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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/02/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8043/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei signori
Dott. Gianni SABBADINI PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna FARAONE GIUDICE
Dott.ssa Laura FRATA GIUDICE est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8043/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERRANO' Parte_1 C.F._1 MARIA e dell'avv. PICECE ENZA STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA J. PALMA IL VECCHIO, 111 24122 BERGAMO presso i difensori avv. SERRANO' MARIA e avv. PICECE
ENZA STEFANIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliato in VIA SANTA CATERINA 6 25100 BRESCIA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE
DI BRESCIA
QUESTURA DI BERGAMO (C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA P.IVA_2
DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliato in VIA SANTA
CATERINA 6 25100 BRESCIA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
(C.F. , con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_3
DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliato in VIA SANTA
CATERINA 6 25100 BRESCIA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE
DI BRESCIA
CONVENUTI con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del sostituto procuratore
1 della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia
All'udienza del 19.09.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la falsità del Verbale di ritiro di patente di guida e consegna di veicolo targato: ER109FC del 11 gennaio 2020 redatto dalla Polizia Stradale di Bergamo e, per
l'effetto, ordinare la cancellazione, rimozione e/o nullità di esso atto pubblico e di ogni atto conseguente su di esso fondato, ivi compreso il Provvedimento del 5 febbraio 2020 emesso dalla
Prefettura di Bergamo, Ufficio Territoriale del Governo, Prot. N. 76031 – Area III bis;
- accertare e dichiarare la falsità del Verbale n. PTR 2018001134 dell'11 gennaio 2020 redatto dalla Polizia Stradale di Bergamo e, per l'effetto, ordinare la cancellazione, rimozione e/o nullità di esso atto pubblico e di ogni atto conseguente su di esso fondato;
In via istruttoria: ci si riporta alle istanze istruttorie contenute nell'atto di citazione e precisate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 del 16.1.2021, nonché ci si riporta anche alle istanze istruttorie rassegnate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 17.02.2021 dalla scrivente difesa, compresa la richiesta di esibizione degli “scontrini” esito della prova dell'etilometro eseguita sulla persona del sig. dagli Agenti di Polizia stradale operanti. Pt_1
In ogni caso: col favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre oneri come per legge”.
Per , Questura di Bergamo, Controparte_3 CP_4
“- in via preliminare, respingere ogni domanda diversa dalla quella avente ad oggetto la querela di falso del verbale di ritiro di patente di guida e consegna veicolo targato: ER109FC del 11 gennaio 2020 redatto dalla Polizia di Stato/Compartimento Polizia Stradale per la
“Lombardia”/Sezione di Bergamo e del verbale n. PTR 2018001134 id. 603859 redatto dal
Ministero dell'Interno/Dipartimento della Pubblica Sicurezza/Polizia Stradale di Bergamo in data 11/01/2020 nei confronti del trasgressore Parte_1
2 - in via preliminare, dichiarare inammissibile la querela di falso del verbale di ritiro di patente di guida e consegna veicolo targato: ER109FC del 11 gennaio 2020 redatto dalla Polizia di
Stato/Compartimento Polizia Stradale per la “Lombardia”/Sezione di Bergamo e del verbale n.
PTR 2018001134 id. 603859 redatto dal Ministero dell'Interno/Dipartimento della Pubblica
Sicurezza/Polizia Stradale di Bergamo in data 11/01/2020 nei confronti del trasgressore Pt_1
nella parte in cui è volta a contestare valutazioni espresse dai pubblici ufficiali che
[...]
hanno redatto gli atti oggetto di querela;
- nel merito, respingere la querela di falso del verbale di ritiro di patente di guida e consegna veicolo targato: ER109FC del 11 gennaio 2020 redatto dalla Polizia di Stato/Compartimento
Polizia Stradale per la “Lombardia”/Sezione di Bergamo e del verbale n. PTR 2018001134 id.
603859 redatto dal Ministero dell'Interno/Dipartimento della Pubblica Sicurezza/Polizia
Stradale di Bergamo in data 11/01/2020 nei confronti del trasgressore perché Parte_1
infondata;
- condannare il querelante alla refusione delle spese di lite”.
Per il Pubblico Ministero: non sono pervenute conclusioni
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha convenuto in giudizio il , il Prefetto di Bergamo e la Parte_1 Controparte_3
Questura di Bergamo, esponendo che in data 11 gennaio 2020, nel territorio del Comune di Lallio
(Bg), verso le ore 00:40, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Citroen C4, targata
ER109FC, di proprietà della moglie, era uscito di strada;
che il predetto evento era stato causato da un mancamento eziologicamente correlato alle ferite dovute a un'aggressione a suo danno avvenuta poco prima di mettersi alla guida, all'esterno del Bar , sito in Bergamo;
che Parte_2
aveva provveduto a contattare i cognati e che lo avevano Persona_1 Persona_2
raggiunto sul luogo;
che, successivamente, erano sopraggiunti anche gli agenti della Polizia
Stradale di Bergamo, i quali avevano intimato a di scendere dall'autovettura e Parte_1
sottoporsi agli accertamenti finalizzati ad accertare l'eventuale stato di ebbrezza (c.d. etilometro); che aveva edotto gli agenti in merito alle sue pregresse condizioni di salute, ma questi avevano insistito per eseguire gli accertamenti;
che non era riuscito a soffiare a sufficienza nello strumento, poiché perdeva sangue dalla bocca e aveva un forte dolore al naso (che sanguinava);
3 che, di conseguenza, gli agenti avevano qualificato la sua condotta come rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, contestandogli la violazione degli artt. 186, comma 7, e 186, comma 2 bis, del
Codice della Strada;
che aveva chiesto agli agenti di poter ripetere il test, ma questi gli avevano risposto di “non aver tempo da perdere”; che gli agenti, avendo notato che aveva le mani ferite e sporche di sangue, non gli avevano fatto firmare i verbali, scrivendo sugli stessi “non firma non ritiro copia”; che successivamente al ritiro della patente da parte degli agenti si era recato al
Pronto Soccorso, dove gli era stata riscontrata la frattura chiusa delle ossa nasali;
che, in data 13 febbraio 2020, gli era stato notificato il Provvedimento della Prefettura di Bergamo di sospensione della patente per mesi sei;
che il verbale di ritiro della patente di guida ritirata e consegna di veicolo targato: ER109FC era affetto da falsità ideologica nella parte in cui veniva affermato che “…nel corso di servizio di Prevenzione Stragi, abbiamo accertato che la persona sotto indicata ha violato le disposizioni dell'art. 186/7 CDS + 186/2 BIS CDS …”; che, peraltro, il predetto verbale era altresì nullo mancando l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore;
che tale falsità si propagherebbe al Provvedimento del Prefetto di Bergamo del 5 febbraio 2020, con il quale era stata disposta la sospensione della patente, con conseguenziale annullabilità dello stesso;
che il verbale n. PTR 2018001134 dell'11.01.2020, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 141, comma 8, del Codice della Strada, conteneva circostanze non vere, atteso che gli agenti non avevano assistito all'incidente stradale, sopraggiungendo solo in un secondo momento e, quindi, si erano limitati a supporre che Pt_1
avesse condotto il veicolo senza rispettare il limite di velocità; che, peraltro, gli agenti non
[...]
avevano verbalizzato le dichiarazioni rese in relazione alla precedente aggressione subita.
L'attore ha pertanto proposto querela di falso ex art. 221 c.p.c., chiedendo l'accertamento della falsità: a) del Verbale di ritiro di patente di guida e consegna di veicolo targato: ER109FC del 11 gennaio 2020 redatto dalla Polizia Stradale di Bergamo;
b) del Verbale n. PTR 2018001134 dell'11 gennaio 2020 redatto dalla Polizia Stradale di Bergamo.
Il , la Questura di Bergamo e la Controparte_3 Controparte_5
si sono costituiti in giudizio contestando la querela, di cui hanno chiesto dichiararsi
[...]
l'inammissibilità o comunque il rigetto, in quanto infondata. Hanno rilevato, in primo luogo, che la querela di falso è stata proposta non per accertare la falsità dei verbali con i quali è stata accertata e sanzionata la violazione di distinte norme del Codice della Strada, bensì con altra finalità, ossia ottenere la revoca delle sanzioni amministrative. Inoltre, hanno eccepito la carenza
4 di un concreto e attuale interesse ad agire in capo all'attore; nel merito hanno contestato la sussistenza di alcuna falsità ideologica.
Nelle memorie depositate ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice ha rilevato che il procedimento penale relativo al reato accertato dagli agenti della Polizia di Stato si è concluso con assoluzione dell' – poiché il fatto non sussiste – e con la trasmissione degli atti alla Pt_1
Procura della Repubblica, ritenendo sussistenti indizi del reato di falsa testimonianza in capo all'Ass. e del reato di falso in atto pubblico commesso in data 11.01.2020 Parte_3
dagli agenti della polizia di Stato e . Parte_3 Parte_4
Nelle more del procedimento la parte convenuta ha depositato il provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico dei predetti agenti.
La causa è stata istruita mediante prove orali e per testi, al cui esito è stata rinviata all'udienza del
19.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; adempiuto detto onere processuale, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Preliminarmente deve osservarsi che il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell'esito, dalla prima (cfr. Cass. 05.06.2006, n. 13190); ne consegue l'inammissibilità delle domande attoree diverse da quelle di accertamento della falsità dei documenti impugnati (e in particolare, di cancellazione, rimozione e/o nullità di esso atto pubblico e di ogni atto conseguente su di esso fondato).
Ciò premesso, la querela di falso proposta da è in parte infondata e in parte Parte_1
inammissibile, non potendo dunque trovare accoglimento.
L'attore ha chiesto accertarsi la falsità:
a) delle affermazioni dei verbalizzanti contenute nel verbale di ritiro di patente di guida e consegna di veicolo targato: ER109FC dell'11 gennaio 2020;
b) del verbale n. PTR 2018001134 dell'11 gennaio 2020.
Ha inizialmente depositato soltanto il secondo verbale (prodotto in duplice copia, sub nn. 1 e 2), mentre il primo è stato prodotto dalla convenuta (doc. n. 1, pag. 13). La produzione del primo verbale a cura della parte attrice è stata poi effettuata all'udienza del 15.10.2021, mediante deposito in udienza dell'originale di entrambi gli atti oggetto della presente querela. Anche la
5 parte convenuta ha poi chiesto di essere autorizzata al deposito dei due originali dei predetti documenti, in proprio possesso, e di essa è stata pertanto disposta la custodia nella cassaforte della Cancelleria della Prima Sezione Civile del Tribunale. Deve darsi atto, pertanto, della sussistenza di duplici originali di entrambi gli atti oggetto della odierna querela.
Deve altresì evidenziarsi che l'attore ha contestato la falsità del solo verbale di ritiro di patente di guida e consegna di veicolo targato ER109FC, contrassegnato in alto a destra dalla dicitura “All.
4”, e non anche del “verbale di ritiro di patente di guida e consegna di veicolo targato:
ER109FC”, contrassegnato in alto a destra dalla dicitura “All. D” (prodotto solo da parte convenuta sub doc. 1, pag. 11). Ciò si evince in modo inequivoco sia dal tenore dell'atto introduttivo, avuto riguardo anche alla dicitura utilizzata nella lista allegati (“Verbale attestante il ritiro della patente di guida e la sanzione della decurtazione di 10 punti della patente”), sia da quanto indicato nel corpo dell'atto di citazione, che nelle conclusioni ivi formulate;
d'altra parte, come già osservato, parte attrice ha poi provveduto a depositare gli originali dei (soli) due verbali supra indicati sub lett. a) e b).
Ciò premesso, giova rammentarsi che la querela di falso è lo strumento essenziale per impedire che al documento redatto dal pubblico ufficiale sia riconosciuta la particolare efficacia di prova legale di cui all'art. 2700 c.c., con la precisazione che la querela non è richiesta (e, dunque, non è ammissibile) laddove si intenda contestare i convincimenti espressi o le interpretazioni date dall'autore del documento in ordine a determinati accadimenti (cfr. sul punto, ex multis, Cass. n.
12099/98; Cass. n. 12834/99; Cass. n. 4844/00; Cass. n. 9649/06); dette affermazioni, infatti, non godono della prerogativa della pubblica fede e possono essere confutate in giudizio con ogni mezzo di prova (Cass. n. 12086/07 e Cass. n. 9796/11).
Più specificamente, con riguardo ai verbali di accertamento di infrazioni redatti dagli organi di polizia, la giurisprudenza è concorde nel sostenere che essi costituiscano prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti in sua presenza, o anche delle circostanze che egli abbia potuto conoscere direttamente senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale (cfr. Cass. n. 6565/07), ma non delle affermazioni che implichino valutazioni personali, come tali suscettibili di errore di fatto.
1.2 Quanto al “verbale di ritiro di patente di guida e consegna di veicolo targato: ER109FC”,
l'attore contesta la falsità dell'affermazione “...nel corso di servizio di Prevenzione Stragi,
6 abbiamo accertato che la persona sotto indicata ha violato le disposizioni dell'art. 186/7 CDS +
186/2 BIS CDS...”.
Alla luce dei principi sopra richiamati deve osservarsi che gli agenti si sono limitati a dare atto di aver accertato la violazione degli artt. 186, comma 7, e 186, comma 2 bis del Codice della strada da parte dell' trattasi, dunque, di attività di contestazione di ritenute violazioni e non di Pt_1
accertamento compiuto dagli Agenti con valore fidefacente. Sulla base di tale contestazione, fondata sulla premessa che gli accertamenti del caso erano stati già compiuti e documentati in altro verbale, gli agenti hanno dato atto di avere provveduto al ritiro della patente e alla decurtazione di dieci punti.
I fatti che si sono svolti in presenza dei Pubblici Ufficiali – in relazione all'accertamento dell'illecito della guida in stato di ebbrezza – sono comprovati dal verbale di accertamento e contestazione identificato come “all. D” (cfr. doc. n. 1 di parte convenuta, pag. 11), il quale conserva la sua idoneità a fare pubblica fede in relazione ai fatti ivi riportati, non essendo stata proposta - per quanto già osservato - querela di falso in relazione allo stesso.
Sicché, atteso il valore di prova legale del verbale mediante il quale è stata appurata la presenza dei presupposti per procedere all'accertamento del tasso alcolemico di ed è stato Parte_1
certificato il relativo esito, tali circostanze non possono essere revocate in dubbio mediante querela di falso avverso il verbale di ritiro di patente di guida e consegna di veicolo targato
ER109FC.
Ne consegue, dunque, che l'espressione che l'attore ritiene inficiata da falsità ideologica non comprova il risultato dei predetti accertamenti, ma soltanto il fatto che questi ultimi siano effettivamente avvenuti (come attestato nel diverso verbale, non oggetto di querela) e, per l'effetto, la querela di falso proposta dall'attore, sul punto, non può trovare accoglimento. Né possono, dunque, trovare ingresso in questa sede le doglianze attoree circa l'allegata falsità del suo rifiuto a soffiare all'interno dell'etilometro, trattandosi di circostanza non indicata nel verbale impugnato.
Per quanto concerne le doglianze relative al mancato avviso della facoltà di avvalersi del difensore in relazione all'accertamento dello stato di ubriachezza – premesso, in primo luogo, che tale incombente assume rilievo in relazione all'esecuzione del c.d. alcol test, accertata nel verbale contrassegnato dalla dicitura “All. D”, mai prodotto da parte attrice e non oggetto di querela di falso – l'attore, in ogni caso, non deduce la falsità del “verbale di ritiro di patente di guida e
7 consegna di veicolo targato: ER109FC”, per avere (falsamente) indicato che l'avvertimento gli era stato dato, bensì deduce un profilo di nullità del verbale, in ragione del rilievo che tale avvertimento non gli sia stato concretamente dato.
È pertanto evidente che l'asserita mancanza del predetto avvertimento – che non viene menzionata in tale verbale, non essendo esso la sede deputata a tale fine – non può integrare un profilo di falsità del verbale, passibile di impugnativa mediante querela di falso, che deve dunque essere dichiarata inammissibile in relazione a tale doglianza.
1.3 I dedotti profili di falsità concernenti il verbale n. PTR 2018001134 dell'11 gennaio 2020 sono anch'essi in parte inammissibili e in parte infondati.
L'attore si duole che i verbalizzanti abbiano ritenuto che egli avesse condotto il veicolo senza rispettare il limite di velocità, e ciò in contrasto con le circostanze di fatto, tra cui quelle relative alle condizioni fisiche dell'attore, nonché alle dichiarazioni rese dallo stesso;
si duole inoltre che gli Agenti della Polizia Stradale non abbiano voluto verbalizzare né le dichiarazioni rese dallo stesso circa l'aggressione subita fuori dal Bar dei Mille e che non abbiano creduto che egli fosse uscito di strada a causa del malore dovuto alle recenti percosse, né le dichiarazioni dei cognati dell'attore, sopraggiunti sul luogo del sinistro.
In tale verbale gli Agenti hanno proceduto alla contestazione della violazione amministrativa ex art. 141 co.
3-8 C.d.S., in quanto “alla guida del veicolo indicato in ore notturne, in area di incrocio ed in curva, procedeva ad una velocità non regolata alle particolari condizioni ambientali e tale da perdere il controllo del proprio veicolo terminando fuori strada”.
Alla luce dei principi giurisprudenziali già richiamati, la querela è inammissibile nella parte in cui viene censurata la qualificazione giuridica da parte degli agenti della condotta posta in essere da trattandosi di attività interpretativa e non già meramente dichiarativa di fatti Parte_1
avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, e in quanto tale non dotata della prerogativa di pubblica fede, essendo contestabile con ogni mezzo di prova. È peraltro evidente che la circostanza che abbia condotto il veicolo senza il rispetto delle regole di comune Parte_1
prudenza e a velocità eccessiva è dedotta dagli Agenti - pacificamente sopraggiunti a seguito del sinistro - sulla base delle circostanze dagli stessi rilevabili e, dunque, non rappresenta attestazione di circostanza avvenuta in loro presenza e oggetto di loro percezione sensoriale.
Per quanto concerne la allegata mancata verbalizzazione delle dichiarazioni di e Parte_1
dei cognati, deve escludersi la sussistenza di alcun falso ideologico. Sotto tale profilo l'attore
8 pare dolersi, ancora una volta, di valutazioni compiute dagli Agenti, laddove lamenta la mancata verbalizzazione delle sue dichiarazioni in relazione all'aggressione precedentemente subita all'esterno del Bar dei Mille e che, nonostante le evidenze, gli Agenti non hanno dato alcun credito nemmeno al fatto che egli fosse uscito di strada con l'auto a causa del malore dovuto alle percosse subite in precedenza. Anche tali circostanze – che peraltro non possono ritenersi positivamente provate, all'esito dell'istruttoria orale espletata, stante il contrasto sul punto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi – concernono l'attività di contestazione delle violazioni da parte degli Agenti e, ancora una volta, una attività valutativa che non può essere oggetto di contestazione in questa sede.
Per le ragioni suesposte, deve escludersi la falsità ideologica del verbale n. PTR 2018001134 dell'11 gennaio 2020.
2. Atteso il rigetto della querela di falso, alla luce dell'art. 226 c.p.c., parte attrice deve essere condannata al pagamento della pena pecuniaria, liquidata in euro 20,00.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022, per espressa previsione normativa applicabile alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (cfr. art. 6 D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore indeterminato della causa, della sua bassa complessità e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate in favore del , Controparte_3 della Questura di Bergamo e dell' e a carico dell'attore in complessivi euro CP_6
8.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la querela di falso, perché inammissibile e infondata, nei termini sopra esposti;
- ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. dispone che, all'eventuale passaggio in giudicato della presente decisione, sia fatta menzione della sentenza di rigetto della querela di falso sugli originali dei documenti impugnati;
- ordina la restituzione degli originali dei documenti impugnati all'attore e ai convenuti;
- condanna l'attore alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
9 - visto l'art. 226 c.p.c., condanna parte attrice al pagamento della pena pecuniaria liquidata in euro 20,00.
Così deciso in Brescia il 29 gennaio 2025
Il giudice relatore Il presidente
Laura Frata Gianni Sabbadini
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei signori
Dott. Gianni SABBADINI PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna FARAONE GIUDICE
Dott.ssa Laura FRATA GIUDICE est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8043/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERRANO' Parte_1 C.F._1 MARIA e dell'avv. PICECE ENZA STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA J. PALMA IL VECCHIO, 111 24122 BERGAMO presso i difensori avv. SERRANO' MARIA e avv. PICECE
ENZA STEFANIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliato in VIA SANTA CATERINA 6 25100 BRESCIA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE
DI BRESCIA
QUESTURA DI BERGAMO (C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA P.IVA_2
DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliato in VIA SANTA
CATERINA 6 25100 BRESCIA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
(C.F. , con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_3
DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliato in VIA SANTA
CATERINA 6 25100 BRESCIA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE
DI BRESCIA
CONVENUTI con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del sostituto procuratore
1 della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia
All'udienza del 19.09.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la falsità del Verbale di ritiro di patente di guida e consegna di veicolo targato: ER109FC del 11 gennaio 2020 redatto dalla Polizia Stradale di Bergamo e, per
l'effetto, ordinare la cancellazione, rimozione e/o nullità di esso atto pubblico e di ogni atto conseguente su di esso fondato, ivi compreso il Provvedimento del 5 febbraio 2020 emesso dalla
Prefettura di Bergamo, Ufficio Territoriale del Governo, Prot. N. 76031 – Area III bis;
- accertare e dichiarare la falsità del Verbale n. PTR 2018001134 dell'11 gennaio 2020 redatto dalla Polizia Stradale di Bergamo e, per l'effetto, ordinare la cancellazione, rimozione e/o nullità di esso atto pubblico e di ogni atto conseguente su di esso fondato;
In via istruttoria: ci si riporta alle istanze istruttorie contenute nell'atto di citazione e precisate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 del 16.1.2021, nonché ci si riporta anche alle istanze istruttorie rassegnate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 17.02.2021 dalla scrivente difesa, compresa la richiesta di esibizione degli “scontrini” esito della prova dell'etilometro eseguita sulla persona del sig. dagli Agenti di Polizia stradale operanti. Pt_1
In ogni caso: col favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre oneri come per legge”.
Per , Questura di Bergamo, Controparte_3 CP_4
“- in via preliminare, respingere ogni domanda diversa dalla quella avente ad oggetto la querela di falso del verbale di ritiro di patente di guida e consegna veicolo targato: ER109FC del 11 gennaio 2020 redatto dalla Polizia di Stato/Compartimento Polizia Stradale per la
“Lombardia”/Sezione di Bergamo e del verbale n. PTR 2018001134 id. 603859 redatto dal
Ministero dell'Interno/Dipartimento della Pubblica Sicurezza/Polizia Stradale di Bergamo in data 11/01/2020 nei confronti del trasgressore Parte_1
2 - in via preliminare, dichiarare inammissibile la querela di falso del verbale di ritiro di patente di guida e consegna veicolo targato: ER109FC del 11 gennaio 2020 redatto dalla Polizia di
Stato/Compartimento Polizia Stradale per la “Lombardia”/Sezione di Bergamo e del verbale n.
PTR 2018001134 id. 603859 redatto dal Ministero dell'Interno/Dipartimento della Pubblica
Sicurezza/Polizia Stradale di Bergamo in data 11/01/2020 nei confronti del trasgressore Pt_1
nella parte in cui è volta a contestare valutazioni espresse dai pubblici ufficiali che
[...]
hanno redatto gli atti oggetto di querela;
- nel merito, respingere la querela di falso del verbale di ritiro di patente di guida e consegna veicolo targato: ER109FC del 11 gennaio 2020 redatto dalla Polizia di Stato/Compartimento
Polizia Stradale per la “Lombardia”/Sezione di Bergamo e del verbale n. PTR 2018001134 id.
603859 redatto dal Ministero dell'Interno/Dipartimento della Pubblica Sicurezza/Polizia
Stradale di Bergamo in data 11/01/2020 nei confronti del trasgressore perché Parte_1
infondata;
- condannare il querelante alla refusione delle spese di lite”.
Per il Pubblico Ministero: non sono pervenute conclusioni
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha convenuto in giudizio il , il Prefetto di Bergamo e la Parte_1 Controparte_3
Questura di Bergamo, esponendo che in data 11 gennaio 2020, nel territorio del Comune di Lallio
(Bg), verso le ore 00:40, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Citroen C4, targata
ER109FC, di proprietà della moglie, era uscito di strada;
che il predetto evento era stato causato da un mancamento eziologicamente correlato alle ferite dovute a un'aggressione a suo danno avvenuta poco prima di mettersi alla guida, all'esterno del Bar , sito in Bergamo;
che Parte_2
aveva provveduto a contattare i cognati e che lo avevano Persona_1 Persona_2
raggiunto sul luogo;
che, successivamente, erano sopraggiunti anche gli agenti della Polizia
Stradale di Bergamo, i quali avevano intimato a di scendere dall'autovettura e Parte_1
sottoporsi agli accertamenti finalizzati ad accertare l'eventuale stato di ebbrezza (c.d. etilometro); che aveva edotto gli agenti in merito alle sue pregresse condizioni di salute, ma questi avevano insistito per eseguire gli accertamenti;
che non era riuscito a soffiare a sufficienza nello strumento, poiché perdeva sangue dalla bocca e aveva un forte dolore al naso (che sanguinava);
3 che, di conseguenza, gli agenti avevano qualificato la sua condotta come rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, contestandogli la violazione degli artt. 186, comma 7, e 186, comma 2 bis, del
Codice della Strada;
che aveva chiesto agli agenti di poter ripetere il test, ma questi gli avevano risposto di “non aver tempo da perdere”; che gli agenti, avendo notato che aveva le mani ferite e sporche di sangue, non gli avevano fatto firmare i verbali, scrivendo sugli stessi “non firma non ritiro copia”; che successivamente al ritiro della patente da parte degli agenti si era recato al
Pronto Soccorso, dove gli era stata riscontrata la frattura chiusa delle ossa nasali;
che, in data 13 febbraio 2020, gli era stato notificato il Provvedimento della Prefettura di Bergamo di sospensione della patente per mesi sei;
che il verbale di ritiro della patente di guida ritirata e consegna di veicolo targato: ER109FC era affetto da falsità ideologica nella parte in cui veniva affermato che “…nel corso di servizio di Prevenzione Stragi, abbiamo accertato che la persona sotto indicata ha violato le disposizioni dell'art. 186/7 CDS + 186/2 BIS CDS …”; che, peraltro, il predetto verbale era altresì nullo mancando l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore;
che tale falsità si propagherebbe al Provvedimento del Prefetto di Bergamo del 5 febbraio 2020, con il quale era stata disposta la sospensione della patente, con conseguenziale annullabilità dello stesso;
che il verbale n. PTR 2018001134 dell'11.01.2020, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 141, comma 8, del Codice della Strada, conteneva circostanze non vere, atteso che gli agenti non avevano assistito all'incidente stradale, sopraggiungendo solo in un secondo momento e, quindi, si erano limitati a supporre che Pt_1
avesse condotto il veicolo senza rispettare il limite di velocità; che, peraltro, gli agenti non
[...]
avevano verbalizzato le dichiarazioni rese in relazione alla precedente aggressione subita.
L'attore ha pertanto proposto querela di falso ex art. 221 c.p.c., chiedendo l'accertamento della falsità: a) del Verbale di ritiro di patente di guida e consegna di veicolo targato: ER109FC del 11 gennaio 2020 redatto dalla Polizia Stradale di Bergamo;
b) del Verbale n. PTR 2018001134 dell'11 gennaio 2020 redatto dalla Polizia Stradale di Bergamo.
Il , la Questura di Bergamo e la Controparte_3 Controparte_5
si sono costituiti in giudizio contestando la querela, di cui hanno chiesto dichiararsi
[...]
l'inammissibilità o comunque il rigetto, in quanto infondata. Hanno rilevato, in primo luogo, che la querela di falso è stata proposta non per accertare la falsità dei verbali con i quali è stata accertata e sanzionata la violazione di distinte norme del Codice della Strada, bensì con altra finalità, ossia ottenere la revoca delle sanzioni amministrative. Inoltre, hanno eccepito la carenza
4 di un concreto e attuale interesse ad agire in capo all'attore; nel merito hanno contestato la sussistenza di alcuna falsità ideologica.
Nelle memorie depositate ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice ha rilevato che il procedimento penale relativo al reato accertato dagli agenti della Polizia di Stato si è concluso con assoluzione dell' – poiché il fatto non sussiste – e con la trasmissione degli atti alla Pt_1
Procura della Repubblica, ritenendo sussistenti indizi del reato di falsa testimonianza in capo all'Ass. e del reato di falso in atto pubblico commesso in data 11.01.2020 Parte_3
dagli agenti della polizia di Stato e . Parte_3 Parte_4
Nelle more del procedimento la parte convenuta ha depositato il provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico dei predetti agenti.
La causa è stata istruita mediante prove orali e per testi, al cui esito è stata rinviata all'udienza del
19.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; adempiuto detto onere processuale, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Preliminarmente deve osservarsi che il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell'esito, dalla prima (cfr. Cass. 05.06.2006, n. 13190); ne consegue l'inammissibilità delle domande attoree diverse da quelle di accertamento della falsità dei documenti impugnati (e in particolare, di cancellazione, rimozione e/o nullità di esso atto pubblico e di ogni atto conseguente su di esso fondato).
Ciò premesso, la querela di falso proposta da è in parte infondata e in parte Parte_1
inammissibile, non potendo dunque trovare accoglimento.
L'attore ha chiesto accertarsi la falsità:
a) delle affermazioni dei verbalizzanti contenute nel verbale di ritiro di patente di guida e consegna di veicolo targato: ER109FC dell'11 gennaio 2020;
b) del verbale n. PTR 2018001134 dell'11 gennaio 2020.
