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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2308/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2308/2023
promossa da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Siena Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Paolo Pierini, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
sig. , elettivamente domiciliata in Siena presso lo studio dell'Avv. Nicolò Parte_2
Carnemolla, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 952/2023 del Tribunale di Siena
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: come in atto d'appello e quindi “...affinché disattesa e respinta ogni contraria e diversa eccezione, difesa, domanda, anche riconvenzionale, istanza, anche istruttoria, Voglia – previa emissione di Ordinanza non impugnabile con la quale sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n 952/2023 ricorrendo tutti i presupposti di legge – riformare integralmente la suddetta sentenza in accoglimento dei motivi di appello in premessa esposti e documentati. Con vittoria di spese compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: come da comparsa di costituzione e quindi “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto avverso la sentenza n. 952 del 2023 del Tribunale di Siena. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 23.11.2023, la soc. Parte_1
(di seguito: ha proposto appello avverso la sentenza n.
[...] Parte_1
952/2023 del Tribunale di Siena, con la quale era state accolte le domande avanzate in via principale da nei confronti della predetta volte ad ottenere la Controparte_1 Parte_1
declaratoria di intervenuta inefficacia del contratto di affitto di azienda intercorso tra le parti il 30.12.2021 (per scadenza del termine), con condanna della alla Parte_1 restituzione dell'azienda in questione.
1.1) aveva instaurato il giudizio in primo grado adducendo che: Controparte_1
• con il predetto contratto aveva affittato alla l'azienda avente ad oggetto Parte_1
la produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti e bevande, ubicata nel Comune di Siena, Viale Camillo Benso di Cavour n. 136;
• la durata del contratto era stabilita in un anno, con decorrenza dall'1.1.2022 e scadenza al 31.12.2022, al canone mensile di € 5.000,00 da pagarsi entro il giorno
5 di ogni mese, con previsione dell'obbligo di restituzione dell'azienda al momento della scadenza del termine;
• contestualmente alla stipula del predetto contratto di affitto, le parti avevano stipulato un contratto preliminare di cessione dell'azienda in questione, con
2 termine per la stipula del definitivo indicata al 31.12.2022 (e, cioè, in concomitanza con la scadenza del contratto di affitto);
• tale termine era inutilmente decorso, mentre poi, dopo la richiesta di Controparte_1
di conoscere le intenzioni della controparte, la ER aveva inviato un pagamento di € 6.100,00 che era stato trattenuto a titolo di indennità per la mancata restituzione dell'azienda;
• essendosi rivelati infruttuosi gli ulteriori contatti tra le parti, aveva Controparte_1 inviato una diffida alla restituzione dell'azienda ed al pagamento dell'indennità di occupazione;
• la in replica, aveva inviato due missive, in cui rispettivamente aveva Parte_1
comunicato, da un lato, la risoluzione del contratto preliminare di cessione d'azienda per asserito inadempimento della promittente venditrice, e, dall'altro, il rifiuto alla retrocessione aziendale per asserita intervenuta “proroga di fatto tra le parti”;
• non era invece mai intervenuto alcun accordo al fine di prorogare l'efficacia del contratto, neppure in via di fatto;
• nella denegata ipotesi in cui si fosse inteso ravvisare una rinnovazione tacita del contratto, senza fissazione di termini, era intenzione di tornare nella Controparte_1
disponibilità della propria azienda, con necessità di indicazione di un termine per il rilascio, ex art. 1616 c.c.
1.1.1) aveva quindi chiesto nel merito: “- in via principale, nel Controparte_1 merito: accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto di affitto di azienda stipulato tra la e la CP_1 Controparte_2
il 30.12.2021, rep. N. 39282 raccolta 24390 autenticato nelle firme dal Notaio
[...] Per_1
di Siena, registrato a Siena il 5.1.2022 n. 42 Serie 1T per intervenuta scadenza naturale del termine di durata al 31.12.2022 e per l'effetto condannare la
[...]
: i) alla restituzione Controparte_2 dell'azienda in favore della ii) al pagamento della somma di € 5.000,00 CP_1 oltre iva mensili dal febbraio 2023, oltre interessi legali fino all'effettiva retrocessione aziendale, ai sensi dell'art. 1591 c.c.; - in subordine, nel merito, accertata l'intervenuta rinnovazione del contratto di affitto d'azienda stipulato tra la e la CP_1
il 30.12.2021, Controparte_2
rep. N. 39282 raccolta 24390 autenticato nelle firme dal Notaio di Siena, registrato Per_1
a Siena il 5.1.2022 n. 42 Serie 1T, e dichiarata dunque la riconduzione ad affitto senza determinazione di tempo ex art. 1616 c.c., stabilire il termine di preavviso ritenuto congruo entro il quale la potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto di CP_1
3 affitto d'azienda. Con vittoria di spese e compensi legali e contestuale condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della ricorrente di una somma equitativamente determinata”.
1.2) La aveva contestato le allegazioni e le domande di parte ricorrente, Parte_1
in particolare esponendo che:
o il contratto preliminare di cessione d'azienda non aveva avuto seguito esclusivamente a causa dell'inadempimento di Controparte_1
o il termine per la stipula del contratto definitivo di cessione era stato individuato nella medesima data di cessazione del contratto d'affitto, dal momento che non aveva evidentemente alcun senso la protrazione del contratto d'affitto una volta trasferita la titolarità dell'azienda in capo alla Parte_1
o l'inadempimento del contratto preliminare di cessione, da parte di e Controparte_1 la conseguente risoluzione dello stesso, avevano “di fatto stabilito una prosecuzione oltre il termine indicato del contratto d'affitto, determinandone di conseguenza la proroga: quest'ultima accettata e condivisa dalla stessa CP_1
”;
[...]
o la aveva in effetti continuato a pagare l'affitto e la stessa Parte_1 Controparte_1 aveva chiesto la corresponsione di importi a titolo di “affitto”;
o la aveva altresì dovuto procedere all'accantonamento di somme Parte_1 nell'ambito di procedure esecutive presso terzi, instaurate da creditori di
[...]
nei confronti della stessa CP_1 Parte_1
o inoltre, il contratto di locazione concernente gli immobili ove era esercitata l'attività era stato stipulato dalla proprietaria ( CP_3 Controparte_4
direttamente con il sig. , sì che il contratto di locazione stesso non Parte_2
avrebbe potuto essere ricompreso nell'affitto di azienda stipulato da Controparte_1
e, tantomeno, quest'ultima aveva diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile in questione, non disponendo di alcun diritto sullo stesso;
o infine, il termine per la restituzione dell'immobile concesso in affitto, ma senza indicazione di termini di durata, non poteva essere stabilito direttamente dal giudice, dovendo invece essere indicato dalla parte.
1.2.1) La resistente aveva quindi chiesto: “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis a). Preliminarmente dichiarare la NULLITA' del Ricorso introduttivo per indeterminatezza e/o contraddittorietà del Petitum b) sempre Preliminarmente voglia dichiarare l'INAMMISSIBILITA' di detto Ricorso per carenza di legittimazione attiva da parte della , in quanto non titolare del rapporto di Locazione (intestato a CP_1 [...]
) inerente ai fondi oggetto del Contratto di Affitto di Azienda c) Nella denegata Parte_2
4 ipotesi che le eccezioni sopra formulate non trovino accoglimento, voglia comunque respingere la domanda del ricorrente circa l'avvenuta Risoluzione di detto Contratto di
Affitto di Azienda alla data del 31.12.2022 e conseguentemente dichiarare l'avvenuta prosecuzione dello stesso dal 01.01.2023. d) Nella denegata ipotesi che le domande sopra formulate non trovino accoglimento si chiede dichiararsi l'INAMMISSIBILITA' della domanda proposta da parte Ricorrente relativamente alla reimmissione in possesso dei fondi sita in Siena, Viale. Cavour n. 136 , in quanto non titolare di alcun requisito
(conduzione, sub conduzione o altro) a tal riguardo. e) Voglia, altresì, dichiarare inammissibile la domanda posta a codesto Giudicante per la determinazione di un
“congruo termine” in ordine alla risoluzione di detto Contratto, essendo questa facoltà
e/o competenza esclusiva delle parti. f) Nella denegata ipotesi che invece codesta
Giustizia ritenga di statuire sul punto di cui al cap. e), voglia comunque concedere il termine massimo di mesi sei (6) prevista nella richiamata normativa locatizia. g)
Nell'ulteriore denegata ipotesi che invece codesta Giustizia volesse dichiarare interrotto
e/o risolto detto Contratto di Affitto di Azienda dichiarare comunque assolto
l'adempimento di parte convenuta in ottemperanza a quanto statuito e/o previsto nel
Contrato di Affitto di Azienda stipulato in data 30.12.2021, disponendo che saranno dovuti alla gli eventuali importi che verranno a residuare alla definizione delle CP_1
procedure di Pignoramento presso Terzi in corso e di quelle che nelle more dovessero essere proposte. h) Voglia anche nel caso di prosecuzione del Contratto di affitto di
Azienda dichiarare dovuti alla gli eventuali importi che residueranno a seguito CP_1
della definizione delle procedure di Pignoramento presso Terzi in corso e di quelle procedura che nelle more dovessero essere intraprese i) Ai sensi e per gli effetti ex art 96 cpc dichiarare la responsabilità della condannandola al pagamento della CP_1 somma che sarà ritenuta di Giustizia”.
1.3) Il Tribunale di Siena, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
− erano infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla Parte_1
− la aveva tenuto un comportamento dilatorio, senza comunicare le Parte_1
proprie intenzioni in ordine alla stipula del definitivo e senza riconsegnare l'azienda alla scadenza del contratto;
− erano dunque fondate le domande della ricorrente, rilevando che “il contratto di affitto di azienda è scaduto il 31.12.22 e, per l'effetto, l'azienda andrà riconsegnata a parte ricorrente, saranno dovuti alla gli eventuali CP_1
importi che verranno a residuare alla definizione delle procedure di Pignoramento presso Terzi in corso e di quelle che nelle more dovessero essere proposte”;
5 − “In buona sostanza, la resistente ha con molteplici rinvii scongiurato la possibilità di acquistare l'azienda entro il termine previsto (31.12.22), non ha riconsegnato
l'azienda alla naturale scadenza del contratto di affitto (31.12.22), ha continuato nell'attività aziendale fino al 27.10.23 , giorno in cui vi è stata l'esecuzione forzata dell'ordinanza di sfratto dei locali, ha comunicato (il 24.2.23) la risoluzione del preliminare di vendita per inadempimento, richiedendo il doppio della caparra ed infine ha comunicato la risoluzione anche del contratto di affitto di azienda per l'impossibilità di esercitare l'attività dopo lo sfratto forzoso.
Pertanto parte resistente verrà condannata al pagamento di euro 10.000,00, in favore di parte ricorrente, ex art.96 III co cpc”.
1.3.1) Il predetto Tribunale aveva quindi reso la seguente statuizione: “Accoglie la domanda Dichiara che il contratto di affitto di azienda è scaduto il 31.12.22 Condanna parte resistente Controparte_2
Cont
- Alla restituzione dell'azienda in favore della in persona del
[...] CP_1
l.r.p.t. - Al pagamento di euro 10.000,00 in favore di parte ricorrente, ex art. 96 III co cpc
- a rifondere le spese processuali di parte ricorrente, che liquida in euro 8.433,00 per compenso, oltre il CU relativo allo scaglione di riferimento, oltre RF, CPA ed IVA ai sensi di legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque, come detto, proposto appello la
Parte_1
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “La sentenza è errata laddove ha dichiarato il contratto di affitto di azienda scaduto il 31.12.2022 ed ha omesso di accertare che il contratto si è prorogato per la comune volontà delle parti”, rilevando come una valutazione complessiva del contenuto degli accordi intervenuti tra le parti, oltre che della condotta delle parti stesse, non poteva che indurre a concludere nel senso dell'erroneità della sentenza impugnata “...non avendo accertato che il contratto di affitto di azienda si è prorogato e che la comune volontà delle parti era di far cessare ogni effetto solo con l'acquisto della azienda da parte della odierna appellante”;
2°. “La sentenza è errata laddove imputa alla la Controparte_2
responsabilità dello sfratto e la mancata esecuzione del preliminare di cessione di azienda”, lamentando il totale fraintendimento da parte del giudice di prime cure in ordine ai rapporti intercorsi tra le parti, in cui le perplessità manifestate dalla erano dovute all'insorgenza di procedure esecutive presso terzi Parte_1
instaurate dai creditori di ed in cui l'accantonamento delle somme a Controparte_1
favore di costoro era stato eseguito dalla in quanto espressamente Parte_1
6 obbligata a ciò dai provvedimenti adottati dal GE del Tribunale di Siena;
ciò, peraltro, senza considerare che il giudizio di prime cure non aveva avuto in alcun modo ad oggetto il contratto preliminare di cessione dell'azienda, sì che ogni valutazione sul punto doveva ritenersi estranea all'oggetto del processo e dunque resa in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
3°. “La sentenza è errata per omessa e/o contraddittoria motivazione laddove ha ritenuto il comportamento della qualificabile Controparte_2 ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c. l'ha condannata al relativo risarcimento”, rilevando come tale condanna fosse stata emessa in assenza di qualunque fondamento e, soprattutto, non fosse stata in alcun modo motivata con riferimento ai presupposti applicativi della norma in questione, con particolare riferimento all'elemento soggettivo richiesto a tal fine.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha eccepito preliminarmente la Controparte_1
nullità della procura alle liti e la conseguente inammissibilità del gravame e, comunque, ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha quindi chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti solo parzialmente fondato e debba pertanto essere accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente deve tuttavia prendersi in esame l'eccezione di nullità della procura rilasciata alla difesa dell'appellante, sollevata da parte appellata, onde rilevarne l'infondatezza.
L'appellata ha sollevato l'eccezione in oggetto adducendo che “...né la sottoscrizione della procura (illeggibile), né il contenuto della stessa e/o dell'atto al quale essa accede, permette di desumere l'identità del conferente” ed argomentando quindi nel senso della nullità della procura in questione.
La questione è infatti superata dalla constatazione per cui la procura conferita per il primo grado di giudizio dalla al proprio difensore (e mai contestata dall'odierna Parte_1 appellata) era stata rilasciata per “ogni fase e grado di giudizio”, sì ché, comunque – non constando che tale procura sia mai stata revocata – ogni questione concernente la validità della procura rilasciata (unicamente) per l'appello risulta assorbita dal rilievo che precede.
3.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure di ritenere che il contratto di affitto d'azienda intercorso tra le parti fosse venuto a scadenza alla data del 31.12.2022.
7 3.1.1) In particolare, la ha esposto come vi fossero elementi da cui Parte_1
desumere che tale contratto si era invece prorogato, dopo tale scadenza, sino al momento in cui era stato eseguito lo sfratto, evidenziando che:
− la complessiva volontà delle parti, come palesata nel contesto del contratto d'affitto d'azienda e nel contratto preliminare di cessione d'azienda, stipulati contestualmente e contemplanti la data del 31.12.2022 quale termine finale (della durata dell'affitto e quale ultimo momento in cui stipulare il contratto definitivo di cessione), era quella di addivenire a tale cessione, consentendo medio tempore alla di gestire l'azienda; Parte_1
− peraltro, pur avendo costituito il complesso aziendale, non lo aveva Controparte_1 mai gestito, dal momento che in data 11.12.2021 aveva comunicato l'inizio dell'attività ed in data 31.12.2021 aveva poi affittato l'azienda stessa alla
Parte_1
− l'azienda, al momento dell'affitto, non aveva personale dipendente, non avendo mai concretamente operato;
− pur dopo il 31.12.2022, aveva reclamato il pagamento dei canoni di Controparte_1
affitto e si era dunque comportata in modo opposto rispetto ad una pretesa volontà di interrompere tale rapporto.
3.1.2) Il motivo è infondato.
3.1.2.1) Anzitutto va osservato come si presentino del tutto nuove, in quanto mai dedotte in prime, le allegazioni dell'appellante in ordine al fatto che l'azienda oggetto di affitto, pur costituita da non fosse mai stata operativa e fosse priva di Controparte_1
personale, per tale motivo, al momento della stipulazione del contratto.
Trattandosi di allegazioni in punto di fatto, e non di mere difese volte a contrastare la fondatezza della domanda di controparte, tali rilievi non appaiono suscettibili di essere presi in considerazione, ad alcun fine.
3.1.2.2) Va poi rilevato come proprio l'odierna appellante abbia impostato la propria difesa allegando l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto preliminare di cessione d'azienda ed il contratto d'affitto d'azienda, assegnando quindi a quest'ultimo una sorta di funzione ancillare rispetto alla conclusione del contratto definitivo correlato al primo.
Sul punto, l'appellante ha in effetti espressamente dedotto che “...Ogni valutazione sul punto non può prescindere dall'accertamento della reale volontà delle parti che si evince dal contratto di affitto d'azienda e dal coevo preliminare di cessione di azienda.
Tra i due contratti è innegabile il collegamento negoziale voluto dalle parti, sia per
l'identità dell'oggetto (complesso aziendale) che dei soggetti ( e ER CP_1
8 Alimentari Alleanza Snc). È noto come il collegamento negoziale non ha una specifica disciplina normativa e ricorre quando due o più contratti autonomi sono diretti allo stesso fine, nel senso che sono entrambi parti di un rapporto unitario e, quindi, di un'unica operazione finalizzata a soddisfare gli interessi delle parti contraenti, in questo caso coincidenti. La completa lettura dei menzionati contratti evidenzia incontestabile il nesso teleologico, in quanto diretti a raggiungere un risultato economico unitario voluto dalle parti e che nelle chiare intenzioni degli stessi contraenti doveva portare alla cessione dell'azienda alla affittuaria ”. Controparte_2
Dunque, l'intera impostazione ricostruttiva dell'appellante è volta a delineare un quadro negoziale il cui perno era rappresentato dalla stipula del contratto definitivo di cessione d'azienda, il cui termine era stato fissato al 31.12.2022, in concomitanza con la scadenza del termine previsto per il contratto d'affitto d'azienda, la cui protrazione non avrebbe più avuto ragion d'essere una volta stipulato il predetto contratto definitivo.
Al riguardo va quindi rilevato che, se pur le vicende correlate alla mancata stipula del menzionato contratto definitivo di cessione d'azienda non costituiscono oggetto del presente giudizio (tantomeno sotto il profilo dell'individuazione delle eventuali responsabilità correlate a tale mancata stipula), appare nondimeno rilevante constatare in punto di fatto come il contratto in questione non sia in effetti stato stipulato entro la data prevista.
3.1.2.2.1) In quest'ottica occorre quindi evidenziare come la documentazione in atti consenta di evincere che:
→ con e-mail del 30.11.2022, l'Avv. Carnemolla (per ) ebbe a contattare CP_1
– tra gli altri – l'Avv. Pierini (per la ER) onde comunicare che il dott.
(professionista incaricato di procedere a determinate verifiche) aveva Per_2
“...completato le verifiche contabili relative alla società promittente venditrice e che vi sarebbero le condizioni per procedere con l'atto di cessione d'azienda”, comunicando quindi la disponibilità del Notaio ( a ricevere le parti Persona_3
in data 6 dicembre;
→ a tale comunicazione avevano risposto sia il predetto l'Avv. Pierini, in data
1.12.2022, facendo presente che “... i nostri clienti si attiveranno per fissare la data di stipula con il Notaio dopo aver vagliato le disponibilità di tutti gli Per_1
interessati. Le comunico inoltre che la data da Lei indicata non può essere confermata per precedenti impegni presi anche dall'Avvocato Pierini che insieme
a me sottoscrive la presente, pertanto provvederemo a disdire detto appuntamento con il Notaio e a farci dare nuova data (presumibilmente tra il 12 e il 15.12.2022) che sarà ns cura comunicare”, chiedendo nel contempo la decurtazione del prezzo
9 in conseguenza di danni che si sarebbero verificati nel luglio del 2022 (e di cui non
è dato conoscere alcunché nella presente causa);
→ a tale risposta aveva replicato l'Avv. Carnemolla, parimenti in data 1.12.2022, facendo presente che “...la richiesta di decurtazione del prezzo di cessione è assolutamente priva di fondamento, ingiustificata ed illegittima, anche perché non
è mai stata notificata, tantomeno nei modi previsti dal nostro ordinamento giuridico, alcuna intenzione di rogitare da parte della Vs. assistita (tale non può intendersi la Sua del 22.7 c.a.). Per cui, onde evitare ulteriore inasprimento dei rapporti già tesi tra le parti, ed il rischio di far saltare l'accordo - atteso che la mia assistita è irremovibile in merito - limiterei l'oggetto dell'incontro a definire unicamente modi e tempi di pagamento del prezzo, già definito”;
→ il 5.12.2022, l'Avv. Pierini aveva risposto che non era condivisibile quanto indicato da controparte in ordine alle caratteristiche della contestazione del luglio
2022, riferendo poi: “Comunque condivido la necessità di un incontro collegiale solo tra noi professionisti ( legali e commercialisti) al fine di verificare, concordare e dirimere ogni eventuale problematica prima della formalizzazione di detta cessione di azienda. Per tanto provo ad indicare alcune date in cui posso ospitare presso il mio Studio detto incontro: Lunedi 12 Dicembre- la mattina dal e
10 alle 12; pomeriggio dalle 16 alle 18 ; Martedì 13 Dicembre la mattina dalle 10 alle 12; Mercoledì 14.Dicembre la mattina dalle 11 alle 13- pomeriggio dalle 16.
Alle 18”;
→ l'Avv. Carnemolla, con replica del 6.12.2022, aveva quindi evidenziato – tra l'altro
– che “Ciò che sorprende, invece,è che è stata disdettata per la seconda volta la data di stipula del rogito, dapprima fissata per il 6 c.m. da su Parte_2
sollecitazione della società Sua assistita, e poi, di seguito, anche la seconda data del 13c.m., fissata direttamente dalla società promissaria acquirente e comunicata dalla Studio notarile al mio cliente. Il descritto atteggiamento non è di certo indice di prontezza né di intenzione a stipulare con sollecitudine il rogito relativo alla cessione d'azienda, come al contrario è stato in passato, quando i soci amministratori diS pregavano il mio cliente di Parte_3 stipulare in gran fretta l'atto preliminare di cessione e di affitto d'azienda, poiché da lì a breve sarebbero rimasti sguarniti di laboratorio e cucina. All'atto di stipula del preliminare, tutta la documentazione che, in seguito è stata richiesta e tempestivamente fornita dalla era stata ritenuta superflua dalla società CP_1
promissaria acquirente, la quale aveva ritenuto sufficiente la generica garanzia da parte dell'A.U. che tutte le poste negative registrate dalla società promittente
10 venditrice sarebbero state saldate. In detta occasione, la promissaria acquirente, a tutela dell'adempimento della garanzia offerta dalla promittente venditrice, si riservava di eseguire il pagamento della parte di prezzo, pari ad € 60.000,00, entro un anno dalla compravendita”, comunicando quindi la data del 12.12.2022 quale ulteriore appuntamento per la stipula del contratto;
→ il 7.12.2022, l'Avv. Pierini aveva risposto evidenziando, tra l'altro, che al Notaio rogante non risultava fissato alcun incontro per la data del 6.12.2022, e che comunque, over ritenuto opportuno “...un incontro collegiale anziché solo tra noi professionisti non posso che riferirle che sarà presente anche il mio cliente ed il
Rag. , confermando appuntamento per il 10.12.2022 presso il mio Per_2
Studio”;
→ il 9.12.2022, l'Avv. Carnemolla aveva comunicato, al netto di ogni incomprensione tra le parti, che l'interesse di era di giungere alla stipula del CP_1
definitivo, chiedendo di trovarsi quindi lunedì 12 dicembre, alle 16.00;
→ il 12.12.2022, l'Avv. Pierini aveva evidenziato la propria impossibilità ad incontrarsi nel pomeriggio, indicando quindi la data del 16 o del 17 dicembre;
→ il 13.12.2022, l'Avv. Carnemolla aveva confermato la data del 14 per incontrarsi.
Non consta, poi, cosa esattamente sia avvenuto nel corso di tale incontro e, a monte, neppure se tale incontro sia mai avvenuto, o se sia stato posticipato e, in definitiva, se poi sia comunque mai avvenuto un incontro del genere.
Ciò che rileva è che l'ulteriore documentazione disponibile attesta che:
→ il 18.1.2023, la ebbe ad effettuare un versamento di € 6.100,00 a titolo Parte_1 di “affitto d'azienda”;
→ in data 7.2.2023, in persona dell'amministratore aveva comunicato Controparte_1 alla “...nella mia qualità di Amministratore Unico della Parte_1 CP_1
faccio riferimento al contratto preliminare di cessione d'azienda stipulato il
30.12.2021, con scadenza31.12.2022, e nel ricordare che il contratto di affitto di azienda è scaduto in pari data, chiedo cortesemente di conoscere quali sono le Vs. determinazioni in merito. Nell'attesa di Vs. cortese comunicazione, Vi invito gentilmente a voler eseguire il pagamento (già scaduto) giusta fattura di cortesia che si allega in copia, in favore della società CP_3 Controparte_5
IBAN:[...] BANCA MPS, alla quale il detto credito è stato ceduto ai sensi e per gli effetti dell'artt. art. 1260 e ss. c.c.”; Pa
→ in data 14.2.2023, aveva chiesto alla di “...conoscere se CP_1 Parte_1
ancora interessati alla compravendita dell'azienda e se avete provveduto al pagamento della mensilità di febbraio direttamente in favore della società
11 locatrice. Per chiarezza, si rappresenta che l'inerzia di codesta società ed i mancati tempestivi pagamenti mensili dell'affitto hanno recato e recano grave danno alla società che rappresento”;
→ in data 17.2.2023, aveva lamentato il mancato pagamento richiesto;
CP_1
→ il 20.2.2023, l'Avv. Carnemolla aveva comunicato alla (e per Parte_1 conoscenza all'Avv. Pierini) che “Con riferimento al contratto di affitto di azienda stipulato il 30.12.2021 tra la società mia assistita e codesta società si evidenza come lo stesso abbia perso efficacia in data 31.12.2022, per decorrenza del termine, per cui l'azienda avrebbe dovuto essere consegnata senza alcun indugio già all'indomani. Tuttavia, stante i buoni rapporti intercorsi e le intese pregresse, il mio assistito ha tollerato sia i pagamenti tardivi dei canoni mensili nel corso dell'anno che la mancata restituzione dell'azienda alla scadenza. La mancata retrocessione aziendale, però, ed il mancato pagamento dell'indennità relativa all'occupazione per il corrente mese, stanno causando grave nocumento alla società affittante, per cui si rende necessario che provvediate, innanzitutto, con urgenza ad eseguire il versamento di quanto dovuto per detta mensilità in favore della Società alle coordinate bancarie già Controparte_6
indicate, come da cessione del credito notificata e contestualmente comunicata ed accettata dalla società cessionaria. Al riguardo, si ricorda che la cessione del credito v'è stata notificata a mezzo pec in data 7 c.m. e contestualmente comunicata altresì all'Avv. Nunziata Carbè, cui la presente per opportuna conoscenza è pure indirizzata. Premesso quanto sopra, Vi invito e diffido a provvedere immediatamente al pagamento della somma di € 6.100,00 in favore della società cessionaria e ad indicare entro il termine di giorni 3 dalla presente il giorno di riconsegna dell'azienda. Resta inteso che, rimanendo la presente senza positivo riscontro nel termine indicato mi riterrò libero di dare sfogo al mandato già conferito per tutelare interessi e diritti della società mia assistita, con ogni riserva in punto di risarcimento danni”;
→ in data 24.2.2023, l'Avv. Pierini aveva inviato due comunicazioni a CP_1 ed all'Avv. Carnemolla:
o una contenente l'indicazione che alla ER “...non è stato possibile addivenire all'acquisto/cessione dell' ” in questione, nel termine Pt_5 previsto, per “esclusiva negligenza ed inadempienza” di con Controparte_1
conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare di cessione e richiesta di restituzione del doppio della caparra;
12 o l'altra, in cui era indicato che la cessione del credito alla società CP_3
non era mai avvenuta e che non poteva effettuare una sub- Controparte_1 locazione, e, in particolare, che il contratto di affitto d'azienda era
“attualmente in essere stante la proroga di fatto tra le parti” ma che il canone non poteva essere pagato in quanto oggetto di accantonamento in conseguenza del pignoramento presso terzi eseguito dalla ditta
[...]
CP_7
3.1.2.2.2) Il contenuto dei contatti intercorsi tra le parti non consente di individuare un incontro di volontà tra le parti stesse avente l'effetto di determinare, sia pure implicitamente, una proroga di fatto del contratto di affitto oggetto di causa.
Come emerge dai contatti in questione, l'attenzione delle parti è stata strettamente improntata alla gestione dei rapporti tra le parti al fine di addivenire alla stipula del contratto definitivo di cessione d'azienda, in cui la sorta del contratto d'affitto non risulta sostanzialmente essere stata presa in considerazione in quanto assorbita nella dinamica del primo.
In nessun frangente risulta che le parti abbiano inteso attribuire al contratto di affitto d'azienda una valenza a sé stante, tale da poterne comportare una perdurante validità anche in ipotesi di mancata stipulazione del contratto definitivo di cessione d'azienda.
In questo senso appare dunque pienamente plausibile l'assunto dell'Avv.
Carnemolla, espresso nella sopra ricordata missiva del 20.2.2023, secondo cui la permanenza della nella disponibilità dell'azienda era avvenuta per mera Parte_1 tolleranza di nell'attesa che la stessa prendesse posizione – Controparte_1 Parte_1
definitivamente – in ordine alla stipula o meno del contratto di cessione, e senza dunque che ciò potesse in alcun modo implicare che le parti avevano inteso tacitamente prorogare il contratto.
Va del resto evidenziato come, nel contratto d'affitto oggetto di causa, sia espressamente previsto che:
a) “Il presente contratto di affitto ha la durata di anni uno (1), con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e con scadenza il 31 dicembre 2022” (così l'art. 3);
b) “Al termine dell'affitto l'azienda dovrà essere restituito alla società affittante libero da qualsiasi debito, salvo diversi, necessari accordi” (così l'art. 7).
Risulta dunque come non sia stato previsto alcun accordo in ordine alla proroga tacita del contratto, essendo invece stato pattuito un termine finale di scadenza, temporalmente determinato, con conseguente obbligo di restituzione dell'azienda a tale momento.
13 3.1.2.2.3) Richiamando qui quanto già esposto al pregresso paragrafo 3.1.2.2, deve quindi evidenziarsi come la complessiva architettura degli accordi intercorsi tra le parti, come riconosciuta dalla stessa odierna appellante, non sia mai stata caratterizzata dalla possibilità di una proroga tacita del contratto e/o di una protrazione del rapporto d'affitto a prescindere dalla stipula del contratto definitivo di cessione.
In un siffatto contesto, attribuire alla condotta delle parti, come sopra delineata, la valenza di un incontro di volontà atto a determinare la proroga del contratto in questione appare effettivamente porsi al di fuori del perimetro ricostruttivo di tale volontà, come emergente dal contratto e dalla condotta delle parti stesse.
