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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1133/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1133/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 21.01.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in LO Aprutino (PE), alla Via Parte_1
Gramsci n. 12, presso e nello studio dell'avv. Remo Giovanetti, che la rappresenta e difende forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il
24.02.2021.
APPELLANTE
E
e , entrambe elettivamente domiciliate in Controparte_1 Controparte_2
LO Aprutino (PE), alla Via Cappuccini n. 136, presso e nello studio dell'avv. Ida Corradi che le rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1289/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 05.10.2023 – Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, - in via preliminare: sospendere, per quanto sopra argomentato, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1289/23 pronunciata dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data 05.10.2023;
- nel merito: riformare integralmente, per i motivi esposti, l'impugnata sentenza;
- subordinatamente ed in via istruttoria, per le deduzioni sopra articolate, disporre la rinnovazione della CTU.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
Per le appellate:
“1. In via preliminare:
• Rigettare la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1289/2023 del 04/05-10-2023 n. 4175/2020 RG per le ragioni sopra esposte.
2. In via pregiudiziale:
• Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1289/2023 del 04/05-10-2023 n.
[...]
4175/2020 RG per le ragioni esposte.
3. Nel merito:
• Dichiarare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pescara n. 1289/2023 del 04/05-10-2023 n. 4175/2020 RG infondato in fatto e in diritto.
• Rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU, in quanto irrituale, infondata e illegittima per tutte le motivazioni sopra esposte.
Si chiede la condanna della convenuta, odierna appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con vittoria di spese di giudizio.”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 4175/2020 –promosso dalle odierne appellate contro la sig.ra (onde ottenere l'annullamento del testamento Parte_1 olografo del sig. , pubblicato in data 08.01.2020, a cura del Notaio , rep. Persona_1 Persona_2
n. 6922, racc. n. 4403, registrato in Pescara, in data 10.02.2020, al n. 219, serie 1T, per incapacità del testatore, ovvero per vizio della volontà di quest'ultimo, oppure ancora l'accertamento e la declaratoria di non genuinità del testamento olografo e di nullità dello stesso, con conseguente devoluzione, per legge, della successione del sig. alle attrici e pedissequo ordine alla convenuta di restituzione e Persona_1 consegna dei beni ereditari e dei frutti spettanti alle attrici a far data dall'apertura della successione) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la sig.ra impugnando e contestando le avverse difese Parte_1
- il Tribunale di Pescara così provvedeva: “1) dichiara la nullità del testamento olografo di , pubblicato in data 08-01-2020 a cura del Notaio Persona_1 Per_2
Par
a richiesta di (nn. 6922/4403 Rep/Racc) registrato in
[...] Parte_1 Pescara il 10-02-2020 al N. 219 serie 1T; 2) dichiara le attrici eredi legittime di
; 3) ordina la restituzione e la consegna alle attrici dei beni Persona_1
ereditari di seguito indicati, nonché dei relativi frutti a far data dal 24.12.2019: a) libretto nominativo ordinario postale N. 00004699790 rilasciato il 29-02-2016, Ufficio
Postale di LO;
b) somme di danaro depositate su c/c bancario N. 01/409/1000060 presso Banca Popolare di Bari, Ag. di LO Aprutino;
c) somme di danaro depositate
c/c bancario N. 01/409/50025 presso Banca Popolare di Bari, Ag. di LO Aprutino;
d) polizza vita presso Intesa Vita per euro 10.559,49; e) polizza vita CariVita con capitale investito al 18-03-1999 di lire 27.903.530; f) fondo di investimento ALA con importo investito al 18-03-1999 di lire 10.000.000; g) appartamento P2 int. 7, sito in
LO Aprutino alla Via A. Di Vestea, F. 20 p.lla 588 sub 7, cat. A/2, cl 3, cons. 6,5 vani,
140 mq, NCEU Comune di LO Aprutino;
h) locale piano T, sito in LO Aprutino
Via A. Di Vestea F. 20 p.lla 623 sub 1 cat C/1, cl 4, cons. 74 mq, NCEU Comune di
LO Aprutino;
i) appartamento P1 int. 1, sito in Montesilvano alla Via Dante
Alighieri, F 30 p.lla 444 sub 12 cat A/2, cl 1, cons. 3 vani 49 mq, NCEU Comune di
Montesilvano; l) locale P4, sito in Montesilvano alla Via Dante Alighieri, F 30 p.lla 444 sub 24 cat C/2, cl. 1, cons. 11 mq, NCEU Comune di Montesilvano;
m) locale PT, sito in Montesilvano alla Via Dante Alighieri, F 30 p.lla 444 sub 5 cat C/6, cl. 1, cons. 10 mq, NCEU Comune di Montesilvano. 4) condanna la convenuta a pagare in favore delle attrici le spese del presente giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi e in €
12.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, ove dovute;
5) pone definitivamente
a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto del 24.8.2022.”.
1.1. Il Tribunale, applicando il principio della ragione più liquida, affrontava, sin da subito, la questione relativa alla genuinità del testamento e la relativa domanda diretta ad ottenere la declaratoria della sua nullità, per difetto di forma, dando atto che le attrici, a sostegno di tale domanda, avevano dedotto che, considerando lo stato patologico in cui versava il sig.
al momento della redazione del testamento, lo scritto non poteva provenire da Persona_1
lui, anche alla luce della semplice comparazione tra la sottoscrizione apposta sullo stesso testamento e quella figurante sul documento di identità prodotto.
Dava, altresì, atto che le attrici avevano sostenuto che la scrittura era viziata in quanto il testamento risultava in alcune parti redatto con caratteri in stampatello maiuscolo, mentre altre si presentavano in stampatello minuscolo e, poiché il testatore, al momento della redazione, non disponeva di quelle capacità cognitive e psichiche necessarie per poter disporre della facoltà di autodeterminazione.
1.2. Ciò detto il Tribunale osservava: - che, secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass.31457/2018), l'abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato, pur non rientrando fra i requisiti formali del testamento olografo, ai sensi dell'art. 602 c.c., assumono, comunque, un pregnante valore probatorio nell'ottica dell'attribuzione della scheda al testatore;
- che, pertanto, sempre secondo la Cassazione, “[…] l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze…un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità”; – che, nella specie, le attrici avevano denunciato l'anomalia della scrittura dovuta al fatto che il testamento olografo de quo risultava redatto, quasi esclusivamente, in carattere stampatello maiuscolo, con esclusione delle sole parole “sottoscritto” e
“Miscellaneo Donato” al primo rigo e della sottoscrizione, scritte in carattere minuscolo;
- che, in merito a tale anomalia, parte convenuta non aveva né fornito alcuna spiegazione, né aveva offerto la dimostrazione dell'abitudine del testatore a scrivere in stampatello;
-che neppure dalla documentazione in atti emergeva un'abitudine del genere da parte del testatore, emergendo, anzi, il contrario;
- che, pertanto, l'anomalia in disamina già di per sé rendeva fortemente dubbia l'appartenenza della scrittura al sig. . Persona_1
1.3. Evidenziava ancora che dalla CTU espletata nel corso del giudizio era emersa l'eterogeneità tra il testamento olografo oggetto di causa e le altre scritture utilizzate per la comparazione, sicché doveva escludersi il rispetto della forma prescritta a pena di nullità per il testamento olografo dall'art. 606 c.c. e cioè che il testamento sia stato interamente redatto e sottoscritto dal testatore di suo pugno.
Rilevava, nello specifico, che l'ausiliare aveva evidenziato: - che l'esame preliminare tra le scritture del testo, della data e della firma, in particolare nel confronto tra firma e testo, non aveva rilevato comuni caratteristiche grafo dinamiche individualizzanti di valore, riferendosi in tal senso a caratteristiche riguardanti non solo l'aspetto formale ma anche quello ritmico, dinamico e strutturale;
- che vi era una monotonia pressoria del tracciato, che non poteva essere ricondotta all'invecchiamento ed alla demenza senile in fase preclinica ma piuttosto
“[…] all'assenza del ritmo scrittorio individuale, ed in particolare a quelle oscillazioni dinamiche espressioni della formula grafica individuale, anche in scritture di età senile, la cui mancanza è indice di probabile artificiosità”; - che vi era, inoltre, un'incoerenza ritmica che, con specifico riferimento all'energia scrittoria, era indice di carenza di naturalezza vergativa;
- che, con riguardo alla sottoscrizione, risultava che, mentre nelle firme comparative vi era una continuità gestuale nella stesura della lettera, nell'omografa in calce al testamento “[… ] l'intera conduzione del gesto, ed in particolare il movimento nel cambio di rotta, è rigido, rallentato, incerto in quanto movimento non abituale dello scrivente…”.
Spiegava che il CTU aveva dettagliatamente analizzato le modalità realizzative delle manoscritture autografe e di quelle in verifica, evidenziandone disomogeneità e discordanti caratteristiche generali nonché discordanti elementi grafodinamici ideativi e realizzativi, che lo avevano indotto a ritenere l'eterografia dei tracciati comparati e la differente origine delle manoscrittura.
1.4. Sulla scorta delle conclusioni del CTU, valutate anche alla luce dell'anomalia della redazione del testamento in stampatello (spiegabile logicamente solamente con la predisposizione del testamento da parte di soggetto diverso dal testatore, con modalità volte ad occultare il difetto di autografia del ) e della previsione dell'art. 602, comma Persona_1
uno, c.c. - che individua tra requisiti essenziali per la validità del testamento olografo l'autografia, la datazione e la sottoscrizione per mano del testatore - oltre che della giurisprudenza di legittimità - secondo la quale “[…] l'autografia deve riferirsi ad ogni elemento del negozio testamentario e non solo alla sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà devono essere vergate per intero dal testatore e, in assenza di tale requisito formale, il testamento deve ritenersi nullo ex art. 606, comma 1, c.c. e, quindi, privo di ogni efficacia”- il Tribunale dichiarava la nullità del testamento de quo e, data l'assenza di ulteriori disposizioni testamentarie, disponeva l'apertura della successione legittima ex artt. 570, 467
e 468 c.c. a favore delle attrici, figlie del sig. , fratello premorto del sig. NA
, deceduto in data 24.12.2019. Persona_1
Disponeva, inoltre, la restituzione da parte della convenuta e conseguente consegna alle attrici dei beni ereditari, oltre che dei relativi frutti con decorrenza dal 24.12.2019, data di apertura della successione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione la sig.ra , Parte_1
chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame 1) Utilizzo del carattere stampatello - Sua Esclusione - Erroneità e contraddittorietà delle conclusioni - Omessa valutazione delle deduzioni di controparte - Erronea applicazione degli artt. 602 e 606 c.c.;
2) Sugli aspetti di cui alla consulenza grafica del CTU riportati in sentenza - Erroneità e contraddittorietà delle conclusioni - Omessa valutazione delle deduzioni ed eccezioni svolte dalla;
3) Sulle presunte discordanze e disomogeneità del testamento - Errata Parte_1
valutazione, erroneità e contraddittorietà delle conclusioni - Omessa valutazione delle deduzioni ed eccezioni svolte dalla . Parte_1 Ha, inoltre, richiesto la rinnovazione della CTU e proposto istanza per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza.
3. Le appellate si sono costituite in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità delle eccezioni della controparte relative ai vizi del procedimento della CTU e, nel merito, contestando il gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 20.02.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, dopo aver rigettato la richiesta di parte appellante diretta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 21.01.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 21.01.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
23.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con il primo motivo l'appellante ha, in primo luogo, denunciato che il primo giudice, nel ritenere, a suo dire erroneamente, che l'utilizzo del carattere stampatello, per la redazione del testamento olografo, rappresentasse una anomalia, non ha tenuto conto né del fatto che il testatore, al momento della redazione del testamento, era un soggetto anziano, né dei rilievi di essa esponente, contenuti nella comparsa conclusionale, basati sulle osservazioni del CT.
In particolare, secondo parte appellante, il primo giudice ha omesso di valutare la circostanza che un soggetto anziano, non dotato di una completa alfabetizzazione, malato e non in grado di governare altro tipo di scrittura, ben potrebbe ricorrere all'utilizzo dello stampatello tanto che, come precisato dalla stessa giurisprudenza citata dal primo giudice per escludere la genuinità del testamento, “[…] l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura…”.
Lamenta, inoltre, che il primo giudice non ha tenuto conto della CTU medica, redatta dalla dott.ssa , nell'ambito del procedimento relativo al sequestro giudiziario, depositata in Per_4 atti, secondo cui il de cuius nel “[…] Luglio 2017, all'età di 82 anni, iniziava sicuramente a presentare i sintomi di un declino cognitivo, che soltanto successivamente sarebbe sfociato in probabile demenza frontotemporale”, anche se “[…] al momento della redazione del testamento olografo tali sintomi non erano marcatamente invalidanti e il Sig. Persona_1
non poteva definirsi incapace di intendere e di volere”.
[...]
Deduce altresì che il primo giudice, da un lato, non ha tenuto conto del fatto che il CTU ha riconosciuto in capo al testatore le fenomenologie proprie dell'invecchiamento ed una difficoltà grafomotoria e, dall'altro, che lo stesso ausiliare si è pronunciato in termini di probabile artificiosità dello scritto testamentario, nonché di probabile esercizio imitativo.
Assume pertanto che, alla luce di tali elementi, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che l'utilizzo dello stampatello, in mancanza di ulteriori validi e contrari elementi di valutazione, non fosse indice di anomalia e di artificiosità del testamento e che non vi era alcuna certezza circa la mancata provenienza dello scritto testamentario dalla mano del de cuius.
L'appellante censura, infine, le parti della sentenza di primo grado nelle quali si era escluso che fosse stato il testatore ad utilizzare lo stampatello, sulla base del rilievo che le firme apposte dal sig. sul cartellino relativo al rilascio della carta d'identità e sulla Persona_1
patente di guida erano state siglate in corsivo.
Rileva al riguardo che difficilmente una firma viene apposta in stampatello maiuscolo e che, come spiegato dal proprio consulente di parte, la scrittura consiste in un processo automatico e personalizzante fuori dal controllo dello scrivente, mentre la firma è una scelta volontaria dello stesso, che spesso avviene in fase adolescenziale, quando l'individuo inizia a prendere coscienza di sé, sicché vi è differenza tra l'atto dello scrivere e l'atto del firmare.
Ritiene, pertanto, che il CTU, per garantire un confronto, a suo dire, attendibile, avrebbe dovuto avere a disposizione altri testi scritti dal de cuius, in stampatello ovvero in corsivo, da prendere come parametro di riferimento e non delle mere sottoscrizioni.
5.2. Il Collegio osserva preliminarmente che l'art. 602 c.c., con riferimento alla validità del testamento olografo, pone, anzitutto, il requisito dell'autografia integrale.
In particolare, affinché un testamento olografo sia valido, deve essere redatto di pugno del testatore tanto nel testo, quanto nella data e, naturalmente, nella firma.
E' generalmente ammesso che l'autografia debba presentare il carattere dell'individualità e, cioè, debba possedere attitudine ad individuare la persona del testatore.
Il requisito della individualità, infatti, pur non essendo espressamente contemplato dall'art. 602 c.c. è connaturato alla funzione dell'autografia ed ha così ricevuto riconoscimento in giurisprudenza, la quale ha riscontrato nella individualità il necessario indice della
“provenienza della scrittura dal testatore” (Cass. n. 32/1992). Con detta pronuncia la Suprema Corte ha anche riconosciuto che la scheda testamentaria deve essere redatta dal testatore con la sua scrittura abituale.
5.3. Ciò premesso, si rileva che corretta risulta la valutazione compiuta dal primo giudice in ordine all'utilizzo dello stampatello per la redazione del testo della scheda testamentaria (ad eccezione delle sole parole “sottoscritto” e “Miscellaneo Donato” al primo rigo e della sottoscrizione, vergate in carattere minuscolo), utilizzo che, anche se non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura, rappresenta tuttavia, quando (come nella specie) non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche, abitudine del dichiarante o da altre contingenze), elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di autenticità.
Non condivisibile si rivela l'assunto dell'appellante -la quale, in difetto di dimostrazione in ordine all'abitudine del dichiarante di scrivere in stampatello, come pure in difetto di prova del ricorso da parte dello stesso a tale modalità di scrittura nell'ultimo periodo, in cui le sue condizioni psico-fisiche erano peggiorate- asserisce che l'utilizzo dello stampatello ben potrebbe giustificarsi alla luce di quanto da lei sostenuto in primo grado, sulla base delle valutazioni espresse sul punto dal proprio CT, secondo cui “chi, specie se anziano, dotato di una non completa alfabetizzazione, malato, non governa altro tipo di scrittura, può ricorrere all'uso dello stampatello”.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che non vi è prova alcuna che il de cuius non fosse in grado di governare altro tipo di scrittura oltre allo stampatello, essendo al contrario dimostrato che egli era in grado di governare la scrittura in corsivo, tanto da apporre diverse sottoscrizioni nel periodo in argomento, non potendosi neanche ignorare che ad ogni modo nella scheda testamentaria sono contenute anche delle espressioni in corsivo (“sottoscritto”
“ ”… e “LO Aprutino il”) Persona_1
5.4. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha considerato l'anomalia del ricorso allo stampatello come indice di non autenticità del testamento medesimo.
Il Tribunale ha comunque basato il proprio convincimento anche sulle risultanze della espletata CTU, le quali, valutate unitamente all'anomalia costituita dall'utilizzo del carattere stampatello, lo hanno indotto ad escludere l'autografia del testamento.
Dalla lettura delle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare del giudice emerge chiaramente che “-) i confronti tra le scritture autografe del de cuius (di cui alle sigle Persona_1
C) e le diciture del testamento olografo oggetto di causa (V) (al primo Persona_1
rigo e nella firma in calce), Aprutino il (al secondo rigo) hanno evidenziato discordanti caratteristiche generali, tra loro associate, e discordanti elementi grafodinamici ideativi e realizzativi, riguardanti la struttura globale degli scritti, tali da ritenere l'eterografia tra i tracciati comparati. -) I contestuali confronti tra le firme comparative autografe in possesso
e le rimanenti scritture del testo e data topica e cronica in verifica (in stampatello e cifre) - al cospetto di limitati termini omogenei di confronto- hanno rivelato disomogeneità, riguardanti le caratteristiche generali e particolari della grafia, tali da ritenere che le manoscritture a confronto possano avere differente origine” (cfr. pag. 108 della perizia del CTU in primo grado).
6. Infondato si rivela anche il secondo motivo di appello.
6.1. Con tale motivo l'appellante denuncia, innanzi tutto, che la CTU espletata difetterebbe dei presupposti richiesti dal c.d. “Protocollo di indagine”, necessari per giungere ad affermare, con sicurezza o con alto grado di certezza, che lo scritto testamentario non sia attribuibile alla mano del de cuius.
Evidenzia che l'ausiliare nella perizia ha concluso affermando che “[…] le manoscritture a confronto possano avere differente origine”, senza, tuttavia, esprimere alcuna certezza sul punto.
Assume, altresì, che nella specie la comparazione effettuata dal perito è inattendibile in quanto basata su un numero insufficiente di scritture da confrontare, essendo quelle utilizzate non omogenee, non coeve, in copia e di scadente qualità.
Denuncia, inoltre, che il Tribunale non ha valutato le contraddizioni nelle quali è incorso il
CTU, evidenziate nella consulenza di parte e negli scritti difensivi, in tal modo avallando conclusioni dell'ausiliare contraddittorie e prive di certezza.
Sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto valutare come non corrette o, comunque, fortemente dubbie le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliare e, di conseguenza, avrebbe dovuto esprimersi per l'attribuzione dello scritto testamentario al sig. . Persona_1
6.1.1. Rileva che l'ausiliare, dapprima, ha riscontrato delle omogeneità grafiche tra le scritture, anche alla luce di quanto fattogli notare dal consulente di parte della convenuta, per poi concludere che non era possibile affermare, con buon grado di certezza, che il testamento in verifica fosse stato effettivamente vergato, nella sua interezza, da un'unica mano.
6.1.2 Evidenzia, con particolare riferimento alla monotonia pressoria e più in generale alla coerenza ritmica di scrittura, che il CTU, nella relazione peritale utilizzata dal primo giudice ai fini della decisione, ha utilizzato delle affermazioni ipotetiche, contraddittorie e non fondate su alcun dato oggettivo, ma su considerazioni generiche, espresse in termini di probabilità e non di certezza, escludendo che essa fosse attribuibile all'invecchiamento ed alla demenza senile in fase preclinica. 6.1.3. Rileva che il CTU nell'elaborato peritale prima ha scritto che “la distribuzione pressoria rivela un tracciato nutriti e valori nel quantum difficilmente riconducibili alla mano di un soggetto in oggettivo stato di difficoltà esecutiva nell'attivazione delle sinergie”, poi ha affermato che “significativa al contrario, nel testamento in verifica, l'assenza di un'alternanza pressoria tra tratti alleggeriti ed altri marcati”.
6.1.4. Evidenzia che il C.T.U. ha confermato la validità di quanto asserito dal CT Per_5 avendo scritto nell'elaborato peritale che costituirebbe grave omissione “…non saper valutare l'individualità ritmica di una scrittura e di giudicarla non secondo l'ambito di variabilità naturale che essa propone ma con la pretesa che il soggetto non possa mai immettere certe variazioni nel suo grafismo”, ciò in palese contraddizione con quanto osservato nella perizia circa la presunzione, fondata su ipotesi non documentata secondo cui la scrittura del sig. era rimasta inalterata nel corso di due anni, cioè nel Persona_1 periodo intercorrente tra l'apposizione delle firme sulle comparative e la stesura del testamento, tanto più che il CTU ha evidenziato la mancanza di scritture coeve alla data di stesura del testamento.
6.1.5 Sottolinea che il CTU ha parlato di “potenziale incoerenza ritmica”, pronunciandosi in termini di probabilità e di eventualità, senza indicare nella relazione peritale le ragioni tecnico/scientifiche che lo hanno indotto a ritenere che i ripassi riscontrati nel testamento non fossero da considerare “tratti aggiuntivi”.
6.1.6 Si duole inoltre che il giudice di prime cure non ha valutato le ragioni espresse dal CT in ordine alla considerazione che la carenza di naturalezza vergativa non fosse da Per_5 imputare a falsità ma ad altre ragioni, in particolare all'età e alla situazione patologica (anche se in face preclinica) implicante riduzione di motricità fine e di destrezza manuale.
6.1.7. Rappresenta che il CTU ha asserito, nell'elaborato peritale, che “La versione della firma in calce (al testamento) richiama maggiormente quella delle comparative, in particolare la C3: nella doppia asta iniziale, nell'avvolgimento del lobo frontale che diparte dall'apice della seconda asta ascendente, nello sviluppo dell'occhiello di base a sinistra dell'asta, nel gesto di risalita che punta verso destra”, sicché ha rilevato una corrispondenza tra la firma in calce al testamento e quelle apposte sulle comparative ed, in particolare, su quella vergata sulla carta di identità due anni prima della stesura del testamento, pur avendo poi concluso in modo contraddittorio nel senso di esercizio imitativo occorso nella stesura della firma in calce al testamento, anche se lo ha definito “probabile”.
6.1.8 Evidenzia che il CTU ha condiviso quanto affermato dal CT (il quale ha scritto che “il movimento relativo alla firma in calce al testamento è identico, per ideazione e realizzazione, alle comparative C1, C2 e C3 (la qualità della C4 è troppo bassa per rilevare valutazioni esatte) ed aggiunto che “La “D” maiuscola, tra l'altro in tutto il testamento è l'unico engramma che mostra una certa personalizzazione nella stentatezza generale”) avendo in particolare l'ausiliare del giudice asserito di aver dedicato “un approfondimento alla dinamica vergativa della maiuscola D” ed aggiunto di aver posto “in risalto, tra i molteplici aspetti, il grado di personalizzazione”, in tal modo confermando la validità delle osservazioni sulla identità di mano svolte dal CT.
6.1.9 Rileva che il soggetto contraffattore non avrebbe mai potuto copiare le firme apposte dal sulle comparative C1, C2, C3 e C4, atteso che le prime due erano state Persona_1
apposte presso il Comune di LO Aprutino circa due anni prima della stesura del testamento, mentre le firme sulle comparative C3 e C4 erano state apposte, rispettivamente, sulla carta di identità delle attrice che l'avevano depositata in copia e sulla patente di guida, acquisita in copia dalla Squadra Mobile di Pescara presso la locale MCTC.
6.1.10 Lamenta che il CTU ha riferito di non aver considerato “la lettera s (in stampatello) appartenente a C3 in quanto non rileva particolari automatismi grafici”, mentre la stessa doveva ritersi idonea a rivelare la variabilità riscontrata in firme apposte lo stesso giorno.
6.2. Rileva il Collegio che non condivisibili si rivelano le censure formulate dall'appellante in relazione all'operato del CTU ed alla sentenza che ne ha recepito valutazioni e conclusioni.
Deve di conseguenza essere disattesa la richiesta di rinnovazione della CTU.
Merita osservare che l'ausiliare, come correttamente rilevato anche dal primo giudice, ha effettuato un'analisi che, oltre ad essere dettagliata ed esauriente, appare anche immune da vizi.
6.3. Va subito dato atto, quanto alla censura di inidoneità delle scritture di comparazione sollevata dall'appellante con specifico riferimento alle sottoscrizioni relative alla carta di identità, antecedenti di circa due anni rispetto alla redazione della scheda testamentaria, che in sede di conferimento dell'incarico il primo giudice ha correttamente individuato gli unici documenti certi per la comparazione, uno dei quali (sottoscrizione apposta sulla patente di guida) risalente al 3.11.2016 (appena nove mesi prima della redazione del testamento).
Peraltro, il CTU ha rilevato, in relazione alle scritture di comparazione disponibili, come nel corso di un biennio la grafia del de cuius di fosse mantenuta sostanzialmente inalterata.
Inoltre, contrariamente a quanto osservato dall'appellante, l'ausiliare del primo giudice ha esaustivamente risposto a tutte le osservazioni del CT di parte appellante, senza cadere in contraddizione, rimanendo fermo del ribadire che il contenuto del testo e la sottoscrizione del testamento non fossero riconducibili al de cuius (vedi pagg. da 88 a 108 dell'elaborato peritale definitivo).
6.4. Vanno poi disattesi i plurimi rilievi mossi alla CTU ed alla sentenza atteso che, come sopra anticipato, l'ausiliare ha risposto in modo esaustivo e convincente a tutte le osservazioni (reiterate nell'atto di appello) formulate dal CT della convenuta.
6.4.1. Con riferimento al rilievo sopra sintetizzato al paragrafo n.
6.1.1. l'ausiliare ha osservato: “Lo scrivente CTU, infatti, in applicazione di precisi criteri di protocollarità (linee guida dettate dall'ENFSI - European Network of Forensic Science Institutes - Appendice 1
“Elementi Fondamentali per l'Analisi della grafia”) – sia in sede di indagine preliminare interna all'olografo contestato che in sede di confronto comparativo - si affidava ad una fase osservativa, segnaletica, confrontuale e conclusiva. All'esito delle predette fasi, come anticipato a pag. 13 della bozza d'ufficio, riteneva, testualmente:” …”l'esame preliminare interno tra le scritture del testo, della data e della firma (…) in particolare nel confronto tra firma e testo, non ha rivelato comuni caratteristiche grafodinamiche individualizzanti,
c.d. di valore. Esse avrebbero consentito di affermare, almeno con un buon grado di certezza, che il testamento in verifica, vergato nella quasi totalità in stampatello – ad eccezione delle parole sottoscritto, (primo rigo e firma in calce), LO Persona_1
Aprutino il (secondo rigo) e delle cifre (secondo e sesto rigo, data in calce) -, di impostazione formale variabile, sia stato vergato nella sua interezza da un'unica mano…”
Ha aggiunto essere “Utile evidenziare che il risultato finale deve essere valutato sulla base della successione di specifiche fasi di lavoro: la osservativa e la segnaletica, in cui alcuni elementi possono risultare omogenei e compatibili (come nel caso in esame) o apparentemente tali e quelle successive, ovvero la confrontuale e la conclusiva ove è fornito un apporto decisivo dal metodo grafonomico (visione dinamica del gesto) alla luce del quale le eventuali omogeneità, in precedenza doverosamente rilevate, devono essere reinterpretate sino ad attestare possibili discordanze tra le scritture”.
Ha in definitiva chiarito che, se sono riscontrabili una serie di corrispondenze grafiche nel confronto testo/firma dell'olografo (poste in evidenza anche da esso CTU da pag. 14 a 21 della bozza), “che sembrano possedere, se prese separatamente, una valenza probante circa la riconducibilità dell'intero olografo al medesimo pugno”. “Tuttavia si ritiene – nel pieno rispetto del ruolo di perito d'ufficio - di non poter giungere, almeno con buon grado di certezza, a tale conclusione per il mancato riscontro, nella fase confrontuale, e sulla scorta della precedente e propedeutica attività segnaletico/osservativa, di un sufficiente numero di comuni caratteristiche grafodinamiche individualizzanti. E mi riferisco - in scritture (testo/firma) disomogenee sotto il profilo della natura comparabile – a carenti omografie interessanti non solo l'aspetto formale ma soprattutto quello ritmico, dinamico, strutturale poiché appartenenti alla gestualità grafica automatizzata dello scrivente”.
6.4.2. Quanto al rilievo sopra sintetizzato al paragrafo 6.1.2. il CTU ha affermato la non condivisibilità del rilievo in quanto “pur dinanzi a fenomenologie proprie dell'invecchiamento
è doveroso precisare che una grave omissione sarebbe quella di ”…non saper valutare
l'individualità ritmica di una scrittura e di giudicarla non secondo l'ambito di variabilità naturale che essa propone ma con la pretesa che il soggetto non possa mai immettere certe variazioni nel suo grafismo”.
Ha pertanto ribadito che la monotonia pressoria non è riconducibile - come invece sostenuto dal CT - all'invecchiamento ed alla demenza senile in fase preclinica “ma, al contrario, all'assenza del ritmo scrittorio individuale, ed in particolare a quelle oscillazioni dinamiche espressioni della formula grafica individuale, anche in scritture di età senile, la cui mancanza è indice di probabile artificiosità”.
6.4.3. Con riferimento al rilievo sopra riassunto al paragrafo 6.1.3. l'ausiliare ha ribadito che
“la incoerenza ritmica, con specifico riguardo all'energia scrittoria, è indice di carenza di naturalezza vergativa. I valori di intensità infatti, in scritti autentici, richiamando nuovamente lo studio del Dott. riguardo le “Variazioni naturali ed artificiose della grafia” (Ed. Per_6
Libreria G. Moretti, Urbino, 1998) ”…non li troveremo mai nello stesso modo in tutto lo scritto in esame perché sono distribuiti con continue oscillazioni e compensazioni”. 6.4.4. Con riferimento al rilievo sopra riassunto al paragrafo 6.1.4. il CTU ha spiegato che la valutazione da lui espressa in ordine al fatto che “la grafia del de cuius nel biennio di riferimento si è mantenuta sostanzialmente inalterata” è basata su “quanto oggettivamente emerso dalla disamina del corpus grafico comparativo in possesso, in base alle già celebrate fasi iniziali del metodo di lavoro, la osservativa e la segnaletica, non addentrandosi nella differente questione riguardante la presenza di comparative coeve”.
