Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 732/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est.
dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 732 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (C.F. ) entrambi rappresentati e Pt_2 C.F._2 difesi dall'avv. Giuseppina Muto (C.F. ), presso il cui studio in Casoria C.F._3
(NA) alla Via Generale Armando Diaz, n. 56, elettivamente domiciliano, come da procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 5
Il Pubblico Ministero apponeva il visto in data 17 marzo 2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 24 febbraio 2025 i ricorrenti premettevano di aver contratto matrimonio concordatario in Cesa (CE) in data 15/07/2000 in costanza del quale nascevano due figli, nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficiente e che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione personale, definita con decreto di omologa nr.
9986/2016 pubblicato il 17/11/2016 dal Tribunale di Napoli Nord.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte congiunte depositate in data 23 maggio 2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 17 marzo 2025.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, in data 02/11/2016, nel procedimento di separazione n. r.g. 4744/2016, conclusosi con l'emissione del decreto di omologa del 10.11.2016 dep il
17/11/2016, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione,
deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
1) COLLOCAZIONE DEI FIGLI “La figlia , studentessa ormai maggiorenne, Persona_1
continuerà a risiedere nella casa coniugale, sita in Cesa (CE) alla Via Vivaldi n. 6 , immobile che resta assegnato alla sig.ra in quanto proprietaria, mentre il figlio Parte_2 Persona_3
anch'esso maggiorenne, disoccupato, che dall'anno 2021 dimora stabilmente presso il
[...]
pagina 2 di 5 padre, continuerà ad abitare nell'immobile in proprietà del sig. , in Gricignano di Parte_1
Aversa (CE) alla Via Sant'Antonio Abate n. 30”;
2) MANTENIMENTO DEI FIGLI “Il sig. , a titolo di contributo di mantenimento per Parte_1
la figlia , verserà alla signora a mezzo bonifico bancario ed entro il Persona_1 Parte_2
giorno dieci di ogni mese euro 400,00 con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat. Quanto a figlio maggiorenne ma Persona_2 non economicamente autosufficiente, il ragazzo continuerà a vivere presso l'abitazione del padre, in Gricignano di Aversa (CE) alla Via Giovanni Falcone n. 8, rinunciando il signor al Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario del ragazzo”.
3) SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI La sig.ra contribuirà al pagamento del Parte_2
50% delle spese straordinarie, opportunamente documentate, per le necessità di e, Persona_2
allo stesso modo, il signor contribuirà al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie, opportunamente documentate, per le necessità di . Per evitare Persona_1
possibili future controversie sulla natura delle spese straordinarie e sulla loro specifica regolamentazione, si distinguono le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore collocatario provveda a dare formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo gli stessi. Sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione;
le spese sportive e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico-sanitarie, non coperte dal SSN e non urgenti. Sono invece da considerarsi spese straordinarie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione universitaria;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, odontoiatriche ed oculistiche Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, pagina 3 di 5 i genitori sono invitati a mettere a disposizione degli altri documenti fiscali (fatture, ricevute)
relative a spese deducibili. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute per il figlio. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
4) ASSEGNO UNICO I ricorrenti concordano che l'assegno unico (ex assegno familiare) relativo ai figli e continuerà ad essere percepito per intero dalla madre Persona_1 Persona_2
5) RINUNCIA AL MANTENIMENTO I ricorrenti sono economicamente autosufficienti e rinunciano vicendevolmente al mantenimento prestando il consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.
6) SPESE LEGALI E DEFINIZIONE DI OGNI ALTRA OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO Il signor investirà entro l'anno 2026 l'importo di Euro 3.250,00 in buoni fruttiferi che Parte_1
saranno intestati ai figli : tale importo è la quota parte del 50% delle spese odontoiatriche sostenute interamente dalla sig.ra per il figlio alle quali rinuncia in Parte_2 Persona_2
favore dei figli e che pertanto saranno ad essi corrisposte dal sig. con investimento in buoni Pt_1
fruttiferi intestati a e . Parte_3 Persona_3
Le spese e le competenze legali del presente ricorso cadono ad esclusivo carico del signor Pt_1
, dando atto i ricorrenti che con la sottoscrizione del presente ricorso non hanno più nulla a
[...]
pretendere, vicendevolmente.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il Tribunale li recepisce integralmente.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cesa (CE) in data
15/07/2000 da nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ), alle condizioni Parte_2 C.F._2
concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (atto n. 20, parte II, serie A, anno 2000) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese. pagina 4 di 5 Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 05.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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