Il fatto che abbia chiesto il pagamento “dell'affitto” anche nel Controparte_1
periodo successivo al 31.12.2022 appare porsi come naturale esito del fatto che la non aveva provveduto alla restituzione dell'azienda, non potendo ciò influire Parte_1
sul rilievo che, comunque, la stessa aveva contestualmente richiesto quali Controparte_1
fossero le intenzioni della in ordine alla stipula del contratto definitivo di Parte_1
cessione e dunque ponendo in tale ottica la ragione del proprio comportamento, non certo al fine di ritenere che il contratto di affitto si fosse prorogato.
Non consta, del resto, nella stessa prospettiva dell'odierna appellante quale sia la ragione per cui le parti avrebbero tacitamente consentito la proroga del contratto di affitto
(dato che le parti stesse avevano voluto tale contratto solo al fine di stipulare il definitivo, poi non stipulato ed anzi dichiarato risolto dalla stessa . Neppure risulta quali Parte_1
caratteristiche giuridiche avrebbe avuto il contratto prorogato, ad es., in punto di durata.
3.1.3) Il motivo di gravame in analisi deve quindi essere respinto, con conferma della sentenza impugnata, previa integrazione della motivazione nei termini sopra esposti.
3.2) Il secondo motivo di appello concerne il passaggio argomentativo della sentenza impugnata in cui è stato esposto che “non solo non può ritenersi il contratto di affitto implicitamente rinnovato, ma può dedursi un comportamento scorretto della resistente che non pronunciandosi sulle proprie intenzioni, continua a mantenere la controparte in uno stato di incertezza fino alla comunicazione pec del 24.02.2023 della risoluzione contrattuale per inadempimento del preliminare con contestuale richiesta di restituzione della caparra per euro 80.000,00”.
3.2.1) L'appellante ha dedotto sul punto che, in forza del rilievo predetto, il giudice di prime cure aveva finito per attribuire alla la responsabilità dello sfratto subito Parte_1 da mentre, invece, “Diversamente dalla fantasiosa ricostruzione che fa il Controparte_1
Tribunale in primo grado, è evidente come le perplessità dell'odierna appellante di dare seguito al preliminare di cessione d'azienda venivano ampiamente motivate per i
14 numerosi pignoramenti presso terzo che la stessa affittuaria si era vista notificare fin da febbraio 2023”.
A prescindere da ciò, peraltro, e dal carattere velleitario del tentativo di
[...]
di cedere a il credito per gli affitti, il giudice di prime cure aveva CP_1 CP_3
omesso di considerare che il giudizio in oggetto non aveva a riferimento il preliminare di cessione dell'azienda, non potendo quindi statuire sul punto e violando quindi l'art. 112
c.p.c.
3.2.2) Il motivo, così come formulato, è prima ancora che infondato, inammissibile.
3.2.2.1) Va infatti anzitutto evidenziato come il rilievo oggetto di censura non risulti essersi riverberato in statuizioni di sorta, di talché non è dato in alcun modo riscontrare la violazione dell'art. 112 c.p.c.
3.2.2.2) In secondo luogo, proprio le allegazioni dell'appellante risultano invece introdurre in questo giudizio valutazioni circa la fondatezza o meno delle ritrosie manifestate dalla in ordine alla stipula del preliminare, che non possono invece Parte_1
essere prese in considerazione se non ai limitati fini (sopra già indicati) di decidere se, in concomitanza con la mancata stipula del contratto definitivo di cessione, siano ravvisabili elementi in grado di attestare una volontà tacita delle parti di prorogare il contratto di affitto d'azienda in essere (quesito a cui, come visto, è stata data risposta negativa).
Tantomeno costituiscono oggetto del presente giudizio i profili correlati ad eventuali responsabilità della per lo sfratto subito da su cui Parte_1 Controparte_1
dunque non è analogamente dato prendere posizione, una volta parimenti constatata l'assenza di statuizioni di sorta.
3.3) Con il terzo ed ultimo motivo di appello, infine, la ha contestato la Parte_1
decisione del Tribunale di Siena di condannare la predetta odierna appellante al pagamento di € 10.000,00 ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
3.3.1) Richiamato qui il testo della motivazione addotta sul punto dal predetto
Tribunale (già integralmente trascritto, per la sua brevità, al pregresso paragrafo 1.3), si ricorda unicamente come tale decisione sia stata fondata sui rilievi per cui la Parte_1
aveva:
• tramite una molteplicità di rinvii, “scongiurato la possibilità di acquistare
l'azienda entro il termine previsto (31.12.22)”,
• omesso di riconsegnare l'azienda alla scadenza del contratto di affitto (31.12.22), continuando ad esercitare l'attività aziendale fino al 27.10.23, giorno in cui vi è stata l'esecuzione forzata dell'ordinanza di sfratto dei locali;
15 • comunicato la risoluzione del preliminare di vendita per inadempimento, richiedendo il doppio della caparra;
• comunicato la risoluzione anche del contratto di affitto di azienda per l'impossibilità di esercitare l'attività dopo lo sfratto.
Il giudice di prime aveva quindi concluso che “Pertanto parte resistente verrà condannata al pagamento di euro 10.000,00, in favore di parte ricorrente, ex art.96 III co cpc”
3.3.2) A sostegno del motivo di gravame in questione è stato dedotto che:
o già i motivi di appello esposti comportavano l'infondatezza degli assunti del
Tribunale di Siena;
o non vi erano comunque prove che la avesse provocato la mancata Parte_1
stipula del contratto definitivo di cessione;
o il perdurante esercizio dell'attività aziendale era avvenuto con il consenso della controparte;
o i canoni erano stati pagati e, da un determinato momento, accantonati per effetto delle azioni esecutive promosse da terzi;
o nessuno degli elementi indicati dal Tribunale poteva assurgere a presupposto applicativo dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. che richiedeva comunque la sussistenza di comportamenti abusivi e/o temerari, caratterizzati dall'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa grave;
o “L'impugnata sentenza è sul punto carente e assolutamente infondata in quanto non contiene alcun tipo di accertamento sulla presunta colpa grave e mancanza di diligenza della odierna appellante”.
3.3.3) Il motivo è fondato.
3.3.3.1) Va premesso che, seppur l'art. 96, 3° comma, c.p.c. non contiene riferimenti all'elemento soggettivo da ravvisare in capo alla parte da condannare alla somma equitativamente determinata prevista da tale norma, nondimeno la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede
o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale
l'iniziativa processuale s'inscrive” (così, da ultimo, Cass. 36591 del 30.12.2023), con la
16 precisazione che “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (così Cass.
19948 del 12.7.2023).
Dunque, nelle coordinate interpretative delineate dalla Suprema Corte, ai fini applicativi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. occorre l'individuazione di finalità abusive, strumentali e/o comunque avulse dalle ordinarie finalità processuali, che non possono essere estrapolate dalla mera sconfitta processuale e che richiedono la dimostrazione del dolo e/o della colpa grave nell'aver agito o resistito in giudizio.
3.3.3.2) In quest'ottica va osservato come si presenti condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui non risulta esposta alcun rilievo, da parte del giudice di prime cure, in ordine alla ravvisabilità di mala fede o alla colpa grave in capo alla Parte_1 nell'aver resistito alla domanda di Controparte_1
Nell'impostazione argomentativa del Tribunale di Siena, infatti, risultano esposte unicamente determinate circostanze di fatto da cui sembrerebbe implicitamente essere stata desunta la sussistenza dell'elemento soggettivo predetto.
A prescindere dall'assenza di congrui elementi esplicativi di tale nesso, va osservato come le circostanze valorizzate non possano assurgere alla valenza attribuitale dal giudice di prime cure.
Così, come detto, non è anzitutto possibile valorizzare la dinamica dei rapporti tra le parti concernenti la vicenda relativa alla mancata stipula del contratto definitivo di cessione, rilevando e ribadendo come tale aspetto sia estraneo alla presente causa e precisando che, sulla scorta dei dati disponibili ed ai limitati fini di decidere sull'applicazione nella presente causa dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., non risulta ravvisabile una condotta strumentale della nel non procedere alla stipula del preliminare. Parte_1
Dal contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti, tramite i rispettivi legali, emerge infatti la presenza di contrasti tra le parti stesse in ordine, ad es., al prezzo di vendita in correlazione con la rivendicazione della del diritto ad ottenere il Parte_1 risarcimento di danni subiti nell'estate 2022 (su cui, come già detto, nulla è dato sapere), e che, di per sé, non consente di attribuire alla una condotta abusivamente Parte_1
dilatoria nel non procedere alla stipula del definitivo più volte ricordato.
17 Quanto poi agli ulteriori rilievi, si osserva come l'infondatezza degli assunti difensivi dell'appellante (in ordine alla dedotta ravvisabilità di una proroga di fatto del contratto) non comporti di per sé la possibilità di individuare elementi di dolo o colpa grave, non potendosi peraltro neppure ravvisare intenti lucrativi nella perdurante detenzione dell'azienda, dal momento che la ha (pacificamente) pagato l'affitto, Parte_1 salvo poi doverne procedere all'accantonamento in conseguenza delle procedure esecutive instaurate da terzi (e quindi, indubbiamente, non per propria scelta personale).
3.3.3.3) Il motivo deve quindi trovare accoglimento e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, con revoca della condanna inflitta a carico della ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. Parte_1
4) La regolazione delle spese di lite deve avvenire in applicazione del principio della soccombenza, avendo riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n.
14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass. 2274/2017; 11423/2016), con riferimento al quale non esplica particolare rilievo che il gravame abbia trovato accoglimento con riferimento alla condanna ex art. 96 c.p.c., dovendosi comunque individuare la parte soccombente nell'odierna appellante.
4.1) Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono dunque essere poste a carico della parte appellante vengono liquidate come in dispositivo:
- confermandosi, quanto al giudizio di primo grado, la liquidazione ivi contenuta, non essendo peraltro state avanzate contestazioni specifiche in ordine alla quantificazione delle spese ivi operata;
- determinando le spese di lite del presente grado di giudizio sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni) con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 952/2023 Parte_1
del Tribunale di Siena, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così statuisce:
1) revoca la condanna resa ex art. 96, 3° comma, c.p.c. a carico di
[...]
Parte_1
18 2) conferma per il residuo l'impugnata sentenza, anche in punto di regolazione delle spese;
3) condanna parte appellante a Parte_1
rifondere a parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in CP_1 complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2308/2023
promossa da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Siena Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Paolo Pierini, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
sig. , elettivamente domiciliata in Siena presso lo studio dell'Avv. Nicolò Parte_2
Carnemolla, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 952/2023 del Tribunale di Siena
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: come in atto d'appello e quindi “...affinché disattesa e respinta ogni contraria e diversa eccezione, difesa, domanda, anche riconvenzionale, istanza, anche istruttoria, Voglia – previa emissione di Ordinanza non impugnabile con la quale sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n 952/2023 ricorrendo tutti i presupposti di legge – riformare integralmente la suddetta sentenza in accoglimento dei motivi di appello in premessa esposti e documentati. Con vittoria di spese compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: come da comparsa di costituzione e quindi “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto avverso la sentenza n. 952 del 2023 del Tribunale di Siena. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 23.11.2023, la soc. Parte_1
(di seguito: ha proposto appello avverso la sentenza n.
[...] Parte_1
952/2023 del Tribunale di Siena, con la quale era state accolte le domande avanzate in via principale da nei confronti della predetta volte ad ottenere la Controparte_1 Parte_1
declaratoria di intervenuta inefficacia del contratto di affitto di azienda intercorso tra le parti il 30.12.2021 (per scadenza del termine), con condanna della alla Parte_1 restituzione dell'azienda in questione.
1.1) aveva instaurato il giudizio in primo grado adducendo che: Controparte_1
• con il predetto contratto aveva affittato alla l'azienda avente ad oggetto Parte_1
la produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti e bevande, ubicata nel Comune di Siena, Viale Camillo Benso di Cavour n. 136;
• la durata del contratto era stabilita in un anno, con decorrenza dall'1.1.2022 e scadenza al 31.12.2022, al canone mensile di € 5.000,00 da pagarsi entro il giorno
5 di ogni mese, con previsione dell'obbligo di restituzione dell'azienda al momento della scadenza del termine;
• contestualmente alla stipula del predetto contratto di affitto, le parti avevano stipulato un contratto preliminare di cessione dell'azienda in questione, con
2 termine per la stipula del definitivo indicata al 31.12.2022 (e, cioè, in concomitanza con la scadenza del contratto di affitto);
• tale termine era inutilmente decorso, mentre poi, dopo la richiesta di Controparte_1
di conoscere le intenzioni della controparte, la ER aveva inviato un pagamento di € 6.100,00 che era stato trattenuto a titolo di indennità per la mancata restituzione dell'azienda;
• essendosi rivelati infruttuosi gli ulteriori contatti tra le parti, aveva Controparte_1 inviato una diffida alla restituzione dell'azienda ed al pagamento dell'indennità di occupazione;
• la in replica, aveva inviato due missive, in cui rispettivamente aveva Parte_1
comunicato, da un lato, la risoluzione del contratto preliminare di cessione d'azienda per asserito inadempimento della promittente venditrice, e, dall'altro, il rifiuto alla retrocessione aziendale per asserita intervenuta “proroga di fatto tra le parti”;
• non era invece mai intervenuto alcun accordo al fine di prorogare l'efficacia del contratto, neppure in via di fatto;
• nella denegata ipotesi in cui si fosse inteso ravvisare una rinnovazione tacita del contratto, senza fissazione di termini, era intenzione di tornare nella Controparte_1
disponibilità della propria azienda, con necessità di indicazione di un termine per il rilascio, ex art. 1616 c.c.
1.1.1) aveva quindi chiesto nel merito: “- in via principale, nel Controparte_1 merito: accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto di affitto di azienda stipulato tra la e la CP_1 Controparte_2
il 30.12.2021, rep. N. 39282 raccolta 24390 autenticato nelle firme dal Notaio
[...] Per_1
di Siena, registrato a Siena il 5.1.2022 n. 42 Serie 1T per intervenuta scadenza naturale del termine di durata al 31.12.2022 e per l'effetto condannare la
[...]
: i) alla restituzione Controparte_2 dell'azienda in favore della ii) al pagamento della somma di € 5.000,00 CP_1 oltre iva mensili dal febbraio 2023, oltre interessi legali fino all'effettiva retrocessione aziendale, ai sensi dell'art. 1591 c.c.; - in subordine, nel merito, accertata l'intervenuta rinnovazione del contratto di affitto d'azienda stipulato tra la e la CP_1
il 30.12.2021, Controparte_2
rep. N. 39282 raccolta 24390 autenticato nelle firme dal Notaio di Siena, registrato Per_1
a Siena il 5.1.2022 n. 42 Serie 1T, e dichiarata dunque la riconduzione ad affitto senza determinazione di tempo ex art. 1616 c.c., stabilire il termine di preavviso ritenuto congruo entro il quale la potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto di CP_1
3 affitto d'azienda. Con vittoria di spese e compensi legali e contestuale condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della ricorrente di una somma equitativamente determinata”.
1.2) La aveva contestato le allegazioni e le domande di parte ricorrente, Parte_1
in particolare esponendo che:
o il contratto preliminare di cessione d'azienda non aveva avuto seguito esclusivamente a causa dell'inadempimento di Controparte_1
o il termine per la stipula del contratto definitivo di cessione era stato individuato nella medesima data di cessazione del contratto d'affitto, dal momento che non aveva evidentemente alcun senso la protrazione del contratto d'affitto una volta trasferita la titolarità dell'azienda in capo alla Parte_1
o l'inadempimento del contratto preliminare di cessione, da parte di e Controparte_1 la conseguente risoluzione dello stesso, avevano “di fatto stabilito una prosecuzione oltre il termine indicato del contratto d'affitto, determinandone di conseguenza la proroga: quest'ultima accettata e condivisa dalla stessa CP_1
”;
[...]
o la aveva in effetti continuato a pagare l'affitto e la stessa Parte_1 Controparte_1 aveva chiesto la corresponsione di importi a titolo di “affitto”;
o la aveva altresì dovuto procedere all'accantonamento di somme Parte_1 nell'ambito di procedure esecutive presso terzi, instaurate da creditori di
[...]
nei confronti della stessa CP_1 Parte_1
o inoltre, il contratto di locazione concernente gli immobili ove era esercitata l'attività era stato stipulato dalla proprietaria ( CP_3 Controparte_4
direttamente con il sig. , sì che il contratto di locazione stesso non Parte_2
avrebbe potuto essere ricompreso nell'affitto di azienda stipulato da Controparte_1
e, tantomeno, quest'ultima aveva diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile in questione, non disponendo di alcun diritto sullo stesso;
o infine, il termine per la restituzione dell'immobile concesso in affitto, ma senza indicazione di termini di durata, non poteva essere stabilito direttamente dal giudice, dovendo invece essere indicato dalla parte.
1.2.1) La resistente aveva quindi chiesto: “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis a). Preliminarmente dichiarare la NULLITA' del Ricorso introduttivo per indeterminatezza e/o contraddittorietà del Petitum b) sempre Preliminarmente voglia dichiarare l'INAMMISSIBILITA' di detto Ricorso per carenza di legittimazione attiva da parte della , in quanto non titolare del rapporto di Locazione (intestato a CP_1 [...]
) inerente ai fondi oggetto del Contratto di Affitto di Azienda c) Nella denegata Parte_2
4 ipotesi che le eccezioni sopra formulate non trovino accoglimento, voglia comunque respingere la domanda del ricorrente circa l'avvenuta Risoluzione di detto Contratto di
Affitto di Azienda alla data del 31.12.2022 e conseguentemente dichiarare l'avvenuta prosecuzione dello stesso dal 01.01.2023. d) Nella denegata ipotesi che le domande sopra formulate non trovino accoglimento si chiede dichiararsi l'INAMMISSIBILITA' della domanda proposta da parte Ricorrente relativamente alla reimmissione in possesso dei fondi sita in Siena, Viale. Cavour n. 136 , in quanto non titolare di alcun requisito
(conduzione, sub conduzione o altro) a tal riguardo. e) Voglia, altresì, dichiarare inammissibile la domanda posta a codesto Giudicante per la determinazione di un
“congruo termine” in ordine alla risoluzione di detto Contratto, essendo questa facoltà
e/o competenza esclusiva delle parti. f) Nella denegata ipotesi che invece codesta
Giustizia ritenga di statuire sul punto di cui al cap. e), voglia comunque concedere il termine massimo di mesi sei (6) prevista nella richiamata normativa locatizia. g)
Nell'ulteriore denegata ipotesi che invece codesta Giustizia volesse dichiarare interrotto
e/o risolto detto Contratto di Affitto di Azienda dichiarare comunque assolto
l'adempimento di parte convenuta in ottemperanza a quanto statuito e/o previsto nel
Contrato di Affitto di Azienda stipulato in data 30.12.2021, disponendo che saranno dovuti alla gli eventuali importi che verranno a residuare alla definizione delle CP_1
procedure di Pignoramento presso Terzi in corso e di quelle che nelle more dovessero essere proposte. h) Voglia anche nel caso di prosecuzione del Contratto di affitto di
Azienda dichiarare dovuti alla gli eventuali importi che residueranno a seguito CP_1
della definizione delle procedure di Pignoramento presso Terzi in corso e di quelle procedura che nelle more dovessero essere intraprese i) Ai sensi e per gli effetti ex art 96 cpc dichiarare la responsabilità della condannandola al pagamento della CP_1 somma che sarà ritenuta di Giustizia”.
1.3) Il Tribunale di Siena, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
− erano infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla Parte_1
− la aveva tenuto un comportamento dilatorio, senza comunicare le Parte_1
proprie intenzioni in ordine alla stipula del definitivo e senza riconsegnare l'azienda alla scadenza del contratto;
− erano dunque fondate le domande della ricorrente, rilevando che “il contratto di affitto di azienda è scaduto il 31.12.22 e, per l'effetto, l'azienda andrà riconsegnata a parte ricorrente, saranno dovuti alla gli eventuali CP_1
importi che verranno a residuare alla definizione delle procedure di Pignoramento presso Terzi in corso e di quelle che nelle more dovessero essere proposte”;
5 − “In buona sostanza, la resistente ha con molteplici rinvii scongiurato la possibilità di acquistare l'azienda entro il termine previsto (31.12.22), non ha riconsegnato
l'azienda alla naturale scadenza del contratto di affitto (31.12.22), ha continuato nell'attività aziendale fino al 27.10.23 , giorno in cui vi è stata l'esecuzione forzata dell'ordinanza di sfratto dei locali, ha comunicato (il 24.2.23) la risoluzione del preliminare di vendita per inadempimento, richiedendo il doppio della caparra ed infine ha comunicato la risoluzione anche del contratto di affitto di azienda per l'impossibilità di esercitare l'attività dopo lo sfratto forzoso.
Pertanto parte resistente verrà condannata al pagamento di euro 10.000,00, in favore di parte ricorrente, ex art.96 III co cpc”.
1.3.1) Il predetto Tribunale aveva quindi reso la seguente statuizione: “Accoglie la domanda Dichiara che il contratto di affitto di azienda è scaduto il 31.12.22 Condanna parte resistente Controparte_2
Cont
- Alla restituzione dell'azienda in favore della in persona del
[...] CP_1
l.r.p.t. - Al pagamento di euro 10.000,00 in favore di parte ricorrente, ex art. 96 III co cpc
- a rifondere le spese processuali di parte ricorrente, che liquida in euro 8.433,00 per compenso, oltre il CU relativo allo scaglione di riferimento, oltre RF, CPA ed IVA ai sensi di legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque, come detto, proposto appello la
Parte_1
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “La sentenza è errata laddove ha dichiarato il contratto di affitto di azienda scaduto il 31.12.2022 ed ha omesso di accertare che il contratto si è prorogato per la comune volontà delle parti”, rilevando come una valutazione complessiva del contenuto degli accordi intervenuti tra le parti, oltre che della condotta delle parti stesse, non poteva che indurre a concludere nel senso dell'erroneità della sentenza impugnata “...non avendo accertato che il contratto di affitto di azienda si è prorogato e che la comune volontà delle parti era di far cessare ogni effetto solo con l'acquisto della azienda da parte della odierna appellante”;
2°. “La sentenza è errata laddove imputa alla la Controparte_2
responsabilità dello sfratto e la mancata esecuzione del preliminare di cessione di azienda”, lamentando il totale fraintendimento da parte del giudice di prime cure in ordine ai rapporti intercorsi tra le parti, in cui le perplessità manifestate dalla erano dovute all'insorgenza di procedure esecutive presso terzi Parte_1
instaurate dai creditori di ed in cui l'accantonamento delle somme a Controparte_1
favore di costoro era stato eseguito dalla in quanto espressamente Parte_1
6 obbligata a ciò dai provvedimenti adottati dal GE del Tribunale di Siena;
ciò, peraltro, senza considerare che il giudizio di prime cure non aveva avuto in alcun modo ad oggetto il contratto preliminare di cessione dell'azienda, sì che ogni valutazione sul punto doveva ritenersi estranea all'oggetto del processo e dunque resa in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
3°. “La sentenza è errata per omessa e/o contraddittoria motivazione laddove ha ritenuto il comportamento della qualificabile Controparte_2 ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c. l'ha condannata al relativo risarcimento”, rilevando come tale condanna fosse stata emessa in assenza di qualunque fondamento e, soprattutto, non fosse stata in alcun modo motivata con riferimento ai presupposti applicativi della norma in questione, con particolare riferimento all'elemento soggettivo richiesto a tal fine.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha eccepito preliminarmente la Controparte_1
nullità della procura alle liti e la conseguente inammissibilità del gravame e, comunque, ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha quindi chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti solo parzialmente fondato e debba pertanto essere accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente deve tuttavia prendersi in esame l'eccezione di nullità della procura rilasciata alla difesa dell'appellante, sollevata da parte appellata, onde rilevarne l'infondatezza.
L'appellata ha sollevato l'eccezione in oggetto adducendo che “...né la sottoscrizione della procura (illeggibile), né il contenuto della stessa e/o dell'atto al quale essa accede, permette di desumere l'identità del conferente” ed argomentando quindi nel senso della nullità della procura in questione.
La questione è infatti superata dalla constatazione per cui la procura conferita per il primo grado di giudizio dalla al proprio difensore (e mai contestata dall'odierna Parte_1 appellata) era stata rilasciata per “ogni fase e grado di giudizio”, sì ché, comunque – non constando che tale procura sia mai stata revocata – ogni questione concernente la validità della procura rilasciata (unicamente) per l'appello risulta assorbita dal rilievo che precede.
3.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure di ritenere che il contratto di affitto d'azienda intercorso tra le parti fosse venuto a scadenza alla data del 31.12.2022.
7 3.1.1) In particolare, la ha esposto come vi fossero elementi da cui Parte_1
desumere che tale contratto si era invece prorogato, dopo tale scadenza, sino al momento in cui era stato eseguito lo sfratto, evidenziando che:
− la complessiva volontà delle parti, come palesata nel contesto del contratto d'affitto d'azienda e nel contratto preliminare di cessione d'azienda, stipulati contestualmente e contemplanti la data del 31.12.2022 quale termine finale (della durata dell'affitto e quale ultimo momento in cui stipulare il contratto definitivo di cessione), era quella di addivenire a tale cessione, consentendo medio tempore alla di gestire l'azienda; Parte_1
− peraltro, pur avendo costituito il complesso aziendale, non lo aveva Controparte_1 mai gestito, dal momento che in data 11.12.2021 aveva comunicato l'inizio dell'attività ed in data 31.12.2021 aveva poi affittato l'azienda stessa alla
Parte_1
− l'azienda, al momento dell'affitto, non aveva personale dipendente, non avendo mai concretamente operato;
− pur dopo il 31.12.2022, aveva reclamato il pagamento dei canoni di Controparte_1
affitto e si era dunque comportata in modo opposto rispetto ad una pretesa volontà di interrompere tale rapporto.
3.1.2) Il motivo è infondato.
3.1.2.1) Anzitutto va osservato come si presentino del tutto nuove, in quanto mai dedotte in prime, le allegazioni dell'appellante in ordine al fatto che l'azienda oggetto di affitto, pur costituita da non fosse mai stata operativa e fosse priva di Controparte_1
personale, per tale motivo, al momento della stipulazione del contratto.
Trattandosi di allegazioni in punto di fatto, e non di mere difese volte a contrastare la fondatezza della domanda di controparte, tali rilievi non appaiono suscettibili di essere presi in considerazione, ad alcun fine.
3.1.2.2) Va poi rilevato come proprio l'odierna appellante abbia impostato la propria difesa allegando l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto preliminare di cessione d'azienda ed il contratto d'affitto d'azienda, assegnando quindi a quest'ultimo una sorta di funzione ancillare rispetto alla conclusione del contratto definitivo correlato al primo.
Sul punto, l'appellante ha in effetti espressamente dedotto che “...Ogni valutazione sul punto non può prescindere dall'accertamento della reale volontà delle parti che si evince dal contratto di affitto d'azienda e dal coevo preliminare di cessione di azienda.
Tra i due contratti è innegabile il collegamento negoziale voluto dalle parti, sia per
l'identità dell'oggetto (complesso aziendale) che dei soggetti ( e ER CP_1
8 Alimentari Alleanza Snc). È noto come il collegamento negoziale non ha una specifica disciplina normativa e ricorre quando due o più contratti autonomi sono diretti allo stesso fine, nel senso che sono entrambi parti di un rapporto unitario e, quindi, di un'unica operazione finalizzata a soddisfare gli interessi delle parti contraenti, in questo caso coincidenti. La completa lettura dei menzionati contratti evidenzia incontestabile il nesso teleologico, in quanto diretti a raggiungere un risultato economico unitario voluto dalle parti e che nelle chiare intenzioni degli stessi contraenti doveva portare alla cessione dell'azienda alla affittuaria ”. Controparte_2
Dunque, l'intera impostazione ricostruttiva dell'appellante è volta a delineare un quadro negoziale il cui perno era rappresentato dalla stipula del contratto definitivo di cessione d'azienda, il cui termine era stato fissato al 31.12.2022, in concomitanza con la scadenza del termine previsto per il contratto d'affitto d'azienda, la cui protrazione non avrebbe più avuto ragion d'essere una volta stipulato il predetto contratto definitivo.
Al riguardo va quindi rilevato che, se pur le vicende correlate alla mancata stipula del menzionato contratto definitivo di cessione d'azienda non costituiscono oggetto del presente giudizio (tantomeno sotto il profilo dell'individuazione delle eventuali responsabilità correlate a tale mancata stipula), appare nondimeno rilevante constatare in punto di fatto come il contratto in questione non sia in effetti stato stipulato entro la data prevista.
3.1.2.2.1) In quest'ottica occorre quindi evidenziare come la documentazione in atti consenta di evincere che:
→ con e-mail del 30.11.2022, l'Avv. Carnemolla (per ) ebbe a contattare CP_1
– tra gli altri – l'Avv. Pierini (per la ER) onde comunicare che il dott.
(professionista incaricato di procedere a determinate verifiche) aveva Per_2
“...completato le verifiche contabili relative alla società promittente venditrice e che vi sarebbero le condizioni per procedere con l'atto di cessione d'azienda”, comunicando quindi la disponibilità del Notaio ( a ricevere le parti Persona_3
in data 6 dicembre;
→ a tale comunicazione avevano risposto sia il predetto l'Avv. Pierini, in data
1.12.2022, facendo presente che “... i nostri clienti si attiveranno per fissare la data di stipula con il Notaio dopo aver vagliato le disponibilità di tutti gli Per_1
interessati. Le comunico inoltre che la data da Lei indicata non può essere confermata per precedenti impegni presi anche dall'Avvocato Pierini che insieme
a me sottoscrive la presente, pertanto provvederemo a disdire detto appuntamento con il Notaio e a farci dare nuova data (presumibilmente tra il 12 e il 15.12.2022) che sarà ns cura comunicare”, chiedendo nel contempo la decurtazione del prezzo
9 in conseguenza di danni che si sarebbero verificati nel luglio del 2022 (e di cui non
è dato conoscere alcunché nella presente causa);
→ a tale risposta aveva replicato l'Avv. Carnemolla, parimenti in data 1.12.2022, facendo presente che “...la richiesta di decurtazione del prezzo di cessione è assolutamente priva di fondamento, ingiustificata ed illegittima, anche perché non
è mai stata notificata, tantomeno nei modi previsti dal nostro ordinamento giuridico, alcuna intenzione di rogitare da parte della Vs. assistita (tale non può intendersi la Sua del 22.7 c.a.). Per cui, onde evitare ulteriore inasprimento dei rapporti già tesi tra le parti, ed il rischio di far saltare l'accordo - atteso che la mia assistita è irremovibile in merito - limiterei l'oggetto dell'incontro a definire unicamente modi e tempi di pagamento del prezzo, già definito”;
→ il 5.12.2022, l'Avv. Pierini aveva risposto che non era condivisibile quanto indicato da controparte in ordine alle caratteristiche della contestazione del luglio
2022, riferendo poi: “Comunque condivido la necessità di un incontro collegiale solo tra noi professionisti ( legali e commercialisti) al fine di verificare, concordare e dirimere ogni eventuale problematica prima della formalizzazione di detta cessione di azienda. Per tanto provo ad indicare alcune date in cui posso ospitare presso il mio Studio detto incontro: Lunedi 12 Dicembre- la mattina dal e
10 alle 12; pomeriggio dalle 16 alle 18 ; Martedì 13 Dicembre la mattina dalle 10 alle 12; Mercoledì 14.Dicembre la mattina dalle 11 alle 13- pomeriggio dalle 16.
Alle 18”;
→ l'Avv. Carnemolla, con replica del 6.12.2022, aveva quindi evidenziato – tra l'altro
– che “Ciò che sorprende, invece,è che è stata disdettata per la seconda volta la data di stipula del rogito, dapprima fissata per il 6 c.m. da su Parte_2
sollecitazione della società Sua assistita, e poi, di seguito, anche la seconda data del 13c.m., fissata direttamente dalla società promissaria acquirente e comunicata dalla Studio notarile al mio cliente. Il descritto atteggiamento non è di certo indice di prontezza né di intenzione a stipulare con sollecitudine il rogito relativo alla cessione d'azienda, come al contrario è stato in passato, quando i soci amministratori diS pregavano il mio cliente di Parte_3 stipulare in gran fretta l'atto preliminare di cessione e di affitto d'azienda, poiché da lì a breve sarebbero rimasti sguarniti di laboratorio e cucina. All'atto di stipula del preliminare, tutta la documentazione che, in seguito è stata richiesta e tempestivamente fornita dalla era stata ritenuta superflua dalla società CP_1
promissaria acquirente, la quale aveva ritenuto sufficiente la generica garanzia da parte dell'A.U. che tutte le poste negative registrate dalla società promittente
10 venditrice sarebbero state saldate. In detta occasione, la promissaria acquirente, a tutela dell'adempimento della garanzia offerta dalla promittente venditrice, si riservava di eseguire il pagamento della parte di prezzo, pari ad € 60.000,00, entro un anno dalla compravendita”, comunicando quindi la data del 12.12.2022 quale ulteriore appuntamento per la stipula del contratto;
→ il 7.12.2022, l'Avv. Pierini aveva risposto evidenziando, tra l'altro, che al Notaio rogante non risultava fissato alcun incontro per la data del 6.12.2022, e che comunque, over ritenuto opportuno “...un incontro collegiale anziché solo tra noi professionisti non posso che riferirle che sarà presente anche il mio cliente ed il
Rag. , confermando appuntamento per il 10.12.2022 presso il mio Per_2
Studio”;
→ il 9.12.2022, l'Avv. Carnemolla aveva comunicato, al netto di ogni incomprensione tra le parti, che l'interesse di era di giungere alla stipula del CP_1
definitivo, chiedendo di trovarsi quindi lunedì 12 dicembre, alle 16.00;
→ il 12.12.2022, l'Avv. Pierini aveva evidenziato la propria impossibilità ad incontrarsi nel pomeriggio, indicando quindi la data del 16 o del 17 dicembre;
→ il 13.12.2022, l'Avv. Carnemolla aveva confermato la data del 14 per incontrarsi.
Non consta, poi, cosa esattamente sia avvenuto nel corso di tale incontro e, a monte, neppure se tale incontro sia mai avvenuto, o se sia stato posticipato e, in definitiva, se poi sia comunque mai avvenuto un incontro del genere.
Ciò che rileva è che l'ulteriore documentazione disponibile attesta che:
→ il 18.1.2023, la ebbe ad effettuare un versamento di € 6.100,00 a titolo Parte_1 di “affitto d'azienda”;
→ in data 7.2.2023, in persona dell'amministratore aveva comunicato Controparte_1 alla “...nella mia qualità di Amministratore Unico della Parte_1 CP_1
faccio riferimento al contratto preliminare di cessione d'azienda stipulato il
30.12.2021, con scadenza31.12.2022, e nel ricordare che il contratto di affitto di azienda è scaduto in pari data, chiedo cortesemente di conoscere quali sono le Vs. determinazioni in merito. Nell'attesa di Vs. cortese comunicazione, Vi invito gentilmente a voler eseguire il pagamento (già scaduto) giusta fattura di cortesia che si allega in copia, in favore della società CP_3 Controparte_5
IBAN:[...] BANCA MPS, alla quale il detto credito è stato ceduto ai sensi e per gli effetti dell'artt. art. 1260 e ss. c.c.”; Pa
→ in data 14.2.2023, aveva chiesto alla di “...conoscere se CP_1 Parte_1
ancora interessati alla compravendita dell'azienda e se avete provveduto al pagamento della mensilità di febbraio direttamente in favore della società
11 locatrice. Per chiarezza, si rappresenta che l'inerzia di codesta società ed i mancati tempestivi pagamenti mensili dell'affitto hanno recato e recano grave danno alla società che rappresento”;
→ in data 17.2.2023, aveva lamentato il mancato pagamento richiesto;
CP_1
→ il 20.2.2023, l'Avv. Carnemolla aveva comunicato alla (e per Parte_1 conoscenza all'Avv. Pierini) che “Con riferimento al contratto di affitto di azienda stipulato il 30.12.2021 tra la società mia assistita e codesta società si evidenza come lo stesso abbia perso efficacia in data 31.12.2022, per decorrenza del termine, per cui l'azienda avrebbe dovuto essere consegnata senza alcun indugio già all'indomani. Tuttavia, stante i buoni rapporti intercorsi e le intese pregresse, il mio assistito ha tollerato sia i pagamenti tardivi dei canoni mensili nel corso dell'anno che la mancata restituzione dell'azienda alla scadenza. La mancata retrocessione aziendale, però, ed il mancato pagamento dell'indennità relativa all'occupazione per il corrente mese, stanno causando grave nocumento alla società affittante, per cui si rende necessario che provvediate, innanzitutto, con urgenza ad eseguire il versamento di quanto dovuto per detta mensilità in favore della Società alle coordinate bancarie già Controparte_6
indicate, come da cessione del credito notificata e contestualmente comunicata ed accettata dalla società cessionaria. Al riguardo, si ricorda che la cessione del credito v'è stata notificata a mezzo pec in data 7 c.m. e contestualmente comunicata altresì all'Avv. Nunziata Carbè, cui la presente per opportuna conoscenza è pure indirizzata. Premesso quanto sopra, Vi invito e diffido a provvedere immediatamente al pagamento della somma di € 6.100,00 in favore della società cessionaria e ad indicare entro il termine di giorni 3 dalla presente il giorno di riconsegna dell'azienda. Resta inteso che, rimanendo la presente senza positivo riscontro nel termine indicato mi riterrò libero di dare sfogo al mandato già conferito per tutelare interessi e diritti della società mia assistita, con ogni riserva in punto di risarcimento danni”;
→ in data 24.2.2023, l'Avv. Pierini aveva inviato due comunicazioni a CP_1 ed all'Avv. Carnemolla:
o una contenente l'indicazione che alla ER “...non è stato possibile addivenire all'acquisto/cessione dell' ” in questione, nel termine Pt_5 previsto, per “esclusiva negligenza ed inadempienza” di con Controparte_1
conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare di cessione e richiesta di restituzione del doppio della caparra;
12 o l'altra, in cui era indicato che la cessione del credito alla società CP_3
non era mai avvenuta e che non poteva effettuare una sub- Controparte_1 locazione, e, in particolare, che il contratto di affitto d'azienda era
“attualmente in essere stante la proroga di fatto tra le parti” ma che il canone non poteva essere pagato in quanto oggetto di accantonamento in conseguenza del pignoramento presso terzi eseguito dalla ditta
[...]
CP_7
3.1.2.2.2) Il contenuto dei contatti intercorsi tra le parti non consente di individuare un incontro di volontà tra le parti stesse avente l'effetto di determinare, sia pure implicitamente, una proroga di fatto del contratto di affitto oggetto di causa.
Come emerge dai contatti in questione, l'attenzione delle parti è stata strettamente improntata alla gestione dei rapporti tra le parti al fine di addivenire alla stipula del contratto definitivo di cessione d'azienda, in cui la sorta del contratto d'affitto non risulta sostanzialmente essere stata presa in considerazione in quanto assorbita nella dinamica del primo.
In nessun frangente risulta che le parti abbiano inteso attribuire al contratto di affitto d'azienda una valenza a sé stante, tale da poterne comportare una perdurante validità anche in ipotesi di mancata stipulazione del contratto definitivo di cessione d'azienda.
In questo senso appare dunque pienamente plausibile l'assunto dell'Avv.
Carnemolla, espresso nella sopra ricordata missiva del 20.2.2023, secondo cui la permanenza della nella disponibilità dell'azienda era avvenuta per mera Parte_1 tolleranza di nell'attesa che la stessa prendesse posizione – Controparte_1 Parte_1
definitivamente – in ordine alla stipula o meno del contratto di cessione, e senza dunque che ciò potesse in alcun modo implicare che le parti avevano inteso tacitamente prorogare il contratto.
Va del resto evidenziato come, nel contratto d'affitto oggetto di causa, sia espressamente previsto che:
a) “Il presente contratto di affitto ha la durata di anni uno (1), con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e con scadenza il 31 dicembre 2022” (così l'art. 3);
b) “Al termine dell'affitto l'azienda dovrà essere restituito alla società affittante libero da qualsiasi debito, salvo diversi, necessari accordi” (così l'art. 7).
Risulta dunque come non sia stato previsto alcun accordo in ordine alla proroga tacita del contratto, essendo invece stato pattuito un termine finale di scadenza, temporalmente determinato, con conseguente obbligo di restituzione dell'azienda a tale momento.
13 3.1.2.2.3) Richiamando qui quanto già esposto al pregresso paragrafo 3.1.2.2, deve quindi evidenziarsi come la complessiva architettura degli accordi intercorsi tra le parti, come riconosciuta dalla stessa odierna appellante, non sia mai stata caratterizzata dalla possibilità di una proroga tacita del contratto e/o di una protrazione del rapporto d'affitto a prescindere dalla stipula del contratto definitivo di cessione.
In un siffatto contesto, attribuire alla condotta delle parti, come sopra delineata, la valenza di un incontro di volontà atto a determinare la proroga del contratto in questione appare effettivamente porsi al di fuori del perimetro ricostruttivo di tale volontà, come emergente dal contratto e dalla condotta delle parti stesse.
