Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 02/03/2023, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/03/2023
N. 01346/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04035/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4035 del 2022, proposto da
PI SC, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori, Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Liguori in Napoli, Centro Direzionale Is. F 10;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sul decreto depositato in data 18/9/2020 n. cronol. 2003/2020, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente premette:
- di aver ottenuto dalla Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, decreto depositato in data 18/9/2020 n. cronol. 2003/2020, nei confronti del Ministero della Giustizia, con cui ha condannato l’amministrazione al pagamento a pagargli le spettanze a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo (per una somma pari ad euro 1.200,00, oltre interessi legali dal 7.9.2020), mentre le spese sono state attribuite ai difensori anticipatari;
- che avverso la suddetta decisione non è stato interposto alcun gravame e risulta documentata la notificazione in forma esecutiva al Ministero resistente;
- per ottenere l’adempimento ha notificato il titolo in forma esecutiva ed è elasso il termine di 120 giorni ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996; è stata effettuata la comunicazione ai sensi dell’art. 5 sexies L. 24/3/2001 n. 89, con lettera raccomandata a mezzo pec del 30.09.2020;
- che l’Amministrazione ministeriale non ha effettuato il pagamento del dovuto.
1.2. Chiede, quindi, al presente T.A.R. di disporre l’esecuzione integrale della decisione in epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’Amministrazione intimata, previa irrogazione delle astreintes.
1.3. Nella assenza di parte resistente, all’udienza camerale del 1° marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di opposizione, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.
In tal senso l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’Amministrazione che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU., n. 12533/2001).
Infine è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della Legge n.89/2001 (come introdotto dalla Legge n. 208/2015 - cd. Legge di stabilità 2016), la quale costituisce condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’amministrazione giudiziaria.
3. La domanda di parte ricorrente va pertanto accolta e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione convenuta di eseguire la statuizione giudiziale innanzi riportata e, quindi, di far luogo al pagamento di quanto dovuto all’odierna parte ricorrente nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione.
4. Va, altresì, accolta la domanda di corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a., anche alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015, che nel testo attuale dispone “nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”.
4.1. L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.
4.2. Il Collegio ritiene, quindi, che la quantificazione della penalità di mora deve essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629).
4.3. L’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulle somme di cui alla condanna, ancorché – come già esposto – la stessa abbia una funzione sanzionatoria e non compensativa del danno subito, e debba costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.
Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall' art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Quanto poi alla data di decorrenza finale dell’astreinte, la stessa, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà dovuta fino all'effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).
5. In conclusione, richiamate le suesposte considerazioni, deve essere ribadito l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme ivi liquidate.
L’Amministrazione darà quindi esecuzione al predetto decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
5.1 In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta un Dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della Legge n. 89/2001, così come inserito dall’art.1, comma 777, lett. l), della Legge n. 208/2015.
6. Infine deve condannarsi la medesima amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario e con liquidazione contenuta nel dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso.
6.1. Non si ravvisano specifiche ragioni per accogliere la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti, né per liquidare alcuna somma ai sensi dell’art. 26 c.p.a. (e 96 c.p.c.), attesa la notoria difficoltà degli uffici ad evadere le richieste di liquidazione delle somme per riparazione da eccessiva durata del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio in epigrafe meglio specificato, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore del ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme alla stessa dovute, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un Dirigente amministrativo dell’Amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 350,00 (trecentocinquanta/00), di cui 50 euro per spese vive, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michele Buonauro, Presidente FF, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michele Buonauro |
IL SEGRETARIO