Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1505/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 16.5.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Marinelli Vincenzo, con elezione di domicilio in Piazza della Repubblica, 5 20121
Milano, presso e nello studio del difensore. appell ante
CONTRO
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Di Patrizio Paola Luisa e dell'avv. Di Patrizio Maria Roberta ( , C.F._1
con elezione di domicilio in P.le Loreto 1, 20131 Milano, presso e nello studio delle procuratrici;
appellato
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 3854/2024 (R.G.
25130/2022) emessa dal Tribunale di Milano in data 05.04.2024 (pubblicata in data 08.04.2024) e notificata dalla difesa avversaria in data 17.04.2024 nelle parti oggetto del presente gravame e conseguentemente:
NEL MERITO:
- dichiarare l'annullamento e/o la radicale improduttività di effetti e/o la nullità dei punti 1, 4 della deliberazione assembleare del 15 luglio 2021 e dei punti 1, 4, della deliberazione assembleare del 19 ottobre 2021 del , per gli specifici motivi indicati Controparte_1 in atti e con riferimento ai motivi d'appello articolati
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario di legge al 15% (anche relativamente ai costi del procedimento di mediazione)
e con condanna del alla restituzione degli importi ricevuti in esecuzione della sentenza CP_1 di primo grado e cioè € 7.534,80 (pagate dall'appellante mediante bonifico post instaurazione del presente procedimento - cfr allegato)
Per Controparte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, previa ogni opportuna declaratoria e statuizione respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 3854/2024 emessa in data 5.4.2024, confermandola in ogni sua parte, anche con diversa motivazione, ivi compresa la statuizione sulla sorte delle spese di lite.
Con il favore delle spese e compensi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano il in Controparte_2
Milano, di cui è condomina, proponendo impugnativa delle delibere del 15.7.2021 e 19.10.21, delle quali chiedeva dichiarare l'annullamento e/o la radicale improduttività di effetti e/o la nullità dei punti 1, 4, 6 (quanto alla deliberazione assembleare del 15 luglio 2021) e dei punti 1, 4, 5, 6, 7
(quanto alla deliberazione assembleare del 19 ottobre 2021).
Il in Milano si costituiva chiedendo respingere tutte le Controparte_2
domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
2 Il Tribunale pronunciava sentenza n. 3854/2024, resa tra le parti in data 5.4.2024, con la quale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, rigettava le domande di parte attrice;
condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1
convenuto.
Avverso la sentenza proponeva appello Parte_1 Parte_1 Pt_1
lamentando, con un primo motivo, erronea valutazione dei fatti, con riferimento alle deduzioni ed evidenze documentali;
con un secondo motivo, erronea applicazione della regola di ripartizione dell'onere della prova;
con un terzo motivo, omessa pronuncia nel merito.
Si costituiva il in Milano appellato, chiedendo respingere Controparte_2
l'impugnazione.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 29.10.2024 il consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 21.1.2025, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta. di assumeva che illegittimamente erano state Parte_1 Parte_1
imputate, nei riparti a saldo, le spese legali e di soccombenza per una vertenza per la quale essa attrice aveva espresso il suo dissenso.
Il Tribunale rilevava non esservi in atti prova che le spese di cui l'attrice lamentava l'illegittima attribuzione fossero state contabilizzate anche per la sua posizione;
nè risultava in atti dimostrato che il rendiconto di gestione riportasse, a saldo, spese in relazione alle quali era stata annullata con sentenza Tribunale Milano 5021/2019 la delibera relativa all'approvazione del rendiconto della gestione 2016/2017, atteso che non vi era in atti nemmeno la produzione dei successivi riparti ove l'attrice assumeva fossero confluiti i saldi di cui ai rendiconti impugnati.
L'appello è limitato alla parte di sentenza in cui il Tribunale ha respinto l'impugnativa delle delibere condominiali 15.7.2021 e 19.10.2021 per mancanza di prova che nei “saldi” di gestione fossero confluite “spese legali e di soccombenza” asseritamente non dovute.
3 Il primo motivo, che lamenta erronea valutazione dei fatti, con riferimento alle deduzioni ed evidenze documentali, non è fondato.
Assume parte appellante che fin dall'atto di citazione avrebbe specificato l'esatto ammontare delle
“spese legali e di soccombenza” oggetto della contestazione, in € 4.314,28.
Non rileva però che fossero o meno state indicate le spese, quanto che non risultasse che tali spese fossero state accollate ad che non fossero state contabilizzate nei Parte_1
rendiconti delle delibere impugnate, ma solo eventualmente fossero generalmente ricomprese nel saldo di gestione precedente;
che comunque non riguardassero spese di soccombenza, ma eventualmente spese di difesa e/o oneri di transazione.
Il primo punto -che tali spese fossero state accollate ad non è dimostrato. Parte_1
L'appellante prospetta che tali spese sarebbero state approvate ed addebitate con le delibere
(neppure specificamente indicate) di approvazione del consuntivo 2015/2016, nonché del preventivo 2016/2017 e successivo consuntivo, che non sono prodotte.
È in atti il solo verbale di assemblea straordinaria del 9 giugno 2016 (doc. 13 fasc. di primo grado
, pacificamente precedente, e che comunque non tratta di preventivi né Parte_1
consuntivi.
Quanto al secondo punto -che tali spese non fossero state contabilizzate nei rendiconti delle delibere impugnate-, si deve osservare che l'esame del rendiconto di gestione 2019/2020 consente di escludere sia ivi indicata alcuna specifica posta relativa le spese legali contestate;
nel rendiconto
2019/2020 viene indicato un “saldo esercizio precedente a debito dei condomini” per complessivi €
26.180,94, ma, anche in ipotesi assumendo che le spese contestate siano confluite nel detto “saldo a debito”, le poste a titolo di 'saldi' derivanti da bilanci già approvati e non impugnati, riportati nel riparto di un rendiconto di esercizio successivo, non legittimano l'impugnativa della delibera di approvazione del rendiconto in cui sono richiamati, in quanto l'inserimento del saldo non ha natura costitutiva del credito.
Invero viene chiarito che “il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice,
e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo” (Cass. sez. VI-2, ord. 24/9/2020, n. 20006, Rv. 659225)
Si consideri infine, trattando del terzo punto -che si tratti di spese di soccombenza, e non di spese di difesa del e/o oneri di transazione-, che l'art. 1132 c.c. parla di “conseguenze della lite CP_1
per il caso di soccombenza”, ed è norma di stretta interpretazione, di talchè non può ricomprendere
4 le spese per remunerare il difensore del (doc. 9 fasc. Imm. Dosme di primo grado), che CP_1
prescindono dalla soccombenza, né gli oneri di transazione (doc. 10); invero l'esonero riguarda soltanto le spese ed i danni che si sarebbero evitati se non si fosse proposta l'azione o resistito ad essa, non invece quanto il dissenziente è comunque tenuto a corrispondere in relazione all'oggetto principale della domanda.
Il secondo motivo, che lamenta erronea applicazione della regola di ripartizione dell'onere della prova, non è fondato.
Sostiene che sarebbe stato onere del Parte_1 Parte_1
in Milano dimostrare che nel “saldo precedente” riportato Controparte_2 nei riparti impugnati non vi fossero “spese legali e di soccombenza”.
Si deve però ricordare che “in tema di impugnazione della deliberazione dell'assemblea condominiale, l'onere di provare il vizio di contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, da cui deriva l'invalidità della stessa, grava sul condomino che la impugna” (Cass. sez. VI-2, ord.
n. 36389 del 25.11-13.12.2022).
Il terzo motivo, che lamenta omessa pronuncia nel merito, non è fondato.
Sul presupposto di avere assolto all'onere della prova che nei “saldi precedenti” riportati nei riparti impugnati siano state riportate spese non dovute per € 4.314,28, l'appellante si duole del mancato esame della domanda nel merito.
La reiezione dei precedenti motivi determina l'assorbimento di questo.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., nei valori medi per lo scaglione azionato per le fasi di introduzione studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza n. 3854/2024, resa tra le parti in data
5.4.2024 dal Tribunale di Milano;
5 - condanna al pagamento delle spese Parte_1 Parte_1 Pt_1
processuali del grado in favore del , che liquida Controparte_3
per compensi defensionali in € 2.419,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato Parte_1 ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 28/1/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Laura Sara Tragni
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