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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 2022/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli -Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi -Giudice
3) Dott. EN Meoli -Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2022/2024 vertente tra: TRA
rappresentato dall'ADS Parte_1 C.F._1
Sara Pratissoli, con l'avv. PELLATI;
- RICORRENTE E
, con l'avv. Controparte_1 C.F._2
TAGLIATI;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/12/2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 04/03/2006 a Castelnovo ne' MO (atto n. 4, parte 1, anno 2006). Dal matrimonio sono nati i figli (11/5/2006), EN (13/2/2008) e (19/3/2014). Per_1 Per_2
La casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi.
tramite la propria amministratrice di sostegno Parte_1
(la onvenuto in giudizio la moglie per chiedere che Persona_3 sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶che il ricorrente, a causa di un grave incidente avvenuto nel 2016, si trova ricoverato presso una struttura residenziale, soffre di un grave ed irreversibile deficit cognitivo, ed è incapace di badare a se stesso;
▶che la separazione deve essere addebitata alla resistente, che dopo l'incidente non si è presa cura del marito e, nel 2019, ha rifiutato di riaccoglierlo presso la casa coniugale;
▶che il ricorrente, nonostante le sue condizioni, è in grado di riconoscere i suoi familiari e trae giovamento dalle visite. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'addebito della separazione alla resistente, l'affidamento dei figli al Servizio Sociale con collocazione presso la madre, e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi con un importo mensile di € 600 oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituita e non si è opposta alla Controparte_1 pronuncia sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che la separazione non le è addebitabile, in quanto, dopo l'incidente del marito, ella ha dovuto occuparsi dell'accudimento dei figli e non si trovava nelle condizioni di poter riprendere il marito in casa;
▶che il marito non è in grado di prendere decisioni relative alla gestione dei figli, due dei quali ( e EN) sono peraltro affetti da deficit Per_1 cognitivi e decidono autonomamente se e quando incontrare il padre;
▶di trovarsi in condizioni di difficoltà economica, in quanto disoccupata e onerata dell'accudimento integrale dei figli. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento super-esclusivo dei figli e che l'importo di mantenimento a carico del ricorrente sia fissato in € 750, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti e dalla cessazione della convivenza.
2. Richiesta di addebito La domanda di addebito avanzata dal ricorrente è infondata. Sul punto, va premesso che l'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012). Nel caso per cui si procede, deve escludersi che la condotta addebitata dal ricorrente alla resistente (specificamente individuata, come chiarito dal difensore del ricorrente all'udienza del 3/12/2024, nel rifiuto di riaccoglierlo in casa nel 2019) costituisca la causa della crisi coniugale, dal momento che tale condotta è intervenuta anni dopo il grave incidente subito dal che ne ha menomato le capacità psicofisiche, compromettendo Pt_1 sin da subito, e irrimediabilmente, il rapporto coniugale.
3. Affidamento della prole In via preliminare, si precisa che non si è proceduto all'esame del figlio ultradodicenne EN, in quanto la sua audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce della prospettazione delle parti. Inoltre, la stessa è apparsa contraria al suo interesse, trattandosi di minore con difficoltà psicofisiche che si trova in una situazione di fragilità. Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, vi sono elementi rilevanti per disporre l'affidamento cd. “super-esclusivo” dei minori EN e alla Per_2 madre, dal momento che è pacifico che il ricorrente verte ioni psicofisiche che gli impediscono di assumere qualsiasi decisione con riguardo alla loro cura ed educazione. Del resto, lo stesso ricorrente, tramite il proprio amministratore di sostegno, non chiede l'affidamento condiviso dei figli, ma chiede che gli stessi siano affidati ai Servizi Sociali. Tale domanda, però, è evidentemente infondata, posto che non è stata individuata alcuna reale carenza nelle capacità materne, e l'affidamento ai Servizi risulta chiesto, come precisato dal difensore del ricorrente in udienza, al solo fine di evitare che il padre sia escluso dalla gestione dei figli. È tuttavia evidente che, non potendo in ogni caso il occuparsi di tale Pt_1 gestione, un affidamento ai Servizi si tradurrebbe in un'ingiustificata richiesta di compressione della genitorialità materna. A fronte delle peculiari condizioni del nucleo familiare, si ritiene comunque opportuno investire i Servizi Sociali del compito di monitorare i figli minori e di offrire, laddove necessario, un supporto alla resistente. Ai Servizi va anche affidato il compito di calendarizzare gli incontri con il padre, dal momento che le fragilità di EN e le riferite difficoltà di quest'ultimo nell'approcciarsi alla figura paterna rendono opportuno che il minore sia assistito e seguito da operatori qualificati.
4. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri indicati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è emerso nulla con riferimento al tenore di vita coniugale, sicché il contributo andrà determinato tenendo conto esclusivamente dell'età dei figli e delle condizioni economiche delle parti. Con riguardo a queste ultime, è emerso quanto segue: 1) il ricorrente percepisce una pensione mensile di circa € 1.800; il suo reddito è gravato dalla rata mensile del mutuo sulla casa coniugale (pari a circa € 600), ma non ha spese abitative, né altre uscite rilevanti, e anzi, le sue gravi condizioni di salute escludono che egli possa impiegare il proprio reddito per spese personali di qualsiasi tipo;
sul piano patrimoniale, è comproprietario al 50% della casa coniugale, e dispone di liquidità sul conto corrente pari a circa € 180.000; è proprietario di un'autovettura Doblò, di cui sostiene le spese (ma all'udienza del 3/12/2024 l'ADS ha dichiarato che vi è l'intenzione di venderla dal momento che è inutilizzata, sicché si ritiene di non valorizzarle); quanto evidenziato è pacifico, e risulta dall'esame dei rendiconti annuali depositati dall'ADS nel procedimento di amministrazione di sostegno;
2) la resistente, nata nel 1986 e priva di particolari titoli di studio, percepisce la Naspi e l'indennità di frequenza per il figlio EN, per un ammontare complessivo di € 1.180 circa, cui va aggiunto l'intero assegno unico (la cui percezione integrale le spetterà a fronte dell'affidamento esclusivo dei figli); è proprietaria del 50% della casa coniugale. Sulla base di questi elementi, tenuto conto del fatto che il è Pt_1 oggettivamente impossibilitato a tenere con sé i figli (la cui cura grava quindi interamente sulla madre) e considerate le rilevanti disponibilità liquide del ricorrente e l'assenza di spese personali del ricorrente, il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta di € 750 mensili avanzata dalla resistente.
5. Spese Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti, che avevano contratto matrimonio il 04/03/2006 a Castelnovo ne' MO (atto n. 4, parte 1, anno 2006);
-rigetta la domanda di addebito;
-affida la prole in via esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima il potere di assumere anche le decisioni di maggiore importanza aventi a oggetto salute e istruzione dei minori;
-colloca i figli presso la madre, assegnandole la casa coniugale;
-incarica i Servizi Sociali di vigilare sul nucleo familiare e di svolgere un'attività di supporto alla genitorialità;
-dispone che le visite dei minori al padre avvengano con l'intermediazione dei Servizi Sociali, che ne determineranno frequenza e modalità, cercando laddove possibile di assicurare almeno una visita settimanale;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 750 per il mantenimento dei figli, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA
Reggio Emilia, 5/12/2024
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli EN Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli -Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi -Giudice
3) Dott. EN Meoli -Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2022/2024 vertente tra: TRA
rappresentato dall'ADS Parte_1 C.F._1
Sara Pratissoli, con l'avv. PELLATI;
- RICORRENTE E
, con l'avv. Controparte_1 C.F._2
TAGLIATI;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/12/2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 04/03/2006 a Castelnovo ne' MO (atto n. 4, parte 1, anno 2006). Dal matrimonio sono nati i figli (11/5/2006), EN (13/2/2008) e (19/3/2014). Per_1 Per_2
La casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi.
tramite la propria amministratrice di sostegno Parte_1
(la onvenuto in giudizio la moglie per chiedere che Persona_3 sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶che il ricorrente, a causa di un grave incidente avvenuto nel 2016, si trova ricoverato presso una struttura residenziale, soffre di un grave ed irreversibile deficit cognitivo, ed è incapace di badare a se stesso;
▶che la separazione deve essere addebitata alla resistente, che dopo l'incidente non si è presa cura del marito e, nel 2019, ha rifiutato di riaccoglierlo presso la casa coniugale;
▶che il ricorrente, nonostante le sue condizioni, è in grado di riconoscere i suoi familiari e trae giovamento dalle visite. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'addebito della separazione alla resistente, l'affidamento dei figli al Servizio Sociale con collocazione presso la madre, e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi con un importo mensile di € 600 oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituita e non si è opposta alla Controparte_1 pronuncia sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che la separazione non le è addebitabile, in quanto, dopo l'incidente del marito, ella ha dovuto occuparsi dell'accudimento dei figli e non si trovava nelle condizioni di poter riprendere il marito in casa;
▶che il marito non è in grado di prendere decisioni relative alla gestione dei figli, due dei quali ( e EN) sono peraltro affetti da deficit Per_1 cognitivi e decidono autonomamente se e quando incontrare il padre;
▶di trovarsi in condizioni di difficoltà economica, in quanto disoccupata e onerata dell'accudimento integrale dei figli. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento super-esclusivo dei figli e che l'importo di mantenimento a carico del ricorrente sia fissato in € 750, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti e dalla cessazione della convivenza.
2. Richiesta di addebito La domanda di addebito avanzata dal ricorrente è infondata. Sul punto, va premesso che l'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012). Nel caso per cui si procede, deve escludersi che la condotta addebitata dal ricorrente alla resistente (specificamente individuata, come chiarito dal difensore del ricorrente all'udienza del 3/12/2024, nel rifiuto di riaccoglierlo in casa nel 2019) costituisca la causa della crisi coniugale, dal momento che tale condotta è intervenuta anni dopo il grave incidente subito dal che ne ha menomato le capacità psicofisiche, compromettendo Pt_1 sin da subito, e irrimediabilmente, il rapporto coniugale.
3. Affidamento della prole In via preliminare, si precisa che non si è proceduto all'esame del figlio ultradodicenne EN, in quanto la sua audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce della prospettazione delle parti. Inoltre, la stessa è apparsa contraria al suo interesse, trattandosi di minore con difficoltà psicofisiche che si trova in una situazione di fragilità. Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, vi sono elementi rilevanti per disporre l'affidamento cd. “super-esclusivo” dei minori EN e alla Per_2 madre, dal momento che è pacifico che il ricorrente verte ioni psicofisiche che gli impediscono di assumere qualsiasi decisione con riguardo alla loro cura ed educazione. Del resto, lo stesso ricorrente, tramite il proprio amministratore di sostegno, non chiede l'affidamento condiviso dei figli, ma chiede che gli stessi siano affidati ai Servizi Sociali. Tale domanda, però, è evidentemente infondata, posto che non è stata individuata alcuna reale carenza nelle capacità materne, e l'affidamento ai Servizi risulta chiesto, come precisato dal difensore del ricorrente in udienza, al solo fine di evitare che il padre sia escluso dalla gestione dei figli. È tuttavia evidente che, non potendo in ogni caso il occuparsi di tale Pt_1 gestione, un affidamento ai Servizi si tradurrebbe in un'ingiustificata richiesta di compressione della genitorialità materna. A fronte delle peculiari condizioni del nucleo familiare, si ritiene comunque opportuno investire i Servizi Sociali del compito di monitorare i figli minori e di offrire, laddove necessario, un supporto alla resistente. Ai Servizi va anche affidato il compito di calendarizzare gli incontri con il padre, dal momento che le fragilità di EN e le riferite difficoltà di quest'ultimo nell'approcciarsi alla figura paterna rendono opportuno che il minore sia assistito e seguito da operatori qualificati.
4. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri indicati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è emerso nulla con riferimento al tenore di vita coniugale, sicché il contributo andrà determinato tenendo conto esclusivamente dell'età dei figli e delle condizioni economiche delle parti. Con riguardo a queste ultime, è emerso quanto segue: 1) il ricorrente percepisce una pensione mensile di circa € 1.800; il suo reddito è gravato dalla rata mensile del mutuo sulla casa coniugale (pari a circa € 600), ma non ha spese abitative, né altre uscite rilevanti, e anzi, le sue gravi condizioni di salute escludono che egli possa impiegare il proprio reddito per spese personali di qualsiasi tipo;
sul piano patrimoniale, è comproprietario al 50% della casa coniugale, e dispone di liquidità sul conto corrente pari a circa € 180.000; è proprietario di un'autovettura Doblò, di cui sostiene le spese (ma all'udienza del 3/12/2024 l'ADS ha dichiarato che vi è l'intenzione di venderla dal momento che è inutilizzata, sicché si ritiene di non valorizzarle); quanto evidenziato è pacifico, e risulta dall'esame dei rendiconti annuali depositati dall'ADS nel procedimento di amministrazione di sostegno;
2) la resistente, nata nel 1986 e priva di particolari titoli di studio, percepisce la Naspi e l'indennità di frequenza per il figlio EN, per un ammontare complessivo di € 1.180 circa, cui va aggiunto l'intero assegno unico (la cui percezione integrale le spetterà a fronte dell'affidamento esclusivo dei figli); è proprietaria del 50% della casa coniugale. Sulla base di questi elementi, tenuto conto del fatto che il è Pt_1 oggettivamente impossibilitato a tenere con sé i figli (la cui cura grava quindi interamente sulla madre) e considerate le rilevanti disponibilità liquide del ricorrente e l'assenza di spese personali del ricorrente, il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta di € 750 mensili avanzata dalla resistente.
5. Spese Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti, che avevano contratto matrimonio il 04/03/2006 a Castelnovo ne' MO (atto n. 4, parte 1, anno 2006);
-rigetta la domanda di addebito;
-affida la prole in via esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima il potere di assumere anche le decisioni di maggiore importanza aventi a oggetto salute e istruzione dei minori;
-colloca i figli presso la madre, assegnandole la casa coniugale;
-incarica i Servizi Sociali di vigilare sul nucleo familiare e di svolgere un'attività di supporto alla genitorialità;
-dispone che le visite dei minori al padre avvengano con l'intermediazione dei Servizi Sociali, che ne determineranno frequenza e modalità, cercando laddove possibile di assicurare almeno una visita settimanale;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 750 per il mantenimento dei figli, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA
Reggio Emilia, 5/12/2024
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli EN Meoli