Il fatto che abbia chiesto il pagamento “dell'affitto” anche nel Controparte_1
periodo successivo al 31.12.2022 appare porsi come naturale esito del fatto che la non aveva provveduto alla restituzione dell'azienda, non potendo ciò influire Parte_1
sul rilievo che, comunque, la stessa aveva contestualmente richiesto quali Controparte_1
fossero le intenzioni della in ordine alla stipula del contratto definitivo di Parte_1
cessione e dunque ponendo in tale ottica la ragione del proprio comportamento, non certo al fine di ritenere che il contratto di affitto si fosse prorogato.
Non consta, del resto, nella stessa prospettiva dell'odierna appellante quale sia la ragione per cui le parti avrebbero tacitamente consentito la proroga del contratto di affitto
(dato che le parti stesse avevano voluto tale contratto solo al fine di stipulare il definitivo, poi non stipulato ed anzi dichiarato risolto dalla stessa . Neppure risulta quali Parte_1
caratteristiche giuridiche avrebbe avuto il contratto prorogato, ad es., in punto di durata.
3.1.3) Il motivo di gravame in analisi deve quindi essere respinto, con conferma della sentenza impugnata, previa integrazione della motivazione nei termini sopra esposti.
3.2) Il secondo motivo di appello concerne il passaggio argomentativo della sentenza impugnata in cui è stato esposto che “non solo non può ritenersi il contratto di affitto implicitamente rinnovato, ma può dedursi un comportamento scorretto della resistente che non pronunciandosi sulle proprie intenzioni, continua a mantenere la controparte in uno stato di incertezza fino alla comunicazione pec del 24.02.2023 della risoluzione contrattuale per inadempimento del preliminare con contestuale richiesta di restituzione della caparra per euro 80.000,00”.
3.2.1) L'appellante ha dedotto sul punto che, in forza del rilievo predetto, il giudice di prime cure aveva finito per attribuire alla la responsabilità dello sfratto subito Parte_1 da mentre, invece, “Diversamente dalla fantasiosa ricostruzione che fa il Controparte_1
Tribunale in primo grado, è evidente come le perplessità dell'odierna appellante di dare seguito al preliminare di cessione d'azienda venivano ampiamente motivate per i
14 numerosi pignoramenti presso terzo che la stessa affittuaria si era vista notificare fin da febbraio 2023”.
A prescindere da ciò, peraltro, e dal carattere velleitario del tentativo di
[...]
di cedere a il credito per gli affitti, il giudice di prime cure aveva CP_1 CP_3
omesso di considerare che il giudizio in oggetto non aveva a riferimento il preliminare di cessione dell'azienda, non potendo quindi statuire sul punto e violando quindi l'art. 112
c.p.c.
3.2.2) Il motivo, così come formulato, è prima ancora che infondato, inammissibile.
3.2.2.1) Va infatti anzitutto evidenziato come il rilievo oggetto di censura non risulti essersi riverberato in statuizioni di sorta, di talché non è dato in alcun modo riscontrare la violazione dell'art. 112 c.p.c.
3.2.2.2) In secondo luogo, proprio le allegazioni dell'appellante risultano invece introdurre in questo giudizio valutazioni circa la fondatezza o meno delle ritrosie manifestate dalla in ordine alla stipula del preliminare, che non possono invece Parte_1
essere prese in considerazione se non ai limitati fini (sopra già indicati) di decidere se, in concomitanza con la mancata stipula del contratto definitivo di cessione, siano ravvisabili elementi in grado di attestare una volontà tacita delle parti di prorogare il contratto di affitto d'azienda in essere (quesito a cui, come visto, è stata data risposta negativa).
Tantomeno costituiscono oggetto del presente giudizio i profili correlati ad eventuali responsabilità della per lo sfratto subito da su cui Parte_1 Controparte_1
dunque non è analogamente dato prendere posizione, una volta parimenti constatata l'assenza di statuizioni di sorta.
3.3) Con il terzo ed ultimo motivo di appello, infine, la ha contestato la Parte_1
decisione del Tribunale di Siena di condannare la predetta odierna appellante al pagamento di € 10.000,00 ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
3.3.1) Richiamato qui il testo della motivazione addotta sul punto dal predetto
Tribunale (già integralmente trascritto, per la sua brevità, al pregresso paragrafo 1.3), si ricorda unicamente come tale decisione sia stata fondata sui rilievi per cui la Parte_1
aveva:
• tramite una molteplicità di rinvii, “scongiurato la possibilità di acquistare
l'azienda entro il termine previsto (31.12.22)”,
• omesso di riconsegnare l'azienda alla scadenza del contratto di affitto (31.12.22), continuando ad esercitare l'attività aziendale fino al 27.10.23, giorno in cui vi è stata l'esecuzione forzata dell'ordinanza di sfratto dei locali;
15 • comunicato la risoluzione del preliminare di vendita per inadempimento, richiedendo il doppio della caparra;
• comunicato la risoluzione anche del contratto di affitto di azienda per l'impossibilità di esercitare l'attività dopo lo sfratto.
Il giudice di prime aveva quindi concluso che “Pertanto parte resistente verrà condannata al pagamento di euro 10.000,00, in favore di parte ricorrente, ex art.96 III co cpc”
3.3.2) A sostegno del motivo di gravame in questione è stato dedotto che:
o già i motivi di appello esposti comportavano l'infondatezza degli assunti del
Tribunale di Siena;
o non vi erano comunque prove che la avesse provocato la mancata Parte_1
stipula del contratto definitivo di cessione;
o il perdurante esercizio dell'attività aziendale era avvenuto con il consenso della controparte;
o i canoni erano stati pagati e, da un determinato momento, accantonati per effetto delle azioni esecutive promosse da terzi;
o nessuno degli elementi indicati dal Tribunale poteva assurgere a presupposto applicativo dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. che richiedeva comunque la sussistenza di comportamenti abusivi e/o temerari, caratterizzati dall'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa grave;
o “L'impugnata sentenza è sul punto carente e assolutamente infondata in quanto non contiene alcun tipo di accertamento sulla presunta colpa grave e mancanza di diligenza della odierna appellante”.
3.3.3) Il motivo è fondato.
3.3.3.1) Va premesso che, seppur l'art. 96, 3° comma, c.p.c. non contiene riferimenti all'elemento soggettivo da ravvisare in capo alla parte da condannare alla somma equitativamente determinata prevista da tale norma, nondimeno la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede
o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale
l'iniziativa processuale s'inscrive” (così, da ultimo, Cass. 36591 del 30.12.2023), con la
16 precisazione che “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (così Cass.
19948 del 12.7.2023).
Dunque, nelle coordinate interpretative delineate dalla Suprema Corte, ai fini applicativi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. occorre l'individuazione di finalità abusive, strumentali e/o comunque avulse dalle ordinarie finalità processuali, che non possono essere estrapolate dalla mera sconfitta processuale e che richiedono la dimostrazione del dolo e/o della colpa grave nell'aver agito o resistito in giudizio.
3.3.3.2) In quest'ottica va osservato come si presenti condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui non risulta esposta alcun rilievo, da parte del giudice di prime cure, in ordine alla ravvisabilità di mala fede o alla colpa grave in capo alla Parte_1 nell'aver resistito alla domanda di Controparte_1
Nell'impostazione argomentativa del Tribunale di Siena, infatti, risultano esposte unicamente determinate circostanze di fatto da cui sembrerebbe implicitamente essere stata desunta la sussistenza dell'elemento soggettivo predetto.
A prescindere dall'assenza di congrui elementi esplicativi di tale nesso, va osservato come le circostanze valorizzate non possano assurgere alla valenza attribuitale dal giudice di prime cure.
Così, come detto, non è anzitutto possibile valorizzare la dinamica dei rapporti tra le parti concernenti la vicenda relativa alla mancata stipula del contratto definitivo di cessione, rilevando e ribadendo come tale aspetto sia estraneo alla presente causa e precisando che, sulla scorta dei dati disponibili ed ai limitati fini di decidere sull'applicazione nella presente causa dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., non risulta ravvisabile una condotta strumentale della nel non procedere alla stipula del preliminare. Parte_1
Dal contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti, tramite i rispettivi legali, emerge infatti la presenza di contrasti tra le parti stesse in ordine, ad es., al prezzo di vendita in correlazione con la rivendicazione della del diritto ad ottenere il Parte_1 risarcimento di danni subiti nell'estate 2022 (su cui, come già detto, nulla è dato sapere), e che, di per sé, non consente di attribuire alla una condotta abusivamente Parte_1
dilatoria nel non procedere alla stipula del definitivo più volte ricordato.
17 Quanto poi agli ulteriori rilievi, si osserva come l'infondatezza degli assunti difensivi dell'appellante (in ordine alla dedotta ravvisabilità di una proroga di fatto del contratto) non comporti di per sé la possibilità di individuare elementi di dolo o colpa grave, non potendosi peraltro neppure ravvisare intenti lucrativi nella perdurante detenzione dell'azienda, dal momento che la ha (pacificamente) pagato l'affitto, Parte_1 salvo poi doverne procedere all'accantonamento in conseguenza delle procedure esecutive instaurate da terzi (e quindi, indubbiamente, non per propria scelta personale).
3.3.3.3) Il motivo deve quindi trovare accoglimento e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, con revoca della condanna inflitta a carico della ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. Parte_1
4) La regolazione delle spese di lite deve avvenire in applicazione del principio della soccombenza, avendo riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n.
14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass. 2274/2017; 11423/2016), con riferimento al quale non esplica particolare rilievo che il gravame abbia trovato accoglimento con riferimento alla condanna ex art. 96 c.p.c., dovendosi comunque individuare la parte soccombente nell'odierna appellante.
4.1) Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono dunque essere poste a carico della parte appellante vengono liquidate come in dispositivo:
- confermandosi, quanto al giudizio di primo grado, la liquidazione ivi contenuta, non essendo peraltro state avanzate contestazioni specifiche in ordine alla quantificazione delle spese ivi operata;
- determinando le spese di lite del presente grado di giudizio sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni) con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 952/2023 Parte_1
del Tribunale di Siena, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così statuisce:
1) revoca la condanna resa ex art. 96, 3° comma, c.p.c. a carico di
[...]
Parte_1
18 2) conferma per il residuo l'impugnata sentenza, anche in punto di regolazione delle spese;
3) condanna parte appellante a Parte_1
rifondere a parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in CP_1 complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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