Ha poi precisato che “all'esito dell'analisi del materiale comparativo (le quattro firme appartenenti al sig. ) lo scrivente pone l'accento su un solo dato Persona_1 empirico, ovvero che la scrittura si è mantenuta oggettivamente inalterata”.
6.4.5. Con riferimento al rilievo riassunto al paragrafo 6.1.5., il CTU ha rappresentato che nelle fasi osservativa e segnaletica ha riscontrato “ripassi e reiterazioni, doverosamente segnalati ed interpretati non nel senso di tratti aggiuntivi volti a modificare il tracciato che precede ma quali indici di potenziale “incoerenza ritmica” come individuati da numerosa letteratura scientifica di riferimento ( La Perizia dei documenti manoscritti – Ed. Per_7
Pioda Imaging – 2007)”.
Ha anche ribadito che “la incoerenza ritmica, con specifico riguardo all'energia scrittoria, è indice di carenza di naturalezza vergativa. I valori di intensità infatti, in scritti autentici, richiamando nuovamente lo studio del Dott. riguardo le “Variazioni Per_6 naturali ed artificiose della grafia” (Ed. Libreria G. Moretti, Urbino, 1998)”…non li troveremo mai nello stesso modo in tutto lo scritto in esame perché sono distribuiti con continue oscillazioni e compensazioni in relazione a ciò che hanno ceduto alle ampiezze ed alle velocità…”
6.4.6. Quanto ai rilievo sintetizzato al paragrafo 6.1.6., si richiama quanto già esposto sopra al paragrafo 6.4.3.
Si aggiunge che il CTU ha anche chiarito che “Lo stato di difficoltà grafomotoria del de cuius, ripetutamente evidenziato dal CT, avrebbe dovuto condurre nel testamento, ad ulteriore riprova dell'invecchiamento dell'esecutore, ad un indurimento, secchezza ed aumento dell'angolosità dei tratti. Di tale caratteristica, già presente nella grafia del Miscellaneo, non
v'è riscontro nei collegamenti ad arco delle nasali del testamento”.
6.4.7. In merito al rilievo esposto sinteticamente al paragrafo 6.1.7., il CTU, nel richiamare quanto esposto alle pagine da 38 e 44 della bozza, ha rilevato che “il CT, nel riscontrare concordanze intercorrenti tra il tracciato dell'olografo e la firma comparativa C3, svolge sovente una ricerca limitata alla giustapposizione statica dei costrutti, senza tenere in debita considerazione che nell'indagine relativa all'iter vergativo il CTU pone in rilievo la presenza di eventuali coincidenze o discordanze nella combinazione di strutture interdipendenti (nel corsivo/tipografico), esaminate nella loro interrelazione dinamica. Ed è proprio in questa ottica, quella della interrelazione dinamica, che emergono corrispondenze tra la firma C3 e le firme C1 e C2 - sebbene la prima sia di esecuzione più lenta e meno spontanea rispetto alle seconde – e discordanze da parte di tutte le comparative in possesso rispetto alle manoscritture olografe vergate in corsivo/tipografico, con particolare riferimento alla firma in calce al testamento (si veda da pag. 83 a pag. 87 della presente CTU)”.
6.4.8. Quanto ai rilievi sintetizzati al paragrafo 6.1.8 si rileva che il CTU ha rilevato che “Il consulente di parte pone l'accento sulla realizzazione dell'unico engramma a suo dire realmente personalizzato, quello della D maiuscola, cogliendo, nella firma in calce al testamento come nelle comparative, una identica ideazione, direzione del tratto, variazioni vettoriali, moto continuo antiorario”. Ha spiegato che ciò non è condivisibile: “Nel caso in esame infatti il Collega di parte fa riferimento ad una costruzione c.d. elaborata della maiuscola cogliendo in essa un gesto personalizzato e tralasciando, nel contempo, le discordanze intercorrenti tra la firma e le comparative proprio riguardo al citato processo ideativo, alla direzione del tratto, alle variazioni vettoriali. Nelle firme comparative infatti v'è continuità gestuale nella stesura della lettera, sia in quelle d'esecuzione più fluida (C1-C2) che nella C3, visibile in particolare nel gesto di avvolgimento dell'asola inferiore. Nell'omografa in calce al testamento l'intera conduzione del gesto, ed in particolare il movimento nel cambio di rotta, è rigido, rallentato, incerto in quanto movimento non abituale dello scrivente;
all'esito del percorso il filo grafico punta in basso con ritorno verso sinistra, mentre nelle comparative, poiché la gestione vettoriale è differente, lo slancio scrittorio conduce a destra, verso l'alto o in basso. Il CT in buona sostanza, ad avviso dello scrivente, sottovaluta i segni intrinseci del probabile esercizio imitativo occorso nella stesura della firma in calce al testamento. Difatti nella imitazione il soggetto è costretto a proporre un modello che non appartiene alle proprie abitudini grafiche cercando il più possibile di attenersi alla riproduzione delle forme autografe privilegiando – come nel caso in esame - quelle più vistose, le iniziali maiuscole, i paraffi ornamentali, le lettere dalla struttura complessa.”
6.4.9. Quanto al rilievo di cui al paragrafo 6.1.9, è appena il caso di rilevare che proprio la produzione di sole copie da parte delle attrici in primo grado evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non vi è alcuna prova che la carta di identità e la patente (le cui copie sono state utilizzate come scritture di comparazione) fossero nella disponibilità delle attrici, tanto più che le stesse si sono limitate a produrre una mera copia della carta di identità stessa, mentre la copia della patente è stata, secondo quanto rappresentato dalla stessa appellante, acquisita in copia dalla Squadra Mobile di Pescara presso la locale MCTC.
6.4.10 Quanto, infine, al rilievo di cui al paragrafo 6.1.10, il CTU ha ribadito di aver segnalato a pag. 47 della bozza, anche mediante ricorso a tavole illustrative, personalismi e gesti automatici escludendo la lettera s, appartenente a C3, in quanto non atta a rivelare particolari automatismi grafici.
Sempre con riferimento alla comparativa C3 ha evidenziato come, anche in assenza di legamento, la stessa, “oltre le firme C1 e C2, mostra una continuità e fluidità gestuale di cui fornisce prova, in relazione alla lettera i, l'apposizione del puntino, vergato con slancio, nell'ambito del medesimo gesto grafico: in relazione alla S la prosecuzione del gesto ascendente in seguito al risvolto di base. Riguardo la maiuscola D si rimanda a quanto già sopra esposto”.
7. Va infine disatteso il terzo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante torna a sostenere che il primo giudice, a fronte della contraddittorietà dell'operato del CTU, avrebbe dovuto ritenere la riconducibilità dell'intero testamento olografo alla mano del de cuius . Persona_1
Ribadisce che il CTU, condividendo le opinioni del CT dell'attrice, dapprima ha vagliato una serie di corrispondenze grafiche circa la riconducibilità dell'intero testamento al medesimo pugno, per poi affermare di non poter giungere, almeno con buon grado di certezza, a tale conclusione, per il mancato riscontro di un sufficiente numero di comuni caratteristiche grafo dinamiche individualizzanti.
Ribadisce che, alla luce di ciò, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la riconducibilità dell'intero olografo alla mano del de cuius o, quanto meno, orientarsi per la Persona_1 mancanza di qualsiasi certezza circa la non attribuibilità dell'intero testamento al medesimo.
Spiega pertanto che la consulenza non consente di giungere a conclusioni obiettivamente certe circa la falsità del testamento, sicché non può ritenersi raggiunta la certezza peritale necessaria per poter asserire che il testamento provenga da una mano diversa da quella del de cuius.
7.2. Il Collegio ritiene utile innanzi tutto rilevare come il CTU, pur avendo ritenuto apprezzabile l'operato del consulente di parte della sig.ra , abbia, comunque, Parte_1 evidenziato in modo chiaro che le conclusioni cui quest'ultimo era pervenuto non erano condivisibili.
L'ausiliare ha, infatti, spiegato che il risultato finale cui è pervenuto doveva essere valutato sulla base della successione di specifiche fasi di lavoro ossia: “[…] la osservativa e la segnaletica, in cui alcuni elementi possono risultare omogenei e compatibili (come nel caso in esame) o apparentemente tali e quelle successive, ovvero la confrontuale e la conclusiva ove è fornito un apporto decisivo dal metodo grafonomico (visione dinamica del gesto) alla luce del quale le eventuali omogeneità, in precedenza doverosamente rilevate, devono essere reinterpretate sino ad attestare possibili discordanze tra le scritture.” (cfr. pagine 89
e 90 della perizia del CTU in primo grado).
7.3. Non appare condivisibile, infine, il rilievo secondo cui, poiché il CTU non si è espresso in termini di certezza in ordine alla non riconducibilità al dell'intero testamento Persona_1
(testo e firma), il Tribunale avrebbe dovuto ritenere attribuibile per intero l'atto al de cuius. Al riguardo va subito precisato che il CTU non ha affatto asserito di non poter formulare in termini di certezza giudizio di riconducibilità dell'intero testamento al , ma ha Persona_1 affermato di non poter formulare in termini di certezza giudizio di riconducibilità dell'intero testamento (testo e firma) alla medesima mano.
Va poi chiarito che la mancata formulazione in termini di certezza della riconducibilità o meno alla medesima mano del testo della scheda testamentaria e della sottoscrizione apposta in calce alla stessa non inficia in alcun modo il giudizio formulato all'esito del confronto tra la scrittura del testamento in verifica e le firme autografe del de cuius (firme comparative).
Va invero evidenziato che l'ausiliare, pur in presenza di “disomogeneità riguardanti le caratteristiche generali e particolarità della scrittura”, si è limitato a dichiarare di “ritenere che possano avere differente origine” le parti in stampatello e le cifre della scrittura in verifica rispetto alle comparative, ciò in ragione dei limitati termini omogenei di confronto (cioè di scrittura comparative in stampatello e cifre).
Si è invece espresso nel senso che le manoscritture autografe del de cuius e quelle in verifica “recanti caratteri in scrittura o tipografici – ovvero “Miscellaneo Donato” al primo rigo
e nella “firma in calce”, “Aprutino il” al secondo rigo” presentano “discordanze nelle caratteristiche generali, tra loro associate, e negli elementi grafodinamici ideativi e realizzativi -riguardanti la struttura globale degli scritti- tali da ritenere l'eterografia tra i tracciati comparati”.
Il CTU si è quindi espresso in termini di sicura eterografia delle parti in corsivo o in carattere tipografico del testo, nonché della firma apposta in calce al testamento rispetto alle comparative, il che consente di concludere con certezza in termini di non autenticità del testamento.
8. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore delle appellate, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità media, con esclusione della fase istruttoria/trattazione.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore delle appellate, delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.470,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4.02.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1133/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 21.01.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in LO Aprutino (PE), alla Via Parte_1
Gramsci n. 12, presso e nello studio dell'avv. Remo Giovanetti, che la rappresenta e difende forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il
24.02.2021.
APPELLANTE
E
e , entrambe elettivamente domiciliate in Controparte_1 Controparte_2
LO Aprutino (PE), alla Via Cappuccini n. 136, presso e nello studio dell'avv. Ida Corradi che le rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1289/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 05.10.2023 – Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, - in via preliminare: sospendere, per quanto sopra argomentato, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1289/23 pronunciata dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data 05.10.2023;
- nel merito: riformare integralmente, per i motivi esposti, l'impugnata sentenza;
- subordinatamente ed in via istruttoria, per le deduzioni sopra articolate, disporre la rinnovazione della CTU.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
Per le appellate:
“1. In via preliminare:
• Rigettare la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1289/2023 del 04/05-10-2023 n. 4175/2020 RG per le ragioni sopra esposte.
2. In via pregiudiziale:
• Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1289/2023 del 04/05-10-2023 n.
[...]
4175/2020 RG per le ragioni esposte.
3. Nel merito:
• Dichiarare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pescara n. 1289/2023 del 04/05-10-2023 n. 4175/2020 RG infondato in fatto e in diritto.
• Rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU, in quanto irrituale, infondata e illegittima per tutte le motivazioni sopra esposte.
Si chiede la condanna della convenuta, odierna appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con vittoria di spese di giudizio.”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 4175/2020 –promosso dalle odierne appellate contro la sig.ra (onde ottenere l'annullamento del testamento Parte_1 olografo del sig. , pubblicato in data 08.01.2020, a cura del Notaio , rep. Persona_1 Persona_2
n. 6922, racc. n. 4403, registrato in Pescara, in data 10.02.2020, al n. 219, serie 1T, per incapacità del testatore, ovvero per vizio della volontà di quest'ultimo, oppure ancora l'accertamento e la declaratoria di non genuinità del testamento olografo e di nullità dello stesso, con conseguente devoluzione, per legge, della successione del sig. alle attrici e pedissequo ordine alla convenuta di restituzione e Persona_1 consegna dei beni ereditari e dei frutti spettanti alle attrici a far data dall'apertura della successione) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la sig.ra impugnando e contestando le avverse difese Parte_1
- il Tribunale di Pescara così provvedeva: “1) dichiara la nullità del testamento olografo di , pubblicato in data 08-01-2020 a cura del Notaio Persona_1 Per_2
Par
a richiesta di (nn. 6922/4403 Rep/Racc) registrato in
[...] Parte_1 Pescara il 10-02-2020 al N. 219 serie 1T; 2) dichiara le attrici eredi legittime di
; 3) ordina la restituzione e la consegna alle attrici dei beni Persona_1
ereditari di seguito indicati, nonché dei relativi frutti a far data dal 24.12.2019: a) libretto nominativo ordinario postale N. 00004699790 rilasciato il 29-02-2016, Ufficio
Postale di LO;
b) somme di danaro depositate su c/c bancario N. 01/409/1000060 presso Banca Popolare di Bari, Ag. di LO Aprutino;
c) somme di danaro depositate
c/c bancario N. 01/409/50025 presso Banca Popolare di Bari, Ag. di LO Aprutino;
d) polizza vita presso Intesa Vita per euro 10.559,49; e) polizza vita CariVita con capitale investito al 18-03-1999 di lire 27.903.530; f) fondo di investimento ALA con importo investito al 18-03-1999 di lire 10.000.000; g) appartamento P2 int. 7, sito in
LO Aprutino alla Via A. Di Vestea, F. 20 p.lla 588 sub 7, cat. A/2, cl 3, cons. 6,5 vani,
140 mq, NCEU Comune di LO Aprutino;
h) locale piano T, sito in LO Aprutino
Via A. Di Vestea F. 20 p.lla 623 sub 1 cat C/1, cl 4, cons. 74 mq, NCEU Comune di
LO Aprutino;
i) appartamento P1 int. 1, sito in Montesilvano alla Via Dante
Alighieri, F 30 p.lla 444 sub 12 cat A/2, cl 1, cons. 3 vani 49 mq, NCEU Comune di
Montesilvano; l) locale P4, sito in Montesilvano alla Via Dante Alighieri, F 30 p.lla 444 sub 24 cat C/2, cl. 1, cons. 11 mq, NCEU Comune di Montesilvano;
m) locale PT, sito in Montesilvano alla Via Dante Alighieri, F 30 p.lla 444 sub 5 cat C/6, cl. 1, cons. 10 mq, NCEU Comune di Montesilvano. 4) condanna la convenuta a pagare in favore delle attrici le spese del presente giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi e in €
12.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, ove dovute;
5) pone definitivamente
a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto del 24.8.2022.”.
1.1. Il Tribunale, applicando il principio della ragione più liquida, affrontava, sin da subito, la questione relativa alla genuinità del testamento e la relativa domanda diretta ad ottenere la declaratoria della sua nullità, per difetto di forma, dando atto che le attrici, a sostegno di tale domanda, avevano dedotto che, considerando lo stato patologico in cui versava il sig.
al momento della redazione del testamento, lo scritto non poteva provenire da Persona_1
lui, anche alla luce della semplice comparazione tra la sottoscrizione apposta sullo stesso testamento e quella figurante sul documento di identità prodotto.
Dava, altresì, atto che le attrici avevano sostenuto che la scrittura era viziata in quanto il testamento risultava in alcune parti redatto con caratteri in stampatello maiuscolo, mentre altre si presentavano in stampatello minuscolo e, poiché il testatore, al momento della redazione, non disponeva di quelle capacità cognitive e psichiche necessarie per poter disporre della facoltà di autodeterminazione.
1.2. Ciò detto il Tribunale osservava: - che, secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass.31457/2018), l'abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato, pur non rientrando fra i requisiti formali del testamento olografo, ai sensi dell'art. 602 c.c., assumono, comunque, un pregnante valore probatorio nell'ottica dell'attribuzione della scheda al testatore;
- che, pertanto, sempre secondo la Cassazione, “[…] l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze…un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità”; – che, nella specie, le attrici avevano denunciato l'anomalia della scrittura dovuta al fatto che il testamento olografo de quo risultava redatto, quasi esclusivamente, in carattere stampatello maiuscolo, con esclusione delle sole parole “sottoscritto” e
“Miscellaneo Donato” al primo rigo e della sottoscrizione, scritte in carattere minuscolo;
- che, in merito a tale anomalia, parte convenuta non aveva né fornito alcuna spiegazione, né aveva offerto la dimostrazione dell'abitudine del testatore a scrivere in stampatello;
-che neppure dalla documentazione in atti emergeva un'abitudine del genere da parte del testatore, emergendo, anzi, il contrario;
- che, pertanto, l'anomalia in disamina già di per sé rendeva fortemente dubbia l'appartenenza della scrittura al sig. . Persona_1
1.3. Evidenziava ancora che dalla CTU espletata nel corso del giudizio era emersa l'eterogeneità tra il testamento olografo oggetto di causa e le altre scritture utilizzate per la comparazione, sicché doveva escludersi il rispetto della forma prescritta a pena di nullità per il testamento olografo dall'art. 606 c.c. e cioè che il testamento sia stato interamente redatto e sottoscritto dal testatore di suo pugno.
Rilevava, nello specifico, che l'ausiliare aveva evidenziato: - che l'esame preliminare tra le scritture del testo, della data e della firma, in particolare nel confronto tra firma e testo, non aveva rilevato comuni caratteristiche grafo dinamiche individualizzanti di valore, riferendosi in tal senso a caratteristiche riguardanti non solo l'aspetto formale ma anche quello ritmico, dinamico e strutturale;
- che vi era una monotonia pressoria del tracciato, che non poteva essere ricondotta all'invecchiamento ed alla demenza senile in fase preclinica ma piuttosto
“[…] all'assenza del ritmo scrittorio individuale, ed in particolare a quelle oscillazioni dinamiche espressioni della formula grafica individuale, anche in scritture di età senile, la cui mancanza è indice di probabile artificiosità”; - che vi era, inoltre, un'incoerenza ritmica che, con specifico riferimento all'energia scrittoria, era indice di carenza di naturalezza vergativa;
- che, con riguardo alla sottoscrizione, risultava che, mentre nelle firme comparative vi era una continuità gestuale nella stesura della lettera, nell'omografa in calce al testamento “[… ] l'intera conduzione del gesto, ed in particolare il movimento nel cambio di rotta, è rigido, rallentato, incerto in quanto movimento non abituale dello scrivente…”.
Spiegava che il CTU aveva dettagliatamente analizzato le modalità realizzative delle manoscritture autografe e di quelle in verifica, evidenziandone disomogeneità e discordanti caratteristiche generali nonché discordanti elementi grafodinamici ideativi e realizzativi, che lo avevano indotto a ritenere l'eterografia dei tracciati comparati e la differente origine delle manoscrittura.
1.4. Sulla scorta delle conclusioni del CTU, valutate anche alla luce dell'anomalia della redazione del testamento in stampatello (spiegabile logicamente solamente con la predisposizione del testamento da parte di soggetto diverso dal testatore, con modalità volte ad occultare il difetto di autografia del ) e della previsione dell'art. 602, comma Persona_1
uno, c.c. - che individua tra requisiti essenziali per la validità del testamento olografo l'autografia, la datazione e la sottoscrizione per mano del testatore - oltre che della giurisprudenza di legittimità - secondo la quale “[…] l'autografia deve riferirsi ad ogni elemento del negozio testamentario e non solo alla sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà devono essere vergate per intero dal testatore e, in assenza di tale requisito formale, il testamento deve ritenersi nullo ex art. 606, comma 1, c.c. e, quindi, privo di ogni efficacia”- il Tribunale dichiarava la nullità del testamento de quo e, data l'assenza di ulteriori disposizioni testamentarie, disponeva l'apertura della successione legittima ex artt. 570, 467
e 468 c.c. a favore delle attrici, figlie del sig. , fratello premorto del sig. NA
, deceduto in data 24.12.2019. Persona_1
Disponeva, inoltre, la restituzione da parte della convenuta e conseguente consegna alle attrici dei beni ereditari, oltre che dei relativi frutti con decorrenza dal 24.12.2019, data di apertura della successione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione la sig.ra , Parte_1
chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame 1) Utilizzo del carattere stampatello - Sua Esclusione - Erroneità e contraddittorietà delle conclusioni - Omessa valutazione delle deduzioni di controparte - Erronea applicazione degli artt. 602 e 606 c.c.;
2) Sugli aspetti di cui alla consulenza grafica del CTU riportati in sentenza - Erroneità e contraddittorietà delle conclusioni - Omessa valutazione delle deduzioni ed eccezioni svolte dalla;
3) Sulle presunte discordanze e disomogeneità del testamento - Errata Parte_1
valutazione, erroneità e contraddittorietà delle conclusioni - Omessa valutazione delle deduzioni ed eccezioni svolte dalla . Parte_1 Ha, inoltre, richiesto la rinnovazione della CTU e proposto istanza per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza.
3. Le appellate si sono costituite in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità delle eccezioni della controparte relative ai vizi del procedimento della CTU e, nel merito, contestando il gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 20.02.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, dopo aver rigettato la richiesta di parte appellante diretta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 21.01.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 21.01.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
23.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con il primo motivo l'appellante ha, in primo luogo, denunciato che il primo giudice, nel ritenere, a suo dire erroneamente, che l'utilizzo del carattere stampatello, per la redazione del testamento olografo, rappresentasse una anomalia, non ha tenuto conto né del fatto che il testatore, al momento della redazione del testamento, era un soggetto anziano, né dei rilievi di essa esponente, contenuti nella comparsa conclusionale, basati sulle osservazioni del CT.
In particolare, secondo parte appellante, il primo giudice ha omesso di valutare la circostanza che un soggetto anziano, non dotato di una completa alfabetizzazione, malato e non in grado di governare altro tipo di scrittura, ben potrebbe ricorrere all'utilizzo dello stampatello tanto che, come precisato dalla stessa giurisprudenza citata dal primo giudice per escludere la genuinità del testamento, “[…] l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura…”.
Lamenta, inoltre, che il primo giudice non ha tenuto conto della CTU medica, redatta dalla dott.ssa , nell'ambito del procedimento relativo al sequestro giudiziario, depositata in Per_4 atti, secondo cui il de cuius nel “[…] Luglio 2017, all'età di 82 anni, iniziava sicuramente a presentare i sintomi di un declino cognitivo, che soltanto successivamente sarebbe sfociato in probabile demenza frontotemporale”, anche se “[…] al momento della redazione del testamento olografo tali sintomi non erano marcatamente invalidanti e il Sig. Persona_1
non poteva definirsi incapace di intendere e di volere”.
[...]
Deduce altresì che il primo giudice, da un lato, non ha tenuto conto del fatto che il CTU ha riconosciuto in capo al testatore le fenomenologie proprie dell'invecchiamento ed una difficoltà grafomotoria e, dall'altro, che lo stesso ausiliare si è pronunciato in termini di probabile artificiosità dello scritto testamentario, nonché di probabile esercizio imitativo.
Assume pertanto che, alla luce di tali elementi, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che l'utilizzo dello stampatello, in mancanza di ulteriori validi e contrari elementi di valutazione, non fosse indice di anomalia e di artificiosità del testamento e che non vi era alcuna certezza circa la mancata provenienza dello scritto testamentario dalla mano del de cuius.
L'appellante censura, infine, le parti della sentenza di primo grado nelle quali si era escluso che fosse stato il testatore ad utilizzare lo stampatello, sulla base del rilievo che le firme apposte dal sig. sul cartellino relativo al rilascio della carta d'identità e sulla Persona_1
patente di guida erano state siglate in corsivo.
Rileva al riguardo che difficilmente una firma viene apposta in stampatello maiuscolo e che, come spiegato dal proprio consulente di parte, la scrittura consiste in un processo automatico e personalizzante fuori dal controllo dello scrivente, mentre la firma è una scelta volontaria dello stesso, che spesso avviene in fase adolescenziale, quando l'individuo inizia a prendere coscienza di sé, sicché vi è differenza tra l'atto dello scrivere e l'atto del firmare.
Ritiene, pertanto, che il CTU, per garantire un confronto, a suo dire, attendibile, avrebbe dovuto avere a disposizione altri testi scritti dal de cuius, in stampatello ovvero in corsivo, da prendere come parametro di riferimento e non delle mere sottoscrizioni.
5.2. Il Collegio osserva preliminarmente che l'art. 602 c.c., con riferimento alla validità del testamento olografo, pone, anzitutto, il requisito dell'autografia integrale.
In particolare, affinché un testamento olografo sia valido, deve essere redatto di pugno del testatore tanto nel testo, quanto nella data e, naturalmente, nella firma.
E' generalmente ammesso che l'autografia debba presentare il carattere dell'individualità e, cioè, debba possedere attitudine ad individuare la persona del testatore.
Il requisito della individualità, infatti, pur non essendo espressamente contemplato dall'art. 602 c.c. è connaturato alla funzione dell'autografia ed ha così ricevuto riconoscimento in giurisprudenza, la quale ha riscontrato nella individualità il necessario indice della
“provenienza della scrittura dal testatore” (Cass. n. 32/1992). Con detta pronuncia la Suprema Corte ha anche riconosciuto che la scheda testamentaria deve essere redatta dal testatore con la sua scrittura abituale.
5.3. Ciò premesso, si rileva che corretta risulta la valutazione compiuta dal primo giudice in ordine all'utilizzo dello stampatello per la redazione del testo della scheda testamentaria (ad eccezione delle sole parole “sottoscritto” e “Miscellaneo Donato” al primo rigo e della sottoscrizione, vergate in carattere minuscolo), utilizzo che, anche se non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura, rappresenta tuttavia, quando (come nella specie) non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche, abitudine del dichiarante o da altre contingenze), elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di autenticità.
Non condivisibile si rivela l'assunto dell'appellante -la quale, in difetto di dimostrazione in ordine all'abitudine del dichiarante di scrivere in stampatello, come pure in difetto di prova del ricorso da parte dello stesso a tale modalità di scrittura nell'ultimo periodo, in cui le sue condizioni psico-fisiche erano peggiorate- asserisce che l'utilizzo dello stampatello ben potrebbe giustificarsi alla luce di quanto da lei sostenuto in primo grado, sulla base delle valutazioni espresse sul punto dal proprio CT, secondo cui “chi, specie se anziano, dotato di una non completa alfabetizzazione, malato, non governa altro tipo di scrittura, può ricorrere all'uso dello stampatello”.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che non vi è prova alcuna che il de cuius non fosse in grado di governare altro tipo di scrittura oltre allo stampatello, essendo al contrario dimostrato che egli era in grado di governare la scrittura in corsivo, tanto da apporre diverse sottoscrizioni nel periodo in argomento, non potendosi neanche ignorare che ad ogni modo nella scheda testamentaria sono contenute anche delle espressioni in corsivo (“sottoscritto”
“ ”… e “LO Aprutino il”) Persona_1
5.4. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha considerato l'anomalia del ricorso allo stampatello come indice di non autenticità del testamento medesimo.
Il Tribunale ha comunque basato il proprio convincimento anche sulle risultanze della espletata CTU, le quali, valutate unitamente all'anomalia costituita dall'utilizzo del carattere stampatello, lo hanno indotto ad escludere l'autografia del testamento.
Dalla lettura delle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare del giudice emerge chiaramente che “-) i confronti tra le scritture autografe del de cuius (di cui alle sigle Persona_1
C) e le diciture del testamento olografo oggetto di causa (V) (al primo Persona_1
rigo e nella firma in calce), Aprutino il (al secondo rigo) hanno evidenziato discordanti caratteristiche generali, tra loro associate, e discordanti elementi grafodinamici ideativi e realizzativi, riguardanti la struttura globale degli scritti, tali da ritenere l'eterografia tra i tracciati comparati. -) I contestuali confronti tra le firme comparative autografe in possesso
e le rimanenti scritture del testo e data topica e cronica in verifica (in stampatello e cifre) - al cospetto di limitati termini omogenei di confronto- hanno rivelato disomogeneità, riguardanti le caratteristiche generali e particolari della grafia, tali da ritenere che le manoscritture a confronto possano avere differente origine” (cfr. pag. 108 della perizia del CTU in primo grado).
6. Infondato si rivela anche il secondo motivo di appello.
6.1. Con tale motivo l'appellante denuncia, innanzi tutto, che la CTU espletata difetterebbe dei presupposti richiesti dal c.d. “Protocollo di indagine”, necessari per giungere ad affermare, con sicurezza o con alto grado di certezza, che lo scritto testamentario non sia attribuibile alla mano del de cuius.
Evidenzia che l'ausiliare nella perizia ha concluso affermando che “[…] le manoscritture a confronto possano avere differente origine”, senza, tuttavia, esprimere alcuna certezza sul punto.
Assume, altresì, che nella specie la comparazione effettuata dal perito è inattendibile in quanto basata su un numero insufficiente di scritture da confrontare, essendo quelle utilizzate non omogenee, non coeve, in copia e di scadente qualità.
Denuncia, inoltre, che il Tribunale non ha valutato le contraddizioni nelle quali è incorso il
CTU, evidenziate nella consulenza di parte e negli scritti difensivi, in tal modo avallando conclusioni dell'ausiliare contraddittorie e prive di certezza.
Sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto valutare come non corrette o, comunque, fortemente dubbie le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliare e, di conseguenza, avrebbe dovuto esprimersi per l'attribuzione dello scritto testamentario al sig. . Persona_1
6.1.1. Rileva che l'ausiliare, dapprima, ha riscontrato delle omogeneità grafiche tra le scritture, anche alla luce di quanto fattogli notare dal consulente di parte della convenuta, per poi concludere che non era possibile affermare, con buon grado di certezza, che il testamento in verifica fosse stato effettivamente vergato, nella sua interezza, da un'unica mano.
6.1.2 Evidenzia, con particolare riferimento alla monotonia pressoria e più in generale alla coerenza ritmica di scrittura, che il CTU, nella relazione peritale utilizzata dal primo giudice ai fini della decisione, ha utilizzato delle affermazioni ipotetiche, contraddittorie e non fondate su alcun dato oggettivo, ma su considerazioni generiche, espresse in termini di probabilità e non di certezza, escludendo che essa fosse attribuibile all'invecchiamento ed alla demenza senile in fase preclinica. 6.1.3. Rileva che il CTU nell'elaborato peritale prima ha scritto che “la distribuzione pressoria rivela un tracciato nutriti e valori nel quantum difficilmente riconducibili alla mano di un soggetto in oggettivo stato di difficoltà esecutiva nell'attivazione delle sinergie”, poi ha affermato che “significativa al contrario, nel testamento in verifica, l'assenza di un'alternanza pressoria tra tratti alleggeriti ed altri marcati”.
6.1.4. Evidenzia che il C.T.U. ha confermato la validità di quanto asserito dal CT Per_5 avendo scritto nell'elaborato peritale che costituirebbe grave omissione “…non saper valutare l'individualità ritmica di una scrittura e di giudicarla non secondo l'ambito di variabilità naturale che essa propone ma con la pretesa che il soggetto non possa mai immettere certe variazioni nel suo grafismo”, ciò in palese contraddizione con quanto osservato nella perizia circa la presunzione, fondata su ipotesi non documentata secondo cui la scrittura del sig. era rimasta inalterata nel corso di due anni, cioè nel Persona_1 periodo intercorrente tra l'apposizione delle firme sulle comparative e la stesura del testamento, tanto più che il CTU ha evidenziato la mancanza di scritture coeve alla data di stesura del testamento.
6.1.5 Sottolinea che il CTU ha parlato di “potenziale incoerenza ritmica”, pronunciandosi in termini di probabilità e di eventualità, senza indicare nella relazione peritale le ragioni tecnico/scientifiche che lo hanno indotto a ritenere che i ripassi riscontrati nel testamento non fossero da considerare “tratti aggiuntivi”.
6.1.6 Si duole inoltre che il giudice di prime cure non ha valutato le ragioni espresse dal CT in ordine alla considerazione che la carenza di naturalezza vergativa non fosse da Per_5 imputare a falsità ma ad altre ragioni, in particolare all'età e alla situazione patologica (anche se in face preclinica) implicante riduzione di motricità fine e di destrezza manuale.
6.1.7. Rappresenta che il CTU ha asserito, nell'elaborato peritale, che “La versione della firma in calce (al testamento) richiama maggiormente quella delle comparative, in particolare la C3: nella doppia asta iniziale, nell'avvolgimento del lobo frontale che diparte dall'apice della seconda asta ascendente, nello sviluppo dell'occhiello di base a sinistra dell'asta, nel gesto di risalita che punta verso destra”, sicché ha rilevato una corrispondenza tra la firma in calce al testamento e quelle apposte sulle comparative ed, in particolare, su quella vergata sulla carta di identità due anni prima della stesura del testamento, pur avendo poi concluso in modo contraddittorio nel senso di esercizio imitativo occorso nella stesura della firma in calce al testamento, anche se lo ha definito “probabile”.
6.1.8 Evidenzia che il CTU ha condiviso quanto affermato dal CT (il quale ha scritto che “il movimento relativo alla firma in calce al testamento è identico, per ideazione e realizzazione, alle comparative C1, C2 e C3 (la qualità della C4 è troppo bassa per rilevare valutazioni esatte) ed aggiunto che “La “D” maiuscola, tra l'altro in tutto il testamento è l'unico engramma che mostra una certa personalizzazione nella stentatezza generale”) avendo in particolare l'ausiliare del giudice asserito di aver dedicato “un approfondimento alla dinamica vergativa della maiuscola D” ed aggiunto di aver posto “in risalto, tra i molteplici aspetti, il grado di personalizzazione”, in tal modo confermando la validità delle osservazioni sulla identità di mano svolte dal CT.
6.1.9 Rileva che il soggetto contraffattore non avrebbe mai potuto copiare le firme apposte dal sulle comparative C1, C2, C3 e C4, atteso che le prime due erano state Persona_1
apposte presso il Comune di LO Aprutino circa due anni prima della stesura del testamento, mentre le firme sulle comparative C3 e C4 erano state apposte, rispettivamente, sulla carta di identità delle attrice che l'avevano depositata in copia e sulla patente di guida, acquisita in copia dalla Squadra Mobile di Pescara presso la locale MCTC.
6.1.10 Lamenta che il CTU ha riferito di non aver considerato “la lettera s (in stampatello) appartenente a C3 in quanto non rileva particolari automatismi grafici”, mentre la stessa doveva ritersi idonea a rivelare la variabilità riscontrata in firme apposte lo stesso giorno.
6.2. Rileva il Collegio che non condivisibili si rivelano le censure formulate dall'appellante in relazione all'operato del CTU ed alla sentenza che ne ha recepito valutazioni e conclusioni.
Deve di conseguenza essere disattesa la richiesta di rinnovazione della CTU.
Merita osservare che l'ausiliare, come correttamente rilevato anche dal primo giudice, ha effettuato un'analisi che, oltre ad essere dettagliata ed esauriente, appare anche immune da vizi.
6.3. Va subito dato atto, quanto alla censura di inidoneità delle scritture di comparazione sollevata dall'appellante con specifico riferimento alle sottoscrizioni relative alla carta di identità, antecedenti di circa due anni rispetto alla redazione della scheda testamentaria, che in sede di conferimento dell'incarico il primo giudice ha correttamente individuato gli unici documenti certi per la comparazione, uno dei quali (sottoscrizione apposta sulla patente di guida) risalente al 3.11.2016 (appena nove mesi prima della redazione del testamento).
Peraltro, il CTU ha rilevato, in relazione alle scritture di comparazione disponibili, come nel corso di un biennio la grafia del de cuius di fosse mantenuta sostanzialmente inalterata.
Inoltre, contrariamente a quanto osservato dall'appellante, l'ausiliare del primo giudice ha esaustivamente risposto a tutte le osservazioni del CT di parte appellante, senza cadere in contraddizione, rimanendo fermo del ribadire che il contenuto del testo e la sottoscrizione del testamento non fossero riconducibili al de cuius (vedi pagg. da 88 a 108 dell'elaborato peritale definitivo).
6.4. Vanno poi disattesi i plurimi rilievi mossi alla CTU ed alla sentenza atteso che, come sopra anticipato, l'ausiliare ha risposto in modo esaustivo e convincente a tutte le osservazioni (reiterate nell'atto di appello) formulate dal CT della convenuta.
6.4.1. Con riferimento al rilievo sopra sintetizzato al paragrafo n.
6.1.1. l'ausiliare ha osservato: “Lo scrivente CTU, infatti, in applicazione di precisi criteri di protocollarità (linee guida dettate dall'ENFSI - European Network of Forensic Science Institutes - Appendice 1
“Elementi Fondamentali per l'Analisi della grafia”) – sia in sede di indagine preliminare interna all'olografo contestato che in sede di confronto comparativo - si affidava ad una fase osservativa, segnaletica, confrontuale e conclusiva. All'esito delle predette fasi, come anticipato a pag. 13 della bozza d'ufficio, riteneva, testualmente:” …”l'esame preliminare interno tra le scritture del testo, della data e della firma (…) in particolare nel confronto tra firma e testo, non ha rivelato comuni caratteristiche grafodinamiche individualizzanti,
c.d. di valore. Esse avrebbero consentito di affermare, almeno con un buon grado di certezza, che il testamento in verifica, vergato nella quasi totalità in stampatello – ad eccezione delle parole sottoscritto, (primo rigo e firma in calce), LO Persona_1
Aprutino il (secondo rigo) e delle cifre (secondo e sesto rigo, data in calce) -, di impostazione formale variabile, sia stato vergato nella sua interezza da un'unica mano…”
Ha aggiunto essere “Utile evidenziare che il risultato finale deve essere valutato sulla base della successione di specifiche fasi di lavoro: la osservativa e la segnaletica, in cui alcuni elementi possono risultare omogenei e compatibili (come nel caso in esame) o apparentemente tali e quelle successive, ovvero la confrontuale e la conclusiva ove è fornito un apporto decisivo dal metodo grafonomico (visione dinamica del gesto) alla luce del quale le eventuali omogeneità, in precedenza doverosamente rilevate, devono essere reinterpretate sino ad attestare possibili discordanze tra le scritture”.
Ha in definitiva chiarito che, se sono riscontrabili una serie di corrispondenze grafiche nel confronto testo/firma dell'olografo (poste in evidenza anche da esso CTU da pag. 14 a 21 della bozza), “che sembrano possedere, se prese separatamente, una valenza probante circa la riconducibilità dell'intero olografo al medesimo pugno”. “Tuttavia si ritiene – nel pieno rispetto del ruolo di perito d'ufficio - di non poter giungere, almeno con buon grado di certezza, a tale conclusione per il mancato riscontro, nella fase confrontuale, e sulla scorta della precedente e propedeutica attività segnaletico/osservativa, di un sufficiente numero di comuni caratteristiche grafodinamiche individualizzanti. E mi riferisco - in scritture (testo/firma) disomogenee sotto il profilo della natura comparabile – a carenti omografie interessanti non solo l'aspetto formale ma soprattutto quello ritmico, dinamico, strutturale poiché appartenenti alla gestualità grafica automatizzata dello scrivente”.
6.4.2. Quanto al rilievo sopra sintetizzato al paragrafo 6.1.2. il CTU ha affermato la non condivisibilità del rilievo in quanto “pur dinanzi a fenomenologie proprie dell'invecchiamento
è doveroso precisare che una grave omissione sarebbe quella di ”…non saper valutare
l'individualità ritmica di una scrittura e di giudicarla non secondo l'ambito di variabilità naturale che essa propone ma con la pretesa che il soggetto non possa mai immettere certe variazioni nel suo grafismo”.
Ha pertanto ribadito che la monotonia pressoria non è riconducibile - come invece sostenuto dal CT - all'invecchiamento ed alla demenza senile in fase preclinica “ma, al contrario, all'assenza del ritmo scrittorio individuale, ed in particolare a quelle oscillazioni dinamiche espressioni della formula grafica individuale, anche in scritture di età senile, la cui mancanza è indice di probabile artificiosità”.
6.4.3. Con riferimento al rilievo sopra riassunto al paragrafo 6.1.3. l'ausiliare ha ribadito che
“la incoerenza ritmica, con specifico riguardo all'energia scrittoria, è indice di carenza di naturalezza vergativa. I valori di intensità infatti, in scritti autentici, richiamando nuovamente lo studio del Dott. riguardo le “Variazioni naturali ed artificiose della grafia” (Ed. Per_6
Libreria G. Moretti, Urbino, 1998) ”…non li troveremo mai nello stesso modo in tutto lo scritto in esame perché sono distribuiti con continue oscillazioni e compensazioni”. 6.4.4. Con riferimento al rilievo sopra riassunto al paragrafo 6.1.4. il CTU ha spiegato che la valutazione da lui espressa in ordine al fatto che “la grafia del de cuius nel biennio di riferimento si è mantenuta sostanzialmente inalterata” è basata su “quanto oggettivamente emerso dalla disamina del corpus grafico comparativo in possesso, in base alle già celebrate fasi iniziali del metodo di lavoro, la osservativa e la segnaletica, non addentrandosi nella differente questione riguardante la presenza di comparative coeve”.
Ha poi precisato che “all'esito dell'analisi del materiale comparativo (le quattro firme appartenenti al sig. ) lo scrivente pone l'accento su un solo dato Persona_1 empirico, ovvero che la scrittura si è mantenuta oggettivamente inalterata”.
6.4.5. Con riferimento al rilievo riassunto al paragrafo 6.1.5., il CTU ha rappresentato che nelle fasi osservativa e segnaletica ha riscontrato “ripassi e reiterazioni, doverosamente segnalati ed interpretati non nel senso di tratti aggiuntivi volti a modificare il tracciato che precede ma quali indici di potenziale “incoerenza ritmica” come individuati da numerosa letteratura scientifica di riferimento ( La Perizia dei documenti manoscritti – Ed. Per_7
Pioda Imaging – 2007)”.
Ha anche ribadito che “la incoerenza ritmica, con specifico riguardo all'energia scrittoria, è indice di carenza di naturalezza vergativa. I valori di intensità infatti, in scritti autentici, richiamando nuovamente lo studio del Dott. riguardo le “Variazioni Per_6 naturali ed artificiose della grafia” (Ed. Libreria G. Moretti, Urbino, 1998)”…non li troveremo mai nello stesso modo in tutto lo scritto in esame perché sono distribuiti con continue oscillazioni e compensazioni in relazione a ciò che hanno ceduto alle ampiezze ed alle velocità…”
6.4.6. Quanto ai rilievo sintetizzato al paragrafo 6.1.6., si richiama quanto già esposto sopra al paragrafo 6.4.3.
Si aggiunge che il CTU ha anche chiarito che “Lo stato di difficoltà grafomotoria del de cuius, ripetutamente evidenziato dal CT, avrebbe dovuto condurre nel testamento, ad ulteriore riprova dell'invecchiamento dell'esecutore, ad un indurimento, secchezza ed aumento dell'angolosità dei tratti. Di tale caratteristica, già presente nella grafia del Miscellaneo, non
v'è riscontro nei collegamenti ad arco delle nasali del testamento”.
6.4.7. In merito al rilievo esposto sinteticamente al paragrafo 6.1.7., il CTU, nel richiamare quanto esposto alle pagine da 38 e 44 della bozza, ha rilevato che “il CT, nel riscontrare concordanze intercorrenti tra il tracciato dell'olografo e la firma comparativa C3, svolge sovente una ricerca limitata alla giustapposizione statica dei costrutti, senza tenere in debita considerazione che nell'indagine relativa all'iter vergativo il CTU pone in rilievo la presenza di eventuali coincidenze o discordanze nella combinazione di strutture interdipendenti (nel corsivo/tipografico), esaminate nella loro interrelazione dinamica. Ed è proprio in questa ottica, quella della interrelazione dinamica, che emergono corrispondenze tra la firma C3 e le firme C1 e C2 - sebbene la prima sia di esecuzione più lenta e meno spontanea rispetto alle seconde – e discordanze da parte di tutte le comparative in possesso rispetto alle manoscritture olografe vergate in corsivo/tipografico, con particolare riferimento alla firma in calce al testamento (si veda da pag. 83 a pag. 87 della presente CTU)”.
6.4.8. Quanto ai rilievi sintetizzati al paragrafo 6.1.8 si rileva che il CTU ha rilevato che “Il consulente di parte pone l'accento sulla realizzazione dell'unico engramma a suo dire realmente personalizzato, quello della D maiuscola, cogliendo, nella firma in calce al testamento come nelle comparative, una identica ideazione, direzione del tratto, variazioni vettoriali, moto continuo antiorario”. Ha spiegato che ciò non è condivisibile: “Nel caso in esame infatti il Collega di parte fa riferimento ad una costruzione c.d. elaborata della maiuscola cogliendo in essa un gesto personalizzato e tralasciando, nel contempo, le discordanze intercorrenti tra la firma e le comparative proprio riguardo al citato processo ideativo, alla direzione del tratto, alle variazioni vettoriali. Nelle firme comparative infatti v'è continuità gestuale nella stesura della lettera, sia in quelle d'esecuzione più fluida (C1-C2) che nella C3, visibile in particolare nel gesto di avvolgimento dell'asola inferiore. Nell'omografa in calce al testamento l'intera conduzione del gesto, ed in particolare il movimento nel cambio di rotta, è rigido, rallentato, incerto in quanto movimento non abituale dello scrivente;
all'esito del percorso il filo grafico punta in basso con ritorno verso sinistra, mentre nelle comparative, poiché la gestione vettoriale è differente, lo slancio scrittorio conduce a destra, verso l'alto o in basso. Il CT in buona sostanza, ad avviso dello scrivente, sottovaluta i segni intrinseci del probabile esercizio imitativo occorso nella stesura della firma in calce al testamento. Difatti nella imitazione il soggetto è costretto a proporre un modello che non appartiene alle proprie abitudini grafiche cercando il più possibile di attenersi alla riproduzione delle forme autografe privilegiando – come nel caso in esame - quelle più vistose, le iniziali maiuscole, i paraffi ornamentali, le lettere dalla struttura complessa.”
6.4.9. Quanto al rilievo di cui al paragrafo 6.1.9, è appena il caso di rilevare che proprio la produzione di sole copie da parte delle attrici in primo grado evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non vi è alcuna prova che la carta di identità e la patente (le cui copie sono state utilizzate come scritture di comparazione) fossero nella disponibilità delle attrici, tanto più che le stesse si sono limitate a produrre una mera copia della carta di identità stessa, mentre la copia della patente è stata, secondo quanto rappresentato dalla stessa appellante, acquisita in copia dalla Squadra Mobile di Pescara presso la locale MCTC.
6.4.10 Quanto, infine, al rilievo di cui al paragrafo 6.1.10, il CTU ha ribadito di aver segnalato a pag. 47 della bozza, anche mediante ricorso a tavole illustrative, personalismi e gesti automatici escludendo la lettera s, appartenente a C3, in quanto non atta a rivelare particolari automatismi grafici.
Sempre con riferimento alla comparativa C3 ha evidenziato come, anche in assenza di legamento, la stessa, “oltre le firme C1 e C2, mostra una continuità e fluidità gestuale di cui fornisce prova, in relazione alla lettera i, l'apposizione del puntino, vergato con slancio, nell'ambito del medesimo gesto grafico: in relazione alla S la prosecuzione del gesto ascendente in seguito al risvolto di base. Riguardo la maiuscola D si rimanda a quanto già sopra esposto”.
7. Va infine disatteso il terzo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante torna a sostenere che il primo giudice, a fronte della contraddittorietà dell'operato del CTU, avrebbe dovuto ritenere la riconducibilità dell'intero testamento olografo alla mano del de cuius . Persona_1
Ribadisce che il CTU, condividendo le opinioni del CT dell'attrice, dapprima ha vagliato una serie di corrispondenze grafiche circa la riconducibilità dell'intero testamento al medesimo pugno, per poi affermare di non poter giungere, almeno con buon grado di certezza, a tale conclusione, per il mancato riscontro di un sufficiente numero di comuni caratteristiche grafo dinamiche individualizzanti.
Ribadisce che, alla luce di ciò, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la riconducibilità dell'intero olografo alla mano del de cuius o, quanto meno, orientarsi per la Persona_1 mancanza di qualsiasi certezza circa la non attribuibilità dell'intero testamento al medesimo.
Spiega pertanto che la consulenza non consente di giungere a conclusioni obiettivamente certe circa la falsità del testamento, sicché non può ritenersi raggiunta la certezza peritale necessaria per poter asserire che il testamento provenga da una mano diversa da quella del de cuius.
7.2. Il Collegio ritiene utile innanzi tutto rilevare come il CTU, pur avendo ritenuto apprezzabile l'operato del consulente di parte della sig.ra , abbia, comunque, Parte_1 evidenziato in modo chiaro che le conclusioni cui quest'ultimo era pervenuto non erano condivisibili.
L'ausiliare ha, infatti, spiegato che il risultato finale cui è pervenuto doveva essere valutato sulla base della successione di specifiche fasi di lavoro ossia: “[…] la osservativa e la segnaletica, in cui alcuni elementi possono risultare omogenei e compatibili (come nel caso in esame) o apparentemente tali e quelle successive, ovvero la confrontuale e la conclusiva ove è fornito un apporto decisivo dal metodo grafonomico (visione dinamica del gesto) alla luce del quale le eventuali omogeneità, in precedenza doverosamente rilevate, devono essere reinterpretate sino ad attestare possibili discordanze tra le scritture.” (cfr. pagine 89
e 90 della perizia del CTU in primo grado).
7.3. Non appare condivisibile, infine, il rilievo secondo cui, poiché il CTU non si è espresso in termini di certezza in ordine alla non riconducibilità al dell'intero testamento Persona_1
(testo e firma), il Tribunale avrebbe dovuto ritenere attribuibile per intero l'atto al de cuius. Al riguardo va subito precisato che il CTU non ha affatto asserito di non poter formulare in termini di certezza giudizio di riconducibilità dell'intero testamento al , ma ha Persona_1 affermato di non poter formulare in termini di certezza giudizio di riconducibilità dell'intero testamento (testo e firma) alla medesima mano.
Va poi chiarito che la mancata formulazione in termini di certezza della riconducibilità o meno alla medesima mano del testo della scheda testamentaria e della sottoscrizione apposta in calce alla stessa non inficia in alcun modo il giudizio formulato all'esito del confronto tra la scrittura del testamento in verifica e le firme autografe del de cuius (firme comparative).
Va invero evidenziato che l'ausiliare, pur in presenza di “disomogeneità riguardanti le caratteristiche generali e particolarità della scrittura”, si è limitato a dichiarare di “ritenere che possano avere differente origine” le parti in stampatello e le cifre della scrittura in verifica rispetto alle comparative, ciò in ragione dei limitati termini omogenei di confronto (cioè di scrittura comparative in stampatello e cifre).
Si è invece espresso nel senso che le manoscritture autografe del de cuius e quelle in verifica “recanti caratteri in scrittura o tipografici – ovvero “Miscellaneo Donato” al primo rigo
e nella “firma in calce”, “Aprutino il” al secondo rigo” presentano “discordanze nelle caratteristiche generali, tra loro associate, e negli elementi grafodinamici ideativi e realizzativi -riguardanti la struttura globale degli scritti- tali da ritenere l'eterografia tra i tracciati comparati”.
Il CTU si è quindi espresso in termini di sicura eterografia delle parti in corsivo o in carattere tipografico del testo, nonché della firma apposta in calce al testamento rispetto alle comparative, il che consente di concludere con certezza in termini di non autenticità del testamento.
8. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore delle appellate, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità media, con esclusione della fase istruttoria/trattazione.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore delle appellate, delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.470,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4.02.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi