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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio D'Orio ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Salerno alla via San Leonardo n. 159; parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Arcangelo e Giuseppe Controparte_1
Arcangelo ed elettivamente domiciliato in Pietrapaola alla via Amalfi n. 4; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in data 13.09.2021 e che, dalla loro unione, era nata la figlia in data Per_1
10.05.2020. Esponevano, inoltre, che il Tribunale di Nocera Inferiore aveva pronunciato la separazione con sentenza n. 25/2024, pubblicata in data 21.05.2024, a seguito della comparizione personale innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale e che, da quella data,
l'unione coniugale non era stata più ripristinata. Pertanto, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 01.04.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione conclusosi con sentenza n. 25/2024 e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato, nei modi e termini di cui ricorso congiunto depositato nella cancelleria di questo Tribunale in data 24.01.2024, risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi della figlia minore . Per_1
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Parte_1
e in data 13.09.2021 in Mercato San Severino (atto n. 45, parte Controparte_1
II serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2021);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e
125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato il
24.01.2024, da intendersi qui per integralmente richiamato per relationem;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire