Versione
8 luglio 1973
8 luglio 1973
Art. 6.
L'articolo 232 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , e' sostituito dal seguente:
"La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia o per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio".
L'articolo 232 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , e' sostituito dal seguente:
"La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia o per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, ordinanza 10/01/2023, n. 369Provvedimento: ricorso iscritto al n 14357-2019 R.G. proposto da: P. CI IA, LO ST e LO NE, gdal1 i LO ST, rappresentati e difesi dall'avvocato CANNA 10MBARDI, pec avvcarminelombardi02@puntpec.it ; ricorre contro 72ZOLO GERARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato VIN7P ,A CCHINO, pec avvocatobocchino@pec.giuffre.it ; controricorrent - -verso la sentenza n. 704/2019 del Tribunale di Benevenro positata in data 15 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio ArI 1 Civile Ord. Sez. 3 Num. 369 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: GORGONI MARILENA Data pubblicazione: 10/01/2023 T.onsigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: AD LO, TO e LL EL, eredi di TO EL, …Leggi di più...
- prescrizione biennale·
- giudicato·
- nullità sentenza per violazione diritto di difesa·
- incompetenza del giudice di pace·
- voltura utenza idrica·
- art. 190 cod.proc.civ.·
- principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
- art. 360 cod.proc.civ.·
- onere della prova·
- appello