Ha inizialmente depositato soltanto il secondo verbale (prodotto in duplice copia, sub nn. 1 e 2), mentre il primo è stato prodotto dalla convenuta (doc. n. 1, pag. 13). La produzione del primo verbale a cura della parte attrice è stata poi effettuata all'udienza del 15.10.2021, mediante deposito in udienza dell'originale di entrambi gli atti oggetto della presente querela. Anche la
5 parte convenuta ha poi chiesto di essere autorizzata al deposito dei due originali dei predetti documenti, in proprio possesso, e di essa è stata pertanto disposta la custodia nella cassaforte della Cancelleria della Prima Sezione Civile del Tribunale. Deve darsi atto, pertanto, della sussistenza di duplici originali di entrambi gli atti oggetto della odierna querela.
Deve altresì evidenziarsi che l'attore ha contestato la falsità del solo verbale di ritiro di patente di guida e consegna di veicolo targato ER109FC, contrassegnato in alto a destra dalla dicitura “All.
4”, e non anche del “verbale di ritiro di patente di guida e consegna di veicolo targato:
ER109FC”, contrassegnato in alto a destra dalla dicitura “All. D” (prodotto solo da parte convenuta sub doc. 1, pag. 11). Ciò si evince in modo inequivoco sia dal tenore dell'atto introduttivo, avuto riguardo anche alla dicitura utilizzata nella lista allegati (“Verbale attestante il ritiro della patente di guida e la sanzione della decurtazione di 10 punti della patente”), sia da quanto indicato nel corpo dell'atto di citazione, che nelle conclusioni ivi formulate;
d'altra parte, come già osservato, parte attrice ha poi provveduto a depositare gli originali dei (soli) due verbali supra indicati sub lett. a) e b).
Ciò premesso, giova rammentarsi che la querela di falso è lo strumento essenziale per impedire che al documento redatto dal pubblico ufficiale sia riconosciuta la particolare efficacia di prova legale di cui all'art. 2700 c.c., con la precisazione che la querela non è richiesta (e, dunque, non è ammissibile) laddove si intenda contestare i convincimenti espressi o le interpretazioni date dall'autore del documento in ordine a determinati accadimenti (cfr. sul punto, ex multis, Cass. n.
12099/98; Cass. n. 12834/99; Cass. n. 4844/00; Cass. n. 9649/06); dette affermazioni, infatti, non godono della prerogativa della pubblica fede e possono essere confutate in giudizio con ogni mezzo di prova (Cass. n. 12086/07 e Cass. n. 9796/11).
Più specificamente, con riguardo ai verbali di accertamento di infrazioni redatti dagli organi di polizia, la giurisprudenza è concorde nel sostenere che essi costituiscano prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti in sua presenza, o anche delle circostanze che egli abbia potuto conoscere direttamente senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale (cfr. Cass. n. 6565/07), ma non delle affermazioni che implichino valutazioni personali, come tali suscettibili di errore di fatto.
1.2 Quanto al “verbale di ritiro di patente di guida e consegna di veicolo targato: ER109FC”,
l'attore contesta la falsità dell'affermazione “...nel corso di servizio di Prevenzione Stragi,
6 abbiamo accertato che la persona sotto indicata ha violato le disposizioni dell'art. 186/7 CDS +
186/2 BIS CDS...”.
Alla luce dei principi sopra richiamati deve osservarsi che gli agenti si sono limitati a dare atto di aver accertato la violazione degli artt. 186, comma 7, e 186, comma 2 bis del Codice della strada da parte dell' trattasi, dunque, di attività di contestazione di ritenute violazioni e non di Pt_1
accertamento compiuto dagli Agenti con valore fidefacente. Sulla base di tale contestazione, fondata sulla premessa che gli accertamenti del caso erano stati già compiuti e documentati in altro verbale, gli agenti hanno dato atto di avere provveduto al ritiro della patente e alla decurtazione di dieci punti.
I fatti che si sono svolti in presenza dei Pubblici Ufficiali – in relazione all'accertamento dell'illecito della guida in stato di ebbrezza – sono comprovati dal verbale di accertamento e contestazione identificato come “all. D” (cfr. doc. n. 1 di parte convenuta, pag. 11), il quale conserva la sua idoneità a fare pubblica fede in relazione ai fatti ivi riportati, non essendo stata proposta - per quanto già osservato - querela di falso in relazione allo stesso.
Sicché, atteso il valore di prova legale del verbale mediante il quale è stata appurata la presenza dei presupposti per procedere all'accertamento del tasso alcolemico di ed è stato Parte_1
certificato il relativo esito, tali circostanze non possono essere revocate in dubbio mediante querela di falso avverso il verbale di ritiro di patente di guida e consegna di veicolo targato
ER109FC.
Ne consegue, dunque, che l'espressione che l'attore ritiene inficiata da falsità ideologica non comprova il risultato dei predetti accertamenti, ma soltanto il fatto che questi ultimi siano effettivamente avvenuti (come attestato nel diverso verbale, non oggetto di querela) e, per l'effetto, la querela di falso proposta dall'attore, sul punto, non può trovare accoglimento. Né possono, dunque, trovare ingresso in questa sede le doglianze attoree circa l'allegata falsità del suo rifiuto a soffiare all'interno dell'etilometro, trattandosi di circostanza non indicata nel verbale impugnato.
