Articolo 6 della Legge 6 giugno 1973, n. 341
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 luglio 1973
Art. 6.
L'articolo 232 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , e' sostituito dal seguente:
"La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia o per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio".
Entrata in vigore il 8 luglio 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente