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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/07/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1207/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. 1207/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Alessandra DALLA RIVA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_2
Maurizio MARELLO, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio con rito civile in Cuneo il 23/08/2008, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 65,
Parte I, dell'anno 2008; che dal matrimonio è nato il figlio , a Cuneo il 07/06/2009; Persona_1 che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 09/05/2025.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore nato dal matrimonio, di cui si è omesso Per_1
l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata il [...] a [...], Parte_1
[...
, nato il 10/07/1967 a Pinerolo (TO), Parte_3
alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
DISPONE la comunicazione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Cuneo, ai fini della annotazione per lo scioglimento della comunione legale dei beni ex art. 191 c.c.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. 1207/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Alessandra DALLA RIVA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_2
Maurizio MARELLO, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio con rito civile in Cuneo il 23/08/2008, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 65,
Parte I, dell'anno 2008; che dal matrimonio è nato il figlio , a Cuneo il 07/06/2009; Persona_1 che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 09/05/2025.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore nato dal matrimonio, di cui si è omesso Per_1
l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata il [...] a [...], Parte_1
[...
, nato il 10/07/1967 a Pinerolo (TO), Parte_3
alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
DISPONE la comunicazione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Cuneo, ai fini della annotazione per lo scioglimento della comunione legale dei beni ex art. 191 c.c.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi