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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8623 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55170/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 55170/2022, trattenuta in decisione in data 18.02.2025, con termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 21.4.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 12.5.2025, promossa da:
C.F. e P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore , Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Sandro Carboni, giusta procura prodotta in allegato all'atto introduttivo
ATTORE- APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Maria Loredana Licari, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTI-APPELLATI
e
C.F. e P.IVA ), CP_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore , CP_4 con il patrocinio dell'avv. Emidio Paone, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10289/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data
26-30.05.2022 nel procedimento rg. 42924/2021.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di pagina 1 di 7 precisazione delle conclusioni del 17.2.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha proposto di fronte a questo Tribunale Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 10289/2022 del Giudice di Pace di Roma, chiedendo in via principale che, in riforma della decisione impugnata, venissero respinte le domande proposte nei propri confronti dai sigg. e;
e in via subordinata che, Controparte_1 Controparte_2 nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle stesse, venisse condannata la a CP_3 manlevare e a tenere indenne l'appellante delle somme corrisposte o da corrispondere ai sigg.
e con salvezza di spese e di onorari. CP_1 CP_2
A fondamento della impugnazione ha dedotto: - di essere stata convenuta, unitamente alla CP_3 dai sigg. e nel giudizio dagli stessi intentato innanzi al Giudice di Pace di Roma per la CP_1 CP_2 condanna in solido al pagamento di € 2.250,00 a titolo di risarcimento per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dagli attori patiti in conseguenza della sottrazione di beni personali verificatasi in occasione del soggiorno presso la struttura dell'appellante; - di essersi costituita eccependo il difetto della propria qualità di albergatore, giusto contratto di locazione di unità abitative intercorso con la e con ciò escludendo in radice la paventata responsabilità ex art. 1783 c.c.; - di aver CP_3 resistito alla domanda anche per “mancanza di prova del furto, non potendo ritenersi dimostrato
l'evento con la semplice dichiarazione resa all'autorità giudiziaria”; - di aver presentato formale domanda di condanna della a manlevarla e a tenerla indenne di quanto fosse condannata CP_3
a pagare, a qualunque titolo, agli attori, sia per avere esorbitato dagli accordi sia per la qualità di tour operator che riveste;
- che il Giudice di Pace, con sentenza n.10289/2022, in accoglimento della domanda formulata dagli attori, aveva condannato la al pagamento in favore degli Parte_1 stessi di € 1.000,000 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di € 300,00 a titolo di danno non patrimoniale da vacanza rovinata;
- che con la medesima sentenza il Giudice di Pace aveva dichiarato l'assenza di responsabilità di in quanto tour operator privo della gestione diretta delle CP_3 strutture contenute nei propri cataloghi, conseguenzialmente rigettando la domanda di manleva della responsabilità avanzata da - che la sentenza gravata deve essere riformata, non Parte_1 avendo il primo Giudice valutato l'eccezione formulata dall'appellante; - che, in particolare, la aveva concesso alla soltanto di locare in via esclusiva ai propri clienti (nella Parte_1 CP_3 specie, sigg. e alcune unità abitative, tra cui la villetta n. 4/6 (occupata dai coniugi), e CP_1 CP_2 limitatamente ad alcuni periodi, tra i quali figurano i giorni dal 1 giugno 2017 all'8 luglio 2017, e che, pertanto, non risponde al vero che l'appellante rivestisse la figura di albergatore;
- che i coniugi appellati non avevano, in ogni caso, fornito la prova dei beni che assumevano essere stati loro sottratti, del valore di essi e, prima ancora, della circostanza che detti beni si trovassero all'interno della villetta anteriormente alla commissione del furto;
- che la suddetta prova non poteva essere pagina 2 di 7 fornita mediante la produzione delle denunce presentate all'autorità giudiziaria, in quanto atti di parte;
- che il Giudice di Pace aveva erratamente condannato l'appellante a risarcire il danno da vacanza rovinata, regolato dall'art. 47 del Codice del Turismo (d. lgs. 79/2011), difettando il presupposto dell'inadempimento di non scarsa importanza, dal momento che il lamentato furto era stato subito dagli appellati soltanto poche ore prima della partenza;
- che la sentenza deve essere riformata anche nella parte in cui aveva respinto la domanda di manleva nei confronti di la cui CP_3 responsabilità discendeva non soltanto dall'aver esorbitato dagli accordi con l'appellante concedendo ai sigg. e l'uso del Villaggio turistico e non soltanto la mera locazione della villetta, ma CP_1 CP_2 anche per la posizione di tour operator ricoperta, in quanto tale tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche qualora la responsabilità fosse ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi.
Si sono costituiti in giudizio i sigg. e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'impugnazione, con integrale conferma della sentenza gravata.
A tal fine hanno dedotto: - in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; - che non avevano alcuna rilevanza il rapporto contrattuale tra l'appellante ed il tour operator ed i termini dello stesso in quanto, di fatto, le unità locate si trovavano inserite in una struttura ricettiva avente carattere alberghiero, sulla quale la era tenuta ad esercitare i propri doveri Parte_1 di vigilanza e custodia;
- che i coniugi avevano adottato le misure necessarie a garantire la sicurezza dell'alloggio chiudendo la porta d'ingresso a chiave con due mandate;
- che in loro assenza, ignoti si erano introdotti nell'alloggio mediante effrazione della persiana posteriore del piano terra, scardinando il perno della finestra;
- che l'oggetto del voucher-vacanza acquistato dalla era costituito CP_3 dal soggiorno presso il “Villaggio club Cala Verde” e non semplicemente dall'affitto della villetta;
- che gli stessi avevano provato l'esistenza degli oggetti sottratti depositando nel giudizio di primo grado alcune delle certificazioni di garanzia e di acquisto oltre a due foto che ritraevano due dei monili;
- che la prova della presenza di detti beni all'interno della villetta nonché del loro valore poteva essere desunta dall'allegata denuncia dettagliata sporta nell'immediatezza del fatto e dalla mancata contestazione da parte dell'assicuratore che aveva provveduto al rimborso parziale del CP_5 valore di quanto sottratto, sia pure entro i limiti di polizza;
- che andava confermata la statuizione operata dal Giudice di Pace in merito alla liquidazione del danno da vacanza rovinata, dal momento che il pregiudizio subito dagli attori, ossia il furto dei monili di loro proprietà, oltrepassa il limite di tollerabilità minimo;
- che l'impugnazione doveva quindi essere totalmente respinta.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con integrale conferma CP_3 della sentenza gravata.
A tal fine ha dedotto: - che nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla società appellata, avendo la stessa provveduto ad effettuare la prenotazione per i sigg. e presso la CP_1 CP_2 pagina 3 di 7 struttura turistica dagli stessi prescelta tra quelle pubblicizzate nel catalogo, senza offrire alcun ulteriore servizio turistico;
- che il rapporto tra la ed i sigg. e era CP_3 CP_1 CP_2 equiparabile ad un mandato con rappresentanza, che trovava la sua naturale conclusione con la realizzazione della prenotazione per il periodo indicato dal consumatore e nella struttura da quest'ultimi prescelta, mentre l'appellata società non aveva la gestione né diretta né, tantomeno indiretta, della struttura ove si era verificato l'evento dannoso;
- che la struttura turistica era gestita dall'appellante in ragione di ciò tenuta unicamente a risarcire i danni patiti dai clienti- Parte_1 consumatori durante il soggiorno;
- che l'appellata non aveva esorbitato i limiti della richiamata scrittura privata del 20 aprile 2017, sottoscritta con la avendo venduto ai sigg. Parte_1
e le sole unità abitative messe a sua disposizione dall'appellante, impegnandosi il CP_1 CP_2 fornitore ad offrire alla clientela di tutti i servizi e le strutture indicate nel contratto;
- che, in CP_3 ogni caso, l'evento dannoso si era verificato proprio all'interno dell'unità abitativa messa a disposizione dalla ai clienti della società appellata;
- che il rapporto contrattuale Parte_1 intercorso tra la e la prevedeva che ogni reclamo esposto dai clienti relativo CP_3 Parte_1 alla mancanza od insufficienza della sistemazione, del trattamento o della struttura in generale, sarebbe stato imputabile al fornitore che ne assumeva ogni costo o responsabilità esonerando la
- che l'impugnazione doveva quindi essere totalmente respinta. CP_3
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.2.2025, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
L'oggetto della controversia è costituito dall'accertamento della responsabilità della Parte_1 odierna appellante, e della odierna appellata, per i danni subiti dai signori CP_3 Controparte_1
e in conseguenza della sottrazione di beni personali verificatasi il
[...] Controparte_2
7.7.2017 all'interno dell'unità abitativa n.4/6 sita all'interno del “Villaggio club Cala Verde” in Staletti
(CZ), loc. , di proprietà della durante il soggiorno dal 1.7.2017 all'8.7.2017, Parte_1 Parte_1 in virtù del Voucher Vacanze n. 1346518 del 30.5.2017 rilasciato da Controparte_6
La società appellante ha censurato la sentenza del Giudice di Pace sotto diversi profili:
i) erronea applicazione dell'art. 1783 c.c. per difetto in capo alla della qualità di Parte_1 albergatore;
ii) errata liquidazione del risarcimento in via equitativa ex art. 1226 c.c. per mancata prova del furto e del danno;
iii) errata liquidazione del danno da vacanza rovinata per carenza del presupposto di inadempimento di non scarsa importanza;
iv) erronea esclusione della responsabilità della nei confronti della sia CP_3 Parte_1 per avere ecceduto i limiti del contratto stipulato con quest'ultima che per la posizione di tour operator;
pagina 4 di 7 Deve essere, innanzitutto, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dalla difesa dei sigg. e per genericità dei motivi ex art. 342 c.p.c. CP_1 CP_2
Gli articoli 342 e 434 Cpc, nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Cass. Civ.,
II, 17/05/2024, n. 13784).
Alla luce di tali principi, l'eccezione sollevata dai sigg. e appare manifestamente CP_1 CP_2 infondata. L'appello contiene, infatti, una critica puntuale e specifica della sentenza impugnata, con precisa indicazione delle parti della sentenza censurate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e delle violazioni di legge e della loro rilevanza.
Venendo al merito della controversia, in ossequio ai principi di ragionevole durata del processo e di economicità processuale, la trattazione della controversia può limitarsi all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni, in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida', desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost.
Appare, infatti, sufficiente per definire la causa la trattazione della questione – sollevata dall'appellante
– attinente alla mancata prova del danno lamentato dai sigg. e in conseguenza del CP_1 CP_2 denunciato furto presso l'unità abitativa in cui soggiornavano.
Sul punto l'appellante censura la sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria liquidando il danno patrimoniale in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., lamentando il difetto di prova in ordine al pregiudizio economico subito.
Gli appellati, di contro, insistono nel confermare quanto statuito nella sentenza gravata ritenendo sufficientemente soddisfatto l'onere della prova, gravante sugli stessi, mediante l'allegazione di elementi da cui ricavare, in via presuntiva, l'esistenza e la consistenza dei beni asseritamente sottratti.
A sostegno di tali argomentazioni i sigg. e allegano certificati di acquisto e garanzia CP_1 CP_2 oltre che fotografie dei beni in questione, e la denuncia del patito furto sporta nell'immediatezza del fatto alla nonché successivamente reiterata all'autorità giudiziaria. Parte_1
Tuttavia, le deduzioni dei coniugi appellati sul punto non possono essere condivise. Secondo la pagina 5 di 7 costante giurisprudenza di legittimità, quanto all'eventuale liquidazione del danno in via equitativa la
Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: "la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità" (Cass.
4534/2017); "L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso" (Cass.127/2016).
Nel caso in esame, la parte odierna appellata non ha offerto alcun elemento per la liquidazione ex art
1226 c.c. con la conseguenza che non è possibile invocare l'esercizio del potere equitativo. Da un lato, infatti, le fotografie e le certificazioni dei beni – sebbene dimostrino il possesso degli stessi – non sono documenti idonei a comprovare la preesistenza degli stessi all'interno della struttura alberghiera;
dall'altro, poi, nessuna valenza probatoria possono rivestire le denunce penali allegate dagli appellati, in quanto atti di parte il cui contenuto necessita di piena prova nel corso del giudizio (Cass. n.
1935/2003; Cass. n. 10262/1992).
Né a tal fine può assumere rilievo nel presente giudizio la giurisprudenza citata dai sigg. e CP_1
La richiamata ordinanza n. 11193/2021 della Sezione II della Cassazione fa riferimento ad un CP_2 caso in parte diverso da quello attualmente in esame, giacché conferma la valutazione equitativa del danno patito dall'appellante per effetto del furto di una borsa verificatosi all'interno della sala colazioni di un albergo. In quella sede, l'applicazione dell'art. 1226 c.c. da parte della Corte d'appello risultava giustificata da una serie di elementi oggettivi acquisiti al processo oltre che dal contesto di riferimento, non risultando contestata l'esistenza della borsa sottratta e la presenza della stessa all'interno della struttura alberghiera. Non essendo stata fornita alcuna prova certa del furto né del valore degli oggetti sottratti - neppure in via presuntiva -, non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c., che richiede comunque una base probatoria per la quantificazione del danno in via equitativa.
Infine, quanto al danno non patrimoniale da vacanza rovinata, liquidato dal Giudice di Pace in pagina 6 di 7 € 300,00, vanno accolte le censure mosse dall'appellante in ordine alla carenza dei presupposti previsto dall'art. 47 del Codice del Turismo (d. lgs. 79/2011) che lo definisce come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”, a patto che l'inadempimento sia “di non scarsa importanza”. Nel caso di specie risulta acquisita agli atti e non contestata la circostanza secondo cui il lamentato furto è occorso alle ore
12.30 del 7.7.2017 e, perciò, solo poche ore prima della partenza dei coniugi avvenuta durante la mattinata del successivo giorno 8.7.2017, con la conseguenza che anche soltanto per tale rilievo (oltre alla circostanza già esposta in precedenza relativa alla mancata prova dell'avvenuto furto) difetta totalmente il presupposto per il riconoscimento anche di tale voce di danno.
Conclusivamente l'appello deve essere totalmente accolto, con integrale rigetto della domanda proposta in primo grado dai sigg. e e con assorbimento della domanda di manleva CP_1 CP_2 proposta dall'odierna appellante nei confronti di CP_3
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla impugnazione in epigrafe, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata respinge la domanda di pagamento della somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in favore dei signori e;
Controparte_1 Controparte_2
condanna i sigg. e al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado CP_1 CP_2 di giudizio, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
condanna i sigg. e al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo grado CP_1 CP_2 di giudizio che liquida in € 1.500,00 per compensi ed € 147,00 per spese per il presente grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa;
condanna la al pagamento in favore del procuratore antistatario della delle Parte_1 CP_3 spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 10.6.2025 Il Giudice
dott. Valeria Belli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Andrea Maria D'Introno, magistrato ordinario in tirocinio. Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 55170/2022, trattenuta in decisione in data 18.02.2025, con termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 21.4.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 12.5.2025, promossa da:
C.F. e P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore , Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Sandro Carboni, giusta procura prodotta in allegato all'atto introduttivo
ATTORE- APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Maria Loredana Licari, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTI-APPELLATI
e
C.F. e P.IVA ), CP_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore , CP_4 con il patrocinio dell'avv. Emidio Paone, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10289/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data
26-30.05.2022 nel procedimento rg. 42924/2021.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di pagina 1 di 7 precisazione delle conclusioni del 17.2.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha proposto di fronte a questo Tribunale Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 10289/2022 del Giudice di Pace di Roma, chiedendo in via principale che, in riforma della decisione impugnata, venissero respinte le domande proposte nei propri confronti dai sigg. e;
e in via subordinata che, Controparte_1 Controparte_2 nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle stesse, venisse condannata la a CP_3 manlevare e a tenere indenne l'appellante delle somme corrisposte o da corrispondere ai sigg.
e con salvezza di spese e di onorari. CP_1 CP_2
A fondamento della impugnazione ha dedotto: - di essere stata convenuta, unitamente alla CP_3 dai sigg. e nel giudizio dagli stessi intentato innanzi al Giudice di Pace di Roma per la CP_1 CP_2 condanna in solido al pagamento di € 2.250,00 a titolo di risarcimento per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dagli attori patiti in conseguenza della sottrazione di beni personali verificatasi in occasione del soggiorno presso la struttura dell'appellante; - di essersi costituita eccependo il difetto della propria qualità di albergatore, giusto contratto di locazione di unità abitative intercorso con la e con ciò escludendo in radice la paventata responsabilità ex art. 1783 c.c.; - di aver CP_3 resistito alla domanda anche per “mancanza di prova del furto, non potendo ritenersi dimostrato
l'evento con la semplice dichiarazione resa all'autorità giudiziaria”; - di aver presentato formale domanda di condanna della a manlevarla e a tenerla indenne di quanto fosse condannata CP_3
a pagare, a qualunque titolo, agli attori, sia per avere esorbitato dagli accordi sia per la qualità di tour operator che riveste;
- che il Giudice di Pace, con sentenza n.10289/2022, in accoglimento della domanda formulata dagli attori, aveva condannato la al pagamento in favore degli Parte_1 stessi di € 1.000,000 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di € 300,00 a titolo di danno non patrimoniale da vacanza rovinata;
- che con la medesima sentenza il Giudice di Pace aveva dichiarato l'assenza di responsabilità di in quanto tour operator privo della gestione diretta delle CP_3 strutture contenute nei propri cataloghi, conseguenzialmente rigettando la domanda di manleva della responsabilità avanzata da - che la sentenza gravata deve essere riformata, non Parte_1 avendo il primo Giudice valutato l'eccezione formulata dall'appellante; - che, in particolare, la aveva concesso alla soltanto di locare in via esclusiva ai propri clienti (nella Parte_1 CP_3 specie, sigg. e alcune unità abitative, tra cui la villetta n. 4/6 (occupata dai coniugi), e CP_1 CP_2 limitatamente ad alcuni periodi, tra i quali figurano i giorni dal 1 giugno 2017 all'8 luglio 2017, e che, pertanto, non risponde al vero che l'appellante rivestisse la figura di albergatore;
- che i coniugi appellati non avevano, in ogni caso, fornito la prova dei beni che assumevano essere stati loro sottratti, del valore di essi e, prima ancora, della circostanza che detti beni si trovassero all'interno della villetta anteriormente alla commissione del furto;
- che la suddetta prova non poteva essere pagina 2 di 7 fornita mediante la produzione delle denunce presentate all'autorità giudiziaria, in quanto atti di parte;
- che il Giudice di Pace aveva erratamente condannato l'appellante a risarcire il danno da vacanza rovinata, regolato dall'art. 47 del Codice del Turismo (d. lgs. 79/2011), difettando il presupposto dell'inadempimento di non scarsa importanza, dal momento che il lamentato furto era stato subito dagli appellati soltanto poche ore prima della partenza;
- che la sentenza deve essere riformata anche nella parte in cui aveva respinto la domanda di manleva nei confronti di la cui CP_3 responsabilità discendeva non soltanto dall'aver esorbitato dagli accordi con l'appellante concedendo ai sigg. e l'uso del Villaggio turistico e non soltanto la mera locazione della villetta, ma CP_1 CP_2 anche per la posizione di tour operator ricoperta, in quanto tale tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche qualora la responsabilità fosse ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi.
Si sono costituiti in giudizio i sigg. e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'impugnazione, con integrale conferma della sentenza gravata.
A tal fine hanno dedotto: - in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; - che non avevano alcuna rilevanza il rapporto contrattuale tra l'appellante ed il tour operator ed i termini dello stesso in quanto, di fatto, le unità locate si trovavano inserite in una struttura ricettiva avente carattere alberghiero, sulla quale la era tenuta ad esercitare i propri doveri Parte_1 di vigilanza e custodia;
- che i coniugi avevano adottato le misure necessarie a garantire la sicurezza dell'alloggio chiudendo la porta d'ingresso a chiave con due mandate;
- che in loro assenza, ignoti si erano introdotti nell'alloggio mediante effrazione della persiana posteriore del piano terra, scardinando il perno della finestra;
- che l'oggetto del voucher-vacanza acquistato dalla era costituito CP_3 dal soggiorno presso il “Villaggio club Cala Verde” e non semplicemente dall'affitto della villetta;
- che gli stessi avevano provato l'esistenza degli oggetti sottratti depositando nel giudizio di primo grado alcune delle certificazioni di garanzia e di acquisto oltre a due foto che ritraevano due dei monili;
- che la prova della presenza di detti beni all'interno della villetta nonché del loro valore poteva essere desunta dall'allegata denuncia dettagliata sporta nell'immediatezza del fatto e dalla mancata contestazione da parte dell'assicuratore che aveva provveduto al rimborso parziale del CP_5 valore di quanto sottratto, sia pure entro i limiti di polizza;
- che andava confermata la statuizione operata dal Giudice di Pace in merito alla liquidazione del danno da vacanza rovinata, dal momento che il pregiudizio subito dagli attori, ossia il furto dei monili di loro proprietà, oltrepassa il limite di tollerabilità minimo;
- che l'impugnazione doveva quindi essere totalmente respinta.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con integrale conferma CP_3 della sentenza gravata.
A tal fine ha dedotto: - che nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla società appellata, avendo la stessa provveduto ad effettuare la prenotazione per i sigg. e presso la CP_1 CP_2 pagina 3 di 7 struttura turistica dagli stessi prescelta tra quelle pubblicizzate nel catalogo, senza offrire alcun ulteriore servizio turistico;
- che il rapporto tra la ed i sigg. e era CP_3 CP_1 CP_2 equiparabile ad un mandato con rappresentanza, che trovava la sua naturale conclusione con la realizzazione della prenotazione per il periodo indicato dal consumatore e nella struttura da quest'ultimi prescelta, mentre l'appellata società non aveva la gestione né diretta né, tantomeno indiretta, della struttura ove si era verificato l'evento dannoso;
- che la struttura turistica era gestita dall'appellante in ragione di ciò tenuta unicamente a risarcire i danni patiti dai clienti- Parte_1 consumatori durante il soggiorno;
- che l'appellata non aveva esorbitato i limiti della richiamata scrittura privata del 20 aprile 2017, sottoscritta con la avendo venduto ai sigg. Parte_1
e le sole unità abitative messe a sua disposizione dall'appellante, impegnandosi il CP_1 CP_2 fornitore ad offrire alla clientela di tutti i servizi e le strutture indicate nel contratto;
- che, in CP_3 ogni caso, l'evento dannoso si era verificato proprio all'interno dell'unità abitativa messa a disposizione dalla ai clienti della società appellata;
- che il rapporto contrattuale Parte_1 intercorso tra la e la prevedeva che ogni reclamo esposto dai clienti relativo CP_3 Parte_1 alla mancanza od insufficienza della sistemazione, del trattamento o della struttura in generale, sarebbe stato imputabile al fornitore che ne assumeva ogni costo o responsabilità esonerando la
- che l'impugnazione doveva quindi essere totalmente respinta. CP_3
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.2.2025, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
L'oggetto della controversia è costituito dall'accertamento della responsabilità della Parte_1 odierna appellante, e della odierna appellata, per i danni subiti dai signori CP_3 Controparte_1
e in conseguenza della sottrazione di beni personali verificatasi il
[...] Controparte_2
7.7.2017 all'interno dell'unità abitativa n.4/6 sita all'interno del “Villaggio club Cala Verde” in Staletti
(CZ), loc. , di proprietà della durante il soggiorno dal 1.7.2017 all'8.7.2017, Parte_1 Parte_1 in virtù del Voucher Vacanze n. 1346518 del 30.5.2017 rilasciato da Controparte_6
La società appellante ha censurato la sentenza del Giudice di Pace sotto diversi profili:
i) erronea applicazione dell'art. 1783 c.c. per difetto in capo alla della qualità di Parte_1 albergatore;
ii) errata liquidazione del risarcimento in via equitativa ex art. 1226 c.c. per mancata prova del furto e del danno;
iii) errata liquidazione del danno da vacanza rovinata per carenza del presupposto di inadempimento di non scarsa importanza;
iv) erronea esclusione della responsabilità della nei confronti della sia CP_3 Parte_1 per avere ecceduto i limiti del contratto stipulato con quest'ultima che per la posizione di tour operator;
pagina 4 di 7 Deve essere, innanzitutto, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dalla difesa dei sigg. e per genericità dei motivi ex art. 342 c.p.c. CP_1 CP_2
Gli articoli 342 e 434 Cpc, nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Cass. Civ.,
II, 17/05/2024, n. 13784).
Alla luce di tali principi, l'eccezione sollevata dai sigg. e appare manifestamente CP_1 CP_2 infondata. L'appello contiene, infatti, una critica puntuale e specifica della sentenza impugnata, con precisa indicazione delle parti della sentenza censurate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e delle violazioni di legge e della loro rilevanza.
Venendo al merito della controversia, in ossequio ai principi di ragionevole durata del processo e di economicità processuale, la trattazione della controversia può limitarsi all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni, in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida', desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost.
Appare, infatti, sufficiente per definire la causa la trattazione della questione – sollevata dall'appellante
– attinente alla mancata prova del danno lamentato dai sigg. e in conseguenza del CP_1 CP_2 denunciato furto presso l'unità abitativa in cui soggiornavano.
Sul punto l'appellante censura la sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria liquidando il danno patrimoniale in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., lamentando il difetto di prova in ordine al pregiudizio economico subito.
Gli appellati, di contro, insistono nel confermare quanto statuito nella sentenza gravata ritenendo sufficientemente soddisfatto l'onere della prova, gravante sugli stessi, mediante l'allegazione di elementi da cui ricavare, in via presuntiva, l'esistenza e la consistenza dei beni asseritamente sottratti.
A sostegno di tali argomentazioni i sigg. e allegano certificati di acquisto e garanzia CP_1 CP_2 oltre che fotografie dei beni in questione, e la denuncia del patito furto sporta nell'immediatezza del fatto alla nonché successivamente reiterata all'autorità giudiziaria. Parte_1
Tuttavia, le deduzioni dei coniugi appellati sul punto non possono essere condivise. Secondo la pagina 5 di 7 costante giurisprudenza di legittimità, quanto all'eventuale liquidazione del danno in via equitativa la
Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: "la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità" (Cass.
4534/2017); "L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso" (Cass.127/2016).
Nel caso in esame, la parte odierna appellata non ha offerto alcun elemento per la liquidazione ex art
1226 c.c. con la conseguenza che non è possibile invocare l'esercizio del potere equitativo. Da un lato, infatti, le fotografie e le certificazioni dei beni – sebbene dimostrino il possesso degli stessi – non sono documenti idonei a comprovare la preesistenza degli stessi all'interno della struttura alberghiera;
dall'altro, poi, nessuna valenza probatoria possono rivestire le denunce penali allegate dagli appellati, in quanto atti di parte il cui contenuto necessita di piena prova nel corso del giudizio (Cass. n.
1935/2003; Cass. n. 10262/1992).
Né a tal fine può assumere rilievo nel presente giudizio la giurisprudenza citata dai sigg. e CP_1
La richiamata ordinanza n. 11193/2021 della Sezione II della Cassazione fa riferimento ad un CP_2 caso in parte diverso da quello attualmente in esame, giacché conferma la valutazione equitativa del danno patito dall'appellante per effetto del furto di una borsa verificatosi all'interno della sala colazioni di un albergo. In quella sede, l'applicazione dell'art. 1226 c.c. da parte della Corte d'appello risultava giustificata da una serie di elementi oggettivi acquisiti al processo oltre che dal contesto di riferimento, non risultando contestata l'esistenza della borsa sottratta e la presenza della stessa all'interno della struttura alberghiera. Non essendo stata fornita alcuna prova certa del furto né del valore degli oggetti sottratti - neppure in via presuntiva -, non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c., che richiede comunque una base probatoria per la quantificazione del danno in via equitativa.
Infine, quanto al danno non patrimoniale da vacanza rovinata, liquidato dal Giudice di Pace in pagina 6 di 7 € 300,00, vanno accolte le censure mosse dall'appellante in ordine alla carenza dei presupposti previsto dall'art. 47 del Codice del Turismo (d. lgs. 79/2011) che lo definisce come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”, a patto che l'inadempimento sia “di non scarsa importanza”. Nel caso di specie risulta acquisita agli atti e non contestata la circostanza secondo cui il lamentato furto è occorso alle ore
12.30 del 7.7.2017 e, perciò, solo poche ore prima della partenza dei coniugi avvenuta durante la mattinata del successivo giorno 8.7.2017, con la conseguenza che anche soltanto per tale rilievo (oltre alla circostanza già esposta in precedenza relativa alla mancata prova dell'avvenuto furto) difetta totalmente il presupposto per il riconoscimento anche di tale voce di danno.
Conclusivamente l'appello deve essere totalmente accolto, con integrale rigetto della domanda proposta in primo grado dai sigg. e e con assorbimento della domanda di manleva CP_1 CP_2 proposta dall'odierna appellante nei confronti di CP_3
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla impugnazione in epigrafe, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata respinge la domanda di pagamento della somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in favore dei signori e;
Controparte_1 Controparte_2
condanna i sigg. e al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado CP_1 CP_2 di giudizio, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
condanna i sigg. e al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo grado CP_1 CP_2 di giudizio che liquida in € 1.500,00 per compensi ed € 147,00 per spese per il presente grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa;
condanna la al pagamento in favore del procuratore antistatario della delle Parte_1 CP_3 spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 10.6.2025 Il Giudice
dott. Valeria Belli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Andrea Maria D'Introno, magistrato ordinario in tirocinio. Il Giudice
dott. Valeria Belli
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