Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1110/2023
N. SENT. 415/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa MANUELA SARACINO - Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore dott. LUCA ARIOLA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
con domicilio in via Dante Alighieri n. 33, Parte_1
70122 Bari - assistita e difesa dall'avv. MARIAMICHELA LOMBARDI - c. f.
-; C.F._1
-appellante- E
- nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1
, con domicilio in via Calefati n. 350, 70100 Bari - assistito e C.F._2 difeso dall'avv. FRANCESCO TEDESCHI - c. f. - nonché C.F._3 dall'avv. TAMARA NATILLA – c. f. -; C.F._4
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ritualmente notificato il lavoratore indicato in epigrafe – macchinista parametro 190 - chiedeva accertarsi il relativo diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie delle seguenti voci retributive:
- indennità di fuori nastro (cod. 241-242-243);
- indennità di presenza (cod. 014);
- indennità di presenza bis (cod. 015);
- ulteriore indennità di presenza (cod. 225);
- diarie ridotte:
§A1 24 % (cod. 3010);
§A2 13% (cod. 3020);
§A3 9% (cod. 3030);
- Trasferta:
§B2 50% (cod. 295);
§B3 15% (cod. 296);
§B4 40% (cod. 297); esclusa l'indennità di pernotto;
1
- indennità incentivante (cod. 016);
- indennità incentivante aggiuntiva interruzione turno (cod. 224);
- indennità di disponibilità (cod. 180);
- indennità di manovra (cod. 212);
- indennità di semaforizzazione (cod. 215);
- maggiorazione superamento limite condotta 40% (cod. 244);
- maggiorazione superamento limite condotta 40% (cod. 245);
- maggiorazione lavoro notturno (cod. 403); sicché instava per la condanna della società convenuta al versamento in proprio favore delle conseguenti differenze retributive con gli accessori di legge.
costituendosi in giudizio, in via preliminare eccepiva la prescrizione CP_2 estintiva quinquennale del credito retributivo ex adverso azionato e nel merito ne contestava la fondatezza, instando per l'integrale rigetto dell'avversa domanda.
2. Con sentenza n. 958 in data 29 marzo 2023 il Tribunale del lavoro di Bari – disattesa l'eccezione di nullità della domanda di condanna generica - accertava il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione feriale, nei limiti di 28 giornate annue, dell'indennità di fuori nastro, dell'indennità di presenza, dell'ulteriore indennità di presenza, delle diarie ridotte, dell'indennità di zona tachigrafica, dell'indennità incentivante aggiuntiva interruzione turno, dell'indennità di disponibilità, dell'indennità di manovra, dell'indennità di semaforizzazione e della maggiorazione superamento limite condotta, sicché condannava ad erogargli le CP_2 corrispondenti differenze retributive sulla retribuzione feriale, oltre agli accessori di legge, con decorrenza dal 18 luglio 2007 (nei limiti della prescrizione quinquennale).
3. Con ricorso del 29 settembre 2023 ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. ha resistito al gravame con apposita memoria, chiedendone il Controparte_1 rigetto. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 31 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
4. L'appello è affidato ad otto motivi. 4.1. Con il primo motivo la società contesta la violazione di legge in relazione alla nullità del ricorso, censurando la sentenza impugnata per non avere adeguatamente esaminato l'eccezione relativa alla genericità ed indeterminatezza della domanda;
lamenta, in particolare, che a fronte della domanda generica formulata dallo CP_1
– che si era limitato a chiedere il riconoscimento dell'an ma non del quantum della pretesa creditoria - il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla propria richiesta di ammissione di una consulenza tecnica contabile volta alla quantificazione della pretesa, pure ritualmente avanzata in sede di deposito delle note difensive autorizzate.
