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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/07/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1854 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. D'aleo Saverio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Peco Giulio e l'Avv. Cernigliaro Delia;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità del ricorso proposto da . Parte_1
CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di lite della fase di atp e del giudizio di opposizione in favore del resistente, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre spese generali, con esclusione di iva e cpa
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc , contestando i verbali del 6 aprile 2023, ha chiesto Parte_1 al Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento nonché
l'attribuzione dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma III, legge
104/1992. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. il quale, nella relazione depositata il 4 marzo 2024, ha Persona_1 accertato che la ricorrente, pur essendo invalida al 100%, non è impossibilitata a deambulare o incapace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana ed, inoltre, non è portatrice di handicap in situazione di gravità.
Depositato l'atto di contestazione, ha proposto ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc Parte_1 lamentando che il consulente tecnico non ha adeguatamente valutato il proprio quadro clinico di gravità tale da rendere impossibile la deambulazione autonoma o il compimento in autonomia degli atti della vita quotidiana.
Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza dell'handicap grave nonchè del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. CP_ Costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa a mezzo note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza.
Il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile. Parte_1
Giova, in diritto, ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La norma, come è evidente, stabilisce un termine perentorio per presentare il ricorso in opposizione, che deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale entro trenta giorni dalla formulazione del dissenso. Vale la pena rimarcare che il dies a quo per proporre l'opposizione coincide con la data di deposito della dichiarazione di dissenso e non con la data di scadenza del termine assegnato dall'Autorità Giudiziaria per esprimere il dissenso.
Nella specie, la dichiarazione di dissenso è stata depositata telematicamente in data 13 aprile 2024 – non il 15 aprile 2024 come dichiarato dal ricorrente – ed il ricorso in opposizione in data 14 maggio
2024. Essendo decorsi più di trenta giorni tra la dichiarazione di dissenso ed il ricorso, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Relativamente alle spese di lite, va riconosciuta l'inidoneità della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 152 disp. att. cpc depositata dalla ricorrente in quanto riferita al reddito personale e non al reddito dell'intero nucleo familiare.
Ne consegue che la ricorrente, soccombente nel presente giudizio, va condannata alla refusione delle CP_ spese di lite in favore dell'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1854 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. D'aleo Saverio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Peco Giulio e l'Avv. Cernigliaro Delia;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità del ricorso proposto da . Parte_1
CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di lite della fase di atp e del giudizio di opposizione in favore del resistente, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre spese generali, con esclusione di iva e cpa
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc , contestando i verbali del 6 aprile 2023, ha chiesto Parte_1 al Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento nonché
l'attribuzione dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma III, legge
104/1992. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. il quale, nella relazione depositata il 4 marzo 2024, ha Persona_1 accertato che la ricorrente, pur essendo invalida al 100%, non è impossibilitata a deambulare o incapace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana ed, inoltre, non è portatrice di handicap in situazione di gravità.
Depositato l'atto di contestazione, ha proposto ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc Parte_1 lamentando che il consulente tecnico non ha adeguatamente valutato il proprio quadro clinico di gravità tale da rendere impossibile la deambulazione autonoma o il compimento in autonomia degli atti della vita quotidiana.
Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza dell'handicap grave nonchè del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. CP_ Costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa a mezzo note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza.
Il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile. Parte_1
Giova, in diritto, ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La norma, come è evidente, stabilisce un termine perentorio per presentare il ricorso in opposizione, che deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale entro trenta giorni dalla formulazione del dissenso. Vale la pena rimarcare che il dies a quo per proporre l'opposizione coincide con la data di deposito della dichiarazione di dissenso e non con la data di scadenza del termine assegnato dall'Autorità Giudiziaria per esprimere il dissenso.
Nella specie, la dichiarazione di dissenso è stata depositata telematicamente in data 13 aprile 2024 – non il 15 aprile 2024 come dichiarato dal ricorrente – ed il ricorso in opposizione in data 14 maggio
2024. Essendo decorsi più di trenta giorni tra la dichiarazione di dissenso ed il ricorso, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Relativamente alle spese di lite, va riconosciuta l'inidoneità della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 152 disp. att. cpc depositata dalla ricorrente in quanto riferita al reddito personale e non al reddito dell'intero nucleo familiare.
Ne consegue che la ricorrente, soccombente nel presente giudizio, va condannata alla refusione delle CP_ spese di lite in favore dell'