dell'intero prezzo di vendita, con riferimento alle fatture emesse dal a tale scopo). CP_1
Risulta, pertanto, fondato il rilievo di tardiva proposizione del mezzo isrtruttorio, effettuato nel corso dell'udienza decisoria, oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con riguardo poi all'aspetto formale del mezzo istruttorio, viene in evidenza la rilevata carenza di decisorietà della circostanza articolata sub 1) deferita ad legale rappresentante pagina 15 di 19 del convenuto senza alcun riferimento temporale e documetale idoneo a CP_1 supportare la stessa, omissioni che, a presumbile distanza di svariati anni, destituivano di alcuna rilevanza probatoria decisoria le eventuali attestazioni del giurante, dequalificando le stesse alla stregua di meri apprezzamenti ed opinioni.
Il giuramento decisorio, invero, non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti
(nella specie quello precontrattuale tra la società Centrone ed il , di CP_1 situazioni, o di qualità giuridiche, ne può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza (cfr. Cass. n.29614 del 25/10/2023; Cass. n.27086 del 25/10/2018;
Cass.10184 del 30/4/2013).
Nel caso di specie, invero, manca la specifica individuazione del “fatto storico” costituito dall'avvenuto integrale pagamento del prezzo di assegnzione, senza alcuna collocazione temporale, tale da rendere praticamente impossibile al giurante di averne percepito l'effettività “con i sensi o con l'intelligenza”, tanto più che, trattandosi di un legale rappresentante del nel tempo processuale del deferimento (11/11/2020) lo CP_1 stesso non avrebbe potuto attestare, con la richiesta decisorietà della sua affermazione, un fatto generico avvenuto a distanza di oltre un decennio , ritenendosi presumibile un naturale avvicendamento nella pianta organica dell'Ente medesimo.
Né, tantomeno, la predetta lacuna formale si configura emendata nella presente fase processuale laddove, ferma restando la rituale possibilità di reiterare la richiesta disattesa in primo grado, il deferimento risulta irritualmente modificato con articolazione di tre circostanze (a fronte delle due del primo grado) e deferito, a seguito delle evidenziate vocende amministrative del stesso, posto in liquidazione straordinaria, ad un CP_1 soggetto pubblico, quale si prospetta essere il designato commissario liquidatore, rappresentante della P.A. (nella specie la Regione Basilicvata) con conseguente indisponibilità dei diritti rappresentativi di cui innanzi.
Viene, quindi, ad evidenziarsi, una duplice circostanza ostativa all'ammissione del mezzo nella presente fase di gravame.
Sotto un primo aspetto, risulta evidente che la rituale reiterazione del mezzo istruttorio imponeva precisi limiti formali, quali la conferma delle circostanze già articolate nel primo pagina 16 di 19 grado (v.istanza formale dell'11/11/2020) a fronte di quelle articolate ex novo con l'ulteriore istanza del 10/5/2021, atteso che risulta inammissibile il giuramento decisorio deferito in sede di gravame allorché verta su una circostanza non dedotta in primo grado, in quanto l'introduzione di un “quid novum” nella fase di appello verrebbe a modificare il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali (cfr. Cass. 21073 del 19/10/2015).
Con riguardo al secondo aspetto, non è superfluo evidenziare che la nuova conformazione giuridica del , con la figura di un commissario liquidatore Controparte_1 straordinario di nomina pubblica regionale, rende di fatto il soggetto che dovrebbe prestare il deferito giuramento (laddove ammissibile) incompatibile a prestare il giuramento richiesto in quanto, ricoprendo un pubblico incarico, non ha la libera ed autonoma disponibilità dei diritti della Pubblica Amminstrazione che rappresenta (v. recente Cass. n.1520 del 15/1/2024).
La quarta ed ultima doglianza è evidentemente inammissibile ed inconferente alla fattispecie processuale in esame atteso che alcuna condanna alle spese è stata statuita con la gravata sentenza (né poteva configurasrsi siffatta statuizione a fronte della contumacia processuale del convenuto , con conseguente palese carenza di CP_1 interesse ad impugnare un capo di sentenza inesistente.
In definitiva, quindi, il gravame proposto non si configura adeguatamente supportato, a fronte di una sentenza resa sulla scorta di palesi omissioni probatorie gravanti a carico della curatela attorea e d'incontestate risultanze peritali e documentali, conseguendone il rigetto dello stesso e conseguenziale regolamentazione delle spese del grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_3
, in persona del suo curatore, avverso la sentenza n.3471/2020 rsa dal
[...]
Tribunale di Bari, in composzione monocratica, in data 11/11/2020, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna il , in persone dal suo curatore, alla refusione, in Parte_4 favore del , Controparte_7
pagina 17 di 19 in persona del commissario liquidatore, delle competze difensive del presente rgado, liquidate le stesse in complessivi €20.119,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della sussitenza dei presupposti di legge per dichiarare il Parte_4
, in persona del suo curatore, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario di un importo
[...] pari al contributo unificato già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di consiglio in videoconferenza del 25/2/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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