2 4.2. Con il secondo motivo la società denuncia la nullità della sentenza gravata sotto il profilo della delimitazione temporale della statuizione di condanna, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia individuato il dies a quo del diritto di credito nel 18 luglio 2007 e non ne abbia precisato il dies ad quem ancorché il ricorrente avesse versato in atti le buste paga di riferimento soltanto con decorrenza dal 2012, sì da avergli riconosciuto una tutela più ampia rispetto a quella richiesta in violazione del divieto di ultrapetizione di cui all'art. 112 c.p.c. 4.3. Con il terzo motivo la società lamenta la violazione dell'art. 11 Cost. e degli artt. 112 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c. per avere il Giudicante fatto un cenno in sentenza ad “un periodo di riferimento ragionevole” senza tuttavia fornire le indicazioni idonee a consentirne l'individuazione in modo univoco, ed inoltre per aver riconosciuto le differenze retributive dovute al ricorrente ragguagliandole a 28 giorni anziché al periodo minimo di ferie annuali di 24 giorni. 4.4. Con il quarto motivo la società denuncia l'erronea applicazione giudiziale dell'art. 7 della direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003, sul presupposto che la direttiva citata si limiterebbe a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione, né tanto meno prevedere il concetto di Contr retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
a dire di il sistema italiano sarebbe addirittura più garantista nei confronti del lavoratore in ferie rispetto a quanto previsto dalla normativa europea, consentendogli di percepire durante le ferie una retribuzione comprensiva di tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale con l'esclusione delle sole voci variabili, e quindi una retribuzione paragonabile a quella goduta durante il servizio. Inoltre, la società si duole dell'omessa valutazione, da parte del Tribunale, della sussistenza in concreto di un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie in ragione delle minori somme percepite dallo a suo avviso da escludersi per CP_1 avere questi subìto in dieci anni di lavoro una riduzione retributiva di soli 25,00 euro al mese. 4.5. Con il quarto motivo la società censura la statuizione impugnata per avere ritenuto spettanti le indennità richieste dal lavoratore basandosi sul condivisibile principio secondo il quale “sarebbero da computare ai fini della retribuzione per il periodo feriale tutte quelle indennità che afferiscono in modo specifico ed indissolubile alla qualità delle mansioni svolte dal lavoratore e che ne caratterizzano la professionalità. Dovrebbero essere al contrario escluse tutte quelle indennità che vengono corrisposte semplicemente in conseguenza delle modalità accidentali della prestazione dell'attività lavorativa”, salvo poi, contraddittoriamente, computare nella retribuzione dovuta nel periodo feriale indennità “correlate all'articolazione temporale della prestazione lavorativa, all'organizzazione dei turni …ma certo non a particolari capacità e competenze professionali”. 4.6. Con il sesto motivo la società lamenta l'erroneità della decisione gravata laddove ha affermato che le indennità di trasferta e diaria contemplate dal CCNL del 23 luglio 1976 debbano costituire la base per il calcolo della retribuzione da corrispondersi nel
3 periodo feriale, sostenendo che dette indennità non costituirebbero affatto elementi propri della retribuzione ma, piuttosto, avrebbero natura di rimborso spese forfettizzato per i maggiori oneri che il lavoratore si trova a sopportare allorché svolga attività lavorativa al di fuori del proprio Comune di residenza, ovvero dell'unità produttiva di assegnazione;
lamenta, inoltre, che il primo giudice sarebbe altresì incorso in errore di fatto, giacché dalle buste paga prodotte non sarebbe possibile evincere che si tratti di emolumenti percepiti con netta continuità ed in modo non occasionale, soggiungendo che la relativa natura di rimborso spese troverebbe riscontro nell'art. 51 del T.U.I.R. n. 917/1986, come modificato dal D. Lgs. n. 314/1997, che ne prevede l'esenzione da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di euro 46,48. 4.7. Con il settimo motivo la società passa in rassegna le diverse indennità riconosciute dalla sentenza, evidenziando che: a) l'indennità di fuori nastro prevista dall'accordo aziendale del 1° agosto 1997, corrisposta nell'ipotesi di distribuzione del turno lavorativo oltre l'ordinario nastro lavorativo ed indipendentemente dal superamento dell'orario normale, sarebbe assimilabile, per la sua natura, al compenso per il lavoro straordinario, sicché costituirebbe pacificamente una componente variabile ed occasionale della retribuzione;
b) l'indennità giornaliera di presenza di cui al paragrafo 4 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981 e l'ulteriore indennità di presenza sarebbero previste
“per ogni effettiva giornata di prestazione”, con la precisazione che “tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratto aziendale”; c) l'indennità di diaria avrebbe natura di rimborso spese (v. quanto già dedotto supra) ed il Tribunale sarebbe incorso in contraddizione laddove ne ha affermato la natura mista;
d) l'indennità di zona tachigrafica sarebbe corrisposta esclusivamente al personale in servizio presso i depositi di Potenza e Bari Scalo ed il ricorrente non avrebbe documentato di aver prestato servizio presso tali depositi né di aver compilato il relativo modello P726 (di cui all'accordo aziendale del 1° febbraio 2007 ed al successivo ordine di servizio del 2 febbraio 2007), salva – in ogni caso – la sua natura di indennità strettamente correlata all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa;
e) l'indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale del 1° agosto 1997 non compenserebbe alcuna particolare mansione o attività specifica, essendo la prestazione lavorativa comunque retribuita regolarmente ed indipendentemente dall'interruzione del turno, avendo unicamente la finalità di
“risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo, sì da doversi escludere dal calcolo della retribuzione feriale;
f) l'indennità di disponibilità, prevista dall'accordo aziendale del 23 ottobre 2000 in favore del personale di macchina che manifesti la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nell'ipotesi di
“effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, sarebbe un compenso dovuto per prestazioni lavorative eccezionalmente rese in circostanze particolari sicché, per tale suo carattere variabile ed occasionale, non dovrebbe farsi rientrare nella retribuzione ordinaria del lavoratore;
g) le indennità di manovra e spinta previste dall'accordo
4 nazionale dell'11 dicembre 1984, essendo dovute solo nelle ipotesi di effettiva presenza in servizio, dovrebbero escludersi dalla retribuzione feriale;
h) l'indennità di semaforizzazione di cui all'accordo aziendale dell'11 dicembre 1984, in quanto indennità speciale e per ciò solo non ordinaria né strettamente correlata all'effettiva erogazione della prestazione lavorativa, non potrebbe considerarsi nel computo della retribuzione feriale;
i) le indennità di maggiorazione per supero limite condotta previste dall'accordo aziendale del 1° luglio 1997 sarebbero componenti variabili della retribuzione, in quanto dirette a compensare prestazioni lavorative eccezionalmente rese soltanto in presenza dei presupposti specifici previsti dall'accordo stesso. Contr Conclude nel rilievo censorio che tutte le suddette voci retributive non costituirebbero “indennità fisse” secondo la definizione di cui all'art. 22 del R.D. n. 148/1931, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento dell'attività lavorativa in circostanze particolari ed al verificarsi di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non allo status personale e professionale del lavoratore.
4.8. Tramite l'ottavo motivo la società censura la sentenza gravata per aver accolto solo in parte l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale del credito, alla luce della stabilità del rapporto di lavoro del ricorrente anche all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012.
5. Il primo motivo di appello è infondato. In linea generale, sull'ammissibilità della domanda di condanna generica non possono che essere richiamate in questa sede le ampie considerazioni rese dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 29862/2022 (cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), le quali – superando il contrario indirizzo espresso da Cass. n. 17984/2022 – hanno ribadito che l'ordinamento interno è improntato al principio della libertà di azione (art. 24 Cost.), di cui è espressione anche l'ammissibilità della domanda generica. Con specifico riferimento al rito del lavoro, poi, è del tutto consolidato l'orientamento secondo cui anche nelle controversie assoggettate al rito speciale ex art. 409 e ss. c.p.c. è consentita la pronuncia di una sentenza di condanna generica non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva, con rinvio della liquidazione del quantum alla prosecuzione del giudizio. Anche in tali controversie, difatti, la domanda può essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an, con la conseguente pronuncia di condanna generica che definisce il giudizio ed il connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum (cfr., ex multis, Cass. n. 4587/2014). Né può fondatamente sostenersi che l'omessa specificazione della somma dovuta a titolo di differenze sulla retribuzione feriale percepita determini ex se la nullità del ricorso introduttivo per l'indeterminatezza della domanda, essendo notorio che nel processo del lavoro per aversi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per la mancata determinazione dell'oggetto o la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale ma è necessario che ne sia
5 impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (cfr., ad esempio, Cass. n. 7199/2018). Di conseguenza, tale nullità va esclusa qualora la parte attrice non abbia formulato conteggi analitici ovvero non li abbia notificati alla controparte, purché – com'è ovvio – nell'atto introduttivo siano dedotti gli elementi di fatto su cui si fonda la pretesa (cfr. Cass. n. 3126/2011 in tema di differenze retributive, che ha enunciato detto principio ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma n. 1, c.p.c.). Nella specie, il ricorso proposto dallo indica in maniera chiara e puntuale CP_1 innanzitutto le ragioni giuridiche sulle quali si fonda la pretesa mediante ampi richiami alle norme ed alle numerose pronunce (soprattutto della giurisprudenza sovranazionale) in tema di determinazione della retribuzione feriale;
esso, inoltre, riporta in modo quanto mai dettagliato le plurime indennità che – secondo la prospettazione del lavoratore – pur facendo parte della retribuzione normale sarebbero state illegittimamente escluse dalla base di calcolo della retribuzione feriale, come del resto può evincersi dalla memoria difensiva di primo grado in cui si è difesa CP_2 ampiamente “nel merito”, per tale via dimostrando in maniera inequivocabile di aver compreso le ragioni fattuali e giuridiche poste alla base dell'avversa domanda. Non si vede, quindi, come potrebbe sostenersi la nullità per indeterminatezza del ricorso, che ha posto certamente la controparte nelle condizioni di articolare in modo esauriente le proprie difese. 5.1. I restanti motivi – esaminabili congiuntamente perché connessi tra loro – sono solo in parte fondati per le ragioni che seguono. 5.2. Come ben chiarisce Cass. n. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che per la durata delle ferie annuali “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del Per_1
13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13 dicembre 2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risultino volti ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13 gennaio 2022 nella causa C-514/20). Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE [con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993 (cfr.
6 considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D. Lgs. n. 66 del
2003)], per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. n. 13425/2019). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589/2021). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di
“indennità di volo integrativa”, sicché si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – Sezione Personale Navigante Tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del D. Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretandosi tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantirgli condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 20216/2022). «… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss.gg. della sentenza della Corte di Giustizia C- 155/10 del 15 settembre 2011). Su questa scia
7 Corte di Giustizia n. 539/2014, confermando il suddetto orientamento, ha ad esempio statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base». L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_2 Persona_3
EU:C:2009:18, punto 60). Infatti, quando la retribuzione versata a titolo di diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (v. la sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44, e la giurisprudenza ivi citata). Per_4
Il delineato concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30). Alla stregua di tale nozione è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.).
[…] A tale riguardo deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza C.G.U.E. 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo minimo di ferie annuali sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. 5.3. Per tutto quanto sopra esposto va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in
8 particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità di presenza) – non ha in questa sede alcuna rilevanza. Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'U.E., le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425/2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577/2012). Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e, in particolare, della direttiva 2003/88/CE citata. Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 3557/2023, la quale precisa che deve trattarsi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione, ovviamente, alla specifica mansione svolta dal lavoratore). 5.4. Applicando i riferiti principi al caso di specie e passando alla disamina delle censure sollevate dalla società appellante avverso le singole indennità che il Tribunale ha ritenuto che dovessero essere computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie, si rileva: a. quanto all' indennità di presenza prevista dagli accordi nazionali del 21 maggio 1981 e del 6 ottobre 1988, trattasi di indennità riconosciuta – sotto la voce “miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti;
è pertanto del tutto evidente che quest'indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Di conseguenza, non vi è alcun motivo che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore;
b. quanto all'indennità di diaria ridotta (prevista dall'art. 21 del CCNL del 23 luglio 1976 in favore del personale di macchina nelle ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio) e all'indennità di trasferta (prevista dall'art. 20 e riguardante, invece, il personale degli impianti fissi), la circostanza che possano rivestire natura indennitaria non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli
9 elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di <importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e…correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.). In termini v., da ultimo, Cass. n. 14011/2024, che proprio in tema di diaria ridotta ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 e n. 37589/2021). Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta, evidentemente, la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore e rimborsate o rimborsabili dalla società appellante, che tra l'altro, come emerge dai prospetti paga in atti, ha erogato come voce distinta quella del buono pasto;
per cui, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di ben non si comprende quali spese CP_2 sarebbero state in concreto rimborsate con le voci in questione); c. quanto all'indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale del 1° agosto 1997, è la stessa società a dare atto, in sede di appello, che tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del “nastro lavorativo”, per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati in concreto espletata;
d. quanto: d.
1. all'indennità di disponibilità prevista da ultimo dall'accordo aziendale del 23 ottobre 2000 per il “personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nell'ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13 luglio 2004); d.
2. alle indennità per supero limite condotta o guida 40% e 80% previste dall'accordo aziendale del 1° agosto 1997 e dovute, rispettivamente, al personale “che si troverà ad operare in turni strutturalmente al di sopra” della prestazione di 3,30 ore ovvero di 4,30 ore di “condotta o di guida” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione); d.
3. all'indennità di fuori nastro (per prima, seconda o terza ora) prevista dall'accordo del 1° agosto 1997 e corrisposta nella (eventuale) ipotesi di lavoro oltre l'ordinario
10 nastro lavorativo (pari a dieci ore e comunque senza eccedere, appunto, le tredici ore) ed indipendentemente dal superamento dell'orario normale;
se è vero che trattasi, in qualche modo, di compensi che dipendono dal verificarsi (solo eventuale) di talune condizioni (v. sopra), è anche vero che dalle buste paga – al riguardo non specificamente contestate dall'azienda – emerge in modo evidente che (anche) i suddetti emolumenti - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” – risultano corrisposti in modo pressoché stabile, ancorché in misura variabile. Per cui detti emolumenti - da un lato -risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame e - dall'altro - hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” o - se vogliamo - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano al contempo concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali;
e. quanto all'indennità di manovra e spinta di cui all'accordo aziendale dell'11 dicembre 1984, trattasi di indennità prevista in favore degli operai che “effettuano la manovra o la spinta dei rotabili in riparazione, da corrispondere fino a quando gli impianti non saranno dotati di idonee attrezzature tecniche” e successivamente estesa al personale di macchina dall'accordo aziendale del 21 luglio 1994 (di qui la correlazione con le mansioni); f. quanto all'indennità di semaforizzazione di cui all'accordo aziendale del 12 maggio 1965, pag. 2, si tratta di un'indennità correlata al disagio conseguente ai nuovi sistemi di segnalamento ferroviario istituiti nel 1965, in favore (ed in funzione) delle mansioni di macchina (2% della retribuzione minima) e di scorta (1%) dei treni, sicché ne risulta evidente la connessione con la professionalità dei lavoratori;
g. quanto all'indennità di zona tachigrafica di cui all'accordo aziendale del 26 gennaio 2007, è prevista in favore dei macchinisti dei depositi di Potenza e di Bari Scalo in relazione alle loro particolari incombenze quali espressamente previste in siffatti accordi (di qui la correlazione con le mansioni e la professionalità dei lavoratori); Contr dovendosi al riguardo altresì disattendere l'eccezione di atteso che l'adibizione dello al deposito ferroviario di Bari Scalo si desume dai prospetti paga in CP_1 atti. 5.5. Per quanto concerne l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle citate indennità (presupposto imprescindibile affinché possa esserne apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie), è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
11 Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita in tema di retribuzione se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. C.G.U.E. 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione». E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile lo si evince dalle deduzioni difensive della stessa società appellante, da cui risulta in capo al lavoratore una decurtazione retributiva annua media di circa 300,00 euro lordi a fronte di una retribuzione media mensile di ammontare variabile tra i 2.500,00 ed i 3.500,00 euro lordi, quale si evince delle buste paga in atti. In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta bensì̀ quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può̀ limitarsi alla sola prospettiva annuale ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione bensì - la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Alla luce delle considerazioni che precedono appare pertanto pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, risulta tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte di Appello di Milano, sent. n. 302/2023).
5.6. Va nondimeno accolta la doglianza della società che investe l'individuazione del periodo medio rappresentativo di riferimento e dell'arco temporale di spettanza delle differenze retributive a titolo di retribuzione feriale, essendo ragionevole tenere conto
– ai fini del successivo computo della retribuzione feriale spettante al lavoratore in relazione al periodo (compreso tra gennaio 2012 e dicembre 2021) supportato dalla produzione in giudizio dei relativi prospetti paga - di una media rappresentativa riferita ai 12 mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e del periodo contrattuale di 24 giorni di ferie all'anno; a quest'ultimo riguardo, infatti, si deve rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758/2024), alla luce di quanto affermato anche da Cass. n. 20216/2016, i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle
12 parti collettive” (così, Cass.. Sez. L, n. 20216/2022, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie da computarsi sulla base di un periodo medio “rappresentativo” pacificamente individuabile nell'anno precedente. In tal senso, pertanto, l'impugnata sentenza va senz'altro rettificata. Tanto basta per soddisfare l'esigenza di chiarezza in ordine alle concrete modalità di calcolo delle indennità per cui è causa, posto che la pronuncia del Tribunale si è concretizzata in una statuizione di mera condanna generica. 5.7. Dev'essere invece disattesa, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società in prime cure e reiterata in sede di gravame, essendo noto l'orientamento di legittimità secondo cui nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla L. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal D. Lgs. n. 23 del 2015) il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246/2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda). Si tratta di un indirizzo ormai consolidato di cui è espressione, da ultimo, Cass. n. 2431/2024, ove si rileva che per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass., Sez. un., n. 36197/2023). Né potrebbe obiettarsi che la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione non potrebbe essere assimilata a quella propria del settore privato in ragione del fatto che è un ente a totale capitale pubblico il cui socio è il MIT, che peraltro CP_2 provvede a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione. L'argomento non considera che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal D. Lgs. n. 165 del 2001 bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati. Già l'art. 4, comma 13, del D. L. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla L. n. 135 del 2012, aveva previsto, con una norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che “le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di
13 capitali”. Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal D. Lgs. n. 175 del 2016, che all'art.1, comma 3, ha previsto, con una disposizione di carattere generale, che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato” ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che “salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi” (art. 19, comma 1). Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art.18 del D.L. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr., ad esempio, Cass. n. 35421/2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.). Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti CP_2 retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data della loro cessazione.
6. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve riconoscersi il diritto dello all'inclusione nella base di calcolo della CP_1 retribuzione dovuta durante le ferie in relazione al periodo compreso tra gennaio 2012 e dicembre 2021 dell'indennità di presenza, dell'ulteriore indennità di presenza, dell'indennità di fuori nastro, delle diarie ridotte, dell'indennità di zona tachigrafica, dell'indennità incentivante aggiuntiva interruzione turno, dell'indennità di disponibilità, dell'indennità di manovra, dell'indennità di semaforizzazione e della maggiorazione superamento limite condotta, tenendo conto del periodo medio rappresentativo dei 12 mesi precedenti ciascun periodo di ferie e nei limiti di 24 giornate all'anno, sicché va condannata ad erogargli le corrispondenti CP_2 differenze retributive con gli accessori come per legge dal dovuto al soddisfo.
7. In ordine alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio – tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale reciproca soccombenza – si ritiene di compensarle tra le parti nella misura di 2/3 e di porre la quota residua – liquidata come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. ex D.M. n.147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta) e da distrarre in favore dei procuratori antistatari – a carico della società appellante, in forza della sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
14 La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – , con ricorso CP_2 Parte_1 depositato il 29 settembre 2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 29 marzo 2023, nei confronti di osì provvede: Controparte_3
- accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1. dichiara il diritto dello all'inclusione nella base di calcolo della CP_1 retribuzione dovuta durante le ferie in relazione al periodo compreso tra gennaio 2012 e dicembre 2021 dell'indennità di presenza, dell'ulteriore indennità di presenza, dell'indennità di fuori nastro, delle diarie ridotte, dell'indennità di zona tachigrafica, dell'indennità incentivante aggiuntiva interruzione turno, dell'indennità di disponibilità, dell'indennità di manovra, dell'indennità di semaforizzazione e della maggiorazione superamento limite condotta tenendo conto del periodo medio rappresentativo dei 12 mesi precedenti ciascun periodo di ferie e nei limiti di 24 giornate all'anno;
2. condanna ad erogare allo le corrispondenti differenze CP_2 CP_1 retributive, con gli accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
3. condanna a rifondere alla controparte 1/3 delle spese processuali di CP_2 entrambi i gradi del giudizio, che liquida nell'intero in euro 1.100,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 1.000,00 per quello di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore degli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla, dichiaratisi antistatari;
4. compensa le spese processuali tra le parti nella quota residua. Così deciso in Bari, il 31 marzo 2025
Il Presidente
dott.ssa Manuela Saracino Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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