Art. 10.
Per l'esercizio finanziario 1963-64 il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell' art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e' stabilito come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . N. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 80
Per l'esercizio finanziario 1963-64 il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell' art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e' stabilito come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . N. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 80