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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/12/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3719/2023 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 12.5.2023
DA
Parte_1 con il proc. e dom. avv. Mariagrazia Masala ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con il proc. e dom. avv. Deborah Valent resistente
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
DI
INTERVENUTO
Oggetto: affidamento e mantenimento figli naturali ex art. 473 bis 12 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente:
1 1) stabilirsi l'affido condiviso della minore nata a [...] il [...] e residente Persona_1
a Faedis (UD) in Via degli Ulivi 17, ad entrambi i genitori, confermando la collocazione prevalente della stessa presso la residenza paterna;
2) stabilirsi che la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia
- il lunedì e il mercoledì con prelievo all'uscita da scuola o alla fermata dello scuolabus e rientro presso la residenza paterna alle ore 21.00 a cena consumata;
- inizialmente ogni tre fine settimana, dal venerdì con prelievo all'uscita da scuola o alla fermata dello scuolabus e rientro presso la residenza paterna alle ore 15.00 del sabato;
poi, con gradualità e nel rispetto dell'alternanza con ciascun genitore, a venerdì alterni con prelievo all'uscita da scuola o alla fermata dello scuolabus e rientro presso la residenza paterna alle ore 15.00 del sabato.
3) stabilirsi, che la Sig.ra , durante tutte le vacanze estive, inizialmente potrà tenere con CP_1 sé oltre ai normali turni di responsabilità, per cinque giorni anche non consecutivi con Per_1 orario di prelievo da concordare tra i genitori e con rientro presso la residenza paterna alle ore
21.00 a cena;
tale periodo iniziale potrà essere gradualmente aumentato negli anni fino al raggiungimento di un periodo di tre settimane anche non consecutive, periodo questo che spetterà ad entrambi i genitori.
4) stabilirsi che i periodi delle rispettive vacanze estive dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il 30.06 di ogni anno, con la precisazione che ad oggi il Sig. può chiedere Pt_1 le ferie lavorative solo nel periodo 15 – 30 agosto di ogni anno;
5) stabilirsi che i genitori inizialmente potranno tenere con sé la figlia Per_1 tre giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie, nel rispetto dell'alternanza annuale del giorno di Natale e del Capodanno;
tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, nel rispetto dell'alternanza annuale del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; nelle giornate di competenza della Sig.ra , la stessa preleverà la figlia in orario da CP_1 concordare tra i genitori e riconsegnerà presso la residenza paterna alle ore 21.00 a Per_1 cena consumata;
questi periodi di vacanze natalizie e pasquali potranno essere gradualmente aumentati negli anni fino alla divisione delle vacanze stesse a metà con ciascun genitore, sempre nel rispetto dell'alternanza delle giornate su indicate;
6) stabilirsi che la Sig.ra durante i propri turni di responsabilità dovrà provvedere ad CP_1 accompagnare la figlia alle attività sportive e ludiche frequentate dalla stessa;
fino a quando la
2 sig.ra sarà impossibilitata ai trasporti della figlia o in mancanza di altri mezzi anche CP_1 pubblici, i trasporti della minore verranno curati dal padre;
7) stabilirsi che nelle giornate relative alle vacanze estive, natalizie e pasquali diverse da quelle indicate da questi genitori per il proprio periodo di vacanza con la figlia, vengano applicati i normali turni di responsabilità di cui al punto 2, con prelievo da parte della Sig.ra , CP_1 non più all'uscita da scuola, ma nel luogo in cui si trova la figlia (centro vacanze, residenza paterna);
8) stabilirsi che in caso di impedimento a tenere nei propri turni di responsabilità, il Per_1 genitore impossibilitato dovrà chiedere la disponibilità dell'altro genitore, prima di affidarla ai nonni;
9) stabilirsi che i genitori provvederanno al mantenimento della figlia in forma diretta Per_1 per tutto quanto riguarda il vitto ed alloggio presso la residenza di ciascun genitore. Il Sig.
intende sostenere al 100% tutte le spese straordinarie della figlia;
Pt_1
10) disporsi che il Sig. beneficerà del 100% dell'Assegno Unico erogato dall'INPS Parte_1 per i figli a carico e la sig.ra autorizza fin da ora il Sig. alla Controparte_1 Pt_1 presentazione della domanda;
11) disporsi che la Sig.ra fornisca al Sig. , entro e non oltre il 31.01 di ogni anno, CP_1 Pt_1 tutta la documentazione necessaria alla predisposizione dell'ISEE;
12) disporsi che i Sigg.ri e , in sede di dichiarazione dei redditi, Controparte_1 Parte_1 indicheranno le spese detraibili sostenuto per la figlia nella misura realmente sostenuta da ciascun genitore;
13) i genitori si danno il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'identità validi per l'espatrio, per la figlia Persona_1
14) spese di causa compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore (25.4.2020), nata fuori dal matrimonio e riconosciuta da entrambi i genitori, Per_1 presentato da nei confronti di ex art. 473bis 12 ss. c.p.c., con il Parte_1 Controparte_1 quale il ricorrente deduce che la convivenza con la resistente è cessata in data 12.3.2023 allorché, dopo un litigio, quest'ultima si è allontanata da casa senza più farvi ritorno e da allora la piccola
è sempre rimasta con il padre, aiutato nella gestione della bambina dalla madre e dalla zia;
Per_1
3 -premesso che il ricorrente ha altresì dedotto che, mediante l'ausilio dei Servizi Sociali, la madre era stata autorizzata ad incontrare la figlia tre volte per settimana, oltre al sabato per due ore, ma sempre alla presenza di altri soggetti;
-letta la memoria di costituzione della resistente, la quale ha dichiarato che il ricorrente le aveva impedito di allontanarsi da casa con la figlia, sicché lei aveva sporto denuncia ex art. 572 c.p. presso la locale stazione dei carabinieri;
-rilevato che alla prima udienza del 29.1.2024 le parti hanno concordato il proseguimento degli incontri come attualmente in essere ed è stato disposto un percorso di riavvicinamento Parte_2
per il tramite dei Servizi Sociali di Tarcento;
Parte_2
-che, a seguito di alcuni rinvii chiesti dalle parti, all'udienza del 8.4.2025 i genitori si sono impegnati a proseguire tutti i percorsi individuali e congiunti iniziati dai Servizi Sociali in favore del nucleo familiare ed il giudice ha altresì disposto che l'assegno unico universale in favore di venisse percepito in via esclusiva dal padre;
Per_1
-acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e preso atto dell'esito positivo del monitoraggio eseguito dai servizi, all'udienza del 25.11.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto che le parti hanno depositato note scritte contenenti conclusioni congiunte: pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione;
-ritenuto che le conclusioni rassegnate dalle parti risultano conformi agli interessi della figlia minore e possono dunque venire integralmente accolte;
Per_1
-che le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come richiesto
P.Q.M.
il Tribunale di DI, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) stabilisce l'affido condiviso della minore nata a [...] il [...] e residente a Persona_1
Faedis (UD) in Via degli Ulivi 17, ad entrambi i genitori, confermando la collocazione prevalente della stessa presso la residenza paterna;
2) stabilisce che la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
-il lunedì e il mercoledì con prelievo all'uscita da scuola o alla fermata dello scuolabus e rientro presso la residenza paterna alle ore 21.00 a cena consumata;
-inizialmente ogni tre fine settimana, dal venerdì con prelievo all'uscita da scuola o alla fermata dello scuolabus e rientro presso la residenza paterna alle ore 15.00 del sabato;
poi, con gradualità e nel rispetto dell'alternanza con ciascun genitore, a venerdì alterni con prelievo
4 all'uscita da scuola o alla fermata dello scuolabus e rientro presso la residenza paterna alle ore
15.00 del sabato.
3) stabilisce, che la Sig.ra , durante tutte le vacanze estive, inizialmente potrà tenere con sé CP_1
oltre ai normali turni di responsabilità, per cinque giorni anche non consecutivi con orario Per_1 di prelievo da concordare tra i genitori e con rientro presso la residenza paterna alle ore 21.00 a cena;
tale periodo iniziale potrà essere gradualmente aumentato negli anni fin o al raggiungimento di un periodo di tre settimane anche non consecutive, periodo questo che spetterà ad entrambi i genitori.
4) stabilisce che i periodi delle rispettive vacanze estive dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il 30.06 di ogni anno, con la precisazione che ad oggi il Sig. può chiedere le Pt_1 ferie lavorative solo nel periodo 15 – 30 agosto di ogni anno;
5) stabilisce che i genitori inizialmente potranno tenere con sé la figlia Per_1
-tre giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie, nel rispetto dell'alternanza annuale del giorno di Natale e del Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, nel rispetto dell'alternanza annuale del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
-nelle giornate di competenza della Sig.ra , la stessa preleverà la figlia in orario da CP_1 concordare tra i genitori e riconsegnerà presso la residenza paterna alle ore 21.00 a Per_1 cena consumata;
-questi periodi di vacanze natalizie e pasquali potranno essere gradualmente aumentati negli anni fino alla divisione delle vacanze stesse a metà con ciascun genitore, sempre nel rispetto dell'alternanza delle giornate su indicate;
6) stabilisce che la Sig.ra , durante i propri turni di responsabilità, dovrà provvedere ad CP_1 accompagnare la figlia alle attività sportive e ludiche frequentate dalla stessa;
fino a quando la sig.ra sarà impossibilitata ai trasporti della figlia o in mancanza di altri mezzi anche pubblici, i CP_1 trasporti della minore verranno curati dal padre;
7) stabilisce che nelle giornate relative alle vacanze estive, natalizie e pasquali diverse da quelle indicate da questi genitori per il proprio periodo di vacanza con la figlia, vengano applicati i normali turni di responsabilità di cui al punto 2, con prelievo da parte della Sig.ra , non più CP_1 all'uscita da scuola, ma nel luogo in cui si trova la figlia (centro vacanze, residenza paterna);
8) stabilisce che in caso di impedimento a tenere nei propri turni di responsabilità, il Per_1 genitore impossibilitato dovrà chiedere la disponibilità dell'altro genitore, prima di affidarla ai nonni;
5 9) stabilisce che i genitori provvederanno al mantenimento della figlia in forma diretta per Per_1 tutto quanto riguarda il vitto e l'alloggio presso la residenza di ciascun genitore. Il Sig. Pt_1 intende sostenere al 100% tutte le spese straordinarie della figlia e, pertanto, dette spese sono poste a suo carico;
10) dispone che il Sig. beneficerà del 100% dell'Assegno Unico erogato dall'INPS Parte_1 per i figli a carico e la sig.ra autorizza fin da ora il Sig. alla presentazione Controparte_1 Pt_1 della domanda;
11) dispone che la Sig.ra fornisca al Sig. , entro e non oltre il 31.01 di ogni anno, CP_1 Pt_1 tutta la documentazione necessaria alla predisposizione dell'ISEE;
12) dispone che i Sigg.ri e , in sede di dichiarazione dei redditi, Controparte_1 Parte_1 indicheranno le spese detraibili sostenute per la figlia nella misura realmente sostenuta da ciascun genitore;
13) dà atto che i genitori si danno il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'identità validi per l'espatrio per la figlia Persona_1
14) spese di causa compensate tra le parti.
Così deciso in DI, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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