Ordinanza collegiale 10 novembre 2021
Sentenza 2 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 10/11/2021, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2021
N. 00758/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Baroncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'accertamento
dell’obbligo del -OMISSIS-° - -OMISSIS-l'effettiva corresponsione di somme erogate per retribuzioni lavorative.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la domanda del ricorrente, dallo stesso introdotta ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., mediante l’adozione del c.d. rito silenzio , deve essere semmai ricondotta allo schema del giudizio di ottemperanza, in quanto riferita, nella sostanza, alla (mancata) adozione dei provvedimenti necessari per l’esecuzione del -OMISSIS-;
Considerato che il ricorrente ha in effetti contestato il carattere elusivo o comunque omissivo della condotta dell’Amministrazione, lamentando l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione degli emolumenti erogati, comunicazione che costituirebbe presupposto del pagamento, da parte del terzo pignorato, delle somme dovute in forza del provvedimento emesso dal giudice ordinario (come tale suscettibile di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) , cod. proc. amm);
Considerato che il difensore del ricorrente, nel corso della discussione, ha espressamente richiamato le disposizioni sul giudizio di ottemperanza, menzionate, peraltro, anche nell’atto introduttivo;
Ritenuto, per quanto precede, di rinviare l’esame del ricorso all’udienza camerale del 1° dicembre 2021, al fine di valutare i presupposti per disporre l’eventuale conversione del rito (da silenzio a ottemperanza ), sussistendone i requisiti processuali, assegnando alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. il termine di giorni quindici (15) decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su tale questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima):
a) assegna alle parti quindici (15) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva;
b) rinvia la causa alla camera di consiglio del 1° dicembre 2021, per il prosieguo della trattazione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.