Per quanto concerne le doglianze relative al mancato avviso della facoltà di avvalersi del difensore in relazione all'accertamento dello stato di ubriachezza – premesso, in primo luogo, che tale incombente assume rilievo in relazione all'esecuzione del c.d. alcol test, accertata nel verbale contrassegnato dalla dicitura “All. D”, mai prodotto da parte attrice e non oggetto di querela di falso – l'attore, in ogni caso, non deduce la falsità del “verbale di ritiro di patente di guida e
7 consegna di veicolo targato: ER109FC”, per avere (falsamente) indicato che l'avvertimento gli era stato dato, bensì deduce un profilo di nullità del verbale, in ragione del rilievo che tale avvertimento non gli sia stato concretamente dato.
È pertanto evidente che l'asserita mancanza del predetto avvertimento – che non viene menzionata in tale verbale, non essendo esso la sede deputata a tale fine – non può integrare un profilo di falsità del verbale, passibile di impugnativa mediante querela di falso, che deve dunque essere dichiarata inammissibile in relazione a tale doglianza.
1.3 I dedotti profili di falsità concernenti il verbale n. PTR 2018001134 dell'11 gennaio 2020 sono anch'essi in parte inammissibili e in parte infondati.
L'attore si duole che i verbalizzanti abbiano ritenuto che egli avesse condotto il veicolo senza rispettare il limite di velocità, e ciò in contrasto con le circostanze di fatto, tra cui quelle relative alle condizioni fisiche dell'attore, nonché alle dichiarazioni rese dallo stesso;
si duole inoltre che gli Agenti della Polizia Stradale non abbiano voluto verbalizzare né le dichiarazioni rese dallo stesso circa l'aggressione subita fuori dal Bar dei Mille e che non abbiano creduto che egli fosse uscito di strada a causa del malore dovuto alle recenti percosse, né le dichiarazioni dei cognati dell'attore, sopraggiunti sul luogo del sinistro.
In tale verbale gli Agenti hanno proceduto alla contestazione della violazione amministrativa ex art. 141 co.
3-8 C.d.S., in quanto “alla guida del veicolo indicato in ore notturne, in area di incrocio ed in curva, procedeva ad una velocità non regolata alle particolari condizioni ambientali e tale da perdere il controllo del proprio veicolo terminando fuori strada”.
Alla luce dei principi giurisprudenziali già richiamati, la querela è inammissibile nella parte in cui viene censurata la qualificazione giuridica da parte degli agenti della condotta posta in essere da trattandosi di attività interpretativa e non già meramente dichiarativa di fatti Parte_1
avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, e in quanto tale non dotata della prerogativa di pubblica fede, essendo contestabile con ogni mezzo di prova. È peraltro evidente che la circostanza che abbia condotto il veicolo senza il rispetto delle regole di comune Parte_1
prudenza e a velocità eccessiva è dedotta dagli Agenti - pacificamente sopraggiunti a seguito del sinistro - sulla base delle circostanze dagli stessi rilevabili e, dunque, non rappresenta attestazione di circostanza avvenuta in loro presenza e oggetto di loro percezione sensoriale.
Per quanto concerne la allegata mancata verbalizzazione delle dichiarazioni di e Parte_1
dei cognati, deve escludersi la sussistenza di alcun falso ideologico. Sotto tale profilo l'attore
8 pare dolersi, ancora una volta, di valutazioni compiute dagli Agenti, laddove lamenta la mancata verbalizzazione delle sue dichiarazioni in relazione all'aggressione precedentemente subita all'esterno del Bar dei Mille e che, nonostante le evidenze, gli Agenti non hanno dato alcun credito nemmeno al fatto che egli fosse uscito di strada con l'auto a causa del malore dovuto alle percosse subite in precedenza. Anche tali circostanze – che peraltro non possono ritenersi positivamente provate, all'esito dell'istruttoria orale espletata, stante il contrasto sul punto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi – concernono l'attività di contestazione delle violazioni da parte degli Agenti e, ancora una volta, una attività valutativa che non può essere oggetto di contestazione in questa sede.
Per le ragioni suesposte, deve escludersi la falsità ideologica del verbale n. PTR 2018001134 dell'11 gennaio 2020.
2. Atteso il rigetto della querela di falso, alla luce dell'art. 226 c.p.c., parte attrice deve essere condannata al pagamento della pena pecuniaria, liquidata in euro 20,00.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022, per espressa previsione normativa applicabile alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (cfr. art. 6 D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore indeterminato della causa, della sua bassa complessità e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate in favore del , Controparte_3 della Questura di Bergamo e dell' e a carico dell'attore in complessivi euro CP_6
8.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la querela di falso, perché inammissibile e infondata, nei termini sopra esposti;
- ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. dispone che, all'eventuale passaggio in giudicato della presente decisione, sia fatta menzione della sentenza di rigetto della querela di falso sugli originali dei documenti impugnati;
- ordina la restituzione degli originali dei documenti impugnati all'attore e ai convenuti;
- condanna l'attore alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
9 - visto l'art. 226 c.p.c., condanna parte attrice al pagamento della pena pecuniaria liquidata in euro 20,00.
Così deciso in Brescia il 29 gennaio 2025
Il giudice relatore Il presidente
Laura Frata Gianni Sabbadini
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio.
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